XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Resoconto stenografico



Seduta n. 80 di Martedì 15 marzo 2022

INDICE

Comunicazioni:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 

Sulla pubblicità dei lavori:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 

Audizione del presidente della Consob, professor Paolo Savona:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Savona Paolo , presidente della Consob ... 3 
Lorenzoni Mauro , responsabile della Divisione Tutela dei Consumatori ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 10 
De Bertoldi Andrea  ... 10 
Ruocco Carla , Presidente ... 11 
Lannutti Elio  ... 11 
Ruocco Carla , Presidente ... 12 
Perosino Marco  ... 12 
Ruocco Carla , Presidente ... 13 
Zanichelli Davide (M5S)  ... 13 
Ruocco Carla , Presidente ... 14 
Pellegrini Marco  ... 14 
Ruocco Carla , Presidente ... 14 
Savona Paolo , presidente della Consob ... 14 
Ruocco Carla , Presidente ... 15 
Pellegrini Marco  ... 15 
Ruocco Carla , Presidente ... 15 

ALLEGATO: Documentazione in regime libero trasmessa dal presidente della Consob ... 16

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

  La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni.

  PRESIDENTE. Comunico che il Luogotenente Cariche Speciali Marco Boccolini è entrato a far parte, in sostituzione del Maresciallo aiutante Vincenzo Di Rubbo, del Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, della cui collaborazione si avvale questa Commissione.
  Ringraziamo quindi per il lavoro svolto il Maresciallo Di Rubbo e diamo il benvenuto al Luogotenente Boccolini.
  Ricordo che per ragioni di sicurezza sanitaria, il «foglio firme» non verrà portato dall'assistente ma lasciato a disposizione sul tavolino davanti al banco della Presidenza.
  Comunico che, in vista dell'odierna audizione, la presidenza della CONSOB ha trasmesso alla Commissione della documentazione in regime libero, che è stata già trasmessa per email ai commissari.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del presidente della Consob, professor Paolo Savona.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del presidente della CONSOB, professor Paolo Savona. La Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha deliberato, a seguito della puntata di Report, trasmessa lunedì 13 dicembre 2021 su RAI3, di svolgere un approfondimento sulla vicenda della vendita di diamanti ai propri clienti da parte dei maggiori istituti di credito operanti sul territorio nazionale.
  Tale attività prosegue oggi con l'audizione del presidente della CONSOB, professor Paolo SAVONA, accompagnato dal dottor Mauro Lorenzoni, Responsabile della Divisione Tutela dei Consumatori, e dalla dottoressa Giuliana BO, che ringrazio per essere presenti.
  Invito il professor Savona a svolgere la sua relazione. Seguirà il dibattito, con possibilità per i commissari di formulare domande e osservazioni. Prego, professor Savona.

  PAOLO SAVONA, presidente della Consob. Grazie presidente. Pur, ovviamente, essendo io qui garante della posizione della Consob, ho chiesto e ho ottenuto dalla presidenza che l'esposizione avvenga da parte del dottor Lorenzoni, che già ha ricordato, il quale ha seguito questa materia dei diamanti fin dall'origine del problema quando ancora la Consob non era nell'area delle mie competenze, però questo non toglie niente sul fatto che egli in questo momento rappresenta la Consob. Lorenzoni le do la parola.

