XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

Resoconto stenografico



Seduta n. 44 di Lunedì 27 giugno 2022

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Cavandoli Laura , Presidente ... 3 

Audizione dell'avvocato Giovanni Bonotto:
Cavandoli Laura , Presidente ... 3 
Bonotto Giovanni , avvocato ... 4 
Cavandoli Laura , Presidente ... 9 
Bonotto Giovanni , avvocato ... 9 
Cavandoli Laura , Presidente ... 10 
Fregolent Sonia  ... 10 
Bonotto Giovanni , avvocato ... 11 
Cavandoli Laura , Presidente ... 11 
Giannone Veronica (FI)  ... 11 
Bonotto Giovanni , avvocato ... 12 
Cavandoli Laura , Presidente ... 12 
Giannone Veronica (FI)  ... 12 
Cavandoli Laura , Presidente ... 12 
Bonotto Giovanni , avvocato ... 12 
Cavandoli Laura , Presidente ... 12 

Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Michela Nacca, presidente dell'Associazione Maison Antigone:
Cavandoli Laura , Presidente ... 13 
Nacca Michela , presidente dell'Associazione Maison Antigone ... 14 
Cavandoli Laura , Presidente ... 18 
Nacca Michela , presidente dell'Associazione Maison Antigone ... 18 
Cavandoli Laura , Presidente ... 19 
Nacca Michela , presidente dell'Associazione Maison Antigone ... 19 
Cavandoli Laura , Presidente ... 19 
Nacca Michela , presidente dell'Associazione Maison Antigone ... 19 
Cavandoli Laura , Presidente ... 20 
Fregolent Sonia  ... 20 
Cavandoli Laura , Presidente ... 20 
Giannone Veronica (FI)  ... 20 
Nacca Michela , presidente dell'Associazione Maison Antigone ... 20 
Cavandoli Laura , Presidente ... 21 
Nacca Michela , presidente dell'Associazione Maison Antigone ... 21 
Cavandoli Laura , Presidente ... 22

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
LAURA CAVANDOLI

  La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dell'avvocato Giovanni Bonotto.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione dell'avvocato Giovanni Bonotto che ringraziamo per la disponibilità. L'audizione riguarda una vicenda, che riassumo brevemente, nella quale l'avvocato Bonotto è legale di una coppia affidataria a cui è stato revocato l'affido, i coniughi coniugi Michela Maschietto e Mirco Simionato che sono qui presenti in Aula. Mi limito agli elementi essenziali della vicenda, pregando l'avvocato di integrare o correggere. Avverto che la vicenda oggetto dell'audizione è oggetto di diversi procedimenti giudiziari. Per questo motivo e anche a tutela della privacy del minore e degli altri soggetti interessati valuterò se passare in seduta segreta ove necessario. Prego l'avvocato Bonotto di segnalare questa necessità nel caso la ritenga opportuna nel corso della sua esposizione.
  Il minore di cui trattiamo, nato nel 2013, è stato affidato a una coppia, i coniughi Maschietto e Simionato, con decreto del tribunale per i minorenni di Venezia del 7 luglio 2017. L'affidamento, che nasce da una situazione di abbandono, prosegue per alcuni anni al punto che nel novembre 2020 si apre una fase di verifica per procedere alla sua adozione. La situazione cambia repentinamente nell'aprile 2021 quando la USL (Unità sanitaria locale) di Treviso comunica ai due coniugi che si ritiene più adatta la collocazione del minore in comunità, anche al fine di seguire meglio alcuni suoi ritardi. Ciò si realizza all'inizio dell'estate del 2021. Le motivazioni addotte dalle relazioni, già acquisite agli atti dell'inchiesta, si riconducono a una valutazione di inadeguatezza genitoriale, in questo caso relativa ai genitori affidatari, sulla base di un collage di valutazioni talora di tipo socio-psicologico, talora più attenenti alla situazione scolastica del minore e a un presunto eccesso di richieste di performance nei suoi riguardi da parte dei genitori affidatari. Tuttavia, tali elementi non sarebbero stati valutati più di tanto dai servizi sociali interessati, ma originerebbero dalla scuola privata in cui il bambino andava e dalla quale i genitori intendevano ritirarlo. Nelle relazioni viene talora affacciata anche l'ipotesi che i genitori affidatari abbiano posto in essere metodi correttivi o punitivi eccessivi, riferendoli come ricordi del minore.
  Già questa sommaria sintesi evidenzia una serie di temi di cui ci potrà meglio dire l'avvocato Bonotto. Intanto ne segnalo due. Il primo è quello dell'interesse del minore. Al di là delle comprensibili aspettative della famiglia affidataria, che aveva portato avanti per quasi quattro anni un percorso, occorre capire se e in quale misura si sia valutato correttamente l'interesse del minore o se si sia adottato un provvedimento basato su documentazione scolastica o sociosanitaria e probabilmente infondata dal punto di vista sostanziale che poi è stato Pag. 4canonizzato dal tribunale per i minorenni, come spesso accade.
  La revoca dell'affidamento secondo l'articolo 4, comma 5, della legge 184 del 1983 avviene, infatti, valutato l'interesse del minore quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. In questo caso è proprio il pregiudizio che non appare molto chiaro alla luce dalla reportistica dei servizi territoriali. Non si capisce bene quale sia l'esito atteso, se una collocazione sine die in comunità o il reperimento di altra famiglia affidataria, due esiti che appaiono per più aspetti assai discutibili. Le relazioni di monitoraggio che la Commissione ha acquisito sono tutte piuttosto ottimistiche sull'andamento del bambino, ma non è chiaro quale sia la progettualità sottostante.
  Il secondo aspetto, che è stato riscontrato anche in altre vicende che abbiamo seguito, è l'adozione da parte dell'autorità giudiziaria di provvedimenti che tengono a trasporre meccanicamente le relazioni dei servizi sociali. Ad esempio, in questo caso il decreto del tribunale del 4 giugno del 2021 si fonda sostanzialmente ob relationem su una relazione del primo giugno 2021. Evidentemente con tempistiche di questo genere, la possibilità di approfondimento e di sentire gli interessati, eventualmente anche il minore sono ridotte al minimo.
  In proposito va ricordato che sebbene i genitori affidatari non siano considerati parte processuale, la legge 184 del 1983, come modificata dalla legge 173 del 2015, prescrive che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato e hanno la facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore. La legge stessa prescrive che qualora a seguito di un periodo di affidamento il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento da altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socioaffettive consolidatesi durante l'affidamento, il che non sembra essersi verificato in questo caso.
  Tali elementi di non ascolto avrebbero ancora maggiore rilievo se si è passati da una situazione di tipo preadottivo a uno di allontanamento, tema sul quale chiederei all'avvocato di precisare meglio la successione dei fatti.
  Come più volte ho ricordato, infine, la Commissione non ha funzioni di tipo riparativo e opera, rispetto all'autorità giudiziaria, sulla base dei principi della separazione delle competenze della leale collaborazione. In questo quadro l'esame di questa vicenda ha particolare interesse, perché fa emergere alcune di quelle criticità che sono alla base dell'inchiesta parlamentare, in particolare in relazione alle carenze di una progettualità che porta ad adottare provvedimenti debolmente motivati, spostando in condizioni di urgenza il minore da una situazione a un'altra.
  Lascio ora la parola all'avvocato Bonotto, riservandomi anche a nome dei commissari di porre ulteriori questioni o quesiti al termine dell'esposizione che prego di contenere entro circa 30 minuti. Grazie.

