XVIII Legislatura

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Resoconto stenografico



Seduta n. 49 di Mercoledì 30 marzo 2022

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Invernizzi Cristian , Presidente ... 3 

Audizione del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.
Invernizzi Cristian , Presidente ... 3 
Lapecorella Fabrizia , Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ... 4 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 12 
Perosino Marco  ... 12 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 13 
Fragomeli Gian Mario (PD)  ... 13 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 14 
Lapecorella Fabrizia , Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ... 15 
Monteduro Maria Teresa , Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali ... 15 
Lapecorella Fabrizia , Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ... 16 
Fragomeli Gian Mario (PD)  ... 16 
Lapecorella Fabrizia , Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ... 16 
Invernizzi Cristian , Presidente ... 16 

ALLEGATO: Documentazione consegnata dal direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, Fabrizia Lapecorella ... 17

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CRISTIAN INVERNIZZI

  La seduta comincia alle 8.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5 comma 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, del Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, professoressa Fabrizia Lapecorella, sull'assetto della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. La professoressa Lapecorella è accompagnata dalla dottoressa Maria Teresa Monteduro, Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, dal dottor Marco Carotenuto, Dirigente della medesima Direzione, e dalla dottoressa Claudia Rotunno, Dirigente della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'audizione si inserisce nel quadro di un'ampia attività conoscitiva che, secondo le determinazioni assunte dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata programmata sull'argomento testé richiamato e che proseguirà, verosimilmente, fino alla prima settimana del mese di maggio 2022. A questo proposito rammento che nella seduta di domani avrà luogo l'audizione della professoressa Anna Maria Poggi, componente della Commissione con compiti di studio supporto e consulenza in materia di autonomia differenziata istituita dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. La prossima settimana, precisamente mercoledì 6 e giovedì 7 aprile, saranno auditi rispettivamente il Direttore centrale per la finanza locale del Ministero dell'interno e il Direttore dell'Agenzia delle entrate. Per il 13 aprile poi è prevista l'audizione del presidente di SVIMEZ (Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno), mentre per il 20 aprile è calendarizzata l'audizione del direttore dell'Agenzia del demanio. Fatte salve possibili variazioni, il 27 aprile dovrebbe tenersi altresì l'audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, cui dovrebbero seguire il 28 aprile l'audizione di rappresentanti dell'Ufficio parlamentare di bilancio e infine il 4 maggio l'audizione di rappresentanti della Corte dei conti Sezioni delle Autonomie. Nel contesto di tale articolato ciclo di audizioni questa mattina si presenta, dunque, una proficua occasione di confronto sui vari temi che orbitano intorno all'autonomia di entrata e di spesa degli enti decentrati e alla fiscalità regionale e locale, anche nell'ottica di approfondire i fattori di criticità e le prospettive evolutive delle relazioni Pag. 4finanziarie tra livelli di governo, nonché di individuare correttivi ed elaborare proposte di intervento. La professoressa Lapecorella, in ragione della competenza e dell'esperienza che vanta nel settore, potrà certamente fornire al riguardo un significativo apporto, mettendo a disposizione della Commissione utili elementi di valutazione, in ordine allo stato di attuazione del federalismo fiscale. Ricordo che i componenti della Commissione, in virtù di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella riunione del 4 novembre 2020, possono partecipare alla seduta anche da remoto. Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori, faccio presente che, in conformità a quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e alla prassi già seguita in occasione delle precedenti sedute di audizioni, dopo la relazione introduttiva da parte della professoressa Lapecorella darò la parola ad un oratore per gruppo. Conclusa questa fase della discussione si potrà valutare, in considerazione del tempo disponibile, se procedere a un'eventuale ulteriore serie di interventi, lasciando comunque lo spazio necessario per la replica. Nel raccomandare ai colleghi di contenere la durata degli interventi, invito a far pervenire alla Presidenza le richieste di iscrizione a parlare. A questo punto rinnovo il benvenuto alla professoressa Lapecorella, che ringrazio a nome di tutta la Commissione per aver accettato l'invito, e le cedo la parola.

  FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Grazie presidente e buongiorno a tutti. Non posso iniziare senza ricordare che nelle numerose audizioni, presso questa Commissione, ho avuto occasione più volte di affrontare il tema dello stato di attuazione del federalismo fiscale e dell'evoluzione del percorso avviato dalla legge delega n. 42 del 2009. La legge delega, come tutti sappiamo, delineava una riforma complessiva dei rapporti finanziari tra i diversi livelli di governo, che era essenzialmente orientata a conseguire due obiettivi: da un lato, attribuire una maggiore autonomia agli enti decentrati, in modo da assicurare la corrispondenza tra oneri tributari imposti e quantità e qualità dei servizi erogati, attraverso la responsabilizzazione degli amministratori; per altro verso, l'obiettivo della legge delega era quello di superare i modelli di finanziamento ancorati alla spesa storica, per passare a criteri riferiti alla determinazione di costi standard, ai livelli essenziali delle prestazioni, prevedendo la definizione di meccanismi perequativi per regolare l'assegnazione di risorse adeguate, anche agli enti dotati di minori capacità di autofinanziamento. Per perseguire questi obiettivi l'attuazione del federalismo fiscale avrebbe dovuto assicurare agli enti territoriali risorse finanziarie relativamente stabili e sufficienti, in relazione alle funzioni da svolgere, nonché spazi di autonomia tributaria in grado di garantire l'equilibrio dei bilanci e servizi aggiuntivi, rispetto agli standard statali. Dall'approvazione della legge delega il percorso del federalismo fiscale ha subito rallentamenti e incertezze attuative, soprattutto per alcuni comparti territoriali. Dapprima, gli effetti della grave crisi economico-finanziaria e la conseguente necessità di consolidamento dei conti pubblici nel 2011 e poi l'emergenza epidemiologica, innescata dal Covid-19, hanno interferito con il processo di riforma in atto, condizionandolo e limitandone i progressi nell'attuazione. Inoltre, la mancata determinazione di tutti i livelli essenziali delle prestazioni non ha consentito di attuare il principio del finanziamento integrale delle funzioni fondamentali, assegnate a ciascun livello di governo. Sebbene il percorso del federalismo fiscale non possa dirsi completato, sono stati realizzati, negli ultimi anni, margini di avanzamento importanti, almeno per alcuni livelli di governo. Per valutare l'evoluzione del federalismo fiscale nell'ultimo decennio è importante ricordare che la crisi economico-finanziaria ha compresso gli spazi di autonomia degli enti territoriali, imponendo tagli dei trasferimenti necessari per raggiungere gli obiettivi sui saldi di finanza pubblica, mentre la stance di politica economica espansiva, adottata per rispondere all'emergenza pandemica, ha contribuito a canalizzare, nell'ultimoPag. 5 biennio, risorse significative nel sistema di finanziamento degli enti territoriali, in maniera più evidente nel comparto dei comuni. Quando si esaurirà il modello di finanziamento straordinario, introdotto a seguito della pandemia, sarà necessario ridefinire il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali. In questo quadro l'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) può costituire l'occasione per il completamento di un assetto rimasto incompiuto e saldare il legame tra piano e riforme ad esso sottese, come richiesto dall'Unione europea. Se compiutamente realizzati, gli investimenti previsti nel piano potrebbero, infatti, contribuire a riequilibrare le differenze territoriali nelle dotazioni, anche infrastrutturali, e porre le premesse per imprimere un'accelerazione alla definizione dei meccanismi perequativi, basati su capacità fiscale, fabbisogni standard, per i comparti per i quali si sono registrati maggiori ritardi attuativi, si tratta delle regioni e delle province. In prospettiva, invece, l'assetto della finanza degli enti territoriali potrà essere interessato all'attuazione di alcune disposizioni del disegno di legge di delega per la riforma del sistema fiscale, che possono incidere, anche in modo significativo, sul grado di autonomia tributaria degli enti territoriali. In particolare, per questo profilo, rilevano la previsione di trasformazione delle addizionali IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) comunale e regionale in sovraimposta e la previsione di graduale superamento dell'IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), che priverebbe gli enti regionali di un'importante leva autonoma di finanziamento, delineando un possibile ritorno alla finanza derivata. Alla luce di queste premesse vorrei fare tre cose, nel corso di questa audizione: iniziare tracciando un quadro dello stato di attuazione del federalismo municipale, provinciale e regionale, in secondo luogo vorrei affrontare brevemente le tematiche collegate ad una corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e infine delineare i tratti essenziali delle disposizioni in materia di finanza degli enti territoriali, contenute nel disegno di legge delega per la revisione del sistema fiscale, che è attualmente in discussione in Parlamento. Ripercorro un attimo lo stato di attuazione del federalismo, perché credo che sia comunque utile a tutti. Avete la mia relazione, quindi proverò ad essere più veloce in questa panoramica. Essenzialmente, per incominciare, il federalismo municipale è l'ambito rispetto al quale sono stati registrati i maggiori avanzamenti. Dall'avvio del percorso del federalismo fiscale sono stati fiscalizzati i trasferimenti ed è stato costituito un Fondo perequativo basato sui fabbisogni standard e sulle capacità fiscali. I progressi compiuti nell'ambito del federalismo municipale sono stati riconosciuti dalla Commissione europea e – ai fini del completamento della riforma fiscale previsto dal PNRR – sono stati anche assunti come benchmark per quegli aspetti che ancora devono essere definiti, in relazione all'esercizio delle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Sono tre gli aspetti più importanti rispetto ai quali il federalismo fiscale municipale ha compiuto progressi negli ultimi anni. In prima battuta, la revisione dei fabbisogni standard, con l'obiettivo di commisurarli a livelli di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale. Il principio della standardizzazione dei livelli di servizio è stato introdotto inizialmente con la revisione dei fabbisogni degli asili nido nel 2019, ed è stato esteso alla funzione sociale nel 2020. Questo ve lo ricorderete tutti senz'altro, se vi siete appassionati al tema del federalismo negli anni passati. La definizione del fabbisogno standard per una funzione importantissima dei comuni, quella degli asili nido, nella fase iniziale di attuazione del federalismo presentava evidenti limiti, nella misura in cui, per esempio, si registravano fabbisogni standard bassissimi, che sembravano indicare virtuosismo in municipalità, in comuni, in cui semplicemente il servizio non era fornito e per questo il fabbisogno era basso, per cui è stato corretto l'approccio metodologico, che ha consentito di commisurare i fabbisogni standard a livelli di servizio uniformi su tutto il territorio nazionale. E questo è stato fatto per questi due importanti comparti, asili e Pag. 6servizi sociali. In seconda battuta, il secondo importante aspetto di avanzamento è la revisione dell'imposizione locale immobiliare. Con la legge di bilancio per il 2020, sono state unificate l'IMU (Imposta municipale unica) e la TASI (Tassa sui servizi indivisibili del comune) ed è stato istituito il canone unico patrimoniale in sostituzione di un numero di altri tributi, in particolare la TOSAP (Tassa per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche), il COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) l'imposta per la pubblicità e il CIMP (Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari), il contributo per la pubblicità. A seguito di queste modifiche è possibile affermare che nel settore della tassazione immobiliare il processo di aggiornamento, quindi di ammodernamento, è in qualche misura definito. Queste riforme sono un punto di arrivo nel processo di evoluzione del federalismo fiscale e nella semplificazione per i contribuenti e gli intermediari. Vale la pena ricordare che in occasione della riforma, che ha visto la fusione tra l'IMU e la TASI, è stata prevista la possibilità di diversificare le aliquote sulle diverse fattispecie immobiliari fino al loro azzeramento, mentre, rispetto all'introduzione del nuovo canone unico patrimoniale, si tratta di un importante evoluzione del sistema di finanziamento degli enti locali che, ovviamente essendo una vera e propria rivoluzione, comunque ancora presenta qualche criticità attuativa, in particolare in relazione alle occupazioni di suolo pubblico per l'effettuazione di servizi a rete. Criticità che noi, come Ministero dell'economia e delle finanze, stiamo affrontando regolarmente con i soggetti interessati per superare nel miglior modo possibile. Il terzo aspetto importante dei progressi compiuti negli ultimi anni è il completamento del criterio della spesa storica, come criterio di riparto delle risorse comunali. L'anno scorso la legge di bilancio per