  MAURO LORENZONI, responsabile della Divisione Tutela dei Consumatori. Ringrazio anche io la presidente Carla Ruocco e gli onorevoli membri di questa Commissione parlamentare per l'invito rivolto alla Consob. In primo luogo fornirò, come richiesto, una sintetica ricostruzione della disciplina della distribuzione delle attività Pag. 4finanziarie attraverso i canali bancari, che ritengo utile anche come premessa di quanto riferirò nel corso dell'intervento, in particolare in merito al fatto che, sulla base degli accertamenti svolti dalla Consob, in questa vicenda non sono stati individuati elementi che potessero delineare la ricorrenza di un prodotto finanziario. L'attività di intermediazione finanziaria si esplica attraverso lo svolgimento di servizi di investimento che sono specificamente individuati dalla direttiva MiFID II (Markets in financial instruments directive) (2014/65/EU), e a livello nazionale dal TUF (Testo Unico della Finanza), all'interno di un elenco chiuso di attività che devono avere necessariamente ad oggetto strumenti finanziari anch'essi elencati nei predetti testi normativi. I servizi di investimento quali la negoziazione, il collocamento, la ricezione e trasmissione di ordini, o la consulenza e la gestione di portafogli sono quindi funzionali all'accesso al mercato degli strumenti finanziari. Questi ultimi sono principalmente titoli rappresentativi di capitale o di debito, quali azioni e obbligazioni, strumenti del mercato monetario, quote di fondi comuni di investimento e contratti finanziari derivati. L'esercizio professionale di servizi di investimento è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, ovviamente tra questi le banche, ed iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica del possesso dei requisiti patrimoniali e organizzativi prescritti dalla normativa. Nell'ordinamento nazionale le competenze di vigilanza sulla prestazione dei servizi di investimento, anche quando svolti da banche, sono suddivise tra la Consob, per quanto attiene alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela, e la Banca d'Italia, con riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione degli intermediari. Il riparto di competenze in materia di supervisione segue quindi un approccio funzionale in cui a un'autorità di vigilanza prudenziale, la Banca d'Italia, si affianca un'altra autorità, la Consob, che controlla la trasparenza più ampia possibile nei rapporti degli intermediari con la clientela di ciascun segmento. La disciplina del servizio di investimento che oggi si trova nel TUF risulta dal recepimento in Italia, come ho accennato, della direttiva MiFID 2, che insieme alla MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation), ha preso il posto della precedente regolamentazione europea in materia. Dell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal TUF, la Consob ha poi adottato il Regolamento Intermediari. Alla disciplina dei servizi di investimento, che regola i rapporti tra intermediari finanziari autorizzati e singoli clienti, si affianca la disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, che regola gli obblighi di trasparenza di chi rivolga un'offerta alla platea indistinta dei potenziali investitori. L'attività di offerta al pubblico, a differenza della prestazione dei servizi di investimento, non è un'attività riservata ma impone la predisposizione e la pubblicazione di un prospetto che rechi informazioni sull'offerente e sulle caratteristiche del prodotto finanziario offerto. La pubblicazione del prospetto informativo è subordinata all'autorizzazione della Consob. L'offerta al pubblico può avere ad oggetto sia gli strumenti finanziari previsti dalla disciplina di derivazione europea, sia prodotti finanziari atipici secondo la nozione domestica che ne dà il TUF, ai sensi del quale per prodotto finanziario si intendono gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Nozione, quest'ultima, che secondo il consolidato orientamento della Consob, ultra venticinquennale, come più ampiamente dirò in seguito, implica la compresenza di tre elementi: un impiego di capitale, una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria, e l'assunzione di un rischio collegato all'impiego di capitale. L'offerta al pubblico ha la sua disciplina nel regolamento prospetto dell'Unione europea, nel TUF e nel Regolamento Emittenti della Consob. Proprio con riferimento alla disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, la Consob ha svolto approfondimenti in merito alla vendita di diamanti tramite il canale bancario per verificare se potesse essere considerata un'offerta di investimenti di natura finanziaria. Come dirò più ampiamente in seguito,Pag. 5 ad esito dei complessivi approfondimenti svolti non sono stati riscontrati meccanismi contrattuali, come ad esempio promesse di rendimento, obblighi di riacquisto, ovvero vincoli al godimento del bene, eventualmente previsti anche tramite contratti collegati al contratto principale di vendita del diamante, che potessero delineare la ricorrenza di un'offerta di un prodotto finanziario e pertanto una fattispecie di diretta competenza della Consob. Con riferimento alla vicenda oggetto di questa audizione, evidenzio che l'istruttoria svolta dalla Consob ha comportato lo svolgimento di una pluralità di attività, nonché il coordinamento con altre autorità di vigilanza e con l'Autorità giudiziaria, in esito alle quali, sia la Consob sia le altre autorità con cui si è collaborato, hanno adottato ciascuno per i propri profili di competenze specifiche iniziative. La Consob a partire dal mese di ottobre del 2016 in assenza di esposti, e poco prima della messa in onda della puntata della trasmissione televisiva Report del 17 ottobre, ha avviato, anche alla luce di alcuni articoli pubblicati sulla stampa nazionale che riguardavano la compravendita di diamanti, approfondimenti sia su operatori che vendevano diamanti tramite siti web, su alcuni dei quali la Consob è intervenuta, sia su operatori che vendevano diamanti tramite istituti di credito. L'istruttoria è stata avviata allo scopo di valutare se l'attività di vendita dei diamanti fosse svolta conformemente alla comunicazione Consob del 6 maggio 2013, che era proprio relativa alla vendita di diamanti tramite intermediazione di istituti di credito, ovvero se integrasse un'attività di offerta al pubblico di prodotti finanziari. Considerato che già dai primi approfondimenti svolti emergeva la potenziale competenza di altre autorità, la Consob ha da un lato ha avviato contatti con l'Antitrust e con la Banca d'Italia, e dall'altro collaborato con la Procura della Repubblica di Milano, e con altre procure che nel tempo hanno svolto indagini sulla vicenda, trasmettendo a queste gli elementi istruttori acquisiti. Tale coordinamento ha portato sostanzialmente all'interruzione della vendita dei diamanti tramite le banche, all'emersione di pratiche commerciali scorrette che sono state sanzionate dall'Antitrust, e alla configurazione di ipotesi di reati di truffa da parte dell'Autorità giudiziaria. Più specificamente, il 19 gennaio 2017 si è svolto un confronto preliminare sulla vicenda con i rappresentanti dell'Antitrust e della Banca d'Italia al fine di individuare le migliori forme di coordinamento istituzionale, tenuto conto dei relativi profili di competenza. Nel corso di tale incontro la Consob ha rappresentato di aver già avviato approfondimenti sulla vendita al pubblico di diamanti, e ha informato Antitrust e Banca d'Italia che stava valutando la pubblicazione di una comunicazione a tutela del pubblico, quelle che noi chiamiamo warning, per richiamarne l'attenzione sul fenomeno e fornire primi elementi di valutazione della fattispecie. La Consob ha quindi pubblicato questo warning il 31 gennaio 2017 allertando i risparmiatori sui rischi connaturati all'operazione di acquisto dei diamanti, nonché richiamando gli intermediari alla necessità di informare compiutamente gli acquirenti circa le condizioni contrattuali e i costi connessi a tali operazioni. Ne cito testualmente alcuni passi più significativi: «I prezzi di acquisto dei diamanti determinati direttamente dal proponente sarebbero superiori al loro valore di mercato, non sarebbe inoltre chiaro a causa della scarsa trasparenza delle proposte quale parte del prezzo sia dovuta al costo effettivo del diamante e quale sia invece rappresentata dalle commissioni applicate dalle società proponenti e dagli istituti bancari al momento dell'operazione. È di fondamentale importanza che i potenziali acquirenti siano informati che si tratta di investimenti che possono rappresentare rischi non immediatamente percepibili. La Consob, infine, rappresenta la necessità che gli offerenti l'acquisto, in particolare se operatori bancari, consapevoli della oggettiva affidabilità offerta dalla loro specifica posizione professionale, rendano sempre compiutamente edotti i potenziali acquirenti sulla disciplina applicabile, sulle condizioni contrattuali e sui costi anche commissionali presenti nelle operazioni di vendita proposte allo sportello». A seguito Pag. 6della pubblicazione di questo warning l'operatività di vendita dei diamanti risulta aver subito sostanzialmente un arresto, come meglio precisato nel documento tecnico illustrativo dell'istruttoria svolta, che abbiamo allegato al testo di questo intervento. Il 14 febbraio 2017 la Consob ha comunicato con apposite note all'Antitrust e alla Banca d'Italia, le informazioni complessivamente acquisite e le valutazioni fino a quel momento condotte in merito alla vicenda. Con tali note la Consob ha anche trasmesso un documento contenente un'analisi sui prezzi applicati dalla società Diamond Private Investment (DPI) e Intermarket Diamond Business (IDB) alla vendita dei diamanti. A fronte di tale nota l'Antitrust ha comunicato, con lettera del 23 febbraio 2017, di avere in corso due procedimenti istruttori volti a valutare l'eventuale sussistenza di pratiche commerciali scorrette proprio nei confronti di queste due società, che sono risultate essere i principali operatori nel mercato delle vendite di diamanti tramite il canale bancario. Nel frattempo la Consob ha proseguito nelle proprie indagini, su cui mi dilungherò in seguito, mediante l'invio di richieste di elementi informativi e documentali, sia a società italiane specializzate nella vendita dei diamanti tramite banche, sia agli istituti bancari di cui tali società si avvalevano. Nel corso di un ulteriore incontro con la Banca d'Italia e l'Antitrust il 10 aprile 2017, la Consob ha riferito sull'esito di tali indagini, evidenziando tra l'altro le caratteristiche della documentazione contrattuale acquisita ed esaminata. In particolare, dagli elementi acquisiti emergeva che i prezzi di vendita dei diamanti praticati dalle società venditrici erano significativamente più elevati rispetto a quelli risultanti dai listini di settore più comunemente accettati. Difatti il valore delle pietre, esposto dalle quotazioni redatte e pubblicate a cura delle società venditrici, era sensibilmente più alto del 40, e anche 50 per cento rispetto al valore di pietre con caratteristiche del tutto simili, per le quali si fa riferimento ai listini in uso nel settore. Il prezzo finale praticato dalle società venditrici era composto da voce ulteriori che si sommavano al prezzo della pietra, quale l'assicurazione, la certificazione di autenticità, il trasporto, i costi doganali, nonché le commissioni dovute dalle società venditrici alle banche per l'attività di segnalazione da queste svolte. Commissioni che variavano tra il 10 e il 20 per cento a seconda dei rapporti tra le società e le singole banche. Queste caratteristiche, che facevano emergere la sussistenza di pratiche commerciali scorrette, erano state riscontrate anche dall'Antitrust nel corso delle proprie istruttorie. Il 30 ottobre 2017 l'Antitrust ha pubblicato sul proprio sito web un comunicato stampa con cui ha reso noto che a conclusione di due istruttorie, che riguardavano le due società che ho citato, ha ritenuto gravemente ingannevoli e omissive le modalità di offerta dei diamanti da investimento da parte di queste società, anche attraverso gli istituti di credito con i quali rispettivamente operavano. Nell'ambito di tale comunicato l'Antitrust ha tra l'altro evidenziato che le sanzioni irrogate nei confronti delle società venditrici di diamanti e delle banche, delle quali si sono rispettivamente avvalse, sono frutto anche dell'attività di collaborazione della Consob. Questo aspetto, poi, è stato ribadito anche dall'Antitrust recentemente nel corso dell'audizione svolta la scorsa settimana presso questa Commissione, e anche questa mattina dal dottor Calabrò, che ha riferito proprio di questa collaborazione nell'ambito della Giornata mondiale della tutela dei consumatori.
  L'attività di coordinamento è stata svolta, come detto, anche rispetto alle iniziative dell'Autorità giudiziaria. Difatti, nell'ambito dell'attività istruttoria condotta la Consob ha fornito ampia collaborazione alle indagini svolte dalle competenti Procure. In particolare, il 18 luglio 2017 si è tenuto un incontro tra funzionari della Consob e la Procura di Milano, durante il quale la Consob ha espresso la sua piena disponibilità ad offrire la propria collaborazione, presentando i risultati delle sue prime indagini. A tale incontro la Consob ha fatto seguito con la trasmissione di una segnalazione dell'aprile del 2018 con la quale ha messo formalmente a parte l'Autorità giudiziaria delle attività svolte. È poi noto che Pag. 7la Procura di Milano ha avviato un'ampia indagine sfociata nella richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 105 persone fisiche, cinque società, di cui quattro banche, per i reati di truffa e autoriciclaggio, quindi anche essa non riscontrando un'offerta abusiva di prodotti finanziari. Inoltre la Consob ha fornito riscontro alle richieste pervenute da altre Procure in merito alla vicenda dei diamanti, ed è il caso della Procura di Roma e di quella di Ferrara.
