XVIII Legislatura

Commissione parlamentare per la semplificazione

Resoconto stenografico



Seduta n. 31 di Giovedì 28 aprile 2022

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Stumpo Nicola , Presidente ... 2 

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL'AVVIO E ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA

Audizione di rappresentanti del Ministero della cultura.
Stumpo Nicola , Presidente ... 2 
Di Mauro Floriana Venera , Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura ... 3 
Stumpo Nicola , Presidente ... 5 
Galloni Federica , Direttrice Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura ... 5 
Stumpo Nicola , Presidente ... 12 

ALLEGATO: Documentazione presentata dalla Direttrice Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura, Federica Galloni ... 14

Testo del resoconto stenografico
Pag. 2

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
NICOLA STUMPO

  La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Ricordo che, trattandosi di seduta dedicata all'attività conoscitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020.

Audizione di rappresentanti del Ministero della cultura.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività di impresa, l'audizione di rappresentanti del Ministero della cultura. Ringrazio la dottoressa Floriana Venera Di Mauro, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura, e l'architetta Federica Galloni, Direttrice Generale archeologia, belle arti e paesaggio, di essere presenti oggi ai nostri lavori in rappresentanza del Ministero della cultura.
  Ricordo che l'indagine conoscitiva in corso è finalizzata a mettere a fuoco i possibili interventi di semplificazione, volti a facilitare l'espletamento delle procedure amministrative connesse all'avvio e all'esercizio delle attività produttive in un momento cruciale per il rilancio del Paese. In tale quadro, nel corso delle indagini è emersa, in particolare, l'esigenza di individuare un giusto punto di equilibrio tra obblighi di comunicazione richiesti per i diversi profili di interesse pubblico, quali la tutela paesaggistica, la urbanistica, la sanità, e le esigenze connesse ai tempi delle attività produttive.
  In questi mesi, anche sulla base degli obiettivi posti dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), sono stati introdotti importanti percorsi di semplificazione della documentazione richiesta e degli adempimenti necessari per le diverse procedure. In tale ambito è emersa l'importanza di prevedere sempre maggiori forme di trasparenza dei procedimenti, assicurando il rispetto dei termini in tutte le fasi, partendo dalla consapevolezza del fattore tempo quale variabile significativa e pregnante per lo sviluppo del Paese.
  Per quanto riguarda il processo in corso di digitalizzazione dei SUAP (sportello unico attività produttive) e dei SUE (sportello unico per l'edilizia), oggetto dell'indagine in corso, è stata da più parti sottolineata l'importanza di un pieno coinvolgimento degli enti terzi del procedimento, quali le soprintendenze, così da potere realizzare un'integrazione complessiva del flusso di informazioni, consentendo una piena interoperabilità e capacità di dialogo dei sistemi. Lungo tale direzione vanno anche le azioni previste dall'Agenda per la semplificazione 2020-2023 e gli obiettivi del PNRR per dare piena attuazione al principio del once only.
  Chiederei quindi di portare all'attenzione della Commissione la vostra esperienza, evidenziando le principali tematiche e le proposte che nei settori di competenzaPag. 3 possono contribuire a lavorare nella direzione indicata. Lascio, quindi, la parola alla dottoressa Floriana Venera Di Mauro e all'architetta Federica Galloni, ringraziandole ancora, a nome di tutta la Commissione, per avere aderito al nostro invito. Prego.