il 2020 ha ridefinito, a partire dal 2021, il percorso di transizione del fondo di solidarietà comunale, eliminando i limiti all'ammontare complessivo delle capacità fiscali destinato alla perequazione. La prima novità in quest'ambito riguarda il graduale aumento della quota destinata alla perequazione, che a decorrere dal 2020 è prevista aumentare del 5 per cento annuo, dal 45 per cento del 2019, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030. La seconda novità riguarda l'incremento del target perequativo, che aumenta dal 5 per cento annuo sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. Un aspetto importante è il superamento del criterio della spesa storica a favore della ripartizione basata sui fabbisogni standard e capacità fiscali. La capacità fiscale, la stima della capacità fiscale di tutti i comuni italiani delle regioni a statuto ordinario, è affidata al Dipartimento delle finanze, quindi alla struttura che io ho l'onore di guidare. Nel passato ho avuto la possibilità di riferire a questa Commissione quali sono state le evoluzioni metodologiche per la stima della capacità fiscale. Senza andare nel dettaglio, avete nella relazione che vi ho consegnato questa mattina una tabella, la tabella uno, che contiene la stima della capacità fiscale per le regioni a statuto ordinario, per gli anni dal 2015 al 2016 in relazione ai diversi tributi. La stima, della capacità fiscale, siccome è una stima che viene effettuata a partire dal gettito dei tributi, include, come potete osservare nel terzo rigo di questa tabella, anche un elemento di tax gap, di evasione. Quando si è scelto come approccio metodologico quello di partire per la stima della capacità fiscale standard dal gettito, si è reso necessario tener conto della componente dei tributi locali potenzialmente evasa. Per l'anno 2022 la capacità fiscale è stata approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta dell'11 ottobre 2021. A seguito dell'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, sancita nella seduta del 18 ottobre 2021, la stima della capacità fiscale delle regioni a statuto ordinario è stata adottata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2021. Questa stima risulta pari a 25,9, quindi siamo circa a 26 miliardi di euro. Quella utilizzata per il riparto del fondo tuttavia è la capacità fiscale, al netto della componente rifiuti, pari a 19,1 miliardi di Pag. 7euro, per un valore pro capite di circa 380 euro. La disaggregazione delle capacità fiscali, c'è un diagramma a torta a pagina 7 di questa relazione, fa vedere chiaramente che la componente più importante della capacità fiscale è rappresentata dall'IMU. Girando pagina, andando a pagina 8, è abbastanza interessante vedere il confronto tra le due cartine dell'Italia, la prima rappresenta la capacità fiscale stimata per il 2022 per abitante e la seconda, quella di destra, invece rappresenta la ripartizione del fondo di solidarietà comunale nel 2022 per abitante. Vedete, la densità mostra che, mentre la capacità fiscale, quindi la capacità dei comuni, l'autonomia tributaria dei comuni, si esercita in maniera più importante nelle regioni del Centro nord, il fondo di solidarietà comunale ripartisce risorse a favore del Centro sud. Una novità importante, che vale la pena di ricordare in questa sede, è relativa all'avvio del processo di stima dei fabbisogni standard delle capacità fiscali per i comuni delle regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Il decreto legislativo n. 216 del 2010 aveva escluso i predetti comuni dal processo di stima dei fabbisogni standard e per questo motivo i comuni della Sardegna e della Sicilia, che pure partecipano al riparto del fondo di solidarietà comunale, non sono ammessi al meccanismo perequativo. Le risorse del fondo di solidarietà comunale sono attribuite ai comuni della Sardegna e la Sicilia solo in base al criterio delle risorse storiche. La legge di bilancio per l'anno 2021 ha, invece, previsto che gli enti locali delle regioni a statuto speciale partecipano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e fabbisogni standard, previo specifico accordo con le singole autonomie. Peraltro per i comuni della Regione Siciliana la stima dei fabbisogni standard è già avvenuta a seguito dell'accordo del 2017 stipulato tra lo Stato e la regione Sicilia. Questo per quanto riguarda i fabbisogni standard, mentre per quanto riguarda la capacità fiscale, nella seduta del 16 marzo 2021, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard ha approvato la metodologia di stima della capacità fiscale per i comuni di Sicilia e Sardegna, in attuazione di quanto previsto dal comma 565 della legge di bilancio per l'anno 2021. Questa disposizione è finalizzata all'erogazione di un contributo a favore dei comuni che sono in una procedura di risanamento finanziario, non ha quindi risvolti di carattere perequativo. Guardiamo un attimo quali sono le novità, molto velocemente, che hanno riguardato il fondo di solidarietà comunale, in relazione alla sua valutazione, alla sua alimentazione e ai criteri che sono utilizzati per la distribuzione. Il fondo di solidarietà comunale per il 2022 può essere scomposto in cinque componenti: la quota di alimentazione, la componente perequativa del fondo, la componente storica, la componente ristorativa e i correttivi a valle del processo perequativo. Io vi suggerirei per velocità di andare a vedere un attimo le tabelle. Nella tabella 2, per esempio, avete la scomposizione del fondo di solidarietà comunale per regione, tra le sue diverse componenti, con i valori, in questa tabella, che sono valori in euro pro capite e non per singola regione. Quindi quello che mostra questa tabella è semplicemente che l'alimentazione del fondo è a carico dei tributi locali. I ristori, che sono riconosciuti ai comuni, sono la terza colonna di questa tabella. Sono i ristori riconosciuti dallo Stato per compensare i comuni dell'abrogazione della TASI, quindi la seconda componente positiva. La terza componente positiva sono i correttivi, che sono di nuovo risorse statali. Quindi, le colonne alimentazione, ristori e correttivi sommate insieme danno le risorse del fondo e le risorse del fondo vengono ripartite in base alla componente storica e in base alla componente perequativa secondo quanto indicato nella terza e nella quinta colonna. Voi vedete chiaramente che la componente perequativa essenzialmente comporta – guardate le cifre con il segno meno – tipicamente un trasferimento di risorse dalle regioni del Nord, quelle più ricche diciamo, verso quelle del Centro sud. Vedete che la Basilicata e la Calabria ottengono 72 euro pro capite, 71 euro pro capite, nella ripartizione del fondo. La Liguria ne cede 48 euro pro capite, la Toscana due, il Veneto due e alla fine la ripartizione complessiva Pag. 8delle risorse del fondo, l'ultima colonna in grassetto, mostra che, come si poteva intuire dal confronto tra le due cartine geografiche, la perequazione funziona a favore delle regioni più deboli. Le tabelle successive riportano la stessa scomposizione del fondo distribuita sulla base della classe demografica dei comuni e le ultime due tabelle, invece, sono state inserite in questa relazione per darvi un'informazione. Credo che abbiate sentito anche in audizioni precedenti in questa Commissione il suggerimento di incorporare la quota, la componente ristorativa del fondo – quindi quella che nelle tabelle precedenti è la quarta colonna, i ristori – nel fondo di solidarietà comunale. La tabella 4 e tabella 5 sono due tabelle che simulano l'effetto di includere la componente ristorativa nel fondo di solidarietà comunale. In particolare, queste tabelle mostrano gli effetti sul riparto del fondo dell'attribuzione del secondo dei criteri perequativi, del ristoro delle minori entrate TASI sulle abitazioni principali. Dalla distribuzione territoriale degli effetti la tabella 4 mostra che le risorse sarebbero redistribuite tra comuni e regioni a statuto ordinario in modo eterogeneo, i comuni della Liguria e Lombardia subirebbero una maggiore riduzione dei trasferimenti, mentre i comuni di Calabria e Basilicata guadagnerebbero in maniera significativa, e ne sono già beneficiati attualmente, per abitante. Quindi, queste due tabelle sono state predisposte soltanto per consentirvi di fare una riflessione sul fatto che incorporare nel fondo di solidarietà comunale la componente ristorativa è un'operazione che non è priva di effetti redistributivi tra i comuni delle regioni. Il processo di attuazione del federalismo fiscale, delle province e delle città metropolitane, è stato condizionato dalle fasi di congiuntura sfavorevole, registrate nell'ultimo decennio al pari del federalismo municipale. In aggiunta però, rispetto al federalismo municipale, il federalismo provinciale ha subito le criticità derivanti da un quadro costituzionale instabile, che sembrava evolvere verso l'abolizione di questi enti. Gli enti interessati dal percorso delineato dall'attuazione del federalismo provinciale includono anche le città metropolitane, come enti di area vasta, in sostituzione delle province nelle regioni a statuto ordinario istituite dalla «legge Delrio». L'assetto della finanza provinciale è piuttosto semplice. Dal lato delle