XVIII Legislatura

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Resoconto stenografico



Seduta n. 43 di Martedì 9 marzo 2021

INDICE

Comunicazioni:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 

Sulla pubblicità dei lavori:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 

Audizione del Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, in merito alle recenti vicende delle banche popolari venete:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Bruno Lino Giorgio , Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 6 
Zanettin Pierantonio (FI)  ... 7 
Ruocco Carla , Presidente ... 8 
Lannutti Elio  ... 8 
Ruocco Carla , Presidente ... 9 
Bruno Lino Giorgio , Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza ... 9 
Ruocco Carla , Presidente ... 11  ... 11 
Pipeschi Gianni , Sostituto procuratore della Procura di Vicenza ... 11 
Ruocco Carla , Presidente ... 13 
Salvadori Luigi , Sostituto procuratore della Procura di Vicenza ... 13 
Ruocco Carla , Presidente ... 13 
Foti Tommaso (FDI)  ... 13 
Ruocco Carla , Presidente ... 14 
Ferro Massimo  ... 14 
Pipeschi Gianni , Sostituto procuratore della Procura di Vicenza ... 14 
Salvadori Luigi , Sostituto procuratore della Procura di Vicenza ... 14 
Ferro Massimo  ... 14 
Ruocco Carla , Presidente ... 14 
Pipeschi Gianni , Sostituto procuratore della Procura di Vicenza ... 14 
Ruocco Carla , Presidente ... 15

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

  La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazioni.

  PRESIDENTE. Ricordo che per ragioni di sicurezza sanitaria il foglio firme non verrà portato dall'assistente ma si trova di fronte al banco della Presidenza.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, in merito alle recenti vicende delle banche popolari venete.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, in merito alle recenti vicende delle banche popolari venete. Presso la Commissione è in corso di svolgimento un approfondimento in merito alle recenti vicende delle banche popolari venete. Con riferimento all'odierna audizione è presente il Procuratore Capo della Repubblica, Lino Giorgio Bruno, accompagnato dai Sostituti procuratori Gianni Pipeschi e Luigi Salvadori. Invito quindi il dottor Bruno a svolgere la sua relazione cui seguirà il dibattito in Commissione. Prego.

