XVIII Legislatura

IX Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 3 di Giovedì 2 agosto 2018

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
De Lorenzis Diego , Presidente ... 3 

Sostituzioni:
De Lorenzis Diego , Presidente ... 3 

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti (Seguito della discussione e rinvio):
De Lorenzis Diego , Presidente ... 3 
Foti Tommaso (FDI)  ... 3 
Cantini Laura (PD)  ... 4 
Sozzani Diego (FI)  ... 5 
De Lorenzis Diego , Presidente ... 5 
Fidanza Carlo (FDI) , relatore ... 6 
Murelli Elena (LEGA) , relatrice ... 6 
Fidanza Carlo (FDI) , relatore ... 7 
De Lorenzis Diego , Presidente ... 7 
Pizzetti Luciano (PD)  ... 7 
De Lorenzis Diego , Presidente ... 8 
Fidanza Carlo (FDI) , relatore ... 8 
Rixi Edoardo (LEGA) , Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 9 
De Lorenzis Diego , Presidente ... 9  ... 9  ... 9  ... 9 
Sozzani Diego (FI)  ... 9 
Fidanza Carlo (FDI) , relatore ... 10 
De Lorenzis Diego , Presidente ... 10 
Rixi Edoardo (LEGA) , Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ... 10 
Sozzani Diego (FI)  ... 10 
De Lorenzis Diego , Presidente ... 11  ... 11  ... 11  ... 11  ... 11  ... 11 

Allegato 1: Emendamenti presentati ... 12 

Allegato 2: Emendamenti approvati in linea di principio ... 15

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE;
Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI;
Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DIEGO DE LORENZIS

  La seduta comincia alle 8.10.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico e la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispongo pertanto l'attivazione.

Sostituzioni.

  PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, il deputato Rotelli è sostituito dal deputato Foti.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi. Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti.

  PRESIDENTE. Il calendario dei lavori reca il seguito della discussione in sede legislativa delle proposte di legge recanti introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi.
  Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso la discussione sulle linee generali e ha adottato come testo base la proposta di legge C. 651 Meloni ed altri.
  Avverto che è in distribuzione il fascicolo con gli emendamenti presentati, cui si aggiungono due subemendamenti, distribuiti in un fascicolo a parte.
  Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti l'onorevole Foti.

  TOMMASO FOTI. Signor presidente, molto brevemente, innanzitutto ringrazio la Commissione per avere scelto come testo base il testo presentato dall'onorevole Meloni, così come ringrazio i relatori e gli uffici per il lavoro che hanno svolto a integrazione di un testo che, come tutti i testi delle proposte legislative su materie specifiche, necessita poi di modifiche sotto il profilo tecnico.
  Mi pare che sia stato raggiunto un ottimo punto di equilibrio nel momento in cui, innanzitutto, si prevede comunque l'obbligatorietà di un sistema di allarme installato sui seggiolini. Ritengo che questo possa contribuire in modo significativo, e mi auguro risolutivo, a ovviare a quelli che sono stati nel corso degli anni episodi che hanno segnato non solo le famiglie, purtroppo colpite pesantemente nei loro affetti, ma anche l'opinione pubblica.
  Ritengo, altresì, che sia fondamentale pensare per il futuro che, oltre sui seggiolini, compatibilmente con la tecnica e con le norme tecniche, questi dispositivi siano installati direttamente sull'auto al fine di poter avere un sistema che in pratica prescinde dal dover spostare il seggiolino da un'auto all'altra, accertandosi sempre che tutto sia funzionante. Come voi sapete, infatti, sulle auto i sistemi di controllo fanno parte del quadro di check dell'auto medesima. Pag. 4
  In tal senso, vi sono già aziende che hanno prodotto, seppure volontariamente, questi dispositivi. In ogni caso, mi pare che la Commissione oggi segni un punto decisamente favorevole non solo sotto il profilo della sicurezza stradale, ma soprattutto della sicurezza dei minori trasportati.