  FLORIANA VENERA DI MAURO, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della cultura. Buongiorno. Ringrazio la Commissione e ringrazio il presidente. Sono Floriana Di Mauro, Capo dell'ufficio legislativo del Ministero della cultura e con me c'è l'architetta Federica Galloni, che è la Direttrice Generale archeologia, belle arti e paesaggio, ed è anche la Soprintendente della Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio per il PNRR. Ringraziamo perché per noi è un'occasione importante essere qui a poter esporre gli sforzi che ha fatto il Ministero, in particolare negli ultimi due anni, per favorire, da un lato, da un punto di vista normativo – con gli interventi normativi che sono stati fatti e che hanno coinvolto in prima persona proprio l'amministrazione – la semplificazione dei procedimenti e, dall'altro lato, dal punto di vista della gestione amministrativa, per favorire l'efficiente gestione dei procedimenti stessi.
  L'esposizione che pensiamo di fare oggi è focalizzata, in particolare, sul settore dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, perché ci sembra un settore particolarmente interessante. Abbiamo visto che è anche uno dei focus di interesse della Commissione e in questo momento è molto attuale, quindi ci sembra possa essere esemplificativo dell'attività dell'amministrazione, di quello che è stato messo in campo e di quello che eventualmente può essere messo in campo.
  Mi limiterò ad una breve introduzione soltanto per focalizzare i punti principali delle novità normative di questi ultimi due anni, per lasciare poi la parola alla Direttrice Galloni, che potrà esporre più compiutamente sia gli aspetti tecnici dei procedimenti sia anche l'esperienza concreta della Direzione Generale e della Soprintendenza speciale per svolgere tempestivamente questi procedimenti, dando risposte alle richieste dei cittadini e delle imprese.
  Per quanto riguarda le semplificazioni normative, sappiamo che nell'ultimo periodo le più importanti sono state costituite dal decreto-legge n. 76 del 2020, il cosiddetto «decreto semplificazioni», poi dal «decreto semplificazioni 2», ovvero il n. 77 del 2021, e recentemente dal «decreto-legge energia» n. 17 del 2022. In tutti e tre questi recenti interventi normativi e nelle leggi di conversione sono state previste una serie di modifiche normative che hanno notevolmente semplificato i procedimenti.
  Per dare un focus soltanto su alcune delle novità principali che riguardano i procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, vorrei focalizzare soltanto alcuni aspetti.
  Il primo aspetto che mi sembra fondamentale da sottolineare, per quanto riguarda in generale l'attuazione del PNRR, che coinvolge anche questa tematica, è proprio l'istituzione della Soprintendenza speciale PNRR, che rappresenta una struttura organizzativa molto importante e temporanea, costituita per la durata dell'attuazione del PNRR e che è chiamata ad intervenire nel caso di interventi attuativi del PNRR, quando gli interventi richiedano la VIA (valutazione di impatto ambientale) di competenza statale oppure quando coinvolgano più uffici periferici del Ministero. In questo modo è possibile avere una valutazione concentrata e in tempi rapidi, che ha consentito e consente una rilevante riduzione dei tempi dei procedimenti, come già si sta sperimentando.
  Un secondo profilo interessante da sottoporre all'attenzione della Commissione sono le semplificazioni che hanno riguardato, in generale, il procedimento di autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disciplinato in via generale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003. In questo procedimento una novità importante è stata introdotta dall'articolo 30 del decreto-legge n. 77 del 2021 ed è stata la previsione, innanzitutto, del fatto che il Ministero della Pag. 4cultura interviene nel procedimento non solo quando l'impianto ricade su aree oggetto di vincolo, ma anche quando ricade su aree contermini a quelle vincolate. Questa previsione prima era contenuta unicamente nelle linee guida del 2010, quindi era già applicata dal 2010, ed è stata legificata. Al contempo, però, si è previsto che, per quanto riguarda le valutazioni di tipo paesaggistico relative alle aree contermini, il parere reso dal Ministero della cultura ha carattere obbligatorio e non è vincolante. Questa è stata una precisazione e anche una semplificazione molto rilevante che è intervenuta.
  Un altro aspetto meritevole di interesse sono le semplificazioni intervenute nel procedimento di VIA, di cui parlerà meglio la Direttrice. Preme sottolineare, in questo piccolo preambolo, innanzitutto il fatto che, come è noto alla Commissione, sono stati previsti adesso due procedimenti di VIA, ovvero uno ordinario e uno per i progetti PNRR-PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030), che in questo secondo procedimento è previsto l'intervento per quanto riguarda le competenze del MITE (Ministero della transizione ecologica) di una apposita Commissione, fermo restando che l'istruttoria di competenza del Ministero della cultura viene svolta dagli uffici del Ministero, che è stata prevista una rilevante riduzione dei termini dei procedimenti molto significativa e che, inoltre, è stato previsto un alleggerimento della fase conclusiva del procedimento, prevedendo che il provvedimento conclusivo sia fatto di concerto non dai Ministri competenti, ma dai Direttori Generali. Questo ha permesso anche di snellire alcune fasi tutto sommato accessorie e conclusive del procedimento.
  Sempre molto rapidamente, un altro aspetto molto interessante è quello relativo al tema dell'individuazione delle aree idonee per la localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili. Su questo argomento è intervenuto recentemente il decreto legislativo n. 199 del 2021 che ha previsto, all'articolo 20, una procedura attraverso la quale, sulla base di una adozione di un decreto interministeriale e poi con l'intervento delle regioni, dovranno essere individuate le aree idonee alla localizzazione di questi impianti. Una volta che le aree sono individuate come idonee, secondo quanto previsto dall'articolo 22 dello stesso decreto legislativo, si applicano una serie di semplificazioni molto importanti, ovvero che il parere del Ministero della cultura, ai fini delle valutazioni paesaggistiche, è di carattere obbligatorio e non vincolante; questa stessa valenza obbligatoria non vincolante riguarda anche la posizione del Ministero nell'ambito della valutazione di impatto ambientale e i termini procedimentali sono ridotti di un terzo.
  In attesa della complessa procedura di individuazione delle aree idonee che, come ho detto, prevede una fase nazionale con il decreto interministeriale e una fase che vedrà l'intervento delle regioni, il comma 8 dell'articolo 20 prevede una serie di aree che si considerano temporaneamente idonee nella fase transitoria in cui oggi ci troviamo. Questo elenco di aree che sono idonee, in attesa dell'intervento delle regioni, si è recentemente molto arricchito sia con il decreto-legge n. 17 del 2022 sia, in sede di conversione dello stesso decreto-legge, perché sono state individuate ex legge una serie di aree che si considerano idonee fin quando non interverrà la puntuale individuazione.
  Per fare qualche esempio, oltre all'individuazione di aree degradate, si è prevista una fascia di 150 metri lungo le autostrade, a prescindere anche dal fatto che in questa fascia possano ricadere ambiti vincolati, oppure una fascia di 300 metri intorno alle aree industriali. Anche questa è una semplificazione molto rilevante, perché ove queste fasce interessino persino ambiti vincolati e non soltanto contermini a mobili vincolati, vi è una significativa dequotazione dei pareri di competenza del Ministero della cultura.
  Non espongo tutte le fattispecie perché sarebbe troppo complesso. Volevo soltanto aggiungere un ultimo aspetto interessante, ovvero le semplificazioni che hanno riguardato l'installazione degli impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici. A questo riguardo il decreto-legge n. 17 del 2022 ha Pag. 5previsto che ad esclusione soltanto degli immobili vincolati con determinati vincoli – ovverosia quelli vincolati con vincolo paesaggistico provvedimentale in quanto ville, parchi e giardini, oppure quelli vincolati come centri storici – in tutto il resto del territorio nazionale l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici costituisce attività di manutenzione ordinaria ed è liberalizzata.
  Peraltro, per quanto riguarda i centri storici, in sede di conversione del decreto-legge è stata introdotta una ulteriore significativa semplificazione, con la quale si è previsto che, purché l'impianto non sia visibile da aree pubbliche o da punti di vista panoramici e purché non sia interessata una copertura di un edificio con materiali della tradizione locale, anche nei centri storici vincolati è possibile la libera installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici.
  Queste sono alcune delle semplificazioni più importanti intervenute negli ultimi mesi. Adesso lascerei la parola alla Direttrice Galloni per un'esposizione più dettagliata.