  Un aspetto sul quale penso sia utile riferire è anche quello degli esposti pervenuti da parte dei risparmiatori sulla vicenda. A tale riguardo, segnalo che da ottobre 2016 ad oggi sono complessivamente pervenuti alla Consob 795 esposti. In particolare, fermo restando che l'istruttoria della Consob è stata avviata, come ho detto, a ottobre del 2016 in assenza di esposti, alla fine del 2016 sono pervenute solo due segnalazioni di associazioni di consumatori, U.Di.Con e Altroconsumo. Un'ulteriore segnalazione è poi pervenuta a gennaio del 2017. Nel periodo compreso tra la pubblicazione del warning della Consob del 31 gennaio 2017 e la pubblicazione del comunicato stampa dell'Antitrust del 30 ottobre 2017, quindi parliamo di 9 mesi, è pervenuto un esiguo numero di esposti, solo dieci, che riguardavano operazioni effettuate in passato e che sostanzialmente confermavano l'avvenuta interruzione dell'operatività. La quasi totalità degli esposti quindi, 782 su 795, è pervenuta successivamente alla pubblicazione del comunicato stampa dell'Antitrust, e riguarda richieste dei risparmiatori, veicolate per la maggior parte, circa l'80 per cento dei casi, da Associazioni dei consumatori, in particolare da Federconsumatori che è stata molto attiva, dirette alle banche e alle società venditrici dei diamanti e inviate anche alla Consob, alla Banca d'Italia e all'Antitrust, di rimborso delle somme impiegate per l'acquisto dei diamanti. Confermo quindi che tutti questi esposti non segnalavano un'attività ancora in corso, ma riguardavano operazioni effettuate in passato in quanto l'operatività risultava di fatto interrotta. Segnalo poi che a decorrere dal mese di gennaio 2017 sono anche pervenute 42 ricorsi all'Arbitro per le controversie finanziarie, l'ACF, che peraltro non configurandosi in questo caso un prodotto finanziario, sono stati considerati improcedibili. L'ACF ha anche pubblicato sul proprio sito, in homepage, un avviso che specificava che non era possibile presentare ricorsi all'Arbitro in materia di investimenti in diamanti.
  Come ho anticipato, le analisi, svolte nell'ambito dell'attività di coordinamento con le altre autorità, sono state effettuate anche sulla base degli elementi che la Consob ha acquisito nelle proprie indagini. L'elenco delle società e delle banche, alle quali sono state inviate richieste di informazioni e documentali, le loro risposte e le relative tempistiche sono riportate nel documento tecnico allegato, a cui ho fatto cenno precedentemente. Tali richieste sono state trasmesse allo scopo di avere evidenza delle concrete modalità con cui le attività di vendita dei diamanti veniva svolta, e in particolare per verificare se le comunicazioni promozionali effettuate dagli operatori, ovvero gli schemi negoziali sottoposti agli acquirenti dei diamanti, contenessero elementi idonei a configurare la sussistenza di un prodotto finanziario. Difatti, delle richieste inviate è stato domandato sia alle società venditrici, sia agli istituti bancari, di fornire copia della documentazione promozionale e della modulistica contrattuale che era esibita e consegnata ai clienti, nonché di fornire eventuale documentazione relativa a contratti collegati a tale vendita. In sintesi, dalle informazioni e dalla documentazione contrattuale complessivamente acquisite ed esaminate è risultato che, in base ad accordi tra le società venditrici e gli istituti di credito, questi ultimi raccoglievano l'interesse del cliente all'acquisto dei diamanti e lo segnalavano alle società i cui incaricati incontravano poi il cliente interessato perfezionando l'operazione di vendita. L'acquisto dei diamanti era diretto all'immediato conseguimento del bene, di cui era prevista la consegna fisica al cliente. Quest'ultimo acquistava un diritto di proprietà pieno ed esclusivo del bene stesso, potendo scegliere se trasferirlo o detenerlo in custodia in proprio, depositarlo in una Pag. 8cassetta di sicurezza di una banca, o nei caveau della società venditrice, oppure trasformarlo in un gioiello. Nessuna delle società venditrici assumeva l'impegno a riacquistare i diamanti dal cliente, o comunque un impegno che comportasse, dietro restituzione del bene, il pagamento al cliente di un corrispettivo in denaro o la corresponsione, anche solo eventuale, di flussi monetari periodici. Era riconosciuto al cliente però la possibilità di conferire un mandato di vendita alla società venditrice o a una società da essa controllata, che si assumeva l'impegno, dietro corresponsione di una commissione di mediazione, di cercare una controparte interessata all'acquisto. In caso di rivendita il prezzo dei diamanti era variabile e poteva essere superiore, inferiore o uguale al prezzo di acquisto, come pure era espressamente precisato nella documentazione contrattuale trasmessa dalla Diamond Private Investment, dove si leggeva che il cliente può correre il rischio di incassare un prezzo inferiore a quello di acquisto a causa delle oscillazioni di prezzo e dei costi sostenuti al momento dell'acquisto.
  Come ho avuto modo di anticipare, non sono poi stati riscontrati meccanismi contrattuali eventualmente anche collegati al contratto principale di vendita dei diamanti che potessero delineare la ricorrenza di un'offerta di un prodotto finanziario. Infatti, nel solco di un consolidato orientamento, con la propria comunicazione del 2013 la Consob, intervenendo in relazione all'applicabilità della disciplina prevista dal TUF in materia di offerta al pubblico, alle operazioni di vendita dei diamanti effettuate per il tramite del canale bancario, ha precisato che la vendita di diamanti, anche effettuata per il tramite del canale bancario, non configura un'offerta al pubblico di prodotti finanziari: se con la sottoscrizione dei contratti di acquisto dei diamanti si determina il trasferimento di un pieno diritto di proprietà del bene in capo all'acquirente, atteso che quest'ultimo è immediatamente immesso nel pieno ed esclusivo diritto di disporre e godere del bene, senza vincoli o limitazioni al godimento dello stesso; se non si ravvisa la sussistenza di certificati rappresentativi dei diritti dei titolari destinati eventualmente a circolare nell'ambito di un mercato secondario appositamente organizzato; se non è previsto un patto di riacquisto da parte della società venditrice a un prezzo maggiorato; se non è prospettata, a favore dell'acquirente che decida di dismettere i diamanti, una specifica forma di rendimento diversa, collegata e ulteriore rispetto al valore del bene acquistato. Nella stessa comunicazione del 2013 è stato anche esplicitato che per configurarsi un prodotto finanziario non è di per sé sufficiente che vi sia un possibile accrescimento delle disponibilità patrimoniali dell'acquirente, essendo invece necessario che l'atteso incremento di valore del capitale impiegato sia elemento intrinseco all'operazione stessa. Un investimento ha, cioè, natura finanziaria quando, oltre a un impiego di capitale e l'assunzione di un rischio, sia rinvenibile una promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria, ossia di un profitto consistente nell'accrescimento delle disponibilità investite, prospettato già all'atto dell'instaurazione del rapporto contrattuale, derivante prevalentemente dalle azioni imprenditoriali o manageriali poste in essere da terze parti rispetto all'acquirente il prodotto. In base a questo orientamento, la finanziarietà di un'operazione, perché possa essere ritenuta sussistente l'offerta di un prodotto finanziario, deve essere valutata sulla base delle oggettive pattuizioni e meccanismi contrattuali correlati all'operazione di volta in volta considerata, e non ricercata nell'intenzione/motivo soggettivo, che spinge l'acquirente a impiegare il proprio denaro in una determinata operazione, dato che l'obiettivo di conseguire un lucro è presente sia nelle operazioni finanziarie propriamente dette, sia nelle operazioni di natura eminentemente commerciale.
  Tale orientamento è stato avallato anche dalla Corte di cassazione, che con la sentenza n. 2736 del 2013 ha ribadito che un contratto è idoneo a integrare un investimento di natura finanziaria quando presenta una «causa finanziaria», ossia quando nella stessa struttura negoziale, e non esternamente ad essa, si rinvengono e hanno Pag. 9una valenza prevalente, gli elementi che caratterizzano tale forma di investimento: impiego di capitale, aspettativa di rendimento e rischio. Alla luce degli elementi informativi e documentali acquisiti non è stata riscontrata la presenza di una promessa di rendimenti di natura finanziaria predeterminati o determinabili, come ad esempio patti di riacquisto proposti dalle società venditrici a prezzi maggiorati. Non è stata riscontrata neanche l'emissione di certificati che attestassero la titolarità del bene e che fossero commercializzabili sul mercato secondario. Di fatto il diamante veniva consegnato dal venditore all'acquirente, a fronte del pagamento del relativo prezzo, e veniva definitivamente trasferito il diritto di proprietà sulla cosa dall'alienante all'acquirente, che dunque acquisiva il diritto di godere e disporre del bene prezioso in modo pieno ed esclusivo, e con esso anche il relativo rischio di perimento della pietra, nonché i relativi oneri di gestione e di custodia.
  Nemmeno nel materiale promozionale acquisito agli atti figurava la prospettazione di rendimenti predeterminati o determinabili. Difatti in tale materiale l'acquisto del diamante, veniva, sì, presentato come una forma di investimento, ma con riferimento all'asserita capacità del bene di apprezzarsi nel tempo. Il provento che fosse derivato dall'eventuale e successiva rivendita del bene, avrebbe configurato non un rendimento di natura finanziaria, propriamente inteso, quanto piuttosto un risultato economico, riveniente da una rivalutazione del bene in relazione all'andamento del mercato di settore, esattamente come può succedere per altri beni commerciali, come l'acquisto di un immobile o di un'opera d'arte. Pertanto non sono risultati presenti gli elementi che avrebbero potuto fondare l'esercizio di poteri cautelari/interdittivi, nonché sanzionatori da parte della Consob. Tali provvedimenti avrebbero potuto infatti risultare illegittimi perché adottati in relazione all'offerta di un bene, il diamante, che per gli specifici meccanismi contrattuali tramite i quali ne veniva proposto l'acquisto, non era possibile qualificare come prodotto finanziario. Detti provvedimenti, pertanto, avrebbero potuto essere suscettibili di annullamento in sede giurisdizionale.
  Al contempo però, sono indubbiamente emersi profili di ingannevolezza nelle modalità di vendita del bene ai consumatori. In particolare, sono stati riscontrati forti elementi di criticità connessi all'entità dei prezzi di vendita al dettaglio dei diamanti, alla scarsa trasparenza dei costi delle operazioni nei confronti degli acquirenti, nonché all'enfasi posta nella documentazione promozionale sui presunti ritorni economici derivanti dall'asserita capacità del diamante di rivalutarsi nel tempo. Con particolare riferimento all'entità di prezzo di vendita dei diamanti è emersa, come ho già accennato, una loro notevole sproporzione rispetto al valore reale, ciò in quanto il livello di tali prezzi veniva ingannevolmente presentato come quotazione di mercato e quindi come espressione del valore in sé della pietra, mentre, in realtà, era determinato non dal valore intrinseco del diamante, ma dalle svariate componenti di costo non chiaramente rappresentate all'acquirente, tra cui l'entità delle commissioni di commercializzazione percepite dalle banche. Ingannevole e scorretta è risultata anche l'enfasi promozionale posta sulla circostanza che il valore del bene diamante si conservi e aumenti nel tempo. Tale enfasi è stata infatti idonea a ingenerare negli acquirenti l'affidamento nella certezza di un futuro provento, che nella realtà nel caso di specie non era garantito. Il consumatore non avrebbe quindi potuto percepire il rischio di perdite di valore del bene nel tempo a causa dell'inattendibilità delle quotazioni dei diamanti, pubblicate a cura delle società venditrici rispetto alle reali quotazioni dei listini più comunemente accettati.
  Tali criticità sono state pure rilevate dall'Antitrust che le ha poste a base dei suoi provvedimenti sanzionatori, nonché dall'Autorità giudiziaria che ha proceduto per ipotesi di truffa.
  In definitiva, la collaborazione tra le autorità di settore, la comunicazione della Consob del 31 gennaio 2017 che ha contribuito all'interruzione della vendita dei diamanti tramite le banche, l'eccellente attivitàPag. 10 istruttoria e sanzionatoria svolta dall'Antitrust, e i provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria hanno operato in modo sinergico a tutela dei risparmiatori vittime di tale truffa.
  Esaurita la parte ricognitiva della normativa applicabile e quella descrittiva dell'attività svolta dalla Consob in collaborazione con le altre Autorità, mi avvio a concludere segnalando che la Consob sta svolgendo riflessioni in merito alla possibilità di proporre interventi normativi tesi ad innalzare il livello di tutela degli investitori, con riferimento a due particolari fenomeni di recente emersione, non adattabili ai casi come la truffa dei diamanti, ma che con questa condividono l'aspetto della pubblicità ingannevole.
  Il primo riguarda il fenomeno della circolazione di cripto attività nell'ambito di piattaforme di scambio on line, fenomeno che negli ultimi tempi si sta diffondendo sempre di più e che comporta un alto rischio per gli investitori retail. È infatti evidente che l'acquisto e lo scambio di cripto valute da parte dei piccoli investitori, sono determinati essenzialmente dallo scopo di ottenere un profitto collegato all'aspettativa di una rivalutazione di tali attività, che però è dovuta a fenomeni di mercato che poco o nulla hanno a che vedere con il loro valore intrinseco. In una situazione in cui vi è l'assenza di uno specifico quadro regolatorio, se non per le finalità antiriciclaggio, potrebbero essere considerate offerte di prodotti finanziari le proposte che vengano reclamizzate con modalità tali da enfatizzare la possibilità che gli aderenti all'iniziativa conseguano ritorni economici collegati alla fluttuazione di valore della cripto attività nelle piattaforme in cui questa è o sarà eventualmente scambiata.
  In secondo luogo, la Consob sta considerando la possibilità di proporre un intervento normativo per estendere l'attività di contrasto agli abusivismi finanziari anche alle iniziative pubblicitarie condotte tramite Internet, riferibili a soggetti non autorizzati alla prestazione di servizi e attività di investimento. In questo caso si tratterebbe di anticipare la tutela dei risparmiatori già al momento della pubblicità delle forme di investimento, e dunque in una fase che precede l'instaurazione del rapporto contrattuale, considerato che la pubblicità costituisce lo strumento principale tramite cui si intercetta l'attenzione del risparmiatore carpendone l'interesse.
  Ringrazio ancora per questa opportunità e la Consob rimane comunque a disposizione per fornire eventuali contributi tecnici nel caso in cui il Parlamento intendesse valutare l'introduzione di ulteriori e diverse misure.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il senatore De Bertoldi, prego.