  LAURA CANTINI. Come gruppo del Partito Democratico, abbiamo lavorato, almeno sicuramente i parlamentari presenti nella scorsa legislatura, affinché questo provvedimento potesse essere già in vigore e non, come oggi, ancora in discussione. Come sapete e come sappiamo, poi in realtà la scadenza della legislatura ha impedito l'approvazione definitiva del provvedimento.
  Pertanto, naturalmente, noi condividiamo sia il lavoro svolto in questa Commissione dai relatori sia la celerità con cui abbiamo voluto lavorare. Lo dico in pochissime parole: nonostante il fatto che in questo periodo, in questo tempo, noi tutti viviamo con a fianco dispositivi di automazione di qualunque tipo, è incredibile che non si sia ancora riusciti a evitare, con dispositivi – ne abbiamo avuto la conferma dalle audizioni svolte ieri – già presenti e che possono essere semplicemente installati, morti così innocenti, come quelle di cui tutti noi abbiamo avuto modo di sentir parlare dalle cronache, ma anche purtroppo, come nel mio caso, in relazione alle quali abbiamo conosciuto persone colpite da quest'incredibile disgrazia.
  Noi abbiamo presentato un pacchetto di emendamenti, naturalmente riferendoci al testo base adottato ieri. Abbiamo potuto vedere, anche se i tempi sono stati contingentati anche dai lavori dell'Aula, che gran parte delle nostre sollecitazioni sono già di fatto accolte all'interno del complesso degli emendamenti presentati dai relatori, che naturalmente ringrazio. Comunque, molto brevemente, molto succintamente li elenco. Sono semplici.
  Credo che la questione che ci premesse di più fosse quella di togliere i riferimenti tecnici ai dispositivi che definiamo come obbligatori. Pertanto, abbiamo eliminato con i nostri emendamenti in ogni punto, in ogni luogo della proposta di legge, i termini «acustici» e «luminosi», proprio per dare la possibilità di intervenire con quelle che saranno le definizioni stabilite da parte del ministero.
  Inoltre – lo abbiamo sentito anche nelle audizioni di ieri – abbiamo circoscritto la fascia di età. Quando si parla di bambini, ovviamente il codice della strada fa riferimento al peso: noi abbiamo circoscritto l'età, considerandola come età compresa tra 0 e 5 anni. Ho visto che il relatore ha inserito, invece, come fascia d'età i bambini di età 0-4 anni. Naturalmente, più o meno siamo nello stesso range. Si parla, appunto, di bambini in età piccola, che frequentano istituti scolastici, l'asilo nido o quantomeno la scuola cosiddetta materna.
  L'altro aspetto che mi preme sottolineare dei nostri emendamenti, anche questo ripreso dagli emendamenti dei relatori, è l'importanza di una campagna di informazione. È da considerare che tutte le norme del codice della strada nuove inserite nella riforma fatta la scorsa Legislatura sono agganciate alla necessità di campagne di prevenzione. Naturalmente, anche in questo caso la consideriamo come necessaria e indispensabile.
  Per quanto riguarda il tema del coinvolgimento dei nidi e delle scuole dell'infanzia, avremmo individuato una forma non di obbligatorietà, lasciandone l'organizzazione a questi istituti, e anche direi agli enti locali, e comunque al ministero, che ne potrà e ne dovrà prevedere la modalità di coinvolgimento, non considerandolo un elemento di obbligatorietà, pur sperando che ci sia questo coinvolgimento.
  Quanto ai tempi di entrata in vigore, ne abbiamo proposti di più lunghi rispetto a quelli presenti nel testo base, ma anche in questo caso ho visto che i relatori con gli emendamenti hanno di fatto avvicinato le due proposte.
  L'ultima considerazione che voglio fare riguarda la possibilità di decontribuzioni fiscali relativamente a chi dovrà adeguare i sistemi vigenti ai nuovi sistemi di sicurezza.
  Ritengo che sia preferibile inserire nel testo una norma specifica e non un semplice rinvio ad un provvedimento successivo: di norma infatti tali previsioni non sono contenuti in testi di legge, ma con Pag. 5attraverso lo strumento degli ordini del giorno. Lo sottolineo. Mi sembra, quella scelta, una soluzione che non ha grande senso. Naturalmente, l'auspicio che mi sento di fare, proprio per favorire l'adeguamento di tutti i sistemi vigenti, soprattutto di chi già possiede i seggiolini per i bambini piccoli, è quello che si possa avere un incentivo fiscale all'acquisto in più per garantire il rispetto di tale nuovo obbligo.
  Infine, ma non ultimo, c'è il tema delle sanzioni, che anche noi riprendiamo prevedendole in un emendamento specifico. Non ho fatto in tempo a verificare – non so se sia un mio errore – ma non sono riuscita a individuare le sanzioni all'interno del testo. Non so se ci siano – magari, di questo potrà dirci meglio il relatore – forse sì, in una forma diversa. Comunque, abbiamo sottolineato tale previsione come necessaria. È una norma di che prevede l'introduzione di un obbligo la cui violazione deve necessariamente accompagnarsi anche a una sanzione, anche se il nostro auspicio è che questa non abbia necessità di essere poi effettivamente applicata. Speriamo, infatti, e pensiamo che le campagne di informazione e anche le sensibilità su un tema così importante come quello della sicurezza dei propri figli possa portare le famiglie ad adeguarsi.

