XVIII Legislatura

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Resoconto stenografico



Seduta n. 52 di Giovedì 7 aprile 2022

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Invernizzi Cristian , Presidente ... 3 

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, avvocato Ernesto Maria Ruffini, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.
Invernizzi Cristian , Presidente ... 3 
Ruffini Ernesto Maria , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 4 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 12 
Perosino Marco  ... 12 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 12 
Presutto Vincenzo  ... 12 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 13 
Fragomeli Gian Mario (PD)  ... 13 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 13 
Ferrero Roberta  ... 13 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 14 
Ruffini Ernesto Maria , direttore dell'Agenzia delle entrate ... 14 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 17 

ALLEGATO: documentazione consegnata dal direttore dell'Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini ... 18

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CRISTIAN INVERNIZZI

  La seduta comincia alle 8.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, avvocato Ernesto Maria Ruffini, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, del direttore dell'Agenzia delle entrate, avvocato Ernesto Maria Ruffini, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. Faccio presente che l'avvocato Ruffini è accompagnato dal dottor Sergio Cristallo, direttore centrale coordinamento normativo dell'Agenzia delle entrate, e dal dottor Luigi Favè, direttore dell'Area riscossione dell'Agenzia delle entrate-riscossione. Nell'introdurre l'audizione odierna, sottolineo che la presenza dell'avvocato Ruffini permetterà alla Commissione di acquisire un importante bagaglio di informazioni e di elementi valutativi circa il ruolo svolto dall'Agenzia delle entrate nell'ambito del processo finalizzato alla piena attuazione del federalismo fiscale e del principio di autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali. Potranno, pertanto, essere affrontati in questa sede molti dei delicati profili concernenti il complesso ambito di funzioni che afferiscono all'amministrazione dei tributi, a partire dalle competenze in materia di accertamento e riscossione, di controllo e verifica, di contrasto agli inadempimenti e all'evasione, di contenzioso, di assistenza ai contribuenti, di gestione del catasto e del patrimonio immobiliare, fino alle attività di consulenza e supporto tecnico, nonché di collaborazione e scambio di dati con il sistema delle autonomie per i servizi connessi al prelievo fiscale. Ricordo che i componenti della Commissione, in virtù di quanto stabilito dalla giunta per il Regolamento della Camera, riunione del 4 novembre 2020, possono partecipare alla seduta anche da remoto. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, faccio presente che, in conformità a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nonché alla prassi già seguita in occasione delle precedenti sedute di audizioni, dopo la relazione introduttiva da parte del direttore dell'Agenzia delle entrate darò la parola un oratore per gruppo. Conclusa questa fase della discussione si potrà valutare, in considerazione del tempo disponibile, se procedere a un'eventuale ulteriore serie di interventi, lasciando comunque lo spazio necessario per la replica. Nel raccomandare ai colleghi di contenere la durata degli interventi, invito a far pervenire alla Presidenza le richieste di iscrizione a parlare. A questo punto rinnovo il benvenuto all'avvocato Ruffini, che ringrazio a nome di tutta la Commissione per aver accettato l'invito, e gli cedo la parola.