  ANDREA DE BERTOLDI. Grazie, presidente. Io inizio subito con esprimere un plauso alla Consob per la precisa e puntuale relazione che ci ha voluto fornire. Credo che possiamo unire, come è giusto fare quando c'è il merito, in questo mio parere positivo, le Autorità istituzionali addette al controllo, quindi Banca d'Italia e l'Autorità Garante della concorrenza, perché su questa problematica mi pare che il ruolo delle istituzioni nazionali sia stato efficace, oltre che efficiente, e il fatto stesso che la gran parte dei risparmiatori truffati abbiano trovato poi soddisfazione, credo che rappresenti per noi una risposta assolutamente sufficiente. Io, peraltro, ho avuto modo di vedere che la Consob di questi aspetti se n'era già occupata prima del 2017, infatti ha citato benissimo nella relazione la sentenza della Suprema Corte nel 2013, a dimostrazione che voi sul punto c'eravate, e questo mi fa particolarmente piacere. Allora io porto l'interrogazione che rivolgo a voi su altri aspetti, sulle prospettive: in primis, cosa ne pensate di questa tendenza – quando parliamo di prodotti finanziari atipici, o di prodotti che non sono neanche finanziari atipici ma addirittura commerciali – del sistema bancario, anche comprensibile se guardiamo al periodo dei bassi tassi, quindi dei bassi guadagni, ma questa tendenza ad estendere la propria attività, non tanto a quello che dovrebbe essere il loro core business, quindi il rapporto con l'impresa, con il cittadino da finanziare, quindi comprendere e capire Pag. 11chi è meritevole di credito, o meno, ma di spostarsi spesso su prodotti finanziari, senza arrivare ai diamanti, ma su prodotti finanziari atipici. Penso, ad esempio, a tutto il settore delle assicurazioni, le banche che diventano agenti di assicurazione facendo peraltro spesso anche concorrenza a quei brillanti agenti di assicurazione che abbiamo rappresentati in tutto il territorio nazionale.
  Su questo passaggio dell'allargarsi delle banche a settori che non gli competevano nel passato, e che però in questi ultimi anni sempre di più li hanno caratterizzati, sottraendo – io dico – invece impegno nel ruolo che loro dovrebbero in primo luogo avere. Questa è la prima domanda che vorrei porvi.
  Poi ho apprezzato moltissimo la parte conclusiva del vostro intervento, proprio le ultime due tre frasi, dove voi appunto fate riferimento alle cripto valute, a questi rischi per il retail, per il consumatore che rischia di essere imbrigliato in altri specchietti per allodole, stile diamanti. Quindi su questo io vi invito a insistere e a esserci come bene avete relazionato, e sono anche particolarmente favorevole proprio perché spesso le critiche che noi politici, anche la Commissione stessa ha rivolto agli organi di vigilanza, è di arrivare qualche volta dopo, invece che prima. Quindi il fatto che voi qua sostenete di poter intervenire nella fase addirittura di quando arrivano le pubblicità, quindi prima che possano fare danni, lo ritengo assolutamente di buonsenso.
  Per quanto mi riguarda, esprimo a nome di Fratelli d'Italia, la disponibilità a sostenere un percorso di questo genere. Mi auguro quindi che questa sia davvero la strada che le nostre autorità e istituzioni possono percorrere per anticipare gli eventuali problemi nei quali possono poi incorrere i risparmiatori. Grazie.