  DIEGO SOZZANI. Anche da parte nostra c'è una certa soddisfazione sul testo base che è stato adottato, restando poi due ulteriori modifiche per il testo in esame che la commissione si accinge a votare questa mattina. La nostra preoccupazione – ne parlavo prima con i colleghi di Fratelli d'Italia – è che, nonostante ci sia stato un corretto compromesso nella scelta del testo, manca poi una chiarezza nella definizione degli incentivi. A noi sembra che, oltre a dare un'indicazione chiara sulla nostra volontà politica del rendere operativo per la prima volta al mondo un dispositivo di questo genere, un seggiolino dotato di queste caratteristiche, manchi comunque alla fine una previsione esplicita che definisca con certezza quale possa essere la tipologia di incentivi idonei almeno iniziali per un'azienda start up che si occupi della vendita e soprattutto della distribuzione di questo prodotto.
  Quello degli incentivi è l'elemento su cui riteniamo si debba fare un'ulteriore riflessione, per un dispositivo che giudichiamo fondamentale visti i numeri che ci sono stati forniti dai relatori e soprattutto durante le audizioni, che riguardano davvero un tragico fenomeno.

  PRESIDENTE. Se non vi sono altri interventi sul complesso degli emendamenti, possiamo procedere all'esame delle proposte emendative presentate.
  Avverto che, a norma dell'articolo 94 del regolamento, sugli emendamenti presentati in sede legislativa devono essere acquisiti il parere della Commissione affari costituzionali, per quanto concerne gli aspetti di legittimità costituzionale, della Commissione bilancio, per quanto concerne le conseguenze finanziarie, e delle altre Commissioni che abbiano una competenza consultiva rinforzata. Tali pareri hanno carattere vincolante, in quanto, se la Commissione non si adegua al parere ricevuto, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.
  A tal fine, le proposte emendative presentate sono poste in votazione in linea di principio. Ciò significa che, in caso di approvazione, le proposte emendative si intendono approvate in linea di principio, e saranno quindi inviate alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere. Successivamente alla trasmissione del parere, le medesime proposte emendative saranno di nuovo poste in votazione in via definitiva. L'approvazione in linea di principio ha esclusivamente valore procedurale, mentre, in caso di voto contrario, il voto ha valore sostanziale e la proposta emendativa risulta respinta in via definitiva.
  In questa fase, sarà accantonata anche la votazione sui singoli articoli, in modo da effettuarla quando la Commissione procederà al voto definitivo sugli emendamenti approvati in linea di principio
  Si tratta di una prassi per cercare di velocizzare l'approvazione della legge, quindi procediamo alla votazione sugli emendamenti e trasmettiamo alle altre Commissioni soltanto gli emendamenti approvati, Pag. 6in modo da evitare l'espressione del parere delle altre Commissioni su tutti gli emendamenti presentati.
  Procediamo quindi all'esame delle proposte emendative (vedi allegato 1).
  Invito i relatori a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.
  In particolare, cominciamo dalla proposta emendativa dei relatori 1.1.

