XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori

Resoconto stenografico



Seduta n. 43 di Mercoledì 22 giugno 2022

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Cavandoli Laura , Presidente ... 3 

Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, Giuseppe Spadaro:
Cavandoli Laura , Presidente ... 3 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 4 
Cavandoli Laura , Presidente ... 7 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 7 
Cavandoli Laura , Presidente ... 8 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 8 
Cavandoli Laura , Presidente ... 8  ... 9 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 9 
Cavandoli Laura , Presidente ... 9 
Bellucci Maria Teresa (FDI)  ... 9 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 10 
Cavandoli Laura , Presidente ... 11 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 11 
Pillon Simone  ... 11 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 12 
Cavandoli Laura , Presidente ... 13 
Pillon Simone  ... 13 
Spadaro Giuseppe , presidente del Tribunale per i minorenni di Trento ... 14 
Cavandoli Laura , Presidente ... 15

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
LAURA CAVANDOLI

  La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la web-tv della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, del Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, Giuseppe Spadaro.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, in videoconferenza, del presidente del Tribunale per i minorenni di Trento, il dottor Giuseppe Spadaro, che ringraziamo per la disponibilità. L'audizione del dottor Spadaro è la prima di un ciclo di audizioni di magistrati e procuratori minorili che si svolgerà nelle prossime settimane. Ricordo che già in precedenza abbiamo audito la dottoressa Maggia, presidente dell'Associazione dei magistrati minorili. Ricordo anche che a tale proposito la legge istitutiva della Commissione conferisce alla stessa l'acquisizione di una serie di dati e valutazioni sull'operato del Tribunale per i minorenni. I dati relativi al Tribunale per i minorenni di Trento ci sono stati trasmessi tempestivamente il 28 febbraio scorso e sono già stati acquisiti. Il confronto con l'autorità giudiziaria acquisisce particolare rilievo anche alla luce della riforma del processo civile che ha modificato in profondità tutta la materia, almeno nella legge delega. L'audizione dovrà concludersi entro le 14,30. Chiedo anche ai commissari di essere sintetici e la disponibilità del dottor Spadaro a rispondere per eventuali quesiti in forma scritta.
  Il dottor Spadaro è magistrato di lunga esperienza, ha operato presso il Tribunale dei minori di Bologna dal 2013 al 2020 per poi passare al Tribunale per i minorenni di Trento. È già stato audito dalla Commissione d'inchiesta sul sistema degli affidi nella regione Emilia Romagna il 14 dicembre 2019. La nostra Commissione è interessata ad acquisire elementi e valutazioni su una serie di questioni che sono emerse nei lavori svolti, in particolare nelle audizioni dei garanti regionali e degli esperti di diritto di famiglia; ciò sia in relazione all'esperienza che ha svolto a Trento che a quella precedente a Bologna.
  Cito tre aspetti rilevanti e almeno in alcuni casi sembrano potere evidenziare alcune criticità. Il primo è il ruolo dei servizi sociali territoriali. In molte audizioni si è evidenziato che questi si trovano a svolgere una serie di funzioni, che vanno dalla valutazione preventiva delle situazioni all'esecuzione e monitoraggio dei provvedimenti, con il rischio di agire sulla base di un mandato in bianco del Tribunale dei giudici, che di fatto riduce il reale spazio di intervento non solo delle parti processuali ma anche dello stesso giudice.
  Su questo ci sono vari casi specifici portati all'attenzione della Commissione, fra cui quello particolarmente grave della minore Arianna Conti di Bologna. Nel corso della sua audizione presso la Commissione d'inchiesta della regione Emilia Romagna, l'audito aveva usato una metafora dicendo che la «sua polizia giudiziaria altro non è che i servizi sociali e tutta la rete che collabora col Tribunale». Su questo però abbiamo visto che ci sono idee diverse. Alcuni garanti regionali hanno denunciato Pag. 4il carattere talora tecnico e agiuridico di alcune valutazioni dei servizi, quando non si realizzano vere e proprie frodi processuali come sono emerse nel processo di Bibbiano. Su questo sarebbe importante avere una sua valutazione.
  Un secondo elemento che è emerso è il ruolo delle CTU, che è ulteriormente valorizzato dalla riforma della legge n. 206, in alternativa a quello dei giudici onorari in nome di una maggiore trasparenza dei procedimenti che in effetti appare doverosa. Nei dati che sono stati forniti relativi al Tribunale di Trento, il numero delle CTU è piuttosto contenuto. Vorremmo capire se a suo avviso il sistema funziona correttamente o, come è successo in diverse situazioni, si possono creare dei filoni di CTU monopolistici rispetto a un certo Tribunale, anche in relazione alle dimensioni e al bacino di utenza. Ciò ha particolare rilievo per gli approcci che propongono una valutazione dell'incapacità genitoriale fondata su approcci non realmente condivisi a livello scientifico.
  Infine l'ultima criticità. Le chiederei di approfondire, sempre sulla base della sua esperienza, il tema del ruolo dei curatori speciali, che appare uno dei punti più di sofferenza del sistema. Spesso la nomina dei curatori fiduciari è sulla base di una conoscenza da parte dei giudici che li nominano presso i quali poi prende il provvedimento, senza reali garanzie di specializzazione e indipendenza. Ne risulta in alcuni casi che il curatore tenderà ad appiattirsi sulle valutazioni più o meno date, fatte dai servizi, e che i genitori o il genitore che sono stati sospesi dalla responsabilità genitoriale siano poi chiamati a farsi carico di attività che nemmeno potrebbero compiere, o che gli interessi dei minori rimangano trascurati. Questo anche alla luce dell'entrata in vigore della nuova normativa sempre a opera della legge n. 206 del 2021. Lascio la parola al dottor Spadaro ringraziandolo nuovamente. Prego.