  PRESIDENTE. Prego, dottoressa.

  FEDERICA GALLONI, Direttrice Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura. Grazie, presidente. Grazie ai membri della Commissione. Sono veramente lieta di poter oggi illustrare quella che è l'attività degli uffici del Ministero della cultura e come queste semplificazioni abbiano significativamente inciso sullo snellimento delle procedure amministrative. Mi avvalgo di una presentazione power point per semplificare la materia e prego i membri della Commissione di interrompermi in qualunque momento, se non fossi chiara, o anche di interrompermi, sia nel corso della presentazione sia dopo, quando sarò a disposizione per eventuali domande e chiarimenti, qualora l'esposizione fosse troppo tecnica. Abbiamo lavorato cercando di tradurre nella pratica operativa quelle che sono le disposizioni che la consigliera Di Mauro ha appena elencato.
  Come diceva la consigliera, la Soprintendenza speciale per il PNRR, proprio per il Ministero della cultura, è stata istituita con il decreto-legge n. 77 del 2021, convertito nella legge n. 108 dello stesso anno, è stata istituita espressamente per il Ministero dei beni culturali ed è quindi confluita in una modifica dell'organizzazione previgente, che era quella ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 2021 la Soprintendenza speciale è stata incardinata come una Direzione Generale di livello generale, straordinaria e temporanea, operativa solamente fino al 31 dicembre 2026. La vedete nell'organizzazione del Ministero insieme alle altre Direzioni Generali (vedi slide n. 1).
  Non sfuggirà che questa Direzione non ha nulla sotto la sua dizione, perché la Soprintendenza speciale non ha personale assegnato direttamente, ma si avvale di quello già in servizio presso la Direzione Generale archeologia e belle arti.
  Siccome oggi trattiamo eminentemente di procedure di impatto paesaggistico, perché poi sono quelle più rilevanti nell'attività della Soprintendenza speciale, noi abbiamo che il contingente di funzionari, che sono circa quindici, che lavorano al servizio V Paesaggio, sono chiamati ad operare per entrambi gli uffici, poi vedremo questo cosa ha comportato.
  Le competenze della Soprintendenza speciale sono quelle che enunciava già la consigliera Di Mauro, ovvero di occuparsi della tutela dei beni culturali e paesaggistici per quegli interventi del PNRR che sono sottoposti a VIA statale e che sono quasi tutte le FER (fonti da energia rinnovabile), quindi tutta questa categoria di interventi.
  Quando si dice che la Soprintendenza si occupa di rilasciare i pareri quando ci sono due o più uffici periferici del Ministero, questo è molto opportuno perché le quarantatré soprintendenze che vedete sotto alla Direzione Generale Archeologia e belle arti (vedi slide n. 1), più le due speciali, che sono quelle del patrimonio subacqueo di Taranto e della speciale di Roma, sono dislocate sul territorio, ma hanno una competenza molto varia. Ad esempio, alcune sono regionali, come quella dell'Umbria o Pag. 6del Molise, mentre altre hanno un territorio sovraprovinciale. Può succedere che un'infrastruttura lineare, quale può essere quella del cavidotto di un parco eolico, possa attraversare il territorio di più province e di più soprintendenze. Per questo la Soprintendenza speciale interviene per coordinare, snellire e rendere più efficace e celere il procedimento.
  La Soprintendenza speciale ha anche altre competenze, come quella di occuparsi del coordinamento di progetti particolarmente strategici per le città, che magari sono correlati al PNRR o al Piano complementare. Inoltre, a seguito di uno degli ultimi snellimenti, alla Soprintendenza speciale è assegnata anche la competenza di occuparsi del rilascio delle autorizzazioni degli impianti di energia rinnovabile per tutti gli immobili della Difesa e degli edifici a essi afferenti.
  Proprio per questa strana situazione, l'incarico di Soprintendente speciale PNRR è dato ad interim al Direttore Generale archeologia, belle arti e paesaggio. Quindi sono la stessa persona e, nel caso di specie, in questo momento rappresento io entrambi gli uffici.
  Passo a un brevissimo inquadramento. Vi prego, se sono troppo didascalica, fermatemi, ma vi posso garantire che anche per noi che lavoriamo da anni su queste procedure è piuttosto complesso districarsi. Se dico cose banali, fermatemi e andiamo oltre, non voglio occupare più di tanto la vostra attenzione.
  Partiamo da un discorso molto generale, ovvero quello della disciplina dell'ambiente, che per sua natura è transfrontaliera, parte da una disciplina multilivello delle fonti, in cui le fonti internazionali, quelle sovranazionali e comunitarie coesistono con le fonti nazionali. Ci sono moltissimi procedimenti di tipo paesaggistico come, per esempio – sono quegli acronimi che vedete (slide n. 2) – l'autorizzazione integrata ambientale, la valutazione ambientale strategica, la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza ambientale più molte altre: per tutte queste procedure valgono i due principi fondamentali, che sono quello della prevenzione e della precauzione: la prevenzione la otteniamo con iniziative legislative tese a tutelare l'eventuale impatto ambientale di alcune azioni imprenditoriali, mentre la precauzione è quel principio che, a fronte di un'incertezza che una determinata azione imprenditoriale può avere rispetto all'ambiente, siamo tenuti ad adottare sempre la soluzione più cauta e protettiva.
  Facciamo oggi un focus sulla valutazione di impatto ambientale, perché è quella che principalmente occupa la Soprintendenza speciale per il PNRR. Intanto, come diceva la consigliera Di Mauro, noi esprimiamo – questa è una differenza importante – due tipi di pareri: uno è un parere proprio di competenza del Ministero della cultura che si applica con un controllo sulle aree vincolate – poi vedremo come –, mentre l'altro è un'espressione di un parere sotto il profilo paesaggistico. Richiamo la vostra attenzione sul fatto che il paesaggio non è una componente dell'ambiente, ma ha una dignità pari, tant'è che il giudizio di compatibilità ambientale, che poi è il giudizio finale, viene espresso con un decreto MITE di concerto con il MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). Questo discende da un dibattito culturale, poiché prima non era così, però adesso è molto importante focalizzare questi due punti.