  CARLO FIDANZA, relatore. Avverto che oltre al parere procederò ad una breve illustrazione. L'emendamento 1.1 dei relatori introduce alcune modifiche all'articolo 172 del codice della strada. La lettera a) modifica i riferimenti normativi ed è stato concordato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per una questione di aggiornamento alla normativa europea. Non incide nel merito del nostro provvedimento.
  La lettera b) è un po’ il cuore di questo provvedimento, c'è un riferimento esplicito a tutte le categorie (M1, N1, N2 e N3), in modo da ricomprendere tutti i veicoli che possono essere interessati dal trasporto di bambini. Viene quindi individuata la platea di riferimento nei bambini di età inferiore ai quattro anni.
  Alla lettera c) sono individuate le sanzioni applicabili, come giustamente richiamava la collega Cantini. È questo il punto in cui sono previste le sanzioni, equiparate alle sanzioni oggi vigenti per analoghi tipi di violazione. C'è, inoltre, alla lettera c) una modifica della rubrica dell'articolo 172.
  Al comma 2, viene prevista la scadenza di 60 giorni per l'emanazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del decreto di attuazione per quanto riguarda l'individuazione delle specifiche tecniche.
  Al comma 3, vengono previsti ulteriori 120 giorni a decorrere dalla approvazione del decreto ministeriale per l'entrata in vigore definitiva del provvedimento e viene posto un ulteriore termine ultimo non derogabile al 1° luglio 2019.
  Per quanto riguarda l'emendamento Cantini 1.2 del Partito Democratico, quello che riporta l'età 0-5 anni, inviterei al ritiro. Diversamente, credo di poter dire che, se dovesse essere approvato l'emendamento dei relatori, di fatto risulterebbe precluso.
  Invito al ritiro ovvero esprimo un parere contrario sull'emendamento Cantini 1.3, in quanto esso può ritenersi assorbito dall'analogo emendamento dei relatori, perché abbiamo ritenuto di togliere i riferimenti ad «acustico e luminoso», assumendo una definizione più neutra, perché abbiamo visto anche dalle audizioni che naturalmente la tecnologia è in evoluzione, e quindi non abbiamo voluto precludere la possibilità di ulteriori evoluzioni tecniche.
  Invito al ritiro ovvero esprimo parere contrario sull'emendamento Cantini 1.4 che interviene sulla data di entrata in vigore del comma 1, prevedendo 90 giorni anziché 30 giorni come previsto dal testo base Meloni. Noi prevediamo nell'emendamento dei relatori un termine di 60 giorni per l'emanazione del decreto attuativo, quindi anche in questo caso risulterebbe assorbito.
  Invito infine al ritiro ovvero esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cantini 1.05, in materia di sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 del testo in esame.
  Mi fermo qui e, con il permesso del presidente, chiedo alla collega Murelli di proseguire nell'espressione dei pareri sugli emendamenti presentati.

  ELENA MURELLI, relatrice. Per quanto riguarda le campagne di informazione e sensibilizzazione, abbiamo presentato come emendamento dei relatori, l'articolo aggiuntivo 1.01, proprio un articolo 1-bis, in cui chiediamo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di provvedere a informare in modo adeguato inserendo delle campagne informative di sensibilizzazione specificatamente sui sistemi di antiabbandono e sull'amnesia dissociativa.
  Invito al ritiro quindi, in quanto già contenuto in quello dei relatori, dell'articolo aggiuntivo Cantini 1.06 laddove si chiede di provvedere a una specifica campagna di informazione.
  In questo caso, voglio dire che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, insieme al Ministero della salute, già fa campagne di sensibilizzazione per la sicurezza dei bambini in auto, e quindi con il Pag. 7nostro emendamento cerchiamo di richiedere al ministero, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di investire sulla sensibilizzazione e anche sull'amnesia dissociativa.
  Per quanto riguarda l'articolo 1-ter, sull'informazione ai genitori dell'assenza dalle scuole, la differenza tra l'articolo aggiuntivo 1.02 proposto dai relatori e l'articolo aggiuntivo Cantini 1.07 proposto dal PD è che nel nostro caso abbiamo richiesto al Ministero dell'istruzione e della ricerca, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di disciplinare le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia saranno informati tempestivamente.
  Al contrario, l'articolo aggiuntivo proposto dal PD lascia la facoltà per nidi e scuole dell'informazione dei genitori dei bambini. In particolare non considero adeguata la parola «facoltà», perché si lascia direttamente troppo spazio decisionale ai genitori. Se sono contrari, la proposta di legge non avrebbe senso. Noi vogliamo assolutamente essere sicuri che tutti i genitori o chi ne fa le veci siano informati. Invito quindi al ritiro dell'articolo aggiuntivo Cantini 1.07.
  Per quanto riguarda l'ultimo articolo aggiuntivo dei relatori 1.03, relativo agli incentivi all'acquisto, abbiamo lasciato ampio spazio per appositi provvedimenti normativi successivi. Possono essere previste agevolazioni fiscali, questo perché in questo senso lasciamo direttamente spazio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quindi al MEF, di valutare la disponibilità di risorse per l'introduzione di tali agevolazioni fiscali.
  Al contrario, vedo che nei subemendamenti 01.03.1 e 0.1.03.2 Prestigiacomo del gruppo di Forza Italia viene stimato un onere finanziario pari a 2 milioni di euro annui. A questo riguardo non ritengo congruo l'importo indicato, in quanto nascono ogni anno circa 417 mila bambini: se consideriamo i bambini da zero a tre anni, sono già 1,2-1,5 milioni di euro. La cifra indicata pari a 2 milioni di euro non è quindi sufficiente, se consideriamo l'attivazione dei bonus fiscali. Chiedo, quindi, cortesemente ai proponenti il ritiro di entrambi i subemendamenti in parola.
  Infine, raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.04 dei relatori, che introduce la clausola di invarianza finanziaria, nonché degli identici emendamenti al titolo, Tit. 1 dei relatori e Cantini Tit. 2, che riguardano la soppressione dei termini «acustici e luminosi» all'interno di tutto il testo e nel titolo, come proposto sia da noi sia dal gruppo del PD. Invito invece al ritiro dell'emendamento Cantini Tit. 2 che riguarda l'individuazione, nel titolo, dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame nella fascia di età compresa tra zero e cinque anni, mentre, come ha detto prima il collega relatore Fidanza, consideriamo a quella di età inferiore ai quattro anni.