  PRESIDENTE. Collega Lannutti, prego.

  ELIO LANNUTTI. Grazie, signora presidente. Ringrazio il dottor Lorenzoni per la relazione, ringrazio e saluto il presidente della Consob, professor Savona. E tuttavia la relazione lascia qualche dubbio, e noi abbiamo il compito e il dovere di esprimere quei dubbi o, se vogliamo, qualche buco che c'è stato anche nella relazione. Questo è il Paese dei crack, del risparmio tradito, di Monte dei Paschi di Siena, con 60 miliardi di euro di buco, e le autorità di vigilanza o non sono intervenute oppure non sapevano di intervenire. Anche nel caso dei diamanti, tutti sapevano – tutti – che la vendita era truffaldina, che i prezzi erano gonfiati, che c'era una campagna di stampa, soprattutto da parte de Il Sole 24 Ore ad assecondare questa vera e propria truffa a danno dei risparmiatori. Mi riferisco per tabulas, Procura di Milano. Le indagini sui diamanti da investimenti venduti allo sportello di alcune banche a prezzi gonfiati sono partite nel 2012, ma la vendita era in precedenza. La Procura di Milano è intervenuta, nel 2017 è intervenuta l'Antitrust con una multa. Lei anche, dottor Lorenzoni, ha parlato di pubblicità ingannevole. Ma la Consob non deve occuparsi pubblicità ingannevole, si dovrebbe occupare di prevenire questi fenomeni. E la Procura di Milano ha portato a richieste di rinvio a giudizio per 105 persone e cinque società, di cui quattro banche. Voi ora affermate «Non erano prodotti finanziari». Ripeto, tutti sapevano di questi reati, tutti sapevano che la Procura di Milano è intervenuta per i reati di truffa, autoriciclaggio, riciclaggio e corruzione tra privati.
  Io ho fatto parte di un'associazione, l'ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari) che ho fondato nel 1987, e mi permetto di leggere una sentenza, cinque righe, della Corte d'Appello di Venezia, istruita da Camilla Cusumano che è la rappresentante veneta dell'ADUSBEF. La Corte d'Appello di Venezia ha emanato questa decisione in tema di diamanti, confermando le sentenze che c'erano state al Tribunale di Verona. Che cosa dice questa sentenza? Che «L'anziana risparmiatrice, nell'acquistare i diamanti aveva la convinzione di effettuare un investimento sicuro». Sicuro. Tutti sapevano. Il Sole 24 Ore e gli altri giornali pompavano questa vendita, pubblicavano quotazioni inesistenti. Allora sono io forse che mi sbaglio, però, alla fine la Corte d'Appello ha rigettatoPag. 12 l'appello della banca e ha confermato che erano atteggiamenti truffaldini. Io ringrazio lei dottor Lorenzoni, ringrazio anche il presidente della Consob, anche per alcune interlocuzioni che abbiamo avuto. Ma come possiamo fare noi legislatori per fare in modo che ci sia più prevenzione? Però che voi venite a raccontare qua, in una relazione che pur fa piacere, che non sapevate nulla, che avete saputo dopo, allora qual è il compito delle Autorità di vigilanza? Noi ringraziamo per quei suggerimenti che ci darete, però in tanti casi Consob, Banca d'Italia non sono state all'altezza di fare prevenzione. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Collega Perosino.