  LINO GIORGIO BRUNO, Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza. Innanzitutto a lei, presidente, e ai componenti della Commissione un doveroso ringraziamento per aver rinviato la presente audizione. La richiesta era giustificata dalla circostanza nota per la quale io ho assunto formalmente l'incarico di Procuratore della Repubblica di Vicenza solo il primo di febbraio. Il 2 febbraio era fissata l'audizione avanti a questa Commissione. Vi ringrazio della sensibilità e della disponibilità dimostrata. Avendo assunto l'incarico solo il primo di febbraio, io ho una conoscenza acquisita delle vicende che concernono il default di Banca popolare di Vicenza, sebbene, per quanto dirò anche più avanti, singolarmente alcune vicende che hanno riguardato Banca popolare di Vicenza si intersecano con altre indagini che io ho svolto unitamente ad altri colleghi nella qualità di Procuratore Aggiunto della Procura di Bari. Prima di essere insediato quale Procuratore di Vicenza, ho svolto quest'altro incarico. Dico questo per segnalare come la rete dei rapporti e delle condotte che operano nella sfera dell'illecito abbiano una connotazione nazionale e non localistica, ma di questo eventualmente potremmo parlare di seguito.
  Io vorrei limitarmi a una breve introduzione sullo stato dei procedimenti che riguardano la Banca popolare di Vicenza. Naturalmente io non ho una conoscenza approfondita delle vicende relative all'altra banca veneta che viene ripetutamente evocata anche in alcuni resoconti giornalistici. Il procedimento principale è il procedimento che reca il numero 5628/2015, che è nei confronti dei vertici aziendali ed è in corso di svolgimento davanti al tribunale di Vicenza in una fase avanzata. Il 15 marzo prossimo, quindi la settimana entrante, è Pag. 4prevista l'udienza per le repliche dei pubblici ministeri, i colleghi Pipeschi e Salvadori, che mi hanno accompagnato. È possibile un breve slittamento per esigenze ulteriori ma in ogni caso si tratta di un procedimento il quale, attraverso numerosissime udienze, consentitemi, attraverso uno sforzo organizzativo non indifferente sia da parte della Procura della Repubblica di Vicenza che da parte del tribunale di Vicenza, si sta portando a compimento, con fattispecie, come vedremo, di grande rilievo tecnico-giuridico, perché i reati di cui rispondono gli esponenti aziendali Giustini, Marin, Pellegrini, Piazzetta, Zigliotto, Zonin, oltre alla Banca popolare di Vicenza quale responsabile civile, sono i delitti di aggiotaggio, articolo 2637 del codice civile, di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della BCE (Banca centrale europea), di falso in prospetto; fattispecie, lo ribadisco, di elevato contenuto tecnico-giuridico che posso senz'altro affermare costituiranno una sorta di laboratorio e di precedente giurisprudenziale importante anche per altri procedimenti nella stessa materia. È stata separata dall'originaria richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento numero 5628/2015 una posizione di rilievo, che è quella del direttore generale e successivamente amministratore unico di Banca popolare di Vicenza, Sorato Samuele. La posizione del Sorato, per indisponibilità derivante da motivi di salute, fu separata in sede di udienza preliminare e comunque il dibattimento nei confronti del Sorato per le stesse fattispecie di reato per le quali rispondono gli altri imputati è fissato alla prima udienza del 21 aprile 2021.
  Sono attualmente all'esame del GIP – una è all'esame del GIP, nel secondo caso vi è stato un provvedimento da parte del GIP – due richieste di archiviazione formulate in due distinti procedimenti che hanno costituito separazione del procedimento principale, in particolare il procedimento numero 3862/2016, modello 21, nei riguardi di componenti del Consiglio di Amministrazione diversi da quelli per i quali è stata esercitata l'azione penale, che quindi rispondono agli stessi reati, 2637-2638, l'articolo 173-bis della legge n. 58/1998. Più in generale, i colleghi Pipeschi e Salvadori hanno svolto una serie di argomentazioni in ordine al delitto di truffa che è stato escluso in questa richiesta di archiviazione e in quella di cui parlerò tra breve, sul profilo dell'assenza, secondo la ricostruzione degli uffici, dell'elemento del profitto da parte della banca. I colleghi hanno ritenuto che le fattispecie contestate, quindi aggiotaggio, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza e falso nei prospetti, esaudissero il disvalore penale delle condotte e assorbissero anche eventuali profili di fraudolenza, che tuttavia non consentirebbero, secondo quella che è la ricostruzione dell'ufficio di Procura, in ogni caso di configurare il delitto di truffa.
  Altra richiesta di archiviazione è stata formulata dai colleghi in un distinto procedimento, che è il numero 7068/2016, registro delle notizie di reato e anche in questo caso il reato contestato era quello di aggiotaggio. Il GIP, con le valutazioni del pubblico ministero in ordine alla non configurabilità nei confronti delle persone sottoposte a indagine del delitto di aggiotaggio, ha svolto considerazioni sulla ritenuta configurabilità del delitto di truffa e ha restituito gli atti all'ufficio del pubblico ministero perché valuti la configurabilità del reato di truffa, identificando eventualmente le persone fisiche alle quali tali condotte dovrebbero fare riferimento, che non costituivano oggetto, o meglio, non costituivano parte del novero delle persone sottoposte a indagine in questo secondo procedimento.
  Vi è un ulteriore procedimento di grande rilievo. Quest'ultimo è in fase di indagini preliminari e quindi mi consentirete, in considerazione del segreto investigativo, di tracciarne per sommi capi i profili e i contenuti. È il procedimento per il delitto di bancarotta connesso al provvedimento di Banca Popolare di Vicenza del tribunale di Vicenza del 9 di gennaio del 2019. I colleghi mi correggeranno se sbaglio, comunque gennaio 2019. Naturalmente il procedimento è stato avviato in seguito alla declaratoria della liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di un procedimento per bancarotta, per condotte per un verso Pag. 5di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali; sotto altro profilo vi sono tutta una serie di gravi condotte di distrazione e dissipazione del patrimonio aziendale, risalenti soprattutto agli anni 2012-2013, effettuate attraverso una serie di operazioni che coinvolgono società e intermediari finanziari di Paesi diversi. Nell'ambito di questo procedimento, secondo i dati che sono stati riferiti anche in varie rogatorie internazionali e ordini di indagine europeo che sono stati tempestivamente disposti dai colleghi, vi sarebbe stata soprattutto e tra l'altro una distrazione di somme, un trasferimento di ingenti risorse finanziare della banca che sarebbero state trasferite nei confronti di fondi lussemburghesi gestiti da due società di diritto lussemburghese. L'ammontare complessivo di queste somme è rilevante. Abbiamo in tutto 350 milioni di euro: 250 milioni di euro in favore di due Sicav (Società di investimento a capitale variabile) di diritto lussemburghese e, con la sottoscrizione da parte di Banca popolare di Vicenza, quote di fondi appartenenti a queste due società di diritto lussemburghese. È stato accertato che attraverso una serie articolata di operazioni finanziare schermo, attraverso queste società lussemburghesi, il terminale di tutte queste operazioni – sono intervenute successivamente società di diritto maltese, società che avevano sede a Dublino, società che avevano sede nel Regno Unito, per darvi l'idea della complessità del disegno – sarebbero paradossalmente società italiane, o meglio, gruppi imprenditoriali noti. Questo dato, per la verità, era emerso anche nella mia qualità di Procuratore Aggiunto di Bari, perché non casualmente troviamo due gruppi imprenditoriali di Bari che avevano usufruito di finanziamenti da parte di Banca popolare di Vicenza con operazioni sul territorio italiano e che poi ritroviamo in questa miriade di triangolazioni attraverso tutta una società estera, con la sottoscrizione da parte di società di gestione di fondi di strumenti finanziari emessi da società italiane. In alcuni casi è stato accertato che il segmento finale di questa operazione ha riguardato anche l'acquisto da parte di società italiane di azioni proprie di Banca popolare di Vicenza. Badate bene, si tratta in molti casi di imprenditori che erano fortemente esposti verso le banche. Le condotte sono suscettibili di approfondimento. Io mi sono limitato, senza fare riferimenti specifici, alle società coinvolte. Ho ritenuto importante fornirvi questa informazione per rappresentarvi la complessità del disegno sotto un certo profilo. Banca popolare di Vicenza era il terminale di gruppi imprenditoriali più diversi, tra cui Bari e anche alcuni gruppi imprenditoriali romani abbastanza noti.
  Per altro verso potete intendere le difficoltà che connotano l'attività di indagine in questo specifico procedimento, perché delle varie attività di cooperazione internazionale che la Procura di Vicenza ha svolto (Regno Unito, Irlanda, Malta, Lussemburgo) ci sono tutta una serie di ritardi da parte delle autorità giudiziarie estere nel dare esecuzione agli ordini di indagine, sebbene sia stata rappresentata l'urgenza e sebbene gli ordini di indagine dovrebbero essere eseguiti dalle autorità giudiziarie estere secondo determinate scansioni temporali. Io sono da un mese Procuratore della Repubblica di Vicenza ma, siccome in precedenza mi sono spesso occupato di attività di cooperazione internazionale, ho messo immediatamente in moto una serie di contatti che avevo anche con le autorità giudiziarie estere per sollecitare la definizione di queste attività che, ripeto, già dal luglio dello scorso anno sono state segnalate: abbiamo sia rogatorie che ordini di indagine europei e, se non vado errato, solo una delle autorità giudiziarie contattate ha fornito tutta una serie di indicazioni. Vi assicuro che non è facile avere a che fare con alcune autorità giudiziarie. Apro una parentesi importante: senza la cooperazione delle altre autorità giudiziarie indagini di questo tipo non si possono fare. Il paradosso è che, nonostante si tratti in gran parte di autorità giudiziarie europee che fanno parte dell'Unione europea, tanto è vero che l'OIE (Ordine di Indagine Europeo) ha un ambito esclusivamente europeo, ci sono ritardi, disattenzioni, omissioni, soprattutto da parte di alcuni Stati europei. Nel momento in cui le richieste Pag. 6attengono a reati economici vi è quanto meno, purtroppo, scusate l'eufemismo, un ritardo e una disattenzione nella trasmissione degli esiti.
  Io mi fermerei qua, perché il mio compito è di rappresentare l'impegno veramente ammirevole dei due colleghi – io non li conoscevo – che sono stati impegnati nella fase dibattimentale. Consentitemi, al di là del valore dei colleghi che seguono anche il procedimento per bancarotta, devo sottolineare l'impegno dell'ufficio della Procura di Vicenza e del Tribunale di Vicenza, perché gestire un procedimento di tal fatta con centinaia di udienze non è facile.
  Voglio darvi solo un dato, che vi impressionerà, sul numero di parti civili che sono costituite nel procedimento principale. Io ho acquisito questo dato e oggi, prima di entrare da voi, ho chiesto ai colleghi conferma di questo dato numerico che è impressionante: penso che abbia ben pochi precedenti in Italia. Noi andiamo dalla prima delle parti civili ammesse, Stocco Antonio, al numero 7.780, Veronese Paola. Abbiamo 7.780 persone che sono state ammesse parti civili limitatamente al delitto di aggiotaggio. Questo per rappresentarvi ulteriormente la complessità dell'istruttoria dibattimentale. Va dato atto che il Tribunale di Vicenza ha compiuto un grande sforzo organizzativo. Lo ha compiuto anche la Procura di Vicenza, il cui programma organizzativo, che adesso doverosamente mi accingo, ma solo per una scadenza temporale, a rivedere, non ha potuto che piegarsi alle esigenze relative a questo procedimento. La Procura e il Tribunale di Vicenza sono uffici che vengono definiti di medie dimensioni, né piccoli e né grandi; quindi potete immaginare l'impegno che ha richiesto la trattazione di questo procedimento. Il dato relativo alle persone costituite parti civili è impressionante dal punto di vista numerico – non so quanti procedimenti possono avere un numero di parti civili così rilevante – però apre prospettive di risarcimento e di ristoro nei confronti di tutta una serie di posizioni. Poi non dimentichiamo – eventualmente se lo riterrete possiamo tornarci in seguito – le difficoltà e i tempi propri del procedimento penale, perché spesso ci si illude che il risarcimento del danno civilistico possa trovare adeguata soddisfazione attraverso lo strumento penale. Oggi vi sono tutta una serie di altri strumenti, anche di ristoro. Non parlo solo del Fondo indennizzo risparmiatori. Abbiamo una serie di pronunce molto importanti da parte dell'ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) che sono intervenute con decisioni in materia di contratti. Una delle tipologie di contratti ricorrente è l'operazione baciata. L'espressione adoperata non è delle migliori. Sono le operazioni tecnicamente previste dall'articolo 2358 del codice civile, cioè le operazioni nelle quali la Banca eroga finanziamenti o concede garanzie a un terzo affinché il terzo acquisti azioni proprie (azioni proprie della banca, naturalmente). Così come per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, 2357 c.c., anche queste ulteriori operazioni sulle azioni proprie, come sapete, sono circondate da diverse previsioni e divieti rigorosissimi, perché il pericolo è quello dell'annacquamento del capitale sociale, come è accaduto. I divieti sono stati ripetutamente violati; non vi erano deliberazioni dell'Assemblea straordinaria. Il contratto per operazioni di questo tipo, operazioni di cui all'articolo 2358 del codice civile, è stato ritenuto nullo da parte del tribunale civile. È stato ritenuto nullo con riferimento a operazioni compiute dalla Banca Popolare di Vicenza, Tribunale di Venezia, la sezione specializzata per le controversie in materia finanziaria e societaria, più correttamente. Ma su questi contratti sono intervenute anche varie pronunce dell'ACF, anche in questo caso con condanna da parte degli intermediari al risarcimento del danno. Questo per dire come vi sono prospettive che hanno avuto un valido riscontro, che possono essere ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie del procedimento penale con la costituzione di parte civile.
  Mi fermo qua, io e i colleghi siamo a disposizione per le domande che riterrete opportune.