  CARLO FIDANZA, relatore. Vorrei ringraziare per la collaborazione tutti i gruppi e anche per aver tenuto fede all'accordo e consentito una rapida procedura di esame.
  Voglio ringraziare anche gli uffici, che hanno lavorato davvero in maniera molto intensa, e il Governo, che ha fornito un valido supporto.

  PRESIDENTE. Permettetemi come presidente di esprimere grande soddisfazione per la legge che stiamo discutendo e gli emendamenti che stiamo per approvare. Da diverse legislature questo tema ritorna giustamente all'attenzione del Parlamento, e forse questa è la legislatura in cui questa legge potrà vedere la luce, ovviamente con l'accordo ampio di tutte le forze politiche. Questo non può che rendermi soddisfatto.
  Chiede di intervenire il collega Pizzetti, al quale do la parola.

  LUCIANO PIZZETTI. Intanto vorrei evidenziare che gli emendamenti che abbiamo presentato, come ha detto la collega Cantini, sono stati elaborati in uno spirito di collaborazione e sono migliorativi del testo.
  Le considerazioni fatte dai due relatori sono abbastanza convincenti. Diversi aspetti sono già ricompresi nel testo, per cui non Pag. 8c'è problema riguardo al ritiro degli emendamenti del nostro gruppo.
  Vorrei solo segnalarvi due o tre questioni. La prima riguarda la campagna informativa.
  Siamo partiti dal coinvolgimento della Presidenza del Consiglio, perché, come sapete, molte risorse stanno nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio per la campagna informativa, quindi escludere la Presidenza del Consiglio ritengo sia un errore dal punto di vista della possibilità delle risorse da immettere nella campagna di sensibilizzazione. Questa è la ragione per cui inviterei, se possibile, a riflettere di nuovo su questo e a mantenere comunque anche la Presidenza del Consiglio.
  Per quanto riguarda la campagna d'informazione, la ragione vera era il rispetto di tutte le norme sull'autonomia scolastica e considerare varie difficoltà. Vi faccio un esempio. Di fatto, non dovrei essere io a sollevare questo problema, ma tutte le scuole paritarie sono in difficoltà sotto questo profilo. Prevedere uno specifico obbligo, per carità, non è ostativo al nostro voto favorevole, tutt'altro, ma considerate che c'è un problema reale dal punto di vista della praticabilità. Vi inviterei di nuovo a riconsiderare quest'aspetto.
  Per quanto riguarda gli incentivi all'acquisto, anche qui nulla quaestio, ma considerate che sul piano della tecnica legislativa in genere non si prevede che si metta in una norma il fatto che si troveranno finanziamenti in un'altra norma. Siccome c'è necessità di una norma primaria, ovviamente ci sarà la necessità poi di un atto ministeriale, di un decreto, in cui si individuano questi incentivi. Noi siamo favorevoli, se volete anche alla trasformazione in ordine del giorno, ma considerate che non è buona cosa prevedere in una norma che si troveranno i necessari finanziamenti in una norma successiva. Va da sé che è così.
  Questi sono i tre elementi, che evidenzio appunto con spirito di collaborazione, ovviamente non per mettere in discussione l'approvazione rapida del testo quand'anche queste considerazioni non fossero recepite, ma affinché siano a verbale, perché secondo me le tre questioni sono abbastanza importanti.

  PRESIDENTE. Mi sembra di capire dalla discussione che c'è stata che i relatori raccomandano l'approvazione dei loro emendamenti e invitano al ritiro sugli altri. Mi sembra di capire che il collega Pizzetti ritira tutti gli emendamenti. Se il collega Fidanza vuole prendere la parola con la collega Murelli, prego.