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Buon pomeriggio a tutti. Sono io che devo ringraziare tutti voi per avere disposto questa audizione, non solo perché mi considerate un referente, comunque un magistrato di lunga esperienza come avete detto, ma anche perché mi consente, dopo averla ascoltata, di chiarire alcuni aspetti che ovviamente quando si utilizzano le metafore possono essere anche fraintesi. Se ho ben capito, i punti su cui vorreste che io mi soffermassi sono questo della metafora della polizia giudiziaria, quella dei CTU e quella del curatore speciale. Partirei dall'ultima perché la risposta è più veloce e celere.
  Sono profondamente convinto della bontà di questo Istituto che finalmente il legislatore ha sostanzialmente imposto per quasi tutte le ipotesi che riguarderanno i giudizi minorili e un indomani i giudizi del Tribunale unico per le famiglie. Ne sono letteralmente entusiasta, tant'è che fin dal giorno in cui mi sono insediato a Trento presi contatto con il Consiglio dell'ordine di Trento e solo a causa del lockdown in quel periodo – era il gennaio del 2021 – abbiamo espletato, organizzato e predisposto un ottimo corso qui, presso il distretto di Trento, che ha visto la partecipazione molto attiva di numerosissimi avvocati interessati alla materia, proprio per qualificare quanto più è possibile la figura del curatore speciale, evitare che si creino esclusivamente degli inevitabili rapporti fiduciari tra il magistrato che nomina il curatore e quant'altro e avere una platea più possibile allargata.
  Comunque ribadisco che sono convinto che si necessiti nominare, anzi oramai è quasi obbligatorio, un avvocato curatore speciale per il minore. Qui a Trento è stato anche abbastanza agevole effettuare questo collegamento con tutti gli operatori trattandosi di un distretto di dimensioni più contenuto. Quindi noi siamo già pronti; già da oggi siamo in grado di applicare serenamente la normativa che entra in vigore e abbiamo una platea veramente allargata di curatori speciali estremamente qualificati.
  Ma ciò che mi preme ribadire, ripeto, è la bontà di questo Istituto. Sono assolutamente convinto che in quasi tutti, direi in tutti i giudizi minorili si necessiti di una figura altamente qualificata, possibilmente un avvocato, che riesca a rappresentare Pag. 5anche in termini processuali i diritti dei minori.
  Per quanto riguarda la metafora, è una metafora che utilizzai all'epoca perché volevo spiegare come nell'ambito dei giudizi minorili, civili in particolar modo – perché nel penale abbiamo ovviamente la polizia giudiziaria – la nostra longa manus per l'appunto sono i servizi sociali. Però ciò non di meno sono stato il primo, e lo ribadisco anche adesso, a dire che sul punto la normativa vigente è estremamente lacunosa, perché il momento principale del giudizio minorile, ma di tutti i giudizi della famiglia, è proprio il momento esecutivo. Il momento esecutivo rappresenta l'apice della tutela minorile. Una pedissequa osservanza delle regole costituzionali sul giusto processo può risultare, essere vana o quanto meno ridotta a un mero formalismo se a essa non corrisponde poi una piena ed effettiva tutela dei diritti riconosciuti all'esita della procedura giudiziaria.
  A fronte di questa evidenza, che penso sia abbastanza chiara, cioè quella circa l'importanza del momento esecutivo dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non corrisponde una disciplina normativa che regoli nel dettaglio tale fase, che solitamente è quindi rimessa dal giudice al servizio sociale. Tuttavia il rapporto intercorrente tra il servizio sociale e l'autorità giudiziaria non è quello della polizia giudiziaria con un pubblico ministero, ma io dico «purtroppo» perché appare essere dal punto di vista legislativo non univoco. Vi ringrazio anche per questa audizione, perché ho compiuto uno sforzo enorme nell'andare a trovare tutte le norme di riferimento sulla figura dell'assistente sociale, che poi se mi date la possibilità vi accenno. Dalla lettura delle disposizioni normative di riferimento emerge l'assenza di un vincolo che permetta al giudice di effettuare un controllo sull'esatto adempimento delle prescrizioni date. Quindi altro che polizia giudiziaria.
  Mentre quando svolgevo le funzioni di pubblico ministero potevo e dovevo effettuare un controllo sull'esatto adempimento delle prescrizioni che come magistrato avevo dato, qui no. Allora cosa intendevo dire? Io intendevo evidenziare l'aspetto negativo della vicenda, non affermarlo. Da una parte la longa manus, cioè chi compie l'istruttoria per conto dell'autorità giudiziaria, per conto delle procure minorili, per conto del Tribunale minorile in sede civilistica, sono i servizi sociali; da un'altra non vi è una disposizione normativa che li considera o come parte processuale o gerarchicamente subordinati all'autorità giudiziaria.
  Infatti i riferimenti normativi che con enorme sforzo sono riuscito a individuare parlano di forme di collaborazione, mantenendo l'autonomia dei servizi sociali. In questo, a mio modesto avviso, vi è veramente un vulnus, perché credo che non vi possa sfuggire che il ruolo del servizio sociale all'interno del processo civile minorile non è così chiaro, perché di certo il servizio sociale non assume in alcun caso la qualifica di parte processuale. Esclusa la possibilità da parte dell'autorità giudiziaria di prescrivere una certa prestazione al servizio sociale in qualità di parte processuale, il rapporto che unisce (problemi di audio) individuato nella normativa.
  Se mi è consentito vi leggo le poche norme che sono riuscito a trovare con riferimento. Uno è il DPR 616 del 1977, l'articolo 22, che è rubricato beneficenza pubblica. Poi vi è il successivo articolo che è rubricato specificazione dell'attività precedente. Ve lo leggo: «Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attività relative A) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del diritto, B) all'assistenza post penitenziaria, C) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile». E poi una lettera D che non ci riguarda.
  Un'altra norma di riferimento è la legge n. 84 del 23 marzo 1993, che delimita all'articolo 1 la professione dell'assistente sociale e dice: «L'assistente sociale opera con autonomia, tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento», eccetera. Si conclude l'articolo 1 dicendo: «Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha Pag. 6esclusivamente funzione tecnico-professionale».
  Un'ultima legge che potrebbe esserci utile è la legge n. 328 dell'8 novembre del 2000. All'articolo 1, il secondo comma dice: «Per interventi e servizi sociali si intendono tutte le attività previste da...» eccetera. «Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti, a pagamento» e cose del genere. All'articolo 2 c'è una parte che ancora una volta potrebbe esserci utile: «I soggetti in condizione di povertà, o con limitato reddito, o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato di lavoro, nonché» – c'è solo questo inciso – «i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogate».
  Con questa enucleazione dei pochi riferimenti normativi intendo evidenziare come effettivamente non sia minimamente paragonabile alla polizia giudiziaria nel senso tecnico del termine. Anzi, mi spiace molto, ma devo farlo, devo evidenziare che il rapporto con i servizi sociali necessariamente, sulla base del dato normativo attuale, implica un'assoluta autonomia da parte loro. Autonomia che non ci consente, dall'angolo prospettico dell'autorità giudiziaria, di controllare proprio quella fase che ho in premessa evidenziato come la fase più importante del giudizio minorile, che è quella dell'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali.
  Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Ecco perché ringrazio e auspico che da questa Commissione parta una proposta normativa forte, incisiva, efficace. Come ho affermato anche pubblicamente in alcuni convegni, l'autorità giudiziaria minorile, ma come più in generale il giudice della famiglia, ha necessità invece di poter utilizzare dei servizi sociali altamente qualificati, ma che siano a disposizione dell'autorità giudiziaria; esattamente quello che ha fatto un legislatore illuminato anni fa nell'ambito del processo penale minorile, ove ha preso i servizi sociali e li ha messi all'interno delle procure minorili creando, come ben sapete, l'ufficio del servizio sociale ministeriale, cioè un servizio sociale dedicato alla trattazione di quei procedimenti, di quei casi, specializzato nella trattazione di imputati di minore età.
  Analogamente andrebbe fatto in questo campo, anzi ancora più, perché mi limito a dire che come saprete l'attività di natura giurisdizionale e civilistica nell'ambito del Tribunale per i minorenni è non solo qualitativamente, ma anche dal punto di vista della quantità è molto più elevato. Veramente vi ringrazio per avermi dato la possibilità di spiegare questa metafora. Metafora che voleva semplicemente dire: attenzione, noi allo stato attuale, allo stato normativo, non possiamo fare altro che indicare, prendere una decisione, emanare un provvedimento giurisdizionale; dopodiché i servizi sociali con la loro autonomia possono eseguirli. Però la fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, invece, è quella più delicata.
  Un ultimo punto: mi avevate posto come interrogativo quello dei consulenti tecnici di ufficio e di una sorta di parallelismo con i giudici onorari. Posso parlare per l'esperienza che ho avuto presso il Tribunale dell'Emilia Romagna e attualmente per quella di Trento. Effettivamente accade di rado alla nomina del consulente tecnico, ma non perché vi sia un contributo di natura scientifica da parte dei giudici onorari all'interno del Tribunale; quello è preziosissimo e va da sé; ma perché laddove tu riesci a rispettare il principio del contraddittorio, laddove riesci a nominare per ogni procedimento, come si sta effettuando qui a Trento con il mio arrivo, un curatore speciale per il minorenne, nel momento in cui al più presto notifichi a tutte le parti e dai la possibilità a tutte le parti di rispettare il principio del contraddittorio, effettivamente non sempre necessita, perché le situazioni di pregiudizio emergono in maniera così lampante che l'unico vero problema è quello di come sviluppare una progettualità e di come attraverso i provvedimenti giurisdizionali penetrare nelle dinamiche familiari.Pag. 7
  Ciò che invece è estremamente difficoltoso, e lo riconosco, è la fase esecutiva di questi provvedimenti. Ora invece, per fortuna, in base alla legge delega, la cosiddetta «riforma Cartabia», il legislatore della legge delega si è già reso conto di quello che nei ristretti limiti delle mie possibilità io sto affermando, ossia dell'importanza di questa fase esecutiva che altrimenti fa sì che si abbia una sorta di delega in bianco ai servizi sociali. Cioè, una volta che il giudice si è spogliato del procedimento emanando la sua decisione, a quel punto il tutto è rimesso non alla buona volontà, ma alla stessa autonomia che abbiamo visto indicata nella legge per il servizio sociale. Invece ci si è accorti di questo vulnus, va attentamente disciplinata questa fase, ma, ripeto, a mio modesto avviso andrebbe a monte riformato il sistema dei servizi, creando dei servizi sociali che siano specializzati esclusivamente in questa forma di collaborazione con l'autorità giudiziaria minorile come lo è stato per il penale con risultati peraltro straordinari.
  Non so se sono stato chiaro e se ho risposto a tutte e tre le domande. Sono qui a disposizione e veramente vi ringrazio perché mi avete consentito di esprimere, spero in termini chiari, la posizione che è frutto della mia esperienza personale e di quella di molti altri colleghi.