  PRESIDENTE. Io ho due iscritti a parlare. Grazie, Procuratore. Collega Zanettin, prego.

Pag. 7

  PIERANTONIO ZANETTIN. Grazie, presidente. Buongiorno, Procuratore, grazie di avere accettato il nostro invito.
  Voglio iniziare il mio intervento con una considerazione di carattere generale che faccio da tanto tempo, forse questa è l'occasione per manifestarla in modo ufficiale. Io seguo da molto tempo, perché parlamentare vicentino, le vicende della popolare di Vicenza e delle popolari venete e ricordo tanti episodi e varie fasi in cui soprattutto, anche all'interno dell'opinione pubblica, venne valutato in modo diverso l'operato delle diverse Procure all'interno del nostro Paese, che erano chiamate a indagare sui crac bancari. Ricordo anche, perché è giusto dirlo, critiche nei confronti della Procura di Vicenza, perché sembrava che la Procura di Vicenza fosse inerte, meno solerte, meno aggressiva, di altre Procure che invece operavano nello stesso settore in altre parti d'Italia. Anche in questa vicenda il tempo è stato galantuomo. In realtà io voglio fare un plauso, sentito e non formale, per come la Procura di Vicenza è riuscita a portare avanti in tempi anche molto difficili un processo della complessità della quale lei citava i connotati, senza clamori, senza provvedimenti che avevano magari lo scalpore della stampa e poi venivano disattesi dai tribunali del riesame e da quant'altro. Credo che oggi noi siamo nelle condizioni di dire che la Procura di Vicenza e i suoi uffici giudiziari hanno svolto un grande lavoro, anche con il supporto di tutta la società civile vicentina (credo che vada riconosciuto), perché tanti hanno dato il loro contributo affinché questo processo si svolgesse e si svolgesse in modo ordinato. Stamattina ho incontrato il Ministro Cartabia per parlare dei problemi della giustizia. Noi abbiamo un maxi processo che è stato svolto principalmente in periodo di pandemia e, ciononostante, si sono svolte decine, se non centinaia, di udienze; sono stati ascoltati testimoni, tanti avvocati, comprese le parti civili; e adesso arriviamo, probabilmente in tempi abbastanza rapidi, anche a una sentenza. Detto questo, è stato fatto uno sforzo straordinario, dall'ufficio giudiziario ma anche dalla società civile vicentina che chiedeva fortemente che ci fosse un processo e che fossero giudicati i motivi per i quali tanti risparmiatori vicentini hanno visto azzerare i propri risparmi.
  La prima domanda che mi sento di farle prende spunto da questa mia riflessione e anche da quella che è stata la mission data a questa Commissione. Nella legge istitutiva di questa Commissione ci sono tantissimi punti ma ce n'è uno che, secondo me, merita una riflessione, sul quale lei può dare una sua valutazione. Partendo da un suggerimento che aveva dato nella scorsa legislatura e nella scorsa Commissione parlamentare di inchiesta sulle banche il dottor Greco, Procuratore della Repubblica di Milano, si giudicava quale fosse la struttura più idonea e la competenza più idonea per affrontare tematiche di reati bancari finanziari. In quell'occasione il dottor Greco suggerì la creazione di una superprocura nazionale. Personalmente ho dissentito da quella conclusione e, anche in sede di lavori preparatori e nel dibattito parlamentare che ha portato al varo di questa legge e di questa Commissione, io invece avevo suggerito di valutare piuttosto una competenza di sezioni specializzate a livello distrettuale sia di Procura sia di tribunale, ritenendo che comunque non si dovesse troppo allontanare la competenza, per l'accertamento di reati di questa natura, dai territori nei quali questi fenomeni si manifestano, ritenendo la dimensione distrettuale, piuttosto che quella nazionale, quella più idonea. Sul punto gradirei, anche alla luce dell'esperienza fatta a Vicenza, che lei mi desse un suo parere a tal proposito.
  Un'altra domanda che le volevo porre è questa. Lei ha parlato del processo e ha parlato della possibilità che comunque ci siano molte parti civili e che ci siano dei ristori a favore di queste parti civili. Volevo chiederle, proprio perché non sono informato in proposito, se non attraverso la stampa ma sicuramente in modo impreciso, se sono stati disposti dei sequestri da parte della Procura sui patrimoni degli indagati e in che misura questi sequestri possono ritenersi almeno parzialmente capienti. Pag. 8
  Un'altra domanda che è stata rivolta nelle scorse settimane anche al Procuratore facente funzione di Treviso che indagava sul crac di Veneto Banca è sul ruolo di Bankitalia. Voi sicuramente avete svolto delle indagini; lei ha parlato anche di queste particolari complesse operazione finanziarie estere. Volevo capire se voi avete ritenuto che sotto questo profilo il ruolo di vigilanza di Bankitalia sia stato idoneo, se poteva essere più efficace, anche per l'esperienza della Banca popolare di Bari di cui lei parlava, oppure se invece i comportamenti fraudolenti dei responsabili erano tali da poter escludere totalmente che un'ispezione più accurata potesse accertare i reati così come si erano delineati.
  Inoltre, è una curiosità che mi ha sollecitato il suo intervento, vorrei capire – non so se potrete dirlo fino in fondo – almeno quali possono essere le autorità estere più collaborative e quelle meno collaborative.
  L'ultima domanda è sul ruolo delle baciate. È una curiosità che mi è sorta, sulla quale chiederò magari dei chiarimenti anche ai liquidatori della Banca popolare che audiremo nelle prossime settimane. Almeno da fonte giornalistica io ho capito che più o meno venne contestato un miliardo di azioni baciate nel processo vicentino; però mi sorprende che, con riferimento a questa voce, i liquidatori della Banca popolare di Vicenza parlino di una somma decisamente inferiore: 739,78 milioni. C'è una significativa differenza. Volevo capire se c'è qualche differenza nel calcolo di queste baciate oppure se è una discrasia esistente ma che non rileva. Grazie, presidente.