entrate tributarie le fonti di finanziamento principali per le province sono i tributi connessi al trasporto su gomma, cioè l'imposta provinciale di trascrizione, l'IPT, e l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile. Dal punto di vista complessivo delle risorse finanziarie disponibili per le regioni, il fondo di riequilibrio per il federalismo provinciale è detto sperimentale, perché avrebbe dovuto avere una durata temporanea dal 2012 al 2014 e aveva la finalità di distribuire le somme che affluivano alle province dai diversi tributi, ai trasferimenti erariali, che erano prima incassati da questi enti. Non è stato ancora realizzato il passaggio dal sistema basato sulle risorse storiche al sistema perequativo, anche per effetto dei tagli che si sono susseguiti nel tempo, nella fase in cui era necessario consolidare la finanza pubblica per rispondere agli effetti essenzialmente della crisi economico-finanziaria che abbiamo dovuto affrontare dall'anno 2009 negli anni successivi. La legge di bilancio per l'anno 2021 ha introdotto modifiche normative finalizzate a ridefinire il sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane. In particolare, è stata prevista la costituzione di due fondi distinti, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali devono confluire tutti i contributi dei fondi di parte corrente, che sono attribuiti a questi stessi enti. I fondi devono essere ripartiti tenendo conto progressivamente della differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali come approvati dalla Commissione tecnica i fabbisogni standard. In seconda battuta si prevede l'attribuzione di un contributo statale di 80 milioni di euro nell'anno 2022, che sarà incrementato fino all'importo di 600 milioni di euro a decorrere dal 2031. Questo contributo è destinato al finanziamento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e, unitamente al contributo alla finanza pubblica a carico delle province città metropolitane, dovrà essere Pag. 9ripartito sulla base dei fabbisogni standard e capacità fiscale. Per definire la ripartizione delle risorse, quindi, nel corso dello scorso anno, sono state sviluppate le metodologie per stimare i fabbisogni standard da parte della SOSE, la società Soluzioni per il sistema economico, che sin dall'inizio dell'attuazione del federalismo è stata incaricata di effettuare la stima dei fabbisogni standard dei comuni e la stima delle capacità fiscali che invece è assegnata al Dipartimento delle finanze. Le metodologie per l'approvazione dei fabbisogni standard e per la stima delle capacità fiscali sono state già sviluppate ed approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta dello scorso 2 novembre 2021. Quindi su questo siamo molto avanti e questa è una cosa importante, perché l'istituzione dei due fondi distinti, uno per le province e uno per le città metropolitane, è una parte degli obiettivi di attuazione della riforma del federalismo previsti al PNRR. Direi che possiamo velocemente vedere il federalismo regionale. Anche per le regioni a statuto ordinario nell'attuazione delle norme in materia di federalismo fiscale, contenute nel decreto legislativo n. 68 del 2011, si sono riscontrate alcune serie difficoltà operative. Il legislatore delegato aveva inteso attribuire alle regioni a statuto ordinario un'ampia possibilità di attuare politiche economiche e sociali attraverso la leva fiscale. Era stata ampliata la potestà normativa delle regioni a Statuto ordinario, riconoscendo loro la facoltà di istituire tributi regionali e locali riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato. Sono stati allo stesso tempo trasformati in tributi propri regionali una serie di tributi propri derivati, quelli cioè istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle regioni, ed è stata data la facoltà alle regioni addirittura di poterli sopprimere. Negli anni però gli interventi legislativi che si sono susseguiti nel tempo hanno contribuito a ridurre gli spazi effettivi di autonomia tributaria delle regioni. Dobbiamo ricordare, per esempio, che la manovrabilità delle aliquote sui tributi derivati, in particolare l'IRAP e l'addizionale regionale all'IRPEF, è stata compressa dal blocco degli aumenti delle aliquote disposto per gli anni dal 2016 al 2018 e ha precluso, di fatto, la possibilità di un autonomo sforzo fiscale aggiuntivo da parte delle regioni. A questi interventi normativi se ne sono aggiunti altri che hanno avuto effetti sul gettito IRAP, per esempio quello che ha previsto la deducibilità del costo del lavoro dalla base imponibile del tributo, o l'altro intervento sull'IRAP, quello di esclusione delle persone fisiche che esercitano attività commerciali e che esercitano arti e professioni disposta dalla legge di bilancio per il 2022. Questa ultima manovra, quindi la esclusione dall'ambito di applicazione dell'IRAP delle persone fisiche che svolgono attività commerciali o arti e professioni, è stata accompagnata dall'istituzione di un fondo finalizzato a compensare le regioni e le province autonome delle riduzioni di entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP. Ulteriori criticità, nella realizzazione del federalismo fiscale a livello regionale, riguardano i meccanismi applicativi previsti dalle norme del decreto legislativo n. 68, che hanno indotto il legislatore a rinviare l'entrata in vigore della completa attuazione del federalismo regionale al 2023. Da ultimo, il rinvio alla fine del 2023 è stato disposto dall'articolo 31-sexies del decreto-legge n. 187 del 2020. Il rinvio riguarda, in particolare, la rideterminazione dell'addizionale dell'IRPEF delle regioni a statuto ordinario e la compartecipazione regionale all'IRAP. Viene innanzitutto previsto che l'addizionale regionale all'IRPEF sia rideterminata, in modo tale da garantire alle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi all'articolo 7 su cui mi soffermerò di seguito. A completamento di questo schema si dispone la riduzione per le regioni a statuto ordinario delle aliquote dell'IRPEF di competenza statale al fine di mantenere inalterato il prelievo complessivo a carico del contribuente. L'applicazione di questa norma comporta, è di tutta evidenza, la creazione di due scale di aliquote IRPEF sul territorio nazionale: una Pag. 10per le regioni a statuto ordinario e una per le regioni a statuto speciale. Una modifica in questo senso della disciplina dell'IRPEF darebbe luogo a ingiustificate discriminazioni tra contribuenti, darebbe luogo a una manifesta violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza che devono permeare l'attività legislativa e amministrativa. Quindi, è questa la ragione per cui si è sempre disposto il rinvio dell'attuazione di queste norme. Merita attenzione anche il fatto che l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente può perseguirsi solo nella prospettiva macroeconomica, inevitabilmente non può esservi garanzia del raggiungimento di questo obiettivo, di questo risultato, cioè il risultato dell'invarianza del prelievo, a livello del singolo contribuente. L'altro campo di azione non attuato riguarda il gettito derivante dall'aliquota di compartecipazione IVA, che deve essere attribuita alle regioni a statuto ordinario in conformità con il principio di territorialità, tenendo conto quindi degli importi effettivamente riscossi sul territorio, che si desumono dai dati forniti dai contribuenti nelle dichiarazioni annuali dell'IVA. Questo comporterebbe il superamento delle attuali modalità di compartecipazione regionale dell'IVA, che è attribuita utilizzando come indicatore di base imponibile nella media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT e questo meccanismo mostra i suoi limiti, che sono dovuti essenzialmente al fatto che qui i dati rilevati dall'ISTAT non possono tener conto del fenomeno dell'evasione fiscale. L'operatività del nuovo sistema, in base all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 68, avrebbe dovuto essere avviata nel 2013. Vi dicevo che i problemi operativi che sono stati riscontrati a livello tecnico sono allo stato oggetto di approfondimento da parte delle strutture dei Dipartimenti delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato. La difficoltà che si incontra a livello tecnico è essenzialmente quella di trovare un metodo adeguato per la regionalizzazione del gettito IVA, per la cui determinazione potrebbero essere utilizzati i dati relativi al quadro VT della dichiarazione IVA, che ripartisce su base regionale le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali. Questo criterio potrebbe consentire una ripartizione più aderente al dettato della norma, assicurando una puntuale identificazione del luogo in cui avviene la cessione dei beni, ovvero in cui vengono esercitate le attività economiche. La norma prevede poi l'abbandono del criterio della determinazione ex post dell'aliquota di compartecipazione a copertura di spese già sostenute e stabilisce un nuovo criterio per la determinazione delle aliquote di compartecipazione, che deve essere fissato a un livello tale da garantire il pieno finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione, determinato in modo tale da garantire in ogni regione il finanziamento della spesa in materia