XVIII Legislatura

XI Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 8 di Mercoledì 7 luglio 2021

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Mura Romina , Presidente ... 3 

INDAGINE CONOSCITIVA SUI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate
Mura Romina , Presidente ... 3 
Claps Patrizia , Capo del Settore Consulenza della Direzione centrale Persone fisiche ed enti non commerciali dell'Agenzia delle entrate ... 3 
Mura Romina , Presidente ... 6 
Barzotti Valentina (M5S)  ... 6 
Mura Romina , Presidente ... 6 
Viscomi Antonio (PD)  ... 6 
Mura Romina , Presidente ... 7 
Claps Patrizia , Capo del Settore Consulenza della Direzione centrale Persone fisiche ed enti non commerciali dell'Agenzia delle entrate ... 7 
Mura Romina , Presidente ... 8

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Italia Viva: IV;
Coraggio Italia: CI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È;
Misto-Centro Democratico: Misto-CD;
Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC;
Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV;
Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+E-RI;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
ROMINA MURA

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web tv.

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, l'audizione di rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
  Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
  Intervengono in collegamento da remoto la dottoressa Patrizia Claps, Capo del Settore Consulenza della Direzione centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, e la dottoressa Margherita Pignatelli, Capo dell'Ufficio fiscalità finanziaria e sostituti di imposta della medesima Direzione centrale.
  Nel ringraziare le nostre ospiti per la loro partecipazione, ricordo che hanno a disposizione per la loro relazione quindici minuti in modo da consentire eventuali interventi da parte dei deputati interessati e la loro replica.
  Cedo quindi la parola alla dottoressa Patrizia Claps. Prego.