  PRESIDENTE. Benissimo, dottor Spadaro. In realtà non erano domande che volevo farle esplicitamente. Volevo chiederle di inserire nella relazione che lei voleva farci anche questi aspetti. Comunque la ringraziamo per il chiarimento. Se vuole può aggiungere qualcos'altro, anche a livello generale della sua esperienza nei vari tribunali in cui ha svolto il suo lavoro. Prego.

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Posso aggiungere qualcosa. Se è possibile vorrei insistere su questo aspetto: le normative disposizioni normative che vi ho letto e che, credetemi, sono il frutto di una ricerca non semplice che ho effettuato in questi giorni per presentarmi a voi nel migliore dei modi risultano generiche, perché delineano una sorta di rapporto paritetico tra autorità giudiziaria e servizio sociale, riconoscendo a quest'ultimo una discrezionalità di tipo tecnico professionale. Ben venga l'autonomia, il tecnicismo, la professionalità; ci mancherebbe altro. Anzi, dobbiamo elevarla in tutti i campi, ma tra autorità giudiziaria e coloro che eseguono i provvedimenti di natura giurisdizionale a mio modesto avviso non vi può essere un rapporto paritetico. Spero che sia chiara finalmente la metafora che ho utilizzato, ora non ricordo neanche quando, comunque in occasione della Commissione regionale.
  Un'ulteriore circostanza vorrei evidenziarvela, questo sì, anche se non so se rientra nel focus della Commissione. Bisognerebbe mettere mano alla geografia giudiziaria, ma in maniera seria. Quando ero presidente a Bologna eravamo il presidente più sei magistrati togati: un Tribunale che ha la competenza distrettuale sull'intera regione Emilia Romagna, ossia quasi sei milioni di abitanti, più tre milioni e mezzo di giovani che si riversano sulla Riviera Romagnola per sette anni. Mentre – parlo dell'attuale sede giudiziaria – per un bacino di utenza di 400 mila abitanti siamo in tre togati.
  Intendo dire che la geografia giudiziaria deve essere rivisitata in maniera razionale, in maniera intelligente, altrimenti già la normativa che ho tentato di esporvi, seppure sinteticamente, implica questo margine di discrezionalità da parte dei servizi sociali, ma immaginate quando il ruolo di un giudice anziché essere composto, come qui a Trento, di centinaia di fascicoli è composto di 1500-1600. Personalmente io in qualità di presidente del Tribunale dei minorenni di Bologna, a parte che non mi occupavo tabellarmente di questi procedimenti, non facevo i procedimenti da responsabilitate, ma i miei giudici avevano un carico di lavoro di 1300-1500 procedimenti; il che rende poi ancora più difficile questa interlocuzione con i servizi sociali che invece, a mio modesto avviso, dovrebbero essere posti quasi alle dipendenze dell'autorità giudiziaria minorile e scindere servizi sociali, che hanno quei compiti che Pag. 8abbiamo letto, cioè di intervento sul territorio, e lì è un altro discorso, da quelli che vengono chiamati a «collaborare» con l'autorità giudiziaria, che dovrebbero essere dei servizi sociali specializzati, dedicati a tutto ciò e con un rapporto di sottolineazione sia pure funzionale con l'autorità giudiziaria. Se io indico in un provvedimento giurisdizionale, ad esempio, che la situazione di pregiudizio è così grave che il figliolo deve essere messo in protezione insieme alla madre e poi io non ho alcuna possibilità di controllare quale scelta è stata effettuata e dove è stata collocata la madre con il minore, comprendete bene che sfugge tutta la fase esecutiva all'autorità giudiziaria. Prego.