  GIOVANNI BONOTTO, avvocato. Ringrazio la presidente e ringrazio i parlamentari che hanno accettato di ascoltarci. Esprimo veramente un lato di commozione perché abbiamo sentito riassumere questa complicata vicenda in poche parole molto equilibrate e precise. Non avrei quasi nulla da correggere, non ci sono passaggi da correggere. Vorrei solo aggiungere qualche episodio che mette in risalto ancora di più quelle che sono le modalità che noi critichiamo. Siamo perfettamente consapevoli che questa sede non ci porta a un risultato di qualsiasi genere, ma ci sentiamo fortunati perché quello a cui abbiamo assistito professionalmente e come parti interessate e sofferenti è qualcosa di mai visto prima nella mia esperienza professionale. Tutto questo accade proprio nel periodo in cui esiste una Commissione parlamentare bicamerale di inchiesta su queste situazioni e possiamo dire che il nostro caso è abbastanzaPag. 5 emblematico, anche per le date che racchiude.
  Quando il bambino viene assegnato alla coppia aveva quattro anni, è un bambino pieno di problemi, è un bambino che la medicina indica avere patologie di tipo ADHD (attention-deficit/hyperactivity disorder) che raggruppa una serie di problematiche a volte simili a quelle dell'autismo. Sono bambini particolarmente difficili da gestire e forse questo trova ragione in una debolezza e una mancanza di cure nella famiglia originaria. Infatti, è stato lì quattro anni e quando è uscito da quella situazione, non aveva neanche la capacità di esprimersi e la parola. Recuperare questo bambino con caratteristiche di ipermobilità e di altre situazioni era particolarmente complicato.
  All'inizio c'erano state delle avvisaglie della difficoltà di gestire un bambino così. Quando conobbi i signori Maschietto e Simionato dissi: «Voi vi state battendo per tenere con voi un bambino che molte famiglie normali tenderebbero ad assegnare ad altri?», poiché ho visto succedere anche questo. Questa cosa sfugge negli atti, nelle considerazioni dei servizi e nelle considerazioni della scuola.
  Tutto nasce come un incubo per me il 10 aprile del 2021, un sabato pomeriggio, quando queste persone mi pregano di aprire lo studio per sentire questa voce. C'è l'allarme dato il 7 aprile di voler cambiare il progetto, come se il bambino fosse una pianta da trasferire in un altro giardino migliore, con la terra più adatta. È stato detto: «Cambiamo il progetto, perché voi non siete adatti». Non sapevamo come gestire questa mancanza di comunicazione, di motivazione e non sapevamo come affrontarla.
  Ci fu un secondo incontro con i servizi sociali di Treviso, in cui il responsabile sfoglia una relazione di 22 pagine – lo sostiene lui – e dice: «Voi avete la possibilità di scegliere tra finire in procura con questa serie di fatti contenuti qui dentro o di riconsegnare il bambino a noi senza situazione di ribellione».
  A quel punto, come avvocato, ho visto il baratro di una serie di accuse che potevano andare dall'inidoneità educativa, dalle molestie, dai maltrattamenti e potevano andare da qualsiasi cosa. Non sapevo niente di quello che poteva prospettarsi. Abituato crescere in un clima giuridico dove l'habeas corpus è pilastro da secoli, mi sono trovato completamente spiazzato. Ho pensato che l'unica cosa che poteva darmi una speranza di chiarimento fossero le investigazioni difensive dell'articolo 393 del codice di procedura penale, che consentono all'avvocato o a investigatori di raccogliere informazione con valore di prova.
  Ad ampio spettro ho iniziato a interrogare tutte le persone che avevano avuto modo di avere contatti con questa coppia, perché io stesso avevo bisogno di essere rassicurato, poiché qualsiasi accusa può essere vestita in qualche modo. Ho sentito le catechiste, i parroci frequentati, le persone che facevano il doposcuola al bambino e persino il parrucchiere che teneva ogni 20 giorni la cura di questo bambino, tenuto come un principino. Ne è emerso un quadro di assoluta cura, dedizione e amore e questo mi ha rafforzato particolarmente nella mia attività difensiva. Quando lo scontro è diventato «O così o comì», abbiamo detto: «No, ascoltate. Noi abbiamo un quadro di chiunque vi abbia conosciuto e frequentato, siete una coppia particolarmente religiosa e particolarmente praticante, però è difficile individuare tracce di violenza, tracce di maltrattamenti e tracce di questo». Questa è stata la base che mi ha consentito di rassicurare la mia coscienza, la mia posizione e di poterli seguire ovunque.
  È stato traumatico vedere che, invece, i servizi sociali hanno promesso in questa logica «O così o la procura» e che hanno dichiarato: «L'ho portato in quella comunità» e lì doveva essere portato spontaneamente senza battere ciglio e consegnato come si consegna un vaso da fiori.
  In quel momento c'è stato il salto nel buio. Ero al fianco dei coniugi e del bambino il giorno in cui i servizi sociali di Treviso sono arrivati, hanno detto: «O lo facciamo con le buone o fuori abbiamo i carabinieri e ci consegnate questo bambino». Nella notte avevamo scritto una Pag. 6lettera che chiamiamo «Grido di dolore», dicendo: «Non ve lo consegniamo così. Noi riteniamo...». La cosa che mi ha impressionato subito è stata l'esibizione del PQM. Forse voi conoscete tutti perfettamente cosa è il PQM, ovvero il dispositivo del provvedimento. Mi hanno detto: «Avvocato, non le posso far leggere la motivazione alle spalle. Posso farle vedere solamente il PQM di cosa c'è scritto nell'ordine di allontanamento del bambino, immediato e urgente». Così il bambino è stato sistemato in comunità.
  L'interpretazione fatta dai servizi è stata ancora più pregiudizievole, nel senso che hanno costretto i primi contatti in situazione protetta, finché un giorno con l'area di onnipotenza che ha caratterizzato sempre questo tipo di rapporto, il responsabile alla mia domanda: «Mi fa vedere quel decreto che ha determinato la posizione? Me ne dà una copia?» mi ha risposto: «Sì, avvocato, gliene do una copia», ma ovviamente questa copia non poteva essere data alla parte. Così finalmente veniamo a sapere tracce di cosa ci fosse dentro, ovvero delle motivazioni che andavano dall'asticella troppo alta rispetto ai limiti intellettivi del bambino, c'erano punizioni troppo severe, c'era di tutto, anche insinuazioni come il dolore al pene, che è un'accusa che può dire tutto o niente, ma allarma sempre e c'era anche una dichiarazione dei servizi sociali che assicuravano al tribunale: «La coppia, pur contrariata, riconosce che è opportuno sistemare questo bambino in comunità». Mi si presentava attraverso questo scritto, questa fotocopia mai notificata dal tribunale, l'evidenza di un falso ideologico.
  Ho ritenuto che ci fosse l'ipotesi di un falso ideologico e di assicurare il tribunale ed è questa forse una delle motivazioni che hanno portato il tribunale a decidere su questo caso il 4 giugno, quando le relazioni, forse anche della scuola, sono datate il primo giugno. Considerando che il 2 giugno è festa anche a Venezia, nonostante sia una Repubblica a sé, il caso è stato analizzato dai quattro magistrati, due onorari e due togati, è stato valutato tra il 3 e il 4 mattina ed è stato consegnato il 7 di pomeriggio. Questo suggerimento dato dai servizi per cui i signori Maschietto e Simionato erano d'accordo per questa sistemazione, condividendo il disagio di questo bambino, abbiamo ritenuto che fosse necessario, urgente, improrogabile presentare una querela nei confronti dei servizi.
  Oggi abbiamo avuto la dimostrazione che sulle varie persone intervenute ci sono procedimenti tuttora pendenti, ma non capivamo ancora. Abbiamo chiesto con l'accesso agli atti di avere le motivazioni dalla scuola e abbiamo chiesto all'USL di avere la documentazione e ci è stata contrapposta l'esecuzione di queste indagini su base di provvedimenti giudiziari, quindi non avremmo dovuto e potuto ottenere alcunché.
  A questo punto si apriva la strada dei ricorsi al TAR (tribunale amministrativo regionale), ma la giurisprudenza effettivamente è abbastanza incerta sulla possibilità di consegnare. Noi non abbiamo mai potuto vedere le relazioni per le quali siamo stati condannati senza nessun tipo di imputazione. Non conoscevamo alcun capo di imputazione.
  Ritenendo l'anomalia del provvedimento solo sotto il profilo temporale e non nel merito, il 15 luglio abbiamo chiesto al Ministero della giustizia se ci fosse la possibilità di fare un'ispezione, perché guarda caso tutto quello che avevano prospettato i servizi sociali, ovvero che il bambino sarà messo in quella situazione, in quella comunità, si è avverato nello spazio di poche ore. È una valutazione giudiziale o è una ratifica di una valutazione dei servizi, che non hanno mai valutato insieme me parti la sussistenza della validità di queste accuse. Abbiamo chiesto alla Ministra Cartabia di aprire un'indagine in questo senso. Qui non abbiamo avuto riscontro.
  Per mesi siamo rimasti senza la minima capacità di individuare una ragione. Mi è capitato anche di sentire attraverso l'avvocato la madre naturale. La coppia ha sempre saputo che nel caso risorgesse un solo passaggio o una sola possibilità di recupero del rapporto con la madre naturale, non solo farebbero un passo indietro, ma anche dieci passi indietro rispetto al consolidamentoPag. 7 del ritorno. La madre naturale mi ha parlato sempre in ambito di investigazioni difensive e mi ha raccontato – lo dico tranquillamente, perché ho una dichiarazione rafforzata dalle indagini formali con il verbale – di essere stata respinta anche dai servizi sociali nel momento in cui il tribunale ha ordinato di valutare la possibilità. I servizi si sono anche arrogati, rispetto al tribunale, il potere. A novembre l'avevano sempre respinta con una frase che non ho potuto riprendere e che non riprendo qui, ma che voleva dire: «Si scordi il suo bambino».
  Ho ritenuto di depositare questo verbale di investigazione, pur non essendo strettamente connesso con i fatti già denunciati, alla procura della Repubblica di Treviso, perché è abbastanza emblematico di un modo di procedere dove qualcuno da sensibile interprete delle difficoltà delle famiglie si sente padrone e signore delle situazioni e in grado di determinarle a suo piacimento. Anche questo documento è agli atti.
  Io ho sofferto particolarmente, perché anche questa donna sola, che è riuscita a trovare lavoro e ad avere una sua dignità, forse meritava di essere aiutata prima di trovarsi a perdere il bambino. Lei ha il tempo fermato allora, ha le foto del bambino a quattro anni e non ha più avuto la possibilità di seguirlo, ma ritengo personalmente che i servizi non abbiano fatto nulla perché sia ripreso questo rapporto di filiazione e affettivo.
  Ci troviamo adesso ad assistere a questa ricerca della famiglia del Mulino Bianco ancora una volta al di fuori di noi, al di fuori della famiglia e al di fuori di tutte le regole, come se andassimo in cerca della famiglia migliore, che è un metodo che ha qualcosa di eugenetico e contrario, perché c'è sempre un genitore migliore che tutti vorremmo avere. Forse io avrei sognato di essere figlio di Bill Gates, ma per fortuna sono figlio dei miei genitori con tutti i loro difetti e la gran parte dei loro pregi.
  Per fortuna abbiamo avuto storicamente questa eccezionalità di una possibilità di una parola a una Commissione parlamentare di inchiesta, alla quale riferire che è vero che il tribunale non ci ha dato parola, perché il 336 del codice civile non ci indica tra le parti che devono essere ascoltate nei provvedimenti di potestà genitoriale e che anche la Cassazione ha sfiorato questo problema in un'unica pronuncia che è l'ordinanza del 10 luglio 2019 numero 18.542 che mette il tasto su questo punto. Vi leggo solo questo passaggio: «La legge 4 maggio 1983, numero 184 articolo i, comma 4, nel testo sostituito dalla legge 19 ottobre 2015, numero 173, ha previsto che gli affidatari devono a pena di nullità anche nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minore, ma non ha attribuito a essi la qualità di parte formale, non avendo inciso sulla previsione contenuta nella norma speciale di cui all'articolo 336 che, individuando i soggetti legittimati ad agire in materia, è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica». La Cassazione mette il dito su quello che forse è uno dei problemi che voi, come parlamentari potrete affrontare, dando voce a persone che hanno avuto un bambino a casa per quattro anni.
  Vi posso raccontare un aneddoto che forse banalizza un po' la situazione. Mia figlia ha avuto il titolare dell'azienda che gli ha detto: «Puoi tenere il mio cane per una settimana che vado in ferie?» e ha pianto lunedì e martedì per questa incombenza del cane da trattenere per una settimana. Il giovedì e il venerdì antecedente il sabato, che era il giorno della restituzione, lo ha passato piangendo, perché non avrebbe più voluto restituirlo.
  Vi do con questo orribile esempio il senso di come si può trovare una famiglia dopo quattro anni che ha un bambino delicato, complicato, difficile e forse possiamo dire anche malato forse e che richiede cure infinite. La signora Maschietto ha rinunciato al lavoro per stargli vicino. Questa è la domanda: in un sistema occidentale può esserci una situazione in cui loro non hanno diritto di parola o non hanno diritto di leggere le motivazioni per le quali è stato sottratto questo bambino, perché gli è stato consegnato all'avvocato, neanche a loro, fatto leggere il provvedimentoPag. 8? Le pagine erano girate dalla parte opposta. Siamo in questa situazione e tutto questo avviene in una fase in cui i servizi sociali sono così talmente autocelebrativi che non hanno sentito neanche la necessità di sentire il giudice tutelare e la tutrice. Neanche questo è stato fatto. Ho dovuto cercarla io, essendo una collega, e individuare chi era la tutrice, perché per i due anni in cui lei era stata nominata dal tribunale per i minorenni non si era mai visto nessuno. L'impressione di essere quasi una famiglia naturale era ormai ineluttabile, perché a novembre del 2020 c'era stata addirittura l'audizione davanti al giudice Drago dei coniugi per l'adozione. Era stata avviata tutta la fase per l'adozione e non c'era nulla che potesse far pensare a tutto questo.
  La dottoressa Cartabia nella sua risposta ai parlamentari ha dato una risposta sconcertante, dicendo che proprio essere stati sentiti ai fini dell'adozione un anno prima dava la possibilità di ritenere salvato il principio del contraddittorio. Loro sono stati sentiti prima che tutti questi eventi di cui ho parlato avvenissero. Erano mesi prima. Sono stati sentiti 17 novembre del 2020 e questo provvedimento è del giugno del 2021.
  In relazione a questo provvedimento la dottoressa Cartabia, già presidente della Corte costituzionale – mi spiace dirlo, ma lo dico con tutta l'indignazione che sento di dire – mi dice che il contraddittorio in questo modo è pienamente rispettato. Questo l'ho trovato un passaggio inaccettabile, ma mi ha dato la forza di scavare ancora tra le pieghe della sua relazione ai parlamentari, con la quale la Ministra ha rassicurato: «Tranquilli, parlamentari, va tutto bene. Ho controllato, ho letto la relazione della suora della scuola materna paritaria ed è tutto ampiamente documentato.» Come è ampiamente documentato? Siamo andati a scavare ancora e questo ci ha dato la possibilità di credere che ci sia stata una falsificazione talmente grossolana che solo leggendo i fatti potremmo capirlo. Purtroppo tutto questo avviene in un anno in cui il bambino è stato tenuto in una comunità dove è il bambino più piccolo e dove con tutte le sue fragilità è stato a contatto con bambini, di 10, 12, 13 o 14 anni con varie problematiche.
  Ho sentito indiscrezioni dalla tutrice, l'avvocato Maccatrozzo, e so che ha segnalato al tribunale l'inidoneità che questo bambino rimanga in quella condizione. La tutrice è assistita da Claudio Vio, che su queste materie e su questo bambino ha una competenza infinita. Credo che sia sulle soglie della pensione e quindi ha un'esperienza di anni.
  Qui ho notato la totale mancanza del diritto dei principi elementari dell'habeas corpus, del confronto, della valutazione insieme e del preavviso. Fosse stato qualcosa di problematico alla scuola, bastava che la suora, la madre superiora... È la stessa scuola che ha impedito a quello stesso bambino di fare parte del doposcuola e sono stati costretti a chiedere a due studentesse di venire tutti i pomeriggi a fare due ore con il bambino per il recupero. Se questo è seviziare o allontanare, se è vero che la scuola ha notato che c'è sofferenza nel tornare a casa, perché non lo tenevano a messa e perché non avvisavano? Invece, c'era un anno intero di complimenti ai genitori, a cui dicevano: «Ma cose fate per questo bambino?». Vi è una chat di 23 pagine, perché le abbiamo trascritte prima di presentare questa nuova denuncia/querela per calunnia e diffamazione nei confronti dell'autrice di queste dichiarazioni improvvide, richiamate come verità rivelata dalla Ministra Cartabia. Abbiamo potuto confrontare tutti questi documenti e anche questa denuncia è pendente avanti alla procura della repubblica di Treviso.
  Abbiamo agito disperatamente in sede penale perché non abbiamo potuto difenderci nel processo, non abbiamo potuto né impugnare, né reclamare, né abbiamo potuto acquisire documentazione. Ci è stato negato qualsiasi contatto. Loro giuridicamente sono dei paria che non hanno diritto di voto.
  Aver avuto la possibilità di esprimere questo disagio davanti a una Commissione così tal autorevole, credo che per noi sia un risultato che mai avremmo sperato. In questo senso possiamo solo ringraziare ancora Pag. 9una volta le persone che si sono curate di darci un ascolto. Tuttavia, voglio dire che questo modus operandi non è stato singolo per conto loro, ma crediamo che questo sia un modo per cui non ci sia niente di...
  Ho anche tastato qualche dirigente molto in alto, ma non hanno nemmeno il coraggio di interferire su queste decisioni già assunte e già prese. Probabilmente anche i tribunali a volte sembrano sedersi sulla fiducia nei propri interlocutori, ma che non ci sia una voce all'interno di un processo così delicato e con un bambino così delicato, credo che sia una pagina nera, cose che leggevo solo al di là della Cortina di ferro e nei romanzi di Solženicyn come i processi senza motivazione. C'è sempre un qualche Vyšinskij che è in grado di trovare l'accusa che fa comodo.
  Ho dimenticato sicuramente qualcosa, ma – non so se mi date conforto – ho cercato di spiegare la ragione per cui non chiediamo interventi specifici, però credo che sia impellente mettere a posto questa situazione accennata dalla Corte di cassazione nell'ordinanza citata. Se poi riusciste anche a dare una nuova struttura ai tribunali per i minorenni e riportarli ai principi dei giudici di qualsiasi cosa, come avvocato non potrei sperare che questo accada prima possibile.