  PATRIZIA CLAPS, Capo del Settore Consulenza della Direzione centrale Persone fisiche ed enti non commerciali dell'Agenzia delle entrate (intervento da remoto). Buongiorno, signora presidente e onorevoli commissari. Desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per l'opportunità data all'Agenzia delle entrate di fornire il proprio contributo all'indagine conoscitiva relativa ai lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali per piattaforme web, comunemente noti con il termine inglese streamer.
  Nel corso dell'intervento verrà fornita una sintetica illustrazione del trattamento tributario applicabile ai fini della tassazione dei redditi di tali soggetti, partendo dalla tipologia di reddito che potrebbe essere quella riscontrabile con maggiore frequenza. Sarà, inoltre, indicata una possibile modalità per avviare un'attività di approfondimento finalizzata a verificare la necessità di individuare un codice ATECO specifico per l'attività di creazione di contenuti digitali.
  Veniamo all'illustrazione del trattamento fiscale applicabile agli streamer. Gli emolumenti percepiti da persone fisiche residenti in Italia che svolgono un'attività di creazione di contenuti digitali a favore di soggetti terzi, committenti o datori di lavoro, quali le piattaforme web – tra cui cito, a mero titolo esemplificativo, TikTok e YouTube –, sono soggetti a imposizione sui redditi sulla base del regime fiscale previsto in relazione alla tipologia del rapporto instaurato con la piattaforma.
  In particolare, si potrebbero prospettare le seguenti fattispecie e le conseguenti categorie Pag. 4 reddituali: lavoro autonomo, occasionale o abituale; lavoro dipendente assimilato, dato il contesto appare inverosimile ipotizzare anche fattispecie di rapporto di lavoro dipendente; reddito d'impresa.
  L'inquadramento reddituale dipende, come accennato, dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra lo streamer e la piattaforma. Nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo sia svolta in maniera saltuaria o sporadica, vale a dire che non sia svolta con carattere di abitualità dallo streamer, i redditi prodotti si qualificano quali redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi. In tal caso non è necessario essere titolari di partita IVA. In tale ipotesi, l'attività deve essere esercitata in completa autonomia, rispetto all'attività del committente, circa tempi e modalità di esecuzione, in assenza di organizzazione di mezzi. Il soggetto che esercita l'attività non deve avvalersi di collaboratori o detenere un sito dedicato esclusivamente alla propria attività.
  Al superamento del limite di 5 mila euro di reddito nell'anno solare, sorge l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS e del pagamento dei relativi contributi previdenziali. Pertanto, in questo caso il soggetto deve comunicare questa circostanza a ciascun committente.
  Qualora la piattaforma sia una società residente in Italia, lo streamer deve rilasciare al committente una ricevuta di pagamento, con l'indicazione della ritenuta d'acconto pari al 20 per cento del compenso lordo. A sua volta, la piattaforma residente in Italia è tenuta alla presentazione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo occasionale corrisposti allo streamer, che generalmente viene trasmessa entro il 28 febbraio dell'anno successivo e che deve essere inviata dalla piattaforma anche allo streamer.
  Qualora la piattaforma sia, invece, un soggetto estero che non ha una stabile organizzazione in Italia, lo streamer riceverà il compenso senza applicazione della ritenuta, in quanto il soggetto estero non è un sostituto d'imposta soggetto ad obblighi in Italia.
  I redditi derivanti dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale nonché le eventuali ritenute subìte devono essere riportati nel quadro RL del modello di dichiarazione dei redditi, mentre fino al limite di reddito di 4.800 euro si è esonerati dalla presentazione del modello.
  Quando l'attività dello streamer è esercitata come professione abituale, ancorché non esclusiva, il reddito prodotto integra i requisiti del lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, ed è necessario per il soggetto richiedere la partita IVA.
  Può accadere che il committente corrisponda allo streamer un corrispettivo per lo sfruttamento economico del diritto d'autore. In questo caso, i compensi percepiti dallo streamer, che è l'autore dell'opera, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, sono considerati redditi equiparati a quelli di lavoro autonomo e sono, pertanto, tassati al netto di una deduzione forfettaria delle spese pari al 25 per cento, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni. In questo caso, non sussiste l'obbligo di apertura di partita IVA e occorre emettere una ricevuta con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 20 per cento sulla parte imponibile, al netto della deduzione forfettaria in caso di cessione ai sostituti residenti in Italia. Questo a condizione che, contemporaneamente, non si percepiscano compensi di lavoro autonomo esercitato abitualmente per un'attività non totalmente slegata da quella per cui si percepiscono i diritti d'autore, altrimenti anche tali compensi vengono attratti nell'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente.
  L'attività di uno streamer potrebbe essere esercitata anche attraverso un vero e proprio rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Dal punto di vista fiscale, tale tipologia contrattuale genera un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50 comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, fatta salva l'ipotesi in cui la collaborazione rientra nell'oggetto dell'arte Pag. 5 o della professione esercitata dal contribuente, integrando, in tal caso, i requisiti del lavoro autonomo.
  Infine, la creazione di contenuti digitali potrebbe essere oggetto di esercizio di attività di impresa da parte dello streamer in forma individuale o societaria. Nel primo caso, l'esercizio dell'attività in forma individuale attraverso un'autonoma struttura organizzativa di mezzi e di persone genera in capo allo streamer un reddito d'impresa da assoggettare all'IRPEF con aliquota progressiva.
  Nel caso di esercizio in forma societaria, lo streamer riveste anche la qualifica di socio della società e, pertanto, oltre alla remunerazione della propria attività lavorativa svolta presso la società, da inquadrarsi nelle descritte tipologie reddituali, conseguirà anche il reddito derivante dalla partecipazione alla società che si traduce, in genere, in utili o dividendi.
  Infine, se i ricavi o i compensi derivanti dalle diverse attività esercitate non superano i 65 mila euro annui, al ricorrere di altre condizioni richieste dalle disposizioni in materia, è possibile esercitare l'opzione per rientrare nel regime forfetario, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento o, in alcuni casi, del 5 per cento per i primi cinque anni di attività, da applicarsi su una percentuale dei ricavi o dei compensi conseguiti, che varia in base al codice ATECO relativo alla tipologia di attività esercitata, al netto dei contributi previdenziali versati. Avvalendosi di tale regime fiscale, si è esonerati dagli adempimenti IVA e dalla ritenuta di acconto.
  Veniamo ora alla questione relativa alla classificazione delle attività economiche ATECO. Dall'analisi della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'Istituto nazionale di statistica italiana (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico, anche tenuto conto dell'eterogeneità delle tipologie di prestazioni che possono caratterizzare l'attività di uno streamer, non sembrerebbe possibile individuare con immediatezza un codice specifico, idoneo a descrivere in modo univoco le attività svolte dagli operatori di questo settore, da cui originano redditi di lavoro autonomo abituale o d'impresa.
  A tal proposito, sembra ipotizzabile che la popolazione dei creatori di contenuti digitali possa distribuirsi, in dipendenza della specifica attività che effettivamente viene esercitata in modo prevalente, tra i soggetti che operano nell'ambito delle tecnologie informatiche e dei settori della comunicazione e del marketing.
  In relazione alle possibili complessità correlate alla individuazione di un codice di attività coerente con l'attività esercitata, è utile segnalare alla Commissione che, nell'ambito del processo di revisione della classificazione NACE (classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee) attualmente in corso, l'ISTAT ha costituito un comitato interistituzionale denominato «Comitato ATECO», tuttora in attività, al fine di definire, implementare e gestire una nuova versione della classificazione ATECO, che, al termine del citato processo, sostituirà quella attualmente in vigore, denominata «ATECO 2007». A tale Comitato partecipano, oltre al personale dell'ISTAT, anche i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e di diverse categorie economiche.
  In vista di un possibile aggiornamento della tabella di classificazione ATECO 2007 già a partire dal 1° gennaio 2022, il Comitato è attualmente impegnato a valutare le proposte di modifica e di integrazione dei codici delle attività o delle relative note esplicative, provenienti dai membri del Comitato stesso e dalle organizzazioni di categoria interessate. Ai fini dell'aggiornamento, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, saranno prese in considerazione e sottoposte all'iter previsto per la valutazione tutte le proposte che perverranno all'ISTAT entro la fine del mese di luglio 2021.
  Pertanto, nell'ambito dei lavori del citato Comitato sarebbe possibile avviare l'iter di valutazione delle esigenze di individuare un codice ATECO specifico per la categoria dei creatori di contenuti digitali.
  Ho terminato la mia breve relazione. Vi ringrazio molto per l'attenzione e siamo a disposizione per rispondere alle vostre eventuali Pag. 6 domande. Qualora non avessimo elementi per poter fornire un immediato riscontro, sarà nostra cura provare a fornirlo nella relazione che vi invieremo. Grazie ancora.