  PRESIDENTE. Grazie. Io chiedo ai commissari se hanno delle domande. Vi ricordo che dobbiamo chiudere per le 14,30, massimo 14,35; quindi vi chiedo di essere sintetici. Intanto faccio due domande che ci vengono dai nostri consulenti. Quali sono le peculiarità irrinunciabili che devono presentare i servizi altamente qualificati? Come valuta l'orientamento dei servizi dei curatori speciali riguardo alla PAS e l'affido ai genitori dello stesso sesso? Grazie.

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Alla prima domanda credo di avere risposto, ma lo puntualizzo ulteriormente. I servizi sociali, per come intendo io, per la mia visione, quelli che devono collaborare con l'autorità giudiziaria minorile, dovrebbero essere separati dal servizio sociale territoriale. Provo a fare anche qui una metafora sperando di non essere frainteso. Se il servizio sociale territoriale è lo stesso che mi segnala una situazione di pregiudizio e poi devo sempre fare capo allo stesso servizio sociale, allo stesso assistente sociale, nel momento in cui Il Tribunale, a seguito della sua istruttoria, della sua Camera di Consiglio, emana una decisione del tipo: «Guardi, secondo il Tribunale lei deve far riprendere i rapporti con il padre».
  Uso questa metafora forte e vi prego di perdonarmi, ma è solo per rendere l'idea: è come se un pubblico ministero ricevesse una segnalazione dalla squadra mobile di una rapina che è stata commessa e poi si chiedesse alla stessa squadra mobile di adoperarsi affinché il rapinatore recuperi socialmente, si riadatti e quant'altro. Non fosse altro perché quel genitore sa bene di essere stato segnalato in virtù di un intervento del servizio sociale, è ovvio che avrà un atteggiamento non dico di ostilità, ma di prevenzione, perché si è visto inquisito, si è visto «segnalato» da quel servizio sociale. Lì necessita l'intervento di un servizio altamente qualificato che sia alle dipendenze della magistratura minorile e che sia delle persone fisiche diverse. Spero di essere stato chiaro con questa metafora.
  Per quanto riguarda le coppie omogenitoriali, e la prego di puntualizzare in maniera tale che io eviti di rispondere a una domanda che non mi è stata posta, lei si riferisce alla possibilità di affidare a delle coppie omogenitoriali in virtù di un provvedimento oppure si riferisce più in generale alla loro capacità genitoriale?

  PRESIDENTE. No, chiaramente in base a un provvedimento, ma in base anche all'individuazione fatta dagli stessi servizi sociali. Non è in generale, è sui casi specifici.
  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. È questo il punto. Infatti sono stato io stesso a segnalare, a seguito del venire a conoscenza dell'indagine e nel momento in cui ho effettuato un controllo sia pure documentale, perché io non potevo fare altro, di questi fascicoli, sono stato io stesso a segnalare alla procura, ricordo benissimo, all'epoca che il servizio sociali nell'ambito della sua «autonomia», quella di cui abbiamo letto le norme di riferimento, aveva scelto una coppia omosessuale per un affidamento, ma senza che il Tribunale ne fosse a conoscenza. Cioè, al giudice sfugge la fase esecutiva del provvedimento che ha emanato.
  Ripeto, a Bologna io non me ne occupavo, adesso qui sì perché tabellarmente li faccio tutti io insieme ai miei due colleghi. Ma da quello che so non è mai accaduto che nell'ambito di un provvedimento giurisdizionale si possa indicare espressamentePag. 9 affido a coppia omogenitoriale; lo escludo nella maniera più assoluta. Il giudice non può dare indicazioni di questo tipo, a parte il fatto che anche nel merito per quale ragione dovrebbe essere scelta una coppia omosessuale nel momento in cui si parla di un affido temporaneo? Quindi no, assolutamente no.
  Ben altra cosa è il discorso sulla loro capacità genitoriale e principalmente su un divieto di legge – perché è vietato, non possono adottare – mentre come ben sappiamo, e ne sono stato nel mio piccolo un fautore, c'è un orientamento giurisprudenziale che poi ha ricevuto, per fortuna dal mio punto di vista, il consenso dalle sezioni unite della Corte di cassazione, ma che riguarda esclusivamente la step children adoption, ma è una cosa completamente diversa come voi sapete. Lì esiste già una madre biologica con un figlio. Si tratta di riconoscere non il diritto della compagnia a essere genitore, ma secondo il nostro ragionamento giuridico si è trattato di richiamare alle proprie responsabilità la compagna della madre biologica; ma è una cosa completamente diversa. Spero di essere stato ancora una volta chiaro e sintetico.

  PRESIDENTE. Ho una domanda da parte dell'onorevole Giannone, poi do la parola all'onorevole Bellucci. L'onorevole Giannone le chiede: cosa pensa del fatto che i servizi sociali non rispondono ad alcuna richiesta o sollecitazione da parte dei curatori speciali o degli avvocati dei minori?

