Doc. XXII, n. 40

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
SCOMA, BAGNASCO, BARATTO, BARTOLOZZI, BATTILOCCHIO, BERGAMINI, BOND, CAPPELLACCI, D'ATTIS, D'ETTORE, FASANO, FERRAIOLI, FIORINI, LABRIOLA, MARIN, MAZZETTI, NAPOLI, NOVELLI, PALMIERI, PELLA, PETTARIN, POLIDORI, RIPANI, ROTONDI, RUFFINO, PAOLO RUSSO, SACCANI JOTTI, SARRO, ELVIRA SAVINO, COSIMO SIBILIA, SOZZANI, SPENA, VERSACE, ZANELLA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Presentata il 13 dicembre 2019

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  Onorevoli Colleghi! – Gli ultimi dati ufficiali disponibili, riferiti ai primi cinque mesi del 2019, registrano 599 casi di incidenti mortali sul lavoro. Nel 2018 si sono contate 1.133 vittime, 104 in più rispetto a quelle del 2017, mentre i decessi registrati nei luoghi di lavoro sono stati 786 e quelli in itinere 347. Un vero eccidio che fa rabbrividire perché rimanda a una media di mortalità di quasi 100 persone al mese.
  A oltre dieci anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si registrano ancora percentuali inaccettabili di incidenti e di irregolarità che confermano come ci sia ancora molta strada da fare per diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le strutture socio-sanitarie e le strutture educative e scolastiche nelle quali gli studenti, oltre agli insegnanti, rientrano a pieno titolo nella qualifica di «lavoratore». Per quanto concerne gli infortuni verificatisi nelle strutture educative e scolastiche si ricorda, ad esempio, che nel 2017 sono state presentate 75.292 denunce di studenti e 13.069 di insegnanti, per un totale di 88.361 denunce.
  La sicurezza e la salute dei lavoratori costituiscono un diritto fondamentale che non può mai essere dimenticato o sottovalutato, ma che deve essere oggetto di una continua attenzione anche da parte del Pag. 2Parlamento, che può dare il suo fondamentale contributo per migliorare la legislazione vigente.
  Partendo dalle attività svolte da analoghe Commissioni in materia istituite nelle legislature precedenti, si ritiene necessario riproporre anche per la XVIII legislatura una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sulla dimensione del fenomeno e proponga al legislatore nuove misure di prevenzione e di controllo quali: la formazione e l'informazione dei lavoratori e delle imprese; i controlli sull'applicazione delle norme; il coordinamento fra tutti i soggetti sociali e istituzionali competenti.
  Si auspica che questa iniziativa possa essere sostenuta da tutti i gruppi parlamentari e giungere a una veloce approvazione, in considerazione della rilevanza sociale e dell'improcrastinabile necessità di porre un freno a questo bollettino di guerra giornaliero.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione dura in carica per tutta la XVIII legislatura.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari e comunque in modo da garantire la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati nomina il presidente della Commissione, scegliendolo al di fuori dei componenti della Commissione, e, entro dieci giorni, convoca la Commissione affinché proceda alla costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. A tal fine, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di accertare:

   a) le variabili delle trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, con specifico Pag. 4riferimento alle condizioni di lavoro dei giovani e all'impatto delle nuove tecnologie e dei processi di digitalizzazione e di automazione del lavoro sulla condizione dei lavoratori;

   b) le caratteristiche del lavoro femminile, i differenziali di carriera e retributivi e le problematiche relative alla conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro;

   c) le problematiche specifiche derivanti dalle caratteristiche di alcune tipologie di lavoro;

   d) lo stato di attuazione e l'efficacia delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, comprese le strutture educative e scolastiche e le strutture socio-sanitarie;

   e) le cause, la dimensione numerica e qualitativa e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, anche con riferimento all'ambito del lavoro nero e del lavoro sommerso;

   f) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica e sul Servizio sanitario nazionale;

   g) il livello di applicazione e l'efficacia della legislazione vigente ai fini della prevenzione degli infortuni.

Art. 4.
(Organizzazione interna e funzionamento)

  1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno da essa approvato prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  3. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che Pag. 5ritiene necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività.

Art. 5.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Nelle materie attinenti alle finalità dell'inchiesta, può acquisire copia di atti e documenti relativi a indagini svolte dalle autorità amministrative e giudiziarie. Se le copie di atti e documenti acquisiti ai sensi del presente comma sono coperti da segreto, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
  3. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario, si applica la normativa vigente in materia.
  4. La Commissione stabilisce quali atti o documenti acquisiti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione, ovvero compie o aiuta a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5.

Art. 7.
(Relazioni)

  1. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati sull'attività svolta, al termine Pag. 6dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritiene opportuno. La prima relazione è presentata alla Camera dei deputati entro quattro mesi dalla costituzione della Commissione.
  2. Nelle relazioni periodiche e nella relazione conclusiva, la Commissione può altresì proporre le eventuali misure, di carattere legislativo o amministrativo, che ritiene efficaci al fine di prevenire e reprimere le criticità emerse nel corso dei suoi lavori.

Art. 8.
(Spese di funzionamento)

  1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al comma 1, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta da parte del presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.