  PRESIDENTE. Grazie a lei, dottoressa, anche perché molte delle sue considerazioni sono molto utili al fine di questa indagine conoscitiva, in particolare con riferimento ai codici ATECO e a tutta un'altra serie di temi a cui lei ha accennato. Ci riserviamo, comunque, di leggere la relazione che trasmetterete alla Commissione.
  Intanto do la parola alla collega Barzotti. Prego.

  VALENTINA BARZOTTI. Grazie, presidente. Ringrazio le rappresentanti dell'Agenzia delle entrate per il loro contributo che, come diceva lei, è stato sicuramente molto utile.
  Ho un po' di domande da fare, relative soprattutto all'opportunità di collegare le attività dell'Agenzia delle entrate nei confronti delle grandi multinazionali che rendono possibile ai digital creator l'esercizio della loro attività.
  Innanzitutto vorrei sapere se è in programma l'elaborazione di un protocollo o di meccanismi che consentano di collegare i profili certificati con il database dell'Agenzia delle entrate.
  Vorrei sapere anche se i profili certificati sono oggetto di esame da parte dell'Agenzia delle entrate e, quindi, se eventualmente esiste un registro di tali profili e se vi è un collegamento tra il reddito percepito e la qualità di profilo certificato, oppure se l'unico requisito dei profili certificati è quello dei followers. Vorrei sapere queste cose perché, nell'ambito della piattaforma, il profilo è certificato una volta che si ha un certo parterre di pubblico e, quindi, chiaramente, si generano degli introiti. Per questo motivo, immagino che sarebbe utile collegare questo ragionamento sugli introiti con i meccanismi di accertamento.
  Vorrei chiedere se è in programma una riflessione su programmi di formazione specifica per i ragazzi che si accingono a svolgere questa attività, perché, nel corso delle audizioni, abbiamo appreso che irregolarità e problemi possono nascere dalla difficoltà di inquadramento di questa forma di lavoro, anche perché spesso le conoscenze dei commercialisti non sono al passo con il mondo digitale. Quindi, potrebbe avere senso prevedere una formazione sia per i commercialisti sia per i giovani. Questa è una proposta che vorrei discutere con voi per capire se può avere senso.
  Infine, vorrei fare un'ultima domanda sui codici ATECO. Ho capito che il codice ATECO maggiormente utilizzato è quello relativo alle tecnologie informatiche e al marketing, che però molte volte non è assolutamente pertinente. Infatti, nel corso di una delle precedenti audizioni, un'insegnante di inglese ha detto di essere inquadrata nel settore del marketing, anche se bisognerebbe vedere qual è l'attività prevalente, perché se si fa un corso di lingua, è chiaro che il marketing c'entra poco.
  Sicuramente proveremo a ragionare su come partecipare al processo di revisione dei codici ATECO nei termini che ho indicato. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie onorevole Barzotti. Do la parola all'onorevole Viscomi.