  Per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale – come vedete dal diagramma, ho riportato a livello esplicativo un diagramma di una qualunque procedura che poi vedremo nel dettaglio più avanti –, che è quella striscia blu che vedete nella slide (slide n. 3), ha sì un carattere endoprocedimentale nell'ambito di una procedura molto più complessa e lunga sotto il profilo procedurale, ma ha anche un carattere autonomo e ineludibile, quindi non è una procedura che può essere bypassata. Distinguiamo come due macrogruppi la VIA di rango statale, che è quella per cui l'autorità procedente è il MITE, dalla VIA regionale, che è quella per cui l'autorità procedente sono le regioni.
  A livello generale il proponente presenta la propria documentazione o al MITE o alle regioni, c'è una fase di analisi della Pag. 7documentazione, c'è la fase pubblica – anche questa ineludibile –, nella quale il progetto è reso ostensibile a tutti i cittadini che possano avere eventuali osservazioni da fare, e vi è una fase di controdeduzione e di possibilità al proponente di integrare di nuovo la documentazione, ma poi vedremo queste varie fasi. Dopo il giudizio delle amministrazioni si conclude la procedura solo di VIA con un decreto di concerto, come diceva la consigliera Di Mauro, che non è più dei due Ministri, ma è dei due Direttori Generali, risultando molto più snello, oppure con una determina regionale, qualora la VIA sia di ambito regionale.
  In questa slide (slide n. 4) ho voluto raggruppare per chiarezza quelli che sono i tipi di impianti afferenti alle varie discipline. Nella prima abbiamo la VIA statale ordinaria e vediamo interventi fotovoltaici maggiori di 10 megawatt, che occupano grossomodo una superficie di territorio pari a 20 ettari, e gli impianti eolici maggiori di 30 megawatt, quindi quasi tutti oggi, perché per 30 megawatt, a seconda dell'altezza della potenza, possiamo considerare da 5 a 10 torri.
  Ai sensi della norma di semplificazione, della quale ha già parlato la consigliera Di Mauro, è stata istituita una VIA statale per i progetti PNRR e PNIEC. Sapete che il PNIEC è il Piano nazionale integrato di energia e clima che fissa al 2030 gli obiettivi dell'efficientamento energetico e della riduzione di CO2. Questa è una procedura speciale alla quale afferiscono i fotovoltaici e gli agrofotovoltaici maggiori di 10 megawatt, gli eolici offshore maggiori di 30 megawatt, tutti gli impianti a biomasse, geotermici e idroelettrici.
  Questi primi due gruppi sono VIA statale, quindi l'autorità procedente è il MITE e c'è la possibilità per il richiedente di chiedere una VIA statale PAUR (provvedimento ambientale unico regionale), dove all'interno del giudizio di compatibilità, per quanto riguarda il MIC, si rilascia anche, eventualmente, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 o 21 del codice del beni culturali, di cui dico tra poco, però ci sono molti altri pareri che possono essere richiesti, sul vincolo idrogeologico o su tutti aspetti propriamente del Ministero della transizione ecologica.
  Per quanto riguarda noi, preciso che l'autorizzazione paesaggistica 146, se non si chiede il provvedimento unico, è un atto autonomo rispetto alla VIA. Questo è anche comprensibile, perché normalmente le scale dei grafici che rappresentano questi progetti sono scale molto elevate, mentre l'autorizzazione paesaggistica che si dà su aree prettamente vincolate è un'autorizzazione di compatibilità che si fa da una scala più bassa ed è quella che normalmente si chiede per gli immobili vincolati, per le facciate, più in generale per fattispecie che non hanno la dimensione degli impianti dei quali stiamo parlando.
  Infine, esiste la VIA regionale, la PAUR, alla quale afferiscono i fotovoltaici e agrofotovoltaici minori di 10 megawatt e gli eolici offshore minori di 30 megawatt. Il soggetto del MIC che partecipa a questo procedimento sono le Soprintendenze.
  Infine, come vedete sulla destra, gli impianti minori di un megawatt sono sottesi alla PAS (procedura abilitativa semplificata), che va direttamente ai comuni e che non investe assolutamente nessun ufficio dei beni culturali.
  Vorrei soffermare un attimo la vostra attenzione su come avviene il giudizio degli uffici del Ministero della cultura. Siccome purtroppo è un'opinione molto diffusa che gli uffici del Ministero della cultura diano dei pareri troppo discrezionali, basati a volte veramente sul «Mi piace» o «Non mi piace», sono qui perché dall'alto della mia pluridecennale esperienza posso dire che questo non corrisponde alla verità. Come in tutte le professioni, ovviamente c'è chi lavora meglio e chi lavora peggio e questo è inevitabile, però dimostrerò che questo avviene sulla base di norme oppure, come nel caso dei piani paesaggistici approvati, sulla base di classificazioni di paesaggio condivise con le regioni.
  Nella cartina dell'Italia (slide n. 5) vedete le cinque regioni che hanno condiviso con il Ministero della cultura i piani paesaggistici approvati ai sensi degli articoli 135 e 143. Questo sinteticamente significa Pag. 8che abbiamo copianificato e che siamo perfettamente d'accordo su quello che è stato deciso. Le altre regioni – per esempio, nel Lazio c'erano prima i PTP (Piano territoriale paesistico) prima di avere il PTPR (Piano territoriale paesistico regionale) – non è che non hanno nulla a livello paesaggistico, ma ogni regione ha uno strumento con valenza paesaggistica che però non è stato condiviso con noi. Questo non significa che noi siamo contro quello strumento, però dobbiamo andare innanzitutto a controllare e poi a verificare l'attualità di quella normativa, perché ad esempio ci sono stati dei casi in cui il Ministero motu proprio ha individuato dei vincoli ai sensi dell'articolo 136 del codice, quindi aree di notevole interesse pubblico, e magari quelle non sono state ancora recepite. È un ambito un po' particolare, dove l'attenzione è maggiore, mentre nei piani territoriali paesaggistici ci sono delle classificazioni precise di paesaggio e anche delle prescrizioni. Infatti, si chiamano «vincoli vestiti», in cui espressamente si dice «Qui si può fare, qui non si può fare» e non c'è rischio di parere discorde.