  PRESIDENTE. Grazie a lei. Collega Lannutti, prego.

  ELIO LANNUTTI. Ringrazio molto il Procuratore Capo Bruno e gli altri colleghi che stanno indagando. La mia è una storia lunga. Non c'è solo il sistema Palamara: c'è anche il sistema Vicenza. Io lo dico senza polemica. Il 18 marzo 2008 inoltrai una denuncia alla Procura della Repubblica di Vicenza da parte di ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), la mia associazione. Ero stato candidato in Veneto, venni eletto senatore successivamente, e dopo una verifica di azioni gonfiate del ricatto che se tu volevi un mutuo, un prestito, un fido, dovevi diventare azionista, inoltrai questa denuncia e mi ritrovai un signore, che oggi è addirittura qui – trovo una nota –, tal Marino Smiderle, che sul giornale di Vicenza il 9 aprile del 2008 in un passo titolato «Velina al veleno» criticava la mia denuncia, affermando che io avevo fatto un autogol perché quelle azioni erano arrivate a 60 euro e gli azionisti erano 50 mila; quindi diceva: «Il difensore dei consumatori che fa un autogol». Poi andai anche a parlare con il Procuratore Capo, senza venire a capo di nulla. Successivamente ci sono stati i passaggi. Ricordo che ci fu l'archiviazione di quella denuncia, senza neppure la notifica all'ADUSBEF, e dovetti andare in Corte di cassazione per stabilire che avevo tutto il diritto.
  Perché le ho parlato del sistema Vicenza? Per carità, non lo dico a lei, ma semplicemente per la storia, perché lei ha affermato che ci sono connotazioni nazionali e non localistiche di questi atti corruttivi, di bancarotta eccetera. Io la ringrazio, spero che ci sia un minimo di giustizia; poi le chiederò se bisogna anche cambiare le leggi. Per esempio, io ho presentato un disegno di legge sul disastro bancario, perché non è possibile che i risparmiatori sono truffati e i bancarottieri sono sempre a piede libero. Questo non è possibile. Non è possibile, come lei ha detto, che tutti sapevano che venivano trasferiti dei fondi all'estero. Si sapeva. Io non la voglio fare lunga, né voglio polemizzare, però ribadisco: come c'è il sistema che ha descritto Palamara, c'è stato il sistema Vicenza che ha consentito di truffare 117 mila soci, alcuni di serie A che magari sono stati anche risarciti, e la maggior parte di serie B.
  L'altra domanda, e poi chiudo, è su queste operazioni estero vestite, queste Sicav lussemburghesi, questi 350 milioni di euro che non sono proprio bruscolini. Allo stato delle indagini ci può dire qual era lo Pag. 9scopo di queste operazioni, cioè chi erano? Evasione, elusione fiscale, diluizione dell'esposizione verso altri gruppi imprenditoriali? Ci può dire anche se c'è stato ostacolo? Io per la verità metterei ostacolo a quella vigilanza che non controlla, perché è scritto che le porte girevoli tra chi doveva vigilare e la Banca di Zonin...
  Comunque io assolutamente la ringrazio, nulla contro di lei e neanche contro chi indaga; però c'è stato un sistema. Io sono dovuto andare in Corte di cassazione. Io avevo diritto. Quando si archivia, si ha diritto ad avere notizia dell'archiviazione. Non l'ho avuta e sono dovuto andare in Cassazione per averla. La ringrazio molto e mi scusi anche se da 35 anni difendo la povera gente, i risparmiatori e i consumatori dopo avere costituito l'ADUSBEF.

  PRESIDENTE. Prego.