  CARLO FIDANZA, relatore. Ringrazio il collega Pizzetti.
  Per quanto riguarda le campagne informative, abbiamo voluto affrontare la questione prevedendo due aspetti, Il primo aspetto che riguarda le campagne sulla sicurezza stradale. L'idea è di immaginare delle campagne in cui si colleghi la comunicazione sul nuovo obbligo derivante dalla presente disposizione al tema dell'amnesia dissociativa, cui abbiamo fatto esplicito riferimento, e quindi di utilizzare fondi già previsti in questo tipo di campagne per sensibilizzare su quest'aspetto.
  Poi abbiamo inserito un secondo punto che richiama le campagne di utilità sociale, in cui il servizio pubblico è pienamente coinvolto.
  Per quanto riguarda il tema delle informazioni ai genitori, abbiamo volutamente scelto una formulazione più blanda, nel senso che abbiamo voluto non prevedere nella legge un ulteriore obbligo rispettando quindi gli ambiti di autonomia delle scuole a cui anche il collega Pizzetti faceva riferimento, demandando al MIUR l'individuazione delle linee guida per disciplinare le modalità di informazione ai genitori nei casi previsti. Ci aspettiamo, naturalmente, che il MIUR faccia questo percorso in stretto collegamento e ascolto delle esigenze degli istituti scolastici, in questo caso di educazione, perché parliamo di nidi e di scuole materne.
  Per quanto riguarda la norma che prevede le agevolazioni fiscali, dal punto di vista della tecnica legislativa non sono molto lontano dalla posizione del collega Pizzetti. Dal punto di vista politico, in assenza della possibilità in questo momento di definire le Pag. 9coperture, abbiamo comunque valutato opportuno inserire una norma che faccia riferimento al fatto che insieme a un obbligo ci sarà comunque l'intervento del Governo per sostenere le famiglie nell'affrontare questa nuova spesa.
  Naturalmente, sappiamo perfettamente che questa partita si sposterà poi nella legge di bilancio in autunno, in cui il Governo sarà chiamato a trovare adeguate coperture e anche a definire il meccanismo di agevolazione fiscale, che, come avete visto dal testo dei relatori, non è specificato proprio per lasciare al Governo la massima autonomia nell'individuazione dell'entità e delle modalità delle agevolazioni.

  EDOARDO RIXI, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Esprimo parere conforme a quello espresso dai relatori.
  Relativamente all'osservazione sul coinvolgimento esplicito della Presidenza del Consiglio, ci rimettiamo alle decisioni della Commissione e dei relatori.
  Credo che aver scelto questo tipo di iniziativa legislativa è significativo del fatto che si voglia fare un lavoro condiviso e cercare di avere una visione il più possibile comune. Crediamo che sia un'iniziativa qualificante, che scaturisce dalla volontà mostrata da varie forze politiche e portata avanti con forza anche dall'attuale Governo di arrivare finalmente all'approvazione di un provvedimento di questo tipo.
  Per quanto riguarda le risorse, chiederemo, come ha già anticipato il relatore, di prevedere uno specifico stanziamento nel prossimo disegno di legge di bilancio. È chiaro che ci sarebbe piaciuto finanziare questo provvedimento già in questa fase, ma crediamo si possa lavorare di concerto con tutte le forze politiche per trovare le risorse perché ci sia una copertura finanziaria adeguata in grado di dare un contributo concreto alle famiglie. È chiaro che la nostra visione è quella di arrivare ad aumentare la sicurezza, ma ovviamente senza gravare sulle famiglie. Su questo credo che ci debba essere una collaborazione fattiva da parte di tutti.

  PRESIDENTE. A questo punto, direi di procedere alla votazione.
  Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 1.1 dei relatori (vedi allegato 2).

  (È approvato)

  PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 1.01 dei relatori (vedi allegato 2).

  (È approvato)

  PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 1.02 dei relatori (vedi allegato 2).

  (È approvato)

  PRESIDENTE. Passiamo adesso alla votazione dei subemendamenti Prestigiacomo 0.1.03.1 e 0.1.03.2.
  Chiede di intervenire il collega Sozzani, al quale do la parola.

  DIEGO SOZZANI. Intervengo solo per dare indicazione, dal momento che abbiamo la presenza del Sottosegretario Rixi, che evidentemente questi non sono subemendamenti che vanno a incidere pesantemente sulla finanza pubblica. Come vedete, riguardano cifre piuttosto basse rispetto al bilancio dello Stato.
  Si tratta di definire anche il capitolo, e comunque una prima ipotesi di finanziamento, che poi evidentemente nel bilancio dello Stato potrà essere regolata secondo le disponibilità finanziarie. Al contrario non condividiamo la formulazione dell'articolo proposta che risulta estremamente generica, nella quale si inserisce semplicemente che, al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi, ci saranno futuri provvedimenti normativi, nei quali potranno essere previste agevolazioni fiscali limitate nel tempo; ci ritroviamo di fronte ad un mero condizionale, «potrebbero», mentre nei subemendamenti a prima firma della collega Prestigiacomo si fornisce una indicazione precisa dell'onere e la relativa copertura finanziaria, tra l'altro poi soggetta all'approvazione Pag. 10 della Commissione competente, come ha detto il presidente.
  L'intenzione era solo di prevedere una disciplina più specifica dell'agevolazione fiscale proposta in un articolo estremamente generico, che non favorisce l'applicazione di un'agevolazione fiscale, che mi sembra invece d'aver capito che tutta la Commissione intendeva promuovere.