  Riprendendo quello che diceva la consigliera Di Mauro, esiste poi il profilo cosiddetto «paesaggistico» sul quale si esprime il Ministero della cultura e il riferimento normativo è il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, che sancisce la necessità dell'individuazione delle aree non idonee e le norme per il corretto inserimento sul paesaggio del territorio degli impianti eolici.
  Qui vorrei molto brevemente chiarire che cos'è l'area contermine nell'ambito di una area vasta di indagine. Supponiamo che l'area non sia vincolata, c'è un impianto eolico con le torri alte 250 metri, anche se non so quanto siano alte adesso le torri di ultima generazione. Ai sensi di quel decreto ministeriale, il MIC è chiamato a valutare quali possano essere gli eventuali impatti significativamente negativi di questo parco eolico per una distanza cinquanta volte l'altezza della pala. Se una pala è alta 250 metri, l'area diventa veramente un'area vasta. Noi siamo chiamati a dare un giudizio, ad esempio, sull'eventuale affollamento.
  Capisco che adesso giustamente ci sia una corsa e un'urgenza di arrivare agli obiettivi che sono stati assegnati, però il MITE riceve istanze di installazione di parchi eolici su aree dove i parchi eolici sono già esistenti e non si tratta di interventi di repowering o revamping, ma sono proprio nuove installazioni. C'è una confusione veramente notevole a questo livello, che probabilmente è data anche dall'urgenza di arrivare a questi obiettivi. Vi posso dire, ad esempio, che il territorio del foggiano non ha più la possibilità di accogliere pale eoliche. Ormai non c'è più un'area libera in tutto il territorio della provincia di Foggia.
  Quello che diceva la consigliera Di Mauro è proprio questo, ovvero che nelle aree contermini prima il nostro parere era obbligatorio e vincolante, mentre adesso è stato reso obbligatorio ma non vincolante.
  In questa tabella (slide n. 6), la cui fonte è il Gestore dei servizi – non l'abbiamo fatta noi del Ministero –, abbiamo raggruppato le regioni che, in ossequio al decreto ministeriale del 2010, hanno o meno individuato le aree idonee e non idonee. Come vedete, nell'ascissa verde si parla degli impianti a biomasse, biogas, eolico, fotovoltaico, geotermico e idroelettrico. Come vedete, ad esempio, l'Umbria, il Molise e la Basilicata le hanno individuate per tutti i tipi di FER, mentre la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Campania e le province autonome di Trento e Bolzano non le hanno affatto individuate e altre regioni le hanno individuate solo per alcuni impianti. Anche qui noi cerchiamo di far rilevare l'urgenza di trovare queste aree, perché questo veramente costituirebbe uno snellimento, poiché a volte ci troviamo veramente a fare degli studi che impiegano un tempo notevole, ma se avessimo già una tabella completa, il nostro lavoro sarebbe molto più snello.
  Cos'è che vogliamo evitare? Perché è importante individuare le aree idonee e non idonee? Questa è una visione della campagna del viterbese accanto al parco di Vulci (slide n. 7). In vari colori, perché sono i vari stadi delle procedure, vedete che Pag. 9questi sono tutti impianti fotovoltaici nati o con la procedura semplificata minore di un megawatt, per cui vanno direttamente al Comune e cominciano a farli adiacenti uno all'altro per evitare di andare in procedure più semplificate – per raggiungere l'obiettivo, fanno tanti impianti da un megawatt e noi non ne abbiamo contezza – oppure sono in aree contermini. Quelli che sono stati autorizzati dal MIC, rispetto a tutte quelle macchie che vedete, sono tre. Che cosa vogliamo evitare? Vogliamo evitare questo: questa è la situazione attuale della campagna del viterbese.
  A questo punto ritengo che forse occorra uscire da un discorso un po' di concetto identitario del paesaggio. Tenete presente che noi abbiamo dei riferimenti con la Convenzione europea del paesaggio del 2000, per cui uno dei caratteri identitari della campagna è anche il colore. Noi qui abbiamo, a macchia di leopardo, una campagna che è diventata nera. Non pensate che poi qualcuno rimuova questi pannelli, perché purtroppo esiste il problema della dismissione. Siccome queste società sono un po' come le scatole cinesi e si passano da una all'altra la gestione degli impianti, quando poi questi impianti sono esausti, rimangono come dei relitti nel paesaggio. Vorremmo partecipare attivamente allo sviluppo e al raggiungimento di questi obiettivi in un modo consono.
  Dal punto di vista dell'eolico, noi vorremmo evitare un sovraffollamento di pale eoliche. Vi rubo solo un minuto: l'altro giorno discutevo anche in ambito universitario che forse, io che sono più che adulta ho un concetto del paesaggio un po' da vedutista di Winckelmann, con la cascata e le pecore. Noi dobbiamo capire cosa vogliamo da questo paesaggio: vogliamo che si mantengano delle aree intonse, oppure oggi vogliamo che i caratteri identitari del paesaggio siano questi, con le pale eoliche eccetera? Questo può anche essere possibile, però bisogna che un dibattito culturale consenta anche a noi di poter dire di sì. Non è che noi siamo apodittici – questo è un mio giudizio personale, che quindi conta zero –, però quantomeno potremmo rendere più ordinata una situazione del genere. Queste pale sono di prima generazione, alte 75 metri (slide n. 12), mentre le pale di ultima generazione sono alte 250, quindi la povera casa là vicino diventerebbe proprio una formica. Non è che non vogliamo, ma vorremmo solo che fossero fatti nelle aree idonee.