Pag. 4

  ERNESTO MARIA RUFFINI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Grazie, signor presidente. Grazie dell'invito, onorevoli commissari. È un'opportunità per l'Agenzia delle entrate, che viene concessa da questa Commissione, di fornire il nostro contributo – speriamo utile – nell'ambito dell'indagine sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. Nel mio intervento, mi soffermerò sul ruolo dell'Agenzia nell'attuazione del federalismo fiscale, con riferimento particolare ad alcuni aspetti operativi che andremo, via via, vedendo. Innanzitutto, vorrei partire dal ruolo dell'Agenzia delle entrate nell'attuazione del federalismo fiscale, attraverso l'analisi dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate e tutte le varie convenzioni che li regolano. Per quanto riguarda l'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) e le addizionali regionali e comunali, tra l'Agenzia entrate e le regioni e le province autonome sussiste un proficuo rapporto di collaborazione nella gestione di questi tributi, cioè IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, che viene disciplinato da apposite convenzioni in base alle quali l'Agenzia assicura l'assistenza ai contribuenti per la corretta applicazione delle imposte e per gli adempimenti che ne conseguono. In particolare, ogni anno sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia i modelli di dichiarazione IRAP e redditi persone fisiche con le relative istruzioni e vengono messi a disposizione dei contribuenti i software di compilazione e controllo per l'invio telematico delle dichiarazioni stesse. Nelle istruzioni dei modelli dichiarativi è riportata la normativa statale, mentre la normativa regionale è reperibile sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e nell'area fiscalità regionale e locale. Altro aspetto, che viene assicurato tramite queste convenzioni, è quello relativo alla liquidazione dell'imposte sulla base delle dichiarazioni presentate, che viene eseguita contestualmente a quella relativa ai tributi erariali mediante procedure automatizzate. L'esito di questa attività di liquidazione viene comunicata al contribuente per evitare la reiterazione degli errori e assicura la tempestività dei pagamenti ancora dovuti. Altra area è quella del controllo formale delle dichiarazioni, che può determinare un aumento del reddito imponibile utilizzato come parametro di riferimento per il calcolo dell'addizionale regionale dell'IRPEF a seguito del mancato riconoscimento, parziale o totale, di oneri deducibili, questo è un esempio. Altra area è quella dell'accertamento dell'imponibile non dichiarato e delle relative imposte. Queste sono attività vere e proprie di controllo diretto a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale e sono eseguite dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi. Gli uffici dell'Agenzia provvedono, oltre all'attività di accertamento, all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni contestate. Altra area è quella dell'accertamento con adesione, rispetto al quale viene data comunicazione al competente ufficio delle regioni che possono delegare i propri funzionari a presenziare al procedimento con il contribuente. Poi abbiamo la tutela davanti agli organi del contenzioso, ovviamente per eventuali controversie che vengono instaurate dai contribuenti relative alle imposte che sono state contestate a loro, la liquidazione d'ufficio o su richiesta del contribuente dei rimborsi delle imposte, quelle versate in eccesso o quelle non dovute, l'esecuzione dei rimborsi, l'esecuzione vera e propria e la riscossione spontanea, ovvero per l'acquisizione di somme pagate spontaneamente dai contribuenti in autoliquidazione oppure in acquiescenza. A seguito dell'attività di liquidazione, accertamento e controllo, le regioni si avvalgono del sistema del versamento unificato, il cosiddetto modello F24, e della struttura di gestione. Poi abbiamo la riscossione coattiva. In caso di mancato versamento delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, accertamento e controllo, gli uffici dell'Agenzia affidano il recupero coattivo delle somme ormai definitivamente fissate all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Poi la gestione dell'attività di consulenza giuridica e di interpello, che è quella attività di assistenza ai contribuenti nell'individuazione dell'esatta portata delle norme Pag. 5vigenti. Poi, su base non convenzionale, invece, l'Agenzia gestisce anche l'addizionale comunale all'IRPEF, sostanzialmente con le stesse modalità che abbiamo prima visto. Per quanto riguarda un altro tributo, la tassa automobilistica, l'Agenzia delle entrate gestisce la riscossione, l'accertamento e il recupero, i rimborsi e l'applicazione delle sanzioni e il contenzioso della tassa automobilistica solo per le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna. Per adempiere a questi fini, l'Agenzia si avvale di archivi informatici delle tasse automobilistiche di queste due regioni, collocati all'interno del sistema informativo del Pubblico registro automobilistico, il PRA, che viene gestito dall'Automobile Club d'Italia, l'ACI. La gestione di questi archivi avviene mediante la cooperazione, regolata da disciplinari veri e propri che ne regolamentano i flussi di informazione con l'ACI. Nelle altre regioni e nelle province autonome, invece, la tassa automobilistica è gestita direttamente dall'ente. A decorrere dal 1° gennaio del 2020, i pagamenti relativi alle tasse automobilistiche sono effettuati, per tutto il territorio nazionale, attraverso il servizio pago bollo gestito dal sistema PagoPa, progettato tra l'Agenzia per l'Italia digitale e l'ACI. Per quanto riguarda la gestione dei versamenti F24 di cui prima si faceva cenno, in linea generale, le norme in materia di riscossione di tributi locali prevedono che il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali possa essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, sui conti correnti postali intestati all'ente impositore stesso mediante il sistema di versamenti tramite Modello F24, i cosiddetti versamenti unitari, che si è ormai consolidato nel corso degli anni coinvolgendo tutti i principali tributi locali, oppure attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, da ultima, come abbiamo visto, la piattaforma PagoPa. Ognuna delle modalità di versamento presenta caratteristiche diverse in termini di semplicità di utilizzo da parte dei contribuenti, nonché di tempestività ed efficienza nel rendere disponibili le somme versate e i flussi informativi di rendicontazione agli enti locali. Peculiari, diversamente, sono le caratteristiche del sistema dei versamenti F24. Con questo modello, infatti, i contribuenti possono adempiere a numerosi diversi obblighi di versamento attraverso un unico strumento, eventualmente utilizzando in compensazione i crediti tributari e non, anche di natura diversa rispetto ai tributi dovuti. Le differenti tipologie di versamento e compensazione e gli enti destinatari del gettito sono identificati mediante l'utilizzo di diversa esazione, modello F24 e indicazione di specifici codici e causali. La ripartizione e rendicontazione ai vari enti delle somme riscosse attraverso il modello F24 sono demandate a una struttura cosiddetta di gestione, che attraverso procedure automatizzate, perfezionate nel corso degli anni, elabora tutte le informazioni analitiche dei versamenti e riversa agli enti territoriali le somme riscosse. L'Agenzia supporta, poi, anche la gestione e la riscossione tramite F24 dei tributi di pertinenza degli enti locali, adottando direttamente i provvedimenti richiesti dalla normativa primaria e intervenendo ai tavoli di lavoro con la predisposizione di decreti attuativi con il Ministero dell'economia e delle finanze insieme all'ANCI e agli altri soggetti istituzionali coinvolti. Negli anni più recenti sono state disciplinate, con provvedimento dell'Agenzia entrate, le modalità di versamento tramite F24 dell'IMU. È stata implementata la procedura per lo scorporo e l'attribuzione a province e città metropolitane della quota di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, cosiddetta TEFA, è stato attivato il versamento, tramite F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine. Quando ad altre convenzioni, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di disporre delle informazioni e dei dati necessari a pianificare e gestire la propria autonomia tributaria, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione una serie di servizi che assicurano a regioni, province e comuni il flusso delle informazioni contenute nelle proprie banche dati utili al raggiungimento dei fini propri istituzionali. L'Agenzia offre un catalogo di servizi standardPag. 6 di cooperazione informatica, fruibili con diverse modalità di erogazione, dandone visibilità alle categorie di enti in base alle finalità che ne legittimano l'utilizzo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali. I servizi sono messi gratuitamente a disposizione degli enti per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, attraverso un processo di autorizzazione per le finalità richieste riconosciute pertinenti dell'Agenzia. Per gli enti locali è stato definito un panel di servizi standard che consente di uniformare il trattamento e di velocizzare l'iter di convenzione. Accanto ai servizi anagrafici reddituali, di registro, dei rimborsi, anche quelli catastali, cartografici e osservatorio del mercato immobiliare, gli enti locali possono interrogare i versamenti effettuati con modello F24 o F23 di competenza dell'ente. Questi servizi sono erogati attraverso piattaforme specifiche che sono, poi, indicate nel testo che ho consegnato alla Commissione. Nel corso degli anni, nell'ottica del federalismo fiscale, l'Agenzia ha assicurato anche il necessario supporto per la definizione della governance dei processi catastali. L'impianto normativo del processo di decentramento delle funzioni catastali deve necessariamente salvaguardare il principio dell'unitarietà del sistema catastale nazionale e individuare un ruolo centrale dello Stato e dell'Agenzia entrate, con riferimento a compiti di governance e presidio delle predette funzioni. Del resto, l'unitarietà del sistema catastale nazionale è stata ribadita anche negli atti di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il legislatore attribuisce all'Agenzia delle entrate la responsabilità della gestione unitaria e certificata della base dati catastale e dei flussi di aggiornamento dell'informazione. L'Agenzia, tra l'altro, effettua il controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti, gestisce l'infrastruttura tecnologica, svolge funzioni di vigilanza sulle attività di accettazione e registrazione degli atti di aggiornamento da parte dei comuni. Sono previsti, altresì, strumenti volti a rafforzare lo scambio informativo tra l'Agenzia e i comuni ed è stato costituito, a tale proposito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall'Agenzia nello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di catasto. Al fine di consentire la fruizione dei dati catastali e rendere proficua la collaborazione nella gestione del catasto, l'Agenzia rende disponibili ai comuni, tramite il sistema di interscambio e il portale per i comuni, le informazioni contenute nei materiali catastali che sono, poi, meglio illustrate tra i vari servizi. L'Agenzia fornisce, tramite tale portale, i dati sugli aggiornamenti catastali pervenuti dai professionisti nel mese in corso per favorire i conseguenti controlli di coerenza con informazioni in materia edilizia in possesso dei comuni. In particolare, sono confrontate le caratteristiche dichiarate per ciascuna unità immobiliare con informazioni disponibili e sono segnalate eventuali incoerenze all'Agenzia, da parte dei comuni, che provvede agli adempimenti di competenza. Anche per quanto riguarda gli atti di aggiornamento tecnico del Catasto terreni presentati all'Agenzia, si provvede ad effettuare la comunicazione, tramite il portale, al fine di consentire le verifiche relativamente all'avvenuto deposito presso l'ente locale. A tal riguardo, segnalo che è in corso di realizzazione di un'intesa con l'ANCI una radicale rivisitazione delle