  MARCO PEROSINO. Grazie presidente, ringrazio il presidente Savona e il dottor Lorenzoni. Presidente Savona, io sono un suo ammiratore, seguace sulla proposta del debito pubblico da estinguere attraverso la valorizzazione degli immobili pubblici, assieme a Paolo Panerai ed altri avevo anche provato all'inizio della legislatura, ho fatto un convegno, ho cercato di sensibilizzare i colleghi. Poi il Covid ha fatto sì che il debito pubblico non bastano gli immobili ad estinguerlo, perché è cresciuto a dismisura. Dovrà pensarci qualcun altro o qualcos'altro, probabilmente l'inflazione. Però era e rimane un'ottima idea. Ho appreso da questa relazione che la differenza tra comportamento delle banche e delle società, con le quali avevano fatto accordi, dalle quali percepivano una commissione, da definire un comportamento, l'offerta, un prodotto finanziario era molto sottile. Se non è previsto incremento, se non è prevista la possibilità di riacquisto eccetera, questo fa dire che c'era qualche lacuna nell'ordinamento, perché in questo caso è toccato ad una trasmissione televisiva suscitare il problema. Probabilmente mancava qualcosa e non tocca mai a nessuno. Secondo me non toccava a Consob, ma ha esercitato la sua autorità e questa attività è cessata. Ma ha lasciato degli strascichi, delle forti perdite che in parte sono stati indennizzati dalle banche. A me personalmente spiace che il sistema bancario, che è giudicata, e deve essere, un'attività serissima, di assoluta regolarità e serietà, financo morale, sia caduta in questa situazione. Ma mi soffermo, come ha fatto il collega De Bertoldi sull'ultima pagina, dove trovo molto interessante il fatto che la Consob si proponga, e per quanto possa contare il mio parere, spingo il presidente, il dottor Lorenzoni e tutta la struttura a continuare questa attività ma qualcosa lo deve fare anche questa Commissione, sulle questioni che sono citate nell'ultima pagina, negli ultimi capoversi, cioè sulle cripto valute. Mi risulta che siano state vietate le cripto valute soltanto in alcuni Stati, tra questi Israele e la Corea del Sud, forse si è aggiunto qualcun altro. Io credo che abbiano fatto benissimo, le cripto valute non esistono, solo sostanzialmente una fregatura, non sono garantite da nessuno. In questi tempi di guerra, ad esempio, non so che fine facciano, o abbiano fatto, o che faranno. Anche l'abusivismo dei prodotti finanziari con iniziative promozionate tramite internet e attività effettuate tramite internet, è pericolosissimo. Io domenica ho ricevuto una famiglia disperata perché ha investito tutte le sue attività finanziarie tramite questo tipo di attività, con una società la cui banca aveva sede in un Paese estero. Poi, questa, ha trasferito le attività a un'altra banca in un altro Paese estero. Paesi solvibili, buoni. Ma questa gente adesso non riesce a portare a casa i propri denari, e quindi è disperata. Oltre ad aver pagato fior di commissioni, e avere richieste di pagamento di ulteriori commissioni, ma a questo punto si sono insinuati forti dubbi di poter avere i propri fondi.
  Suggerirei questi due aspetti, cioè le cripto valute e i prodotti finanziari abusivi o esercitati in forme non consone. Meglio conoscere e sapere con chi si ha a che fare e a che diritto obbedisce, anche la questione dei derivati, abbiamo audito la settimana scorsa il dottor Rivera che ci ha spiegato la gestione dei derivati che hanno comportato un costo per lo Stato in questi ultimi anni di 38 miliardi. Questo è un altro aspetto per cui inviterei la Consob se è di competenza, se ritiene, ad approfondire.Pag. 13 Sono stati vietati derivati agli enti pubblici gerarchicamente inferiori allo Stato, perché alcuni enti avevano firmato dei contratti di derivati e poi si erano giustificati dicendo: «E noi non ci possiamo niente, abbiamo firmato il contratto, era scritto in inglese, noi non conosciamo l'inglese e quindi è andata così». Ma non può essere una cosa del genere. Sotto questi tre aspetti trovo molto interessante capire se questa Commissione possa avere anche una voce in proposito. Grazie.