  Non voglio assolutamente tediarvi, però ho voluto rappresentare le fasi della VIA statale ordinaria perché è una procedura complessa, con delle fasi che non possono più essere compresse come tempistiche. Volevo far rilevare che quello che vedete in azzurro (slide n. 13) sono tutte fasi a favore del richiedente, perché a parte la presentazione al MITE, che è la prima casellina rosa, poi ci sono queste prime due caselline azzurre che sono tutte per la verifica della documentazione presentata e anche per eventuali richieste integrative.
  Tuttavia, che succede? Questa è vita vissuta: per la fretta di prendere un numero di protocollo al MITE, alcuni richiedenti presentano dei progetti che sono dei ciclostile che per loro vanno bene sia in Trentino Alto Adige o in Lombardia come in Sicilia, in Calabria eccetera, ma il territorio non è tutto uguale. Alcuni richiedenti presentano addirittura degli elaborati tanto per fare, quindi questi tempi della richiesta di documentazione, che sono trenta più quindici giorni, normalmente debbono essere tutti quanti autorizzati, perché altrimenti non si può procedere né alla procedibilità da parte del MITE, né al nostro esame.
  La fase successiva è quella della consultazione pubblica, ineludibile e incomprimibile, nella quale, come dicevo, il progetto viene pubblicato sul sito del MITE – che dal 6 aprile è fuori uso in quanto sembra stato oggetto di un attacco hacker, quindi di fatto dal 6 aprile siamo bloccati, perché se non abbiamo la possibilità di accedere al sito del MITE, non possiamo consultare la documentazione, ma spero che questo venga risolto quanto prima – e poi, come avviene nei piani urbanistici, c'è la presentazione di eventuali osservazioni, la controdeduzione e il tempo che si dà al proponente per adeguarsi ad eventuali integrazioni e richieste.Pag. 10
  Per quanto riguarda la casella successiva, dove c'è scritto «massimo venti giorni», in realtà il proponente ha la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento, quando le integrazioni richieste siano notevoli, fino a centoventi giorni. Dopodiché c'è di nuovo la fase di pubblicazione e finalmente si arriva agli ultimi sessanta giorni, dove viene espresso il parere di concerto e si esprime il giudizio di compatibilità con il decreto dei due Direttori Generali MITE e MIC. Tuttavia, questa procedura, come diceva la consigliera Di Mauro, è stata ridotta di ben 145 giorni. Quando voi sopra leggete 195-420 o 135-275, è proprio l'aleatorietà di tutte quelle fasi contraddistinte in celeste che non dipendono dal Ministero della cultura, tant'è che una delle cose che noi proponiamo è che venga stabilita una documentazione in modo ancora più chiaro e che venga rigettato ciò che non viene presentato in modo acconcio, affinché noi possiamo procedere più speditamente.
  Le prossime slide, le scorro velocemente. Questa (slide n. 14) è la fase di procedura speciale PNRR- PNIEC e questo (slide n. 15) è il provvedimento unico ambientale. Su questi abbiamo lasciato il file, quindi magari potrete vederli con un attimo di calma.
  Questo è il provvedimento unico regionale (slide n. 16). Tengo a precisare una cosa, che è anche il motivo di quella devastazione della campagna del viterbese: siccome il soggetto che rappresenta i beni culturali in questa procedura sono le Soprintendenze territoriali, molto spesso il loro parere negativo viene superato in Conferenza dei servizi. Esiste comunque la possibilità di fare un'opposizione, cosa che noi in alcuni casi facciamo, però molto spesso già veniamo superati nella Conferenza dei servizi.
  In questa slide (slide n. 17) vorrei soffermare la vostra attenzione: la Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio continua ad operare per tutte quelle procedure soggette a VIA statale che non rientrino nelle competenze PNRR. Questo è solo per mostrare alla Commissione che prima dell'istituzione della Soprintendenza speciale, che, come vi ricordo, è lo stesso ufficio della Direzione Generale, noi avevamo 84 pratiche di FER, di progetti per fonti di energia rinnovabili, ma ad aprile del 2022 ne abbiamo 575, con lo stesso personale, al quale io vorrei fare un tributo, perché è un personale che lavora in media quattro o cinque ore al giorno in più per lo stesso stipendio, fino a oggi. Di quelle 575 pratiche, per quanto riguarda gli eolici, 69 in attesa di procedibilità al MITE e 101 sono in lavorazione. Per quanto riguarda i fotovoltaici, 357 pratiche sono in attesa di procedibilità al MITE e 48 in istruttoria.
  Diceva già la consigliera Di Mauro che per queste 575 pratiche è stata istituita la CTVA (Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale) speciale PNRR-PNIEC, che si occupa, anche con la presenza del rappresentante del MIC, di snellire ulteriormente e velocizzare le procedure.
  Il Soprintendente speciale è membro del comitato speciale del Consiglio dei lavori pubblici che è istituto ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 77 e che si occupa di valutare congiuntamente i progetti di particolare complessità, che non sono solo quei dieci contenuti nell'allegato numero 4 della norma, ma sono molti di più. Infine, si occupa anche di ulteriori snellimenti che sono intervenuti per i progetti di infrastrutture ferroviarie e idriche.
  Questa tabella (slide n. 19), che lasciamo a disposizione della Commissione, fa vedere il lavoro svolto dal Comitato speciale fino a oggi. Il Comitato ha cominciato a riunirsi ad ottobre del 2021, con riunioni con cadenza settimanale o bisettimanale, e quindi siamo perfettamente in linea con i tempi per quanto riguarda questo tipo di progetti.