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Ancora una volta ringrazio per questa domanda, che dimostra come siate a conoscenza della realtà giurisdizionale minorile, perché evidenziano degli aspetti negativi. Il tutto nasce dal problema che sta a monte che ho tentato di evidenziare. Se il servizio sociale non è da considerare una parte processuale perché non è indicata come parte processuale, il servizio sociale non è tenuto a comunicare alcunché. D'altro canto, se il servizio sociale è dotato di quell'autonomia professionale che, ripeto, rispetto nella maniera più assoluta, però a mio parere nel momento in cui collabora con l'autorità giudiziaria necessiterebbero delle caratteristiche diverse, se noi interveniamo lì a quel punto è la stessa autorità giudiziaria che può risolvere il problema, perché tutto ciò che viene svolto nel rispetto pieno del principio del contraddittorio in cui credo fermamente e che deve essere al più presto applicato – per fortuna che è intervenuta questa riforma anche nei giudizi minorili – il problema non si porrà più; non so se sono stato chiaro.
  Con questo devo spezzare una lancia anche a favore dei servizi sociali, perché i servizi sociali non essendo una parte processuale, avendo ricevuto un mandato di svolgere e di attuare un determinato provvedimento giurisdizionale, a volte si trincerano dietro a una sorta di segreto professionale. Invece, se finalmente il legislatore interviene – mi sto sforzando e perdonatemi anche per il tono, ma ci credo molto; questa è veramente un'occasione irripetibile – nel predisporre un servizio sociale quasi alla stessa stregua di quello che abbiamo a disposizione per il processo penale, tutti questi problemi si risolveranno in un lasso temporale brevissimo.

  PRESIDENTE. Prego, onorevole Bellucci.

  MARIA TERESA BELLUCCI. Grazie, presidente. Intanto volevo ringraziare il dottor Spadaro per il contributo che sta dando ai lavori della Commissione, che è estremamente prezioso; lo dico sulla base dell'indubbia esperienza che lo caratterizza in termini di protezione del minore e in termini di rispetto all'incarico che ricopre e che ricopre da anni. Detto questo vado alla domanda. Noi abbiamo maturato l'idea, anche fortificata dalle audizioni che ci sono state in questa Commissione d'inchiesta, che una delle problematiche che riguarda la tutela dei minori è la non garanzia dell'ascolto del minore. Sappiamo che la nostra legge fa una differenza in funzione all'età, quindi ai 12 anni, rispetto all'obbligo del magistrato di ascoltare il minore per i fatti che lo riguardano e che quindi poi vedono l'essere soggetto protagonista.Pag. 10
  Devo dire che abbiamo potuto appurare che nonostante la legge... a parte la questione che diventa problematica perché l'età di 12 anni come soglia che fare scattare l'obbligo è un'età che va verso troppo l'alto. Già un minore di 10-11 anni è perfettamente in grado di poter rappresentare quello che desidera, quelle che sono le sue paure, i suoi bisogni, e avere uno spazio di ascolto diventa fondamentale per poi chi deve assumersi la responsabilità di prendere delle decisioni.
  Detto questo abbiamo anche visto che sopra i 12 anni l'ascolto è un po' piegato a modalità di attuazione che non sempre rispondono pienamente a quello che dovrebbe essere l'autentico ascolto e protagonismo del minore. Volevo sapere da parte sua se è d'accordo rispetto a questo, che cosa ne pensa, come si potrebbe superare tale difficoltà e cosa i servizi sociali di cui lei ha parlato diffusamente, e ritengo veramente che il suo contributo sia importante, potrebbero fare, che ruolo potrebbero svolgere e se lo possono svolgere per fare sì che effettivamente l'ascolto del minore sia un diritto pienamente esigibile del minore rispetto a ciò che non avviene fino a oggi in Italia.