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato Bonotto. Chiedo ai commissari che ci seguono da remoto se vogliono intervenire. Ci tengo a sottolineare che questa legislatura ha messo in porto la legge n. 206 del 2021, che prevede la delega al Governo per riformare il tribunale per i minorenni, istituendo dal 2025 quello che dovrà essere presso il tribunale circondariale, quindi il tribunale ordinario, una sezione del tribunale delle persone della famiglia dei minori con un giudice monocratico e la possibilità di avere un collegio che segue il rito ordinario, il rito del processo civile. Uno dei più grandi processi minorile è che c'è questa varietà, atecnicità e assenza di una normativa processuale che di fatto paralizza spesso il contraddittorio. Su questo qualcosa abbiamo fatto.
  Peraltro, proprio il 22 giugno, la scorsa settimana, è entrata in vigore una modifica dell'articolo 403 che prevede un contraddittorio prima dell'allontanamento, ma anche in relazione a quelli che sono gli assistenti sociali e nella legge delega è previsto che abbiano un testo chiaro per quello che riguarda gli elementi fattuali, la realtà, per quello che riguarda le dichiarazioni di terzi e per quello che riguarda le opinioni personali. Devo dire che, in attesa dei decreti delegati, un passaggio questo Parlamento lo ha fatto sulla spinta delle tante problematiche che abbiamo riscontrato anche noi.
  Sinceramente non so se c'è questa possibilità, ma la solleciteremo negli atti della Commissione, per la legittimazione attiva e impugnazione da parte della famiglia affidataria, quello che lei lamenta essere adesso non presente. Su questo in effetti, ai fini della continuità affettiva prevista dalla norma del 2015 è una segnalazione che potremo fare.
  Inoltre, dal 22 giugno entra in vigore il curatore del minore che deve essere sempre nominato, al di là di questo curatore che cosa effettivamente deve fare e deve pensare. In questo caso abbiamo un genitore naturale, una mamma naturale, un tutore, che non ho capito se era stato sentito – questa era la domanda –, e la famiglia affidataria.
  Le chiedevo anche se sono state fatte delle CTU (consulenza tecnica d'ufficio) nei confronti dei genitori sulla responsabilità genitoriale. Se sono state fatte, chi le ha chieste e chi le ha fatte? Effettivamente a noi capitato in vari altri casi che i servizi sociali valutavano anche la capacità genitoriale dei genitori naturali o anche di quelli affidatari pur non avendone le capacità dal punto di vista professionale. È per quello che parlo di CTU o di una valutazione della capacità genitoriale fatta da qualcuno, su cui vi chiedo chi l'ha fatta, visto che ci sono capitate queste fattispecie. Le lascio la parola, perché poi ho tre interventi.

  GIOVANNI BONOTTO, avvocato. La questione che caratterizza un po' questa vicenda è proprio il salto nel vuoto dalla consegna di questo affidamento, dalla consegna di questo bambino a questi due e il periodo nel quale le sue difficoltà sono via, Pag. 10via emerse più chiare, ma mai diagnosticate in maniera precisa. Si sono arrangiati a capire queste difficoltà come, per esempio, non sentire il dolore. Attraverso le indagini difensive ho avuto modo di parlare con le precedenti insegnanti delle scuole materne, lui non sente dolore e quindi rischia di farsi male, rischia di dire le cose più strane, abbraccia le persone. Ha il sorriso in tasca, ma è di una fragilità emotiva impressionante.
  Loro non sono stati aiutati da alcuno e ci sono stati tre anni di assenza totale dei servizi e della tutrice, nel senso che non è stata attivata in nessun modo e non sapeva neanche dove fosse la loro casa. Nessuno li ha mai visti, nessuno gli ha mai detto cosa fare e cosa non fare.
  Il PEI (Piano educativo individualizzato) è il documento programmazione delle valutazioni scolastiche e a un certo punto gli hanno detto: «Firmate qui», ma seguendo le linee guida anche della regione Veneto, doveva essere formato insieme al tutore. Anche la scelta della scuola paritaria religiosa è stata fatta in totale autonomia. Nessuno ha mai sindacato: «Questo va bene, questo non va bene». I limiti della scuola che non garantiva neanche la presenza nel doposcuola o altro sono stati abbandonati completamente, ma poi improvvisamente arriva questa valutazione: «Voi non siete adatti». Su che base? Anche per strappare questo bambino a una coppia seguendo quelle che sarebbero state le linee guida approvate dalla Regione Veneto, avrebbero dovuto essere assistiti nello strappo. Anche una pianta soffre se scavi e la porti da un'altra parte, a volte si riprende, ma non sempre. Tutto questo è avvenuto completamente senza alcun aiuto, senza alcun sostegno, senza alcuna indicazione. Negli errori che probabilmente possono aver fatto – sicuramente non sono maestri nei problemi di iperattività e disattenzione a scuola e dappertutto – non sono stati aiutati da nessuno. Semmai le perizie le hanno fatte dopo a mio parere per cercare di dimostrare che il bambino sta benissimo ovunque, è contento e di loro non gliene importa niente.
  Ad agosto dello scorso anno il bambino scappò dalla vigilanza delle nuove assistenti, si avvicinò a un signore in un ristorante, chiese in prestito il cellulare e fece a memoria il numero di Mirco, il quale rispose, ma la telefonata fu subito intercettata e chiusa. Che questo bambino sia totalmente indifferente e possa affrontare qualsiasi famiglia come un alberello messo qui o messo lì ho forti dubbi che, anche se non lo manifesta all'esterno, non ci sia. Credo che l'assenza di persone di ausilio a questa coppia sia la cosa che ha caratterizzato e che ha portato purtroppo a farsi sentire come genitori naturali, perché non c'era motivo di dubitarne. L'amore era quello.