  Questa è la parte finale della presentazione che riguarda semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (slide n. 20). Come diceva la consigliera Di Mauro, se i pannelli sono integrati nelle coperture e non sono visibili da spazi pubblici o da punti di vista panoramici, anche nelle zone vincolate sono considerati manutenzione ordinaria e non sono subordinati all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. Fanno eccezione a questi le Pag. 11ville, i giardini e i parchi che non sono tutelati dalle disposizioni della parte seconda del codice, cioè da quelle che impongono il vincolo diretto, e quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 136, quindi qualora i pannelli non debbano essere inseriti in coperture che hanno il manto di tetto con materiali della tradizione locale, ad esempio, se voi guardate qui fuori ci sono i tetti realizzati con i coppi e gli embrici alla romana oppure in altre regioni con altri tipi di materiali: in questo caso non è che non si può fare, ma sono subordinati all'acquisizione dell'articolo 146 del codice, che però già è stato ulteriormente semplificato dal DPR n. 31 e con un termine perentorio di venti giorni.
  Permettetemi un altro chiarimento: già l'articolo 146 del codice, quindi l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, dispone per l'amministrazione dei beni culturali di un termine perentorio di quarantacinque giorni, oltre il quale si forma il silenzio-assenso. Quindi, quando nell'opinione pubblica si dice che le soprintendenze ci mettono sei mesi a rilasciare un'autorizzazione paesaggistica, questo semplicemente non corrisponde alla verità. Siccome voi sapete che la materia paesaggistica è stata trasferita alle regioni e le regioni l'hanno poi sub-delegata agli enti comunali o agli enti locali, non voglio gettare la croce addosso a nessuno, ma i ritardi sono a monte e a valle dei nostri termini che sono perentori, oltre i quali scatta il silenzio-assenso. Più di così mi sembra veramente impossibile operare.
  Che cosa abbiamo voluto evitare? Questo è un fotomontaggio (slide n. 21): questo è il centro di San Gimignano che si vede da una delle torri, con una visuale panoramica da una delle torri. Se l'ufficio legislativo o il Capo di gabinetto non avessero lottato per avere almeno quel nostro parere, il centro di San Gimignano potrebbe apparire così. Anche qui io mi astengo, ma dobbiamo capire se vogliamo continuare a vedere alcuni centri storici così oppure no. Se leggete in fondo, su 7.904 comuni italiani sono solo un migliaio quelli che hanno un provvedimento specifico di tutela. Non do giudizi, lascio a voi la considerazione.
  In realtà, il Ministero della cultura e le Soprintendenze stanno già rilasciando, anche su immobili vincolati... Questo è il caso di Roma (slide n. 22): vedete che c'è la Direzione Generale del cinema, che è un edificio vincolato, la Biblioteca nazionale sulla destra, che è edificio vincolato, la sede dell'archivio di Stato, che è un edificio vincolato del quartiere Eur. Essendo coperture piane, non visibili da una posizione sopraelevata eccetera, abbiamo già rilasciato le autorizzazioni per rendere le coperture totalmente coperte con pannelli fotovoltaici. È cambiato molto anche l'atteggiamento che ha in genere l'amministrazione beni culturali, ma ovviamente siamo al passo con i tempi.
  Infine, permettetemi le ultime due cose l'opinione condivisa e più diffusa è quella che le Soprintendenze sono lente, che non lavorano e che gli uffici del Ministero della cultura sono inerti. Questo (slide n. 23) è un articolo comparso su Il Sole 24 Ore di poco tempo fa, dove il giornalista ci accusava di avere un mutismo assoluto per 162 progetti. Noi abbiamo semplicemente mandato i dati che sono desunti dal nostro protocollo elettronico e che, quindi, sono visibili a tutti, dove si vede che le pratiche non sono 162, ma sono 84 e di queste 84, 53, per i motivi che vedete sopra, sono quelle «pendenti» da parte del Ministero della cultura e di queste 53 più della metà sono ferme perché noi abbiamo notevoli problemi con le Soprintendenze delle regioni autonome – che, come sapete, sono regionali – con le quali il dialogo non è molto semplice, poiché a volte non riceviamo nemmeno risposta per molto tempo.
  In questo articolo comparso l'altra settimana (slide n. 24), un esponente di Legambiente diceva che i beni culturali avevano messo quattordici anni per rilasciare il parco eolico offshore davanti a Taranto, ma invece i nostri dati dicono che l'istanza è pervenuta il primo giugno 2010 e noi abbiamo emesso il parere, superando quello negativo della Soprintendenza, nel 2012. Dopodiché ci sono stati due decreti di proroga perché i lavori non erano cominciati, ma non per colpa nostra. Questa è solo una Pag. 12volontà di fare chiarezza sul nostro operato, che io difendo strenuamente.
  L'ultima slide (slide n. 24) riguarda quelle che possono essere le ulteriori proposte di accelerazione, che so che il Capo dell'ufficio legislativo ha già fatto proprie. Occorre ridurre quei tempi iniziali della verifica della documentazione e della completezza della documentazione, cioè imporre una documentazione specifica, e chi non la compila non può avere un protocollo dal quale inizia poi la procedura. Occorre prevedere l'impossibilità di integrare la documentazione da parte dei proponenti oltre i termini procedurali. In quella tabella dove avete visto le ottantaquattro procedure, noi abbiamo proponenti che ci mandano un'integrazione dopo tre o quattro anni. Direi che, invece, noi dovremmo dire che oltre i termini di legge, oltre i centoventi giorni che vengono dati per integrare la copertura, qualora questo termine non venga osservato, la pratica si intende archiviata e quando poi la vogliono riproporre, la ripropongono dall'inizio, altrimenti a noi rimane sempre pendente e sembra che non lavoriamo.
  Da ultimo, dico, con un grido di dolore e non con una lamentela, che troppo stringenti contrazioni di termini procedurali con questa dotazione organica non ci consentirebbero di effettuare il nostro lavoro. Grazie. Sono a disposizione ovviamente per eventuali domande.