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Onorevole Bellucci, sono io che ringrazio lei per questa domanda che mi offre la possibilità, ancora una volta, di esprimere non un convincimento, ma di una consapevolezza. Ci tengo a dire che l'attività giurisdizionale non l'ho svolta nell'arco della mia carriera, che oramai è di oltre 30 anni, esclusivamente minorile. Io ho svolto tutte le funzioni giurisdizionali a eccezione del fallimentare, ma perché non è cosa mia avere a che fare con i soldi. Vi assicuro che le funzioni giurisdizionali minorili sono le più delicate, le più difficili. Contrariamente a quello che si pensa anche all'interno della categoria a cui appartengo, queste funzioni giurisdizionali sono le più delicate, perché è pur vero che vi sono delle funzioni giurisdizionali connotate e caratterizzate da un maggiore tecnicismo giuridico, che io invece auspico e che finalmente con la legge delega riusciremo a ottenere. Con tutto il rispetto, ascoltare un minore, affrontare le vicende della famiglia di un minore è una cosa diversa dall'affrontare una controversia di natura testamentaria e successoria. Quest'ultima non mi vergogno a dire che è dotata di un tale tecnicismo giuridico che io probabilmente prima di doverlo affrontare dovrei riconvertirmi con degli studi e riprendere gli studi precedenti.
  Però non è vero il contrario. Cioè, per poter avere il privilegio di svolgere delle funzioni giurisdizionali così delicate, si devono possedere determinate caratteristiche personologiche di empatia, di sensibilità, di predisposizione verso questa materia. Ho fatto questo cappello perché il diritto e l'ascolto del minore sono emblematici al riguardo. L'ascolto del minore deve essere effettuato direttamente dal giudice minorile, deve essere il giudice ad ascoltare, deve essere il giudice obbligatoriamente a farlo a chi ha più di 12 anni, e deve farlo se si rende conto che il minore pur non avendo i 12 anni possiede già una capacità di discernimento. Il che non vuol dire che la volontà manifestata dal minore debba necessariamente poi essere trasfusa nel provvedimento giurisdizionale; non è questo l'ascolto del minore. L'ascolto del minore è entrare in empatia con lui, comprendere le sue esigenze. Per fare questo necessitano determinate caratteristiche personologiche.
  Saluto con un plauso la riforma Cartabia, che prevederà che per occuparsi di questa materia, per fare parte dell'organico del Tribunale della famiglia, necessiterà se non erro la quarta o quinta valutazione di professionalità; il che vuol dire avere svolto il ruolo di giudice per almeno 20 anni. Le assicuro che il minore che ha oltre 12 anni, se non viene ascoltato, è causa di nullità. Quindi non si transige, si deve assolutamente procedere all'ascolto. Il problema sono le modalità. Deve essere il giudice a farlo, e per poterlo fare lo deve saper fare. Ben vengano all'interno dei nostri tribunali e al più presto dei sistemi che consentano di videoregistrare l'attività che viene svolta per garantire una massima trasparenza. Sia chiaro: il rispetto del principio del contraddittorio non vuol dire mettere un bambino di 10-12 anni al centro di una Pag. 11disputa e di un contraddittorio tra vari avvocati e quant'altro. Ci deve essere un rapporto diretto tra un giudice minorile dotato di quella sensibilità e capacità e il minore; gli altri devono partecipare indirettamente.
  È esattamente quello che prevede il processo penale minorile, scusate il parallelismo: la conduzione dell'esame dell'imputato la deve svolgere il presidente in prima persona. È così; questo vuol dire svolgere il proprio ruolo con responsabilità e con convincimento. Se non possiedi queste caratteristiche, non necessariamente devi occuparti di una materia del genere. Conosco dei magistrati valorosissimi, bravissimi, tecnicamente dotati, ma che magari non possiedono la capacità di ascolto delle esigenze del minore. Perdonatemi ancora una volta se mi esprimo in questi termini: siccome io ho svolto anche le funzioni di presidente al Tribunale di Lamezia Terme in Calabria e ho fatto per sette anni le udienze di separazione e divorzio, ancora di più lì necessitano queste caratteristiche. Nel momento in cui il mio progetto di vita, la mia famiglia si sta disgregando, vado dinanzi a un presidente, a un'udienza presidenziale, ripongo tutta la mia fiducia in quel momento lì... Una volta ho fatto un'indagine statistica del tempo che si poteva dedicare a quel tipo di udienza, ed erano pochi minuti. Ma ci rendiamo conto? Il mio progetto di vita si sta disgregando – lasciamo perdere per colpa di chi e di come – e io pochi minuti per avere un approccio giurisdizionale. Chi ha il privilegio di occuparsi di famiglie e minori deve dare spazio a strumenti stragiudiziali di risoluzione del conflitto, a personale altamente qualificato, a mediatori familiari, a CTU come diceva l'interlocutore precedente. Deve possedere quelle caratteristiche e deve avere il tempo di farlo. Deve avere il tempo, e non solo la volontà, di farlo.
  Sono a disposizione per le vostre domande. Anche se alle 14,30 ho udienza, ho avvertito che sono in audizione, quindi credo che gli avvocati mi giustificheranno. Ma veramente mi sto trovando così bene, e sono convinto che da questa Commissione partirà sicuramente una proposta legislativa. È il momento storico giusto per migliorare un sistema, un sistema che complessivamente ha retto. È quasi un secolo che non si mette mano al processo civile Ciononostante ha retto bene. Lasciamo stare poi i casi patologici che possono accadere ovunque. Non è che siccome la caserma dei carabinieri di Piacenza è stata sequestrata e sono stati condannati i carabinieri di Piacenza perché falsificavano gli atti e inducevano in errore il GIP del Tribunale di Piacenza tutti i carabinieri sono dei delinquenti. Questo insisto a dire, perché se passa questo messaggio poi l'utenza, le madri maltrattate, il padre che non riesce a recuperare un minimo di rapporto con il proprio figlio, come si porranno dinanzi a un servizio sociale o addirittura a un sistema di giustizia che anziché aiutare sottrae? No. Questo è il momento dove veramente possiamo migliorare tutti insieme: magistratura, avvocatura e il legislatore. Possiamo migliorare un sistema che tutto sommato ha retto per oltre un secolo. È da un secolo che non si interviene. Ho effettuato una ricerca e non riesco a trovare un'altra norma che riguardi la figura dell'assistente sociale dei servizi sociali se non quelle che vi ho elencato. Nel 2022 invece non necessita una disciplina per chi ha il «privilegio», ribadisco il termine, di svolgere queste funzioni.

  PRESIDENTE. Dottor Spadaro, ho un ultimo intervento del senatore Pillon.

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Buongiorno, la rivedo con piacere.

  SIMONE PILLON. Buongiorno. Siccome ho sentito la sua assolutamente condivisibile posizione in ordine all'importanza cruciale dell'ascolto del minore, volevo partire da qua per affrontare in relazione anche alle tematiche proprie di questa Commissione, quindi in particolare ai casi patologici di cui lei adesso parlava, quali siano, secondo lei, i bug del sistema. Come sa, io condivido molte cose che lei pensa, alcune no. Ce n'è una in particolare che lei ha appena affermato, sulla quale non mi trovo Pag. 12preminentemente d'accordo. Lei dice: «Il sistema ha retto». Io ho la sensazione che il sistema a Bibbiano e dintorni abbia mostrato il limite assoluto, ma più in generale, calcando molto spesso i pavimenti dei tribunali per i minorenni e dei tribunali ordinari in giro per l'Italia con cause relative ai minori, secondo me è proprio il sistema che ha dei problemi di fondo. Le chiedo se, secondo lei, potrebbe essere utile elencare in primo luogo perché, per esempio, tutta la vicenda di Bibbiano si è svolta senza l'audizione dei minori.
  Ancora, quali potrebbero essere ulteriori suggerimenti perché abbia fine lo strapotere del servizio sociale. Non credo di raccontare niente di trascendentale quando dico che molto spesso mi trovo la relazione del servizio sociale che poi viene fatta propria dal pubblico ministero nelle proprie conclusioni e che poi diventa parte integrante del provvedimento del giudice per motivare o l'allontanamento o il collocamento presso l'uno o l'altro genitore o addirittura il collocamento in comunità. Noi abbiamo un'assunzione molto spesso acritica, ovviamente da parte di una parte della magistratura, non sto dicendo di tutti; però spesso accade questo. Chiedo come si può intervenire, da una parte, per fare in modo che l'ascolto del minore sia effettivo, vero e sempre disposto; dall'altra per garantire che il servizio sociale faccia il suo lavoro, lo faccia con qualità, ma che poi non si sostituisca in nessun modo alle decisioni.
  Quello che a noi ha atterrito della vicenda Bibbiano e dintorni è stato il vedere di fatto genitori quasi ridotti all'impossibilità della difesa di fronte allo strapotere di un servizio sociale che ha fatto in buona sostanza da giudice, giuria e anche da esecutore. Quello che lei vede come possibilità, come opportunità ulteriore dal punto di vista legislativo che vada ad aggiungersi alle modifiche che abbiamo già ottenuto sia nella riforma del Codice di procedura civile, sia nella riforma Cartabia, Cosa manca e cosa si può fare di meglio oltre a quanto già abbiamo raggiunto? Grazie.