  PRESIDENTE. Sicuramente si sta sollevando in questo ambito una certa sensibilità per quanto riguarda il rischio di investimenti in cripto valute, o di prodotti finanziari abusivi, e di tutto quanto quello che si è traslato, quindi i rischi si stanno traslando sugli investimenti on line, che sfuggono alle maglie di qualunque forma di vigilanza. Quindi a maggior ragione in un momento come questo, in cui il risparmio va tutelato, e che anche a fronte di episodi, neanche tanto episodici come quello della truffa sui diamanti, che già nell'ambito di un settore regolamentato, ha comportato dei disallineamenti nell'attività di vigilanza rispetto a quella che è stata l'attività commerciale alla base, a maggior regione in un settore «ombra» come questo, occorre a mio avviso, accendere un faro sia per evidenziarne i rischi, sia, anche questo sarà importante da parte della Commissione, per fare delle proposte affinché anche questi ambiti vengano catturati dalle maglie di una vigilanza, che in questo momento non c'è. Il prossimo intervento è del collega Zanichelli, prego.

  DAVIDE ZANICHELLI. Grazie presidente. Ringrazio anch'io gli intervenuti. Ci tengo però a riportare nella realtà come sono andate le cose. Io vengo da una terra, l'Emilia, che è stata estremamente colpita dalla faccenda dei diamanti, tant'è che quella è stata la prima interrogazione che in questa legislatura ho depositato, perché numerosissimi sono stati i risparmiatori della provincia di Reggio Emilia, ma non solo, che sono stati colpiti da questa truffa, che anche altri colleghi hanno chiamato con il nome giusto di truffa. È che è avvenuta all'interno delle mura di quelle banche che dovrebbero essere il luogo della fiducia delle persone, perché sanno che se vanno lì e portano i loro soldi dovrebbero poter stare tranquilli. Ora, il fatto che quei diamanti venduti, ad esempio per 100 mila euro, avessero un valore commerciale del 60 per cento in meno, mi chiedo: le banche, che non erano le ultime banche di questo sistema italiano, non sapevano cosa stavano facendo? Allora il problema, secondo me, è che o non hanno voluto vedere, o forse, sapendo, hanno ritenuto di poter comunque operare in questa maniera. E questo secondo me, se è così, non lo so, ma se è così, francamente l'alternativa è che altrimenti non avevano assolutamente idea, oppure, e forse è quella più plausibile, è che si trincerano rispetto alle maglie di una sorta di normativa, che come abbiamo visto dalle diverse audizioni, da un certo punto di vista non si tratta di prodotti finanziari, non si tratta di prodotti soggetti a TUB e TUF, come ha detto Banca d'Italia. E alla fine rimane la sanzione dell'Antitrust che rispetto a una truffa di centinaia di milioni di euro, le sanzioni dell'Antitrust sono state di qualche milione di euro. Questa sproporzione, se non fosse stato per una trasmissione di Report, se non fosse stato per le centinaia di denunce, forse non sarebbe emersa. Questa è la vera situazione preoccupante perché io penso anche a quelle persone che per vergogna, non hanno denunciato, perché chi subisce una truffa subisce anche un'umiliazione. Talvolta, purtroppo, in maniera erronea, a volte non si denuncia e questo è un ulteriore errore.
  Io ci tengo a raccogliere con i miei colleghi gli spunti che anche voi come Consob intendete fare, perché, secondo me, non dobbiamo aspettare le sentenze, ma bisogna fare in modo che queste situazioni – queste truffe – non possano nemmeno arrivare per l'anticamera del cervello di chi voglia farle, perché queste cose devono essere anticipate.
  Il concetto che dobbiamo preservare è che è il vero valore, che va oltre anche i risparmi, è la fiducia nel sistema. Quello è il vero valore che dobbiamo far preservare.Pag. 14
  Infine sulle valute virtuali, presidente sono veramente favorevole a questa cosa. Il tema come sa mi appassiona, ho anche presentato una proposta di legge per una sorta di regolamentazione e, secondo me, è un tema che dovremo trattare, proprio all'insegna di portare nei risparmiatori italiani quella necessaria consapevolezza che può essere il vero strumento per potersi difendere in questo mondo. Grazie.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Senatore Pellegrini, prego.