  PRESIDENTE. Grazie davvero per le due relazioni, esaustive del punto di vista del Ministero e per quello che poi fate realmente. Ci sono domande da parte dei colleghi che ci seguono da remoto? Se non c'è nessuno, potremmo fare così: ci stiamo avviando al termine della nostra indagine conoscitiva, manderemo a tutti il materiale e nei prossimi giorni chiederemo anche se ci fossero delle domande scritte, quindi poi potremmo girarvele in modo tale da avere qualche risposta per poterle avere nella stesura finale del documento.
  Nel ringraziarvi, volevo dirvi una cosa: voi avete visto un po' gli atti, noi abbiamo cercato in questa indagine conoscitiva di avere tutti i punti di vista, come è giusto che sia. Lungi da me – ma credo di poter parlare a nome di tutta la Commissione – pensare che ci sia un ostacolo nel Ministero. Condivido la bruttezza della foto che Lei ci ha mostrato di San Gimignano e vi ringrazio per la tutela e per quello che fate per mantenere il bel Paese in una condizione che possa anche in futuro continuare ad avere l'aspetto che ha; la tutela e la possibilità di sviluppo del nostro Paese passa per essere l'Italia, non per essere qualcos'altro. Di questo sono fermamente convinto e sostengo la tutela del Paese.
  Al tempo stesso, penso – questo voi ci avete detto e noi lo stiamo facendo – che bisogna provare a cambiare alcune questioni che non dipendono dal Ministero, ma che secondo me sono modalità del tutto italiane, come la bellezza del nostro Paese nella gestione del territorio, nella capacità di rinnovare e nello stare al passo con i tempi senza perdere di vista quello che siamo. Penso che l'Italia rappresenti un unicum nel mondo, che non è ripetibile da nessun'altra parte, però ha bisogno di essere unico anche in alcuni aspetti, perché siamo in ritardo e abbiamo la necessità di accelerare su alcune cose.
  Penso che alcune delle semplificazioni, che insieme tutto il Parlamento sta provando a mettere e a cui noi vorremmo dare un impulso con la nostra Commissione, servano a rendere più efficiente il Paese, ma al tempo stesso anche a poterlo tutelare meglio per quello che è.
  Voi avete parlato dei 150 metri dentro la fascia autostradale. Chi come me la fa spesso, andando verso Sud, sa che ci sono delle zone in cui si è passati da una campagna a del piombo che poi avrà dei problemi.
  Io sono d'accordo, ma il punto sta sempre in quello che è il tema, nella semplificazione principe, che la responsabilità è a chi resta in capo rispetto all'oggetto che si mette in campo. È un problema il fatto che i campi smettono di produrre in agricoltura, diventano energia e fra un tot di anni saranno un problema ambientale, senza che ci sia nessuna responsabilità.
  Semplificare per me significa anche avere una unica responsabilità in capo a qualcuno. Questo vale per tante cose e noi lo Pag. 13abbiamo visto per aspetti che riguardano la vita delle persone. Noi sentiamo al telegiornale «Scoperto falso invalido», ma non sentiamo «Arrestato il medico che gli ha dato l'invalidità». Questo è un problema, perché il falso invalido è una truffa e chi gli ha dato l'invalidità è un truffatore. Dico parimenti che cambiando, laddove si è semplificato e dove abbiamo fatto bene, poi c'è bisogno che quella semplificazione porti ad avere delle responsabilità.
  Questo è il punto sul quale noi dovremmo lavorare. Abbiamo fatto col Ministro Brunetta una delle ultime audizioni e rispetto a questi temi penso che ci sia ancora da fare. Mi avvio a concludere ringraziandovi ancora per quello che state facendo nell'interesse del Paese, nonché per la documentazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (vedi allegato).
  Grazie e dichiaro chiusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.40.

Pag. 14

ALLEGATO

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19

Pag. 20

Pag. 21

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24

Pag. 25

Pag. 26

Pag. 27

Pag. 28

Pag. 29

Pag. 30

Pag. 31

Pag. 32

Pag. 33

Pag. 34

Pag. 35

Pag. 36

Pag. 37

Pag. 38

Pag. 39