  ANTONIO VISCOMI. Grazie, presidente. Grazie alla rappresentante dell'Agenzia delle entrate. Spero anche io di poter leggere a breve la relazione, anche perché la dottoressa Claps è stata estremamente chiara. La mia sensazione è che la chiarezza del regime fiscale si scontri con la mancanza di chiarezza della situazione vissuta dai soggetti di cui stiamo parlando.
  Se capisco bene, la rappresentante dell'Agenzia delle entrate giustamente afferma che il regime fiscale è connesso alla qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale, come lavoro autonomo, lavoro subordinato, nelle varie sottospecie, ovvero lavoro autonomo occasionale, abituale, collaborazione assimilata al lavoro dipendente e così via.
  Il problema che abbiamo davanti in questo momento è che la fattispecie contrattuale difficilmente riesce a rappresentare Pag. 7 nel migliore dei modi possibili le modalità di svolgimento della prestazione. Quindi, in questo momento rischiamo di avere un corto circuito tra le modalità concrete di svolgimento della prestazione, difficilmente riconducibili in astratto alle categorie tradizionali del lavoro autonomo e lavoro subordinato, e il regime fiscale, perché la mediazione della fattispecie contrattuale non è in grado di rassicurare le parti di un rapporto contrattuale sull'esatto trattamento del regime fiscale.
  Si può avere un contratto qualificato come di lavoro autonomo, che, in realtà, si svolge con modalità subordinate. Il regime fiscale sarà quello del lavoro autonomo, ma, in caso di controllo dell'autorità amministrativa, nulla vieta che quel contratto di lavoro sia da riqualificare come lavoro subordinato, con tutto quello che ne segue.
  Che cosa voglio dire? Voglio dire che, probabilmente, da questo punto di vista, se vogliamo sostenere veramente l'innovazione digitale del nostro sistema economico e produttivo, abbiamo la necessità di non trovare tranquillità nelle categorie consolidate, ma di iniziare a ragionare sul serio se queste categorie tradizionali – in questo caso, quelle di lavoro autonomo o subordinato – e i conseguenti regimi fiscali siano in grado di rappresentare, di racchiudere e di comprendere le modalità reali di svolgimento delle prestazioni o se non sia il caso, proprio per sostenere l'innovazione digitale del sistema economico e produttivo del nostro Paese, di iniziare a ragionare su quale può essere il miglior modo possibile per evitare che una qualificazione formale sia contestata successivamente in caso di controllo dell'autorità amministrativa, dell'Agenzia delle entrate, dell'INPS e via dicendo, e possa produrre effetti non previsti e non voluti.
  È corretta la correlazione tra il regime fiscale e la qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale, ma il problema è che la qualificazione giuridica della fattispecie contrattuale può essere messa in crisi dalla modalità concrete di svolgimento della prestazione digitale. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie. Prego, dottoressa Claps, per la replica.

  PATRIZIA CLAPS, Capo del Settore Consulenza della Direzione centrale Persone fisiche ed enti non commerciali dell'Agenzia delle entrate (intervento da remoto). Grazie per i quesiti e per gli spunti. Per quanto riguarda la prima domanda, relativa – se ho ben capito – all'esistenza di un protocollo con le altre amministrazioni per avere un controllo o un monitoraggio dell'attività delle piattaforme, mi riservo di fare ulteriori approfondimenti con le strutture interne dell'Agenzia che si occupano del settore dei rapporti internazionali.
  Per quanto riguarda, invece, la questione relativa all'opportunità di fare una sorta di attività di formazione sulle regole amministrative e fiscali applicabili in questo settore, ritengo anche io che sia necessario fornire una maggiore informazione agli operatori e ai contribuenti. L'Agenzia già attualmente cerca di fornire, più che formazione, l'informazione riguardante gli aspetti fiscali. Generalmente, per come è organizzata la macchina amministrativa, l'attività di informazione nasce principalmente dalle interpretazioni di normative e prassi innovative. Ad esempio, la risposta a un quesito di un contribuente o di una società nell'ambito di un'attività di interpello costituisce sicuramente per l'Agenzia lo strumento utile per fornire almeno prime indicazioni.
  Per quanto riguarda il secondo intervento, che ha sottolineato una generalizzata mancanza di chiarezza, siamo di fronte a un fenomeno economico in grande evoluzione, che molto probabilmente nel futuro darà luogo a un'attività di livello economico interessante.
  È normale che, trovandosi di fronte a un contesto completamente innovativo, si possa non avere chiarezza su quali debbano essere i comportamenti da adottare. Non essendoci una disciplina giuridica specifica di queste nuove figure professionali – mi sembra di capire che non ce n'è in nessun contesto, non avendo una tale disciplina giuridica nel nostro ordinamento –, dal punto di vista fiscale siamo di fronte alla necessità di applicare la normativa fiscale attuale, leggendo la situazione che si viene a delineare in concreto sotto il profilo Pag. 8dei rapporti giuridici. Laddove i rapporti giuridici possono essere in qualche misura difformi da quelli codificati, occorre, in sede attività di controllo e di verifica, riconsiderarli allo scopo di ricondurli negli schemi giuridici fiscali attualmente esistenti.
  Io ho concluso il mio intervento e spero di aver fornito ulteriori elementi di chiarimento rispetto ai quesiti posti e rispetto alla mia relazione.

  PRESIDENTE. Ringrazio le rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, per il contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiaro quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.55.