ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/09905

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 547 del 26/07/2021
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/07/2021
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 23/07/2021


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 23/07/2021
Stato iter:
21/12/2021
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2021
BRUNETTA RENATO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2021

CONCLUSO IL 21/12/2021

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09905
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Lunedì 26 luglio 2021, seduta n. 547

   BELLUCCI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   nell'agosto 2020 il Comune di Roma Capitale pubblicava il bando di «Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla Categoria D (posizione economica D1)», tra i quali n. 80 posti per l'accesso nel profilo professionale di funzionario educativo scolastico;

   con avviso del 22 aprile 2021 il bando, sospeso a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, veniva modificato con riapertura dei termini; in particolare, oltre a non essere prevista alcuna valutazione dei titoli di cultura e professionali, imprescindibile nei concorsi, in ambito scolastico, venivano eliminate sia la prova preselettiva, sia la prova orale, riducendosi l'intero concorso ad una sola prova a quiz;

   le modifiche della procedura venivano giustificate con un errato richiamo all'articolo 10, comma 1, decreto-legge n. 44 del 2021, che ha ridisegnato il nuovo modello concorsuale, prevedendo, nel testo in vigore fino al 31 maggio 2021, che «le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

    a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

    b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale [...];

    c) [...] una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti [...] ai fini dell'ammissione alle successive fasi;

    c-bis) [...] i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.»;

   nel nuovo modello di concorso delineato dal citato articolo 10 i titoli non sono stati affatto eliminati ma, anzi, assurgono al ruolo di prova preselettiva e possono altresì contribuire a formare il punteggio finale;

   proprio l'eccessivo peso assegnato ai titoli ha fatto sorgere le note polemiche sfociate in un emendamento che, in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2021, ha modificato la lettera c) dell'articolo 10, distinguendo tra profili ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa e profili privi di tale carattere: per i primi la valutazione dei titoli rimane in funzione preselettiva della stessa partecipazione; mentre, per i secondi la valutazione dei titoli rimane ai soli fini dell'attribuzione di punteggio, non potendo però essere superiore a un terzo del punteggio finale;

   le modifiche apportate all'originario bando, non applicano, peraltro, il modello generale di concorso pubblico di cui all'articolo 10, comma 1, bensì il successivo comma 3, che riguarda i concorsi pubblici espletati fino al permanere dello stato di emergenza, prevedendo due diverse ipotesi: procedure concorsuali i cui bandi sono già pubblicati, ma non sia stata svolta alcuna attività alla data di entrata in vigore del decreto, che è esattamente il caso in esame, e procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al permanere dello stato di emergenza;

   essendo già stato pubblicato il bando di concorso, il «decreto Brunetta» ad avviso dell'interrogante non consentiva di eliminare la prova preselettiva prevista dal bando, bensì soltanto di modificarla nella preselezione fondata sui titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone avviso con modifica del bando pubblicata, in Gazzetta Ufficiale e riapertura dei termini, cosa che l'amministrazione ha effettivamente fatto –:

   se il Governo non ritenga di promuovere, per quanto di competenza, una verifica da parte dell'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in relazione a quelli che l'interrogante giudica profili di illegittimità nel bando del concorso del comune di Roma di cui in premessa, con particolare riguardo all'eliminazione della prova preselettiva originariamente prevista.
(4-09905)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 21 dicembre 2021
nell'allegato B della seduta n. 619
4-09905
presentata da
BELLUCCI Maria Teresa

  Risposta. — L'interrogante, con riferimento al concorso pubblico per esami bandito dal comune di Roma nell'agosto del 2020 per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla categoria D (posizione economica D1), chiede se il Governo non ritenga di promuovere, per quanto di competenza, una verifica da parte dell'ispettorato per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo, n. 165 del 2001, in relazione a presunti profili di illegittimità nel bando, con particolare riguardo all'eliminazione della prova preselettiva originariamente prevista.
  Dopo la sospensione dovuta allo stato di emergenza, il comune, con avviso pubblicato il 23 aprile 2021, ha proceduto a modificare il bando, con riapertura dei termini, eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta unica, avvalendosi, in questo modo, della facoltà di modificare le prove di svolgimento dei concorsi prevista dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  Tale disposizione, pensata proprio per aiutare le amministrazioni nel reclutamento di nuove risorse, riguarda le procedure concorsuali espletate fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e considera due ipotesi: da un lato, le procedure concorsuali i cui bandi sono già pubblicati, ma non sia stata svolta alcuna attività, alla data di entrata in vigore del decreto – come il caso in questione – e, dall'altro, le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e fino al permanere dello stato di emergenza.
  Secondo l'interrogante, ci sarebbe stato, da parte dell'amministrazione, un errato richiamo all'articolo 10, comma 3, in quanto, essendo già stato pubblicato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, il comune non avrebbe potuto eliminare la prova preselettiva prevista dal bando, ma, semmai, soltanto modificarla nella preselezione fondata sui titoli di cui al comma 1, lettera
c), dello stesso articolo 10.
  Ad avviso dell'interrogante, quindi, il citato bando di concorso sarebbe sotto tale profilo illegittimo e, per tale ragione, richiede una verifica da parte dell'ispettorato.
  Al riguardo, nel precisare preliminarmente che non sono pervenute all'ispettorato altre segnalazioni riguardanti lo svolgimento della summenzionata procedura concorsuale, si rappresenta che non emergono, in relazione alla questione posta, i presupposti per una verifica ispettiva, non ravvisandosi irregolarità negli atti adottati dal comune di Roma.
  La scelta operata di rivedere le regole di svolgimento del concorso in questione, prevedendo lo svolgimento di una prova unica – la prova scritta – appare, infatti, del tutto coerente con la disposizione dell'articolo 10, comma 3, sopra richiamato, nella parte in cui contempla che le amministrazioni pubbliche, qualora – come nel caso di specie – non sia stata svolta alcuna attività «possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera
c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale...».
  La citata disposizione, infatti, utilizzando il termine «possono» e prevedendo come «eventuale» l'espletamento della prova orale, deve essere correttamente interpretata nel senso di attribuire all'amministrazione la facoltà di scegliere, alternativamente, tra le diverse modalità di svolgimento delle prove dalla stessa previste, anche prevedendo lo svolgimento della sola prova scritta.
  Contrariamente all'avviso dell'interrogante, pertanto, il comune non potrebbe ritenersi vincolato all'espletamento della prova preselettiva prevista nel bando originariamente emanato.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assunzione

stato d'emergenza

esperienza professionale