  LINO GIORGIO BRUNO, Procuratore Capo della Repubblica di Vicenza. Bene, cercherò di dare una risposta, poi eventualmente chiederò anche l'aiuto dei colleghi. Mi dispiace fare una premessa. Purtroppo io avevo prenotato il treno per le 16.30 per tornare a Vicenza, perché l'audizione era prevista per mezzogiorno, quindi per consentirmi di prendere il taxi e arrivare in stazione sarò costretto, e me ne scuso fin d'ora, a lasciare l'Aula intorno alle 15,40. Ci sono i colleghi che potranno eventualmente soddisfare le vostre richieste. Ci tengo però a dare una risposta complessiva alle varie domande che cortesemente mi sono state poste, almeno quelle per le quali posso rispondere. Poi eventualmente interverranno i colleghi.
  Lei, ma anche il suo collega Zanettin, ha fatto riferimento al sistema di vigilanza e controllo, chiedendomi se il sistema di vigilanza e controllo della Banca d'Italia, nel caso di specie, abbia risposto ai criteri di efficienza e se eventuali condotte avrebbero potuto in qualche modo mettere in evidenza quello che lei ha chiamato «il sistema» alcuni anni prima. Nel procedimento penale Banca di Italia si è costituita parte civile. I colleghi ai quali ho rivolto una specifica domanda mi hanno detto che la collaborazione da parte di Banca d'Italia è stata assoluta. Leggendo i capi di imputazione – ne disporrete sicuramente, ma potrei darvi la richiesta di rinvio a giudizio –, sono elencate tutta una serie di disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che sono state violate nel caso di specie: operazioni del tipo che vi ho riferito, operazioni baciate (usiamo questo termine che a me non piace) per un verso, operazioni estero su estero che, ad oggi, senatore, noi qualifichiamo come reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, senza preoccuparci in questo momento – è forse prematuro – di accertare quali fossero gli scopi concreti, che possono essere i più diversi.
  Voi vi occupate di banche. Alcune sentenze del Tribunale di Ancona, in un'altra fattispecie di default bancario, Banca Marche, dove sono coinvolti determinati imprenditori, sono sentenze di condanna – mi risulta finora confermate dalla Corte d'appello – nei confronti di imprenditori e del Direttore generale di Banca Marche per il reato di corruzione tra privati. Quando lei mi chiede di riferire quali possano essere – queste le ho acquisite in procedimenti di Bari – gli scopi finali (perché possono esservi degli scopi diretti e degli scopi indiretti indotti e complementari), io non le rispondo. Potrei immaginarli, i colleghi forse li immaginano meglio di me, ma al momento non mi pronuncio.
  Ritornando al discorso da cui siamo partiti per quanto riguarda la Banca d'Italia, vi sono riferimenti a tutta una serie di norme regolamentari ma soprattutto vi è un continuo riferimento a tutta una serie di operazioni condotte dal top management della Banca di nascondimento del contenuto sostanziale delle operazioni, sia per quanto riguarda le operazioni cosiddette «baciate», i finanziamenti/garanzie ai fini dell'acquisto di azioni proprie, sia soprattutto per quanto riguarda le operazioni estero su estero, che sono state svolte dai funzionari di grado elevato della Banca al di fuori di qualunque controllo, anche da parte dello stesso Consiglio di amministrazione, che poi avrebbe tuttavia ratificato alcune di queste operazioni. Intendo dire, senatore, che il coefficiente di nascondimento Pag. 10 alle scritture contabili e ai bilanci di esercizio – che altro non sono se non il riscontro delle scritture contabili – non va sottovalutato sotto questo profilo e non va sottovalutato, a mio avviso, anche in relazione ai controlli che gli organi ispettivi, la vigilanza della Banca d'Italia, hanno potuto svolgere fino a determinati anni.
  Indubbiamente il 2014-2015 segna un discrimine importante. La vigilanza su banche di questo tipo, sulle banche popolari, passa dalla Banca d'Italia alla BCE e indubbiamente la Banca Centrale Europea ha le disposizioni di vigilanza ma anche la disciplina di dettaglio. Se leggete la memoria di Zonin – io ho avuto la pazienza di leggerla – lui attribuisce una delle cause del default della Banca non alla BCE come istituzione ma a tutta una serie di disposizioni regolamentari, come per esempio, badate bene, quella che riguarda il Fondo acquisto azioni proprie, che era passato da 300 milioni autorizzato dalla Banca d'Italia a 80 milioni nel giro di pochi mesi. Zonin, che è persona sicuramente esperta, ha rivelato nella sua memoria come il Fondo acquisto azioni proprie fosse una cassa di compensazione attraverso la quale passava tutto questo complesso sistema di vendita, acquisto, riacquisto delle azioni proprie. Indubbiamente, a partire dal 2014 vi è stata una disciplina di dettaglio regolamentare da parte della BCE, un'attività di vigilanza che ha riguardato anche altre banche popolari. Non è un caso che molte di queste sono state coinvolte negli stessi crac. Questo è un dato di cui nessuno meglio di voi può rendersi conto individuando una serie di concause che lo hanno determinato. Io non mi nascondo dietro un dito ma ci sono alcune operazioni di fusione, di incorporazione, che la Banca d'Italia ha in qualche modo incoraggiato – usiamo questo termine – prima del passaggio alla vigilanza BCE, con intenti, che io non mi permetto di valutare ma «comprensibili», rafforzativi per la struttura patrimoniale delle banche che di lì a breve avrebbero dovuto confrontarsi su un mercato e una struttura di vigilanza che non era quella della Banca d'Italia. La Banca d'Italia questo lo sapeva. Tutto questo è un dato storico.
  Io rilevo un altro dato non secondario che vi prego di tenere in considerazione. Mi pare che una delle ultime ispezioni della Banca d'Italia sia del 2012. Quelle condotte estero su estero per la verità, a mio avviso, necessitavano probabilmente di maggiore attenzione. La BCE le ha definite anche in questo caso con un eufemismo: «operazioni opache e poco trasparenti»; le consociate estere di banche nazionali con sede a Dublino, probabilmente necessitavano di una maggiore attenzione, perché spesso le operazioni sfuggivano al controllo dei consigli di amministrazione. Il dato temporale è questo: le operazioni estero su estero si consumano – i colleghi mi correggeranno se sbaglio – tra la fine del 2012 fino all'estate del 2013, forse non casualmente se consideriamo che l'ispezione della Banca d'Italia risale, mi pare, al 2012.
  Voglio rispondere all'avvocato Zanettin. C'è una tendenza all'accentramento presso le Procure distrettuali di tutta una serie di affari. Oltre ai tradizionali procedimenti (criminalità organizzata e una serie di altri reati), sono stati ormai convogliati nelle procure distrettuali anche tutti gli ordini di indagine e le rogatorie passive. Oggi le Procure non distrettuali trattano solo della cooperazione giudiziaria in uscita e non di quella in entrata. C'è questo fenomeno. Io non so se l'accentramento di indagini di questo tipo su base distrettuale possa conseguire risultati migliori. Io ritengo che bisognerebbe avere maggiore attenzione da parte del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura nel momento in cui Procure come quella di Vicenza – ma lo stesso discorso può farsi per quella di Treviso, può farsi probabilmente per quella di Ancona, può farsi per quella di Ferrara (parlo di Procure che hanno trattato procedimenti di questo tipo) – si confrontano con indagini di questo tipo, nel senso di rafforzare eventualmente anche a tempo (sarebbe una novità) sia il personale delle Procure sia quello dei tribunali, perché il tribunale poi regge l'urto dello sforzo investigativo della Procura, ma anche – non dimentichiamolo, perché è un supporto fondamentale – il personale amministrativo Pag. 11 e quello della polizia giudiziaria.
  Un altro problema serio sul quale vi prego di riflettere riguarda la qualificazione della polizia giudiziaria per indagini di questo tipo. Se non vado errato – io ho acquisito alcuni vostri atti di indagine come Procuratore Aggiunto di Bari in questo caso –, la Guardia di finanza di Roma, la polizia valutaria di Roma, ha operato probabilmente in sinergia con la Guardia di finanza di Vicenza, perché c'è un problema. C'è un problema di qualificazione di elevato spessore non solo da parte delle Procure della Repubblica ma anche da parte della polizia giudiziaria e, ripeto, è fondamentale incentivare le forme di cooperazione internazionale. La cooperazione internazionale deve essere vera.
  Noi probabilmente commettiamo molti errori ma vi posso assicurare che nel momento in cui ci pervengono richieste, ordini di indagine, richieste di rogatorie, almeno per quanto mi riguarda a Bari, noi li abbiamo sempre definiti nei termini previsti dalle disposizioni di legge, senza alcun ritardo, assicurando la massima disponibilità. Anche in quel caso, onorevole Zanettin, abbiamo una struttura distrettuale. Vi faccio un esempio. Io mi sono confrontato spesso con la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha scelto una forma accentrata della gestione della cooperazione internazionale, cioè accentra tutto a Londra, l'home office, e badate bene: nonostante la massima disponibilità dell'ufficiale di collegamento, è complicato ottenere – parlo in assoluto – in tempi ragionevoli risposte quando in un unico ufficio si convogliano tutte le rogatorie che provengono dagli Stati esteri. Per fortuna noi abbiamo una struttura articolata basata sui distretti e ritengo che l'autorità giudiziaria italiana dia la massima collaborazione. Quindi qualificazione della polizia giudiziaria. Determinate indagini richiedono conoscenze, professionalità elevate e necessità di incentivare la cooperazione giudiziaria internazionale.
  Penso di aver risposto. Un'ultima questione. Mi risulta che la Procura di Vicenza abbia chiesto e ottenuto il sequestro conservativo di beni appartenenti ad alcuni degli imputati nel procedimento in corso di svolgimento. Potranno essere più precisi i colleghi. Vi segnalo che, pur essendo un Procuratore della Repubblica, io non sono un panpenalista. Vi sono recenti sentenze di tribunali civili che, su ricorso dell'attuale Banca Popolare di Vicenza, dichiarano l'inefficacia di atti di disposizione che alcuni imputati avevano compiuto in favore della moglie e del figlio. Questo per dire come occorre che il sistema nel suo complesso si muova e, ribadisco, attraverso rivoli e condotte che non si accentrino solo ed esclusivamente sul processo penale.
  Io rimarrei molto volentieri con voi ma sono le 15,40 e devo prendere il taxi. Presidente, mi dispiace molto, ma corro il rischio di rimanere a Roma.