di sanità al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse dell'Unione europea. Quindi allo stato attuale, in conclusione, i criteri di ripartizione della compartecipazione all'IVA continuano a essere quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000, per cui la compartecipazione regionale, stabilita annualmente con decreto del Presidente Consiglio dei ministri è passata dalla misura del 38,55 per cento, per l'anno 2001, al 70,14 per cento, come determinata in riferimento all'anno 2020 dal DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) del dicembre 2021. L'incremento della percentuale nel corso degli anni riflette anche la necessità di compensare gli effetti negativi registrati sul gettito dell'IRAP destinato al finanziamento della spesa sanitaria a seguito dei diversi provvedimenti, che ho ricordato qualche minuto fa, che hanno ridotto la base imponibile del tributo. Un altro ulteriore e ultimo ostacolo da superare per il federalismo regionale è quello della soppressione di tutti i trasferimenti statali di parte corrente. La fiscalizzazione dei trasferimenti statali non è stata attuata, anche a causa dei tagli che si sono succeduti negli ultimi anni, e direi che queste sono le sfide più importanti per il federalismo fiscale regionale. Adesso, velocemente, gli ultimi due punti: quello che è il ruolo che può essere svolto dal PNRR nel percorso di attuazione Pag. 11del federalismo fiscale e la prospettiva dell'impatto dell'attuazione della delega fiscale. Tra le riforme di accompagnamento previste nel PNRR è inclusa l'attuazione completa della legge delega del 2009. Il Piano nazionale di riprese e resilienza rilancia il federalismo fiscale, prevedendo un imponente programma di investimenti e risorse pari a 191,5 miliardi, che dovranno essere impegnati entro la fine del 2023 per consentire di acquisire i finanziamenti entro la fine del 2026. In particolare, il PNRR prevede un'unica milestone per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni e per le province e città metropolitane entro il primo trimestre dell'anno 2026. L'obiettivo del Piano è quello di dare impulso a perseguire, attraverso step successivi, i medesimi progressi realizzati nel percorso del federalismo municipale, che nel corso degli anni hanno consentito di definire i fabbisogni standard e poi la capacità fiscale e di utilizzare quelle due grandezze per ripartire le risorse del Fondo, quello che vi dicevo all'inizio. Quindi quello che è stato attuato e realizzato sul piano del federalismo municipale viene utilizzato come benchmark per il completamento dell'attuazione della delega del 2009 nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il ruolo del PNRR, nel percorso di attuazione del federalismo, è importante sotto due profili. Un primo profilo è legato agli investimenti di infrastrutture degli enti territoriali. Anche se gli enti territoriali sono confrontati con una sfida ambiziosa, in termini di capacità progettuali operative, la realizzazione di questi investimenti focalizzati su importanti obiettivi, come quelli della rigenerazione e del risanamento del territorio, della riqualificazione delle periferie, degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, può contribuire a colmare i divari territoriali e, per questa via, contribuire allo sviluppo economico locale e all'ampliamento delle basi imponibili. Nel PNRR l'obiettivo di riduzione del divario infrastrutturale tra le varie aree del Paese prevede che agli enti del Mezzogiorno sia destinato almeno il 40 per cento delle risorse che hanno una specifica destinazione sui territori. Devo ricordare, a questo proposito, che uno degli aspetti rimasti sostanzialmente inattuati della legge n. 42 è legato proprio all'avvio del percorso della perequazione infrastrutturale. Un passo in questa direzione era stato mosso lo scorso anno con l'approvazione del D.L. (decreto-legge) n. 121 del 2021, che aveva previsto l'istituzione di un nuovo fondo della perequazione infrastrutturale, ma, a mio avviso, l'attuazione congiunta delle misure previste l'anno scorso dal decreto-legge n. 121 e dal PNRR può dare lo slancio al definitivo superamento dei divari tra le varie aree del Paese, potenziare equità, efficienza e competitività. Un secondo profilo importante per il PNRR è legato alla definizione dei fabbisogni standard, basati sui livelli essenziali delle prestazioni e la realizzazione di un sistema di perequazione sostenuto dall'intervento verticale, finalizzato a colmare i gap di capacità fiscali, nonché le disuguaglianze dovute ai deficit strutturali di alcune amministrazioni e territori. Queste sfide e il mutato contesto delineano uno scenario in cui il completamento del processo di attuazione del federalismo fiscale si interseca con la concreta attuazione da parte degli enti locali degli ulteriori interventi previsti dal PNRR. Se il progetto avrà successo, si conseguirà non solo una tappa importante per consolidare la coesione territoriale in un contesto regolamentare più favorevole alla crescita economica, ma sarà possibile anche rafforzare il completamento del processo del federalismo. Deve essere chiaro a tutti che il PNRR richiede un rafforzamento ed un empowerment delle strutture tecniche e organizzative delle amministrazioni, anche a livello locale. È richiesto uno sforzo significativo per il monitoraggio e la valutazione dei progetti in un contesto in cui la trasparenza e l'accountability, di coloro che hanno la responsabilità delle decisioni di politica economica, dovranno rappresentare i nuovi pilastri dell'azione pubblica. Condizione essenziale per il successo del Piano sarà non solo un grande lavoro tecnico, ma soprattutto un'intensa collaborazione fra i livelli di Governo per l'attuazione dei progetti e nell'attuazione del PNRR lo Stato e gli enti locali sono chiamati a condividere scelte e responsabilità. Per Pag. 12quello che riguarda la delega, questa è veramente ancora in discussione, quindi non sappiamo ... però certo il disegno di legge contiene alcune misure che possono impattare sull'autonomia tributaria degli enti locali. Quali sono le cose più importanti? Graduale superamento dell'IRAP, ne ho appena parlato quando abbiamo parlato del federalismo regionale. Quello che va sottolineato, cioè una riflessione che vorrei condividere con voi, è che il disegno di legge di delega fiscale, prevede da un lato il graduale superamento dell'IRAP, dall'altro non individua esplicitamente fonti alternative di entrata che possono compensare le regioni per la perdita di gettito, riconoscendo, tuttavia, la delega, la necessità di garantire risorse adeguate per il finanziamento del sistema sanitario. Un altro elemento che mi sembra importante condividere con voi è che deve essere colta nella sua complessità, l'alternativa che in prima battuta può sembrare naturale a tutti, quella di sostituire il gettito IRAP con l'addizionale sul gettito dell'imposta sulle società. Questa sostituzione è una sostituzione che non è priva di effetti importanti redistributivi, perché è diversa la platea dei soggetti che pagano l'IRES (Imposta sui redditi delle società) da quelli che pagano l'IRAP, perché sono diverse le basi imponibili, perché è diversa la distribuzione sul territorio. Quindi questa è l'altra osservazione importante. Per la riforma del catasto la delega è molto esplicita, e il dibattito che poi c'è stato in sede politica l'ha evidenziato chiaramente. È una riforma importante che non ha nessun impatto sull'autonomia finanziaria. Per la sostituzione delle addizionali regionali e comunali, nella relazione trovate una serie di esercizi e anche una serie di rappresentazioni grafiche, che sono state predisposte dai miei bravissimi colleghi, per rappresentarvi qual è l'impatto della sostituzione prefigurata dalla delega fiscale delle addizionali regionali e comunali con le sovraimposte. Tecnicamente, la differenza tra le addizionali regionali e comunali e le sovraimposte è che mentre l'addizionale è commisurata alla base imponibile dell'IRPEF, la sovraimposta lo è al gettito. Ci sono dei benefici che possono derivare dalla sostituzione di addizionali con sovraimposte, ma ci sono ovviamente effetti distributivi importanti. Quindi anche questi elementi dovranno essere tenuti in considerazione quando si attuerà la delega fiscale. Io Presidente mi fermerei qui. La mia relazione include due ulteriori aspetti: una analisi del superamento della riserva della quota di gettito dell'IMU sugli immobili appartenenti al gruppo catastale D, immobili produttivi riservati allo Stato; prevede poi una sezione conclusiva nella quale, velocemente, rappresentiamo la percezione che abbiamo della sfida che è costituita dall'applicazione del regionalismo differenziato. Collegandola anche a questa prospettiva indicata dalla delega fiscale di sostituzione delle addizionali IRPEF con sovraimposte e tenendo questo in considerazione, a noi sembra che, forse, la strada più efficiente da perseguire per l'attuazione del regionalismo differenziato sarebbe quella delle compartecipazioni che sarebbero da privilegiare rispetto alla riserva di aliquota, proprio in questa prospettiva. Io vi ringrazio molto per l'attenzione. Sono qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande.