modalità di deposito dei tipi di frazionamento presso i comuni. Sarà difatti l'Agenzia e non più i professionisti incaricati a provvedere a tale adempimento in via telematica, con modalità totalmente automatica. In sostanza, il deposito avverrà mettendo a disposizione dei comuni, direttamente sul portale, gli atti di aggiornamento geometrici per i quali vige tale obbligo prima della loro approvazione, avendo cura di trasmettere automaticamente a ciascun comune, a mezzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di avvenuto deposito. Tramite il portale dedicato a tutti i comuni d'Italia, ad esclusione di quelli siti nelle provincie di Trento e Bolzano, vengono messe a disposizione con frequenza Pag. 7mensile delle informazioni di competenza relativa al controllo delle superfici degli immobili, variazione nelle titolarità degli immobili, elenco degli immobili per i quali è stata presentata una richiesta di ruralità e l'elenco delle particelle sulle quali insistono immobili non dichiarati in catasto. Tale informazioni consistono nell'espletamento delle funzioni proprie degli enti locali relative alla gestione di fiscalità locale. Nel caso di necessità di ulteriori approfondimenti, i comuni possono accedere alle banche dati dell'Agenzia tramite SISTER e acquisire informazioni puntuali, interrogando sia le banche dati catastali che quell'ipotecarie relative ad immobili situati all'interno del territorio nazionale. A marzo 2022 risultavano essere 7.724 i comuni che fruiscono dei servizi di consultazione puntuale. È inoltre disponibile l'accesso puntuale delle planimetrie delle unità immobiliari urbane per le attività di controllo delle superfici degli immobili, soprattutto ai fini della tassa sullo smaltimento dei rifiuti. Da gennaio 2021, l'Agenzia ha completato l'insieme dei servizi telematici a valore aggiunto che permettono ai comuni di poter comunicare atti tecnici e amministrativi relativi a beni del proprio patrimonio immobiliare per l'aggiornamento delle banche dati catastali. Da ultimo, segnaliamo la collaborazione dell'Agenzia delle entrate, comuni e ISTAT che, con la prossima pubblicazione di provvedimenti interdirigenziali tra l'Agenzia delle entrate e l'Istat, consentirà l'attivazione dell'Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane che, con i suoi servizi, offre anche, per finalità fiscali, un'ulteriore chiave di individuazione degli immobili e conseguentemente un miglior governo del territorio. L'erogazione del servizio di visura catastale da parte dei comuni, previa sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa con l'Agenzia, rappresenta, inoltre, un'esperienza consolidata da diversi anni, consentendo ai comuni che ne fanno richiesta di offrire un utile servizio ai propri cittadini, i quali possono evitare di recarsi presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate. Alla data del 31 dicembre scorso, 2021, erano attivi 285 sportelli catastali decentrati, interamente gestiti dai comuni nelle loro sedi, con proprio personale, attraverso i servizi forniti dall'Agenzia. In un'ottica di semplificazione dei processi amministrativi e per consentire ad un maggior numero di comuni di erogare ai propri cittadini i servizi di visura catastale, senza l'onere di dover gestire la parte contabile legata ai tributi speciali catastali, l'Agenzia ha predisposto un nuovo servizio, che presumibilmente sarà avviato nel corso di quest'anno, per dar modo ai comuni di erogare visure personali fornite gratuitamente ai titolari di diritti reali registrati in catasto. Un ulteriore elemento che vogliamo sottoporre all'attenzione di questa Commissione, presidente, è quello della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali. La partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, che è disciplinata dal 2005, è stata resa operativa poi, successivamente, con provvedimenti attuativi del 2007 e 2008 del 2012. Le modalità di partecipazione sono determinate tenendo conto della distinzione dei ruoli, delle competenze e dei poteri istituzionali rispettivamente riferiti ai comuni e all'Agenzia delle entrate, con l'obiettivo di assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all'evasione fiscale, secondo i criteri di collaborazione amministrativa. I comuni partecipano all'attività di accertamento nell'ambito dell'ordinario contesto operativo di svolgimento delle proprie attività istituzionale mediante la trasmissione telematica agli uffici dell'Amministrazione di segnalazioni qualificate. Al fine di consentire ai comuni l'individuazione di situazioni di anomalia fiscale relative al proprio territorio, l'Agenzia delle entrate rende loro disponibili le informazioni presenti in anagrafe tributaria. Le segnalazioni trasmesse sono opportunamente vigilate dall'amministrazione, tenuto conto anche dei criteri di proficuità comparata, e possono dare luogo ad avvisi di accertamento che, al momento della riscossione, consente il riconoscimento dall'ente locale segnalante di una quota di partecipazione alle maggiori imposte e sanzioni riscosse. La predetta quota di compartecipazione è strutturata conteggiando, a seguitoPag. 8 alle segnalazioni inoltrate all'ente, sia delle sanzioni adeguate sia la quota delle maggiori somme relative ai tributi, ovvero alle sanzioni collegate al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali riscossi a seguito di interventi che abbiano contribuito al buon esito dell'accertamento stesso. In particolare, per quanto riguarda i settori impositivi interessati si evidenziano le ultime disposizioni che stabiliscono che le quote incentivanti riconosciute ai comuni, si calcola sulle somme definitivamente riscosse, comprensive di interessi e sanzioni relativamente a questi settori: imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sui redditi delle società, sul valore aggiunto e di registro, ipotecarie e catastali tributi speciali. Nel 2011 sono state ampliate temporaneamente al 100 per cento le quote di compartecipazione. Si evidenzia che, allo stato attuale, la proroga risulta aver esaurito i propri effetti e pertanto, in assenza di interventi legislativi, la quota incentivante risulta ridotta a quella prevista, individuata nel 50 per cento delle maggiori imposte e sanzioni riscosse a titolo non definitivo, comunque elevata rispetto all'iniziale misura del 33 per cento. Gli importi da riconoscere ai comuni relativamente alla quota incentivante sono estratti annualmente tramite appositi report informatici. Questi sono successivamente inoltrati al Dipartimento delle finanze. La procedura di versamento ai comuni e i criteri di distribuzione della quota incentivante spettante sono, invece, di competenza del Ministero dell'interno. Si precisa che ai comuni delle regioni a Statuto speciale lo Stato ha riconosciuto solo la quota di gettito affluita al bilancio dello Stato, mentre è cura delle dette regioni provvederà eventualmente al riconoscimento della quota di tributi erariali affluita nei rispettivi bilanci regionali nel rispetto degli statuti. In merito ai profili operativi, è previsto un coordinamento centrale dei diversi attori coinvolti, avente la finalità di verificare tempestivamente eventuali criticità di processo, che si articola secondo una procedura di trasmissione delle predette segnalazioni qualificate da parte dei comuni che avviene tramite l'accesso al portale, Siatel - Punto Fisco. Le segnalazioni dei comuni, a seconda degli ambiti di interesse, vengono inviati per successiva lavorazione all'Agenzia delle entrate o alla Guardia di finanza. Le segnalazioni trasmesse dai comuni all'Agenzia delle entrate vengono recepite mediante la struttura segnalazioni unificati all'interno di una specifica area. Gli esiti dell'attività di controllo effettuata dalla Guardia di Finanza, attivata sulla base delle segnalazione dei comuni, sono trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante un'ulteriore procedura e la lavorazione complessiva delle segnalazioni è tracciata informaticamente, in modo da rendere disponibili le somme riscosse al comune che ha effettuato la segnalazione. Con riferimento ai risultati della partecipazione dei comuni alle attività di accertamento, si evidenzia che dal 2009 al 2021 risultano inviate, da 1.153 comuni circa, 120.000 segnalazioni. Le segnalazioni acquisite dall'Agenzia delle entrate hanno dato origine a 20.000 atti impositivi, il che vuol dire che le altre sono state ritenute non fondate, per una maggiore imposta accertata di 386 milioni di euro, per un importo riscosso di 139 milioni di euro. I dati esposti dicono che, per ogni segnalazione, è stato possibile accertare mediamente circa 19.000 euro, in corrispondenza di riscuotere un importo medio di 7.000 euro. Per quanto riguarda le somme riversate ai comuni, ai fini della distribuzione della quota incentivante per la partecipazione ad attività di accertamento i cui criteri di distribuzione sono di competenza del Ministero dell'interno, l'ultimo dato disponibile fa riferimento alle somme erogate a 280 comuni per il contributo dell'anno 2021, per un importo totale di 6 milioni e 490.000 euro. Vi sono dunque ampi margini perché l'istituto conosca ulteriore diffusione, dal momento che a utilizzare detta opportunità, offerta dalla normativa, è appena il 3,5 dei 7.904 comuni italiani e qui un appello ai comuni, appunto, di avvalersi della collaborazione con l'Agenzia entrate a questi fini, ma anche di fare attenzione alla tipologia di segnalazioni che ci vengono inviate vista, appunto, la bontà di molte segnalazioni che sono trasmesse che, poi, non portano a un effettivo atto impositivo, Pag. 9perché poi, a seguito dell'istruttoria fatta da Agenzia entrate, vengono ritenute, appunto, infondate. Passiamo alla parte relativa all'Agenzia delle entrate-Riscossione. L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è frutto di un'articolata evoluzione normativa ben nota a questa Commissione che dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo una fase commissariale successiva all'epoca del gruppo Equitalia, ha portato alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie delle società da esse partecipate. In sintesi, da tale data gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo queste modalità: lo svolgimento del servizio tramite risorse interne, cioè lo stesso comune o ente locale si avvale dei propri funzionari e del proprio personale per la riscossione, affidamenti in house del servizio attraverso società strumentali partecipate, appunto, dagli enti locali, oppure l'affidamento del servizio all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, che è titolare dello svolgimento delle funzioni di riscossione nazionale previa una delibera del comune, o affidamento del servizio, tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica, a soggetti privati. La norma ha voluto, in tal modo, agevolare gli enti locali, sopperendo alle gravi difficoltà riscontrate dagli enti stessi nel dotarsi di un'autonoma organizzazione per svolgere il servizio della riscossione e facendo assumere all'Agenzia delle entrate-Riscossione un ruolo di supplenza qualificata, in quanto è sufficiente una delibera dell'ente locale per conferirle le funzioni di riscossione nei casi in cui non si ritenga opportuno ricorrere ad altre modalità di affidamento del servizio. Immaginiamo che per gli 8.000 scarsi comuni che ci sono sul territorio italiano, piuttosto che dotarsi di una struttura in grado di svolgere una gara ad evidenza pubblica, o avere una società partecipata o avere personale interno, può essere più semplice affidare direttamente, da qui, appunto, la supplenza qualificata. Con la legge di bilancio 2020 sono state dettate alcune disposizioni di riforma della riscossione agli enti locali che, con l'obiettivo di potenziarne l'efficacia, hanno introdotto l'istituto dell'accertamento esecutivo, anche per le entrate tributarie, IMU, TARI e patrimoniali degli enti locali, con l'eccezione delle contravvenzioni al codice della strada. In particolare, per quanto di specifico interesse di Agenzia delle entrate-Riscossione, il provvedimento ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2020, l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti locali e gli atti della riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti stessi, nonché il connesso provvedimento di irrogazione della sanzione, devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi e l'indicazione espressa che, in assenza della proposizione di ricorsi, una volta decorsi i termini di pagamento, essi costituiscono titoli esecutivi idonei ad attivare le procedure esecutive cautelari senza la preventiva notifica alla cartella di pagamento. Se mi consentite una piccola annotazione, spesso viene non correttamente messa in prospettiva questa disposizione. L'immediata esecutività di un avviso di accertamento, già presente nel nostro ordinamento per le entrate erariali e per i contributi previdenziali, quindi per gli atti di accertamento dell'Agenzia delle entrate e per gli atti di accertamento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, può sembrare un qualcosa di invasivo rispetto alla sfera patrimoniale del contribuente, in realtà è un atto di tutela della sua sfera patrimoniale in questo senso. La fase della iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella di pagamento allunga il processo amministrativo entro il quale si muovono sia l'amministrazione finanziaria sia il contribuente. Quindi, alla fine, all'esito dell'eventuale ricorso, laddove soccombente, il contribuente, per l'inserimento della fase della notifica della cartella di pagamento, dovrà pagare maggiori interessi moratori. Viceversa, l'immediatezza dell'avviso di accertamento esecutivo, oggi non previsto per la contravvenzione al codice della strada ma previsto per tutto il resto, Pag. 10in realtà è una forma di tutela della sfera patrimoniale, perché consente di risolvere in minor tempo il processo amministrativo per verificare la debenza o meno di queste somme e consentire al contribuente, laddove voglia adeguarsi alla pretesa in positivo o comunque alla richiesta di pagamento, di pagare meno interessi moratori di quelli che sarebbero, invece, dovuti laddove ci fosse stato anche l'inserimento della fase della notifica della cartella di pagamento. Quindi, se di primo acchito, l'immediata esecutività, può sembrare un effetto di un eccessiva invasività dell'amministrazione nella sfera patrimoniale, in realtà è una tutela della sua sfera patrimoniale, perché diminuisce l'eventuale pretesa monetaria. Per quanto riguarda il sistema di remunerazione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con riferimento all'attività di riscossione affidata dagli enti locali all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono intervenuti significativi cambiamenti con l'ultima legge di bilancio, come ben noto a questa Commissione, che ha previsto una profonda riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione, eliminando gli oneri di riscossione, quello che una volta si chiamava «aggio esattoriale». Non si chiamava più aggio esattoriale perché non esistevano più le esattorie, c'è un Agente nazionale della riscossione che è un ente pubblico economico. È un importante passaggio voluto dal Parlamento, da questo Parlamento, perché ha eliminato il cosiddetto «aggio» che esisteva nel sistema della riscossione nazionale dall'Unità d'Italia fino al dicembre scorso, per i carichi affidati dai creditori all'agenzia. A decorrere dal 1° gennaio, tutti i nuovi carichi, quindi tutti i nuovi crediti affidati ai fini della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, non hanno più l'aggio esattoriale. In particolare, l'intervento di riforma nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ha eliminato il cosiddetto aggio, in precedenza previsto per riscossione coattiva nella misura del 6 per cento. Questa misura è variata nel corso degli anni, prima era l'8, prima era ancora più alta, se ricordo bene, a carico del contribuente, oppure nella misura del 3 per cento a carico del contribuente per i pagamenti effettuati nei 60 giorni successivi alla notifica di pagamento. Per l'attività svolta dall'agente di riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2022 è, inoltre, venuta meno la precedente disposizione che prevedeva a carico del singolo ente creditore il rimborso all'agente di riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscossa del contribuente. In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione da Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi affidati agli enti creditori e alla stessa Agenzia, a decorre dal 1° gennaio 2022 rimangono a carico del contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri oneri di riscossione, e una quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente di riscossione. Quote che, se riscosse da parte dell'Agenzia, vengono riversate all'erario; non sono trattenute evidentemente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione. A carico degli enti locali, il nuovo sistema di remunerazione ha, invece, previsto una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse, e una quota – nella misura da definire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme affidate. Tali quote sono riversate, l'ho anticipato prima, al bilancio dello Stato, unitamente al cosiddetto aggio riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, perché chiaramente su tutti i crediti affidati e ancora non riscossi che sono nel magazzino dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, laddove vengono riscossi, la quota aggio che viene riscossa viene, poi, riversata al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del servizio alla riscossione, perché oggi l'Agenzia delle entrate-Riscossione, al pari dell'Agenzia delle entrate, appunto, ha uno stanziamento per il suo finanziamento con cui vengono pagati i costi di gestione, dal personale, alla locazione, agli investimenti e agli appalti. Pag. 11Le modalità di riscossione delle entrate degli enti locali: è ben noto a questa Commissione, è una riscossione a mezzo ruolo nei confronti di soggetti che non hanno adempiuto spontaneamente al pagamento delle somme dovute. L'ente locale dà avvio al recupero delle somme non riscosse previa iscrizione al ruolo attraverso la cartella di pagamento avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Questo riguarda il codice della Strada, perché, abbiamo visto, per le altre entrate, invece, ci sono accertamenti esecutivi. La riscossione a mezzo ruolo è, quindi, la forma di sanzione con la quale l'ente locale richiede, attraverso la cartella di pagamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione il versamento delle somme dovute. Per tali tipologie, sulla base di apposite convenzioni, gli enti della fiscalità locale che non hanno provveduto in autonomia possono anche affidare all'Agenzia delle entrate-Riscossione il compito di inviare al contribuente, prima della notifica della cartella, un invito bonario al pagamento personalizzato in base alle esigenze dell'ente creditore. Solo in caso di mancato pagamento dell'avviso di invito bonario, l'Agenzia delle entrate-Riscossione notifica la cartella di pagamento e, in assenza del pagamento, dà avvio all'azione di recupero. Per quanto riguarda le somme, invece, dovute e contenute negli avvisi di accertamento esecutivo, queste sono affidate da parte dell'ente locale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'attività di riscossione coattiva nei confronti del contribuente che non provvede al pagamento. Agenzia delle entrate-Riscossione, tenuto conto delle prime richieste pervenute da alcuni enti, ha definito modalità di trasmissione delle informazioni necessarie per l'acquisizione sul sistema informativo dell'agente della riscossione degli accertamenti esecutivi notificati ai debitori. È stato implementato un nuovo servizio web, denominato «Accertamenti esecutivi degli enti», a disposizione, appunto, degli enti. A causa dei vari cambiamenti, anche normativi, intervenuti alla gestione delle entrate degli enti locali, nell'ultimo decennio si è assistito a una progressiva riduzione degli affidamenti di carichi per la riscossione coattiva e volontaria da parte dei comuni, passando da 6.161 comuni del 2011, a 2.758 nel 2021. La contrazione maggiore si è avuta per gli affidamenti degli inviti di pagamento per la riscossione pre-ruolo che ovviamente, rispetto alla soluzione coattiva, presenta minori difficoltà gestionali. Per quanto riguarda i volumi dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione dai comuni e delle riscossioni conseguite, si riportano di seguito le grandezze degli ultimi cinque anni. Passiamo dai carichi affidati di 1.487 milioni di euro nel 2017, a 2.605 milioni di euro nel 2021 e a una riscossione di 809 milioni di euro nel 2017 e 339 nel 2021. Calcolate che il 2020 e il 2021, comunque sia, hanno subito ovviamente la sospensione dell'attività di riscossione a causa della pandemia e il legislatore ha sostanzialmente sospeso l'attività di riscossione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Quindi il 2020 e il 2021 non sono anni, diciamo, di riferimento per una valutazione complessiva, possiamo fermarci al 2019, eventualmente. Sotto il profilo organizzativo, l'agente della riscossione è strutturato per una gestione unitaria dei rapporti con il debitore iscritto a ruolo, quando lo stesso abbia pendenze con più enti creditori. Il modello di funzionamento della riscossione gestita dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, mirando alla riduzione delle spese complessive a carico del contribuente e alla realizzazione di economie di scala, non prevede una gestione esclusiva della riscossione dei carichi affidati agli enti locali, cioè viene riscosso il debito relativo a un codice fiscale, una partita IVA, complessivamente formato da parte di tutti quanti gli enti creditori nei confronti di quel soggetto. Tutti i processi di riscossione che vanno dalla notifica della cartella di pagamento, alla gestione delle richieste di rateizzazione, all'invio di sollecito pagamento, fino allo svolgimento di procedure esecutive cautelari per il recupero dei crediti affidati ai diversi enti creditori, sono realizzati a partire dal codice fiscale del debitore o dalla partita IVA, che rappresenta il perno attorno a cui si sviluppa l'intera attività di riscossione. Tali economie si riducono se uno stesso soggetto Pag. 12è unicamente debitori di importi affidati per la riscossione da un solo ente locale in quanto, oltre alla complessità correlata al numero di posizioni debitorie da gestire, alcune tipiche procedure di recupero coattivo non sono attivabili, al di sotto di certe soglie previste dal legislatore. Un ulteriore elemento di complessità che determina un allungamento delle tempistiche dei processi di riscossione è costituito dalla necessità, nei casi di somme dovute fino a mille euro, di inviare al debitore uno specifico sollecito di pagamento e attendere 120 giorni da tale invio prima di poter procedere ad azioni cautelari esecutive. Ferma restando la necessità di proseguire sulla strada del complessivo efficientemente tramite la sempre più spinta automazione e digitalizzazione dei processi di riscossione, l'efficacia e la celerità della fase di riscossione coattiva possono essere perseguite attraverso l'utilizzo dell'accertamento esecutivo, quello che dicevamo prima, che elimina, in caso di mancato pagamento, ai fini dell'avvio delle procedure di recupero coattivo da parte dell'agente della riscossione, la necessità di produrre e notificare al debitore un ulteriore atto, spesso causa di insorgenza di contenziosi in relazione a pretese ormai definite ma sulle quali, sottolineo ancora l'effetto paradossale dell'ulteriore maturazione di interessi moratori in capo al soggetto debitore. Per le entrate affidate dagli enti locali a mezzo ruolo, risulta necessario comprimere sempre più l'intervallo temporale tra l'anno di maturazione delle entrate e quello di consegna del relativo carico all'agente di riscossione, in quanto tale intervallo, cioè il ritardo in cui l'ente locale consegna il ruolo all'agente della riscossione rispetto all'anno in cui è sorto il credito, all'anno di riferimento del credito, incide negativamente sulla performance di riscossione e comporta il rischio di inibire lo svolgimento della successiva attività di recupero a causa del decorsi dei termini di prescrizione del diritto di credito. Io mi fermo qui, presidente. Grazie dell'attenzione.