  CARLO FIDANZA, relatore. Purtroppo, collega Sozzani, i subemendamenti del suo gruppo non sono così neutri.
  Il primo subemendamento Prestigiacomo 0.1.03.1 fa riferimento all'introduzione del regime dell'IVA al 4 per cento; il secondo subemendamento Prestigiacomo 0.1.03.2 fa riferimento al regime della detrazione al 19 per cento, come per le spese sanitarie.
  Prevedendo lo strumento dell'agevolazione fiscale e una capienza assolutamente insufficiente e prevedendo che, se dovessimo applicare lo strumento a tutta la platea, questa capienza diventerebbe automaticamente ‘x’ milioni di più e questo non è tecnicamente possibile. In realtà, i 2 milioni indicati nel testo come previsione di spesa di fatto sono fittizi nel momento in cui abbiamo una platea individuata dalla legge e un meccanismo di agevolazione individuato dal subemendamento.
  È per questa ragione che non possiamo accettarlo. È per questa ragione che rimandiamo al Governo l'individuazione del meccanismo fiscale migliore, insieme alle relative coperture, solo per chiarire la motivazione del parere contrario dei relatori.

  PRESIDENTE. Se posso permettermi, credo, dalle dichiarazioni del ministro Toninelli fatte nelle settimane scorse, ma anche in seguito al suo intervento in questa Commissione, che si sia manifestata in maniera abbastanza evidente la volontà del Governo di fornire le giuste risorse finanziarie a questa proposta di legge, che, come sapete, doveva essere nelle intenzioni del Governo un disegno di legge di iniziativa governativa e che poi, con l'accordo di tutti i Gruppi, è diventata centrale e ampiamente condivisa in Parlamento. Da questo punto di vista, credo che ci sarà lo sforzo a collaborare ancora nel disegno di legge di bilancio da parte di tutti i Gruppi parlamentari per dare sostanza a tale volontà.
  È chiaro che quella previsione, l'emendamento 1.03 dei relatori, si limita ad essere uno strumento meramente formale. Evidentemente, prevede una possibilità che sarebbe superfluo indicare in una legge, ma rappresenta in realtà l'impegno a individuare le risorse adeguate per coprire tutta la platea degli eventuali beneficiari.

  EDOARDO RIXI, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Vorrei aggiungere, riallacciandomi a quanto detto prima, che non vorrei oggi costruire dei recinti entro i quali poi ci troviamo ad avere dei problemi per il finanziamento della proposta di legge in esame. Lascerei la norma più generica possibile, con l'impegno da parte del Governo, insieme ai Gruppi, di proseguire il percorso che si sta facendo in questa Commissione per recuperare in legge di stabilità le risorse.
  Non è che chieda di ritirare l'emendamento, ma credo che non sia una volontà nostra in questo momento quella di bocciare un emendamento di questo tipo. L'intendimento è quello per cui, se oggi poniamo dei vincoli non sapendo ancora dove andremo a prendere le risorse, rischiamo che poi ci dicano che questa legge non è attuabile in concreto. Inviterei tutti a fare questa riflessione.
  Dopodiché è ovvio che, se l'emendamento viene mantenuto per questi motivi, noi siamo favorevoli all'emendamento, non nel merito dell'emendamento, ma per la logica che c'è dietro.

  DIEGO SOZZANI. Intervengo solo per replicare, ma nel senso che comprendo la posizione espressa dai relatori, che evidentemente mi avevano dato mandato a mantenere questo tipo di emendamento proprio per la filosofia che c'è alla base. Siccome nei subemendamenti proposti dal gruppo di Forza Italia è prevista una norma di spesa di modesta entità in questa fase, mi sembrava compatibile con le spese previste dal Governo. Volevo dire solo questo. Pag. 11
  Evidentemente, prendiamo atto anche noi in termini positivi – non è un elemento polemico – degli elementi evidenziati nel dibattito fin qui svoltosi in Commissione. Insisto in ogni caso perché entrambi i subemendamenti siano posti in votazione.