  PRESIDENTE. Siamo noi che ringraziamo Lei. La materia è ovviamente molto ampia, Lei ha fornito materiale sicuramente molto importante. Purtroppo i tempi, anche per i lavori d'Aula, sono tiranni e quindi anche per dare la possibilità a chi si è prenotato di poter interloquire con Lei, La ringrazio per essersi avviata in modo così repentino alla conclusione. Prego, senatore Perosino.

  MARCO PEROSINO. Grazie Presidente. Grazie professoressa. Effettivamente sì, la sua relazione ha una visione dell'evoluzione del sistema del finanziamento degli enti locali, che è venuto cambiando, si è consolidato, è migliorato. Io sono fautore del consolidamento, perché cambiare per cambiare può peggiorare. Infatti, a riguardo della riforma fiscale ricordo l'audizione in Commissione finanze del professor Tremonti che disse: «Cambiate poco», Pag. 13perché è una costruzione che risale negli anni ... «Cambiate poco». Volete ridurre imposte e tasse? Riducete le aliquote IRPEF. Lavorate su quelle e avrete già fatto tutto. Il resto sarebbe a posto. Infatti, quello che Lei ha detto mi mette sempre di più in crisi sul fatto che la modifica dell'addizionale IRPEF, che diventa sovraimposta, può generare più problemi che risolvere, perché l'addizionale aveva un minimo e un massimo ed era un sistema che qualificava le amministrazioni. Qui andremmo su un'aliquota media per poterla inserire come sovraimposta. Lo stesso discorso vale per l'IRAP, perché era migliorato il sistema di calcolo e forse l'IRAP più gravosa era quella a carico degli enti locali, no? I comuni e le province pagano l'IRAP su troppe voci, che paiono non giuste, ma anche lì c'eravamo abituati. La capacità fiscale: nella sua relazione dice com'è che è dovuta, calcolata molto sul criterio del valore degli immobili. Io devo dire, lo dice il mio partito, che non vogliamo una riforma del catasto, ma se sento dire questo allora quasi quasi sarei favorevole, perché c'è qualcosa che non mi quadra, così ma come convinzione. Magari se riuscirà a dirmi qualcosa, ma è una constatazione. La capacità fiscale basata sul valore degli immobili, quelli denunciati, perché probabilmente, lo dice anche la sua relazione, c'è una differenza tra i comuni costieri e i comuni dell'interno, eccetera. Poi ha fatto un accenno sulle risorse Covid e sulle risorse del PNRR. Le risorse per la pandemia da Covid sono state interessanti e notevoli, nel 2020 e nel 2021, quest'anno un po' meno. Diciamo che il Covid sta rientrando, a Dio piacendo, ma ci siamo anche un po' organizzati, un po' abituati o perlomeno è meno grave. Però sono state significative. Anzi alcune voci, in alcuni comuni, parlo dei comuni del Nord, quelle sui buoni alimentari, credo che le restituiremo, perché è andata a rientrare quella emergenza, però ad onor del vero è così. Quanto a quelle del PNRR, Lei l'ha ribadito, è un concetto che gli amministratori locali non capiscono il fatto che vanno impegnati gli importi del PNRR, i finanziamenti, entro il 31. 12. 2023, impegnati, quindi bisogna aver finito la progettazione. Il tempo vola. Credo che il PNRR avrà delle proroghe dovute anche ad altri fattori, credo. Ultima domanda, che trovo sovente: negli stanziamenti che vengono fatti, anche ad esempio quello per gli asili nido, che è diventato un elemento importante di qualificazione, sicuramente di miglioria dal punto di vista sociale, era ed è un problema che sono 100 milioni nel 2022, 150 nel 2023, per arrivare a 650 nel 2031. È un esempio come su altri casi. Quando si dice che i trasferimenti aumenteranno, è un gettare la palla in avanti – si dice: «Vedremo come va» – perché effettivamente diventano da 100 milioni 650, oppure ciò è calcolato sul fatto che se io realizzo in conto capitale, ad esempio col PNRR, le scuole e gli asili nido poi avrò delle spese di gestione, che creano un deficit? È dovuto a quello o è dovuto al fatto di pensare di ulteriormente aumentare questi finanziamenti? Ho fatto l'esempio degli asili nido, ma vale in tanti altri aspetti, che Lei conosce senz'altro. Grazie.