  MARCO PELLEGRINI. Grazie presidente. Ringrazio la Consob per questa relazione davvero esaustiva e puntuale. Noi siamo legislatori e ci interessa anche ascoltare i vostri eventuali suggerimenti per prevedere dei correttivi all'attuale legislazione. Certo che noi siamo di fronte a un fatto che è stato davvero eclatante, da diversi punti di vista. L'hanno detto i colleghi prima di me, quindi farò un intervento breve, non voglio ripetere cose già dette. Però davvero è eclatante da qualsiasi punto di vista si guardi, sia in merito ai prezzi che erano proposti, che erano talmente più alti del valore di mercato, che davvero si fa fatica a non chiamare «truffa» quello che è successo. Ma così anche come le commissioni che venivano richieste dagli istituti di credito. Sinceramente, l'ha appena detto il collega Zanichelli, preoccupa che tutto ciò è accaduto all'interno delle mura degli istituti di credito che, probabilmente per le abitudini di noi italiani rappresentano davvero un luogo sicuro, o almeno dovrebbero rappresentare un luogo sicuro, dove portare i propri soldi, dove fare degli investimenti. Invece proprio lì sostanzialmente si è consumata quella che io non esito a definire una vera e propria truffa. L'invito che io faccio alla Consob è di darci i suggerimenti che loro riterranno più opportuni affinché questi episodi non possano più accadere, né in merito a strumenti che non siano prodotti finanziari, né agli altri strumenti a cui si è fatto riferimento per quanto riguarda le cripto valute. Noi attendiamo e nel frattempo vi ringraziamo.

  PRESIDENTE. Grazie. Non ho altri interventi. Certo, da un lato c'è sicuramente l'attenzione che bisogna rivolgere alla normativa, dall'altra parte poi la normativa va pure interpretata nella fattispecie in maniera più restrittiva o meno, perché poi alla fine questa attività è stata definita come attività connessa e quindi è sfuggita. Comunque nonostante l'entità, di circa 2 miliardi, che è più che ragguardevole, è riuscita a sfuggire dalla regolamentazione, proprio perché non è stata identificata come un'attività principale, ma connessa. Ecco che comunque l'insidia resta e ad ogni modo la Commissione continuerà ad attenzionare, ad approfondire questo fenomeno per il passato ed anche per il futuro, in questo e in altri ambiti, anche meno regolamentati. Io non ho altri iscritti a parlare, chiedo se il presidente Savona vuole aggiungere qualcosa, altrimenti chiudiamo.

  PAOLO SAVONA, presidente della Consob. Brevemente. Capisco che anche il vostro tempo è prezioso. Io ringrazio coloro i quali hanno espresso il consenso, mentre dei contenuti di chi ha espresso il dissenso colgo il messaggio, che poi è l'essenza del tipo di analisi che noi oggi abbiamo presentato. Noi non siamo competenti, gli altri non sono competenti, ma allora che cosa c'era? Un buco normativo. Questo buco normativo, ed è il messaggio con cui noi chiudiamo, si moltiplica di fronte alle criptocurrency, perché con i diamanti, pur essendoci prezzi e altre cose varie, avevano un bene fisico che, magari se oggi si fossero tenuti, gli farebbe pure comodo, ma con questo chiudiamo perché non vorremmo mandare messaggi sbagliati da questo punto di vista. Mentre dietro le criptocurrency quando nascono c'è il nulla, è una scrittura contabile. In Parlamento, già voi avete fatto dei progressi, perché recentemente, intanto, avete dato alla Guardia di Finanza il compito di creare la lista di chi gestisce questi strumenti. E questo badate che è un passo importantissimo, perché nei 650 siti che noi abbiamo chiuso, non riusciamo a trovare le persone che ci stanno dietro. In sede ESMA (European Securities and Markets Authority) c'è, all'ordine del giorno, l'espulsione di un membro che è quello maggiormente responsabile di questi tipi di operazioni su web, che è Cipro. Cipro, Pag. 15piccolo, è diventato un centro, quindi si stanno muovendo anche le istituzioni internazionali. Ma soprattutto, presidente, il discorso del vuoto legislativo è che per ora i discorsi sono centrati, per quanto riguarda la Consob, su garantire il massimo della trasparenza del mercato nell'ipotesi che io ti do tutte le informazioni, e il retailer è in grado di gestire bene i propri fondi. No, non è così. Da un lato la Banca d'Italia che ha il potere di stampare in BCE (Banca centrale europea) la carta moneta, ha la stabilità finanziaria. Ma siamo daccapo, se stabilizzo il mercato, se evito le gravi crisi, io compio il mio dovere di protezione del risparmio. La mia personale posizione è che noi dobbiamo procedere verso la tutela del risparmio, un'Autorità per la tutela del risparmio. Quindi il discorso della vigilanza, di cui noi abbiamo parlato e abbiamo portato degli elementi, deve essere affrontato in un modo uniforme, e questo a maggior ragione perché il fenomeno delle cripto card si sta sviluppando.
  Il mio punto di attenzione: noi stiamo già lavorando per quanto riguarda la tokenizzazione, c'è già uno strumento che ha dietro un bene finanziario, un'attività. Abbiamo presentato al MEF una proposta di legge che deve poi essere tramutata in una decisione vera e propria, per iniziare a sperimentare le tecnologie sottostanti, che è il vero problema.
  Il vero problema non è lo strumento in sé stesso, è il fatto che la contabilità è decentrata e concatenata, il Blockchain, e quindi le autorità perdono le informazioni. Noi, su quel settore, se oggi ci dessero il potere, non saremmo in grado di intervenire, dovremmo avere potentissimi strumenti, che sono quelli che stiamo cercando di costruire col Governo, che è l'altro grande intervento, che è il cloud, la nuvola. Stiamo facendo la «nuvola» nazionale, come le varie istituzioni si infilano, ma come utilizzano questa nuvola per cercare di avere informazioni ex ante? Per quanto riguarda gli abusi dei siti, navigando nel sito con un buon algoritmo siamo in grado di passare da denunce ex post a delle indagini ex ante.
  Questo è solo un piccolo esempio, la ringrazio per il tempo ulteriore che ci ha dato, per segnalare che noi stiamo studiando attentamente il problema. Speriamo di dare una risposta ai risparmiatori, anche perché ce lo impone la Costituzione, che non ci impone la trasparenza o il buon funzionamento del mercato, ma l'equità, l'evitare le truffe di questa natura. Grazie presidente.

  PRESIDENTE. Grazie davvero presidente Savona. È stata un'audizione molto illuminante, magari ci rivedremo per approfondire anche gli aspetti che sono emersi in tema di cripto valute. Prego, collega Pellegrini.

  MARCO PELLEGRINI. Se mi consente, se possiamo chiedere al presidente eventualmente di farci pervenire delle brevi note, brevi o non brevi suggerimenti per intervenire nel settore.

  Paolo SAVONA, presidente della Consob. Volentieri.

  PRESIDENTE. Va benissimo, sicuramente il presidente coglierà l'occasione. Grazie. Dichiaro conclusa l'audizione, autorizzando la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta della documentazione in regime libero consegnata dal professor Savona.

  La seduta termina alle 15.35.

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ALLEGATO

Documentazione in regime libero trasmessa dal presidente della Consob

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