  PRESIDENTE. Grazie a lei, direttore. Passiamo ora agli interventi e domande da parte dei colleghi. Si è iscritto il senatore Perosino. Prego, ne ha facoltà.

  MARCO PEROSINO. Grazie, presidente. Direttore, buongiorno. Abbiamo preso atto di cose scritte in maniera molto ordinata e coordinata, delle attività, soprattutto per quanto riguarda i tributi locali. Per l'istituto della segnalazione, non riesco a comprendere ancora il motivo – ma lo dico prima di tutto a me stesso – perché non sia ancora decollato del tutto: le segnalazioni sono ancora relativamente poche, anche se comincia a essere significativo sia l'incasso, sia il ristoro a favore dell'ente e comunque, una volta effettuata questa operazione, i tributi possono andare a regime per cui, per gli anni successivi, vengono incassati, quindi è un istituto da potenziare. Sono, poi, dell'idea che l'Agenzia delle entrate-Riscossione debba essere mantenuta c'era qualche idea di riformare – perché comunque è un reparto, una funzione a sé e, secondo me, tutto sommato funziona. Conosco la questione dell'aggio, perché per chi lo paga è caro, ma, in realtà, è un'attività – effettuata anche con personale qualificato – che dà una percentuale relativamente bassa, e si tratta di passare le giornate a percorrere chilometri senza rintracciare gli interessati, e non è un'attività simpatica. Conosco qualche persona che fa questo mestiere, non è molto facile. Il famoso magazzino fiscale, di cui abbiamo parlato in altre Commissioni, è una cosa delicata, da vedere. È stato poi realizzato quel provvedimento di sistemazione contabile del magazzino fiscale che era di miliardi e che poi è stato, con un provvedimento, riportato alle vere posizioni? Non mi ricordo più. È un po' dove volevo arrivare, perché è stato interessante, anche per noi commissari, capire meglio come funziona, ma, tutto sommato, credo che sia uno dei reparti dell'amministrazione pubblica che ha fatto dei passi notevoli, soprattutto in termini di trasparenza, di chiarificazione e anche semplificazione. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Prego, senatore Presutto.