  PRESIDENTE. Ci scusiamo per aver dovuto posporre la seduta ma purtroppo ci sono state esigenze di Aula all'ultimo minuto. Sospendiamo la seduta per due minuti, così salutiamo il Procuratore e poi proseguiamo.

  (La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45).

  PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Il Sostituto procuratore Gianni Pipeschi continuerà l'audizione. Prego.

  GIANNI PIPESCHI, Sostituto procuratore della Procura di Vicenza. Grazie, presidente. Io ho preso degli appunti sulle domande che sono state fatte. Faccio una premessa. Ci siamo messi d'accordo la scorsa volta con l'altra Commissione, durante l'altra legislatura che, poiché gli aspetti sono molti, qui sono stati toccati alcuni punti, se ce ne fossero degli altri, ci è stato detto che si può fare anche un contraddittorio scritto per ciò che eventualmente oggi non ci fosse il tempo di affrontare, perché anche da parte nostra normalmente ci dividiamo la materia essendo questa molto grande e complessa. Non deve ingannare il nome di Banca Popolare di Vicenza che farebbe pensare a una realtà di carattere locale. Si è trattato purtroppo di una delle prime venti banche in termini di una classificazione Pag. 12 che viene fatta a livello di vigilanza come banche significant: con circa 30 miliardi di attività ponderate per il rischio e tre miliardi di capitale sociale, era tra i primi dieci gruppi bancari italiani. Questo in termini di premessa.
  Io volevo rispondere alla domanda che aveva un contenuto tecnico molto definito, cioè quella che riguarda i sequestri. Nell'ambito del procedimento penale è possibile che chi ha subìto un danno si possa costituire parte civile. Tuttavia, la funzione del pubblico ministero rimane sempre quella, cioè curare l'esercizio dell'azione penale. Sotto il profilo di quanto si può fare per il ristoro dei danni che le parti civili abbiano patito il pubblico ministero non può fare tutto. Può fare, ed è stato fatto in questo caso, un sequestro conservativo ma noi abbiamo fatto il nostro sequestro conservativo, cioè quello che colpisce i beni di alcuni degli imputati, perché poi abbiamo trovato capienza, perché la somma era di qualche centinaio di migliaio di euro; però non possiamo noi chiedere il sequestro per tutelare le ragioni delle parti civili, cosa che però è stata fatta correttamente dai patroni di parte civile; quindi quando il processo l'ha consentito è stato fatto. La possibilità da parte del pubblico ministero di chiedere un sequestro che vada a conservare dei beni in vista del soddisfacimento del risarcimento del danno, nel nostro ordinamento non c'è; c'è una fattispecie molto residuale che è per l'ipotesi di omicidio del coniuge in base alla quale il pubblico ministero può chiedere il sequestro, quando ci sono dei figli minori o non indipendenti sotto il profilo economico. Al di fuori di questo, non c'è niente altro che possa fare il pubblico ministero.
  C'è però una figura molto particolare di sequestro nel nostro ordinamento che è contemplata nell'ambito del decreto legislativo n. 231, che è quello che riguarda le responsabilità dell'ente. Ancora non abbiamo toccato questo argomento ma, con riferimento a tutti i capi di imputazione di questo procedimento, tranne quelli per cui la responsabilità dell'amministrazione non è configurata, quindi tranne che per i falsi in prospetto, noi abbiamo contestato anche la responsabilità amministrativa dell'ente. L'articolo 19 di questo decreto legislativo n. 231, che ho appena citato, consente al pubblico ministero di sottoporre a sequestro il profitto del reato. L'individuazione corretta, la quantificazione del profitto del reato non è facile, soprattutto con riferimento ai reati che ci occupano. Noi però con riferimento a una delle fattispecie contestate, cioè il capo N. 1, che è un particolare episodio di ostacolo all'attività della vigilanza di Consob, abbiamo individuato e quantificato un profitto e ne abbiamo chiesto il sequestro.
  Con riferimento alla domanda che è stata posta che riguarda, se ho capito, cosa si può fare per la tutela delle parti civili, l'articolo 19 prevede che il profitto del reato è sottoposto a confisca, salva la parte che non possa essere restituita a chi ha subìto un danno, ai danneggiati. Questa è una figura molto particolare e io non ne trovo riscontro in altre norme di legge. Noi contestavamo perché eravamo convinti della necessità di contestare la responsabilità amministrativa. Abbiamo riflettuto su questo istituto e abbiamo operato un sequestro che non è da poco, perché è un sequestro di 106 milioni di euro. Noi abbiamo in sequestro nel procedimento, a parte i nostri sequestri conservativi che sono poca cosa, 106 milioni di euro. Poi bisogna vedere, perché questo non è successo molte volte nell'ambito della storia giudiziaria italiana; però vediamo adesso come va a finire. Teoricamente questi sono dei soldi che sono stati sequestrati e che in parte potrebbero andare a ristorare le parti civili, in relazione in particolare, però, a chi ha subìto un danno nell'ambito di questo capo di imputazione, che è il capo di imputazione N. 1. Questo è il panorama. Questa sarebbe la risposta che io riesco a dare con riferimento alla domanda sui sequestri che la Procura della Repubblica di Vicenza ha fatto.
  Poi mi pare che fosse stata fatta una domanda sulla discrasia nella quantificazione delle operazione finanziate, se non sbaglio. Su questo lascerei la parola, per i motivi che ho anticipato, al collega Salvadori.