  PRESIDENTE. Prego onorevole Fragomeli.

  GIAN MARIO FRAGOMELI. Grazie Presidente. Grazie professoressa. Questi temi li stiamo appunto vivendo nella riforma fiscale, che stiamo discutendo in Commissione finanze. Infatti, ho chiesto proprio che nella nostra relazione conclusiva ci fosse anche un riferimento netto a questo passaggio fondamentale di riforma della tassazione degli enti territoriali. Qui il collega Perosino ha già accennato un tema che preoccupa rispetto ai minori margini di manovrabilità degli enti locali, rispetto al passaggio delle addizionali in sovraimposta. Io ne aggiungo un altro. Nel senso che, chiaramente, ci sarà in molti casi, in alcuni casi, in Italia un problema di aumento delle sovraimposte rispetto alle attuali addizionali, per coprire determinati gettiti. Questo problema ci sarà, nel senso che i comuni molto spesso verranno attaccati come quelli che hanno applicato un'imposta importante. Nel senso che è inutile negare che è vero che si riduce la iper progressività che avevano le addizionali con le sovraimposte, Pag. 14ma ci sarà un effetto anche distorsivo, che voi avete già detto. Nel senso di soggetti che saranno sfavoriti da questa riforma e chiaramente, quando aumenterà la sovraimposta per questi soggetti, ci sarà un attacco ai comuni, come se questo sarà un aumento di gettito dei comuni, invece non ci sarà nessuno aumento di gettito, perché è un effetto esattamente sostitutivo. Quindi, gli enti locali pagheranno dazio rispetto a questo, sicuramente per l'effetto che la gente avrà di aumento delle imposte. E vengo al problema più grave, sul quale noi come Partito Democratico stiamo presentando una serie di emendamenti, abbiamo presentato una serie di emendamenti. Continuando a ridurre i soggetti interessati al pagamento di entrate che vanno ai comuni e alle regioni in particolare, si pone un problema. Parlo dell'IRAP. Sul graduale superamento dell'IRAP attraverso un incremento delle addizionali, voi fate un'ipotesi di uno 0,3 di aumento medio delle sovraimposte per coprire la riduzione dell'IRAP. Questo ci preoccupa perché chiaramente ci saranno una serie di soggetti che non pagheranno, non pagano già più l'IRAP dalla legge di bilancio, eventualmente non la pagheranno successivamente. Ci sono invece delle sovraimposte che colpiranno determinati soggetti. E qui vengo al tema più pericoloso, quello dei disavanzi sanitari, cioè in queste regioni, vorrei capire, si interviene con una maggiore compartecipazione IVA? Cioè, a piè di lista, come si copre? O si pensa che la riduzione dei soggetti che pagano l'IRAP, e l'eventuale maggiorazione IRAP quando ci sono dei disavanzi sanitari, la paghino tutta con sovraimposte determinati soggetti? Perché questo diventa un altro problema enorme. Nel senso che è evidente che, togliendo l'IRAP e la maggiorazione IRAP ancor di più, ci sarà un problema di un peso tributario su determinati soggetti in caso di disavanzo sanitario. L'ultima questione riguarda i temi del Fondo di solidarietà comunale. Noi abbiamo già visto, tramite l'inserimento di nuovi servizi, che verranno coperti gli asili nido ed altro. Oltre all'effetto investimenti finanziato nel PNRR, poi ci sarà l'effetto della parte corrente del finanziamento di questa famosa quota del 30 per cento. Quindi il tema è: noi abbiamo messo delle risorse, che sono chiaramente inferiori al fabbisogno stimato di oltre un miliardo, che servirà a regime per coprire l'erogazione di questo servizio agli enti territoriali, ma il problema è come pensiamo poi di coprire ulteriormente, anche qui, queste risorse importanti? Cioè, si va verso un'incentivazione della quota verticale del Fondo di solidarietà comunale o si pensa di incrementare l'orizzontalizzazione, che non sarebbe sostenuta e sostenibile? Perché non abbiamo affrontato il tema IMU e tutto il resto, ma è chiaro che sono già in una forte sperequazione da questo punto di vista e non è pensabile che altri 700, 800 milioni vengano trovati attraverso l'orizzontalizzazione delle risorse. Non esiste. Noi, come Partito Democratico, abbiamo presentato delle richieste di aumento delle compartecipazioni di altri soggetti all'FSC, in particolare c'è la questione iniziale che anche chi è in flat tax compartecipi all'FSC e che quindi, però questo, non comporti una riduzione del Fondo, ma debba essere mantenuto proprio per coprire questi costi. In soldoni, come prevediamo di costruire a regime altri 700, 800 milioni sul Fondo in tema verticale? Quali sono le idee che voi state sviluppando? Perché io sono preoccupato che altrimenti qui si va con maggiori sovraimposte che colpiscono solo determinati soggetti e non altri che escono fuori dal sistema progressivo e, dall'altra parte, ci sono nuove risorse da mantenere. Qui si va in corto circuito sull'asse del federalismo orizzontale. Quindi, ci sono un po' di problemi. Non ho ancora capito qual è la visione che si ha e sono un po' preoccupato che i comuni inizieranno ad essere bersagliati dall'aumento delle sovraimposte per determinati soggetti, rispetto all'addizionale attuali, dal superamento di entrate che interessano sempre i medesimi soggetti, che tra l'altro sono i lavoratori dipendenti e i pensionati. Quindi, volevo un po' capire cosa ne pensa.