  VINCENZO PRESUTTO. Buongiorno, presidente. Buongiorno, dottore Ruffini. Pag. 13Grazie per l'illustrazione dettagliata che ci ha fatto questa mattina. Il tema della riscossione, soprattutto degli enti locali, è un tema molto gravoso, l'abbiamo trattato anche in altri passaggi della nostra Commissione ed è alla base, quasi sempre, delle situazioni anche di predissesto e di dissesto, appunto, degli enti locali in modo particolare. Allora, io vorrei farLe delle domande molto dirette. Capire, ad esempio, l'incidenza, la differenza, se è stata misurata, di riscossione dei comuni nel momento in cui si rivolgono, sulla base di convenzioni, all'Agenzia delle entrate. Cioè, se è stato fatto uno studio che verifica questa misurazione, perché sarebbe, in ogni caso, un risultato che poi è spendibilissimo anche in termini di emulazione da parte degli altri comuni. E poi vorrei chiederLe ancora, dottore, quali sono le criticità che voi rilevate da parte dei comuni, diciamo, vere e proprie resistenze rispetto a questa possibilità, appunto, di stipulare delle convenzioni con l'Agenzia delle entrate perché, effettivamente, la competenza che voi avete nel settore è difficile che possa essere ripetuta per migliaia di volte da parte dei comuni, soprattutto quando abbiamo comuni che hanno dei limiti, delle inefficienze in termini di riscossione molto, molto gravose. Quindi, la domanda è anche questa: quali sono le criticità e cosa può essere fatto per migliorare ancora di più, diciamo, l'utilizzo, da parte degli enti locali, dei servizi offerti dall'Agenzia delle entrate? Vi ringrazio.

  PRESIDENTE. A Lei. Prego, onorevole Fragomeli.

  GIAN MARIO FRAGOMELI. Buongiorno, presidente. Grazie, direttore. Io ho due questioni che vorrei sottoporre al direttore, che ringrazio per l'intervento esaustivo e puntuale sul federalismo fiscale e l'attività che svolge l'Agenzia delle entrate. Molto spesso, in una versione un po', permettetemi, propagandistica, noi sentiamo parlare delle difficoltà che, in qualche modo, potrebbe portare una mappatura degli immobili, quindi quella cosiddetta riforma del catasto che è prevista anche nella delega fiscale. Lei oggi, dottor Ruffini, ci ha in qualche modo ricostruito che questo è un processo in itinere, nel senso che, sostanzialmente, quotidianamente c'è un rapporto tra l'Agenzia e i comuni di aggiornamento del catasto. Noi abbiamo potuto vedere che quelle poche decine di comuni che hanno attivato le microzone hanno comportato, da questo punto di vista, un aumento importante, anche della rendita catastale, per oltre 180 milioni, quindi a dimostrazione che, quando l'Agenzia delle entrate lavora con i comuni, lo fa in una logica di recupero anche e di regolarizzazione di immobili che non hanno rendite corrette. Quindi, questo avviene normalmente. Volevo, quindi, capire un po' da Lei come sta procedendo quest'attività che, molto spesso è malcelata, invece, come se fosse qualcosa di bloccato, che non esiste e se c'è una previsione di sviluppo e di intensificazione anche di questa attività da parte dell'Agenzia delle entrate. L'altra questione che mi interessa capire: noi abbiamo l'Agenzia delle entrate che negli ultimi anni si è dimostrata particolarmente capace e ha ottenuto dei grandi risultati, tanto da diventare un fiore all'occhiello a livello europeo, penso in particolare alla fatturazione elettronica. Vorrei capire, da questo punto di vista, se quegli importanti compiti che abbiamo segnato rispetto ai nuovi strumenti dell'intelligenza artificiale, che ricadute anche questi possono avere, per un miglior rapporto tra enti nazionali, comuni, regioni, quindi miglioramento anche della qualità degli accertamenti, dei prelievi, grazie a questi nuovi strumenti tecnologici che l'Agenzia delle entrate ha dimostrato di saper usare e di essere, appunto, tra le prime in Europa. Quindi se ci può dire qualcosa anche rispetto a un'evoluzione di questo processo, di questi strumenti e gli effetti che questi potranno avere nel migliorare anche la qualità dei rapporti tra enti territoriali e l'Agenzia delle entrate. Grazie, direttore.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Prego, senatrice Ferrero.