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Grazie a lei, senatore Pillon. È evidente che io non mi sono espresso bene. Nel momento in cui parlo di sistema che ha retto, intendo dire che è un sistema giurisdizionale che ha retto per quasi un secolo nonostante i ritardi negli interventi normativi che sono giunti esclusivamente con la legge delega del 2021; questo per chiarire equivoci. Sono il primo e sono stato tra i primi a dire che necessitavano delle novelle legislative, perché occuparsi di questa materia nel 1970 non è la stessa cosa di occuparsene nel 2022.
  Sui casi di Bibbiano ci tengo a fare una precisazione. Ho appreso non solo da fonti giornalistiche che sono indicato come testimone, presumo dal pubblico ministero, dai difensori. Sono stato indicato come testimone; ovviamente io non posso parlare dei singoli casi. Ci tengo a dire che non li trattavo, perché tabellarmente io non ero preposto, né potevo saperlo, né dovevo sapere ciò che accadeva nelle Camere di Consiglio, perché vi erano quattro collegi civili di cui non facevo parte. Io so, perché di mia sponte, quando ho appreso dai media di questa indagine, nonostante non mi fosse stato richiesto, autonomamente, in virtù di quella sensibilità che penso di possedere, andai a effettuare un controllo documentale dei singoli fascicoli che erano coinvolti nell'indagine e – vi prego di ascoltare su questo punto – ci tenni a farlo anche di tutti gli altri che provenivano da quel servizio sociale. Ricordo benissimo che anziché andare in ferie la mia coscienza mi disse: «Fammi quantomeno accertare dal punto di vista documentale come stanno le cose».
  È ovvio che il mio è un mero controllo documentale. Se la relazione dei servizi sociali, che dovrebbe affermare il vero, altrimenti commette due reati (induzione in errore e frode processuale), non afferma il vero, questo non lo può sapere il magistrato che sta al Tribunale; e rispondo alla sua domanda, senatore Pillon. È il rispetto del principio del contraddittorio che consente di fornire una risposta al suo interrogativo. Se si rispetta pienamente il contraddittorio, dove erano gli avvocati? Perché gli avvocati non hanno immediatamente,Pag. 13 nella prima udienza o con istanze a parte, evidenziato? Non mi riferisco a quei casi, ma in generale. Questo è il principio della contraddittorio: la tutela minorile implica l'affiorare di una pluralità di diritti e interessi in capo a diversi soggetti. C'è lei, c'è sua moglie, ci possono essere dei figli. L'intervento dell'autorità giudiziaria è solitamente richiesta allorquando emerge un contrasto tra questi diritti e interessi, la cui risoluzione necessita la compromissione di talune di essi. La compromissione di una posizione giuridica non può prescindere da una previa attività di comparazione e bilanciamento dei valori in rilievo. Ecco cos'è il contraddittorio.
  Il contraddittorio tra le parti è proprio posto a presidio, a garanzia di tale attività comparativa, in maniera tale da permettere a ciascun soggetto di esprimere il proprio punto di vista e di far valere i propri diritti e interessi. All'interno di questo giudizio, l'esito della procedura innanzi al Tribunale per i minorenni quale sarà? Sarà quello di accertare e bilanciare i diritti-rilievo, riconoscendo dei diritti soggettivi in capo ai soggetti coinvolti nella procedura, in primo luogo il minore. Ecco perché ho parlato di normativa vigente che mi appare lacunosa. Perché se tu non «sottoponi» in maniera funzionale i servizi sociali di cui io mi devo avvalere all'autorità giudiziaria minorile... Non vorrei ripetermi ulteriormente, quello è per me veramente il punto nodale.
  Io parlo e continuo a parlare di autonomia decisionale, non di strapotere da parte di nessuno. È il sistema normativo che è assolutamente inadeguato alle forme di intervento che necessitano attualmente. La conflittualità genitoriale degli ultimi anni sfocia in record micidiali: sei donne, sei femminicidi e un infanticidio nella settimana precedente. Il numero dei morti ammazzati per mano della criminalità organizzata – ho fatto una mia personale indagine statistica – è di gran lunga inferiore alle donne che sono state uccise, ai bambini che sono stati uccisi. È un'emergenza, bisogna agire al più presto, mettendo nelle condizioni il magistrato di avere a sua disposizione, così come lo hanno le altre autorità giudiziarie minorili, dei servizi altamente qualificati. Quando dico che il sistema ha retto, intendo dire evidenziare l'aspetto negativo: ha retto nonostante non la vostra, perché ci mancherebbe altro, intendo voi come legislatore, i vostri ritardi nell'apportare delle modifiche al sistema, tant'è che con la riforma, rispetto pieno del principio del contraddittorio, unificazione dei riti, particolare attenzione alla fase esecutiva, ossia tutto ciò che non Giuseppe Spadaro che è l'ultimo arrivato, ma che i magistrati minorili dotati di una certa sensibilità da anni predicano, perché i primi a essere tutelati da una normativa e da un procedimento ben regolamentato non solo sono i minori o i genitori, ma vi assicuro che il primo a essere tutelato è lo stesso giudice che ha emanato il provvedimento e che non sa come verrà eseguito quel provvedimento. Ma vi rendete conto? Non so, onorevole Pillon, se ho risposto alle sue domande interessantissime.
  Sui minori di Bibbiano a memoria non ricordo che vi fossero dei minori di età superiore ai 12 anni, probabilmente neanche ai 10. Per cui credo che lì l'autorità giudiziaria non dovesse disporre un'audizione; questo solo come inciso, però vado a memoria. Io sono a vostra disposizione, veramente non so se traspare dal mio modo di esprimermi quanto sia felice che finalmente si creino dei tavoli dove tutte le voci vengono ascoltate in maniera tale da migliorare questo sistema. Dire che ha retto vuol dire che ha retto nonostante tutto; così intendevo dire.

  PRESIDENTE. Grazie, dottor Spadaro. Non so se il senatore Pillon vuole fare una breve replica. Le chiedo di essere sintetico.