  PRESIDENTE. Grazie. La parola alla senatrice Fregolent da remoto.

  SONIA FREGOLENT. Grazie, presidente. Buongiorno a tutti. A una domanda l'avvocato ha già risposto, perché sostanzialmente volevo capire da quando il bambino è stato assegnato ai genitori affidatari quanti erano stati gli incontri di supporto e di accompagnamento che i servizi avevano svolto con i signori e quali erano i suggerimenti dati.
  Inoltre, l'avvocato diceva che gli è stato mostrato un PQM con delle prescrizioni del tribunale. Vorrei sapere se a tutte quelle prescrizioni è stato dato seguito, per quanto lui ne sa, i rapporti affettivi con il bimbo sono stati mantenuti o meno, se le figure dei genitori affidatari in qualche modo sono state tutelate e se è stato tutelato il rapporto con il bambino. Qual è in questo momento la relazione tra il bambino e i genitori affidatari? Possono sentirlo, vederlo? In qualche modo questa relazione è mantenuta o è stata troncata radicalmente?
  Prima lei diceva che ci sono state varie accuse mosse nei confronti dei genitori affidatari. Vorrei sapere se, per quanto di vostra conoscenza, ci sono in questo momento delle accuse che sono state formalizzate da parte dei servizi nei confronti dei genitori affidatari, perché non credo che sia una discrezionalità dei servizi di poter Pag. 11decidere se denunciare o non denunciare, nel caso in cui ci siano maltrattamenti. Grazie.

  GIOVANNI BONOTTO, avvocato. Confermo che non hanno avuto alcun ausilio né nella fase della permanenza del bambino presso di loro, né successivamente. I servizi sono stati totalmente assenti se non per aspetti burocratici. Non c'è stata nessuna segnalazione, ma neanche da parte della scuola. Ho raccolto anche delle testimonianze di genitori alla stessa scuola e quando il bambino presenta un grado di problematica troppo complicato, la scuola non ha dimostrato di avere la struttura per affrontare bambini complicati come questo. Se fosse stato vero quello che era stato loro prospettato, ovvero che ci sono accuse così gravi per le quali li portano in Procura, il 6 giugno del 2022 abbiamo fatto una verifica sui carichi pendenti e non c'è nessuna pendenza a carico dei servizi.
  Noi ci siamo autodenunciati, nel senso che abbiamo rappresentato: «Ci dicono, ci dicono, ci dicono», tanto è vero che il fascicolo è stato inserito tra quelli a codice rosso perché poteva esserci ipotesi di fragilità. L'8 luglio è un anno che c'è la pendenza, ma forse anche prima c'era un altro fascicolo dopo il nostro Grido di dolore, ma non c'è alcuna indicazione in questo senso.
  Noi confidiamo che sia probabilmente fondata l'accusa di omissione di denuncia. Se sostieni che ci sono realtà criminali alle spalle di questo provvedimento di urgenza, non devi dirmi di consegnarti il bambino con le buone o con le cattive, ma devi semplicemente segnalarlo all'autorità giudiziaria e non arrogarti il diritto di impunità degli eventuali malfattori. Anche questo è un episodio che secondo noi meriterà l'attenzione del tribunale penale, ma questa è una nostra valutazione.
  Per quanto riguarda la situazione del bambino e come è stato in tutto questo periodo, c'è stato un canalino con una telefonata alle 20.30 di lunedì sera con la costante del bambino che chiede: «Quand'è che mi portate a casa? Ho capito che c'è qualcuno che deve decidere per me. Quand'è che mi portate a casa? Io voglio vedere la mia cagnolina, voglio vedere la nonna». C'è una situazione di casa che lui ha richiamato costantemente. Questo canalino è stato spezzato come un ponte tibetano, perché il 15 giugno di quest'anno è arrivata la raccomandata con scritto: «Voi siete pregati di non chiamare mai più, non salutare nemmeno il bambino. Toglietevi di torno. Arrivederci e grazie». Dai servizi non è stato concesso neanche il saluto. Abbiamo appreso questo da Treviso Today di sabato 3 giugno: «Bimbo tolto agli affidatari, la ULS 2 ha scelto una nuova famiglia». È stato un sabato dove chi aveva lacrime le ha consumate tutte, perché è stato uno shock terrificante e lo è stato anche per me. Spero di essere riuscito a trasmettere quanto abbiamo cercato di fare, ma mi sono cadute francamente le braccia con questo provvedimento dato a un'altra famiglia. Facciamo fatica a commentare senza farci scappare qualche parola imprudente. Credo di avere risposto alla senatrice.

  PRESIDENTE. Prego, onorevole Giannone, da remoto.

  VERONICA GIANNONE. Grazie, presidente. Ringrazio l'avvocato Bonotto. Alcune domande che volevo porre sono state già poste, anche perché a me risultava strano che ci fossero delle accuse così pesanti nei riguardi di questi due genitori affidatari e che non esistesse alcun tipo di denuncia posta nei loro riguardi a livello penale. Appare strano che in un tribunale ci si renda conto attraverso delle dichiarazioni o ricostruzioni di una persona specifica o del servizio sociale di possibili abusi o maltrattamenti e poi alla fine non si denunciano. Questa cosa mi sembra alquanto assurda, però ha già risposto alla mia collega ed è inutile porre la domanda.
  Volevo chiederle una cosa sul progetto. Quando il bambino è stato allontanato dalla famiglia d'origine e si è deciso di inserirlo all'interno di una famiglia affidataria, il progetto iniziale che cosa comportava? Mi viene difficile comprendere come mai, arrivati ormai dopo quattro anni di vissuto all'interno di quella famiglia, non si prenda una decisione. Quattro anni sono tanti. Pag. 12Andare a cambiare nuovamente un collocamento e a portare il bambino ad avere un ulteriore trauma, come può definirsi poi una tutela del suo interesse o del suo benessere? A mio parere effettivamente comporta gravi danni alla psiche di un bambino il fatto che non possa più sentire o vedere questi genitori affidatari ai quali si era affezionato. Non so come possa essere d'aiuto. Vorrei capire il progetto, se vi è stato dato un progetto, se ai genitori affidatari fosse stato dato un progetto sin dall'inizio da portare avanti nel tempo e se effettivamente è stato poi rispettato. Grazie.

  GIOVANNI BONOTTO, avvocato. Non ho il pieno ricordo. C'era già materiale a sufficienza di quello che è successo nel 2021, ma del progetto iniziale non mi pare. Da quello che ricordo c'è stato un passaggio a «La nostra Famiglia», che è un'istituzione molto importante per bambini con gravi disabilità, perché il bambino non aveva neanche capacità di linguaggio, non conosceva le parole, non sapeva esprimersi, sapeva solo correre e schiantarsi sulle porte. Non c'era questa precisa individuazione dei problemi, né la coppia allora fu aiutata a capirlo, sono stati lasciati completamente soli. Già allora si erano manifestate alcune ecchimosi, ma erano state interpretate dalle maestre come possibili lesioni endofamiliari. Con altro personale, c'era stata la verifica e l'esclusione di qualsiasi ipotesi interna. Il bambino si fa male di suo.
  Anche i famosi scarponcini hanno avuto una grande rilevanza nel provvedimento del 4 giugno 2021 del tribunale di Venezia. Ha preso per oro colato questi famosi scarponcini, che noi abbiamo fotografato. La scuola riferisce che è stato costretto a portare questi scarponcini. Sono degli scarponcini di una bellezza commovente e chiunque li avrebbe voluti. Con la disperazione degli ultimi giorni, l'8 di giugno abbiamo portato lo scarponcino destro al tribunale per i minorenni e il sinistro il 7 giugno alla procura della Repubblica di Treviso per dire: «Guardateli bene, confrontate quella descrizione che ha dato la scuola di questi scarponcini portati con questa violenza. Guardateli un attimo e confrontate con la realtà». Erano scarponcini consigliati dalla pediatra, perché il bambino cammina storto e ha bisogno di tenere il tallone in un determinato modo.
  Con il tanto impegno di papà Mirco abbiamo portato un giornale illustrato dei colloqui tra la scuola e la famiglia, ma ci si rende conto che quello che ho chiesto alla procura, semmai riuscirà, è capire il movente per cui è partito tutto questo, perché non si capisce davvero la ragione. Tutto il resto ormai ci è chiaro, ma non capiamo come sia possibile che nelle menti delle persone si verifichino questi salti di accuse. Non so se ho risposto all'onorevole Giannone. Forse sono andato fuori tema con gli scarponcini.

  PRESIDENTE. Onorevole Giannone, vuole altre risposte?

  VERONICA GIANNONE. No, la risposta l'ha data, perché ha detto che effettivamente non esisteva un progetto specifico al quale attenersi. In realtà ha detto che sono stati lasciati da soli a gestire la questione. Gli elementi successivi sono stati in più, però sono comunque utili a comprendere anche determinate cose. Grazie mille.