  ROBERTA FERRERO. Grazie, presidente, e grazie, direttore Ruffini, per l'esaustivaPag. 14 relazione. Servirebbero confronti molto più spesso su questi argomenti, perché questo è un argomento che tocca direttamente famiglie, aziende e persone, gli abitanti di questo nostro Paese. Allora, tre domande. Una è una precisazione: ho sentito il collega Fragomeli, il quale parla di continui rapporti con Agenzia delle entrate, ovviamente, per la messa a punto delle rendite catastali. In realtà, qua si parla per il futuro di un adeguamento delle rendite catastali, di future riforme che rischierebbero di portare ad aggiornare, magari, le rendite catastali o il catasto per chi già paga; chi già ha la sua rendita catastale se la vede, magari, aumentata e questo è il punto cruciale. Invece, l'adeguamento che l'Agenzia delle entrate fa, per quanto riguarda le rendite catastali, magari, inserendo nuove rendite, quello è di default, cioè è già quello che si sta facendo da sempre. Invece, per quanto riguarda il magazzino fiscale, volevo capire, magari la relazione è stata letta molto velocemente e quindi è stato accennato, per quanto riguarda i crediti non esigibili, a che punto siamo? Soprattutto per quanto riguarda, in questo caso, i tributi locali, ma, in generale, visto che è qua Lei, se ci dà un punto fermo su questo argomento. Invece, per quanto riguarda l'affidamento ai comuni, io non sono amministratore locale e quindi Le chiedo una precisazione: per i comuni o enti locali che si affidano all'Agenzia per la riscossione, ora che il tributo è riscosso, passa molto tempo tra la riscossione e la disponibilità nelle casse degli enti? Ecco, questa domanda qua è una mia richiesta di precisazione. La ringrazio per le risposte che vorrà darci e la disponibilità.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Sono così terminati gli interventi, do quindi la parola all'avvocato Ruffini per la replica.