  SIMONE PILLON. Proprio un ringraziamento e un breve passaggio, perché comunque c'è, a mio avviso, quindi forse è questo quello a cui mi riferivo quando ho parlato di punti di vista differenti, una piena condivisione su quanto è stato affermato in ordine ai tecnicismi processuali, alla necessità di una normativa più adeguata e quant'altro. Mi permetto di aggiungere a questo che dovremmo anche studiare un modo per sterilizzare qualsiasi intervento sui minori Pag. 14da influenze di carattere ideologico. Purtroppo dalle intercettazioni di Bibbiano si è visto chiaramente che almeno una parte significativa, se non quasi tutti gli interventi, sono stati fatti anche con l'obiettivo di fare sperimentazione sociale sui figli che già venivano da situazioni di disagio, quindi fare riferimenti di affidamento a coppie omogenitoriali o dare un contenuto fortemente ideologico alle decisioni assunte e quant'altro.
  Quello è un altro aspetto che mi ha visto molto preoccupato, perché comunque già sono contrario in generale a questo tipo di sperimentazione, ma se poi viene fatta sui bambini che già hanno un carico emotivo e un vissuto drammatico perché si trovano affidati ai servizi sociali, questo è quello che un po' mi ha preoccupato. D'altra parte, se posso concludere brevissimamente, c'è, a mio avviso, la necessità anche, ma che è più in generale, non riguarda solo i magistrati minorili, di dare una risposta alla domanda dei latini quando si dicevano: «Quis custodet e custodes». In un modo ha già risposto, presidente, perché ha detto di avere pienamente apprezzato la necessità della specializzazione del giudice minorile; io ho apprezzato le sue parole. È necessario che chi mette mano alla famiglia sia davvero capace di farlo, e la capacità non è solo tecnica, ma come lei ha correttamente detto è anche personale; sono doti che o si hanno o non si hanno. Anche la magistratura su questo secondo me deve fare qualche passo avanti. Tutto qua. La ringrazio molto.

  GIUSEPPE SPADARO, presidente del Tribunale per i minorenni di Trento. Grazie, senatore Pillon. Veramente un flash. Sono perfettamente d'accordo con lei su questi due concetti: ideologia e sperimentazione. In primo luogo non so cosa è accaduto, ci mancherebbe altro e va accertato dai giudici penali. Ma mi è stato insegnato che non si sperimenta nulla nell'ambito di un'attività giurisdizionale. Noi siamo magistrati e dobbiamo applicare le leggi italiane presenti sul nostro territorio. Figuriamoci se non posso che essere d'accordo con lei. La sperimentazione è una cosa bandita nell'ambito dell'attività giurisdizionale. Ciò che si può effettuare è un'interpretazione costituzionalmente orientata nell'ambito dell'attività. Non si parla in dottrina di giurisprudenza evolutiva o altro, ma di certo non sperimentazione; quindi sfonda una porta aperta con me.
  L'ideologia altrettanto va bandita. L'approccio della giurisdizione – mi è stato insegnato dai miei maestri quando frequentavo e ho avuto il privilegio di avere tra i miei maestri veramente dei maestri di diritto – deve essere laico; però attenzione: deve essere laico sia in un senso che nell'altro. Non bisogna utilizzare l'ideologia né per effettuare degli interventi in ambito familiare laddove non necessitano, né al contrario non consentire di effettuarli laddove necessitano, perché quel che io ho visto in oltre 30 anni di magistratura accadere nell'ambito familiare, le nefandezze che ho visto accadere in ambito familiare non le ho viste accadere nell'ambito della mia attività ordinaria. Le cose di cui un uomo o una donna, le peggiori nefandezze a discapito e a danno dei minori. Ho visto delle cose inenarrabili. L'ideologia va messa da parte.
  Necessita in uno Stato a democrazia avanzata qual è il nostro, dotato di grande civiltà giuridica, la possibilità, anzi l'obbligo di intervenire senza ideologia, non considerando sacro né quella famiglia, né un'altra famiglia. Ciò che è sacro sono i diritti dei componenti della famiglia in primo luogo, i diritti dei soggetti deboli e più vulnerabili per antonomasia che sono i minori. L'ideologia va bandita in tutti i sensi. Da qui il vostro compito. Siete voi che dovete modificare il rito per renderlo quanto più rispettoso del principio del contraddittorio in maniera tale che l'autorità giudiziaria si «limiti» – non vorrei essere frainteso con le mie frasi un po' forti – a osservare il rispetto delle regole processuali e a poterle garantire.
  Assenza di ideologia, non ne parliamo di sperimentazione. Sono d'accordissimo con lei, però in uno Stato come il nostro, nei Paesi come il nostro, nel terzo millennio necessita la possibilità di intervenire, perché le famiglie del mulino bianco non esistono più. In ambito familiare io ho visto Pag. 15compagni di donne che violentano le figlie, ho visto dei maltrattamenti, delle violenze sessuali, ma nella migliore delle ipotesi ho visto delle violenze di natura psicologica, delle cose che ti tolgono letteralmente il sonno. Senza alcuna ideologia io credo che debba intervenire in questi casi.
  Qual è il punto? È che si deve intervenire con un rito che rispetti il principio del contraddittorio. Se ho dinanzi a me un referto di un medico che mi ha trasmesso il pronto soccorso e i servizi sociali, dove vi sono degli ecchimosi alla bambina, non posso partire dal presupposto che quelle ecchimosi le sono state provate da una madre. Le sto raccontando cose che sono invece realmente accadute e che in virtù del principio del contraddittorio instauratosi di un'istruttoria attenta, vigile da parte della magistratura, ha dato la possibilità di fare emergere la verità. Ma in un primo momento, se ricevo quel referto, non posso partire dal presupposto che sia falso.
  La stessa cosa accade per ciò che mi relaziona un pubblico ufficiale. Non si può partire dal presupposto che, se il servizio sociale mi attesta che sono stati commessi delle gravi condotte a danni di «Mi sta commettendo il falso» e «non sta dicendo la verità», perché quelli sono reati, sono delitti. È come se il pubblico ministero o il Tribunale, ripeto, per usare il parallelismo di Piacenza, partiva dal presupposto che le relazioni di servizio, le annotazioni di servizio è quant'altro della caserma dei carabinieri fossero non veritiere. Vi rendete conto che salta l'intero sistema?
  Ciò che invece possiamo fare è rendere quanto più stringente il contraddittorio, bandendo in un senso o nell'altro qualunque forma di ideologia e di sperimentazione; non ne parliamo. Grazie senatore Pillon. Grazie a voi tutti veramente, mi avete offerto la possibilità di dire cose che ho dentro da moltissimo tempo. Mi rendo conto che si può correre il rischio anche di essere fraintesi nel momento in cui non si ha la possibilità di esplicitare chiaramente. Invece voi mi avete dato tutto questo spazio e veramente ve ne sono grato, ma a livello personale. Ne avvertivo personalmente il bisogno. Grazie davvero di cuore. Sono qui a vostra disposizione ancora.

  PRESIDENTE. Dottore Spadaro, la ringrazio e la congedo. Chiudiamo qui l'audizione, le abbiamo rubato anche fin troppo tempo. Dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.10