  PRESIDENTE. Non ho altre prenotazioni. Se non ci sono altre prenotazioni, chiedo ai commissari di restare connessi, così passiamo subito a un'altra audizione. Facciamo una sospensione di cinque minuti, ma lasciamo il collegamento aperto. Avvocato, deve aggiungere qualcosa?

  GIOVANNI BONOTTO, avvocato. Solo un grazie per il tempo che ci avete dedicato e per l'attenzione che ci avete dimostrato. Che si aiutino questi coniugi e tanti altri casi come il loro, perché la parola nel processo è l'essenza. Togliere la parola rispetto a qualsiasi accusa per un avvocato di qualche anno è una cosa intollerabile. Ci si difende nel processo, non fuori dal processo e noi siamo stati costretti a difenderci fuori dal processo.

  PRESIDENTE. Grazie. Dichiaro chiusa l'audizione.

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Audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Michela Nacca, presidente dell'Associazione Maison Antigone.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, dell'avvocato Michela Nacca, presidente dell'associazione Maison Antigone. L'associazione intende supportare le donne vittime di qualunque forma di violenza e rappresentare una risorsa per le donne, ma anche per le famiglie, avendo attivato uno sportello di consulenza per i conflitti familiari. Tra le numerose attività dell'associazione la Commissione ha ben presenti le campagne contro la PAS (parental alienation syndrome) e quelle svolte in favore di alcuni casi che anche la Commissione ha seguito.
  Con questa audizione riprendiamo un confronto con le realtà associative per acquisire elementi e valutazioni sul funzionamento complessivo del sistema e anche sulle riforme in atto. Ricordo a tale proposito, come spesso faccio, che i compiti della Commissione come individuati dall'articolo 3, comma 1 della legge istitutiva, comprendono soprattutto valutazioni di sistema sul funzionamento dei tribunali per i minorenni, sul loro rapporto con i servizi sociali e sui costi del sistema posto a presidio dei minori fuori famiglia. Ciò non esclude necessariamente di approfondire anche i singoli casi che loro malgrado diventano esemplari, come abbiamo spesso fatto.
  In questo contesto chiederei all'avvocato Nacca di fornirci una panoramica delle principali criticità dal punto di vista dell'associazione, ma anche tenendo conto delle competenze, soprattutto quelle della Commissione che sono individuate dalla legge.
  Fra le tante questioni emerse nei lavori ce ne sono tre su cui vorrei sollecitare una riflessione anche schematica da parte dell'audita, se lo ritiene. La prima è la questione della PAS su cui la situazione è particolarmente impegnata ed è un tema molto vasto, su cui ci sono alcuni punti fermi come l'ordinanza della Corte di cassazione nel 24 marzo 2022, la cosiddetta «ordinanza Massaro».
  Tuttavia, sembrano permanere delle criticità. In primo luogo, è indubbio che si sia affermato un coerente giudizio indirizzo giurisprudenziale, poiché si stanno verificando anche pronunce di segno diverso. È di pochi giorni fa una sentenza sempre della Cassazione relativo a un caso della provincia di Lecce analizzato anche dalla Commissione, che ha confermato le motivazioni stabilite in primo grado, basate sul forte condizionamento psicologico esercitato dalla madre sul figlio a causa dei comportamenti ansiosi e controllanti di quest'ultimo. In secondo luogo, dai casi esaminati dalla Commissione emerge una questione più ampia che non è sempre riconducibile alla PAS, cioè le valutazioni di non adeguatezza genitoriale non fondate su elementi oggettivi che sono alla base dei provvedimenti di allontanamento. Tali provvedimenti riguardano in molti casi le madri, ma talora anche i padri e spesso anche coppie non separate. Su questo sembra che lo spirito dell'ordinanza cosiddetta «Massaro» non abbia veramente influito sui provvedimenti. Infatti, l'ordinanza affermava un principio di valore generale, cioè che i provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale non possono fondarsi su un mero rinvio alle CTU e devono essere motivate in maniera specifica e oggettiva.
  Il tema appare anche più largo rispetto alla PAS e attiene alle motivazioni che fondano i procedimenti e al ruolo dei servizi sociali all'interno del procedimento, tema su cui anche il giudice, il dottor Spadaro la scorsa settimana ci ha offerto alcune considerazioni critiche. Su questo chiederei all'audita una riflessione.
  Un secondo tema che vorrei chiederle di approfondire sulla base della sua esperienza riguarda una certa differenziazione di situazioni anche su base regionale. Ad esempio, sulla base della casistica esaminata dalla Commissione ci sono numerosi casi che riguardano l'area romana, in cui appare particolarmente evidente il tema degli allontanamenti del minore della famiglia per l'incapacità di gestire separazioni fortemente conflittuali. Le chiedo che valutazione ne dà e se ritiene che in contesti come quello romano ci siano indirizzi delle CTU o dei servizi sociali che favoriscono questo tipo di allontanamenti oppure Pag. 14se ritiene che non ci siano apprezzabili differenze a livello nazionale.
  Il terzo tema su cui sarebbe interessante avere una sua valutazione anche tecnica è quella della recente riforma del processo civile, che sembra potenzialmente poter risolvere diverse problematiche in particolare in relazione al ruolo delle parti e a un maggiore rigore o perlomeno una procedimentalizzazione del rito. Da quello che ho potuto vedere, la posizione dell'associazione da lei presieduta è piuttosto critica rispetto alla riforma. Le chiedo se può darci un'opinione in merito.
  Lascio la parola all'avvocato Nacca, chiedendole, come di consueto, la disponibilità anche a rispondere a quesiti scritti. Avvocato Nacca, a lei la parola.