  PRESIDENTE. Grazie. Ovviamente la professoressa risponderà per quanto riguarda le questioni tecniche. Sulle valutazioni politiche, che comunque comprendo, Pag. 15Fragomeli sa anche che le condivido. Prego professoressa, per la replica.

  FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Grazie, rispondo molto rapidamente. Capisco perfettamente le preoccupazioni che avete rispetto alla prospettiva di sostituzione delle addizionali con le sovraimposte. Alcune credo che possano essere contenute, nel senso che tutto sommato, comunque, un margine di autonomia esiste per gli enti locali, esisterebbe se si procedesse alla sostituzione delle addizionali con le sovraimposte. Voi lo sapete, voglio dire, la valutazione va fatta a 360 gradi. Quindi, i vantaggi che deriverebbero da questo passaggio sono collegati alla semplificazione e sono collegati al fatto che le sovraimposte preserverebbero il livello di progressività che è stabilito dall'IRPEF statale e in questo modo renderebbero anche più chiari gli spazi di necessario intervento per riequilibrare, non le idee, per riequilibrare le scelte fatte dagli enti territoriali, che oggi sono talmente articolate, nella definizione fantasiosa della struttura delle addizionali, che rendono davvero difficile anche poi il design di interventi correttivi, dove sono necessari. Quindi, qui ci sono dei vantaggi e ci sono degli svantaggi. Alla fine la valutazione politica deve essere complessiva. Per quello che riguarda l'IRAP, Lei senatore mi parlava dell'IRAP pubblica, che so che è un peso per le università, non solo per gli enti locali. In realtà, l'IRAP alla quale si fa riferimento in questo contesto, l'IRAP della quale si prevede il graduale superamento è l'IRAP privata, a carico dei privati. Quindi, l'idea, il principio di delega, che prevedrebbe il graduale superamento dell'IRAP, lascerebbe completamente quella pubblica a carico dei soggetti pubblici e si preoccuperebbe di sostituire invece a quella a carico dei privati che, come vi ho ricordato prima durante il mio intervento, è nel tempo gradualmente scesa da circa 20 miliardi adesso a quasi circa 13 miliardi, 12,9 miliardi. Per quello che riguarda le capacità fiscali, la collocazione della capacità fiscale collegata ad immobili che sono effettivamente denunciati, Lei ovviamente coglie un aspetto, un limite della metodologia di stima della capacità fiscale a partire dal gettito dei tributi immobiliari, ma, come vi dicevo, dal punto di vista metodologico si è cercato di tener conto di questo limite introducendo, nella stima di capacità fiscale, questa voce di nuovo stimata di evasione dei tributi immobiliari, che dovrebbe cogliere anche l'aspetto degli immobili non denunciati. Per quello che riguarda le risorse Covid e le risorse PNRR, io condivido con Lei. Infatti, nella mia premessa l'ho detto, che il ruolo svolto dalla crisi pandemica ha avuto effetti benefici per l'attuazione del federalismo fiscale. Ha messo a disposizione degli enti delle risorse per un biennio che hanno consentito, per esempio, di inserire una componente verticale importante nel fondo di solidarietà comunale e hanno dato respiro agli enti, ma quello che evidenziavo all'inizio era proprio lo snodo cruciale del passaggio dalla fine di questo riconoscimento di risorse straordinario all'ordinarietà, dove l'auspicio, secondo me, è che faccia da cuscinetto, in questo passaggio, il PNRR. Quindi, le risorse che sono previste dal PNRR e la sua attuazione potrebbero consentire una transizione dolce dai tempi un po' più rosei che, è paradossale dirlo, gli enti locali hanno vissuto dal punto di vista della finanza con la pandemia, all'ordinarietà. Per quello che riguarda gli asili nido, la previsione di risorse graduali nel tempo credo che rifletta, ma mi riservo di chiedere ai miei colleghi conferma, esattamente e semplicemente le risorse che si rendevano disponibili nel piano in quegli anni, che non ci sia dentro un disegno. Lascio la parola per una precisazione alla dottoressa Monteduro, direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali.

  MARIA TERESA MONTEDURO, Direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali. Sì senatore, diciamo che gli importi che Lei ha citato – i 100 milioni, i 150 milioni e i 650 milioni per il 2031 – sono importi già stanziati a legislazione vigente. Il rischio che questi importi non siano assicurati nei prossimi anni non c'è, perché sono già inseriti, sono risorse stanziate.

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  FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Direi che con questo più o meno sono tutti i temi che Lei aveva toccato. Onorevole, Lei invece mi pone delle questioni alle quali io non posso rispondere. Però, sicuramente per quello che riguarda gli effetti della sostituzione delle addizionali con le sovraimposte, spero che Le sia di aiuto la lettura delle pagine dalla 25 alla 30 della relazione, su cui non mi sono soffermata. Sono degli esercizi di simulazione, che noi abbiamo fatto. Abbiamo simulato gli effetti distributivi della sostituzione delle addizionali con le sovraimposte. Non è un caso, sono soltanto finalizzati a riconoscere la realtà di quello che Lei dice. Non è una sostituzione indifferente, cioè si può concepire di farla a parità di effetti macroeconomici, ma non è indifferente. Ha degli effetti distributivi, quindi va valutata politicamente, però in maniera accurata. Quindi, queste analisi sono state fatte proprio perché siamo ben consapevoli di quello che Lei, giustamente, ha osservato...

  GIAN MARIO FRAGOMELI. In particolare sulle regioni c'era il problema, sulle regioni che sono tarate sul gettito e quindi chi non ha applicato il massimo delle addizionali, chiaramente rischierebbe di non avere più manovrabilità anche, se non coperto dalla compartecipazione IVA maggiore, perché qui si va al gettito. E se la Lombardia non ha applicato il massimo del gettito, vuol dire che non avrà la possibilità anche di ottenere risorse dalle sovraimposte. Questo è un altro tema.

  FABRIZIA LAPECORELLA, Direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. È un altro tema, ma che è affrontato, nel senso che è ben chiara l'idea che tutto quello che viene ridisegnato dovrà tener conto dell'esigenza di assicurare le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria e delle altre esigenze delle regioni. Per ciò che riguarda la domanda in ordine alle risorse importanti – Lei parlava di 700 o 800 milioni – che servirebbero per rifinanziare il Fondo, questa, onorevole, è una domanda che dovreste fare al mio collega Ragioniere generale dello Stato, per capire come e dove. Però, certo, noi siamo passati da anni in cui il Fondo di solidarietà comunale era un Fondo che era privo completamente di risorse verticali, quindi in cui la perequazione era tutta orizzontale tra gli enti. La dottoressa Rotunno e il dottor Carotenuto, che si confrontano annualmente nell'esercizio tecnico di ripartizione del Fondo, vi potranno raccontare della difficoltà di gestione, della difficoltà di trovare accordi sulla distribuzione delle risorse del Fondo, quando la componente verticale era praticamente inesistente. Poi siamo riusciti a inserire una piccola componente verticale che adesso dovrebbe aumentare, e quindi a riflettere quello che è l'impianto originario della legge delega n. 42 che prevedeva la perequazione orizzontale e verticale. In un momento di difficoltà – di esigenze di consolidamento dei conti pubblici – la componente verticale dello Stato era sparita, e c'erano solo i comuni che si distribuivano risorse. Presidente, io vi ringrazio molto per l'attenzione su queste tematiche, che sono sempre un po' spinose.

  PRESIDENTE. Siamo noi che ringraziamo nuovamente Lei per la disponibilità e l'esauriente relazione. Dispongo che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie.

  La seduta termina alle 9.35.

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