  PRESIDENTE. D'accordo, collega Sozzani.
  Se non ci sono altri interventi, procederei alla votazione.
  Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento Prestigiacomo 0.1.03.1.

  (È respinto)

  PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il subemendamento Prestigiacomo 0.1.03.2.

  (È respinto)

  PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori (vedi allegato 2).

  (È approvato)

  PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 1.04 dei relatori (vedi allegato 2).

  (È approvato)

  PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Tit. 1 dei relatori e Cantini Tit. 2 (vedi allegato 2).

  (Sono approvati)

  PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

Pag. 12

ALLEGATO 1

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi)

  1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

   c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;

   d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».

  2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.

1. 1. I Relatori.

  All'articolo 1, comma 1, dopo la parola: bambini aggiungere le seguenti: in età compresa tra 0 e 5 anni.

1. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: acustico e luminoso con la seguente: dispositivo antiabbandono.

1. 3. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: trenta giorni con: novanta giorni.

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data Pag. 13di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.

1. 4. Cantini, Pizzetti, Gariglio, Bruno Bossio, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sanzioni)

  1. In merito alle sanzioni concernenti la mancata applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano quelle già previste dall'articolo 172 del Nuovo codice della strada di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

1. 05. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Campagne di informazione
e sensibilizzazione)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

1. 01. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Campagna informativa)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della salute, nell'ambito degli stanziamenti dedicati alle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede ad una specifica campagna di informazione, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, in merito alla installazione nei veicoli dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1, e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa.

1. 06. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori
sull'assenza dalle scuole)

  1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

1. 02. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Campagna di informazione)

  1. Al fine di rafforzare la campagna di prevenzione, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, disciplina con proprio provvedimento la facoltà per nidi e scuole dell'infanzia di informare entro trenta minuti dal previsto orario d'ingresso i genitori dei bambini, o chi ne fa le veci, dell'assenza degli stessi.

1. 07. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  All'articolo aggiuntivo 1.03, comma 1, sostituire le parole da: con appositi fino alla Pag. 14fine del comma con le seguenti: alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

   «41-quinquies) sistemi di ritenuta per bambini di cui all'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, installati sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, dotati di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino».

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere il seguente comma:

  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».

0.1.03.1. Prestigiacomo, Bergamini, Sozzani.

  All'articolo aggiuntivo 1.03, comma 1, sostituire le parole da: con appositi fino alla fine del comma con le seguenti: all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

   «e-quater) sistemi di ritenuta per bambini di cui all'articolo 172, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, installati sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3, dotati di apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino».

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, aggiungere il seguente comma:

  «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati entro un limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205».

0.1.03.2. Prestigiacomo, Bergamini, Sozzani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Incentivi all'acquisto)

  1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.

1. 03. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 04. I Relatori.

TIT.

  Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.

*Tit. 1. I Relatori.

  Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.

*Tit. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

  Al titolo, dopo la parola: bambini aggiungere le seguenti: in età compresa tra 0 e 5 anni.

Tit. 3. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.

Pag. 15

ALLEGATO 2

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi (Testo base C. 651 Meloni, C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti).

EMENDAMENTI APPROVATI IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 172 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, concernente l'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi)

  1. All'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002» sono sostituite dalle seguenti: «al Regolamento (CE) 15 gennaio 2013, n. 168/2013»;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  1-bis. Il conducente dei veicoli della categoria M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

   c) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: «bambini,» sono inserite le seguenti: «o del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis»;

   d) alla rubrica, dopo la parola: «ritenuta» sono inserite le seguenti: «e sicurezza».

  2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019.

1. 1. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Campagne di informazione
e sensibilizzazione)

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, provvede a informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini previsto dall'articolo 1 e sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e Pag. 16senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. I messaggi delle campagne di cui al comma 1 costituiscono messaggi di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

1. 01. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-ter.
(Informazione ai genitori
sull'assenza dalle scuole)

  1. Al fine di prevenire gli episodi di abbandono dei bambini nei veicoli al momento dell'ingresso a scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia sono tempestivamente informati dell'assenza degli stessi.

1. 02. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-quater.
(Incentivi all'acquisto)

  1. Al fine di agevolare l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, con appositi provvedimenti normativi possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo.

1. 03. I Relatori.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-quinquies.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 04. I Relatori.

TIT.

  Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.

*Tit. 1. I Relatori.

  Al titolo, sopprimere le parole: acustici e luminosi.

*Tit. 2. Cantini, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.