  MICHELA NACCA, presidente dell'Associazione Maison Antigone. Vi ringrazio per questa convocazione e possibilità di audizione di fronte a voi che in qualche modo riconoscere i nostri sforzi fatti in questi anni. Premetto che la nostra associazione è stata fondata soltanto nel 2017, cinque anni fa, ma ha delle componenti all'interno di professionisti che lavorano su questi casi da circa 25 anni. C'è una formazione e anche una esperienza di casi tanto civili sull'affido dei minori, sia su violenza domestica e abusi che è ultradecennale.
  L'esigenza di fondare una associazione nasce proprio dalla constatazione effettuata anni fa che si andavano aggravando i casi di distorsione della giustizia, tanto in ambito penale che in ambito civile di affido di minori, venendo man mano non riconosciuta sempre più assiduamente la violenza domestica e purtroppo anche gli abusi sessuali su minori non solo nei procedimenti penali.
  Dato l'aggravarsi di questa distorsione della giustizia, abbiamo avvertito l'esigenza di fondare un'associazione perché solo come associazione avremmo potuto rivolgerci alle madri chiedendo di raccogliere la loro casistica, perché era importante capire se quella distorsione sempre più massiccia che noi constatavamo poteva configurarsi, come temevamo, in una negazione sistematica della violenza soprattutto all'interno dei tribunali della famiglia, così da incidere in maniera pregiudizievole sul benessere dei minori. È una constatazione che noi abbiamo effettuato e che ha trovato conferma nelle attività della Commissione femminicidio, che ha pubblicato anche nell'ultimo report dell'aprile scorso, reso noto lo scorso maggio, l'esito delle nostre indagini, ossia che in oltre il 90 per cento dei casi, questa violenza domestica viene costantemente negata anche quando grave e anche quando provata attraverso documenti e testimonianze. Questa è una problematica che non è caratteristica soltanto dei tribunali italiani, ma è una problematica caratteristica in tutti i tribunali dei Paesi occidentali che nasce dalla teorizzazione di alcune tesi assolutamente infondate scientificamente – la PAS è soltanto un esempio, ma ci sono altre di teorie –, secondo le quali l'esigenza che un minore mantenga un rapporto anche con un padre o una madre – statisticamente è molto più raro, diciamo che è più frequente il padre abusante che lo ha abusato sessualmente – diventa una questione predominante per la sana crescita del minore. Questa è la teoria fondamentale, ovvero che il minore non debba essere mai allontanato da un genitore abusante. Questa tesi è stata smentita da decenni da centinaia di studi scientifici o da studi dell'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), eppure è stata messa in discussione e ribaltata dalla teoria PAS.
  È proprio con il diffondersi di questo costrutto ascientifico, che i nostri tribunali sono andati distorcendo la giustizia. Noi ci ritroviamo da una parte una ordinanza come quella 9691 del 24 marzo scorso della Cassazione, ma al contempo una recente ordinanza di Cassazione del 15 giugno scorso, la 1935 del 2021, che in situazioni analoghe rappresenta delle posizioni diametralmente opposte. La numero 1935, come lei anticipava, sostiene che la responsabilità genitoriale della mamma debba decadere e conferma questa decadenza, ipotizzando che il costante rifiuto di un minore verso il padre – un minore oggi di dieci anni – debba essere dovuto a una presunta manipolazione psicologica. Nell'ordinanza della Cassazione non si parla di alienazione parentale, ma si parla di manipolazione di Pag. 15condizionamento psicologico, pur escludendo un disturbo di personalità della mamma, ma ipotizzando un atteggiamento paranoico.
  Qual è il vulnus? Al bambino non ascoltato o, se ascoltato, non creduto non viene data l'opportunità di spiegare le motivazioni profonde di questa paura e di questo rifiuto. Quando si parla di rifiuto, si rinvia alla paura e si preferisce non parlare di paura ma di rifiuto. Anche questa è una distorsione della giustizia, perché quando un bambino, ha paura è giusto ed è doveroso parlare di paura. Se cominciamo di parlare di rifiuto, noi edulcoriamo il linguaggio e tendiamo in qualche modo anche a fuorviarne il senso.
  Non tenendo conto questa Cassazione del fatto che da tre anni che questo bambino non frequenta più la madre se non occasionalmente e da ultimo soltanto un'ora a settimana non da sola, ma sempre alla presenta di educatori, questa ordinanza presume un mantenimento del condizionamento psicologico che non si sa bene come possa essere attuato o attuabile, visto che sono tre anni che non hanno una frequentazione. Vediamo l'imbavagliamento del minore.
  Qui ritorniamo al vulnus principale, che è quello dell'ascolto del bambino. Il motivo per cui queste teorie, che sono condannate dall'OMS e ripetutamente dall'ONU (Organizzazione Nazioni Unite) e che da ultimo stanno venendo condannate anche dal GREVIO (Group of Experts on Action against violence against women and domestic violence), dall'Unione Europea e dalla Corte europea di Strasburgo, finalmente riconosciute come ascientifiche e fuorvianti, è stato quello di imbavagliare i bambini che raccontano le loro paure dovute a violenze e ad abusi.
  Purtroppo questa strategia processuale – è necessario dirlo – basata su queste teorie si è rivelata talmente efficace e talmente vincente che non solo sono state utilizzate queste strategie processuali nei casi anche di violenza domestica, ma negli ultimi anni vengono utilizzate in qualunque situazione di conflitto giudiziale nei casi di affido o anche semplicemente di collocazione. Laddove ci sia un conflitto tra un padre e una madre, tra chi chiede una collocazione paritaria alternata e chi una collocazione prevalente viene utilizzata questa strategia e un semplicissimo conflitto processuale facilmente risolvibile con una decisione del giudice, invece, comporta l'incarico di una CTU che, formata in queste teorie, vede in qualunque tipo di conflitto un possibile pregiudizio per il minore, cosicché si spalancano le porte a un rischio di istituzionalizzazione del minore e una patologizzazione del conflitto. Questa forse è una delle conseguenze più gravi che io denuncio e che stiamo verificando, ovvero che qualsiasi conflitto processuale possa potenzialmente esitare in una istituzionalizzazione del minore.
  Queste non sono valutazioni che semplicemente faccio io come Presidente dell'associazione Maison Antigone, ma che trovano conferma, oltre che nei dati che io ho raccolto, anche nelle valutazione del Progetto PIPPI (Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione), che è un progetto che viene realizzato dall'università di Padova dal 2011 a oggi e che rileva come nelle situazioni a rischio di istituzionalizzazione dei minori non ci sia più soltanto la voce «violenza domestica», non c'è più soltanto la voce «abusi sessuali sul minore», «incuria» o «ipercuria» o «abbandono del minore», ma c'è una voce che ha la preponderante rilevanza rispetto a tutte altre che si chiama «conflitto». Oggi i genitori che entrano nei tribunali, laddove confliggono anche solo nella decisione sulla collocazione del bambino, rischiano nel 40 per cento dei casi che il minore vada incontro a una istituzionalizzazione, laddove una CTU rilevi che quel conflitto genitoriale possa recare pregiudizio al bambino stesso.
  Come dicevo, il Progetto PIPPI oggi rileva che nel 40 per cento dei casi dei bambini a rischio istituzionalizzazione, sono a rischio proprio a ragione di questo conflitto, il che è un'abnormità, è una patologizzazione del conflitto, soprattutto all'interno dei tribunali. Se non si può confliggere neanche sui tribunali diventa la follia. Inoltre, confligge non soltanto con una logicaPag. 16 giuridica e una sana psicologia clinica, ma confligge prima di tutto con il buon senso.
  Io ho avuto casi di bambini istituzionalizzati, anche solo di tre anni, soltanto perché i genitori non si mettevano d'accordo tra una collocazione prevalente a casa della mamma o una collocazione paritaria alternata, come richiesto dal padre. L'esito immancabile è quello di considerare la mamma alienante, condizionante, ostativa o comunque inadeguata, semplicemente perché chiedeva che la bambina di uno, due o tre anni non fosse sottoposta a una collocazione paritaria alternata data l'età o a causa di una distanza fra le case dei due genitori che andava oltre 30, 40 o 50 chilometri. Chiunque di buon senso avrebbe non incaricato una CTU per decidere che una bambina di due o tre anni non potesse essere sottoposta a un simile andirivieni, ma avrebbe semplicemente deciso per una collocazione prevalente dalla mamma, salvo rivederla dopo alcuni anni a un'età più accessibile per la bambina o semplicemente in attesa che uno dei due genitori potesse spostarsi e avvicinare le due residenze. Non parliamo di casi di violenza. L'esito, invece, è stato quello di incaricare una CTU, un consulente di tecnico d'ufficio che ha visto nel conflitto processuale un motivo di grave pregiudizio per la bambina e che è esitato prima in percorsi psicologici e mediazioni che hanno soltanto aggravato la conflittualità processuale delle parti e poi con una istituzionalizzazione del minore.
  Ricordo un bambino di tre anni che è rimasto chiuso in una casa famiglia per tre mesi. Sono continuamente in contatto con la mamma e oggi a distanza di tre anni questo bambino, che è ancora in affido condiviso, è collocato prevalentemente dalla mamma e continua ad avere grossi problemi di paura, non riesce a dormire se non nel letto dei genitori – quando è con il padre con il padre, quando è con la madre con la madre – proprio a causa di queste istituzionalizzazioni. Questo era per quanto riguarda la situazione, anche indipendentemente dalla violenza e dalle problematiche degli abusi sessuali su minori.
  Se poi vogliamo andare ad approfondire l'aspetto più precipuo in cui viene utilizzata questa strategia processuale dell'alienazione parentale e di casi degli abusi sessuali sui minori, posso con certezza affermare che l'uso di questa pseudoteoria ha provocato una totale negazione del fenomeno degli abusi sessuali incestuosi.
  Ho ricevuto soltanto un mese fa alcune notizie dal Ministero dell'interno che mi hanno confermato che le condanne per abuso sessuale incestuoso si sono ridotte quasi del 100 per cento ed è stato un esito delle informazioni che a me non stupisce, perché in Francia due anni fa sono state effettuate le stesse indagini che hanno avuto gli stessi esiti. Infatti, in Francia, grazie all'uso della teoria alienazione parentale, il 99,7 per cento delle denunce vengono archiviate, ma non vengono archiviate perché le madri denunciano falsamente, bensì perché questa teoria rafforza le discriminazioni nei confronti delle madri che denunciano e dei bambini che raccontano abusi in maniera così grave da determinare una negazione e un rafforzamento di tutti quelli che sono i pregiudizi inconsci che ci portiamo culturalmente e che difficilmente riusciamo a riconoscere.
  Giuliano Amato soltanto poche settimane fa, presentando il report della Commissione femminicidio che conferma questi dati, ha parlato di pregiudizi consci e inconsci che gli stessi giudici della Corte costituzionale non possono riconoscere in se stessi, perché se si vuole fare giustizia, non possiamo che partire da questo presupposto. Non è soltanto la Francia che ha questi dati, ma anche in Australia e in Canada, dopo attenti esami, è stato verificato che nel 99 per cento dei casi le denunce per abuso sessuale incestuoso sui minori termina con una archiviazione o con una assoluzione non tanto motivata da presunte denunce strumentali delle madri, ma per questa gravissima difficoltà a riconoscere gli abusi o meglio a credere e ad ascoltare i minori indotta da questa teoria.
  Voglio soltanto dare due dati significativi. Al di là della recente e ulteriore condanna del GREVIO che è stata confermata, dopo la precedente condanna del GREVIO Pag. 17del gennaio del 2020, il 17 marzo scorso vari organismi dell'ONU, tra cui il relatore speciale sulla tortura, hanno nuovamente condannato i tribunali italiani a causa di questa distorsione della giustizia, dovuta all'uso di queste pseudoteorie.
  Inoltre, soltanto pochi giorni fa, la Corte suprema americana, la stessa Corte che ha in qualche modo condannato l'aborto pochi giorni fa, in un caso di sottrazione di minore di un bambino portato via dalla mamma dall'Italia in America per sottrarlo al rischio di abusi da parte del padre, ma soprattutto al rischio di violenza istituzionale da parte dei tribunali italiani, ha ritenuto di non dovere rinviare il bambino in Italia proprio a causa di questo vulnus, perché ha ritenuto i tribunali italiani non poter sufficientemente garantire la tutela di questo minore. Questo è un dato che non è trapelato dalle agenzie mediatiche, ma che è importante perché ci deve mettere di fronte uno specchio e fare capire fin dove è arrivata la distorsione della nostra giustizia.
  Vi sono i mezzi per contrastare questa distorsione, come la riforma. Nella riforma legislativa del processo civile noi abbiamo delle parti importanti che aiuteranno sicuramente le vittime di violenza, cominciando non dalle donne, ma dai minori, perché il nostro problema deve essere i minori e proteggere i minori da ogni forma di violenza. Tuttavia, nella stessa riforma civile sicuramente ci sono anche delle criticità.
  In primo luogo noi stiamo mantenendo l'ascolto del minore soltanto dagli 11 o 12 anni in poi. Viceversa la Spagna che è più avanti di noi rispetto a questa protezione dei bambini ha varato lo scorso anno una legge che è stata riconosciuta dall'ONU come la legge più avanzata ai fini protettivi dei minori in tutto il mondo. Cosa dice questa legge? La cosiddetta «legge Rodes» che dice che il minore deve essere ascoltato sempre a qualsiasi età e non solo dagli 11 anni in poi. In Spagna hanno completamente ribaltato il punto di vista. Mentre oggi noi stiamo mantenendo la presunzione secondo la quale un bambino fino agli 11 anni si deve presumere incapace di discernere soltanto dai 12 in anni in poi si può capace di discernere, viceversa in Spagna il bambino dovrà essere ascoltato a qualsiasi età, deve essere presunto capace di discernere a qualsiasi età. Perché questo ribaltamento di punto di vista? Perché c'è stato un movimento di ex minori cominciando da Rodes che è un musicista, ex bambino abusato, che ha fatto un po' da apripista attivando un movimento forte di ex minori abusati che hanno iniziato a parlare. Purtroppo è un movimento che in Italia ancora non esiste. La cosa più importante è che in Spagna l'associazione dei pediatri di pronto soccorso e di base spagnoli si sono uniti e hanno chiesto al Ministero della giustizia spagnolo di non utilizzare più queste teorie nei tribunali, perché imbavagliavano proprio i bambini vittime di abuso. Si sono fatti portavoce i pediatri spagnoli. Laddove non sono riusciti ad arrivare i movimenti delle madri e laddove non sono riusciti ad arrivare i movimenti femministi, sono riusciti ad arrivare i pediatri spagnoli.
  Devo dire la verità, ovvero che in Italia non troviamo un'analoga sensibilità nelle varie associazioni professionali, perché probabilmente ancora non c'è un'analoga consapevolezza. È una consapevolezza a cui dobbiamo arrivare.
  In primo luogo, quindi, dovrebbe essere abbassata sensibilmente l'età dell'ascolto del minore. In secondo luogo, l'ascolto deve essere diretto. La legge spagnola pretende ad validitatem un ascolto diretto da parte del Giudice. L'ascolto diretto deve essere videoregistrato non perché non si abbia fiducia nel giudice, ma perché le garanzie al minore devono essere massime e perché non tutti i giudici oggi sono adeguatamente formati a queste problematiche. Non è solo un problema di ascolto, ma è anche un problema di delega. Ancora una volta in questa riforma civile troviamo la nomina del curatore. Nel nostro studio che riguarda centinaia di casi processuali, troviamo un vulnus non soltanto nelle CTU, ma anche nella valutazione degli assistenti sociali e nella valutazione effettuata dai tutori e dai curatori speciali per i minori, perché tutte queste figure, compresi gli avvocati e i giudici stessi, negli ultimi 20 Pag. 18anni sono stati formati costantemente e pedissequamente a queste teorie compresa la teoria dell'alienazione parentale e compresa la teoria dei falsi ricordi. Sono tutte teorie ascientifiche, condannate dall'OMS, dalla comunità accademica internazionale e sostenute solo ed esclusivamente da professionisti, in particolar modo avvocati, psicologi e psichiatri, che di mestiere fanno i difensori in genere dei padri, degli uomini accusati di abuso, ma talvolta anche delle donne. Statisticamente sono soprattutto uomini, ma ci sono anche delle donne abusanti, è normale.
  La criticità è prevedere l'incarico di un curatore speciale per il minore ogni volta che ci sia conflitto. Cosa vuol dire questo? Che torneremo ad ascoltare il minore non attraverso un ascolto diretto da parte del Giudice, ma attraverso un ascolto mediato del curatore e cosa vuol dire in ogni caso di conflitto? Anche nei casi di violenza, perché è ovvio che i primi casi processualmente conflittuali siano i casi di abuso in cui venga denunciato un abuso sessuale incestuoso o nei casi in cui venga denunciata una violenza domestica.
  Da una parte affermiamo l'ascolto diretto ad validitatem del minore da parte del Giudice, purtroppo ancora limitato, e dall'altra reinseriamo un vulnus della nomina automatica del curatore che tenderà a deresponsabilizzare il giudice e di nuovo a fare in modo che il giudice deleghi questo ascolto del minore.
  Un altro vulnus è l'inserimento delle sanzioni ogni volta che un genitore non dimostrerà una agevolazione nel rapporto con l'altro genitore, ossia ogni volta che una madre non consegnerà il bambino al padre per le visite più o meno lunghe. Sia chiaro che non demonizzo la legge 54/2006, non demonizzo il principio di bigenitorialità dove è un principio sano, laddove ci siano intanto dei bambini che possano in qualche modo scegliere essi stessi di accettare una collocazione paritaria alternata, quindi soltanto in determinate condizioni. Parliamo di minori di una certa età, di case genitoriali abbastanza vicine in modo di permettere questa collocazione paritaria alternata, ma soprattutto parliamo di situazioni in cui non ci sia violenza e non ci siano abusi. In tutti quei casi laddove le case sono troppo lontane per permettere una collocazione paritaria alternata, in tutti quei casi in cui i bambini siano ancora troppo piccoli e in tutti quei casi in cui ci sia una violenza domestica, laddove ci siano degli abusi, delle accuse o dei racconti di abuso da parte dei bambini, la collocazione paritaria alternata, ma prima di tutto l'affido condiviso deve essere escluso in queste ultime due ipotesi, ovvero nei casi di violenza e di racconti di abuso. Non ci deve essere il rischio di una rivittimizzazione dei bambini, perché i primi a soffrirne e a costituire le prime vittime secondarie sono soprattutto i minori, i bambini al di là delle madri. Prevedere queste sanzioni automaticamente senza un previo accertamento delle motivazioni della paura del bambino o del rifiuto della mamma a consegnare il bambino comporteranno dei rischi elevatissimi di rivittimizzazione. Indichiamo questi vulnus nella riforma civile. Non so se ho risposto alle vostre domande.