Pag. 13

  PRESIDENTE. Prego.

  LUIGI SALVADORI, Sostituto procuratore della Procura di Vicenza. Per quanto riguarda la quantificazione di quelle che convenzionalmente vengono chiamate «operazioni baciate», successivamente all'ispezione BCE del 2015, che è stata l'ispezione dell'autorità di vigilanza che ha dato il «la» alla scoperta di questo fenomeno, Banca Popolare di Vicenza ha effettuato successivamente all'ispezione una attività di revisione completa del proprio capitale sociale e ha quantificato le operazioni cosiddette «finanziate» nella cifra di un miliardo e 86 milioni. Questo è il dato che risulta infatti dai bilanci successivi all'ispezione, quindi a partire dal bilancio al 31/12/2015. Per completezza aggiungo che i consulenti che sono stati incaricati dal mio ufficio nel corso delle indagini preliminari hanno a loro volta effettuato un'analisi del capitale della Banca e sono giunti alla conclusione che le operazione di questo genere, e quindi le azioni finanziate, ammontino all'incirca a 970 milioni. La differenza che passa tra il lavoro dei nostri consulenti e il lavoro che ha svolto internamente la Banca è spiegata semplicemente dal fatto che il perimetro di indagine dei nostri consulenti era leggermente minore rispetto a quello della Banca, perché escludeva le operazioni di importo molto piccolo per ovvi motivi di rapporto costi-benefici. Successivamente al bilancio al 31/12/2015, l'importo delle operazioni finanziate non è mutato. La Banca ha confermato questo dato. A dire la verità, io non ho notizia del dato che ha citato lei, onorevole. Non mi risulta tuttavia, nei contatti che sono intercorsi con i liquidatori, che i liquidatori abbiano svolto un'ulteriore attività di verifica e di analisi del capitale sociale finalizzata alla quantificazione delle cosiddette «operazione baciate». Noi quanto meno non ne abbiamo avuto notizia, né dell'analisi, né di questa diversa cifra di cui lei mi ha chiesto. L'ultimo particolare che forse può essere rilevante è che nel bilancio questa somma di un miliardo e 86 milioni in parte è stata evidenziata con l'apposizione di una riserva indisponibile prescritta dall'articolo n. 2358 del codice civile, che è la disposizione che detta la disciplina dei finanziamenti per la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni. Una seconda quota è stata evidenziata come Fondo rischi legali, quindi la Banca ha fatto una previsione dei rischi legali che da questo tipo di operatività potevano conseguire. Una terza quota è stata evidenziata come accantonamento su crediti, vale a dire che la Banca ha valutato come irrecuperabile una quota dei crediti concessi per l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni, ha quindi portato il relativo importo a perdita. Tuttavia di questa cifra di circa 750 milioni noi non abbiamo notizia; non so da dove sia tratta. Non so se ci sono altre domande a cui dobbiamo rispondere.

  PRESIDENTE. Il collega Foti, prego.