  ERNESTO MARIA RUFFINI, direttore dell'Agenzia delle entrate. Grazie, presidente. Grazie, commissari, cercherò di rispondere a tutti. Il senatore Perosino ha rilevato un miglioramento della compartecipazione dei comuni agli accertamenti tramite l'istituto delle segnalazioni qualificate, e comunque anche la difficoltà a prendere quota, in qualche modo, di questo istituto. Io credo che sia, da un certo punto di vista, probabilmente collegato alla difficoltà dei tanti enti locali molto piccoli di dotarsi di strutture in grado di fare segnalazioni qualificate, se non ridurle a delazioni prive di fondamento, che quindi non sono avviate. Certamente, un modo che il legislatore aveva individuato nel cercare di indurre gli enti locali ad avvalersi di questo istituto era la compartecipazione nella misura del 100 per cento. Adesso non è stata rifinanziata, per cui siamo nella misura del 50 per cento dell'eventuale incasso, a seguito delle segnalazioni qualificate, che potrebbe raffreddare ulteriormente questo istituto. Quindi, anche questa è una questione da valutare. Per il resto, credo che sia la difficoltà anche per gli esiti che noi abbiamo dell'analisi dell'attività di accertamento e delle attività istruttorie che noi facciamo sulle segnalazioni che ci vengono inviate, la maggior parte delle quali risulta essere infondata all'esito, poi, dell'attività, quindi non porta attività di accertamento e lascia presumere una difficoltà, proprio a monte, dell'ente locale di istruire queste segnalazioni. Quindi, penso che sia una questione, poi, da affrontare in tema proprio di enti locali, dotarsi di strutture, di competenze da poter sviluppare, perché obiettivamente poi, se c'è l'evasione fiscale in Italia è un'evasione fiscale che si realizza in singoli comuni. Quindi delle due l'una, o non c'è l'evasione fiscale e quindi i comuni non hanno nulla da segnalare o, se c'è, evidentemente i comuni mancano nel segnalarla questa evasione. Viceversa, se la segnalassero, avrebbero un tornaconto, diciamo, nelle casse degli enti locali e quindi andrebbe sollecitata. Però, devono dotarsi di strutture di competenza anch'essa qualificata, tale da poter fare segnalazioni realmente fondate. Per quanto riguarda la questione del magazzino, e su questo mi rifaccio anche a quanto accennato dalla senatrice Ferrero, io mi fermerei alla relazione che il Ministro dell'economia e delle finanze ha fatto al Parlamento nell'estate del 2021, dove ha sostanzialmente ripercorso tutta quanta la storia della motivazione del Pag. 15formarsi del magazzino e del non riscosso, magazzino con non riscosso che continua ad aumentare evidentemente, anche all'esito dell'anno 2020 e 2021 che, a causa della sospensione della pandemia, ha determinato una sostanziale sospensione di tutta l'attività di riscossione. Quindi, la proporzione tra i carichi formati e la riscossione è totalmente deficitaria, per cui c'è solo un magazzino non riscosso negli anni 2020 e 2021 per la maggior parte. In più, il magazzino di Agenzia delle entrate-Riscossione si è arricchito, tra virgolette, anche del magazzino di Riscossione Sicilia, posto che da ottobre dello scorso anno abbiamo rimesso nel perimetro di competenza territoriale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche quello di Riscossione Sicilia e, quindi, diciamo, poi, se ritenete, possiamo dare dati più specifici, sicuramente abbiamo sfondato il tetto dei 1.100 miliardi non riscossi. Quindi è un tema ormai all'attenzione, e la prima volta che l'ho portato all'attenzione del Parlamento nel 2015 ero amministratore delegato di Equitalia; Quindi, ormai sono sette anni che il Parlamento è informato sul tema del magazzino della riscossione che non può essere gestito. Da un punto di vista normativo, le cose che sono state via via affrontate dal Parlamento sono stati tentativi di svuotamento attraverso gli istituti della «rottamazione» o altri istituti, «saldo e stralcio» o similari, ma sono stati istituti che non hanno portato alla soluzione, perché il quanto entra e quanto si riesce a far uscire attraverso questi istituti è comunque una bilancia che pende a favore di quanto entra, cioè è sempre maggiore quanto entra. Noi calcoliamo che, annualmente, all'Agenzia delle entrate-Riscossione entrano 70 miliardi di crediti da riscuotere; l'Agenzia delle entrate-Riscossione, a riscossione normale, sta sotto i 10 miliardi di riscossione ottenuta. Voi calcolate, l'ente è un ente di 8.000 dipendenti e funzionari dello Stato, strutturato dalla norma per gestire un magazzino di tre anni, perché questa è la disciplina in qualunque Paese occidentale. Un magazzino non può essere dignitosamente e seriamente, con un periodo temporale maggiore di quello di tre anni. Avere un magazzino di maggiori anni – perché è una scelta del Parlamento quella di dire: «Non si rendiconta perché c'è una difficoltà»; adesso se volete ci soffermiamo sulla gestione del magazzino – ha determinato un magazzino ormai di 21 anni e 4 mesi quasi, visto che siamo ad aprile, e questo determina di fatto una ingestibilità di questo magazzino. Noi abbiamo 130-140 milioni di cartelle, 230 milioni di crediti da riscuotere, circa 16 milioni di cittadini iscritti a ruolo ed è una montagna evidentemente difficile da gestire. Potrebbe essere gestita in un modo, ampliando e potenziando i poteri della riscossione, ma sono scelte del Parlamento, o in altro modo, evidentemente, intervenendo sul magazzino. La gestione ordinaria del magazzino, così com'è, determina questa capacità di riscossione, perché è semplice da immaginare, avere 16 milioni di soggetti nei cui confronti agire; si può anche immaginare una gestione meramente informatica, cioè noi attraverso sistemi informatici interveniamo, mandiamo atti e così stiamo facendo, di fatto, ma il tema poi è la gestione del reflusso, cioè, se paradossalmente 16 milioni di cittadini facessero ricorso non sarebbe tanto messa in difficoltà l'Agenzia delle entrate-Riscossione, sarebbe messo in difficoltà il sistema della giustizia italiana. Poi ci sono tutta una serie di tematiche legate alla conoscenza dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, la conoscenza dei dati relativi ai conti correnti, la conoscenza di alcuni dati che sono ancora oggetto di valutazione da parte del Garante della privacy. Ci sono tante altre tematiche connesse. Diciamo, è un magazzino unico al mondo, perché unico al mondo è un magazzino di questo perimetro. In nessuna parte del mondo si sceglie di tenere in magazzino 22 anni di crediti non riscossi. Si fanno delle scelte, però non spettano al Parlamento. Per quanto riguarda l'aggio, l'abbiamo detto, l'aggio è stato superato, senatore Perosino, da parte degli interventi. Per quanto riguarda le domande e le sollecitazioni fatte dal senatore Presutto, c'era un tema relativo alle convenzioni di AdER (Agenzia delle entrate-Riscossione). In realtà lì, lo accennavo forse troppo velocemente,Pag. 16 la supplenza di AdER nei confronti della difficoltà gestionale dei comuni consente ai comuni di non dover sottoscrivere, di fatto, convenzioni con AdER, ma, semplicemente, di deliberare l'affidamento ad AdER della riscossione. La scelta di deliberare o meno questo affidamento è una scelta, permettetemi, politica di ogni singolo comune, se farsi gestire la riscossione da un ente nazionale centrale, sebbene con articolazioni territoriali, o scegliere di affidarlo o gestirlo in proprio. È chiaro che anche la dimensione dei comuni può essere tale che, anche da un punto di vista di immediatezza, di riscontri, eccetera, preferiscano tenerla in proprio o affidarla a riscossori privati attraverso gara ad evidenza pubblica. Oggi, sicuramente, la riscossione affidata ad AdER, è un dato di fatto, ha un costo inferiore. Nel momento in cui il Parlamento ha scelto di caricare oneri di finanza generale e pubblica per il costo di gestione dell'ente di riscossione, l'ente di riscossione ha un costo che non grava sull'ente locale, laddove venga affidato questo servizio. Viceversa, l'eventuale società a cui viene affidato, il soggetto privato a cui è affidato, evidentemente avrebbe un costo più che legittimo. Insomma, questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda le sollecitazioni fatte dall'onorevole Fragomeli e anche qui mi rifaccio a quanto detto, credo, dalla senatrice Ferrero, l'aggiornamento del catasto è costante attraverso questa interlocuzione dei comuni e, se gli accenni erano alla delega che è in discussione, chiaramente, oggi, l'eventuale aggiornamento di una rendita secondo l'attività propria istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che ha incorporato, ricordo, l'Agenzia del territorio, che è il soggetto deputato all'aggiornamento catastale sostanzialmente, insieme a tutta quanta la compartecipazione degli enti locali, oggi l'eventuale rendita modificata, aggiornata e attribuita all'immobile del cittadino X ha effetti da subito. L'eventuale, invece, entrata in vigore di un'ipotesi per cui si prevede che tutti questi aggiornamenti siano congelati per far valutare, in un secondo momento, l'opportunità o meno di avere una loro vigenza da parte del Parlamento nei confronti del territorio, sostanzialmente, avrebbe un effetto, appunto, che tutte le attività di aggiornamento che vengono fatte, tempo per tempo in questi anni, non avrebbero effetti sul territorio. Quindi, oggi tutta la nostra attività ha un effetto sul territorio e sui contribuenti, perché io vado dal soggetto X, gli aggiorno e gli attribuiscono una rendita e da domani quel soggetto X ha quella rendita e su quella rendita discendono tutti gli effetti fiscali. Domani, tutta l'attività di analisi relativa a quella rendita viene sospesa, perché viene rimessa al Parlamento del 2026 la scelta di valutare se quegli effetti sul territorio, come diceva la senatrice Ferrero, sono eccessivamente onerosi o se sono sostenibili. Ma è una scelta che viene fatta in un secondo momento, mentre oggi quella scelta è immediata. Tempo per tempo, tutti i cittadini che vengono accertati, diciamo, da parte del catasto hanno effetti sul loro portafoglio. Quindi, questa è una cosa corretta. Per quanto riguarda, invece, la parte sempre suggerita dall'onorevole Fragomeli relativa alla digitalizzazione dei nostri processi, io questo lo devo riconoscere, l'importanza delle scelte fatte dal Parlamento dal 2015 a oggi, perché se vi fermate con la vostra attenzione e memoria a un'epoca relativamente recente, cioè fino al 2015, nel nostro Paese non esisteva la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, non esisteva la dichiarazione precompilata dell'IVA da parte dell'Agenzia delle entrate, non esisteva la tenuta dei registri contabili da parte dell'Agenzia delle entrate, non esisteva la fatturazione elettronica con la tenuta dell'archivio da parte dell'Agenzia delle entrate, non esisteva la trasmissione elettronica del corrispettivo con l'obbligo dei soggetti commercianti di tenersi le bobine degli scontrini che, invece, adesso c'è, non esistevano tutta una serie di utilizzi di procedure automatizzate come le rateizzazioni online, i pagamenti online e tutto quello che è stato fatto. Non esistevano i sistemi di videochiamata e sportelli virtuali, per cui adesso si può prenotare un link attraverso il quale io mi collego all'Agenzia delle entrate o Agenzia delle entrate-Riscossione e comunico e posso inviare Pag. 17documenti. Tutto questo è frutto di scelte del Parlamento e dei Governi che si sono succeduti e di attuazione da parte dei colleghi di Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione e quindi, questo, dobbiamo riconoscere, il nostro Paese ha corso in maniera molto, molto veloce, perché quello che è, con tutti i suoi difetti però, il sistema fiscale, inteso come i servizi resi al contribuente, di oggi è infinitamente distante da quello che era fino solo al 2015. Tutto questo, adesso, è implementato. Riguardo a quello cui faceva riferimento il senatore Fragomeli, ossia la possibilità di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, devo tranquillizzare i contribuenti, perché è doveroso da parte nostra. Non è il Grande Fratello che decide chi accertare, è semplicemente cercare di rendere il più possibile operanti tutti quei filtri e valutazioni dei dati disponibili da parte Agenzia delle entrate, all'esito dei quali, però, c'è sempre un intervento umano da parte, quindi, di qualcuno dell'Agenzia delle entrate. È sempre garantito un contraddittorio con il contribuente, quindi non è un grande cervellone elettronico che sceglie a chi mandare l'accertamento e prendere i soldi dal conto corrente, no. È semplicemente cercare di lavorare cercando di ridurre al minimo quello che è, invece, l'errore umano attraverso delle macchine che funzionano in maniera molto più veloce e molto più approfondita, che è appunto l'intelligenza artificiale. Credo, presidente, di aver risposto a tutto.

  PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente l'avvocato Ruffini e i suoi collaboratori per l'esauriente relazione e per la disponibilità dimostrata anche nel rispondere alle domande dei commissari. Dispongo che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti.

  La seduta termina alle 9.20.

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