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato. Chiedo ai commissari se hanno delle domande. Io intanto ne ho tre da parte dei nostri consulenti. Le chiedo se secondo lei esiste il rischio che la denuncia di abuso sessuale o violenza su minore è stata strumentalizzata in questi anni per ottenere l'affidamento dei figli, se sa indicarci una percentuale dei casi in cui la denuncia di maltrattamenti e abusi coinvolga anche le madri e un'ultima domanda riguarda l'ascolto del minore.

  MICHELA NACCA, presidente dell'Associazione Maison Antigone. Allora, guardi, su questa domanda non sono io a rispondere, ma sono tutta una serie di studi che sono stati condotti anche cominciando dall'America, dagli anni Novanta in poi, ovvero da quando è iniziato l'utilizzo della pseudoteoria di alienazione parentale. Si tratta di studi condotti da organismi istituzionali, quindi non sono studi di parte, in America, in Canada, in Australia e in Inghilterra, che hanno accertato che le denunce strumentali sono variabili tra il 2 e il 10 per cento, non di più.Pag. 19
  Oltretutto questi studi, che si sono andati perfezionando negli anni, hanno appurato che le denunce strumentali sono maggiori da parte dei padri che non delle madri, ossia sono maggiori da parte di quei genitori che non hanno in quel momento la collocazione del bambino, perché in effetti un genitore che ha già la collocazione del bambino, anche da un punto di vista logico e di buon senso, non ha bisogno di depositare delle denunce strumentali per ottenere un qualcosa che già ha.
  Invece, ad esempio, noi ci troviamo di fronte a padri che già sono stati attenzionati per una violenza, che già sono seguiti dai servizi sociali per i loro atteggiamenti che sono capaci di presentare 10, 15, 20 o 30 denunce strumentali consecutivamente nel giro di cinque o sei anni nei confronti della madre solo al fine di fare apparire quella madre inadeguata.
  Non sono io a rispondere, ma sono questi studi istituzionali già attuati all'estero che rispondono a questa domanda. Invito a entrare nel sito di Maison Antigone, dove troverete il mio secondo articolo, un articolo del 2020, in cui ho riassunto molti di questi studi. È un articolo molto lungo. Non sono tutti questi studi, perché ho dovuto limitarli a un certo punto, ma indico tutti questi studi e sicuramente avrò modo anche di mandarlo alla Commissione affinché venga visionato.

  PRESIDENTE. Un'ultima domanda e poi lascio la parola alla senatrice Fregolent che si è prenotata. L'ascolto del minore non vincola in alcun modo l'orientamento del giudice. Non crede che esista un pregiudizio invincibile e adultocentrico nei giudici? Secondo lei come si può superarlo?

  MICHELA NACCA, presidente dell'Associazione Maison Antigone. Chiedo scusa, cosa è che non vincola?

  PRESIDENTE. L'ascolto del minore non vincola l'orientamento del giudice.

  MICHELA NACCA, presidente dell'Associazione Maison Antigone. Sì, purtroppo c'è anche questa problematica. Per esempio nell'ordinanza citata poco fa, quella del 15 giugno scorso, la 1935 del 2022 parliamo di un caso – leggendo l'ordinanza è chiaro – di un bambino che è stato ascoltato, ma non viene minimamente riportato cosa il bambino ha detto in questo ascolto. Ci troviamo da una parte un ascolto costantemente negato e dall'altra, quando viene ascoltato, comunque le sue motivazioni non sono riportate. Anche questa ordinanza che ritiene inadeguata la mamma, confermando l'allontanamento classico di questa mamma che perdura da tre anni a causa di una presunta manipolazione psicologica... Perché «presunta»? Se noi abbiamo avuto un reato di manipolazione mentale nel 1981 abrogato dalla Corte costituzionale, non è dimostrabile una manipolazione del genere perché è ascientifica, non ci sono le basi, soprattutto da parte di una madre che non ha le competenze psicologiche per manipolare.
  In questa ordinanza il grande vulnus è il contenuto dell'ascolto di questo bambino che è stato effettuato, ma non si capisce cosa ha detto. Lo si desume, perché da questa conferma di questa presunta manipolazione materna si intuisce che il bambino, nonostante uno sradicamento che dura da tre anni, ancora continua a rifiutare probabilmente il padre. Tuttavia, anziché andare a indagare le motivazioni, come al solito non si indagano, non si chiedono, non si crede al bambino presunto e incapace e si preferisce dare una risposta molto più agevole che affonda nel fatto che fino alla fine dell'800 le donne non potessero testimoniare di fronte ai tribunali, perché questa è la verità. Fino al 1870 le donne non erano testimoni credibili, figuriamoci i bambini. Questo è un pregiudizio che ci portiamo inconsapevolmente dietro, rafforzato da delle teorie non costruite ad hoc.
  Non posso non ricordare che Richard Gardner nei suoi 45 testi pubblicati sull'alienazione parentale sosteneva che i bambini già a pochi mesi di vita avessero delle esigenze sessuali e che un padre che agisse su di loro dei rapporti sessuali, questi non dovessero considerarsi abusi, ma delle azioni positive da valutare positivamente di iniziazione al sesso, di cui avrebbe beneficiato Pag. 20il bambino. Queste erano le teorie di Richard Gardner che sono state insegnate e che vengono insegnate tutt'oggi da 20 anni a questa parte anche nelle nostre università e nei corsi formativi per gli avvocati e per i giudici, omettendo queste parti, perché sarebbe stato troppo scandaloso e troppo rivelatorio riconoscere che Richard Gardner sostenesse queste teorie pedocriminali ed è stato riferito di Gardner soltanto quello che era socialmente accettabile. Peccato che queste teorie in realtà sono coerenti con quella premessa pedocriminale.

  PRESIDENTE. Grazie, avvocato. La parola alla senatrice Fregolent.

  SONIA FREGOLENT. Grazie, presidente. Volevo ringraziare l'avvocato Nacca. Più che una domanda la mia è una richiesta. Volevo chiedere se l'avvocato poteva inviarci la legge spagnola anche per un confronto. Lei l'ha spiegata, però potrebbe essere un contributo utile a tutti. Le chiedo, quindi, se ce la può inviare. Grazie.

  PRESIDENTE. Prego, onorevole Giannone.