  TOMMASO FOTI. Volevo fare una domanda più generale, sempre riferendomi a Banca Popolare di Vicenza. Uno degli argomenti che spesso escono è la determinazione del prezzo delle azioni ritenuto gonfiato, stragonfiato o quant'altro. È vero che l'Assemblea dei soci, su proposta degli amministratori, determina ai sensi del codice civile il prezzo delle azioni, però è vero anche che Banca d'Italia dal 2001 inizia a interessarsi del problema di come viene determinato il prezzo delle azioni in relazione allo stato della Banca. Dal 2001 al 2015 si mettono in ordine le cose – lo diceva prima il signor Procuratore – nel momento in cui a giugno 2013 entra in vigore il Regolamento europeo. È uno spazio di 12 anni. Queste contestazioni e rilievi che Banca d'Italia fa al management di Banca Popolare di Vicenza non è che si possono esaurire solo in una contestazione o eventualmente in una sanzione di ordine amministrativo. Occorrerà pure che qualcuno si faccia carico di chiarire la situazione anche ai soci, che tradizionalmente vengono invitati a delle kermesse con delle pubblicazioni in carta patinata di 200 o 250 pagine con tanto di grafico, che fanno pensare onestamente a una banca che non ha alcun problema. Del resto è un istituto di credito tra i più importanti a livello nazionale. C'è però, a mio avviso, un buco tra un Pag. 14esercizio di un'azione determinata negli ultimi anni e un esercizio quasi di moral suasion prima. Chiedo: non ritenete, voi che avete condotto le indagini, che questo possa essere stato anche uno degli elementi distrattivi dell'attività e di tutto quello che poi è ruotato attorno a Banca Popolare di Vicenza?
  La seconda questione è molto più semplice. Chiedo soltanto questo. D'accordo sui vari procedimenti che sono stati posti in essere, noi abbiamo avuto di recente un'audizione del Procuratore della Repubblica di Treviso che ci ha detto che una parte significativa dei reati sarebbe andata in prescrizione anche per il palleggiamento della competenza tra Roma e Treviso, tenendo presente che la Procura di Treviso poi ci ha detto che non aveva neanche tutte le energie umane per far fronte al complesso delle indagini. Sotto questo profilo, voi ritenete che forse, sulla falsa riga di quanto diceva prima il signor Procuratore, se vi fosse almeno una sezione specializzata a livello regionale, nel caso in cui ci sono vicende come queste, si potrebbero ottenere risultati di indagine più celeri, anche per poi arrivare a una definizione della vicenda penale che non si concluda in poco o niente? Perché se operano massicciamente le prescrizioni, a questo punto anche l'esercizio dell'azione penale perde uno dei suoi significati più importanti.

  PRESIDENTE. Collega Ferro, prego.

  MASSIMO FERRO. Da quando siete Sostituti procuratori a Vicenza?

  GIANNI PIPESCHI, Sostituto procuratore della Procura di Vicenza. Io dal 2013.

  LUIGI SALVADORI, Sostituto procuratore della Procura di Vicenza. Io dal 2009.

  MASSIMO FERRO. Io sono di Verona e se Vicenza piange Verona non ride. Abbiamo fatto un'audizione la scorsa settimana. Cattolica Assicurazioni credo che sia all'ordine del giorno. In termini valoriali a Verona i danni sono stati ben superiori se mettiamo insieme anche Cassa di Risparmio di Verona con il disvalore che c'è stato sulla Popolare. La domanda è questa: larvatamente, se si può dire... Stiamo in seduta pubblica o...?

  PRESIDENTE. Facciamo rispondere il Sostituto procuratore e poi dopo passiamo alla seduta segreta.

  GIANNI PIPESCHI, Sostituto procuratore della Procura di Vicenza. Grazie, presidente. Le domande che sono state poste sono molto interessanti ma talmente interessanti che, almeno io personalmente, ho difficoltà a rispondere. Già per me è stato difficile portare avanti e fare le valutazioni di tipo penalistico che hanno riguardato questo procedimento; voi state addirittura salendo qualche gradino e arrivate su un piano di valutazione della normativa da cambiare ma mi rendo conto che questo è anche il vostro compito.
  Sulla valutazione della prescrizione io mi richiamo a quello che ha detto già il Procuratore e, come Sostituto procuratore, non mi permetto di dare a persone che compongono l'organo legislativo dei suggerimenti. Credo che vi stiate facendo un'esperienza. Anche noi abbiamo avuto durante il nostro procedimento un problema di competenza ma è anche normale, perché sono reati che tecnicamente non sono facili. Si è arrivati addirittura in Cassazione, poi la competenza è tornata a noi ma nel nostro caso è anche semplice – parliamo della Banca Popolare di Vicenza –, abbiamo fatto il processo a Vicenza. Alla fine spero che nessuno si scandalizzi di questo fatto. Non conosco i problemi sulla trattazione del procedimento di Treviso, che è anche quello di grande complessità. Noi alla fine siamo riusciti – questo è un dato abbastanza, anzi decisamente, positivo – a portare comunque il procedimento a una sentenza che interverrà nell'ambito del nostro procedimento, se non ci sono delle grandi novità, nel mese di marzo. Poi sapete benissimo che la prescrizione è un problema enorme. Questo me lo sento di dire, veramente lo dico volentieri. Forse per condotte quali quelle per cui noi abbiamo fatto questo processo, condotte che Pag. 15hanno determinato oggettivamente – senza fare valutazioni di carattere morale sugli imputati – tanta sofferenza, forse io preferirei avere a che fare, come Sostituto procuratore della Repubblica – quindi rimango del mio –, con dei reati che mi consentissero di fare il processo con i dovuti tempi. Credetemi, fare una consulenza in questo ambito non è un lavoro che si esaurisce in due mesi. Ci sono dei tempi lunghissimi. Se voi considerate che l'aggiotaggio ha come pena massima cinque anni, se uno offende o minaccia un vigile urbano per una multa risponde di un reato, che è quello di minaccia al pubblico ufficiale, che ha lo stesso limite di pena in alto, credo che siamo d'accordo che ci sono dei fatti che hanno un disvalore molto ampio, mentre nel nostro ordinamento sotto il profilo della determinazione e quantificazione della pena sono affiancati. Dico questo perché, nel nostro sistema, dal limite superiore della pena dipende la determinazione del calcolo della prescrizione. Con il reato di aggiotaggio che ha quel limite di pena, fare indagini complesse diventa molto complesso. Non so se si aspettava qualcosa di diverso, ma mi sento di dire questo.
  Riguardo alla domanda sull'azione – poi chiederò a Luigi di intervenire perché alcuni aspetti sicuramente li conosce molto meglio di me –, mi limito a dire che, dal nostro punto di vista, durante le indagini a noi è risultato che c'è stata una criticità nella determinazione del valore dell'azione dell'istituto. Ci possono essere motivi strutturali proprio nelle modalità con cui viene valutato il valore dell'azione. Nel nostro caso, però, quello che ha riguardato la nostra valutazione, ci risulta che al perito fossero state occultate operazioni del tipo che ha descritto il Procuratore. Lui ha parlato di quelle baciate, che sarebbero quelle in cui l'importo del finanziamento corrisponde quasi esattamente al controvalore delle azioni. Perciò si usa il termine «baciate» ma comunque c'erano tante modalità. Nel nostro caso, di tutte queste operazione che erano fatte, che erano occultate, il perito non sapeva niente. La determinazione del valore dell'azione ha risentito anche di questo.
  Luigi, io non so se a te viene in mente qualcos'altro di utile da dire.

  PRESIDENTE. Non ho altri iscritti a parlare. Non ci sono altri interventi, quindi ringrazio molto i Sostituti procuratori e dichiaro chiusa la seduta.

  La seduta termina alle 16.05