  VERONICA GIANNONE. Grazie, presidente. Ringrazio anch'io l'avvocato Nacca. In realtà mi ha anticipato anche lo stesso avvocato, perché volevo chiedere se poteva menzionarci gli studi o farci avere quegli studi di cui parlava prima in modo da poterli leggere e studiare anche noi per avere qualche base in più per capire come poter migliorare le condizioni attuali.
  Inoltre, come associazione, da quello che ho capito, voi ricevete tantissime segnalazioni. Sulla base delle segnalazioni che avete – magari può anche rispondere per iscritto perché comprendo che la domanda è un po' più complicata per rispondere di persona –, volevo sapere quanti sono i casi a voi pervenuti, in cui vi sono stati allontanamenti o richieste di allontanamenti da uno dei genitori, da quello che nella maggior parte delle volte viene indicato dalla CTU come alienante o comunque manipolatore o, per meglio dire, manipolatrice, visto che la maggior parte delle donne sono le donne, e dove vi sono condanne o procedimenti pendenti nei riguardi della persona che richiede l'affido o addirittura l'allontanamento del bambino dal genitore che ha denunciato maltrattamenti, abusi o quant'altro. Sono dati che non abbiamo e anche se sono sicuramente parziali sulla nazione intera, non possono essere certo rappresentativi di tutti i casi esistenti in Italia, ma sarebbe importante comprendere non soltanto nell'associazione, ma anche nel lavoro svolto prima, visto che siete tutti professionisti nel campo, quanti minori vengono poi effettivamente allontanati o ne viene richiesto l'allontanamento dai genitori che vengono denunciati addirittura condannati o che hanno dei procedimenti pendenti in ambito penale. Da lì forse inizieremmo a capire meglio quella che è la situazione di quelle che sono definite le false denunce, perché – questo lo aggiungo perché era una cosa che ritengo comunque importante – già nel 2020 per la seconda volta l'Unione europea, attraverso il Comitato europeo inviò all'Italia, non soltanto una richiesta di attivare determinati strumenti e procedimenti per raccogliere dati che finalmente in qualche modo abbiamo legiferato, ma condannava l'Italia non sulle false denunce, bensì sulle troppe archiviazioni delle denunce di maltrattamento, abuso, percosse o quello che sia. Avere magari questi dati, se puoi inviarceli anche per iscritto senza avere nomi e cognomi, sarebbe importante per farci un po' un'idea. Grazie.

  MICHELA NACCA, presidente dell'Associazione Maison Antigone. Nel rispondere velocemente a questa domanda, bisogna fare una precisazione: di fronte a queste forme di rivittimizzazione secondaria, che noi abbiamo chiamato «violenza istituzionale», che in America si chiama «violenza domestica by proxy» o «legal harassment», e di fronte a questa mediazione da parte dei tribunali e al fine di scongiurare il rischio che il bambino venga messo per anni in casa famiglia, perché questo è il rischio, la stragrande maggioranza delle mamme preferisce accettare un accordo di separazione consensuale con collocazione paritaria alternata prima di arrivare all'istituzionalizzazionePag. 21 del bambino anche con padri che vengono raccontati dai loro figli come pedofili.
  Stiamo raccogliendo la testimonianza di queste madri che temono di più la perdita scontata di questi bambini, che dopo uno o due anni di istituzionalizzazione comunque verrebbero affidati in via esclusiva al padre, di cui questi stessi bambini raccontano abusi sessuali precisissimi, spesso corroborati da lesioni vaginali e anali giustificate in diverso modo. Scusate il linguaggio, ma devo parlare così perché di questo si sta parlando e non vado oltre per non scandalizzare gli astanti. I racconti di questi bambini sono atroci. Ho sentito le registrazioni e non sono soltanto le parole delle mamme, ho letto le denunce delle pediatre, ho letto le relazioni dei centri antiviolenza, ho visto e ho verificato le valutazioni del medico che hanno riscontrato queste lesioni. È stato tutto ignorato.
  Nel momento in cui si rendono conto che stanno perdendo la causa, queste madri preferiscono accettare perché perlomeno avranno il bambino 15 giorni al mese, tentando di recuperare il suo benessere 15 giorni al mese, consapevoli che nei restanti 15 gli stessi bambini staranno con un padre che li ha abusati. Questa è la situazione.
  Quando chiediamo quante sono le istituzionalizzazioni, le istituzionalizzazioni non sono tantissime. Perché? Perché le madri preferiscono accordarsi, accettare anche il rischio di una rivittimizzazione piuttosto che rischiare di non vedere più quel bambino per cinque, sei, sette o dieci anni.
  Ho il caso di una mamma, il cui figlio è stato portato via da lei, affidato e collocato presso il padre, con nove condanne di reati vari. È un padre criminale legato alla criminalità organizzata, un padre pericoloso, ma questa mamma non ha alcuna intenzione di riaprire il processo, perché finalmente ha ottenuto un buon numero di giorni al mese per incontrare il figlio e non vuole rischiare neanche parlando con giornalisti, neanche vedendo qui in audizione, di potere perdere quello che è riuscito a ottenere dopo anni di battaglia legale. Il padre ha nove condanne. Tra l'altro, la madre che è stata ulteriormente penalizzata con l'ordinanza 1935 del 2022, è una di quelle madri che ha denunciato e noi lo sappiamo. Ha denunciato pubblicamente attraverso i giornalisti proprio per chiedere aiuto e lo ha fatto perché non veniva ascoltata nei tribunali. Queste mamme che denunciano pubblicamente vengono poi rivittimizzate e punite dai tribunali. È un caso attenzionato dalla Commissione femminicidio. È un caso in cui il bambino è stato posto non direttamente presso la casa del padre tre anni fa, ma presso una casa famiglia insieme al padre, perché, come hanno scritto i giudici della Cassazione tre anni fa nell'ordinanza 9143/2020, bisognava tutelare questo bambino applicando la Convenzione di Istanbul. La loro interpretazione dell'applicazione della Convenzione di Istanbul è stato quello di collocare il bambino in casa famiglia con il padre per prevenire eventuali gesti inconsulti.
  Da una parte vi è il riconoscimento di una pericolosità, dall'altra una risposta assolutamente inadeguata che è stata quella di allontanare il bambino dalla madre e dopo tre anni venirci a raccontare che se il bambino ancora rifiuta il padre, la colpa è della mamma che...

  PRESIDENTE. Avvocato Nacca, purtroppo ci sono problemi di audio nel collegamento. Abbiamo anche audito la mamma di questa vicenda, quindi è una vicenda che conosciamo molto bene e abbiamo fatto un'audizione dedicata. Se non si sono altre domande, ne avrei una io da parte del nostro consulente che ci dice nel 2009 la presidente del tribunale dei minori di Roma dichiarò l'impegno del tribunale a tutelare i minori da genitori con alienazione parentale. Secondo i vostri dati a Roma il tribunale assume ancora la PAS come causa o motivo di allontanamento?

  MICHELA NACCA, presidente dell'Associazione Maison Antigone. Assolutamente sì, non solo Roma, ma in tutta Italia. Non c'è una grande differenza tra i tribunali urbani, rispetto a quelli più provinciali, perché è bastato cambiare il nome alla PAS. Oggi non viene chiamata PAS, ma viene Pag. 22chiamato «condizionamento psicologico» oppure vengono effettuate delle diagnosi che apparentemente sono in linea con il DSM-5, quindi di mamma istrionica, di mamma ansiosa o di mamma inadeguata, però in realtà sono delle diagnosi infondate sui fatti.
  Le CTU incongruenti che hanno dimostrato di avere fallito sono CTU che non riescono a riportare i fatti. Se non la denuncia, l'unico fatto è la denuncia, come se la denuncia di per sé dimostrasse una strumentalizzazione, ma in realtà non lo è.
  Forse ci siamo anche dimenticati il senso giuridico di certe archiviazioni. Come avvocati e come giudici ci dovremmo ricordare che il nostro sistema è fortemente garantista nei confronti dell'imputato. Cosa vuol dire? Basta un dubbio per liberare un imputato e fare in modo che si eviti una condanna. Da qui a sostenere che quella violenza non sia stata mai agita e che la denuncia fosse strumentale c'è un abisso. Lo ha spiegato molto bene il giudice Fabio Roia, che non so se è stato audito in questa Commissione, ma lo spiega molto bene anche la giudice Paola De Nicola.
  Credo che noi dovremmo recuperare intanto il buon senso, che ci può permettere di valutare i fatti e di condurre tutto ai fatti, e poi recuperare la competenza giuridica che forse stiamo perdendo, anche come avvocati, come giudici e come giuristi.
  Rimango stupita di alcune sentenze, ma anche di tante memorie difensive, perché se fossero state scritte al momento dell'esame per avvocato, avrebbero meritato non una bocciatura, ma più della bocciatura. È l'ABC dei primi anni di giurisprudenza.
  Io sono anche un avvocato rotale, della Santa Inquisizione e mi ritrovo nella situazione paradossale in cui la caccia alle streghe oggi viene fatta dai tribunali italiani, non dalla Santa Inquisizione che ormai ha superato il suo limite 500 anni fa. Di fronte alla Rota Romana nei tribunali ecclesiastici i matrimoni violenti sono matrimoni nulli, la violenza è motivo di nullità e lo è per incapacità ad assumere gli oneri coniugali e genitoriali, perché per noi è molto evidente che una persona, un genitore, un coniuge violento non può non essere anche un genitore inadeguato. Invece, a causa di queste teorie è stata fatta una scissione: si ritiene oggi che un coniuge inadeguato non necessariamente debba essere un genitore inadeguato, ma in realtà una persona violenta non può non essere un genitore pregiudizievole per i figli.
  Abbiamo una distorsione che paradossalmente mi porta a stupirmi ogni giorno degli esiti delle valutazioni che vengono emesse dai tribunali italiani e per me che provengo da una cultura ecclesiastica, che è considerata conservatrice, è paradossale. C'è uno scollamento talmente pregiudizievole che addirittura nei tribunali ecclesiastici, nel diritto canonico oggi ci ritroviamo nelle nostre prassi più avanti rispetto ai tribunali italiani penali e civili.

  PRESIDENTE. Se non ci sono altre domande da parte dei commissari, chiudiamo l'audizione. Grazie a tutti. Ricordo ai commissari che alle 16 ci sarà l'audizione del Presidente del tribunale per i minorenni di Salerno. Grazie all'avvocato Nacca.

  La seduta termina alle 14,10.