XVIII Legislatura

VI Commissione

Resoconto stenografico



Seduta n. 8 di Mercoledì 7 novembre 2018

INDICE

Sulla pubblicità dei lavori:
Ruocco Carla , Presidente ... 3 

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale (ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento) :
Ruocco Carla , Presidente ... 3 
Maggiore Antonino , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 3 
Ruocco Carla , Presidente ... 14 
Maniero Alvise (M5S)  ... 14 
Trano Raffaele (M5S)  ... 14 
Ungaro Massimo (PD)  ... 15 
Colaninno Matteo (PD)  ... 15 
Ruocco Carla , Presidente ... 15 
Maggiore Antonino , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 15 
Ruocco Carla , Presidente ... 19 
Baratto Raffaele (FI)  ... 19 
Maggiore Antonino , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 19 
Ruocco Carla , Presidente ... 19 
Maggiore Antonino , Direttore dell'Agenzia delle entrate ... 19 
Savini Paolo , Capo divisione servizi dell'Agenzia delle entrate ... 19 
Ruocco Carla , Presidente ... 19 

ALLEGATO: Documentazione depositata dal direttore Maggiore ... 21

Sigle dei gruppi parlamentari:
MoVimento 5 Stelle: M5S;
Lega - Salvini Premier: Lega;
Partito Democratico: PD;
Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI;
Fratelli d'Italia: FdI;
Liberi e Uguali: LeU;
Misto: Misto;
Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE;
Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A;
Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.;
Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI;
Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

Testo del resoconto stenografico

PRESIDENZA DELLA PRESIDENTE
CARLA RUOCCO

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

  PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Antonino Maggiore, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.
  Saluto e do il benvenuto al dottor Maggiore e agli ospiti che lo accompagnano.
  Cedo subito la parola al dottor Maggiore.

  ANTONINO MAGGIORE, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Grazie, presidente. Innanzitutto ringrazio gli onorevoli commissari della possibilità che viene data all'Agenzia delle entrate di esprimere le proprie osservazioni, il proprio parere, la propria visione su questo provvedimento relativo alle semplificazioni fiscali.
  Abbiamo preparato un documento che, seguendo l'ordine degli articoli della proposta di legge, è diventato abbastanza corposo. Pertanto, la mia idea sarebbe quella di dare lettura delle parti che ritengo più significative e più importanti all'interno del provvedimento, fermo rimanendo che poi anche su tutto il resto si può interloquire nella parte finale.
  Gli argomenti sui quali mi soffermerei sono i seguenti: abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche; modifiche ai termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; semplificazione in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termini per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi; semplificazione in materia di versamento unitario; semplificazione in materia di modelli dichiarativi; semplificazione in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto; introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio; modifiche a regime della cessione dei pagamenti; limiti di pignorabilità; imposta sul reddito professionale e misure per il contrasto alle indebite compensazioni.
  Seguendo l'ordine degli articoli della proposta di legge, partirei dall'articolo 1 che riguarda appunto l'abolizione delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 1 della proposta di legge intende abrogare l'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, con effetto a decorrere dalla data di avvio a regime della fatturazione elettronica prevista per il 1° gennaio 2019. Il citato articolo 21-bis prevede l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare Pag. 4 trimestralmente all'Agenzia delle entrate i dati delle liquidazioni periodiche Iva che vengono normalmente utilizzati per i controlli sui versamenti del tributo, secondo le modalità previste dall'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, indipendentemente dalle condizioni di pericolo per la riscossione.
  In sintesi, in base al vigente articolo 21-bis tutti i soggetti IVA devono presentare il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, ad eccezione dei soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche (sempre che nel corso dell'anno non vengano meno le condizioni di esonero). L'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
  Il modello di comunicazione è composto di una pagina, oltre al frontespizio, e deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente, o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre è presentata entro l'ultimo giorno del mese di febbraio.
  La comunicazione periodica della liquidazione IVA è presente nella gran parte degli Stati dell'Unione europea; in verità, il Fondo monetario e l'OCSE, quando qualche anno fa hanno valutato il sistema fiscale italiano con riferimento proprio al gap IVA e agli adempimenti IVA, si erano pronunciati dicendo testualmente che l'Italia era l'unico dei Paesi dell'Unione europea che non aveva le dichiarazioni periodiche IVA, tanto è vero che poi, proprio sulla base di ciò, fu introdotta dal 2017 la comunicazione periodica. Consente di individuare tempestivamente gli omessi versamenti, che altrimenti arriverebbero solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale. Si aumenta così la probabilità di riscuotere quanto dovuto.
  Al riguardo, la procedura operativa prevede che, per ogni trimestre di riferimento, l'Agenzia delle entrate invia agli operatori IVA che non risultano aver versato le somme emergenti dalla liquidazione periodica delle lettere di invito a verificare la propria posizione e a valutare, nel caso, l'opportunità di avvalersi del ravvedimento operoso. In assenza di risposta, generalmente al decorrere di un lasso di tempo pari a circa due mesi dall'invio delle lettere di compliance, vengono inviate le comunicazioni di irregolarità ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che consentono il pagamento delle somme dovute con una riduzione a un terzo della sanzione (dal 30 al 10 per cento).
  Nel 2017, primo anno di avvio della nuova procedura di controllo dei versamenti, l'Agenzia delle entrate ha inviato circa 480.000 lettere di compliance relative ai primi due trimestri del 2017, che hanno determinato versamenti per 512 milioni di euro. Le successive comunicazioni di irregolarità ai soggetti che non avevano regolarizzato la propria posizione hanno consentito di riscuotere al 31 dicembre 2017 circa 334 milioni di euro.
  Al 30 settembre 2018 le lettere di compliance sono state circa 750.000 e i relativi pagamenti sono stati pari a 822 milioni di euro, mentre le comunicazioni di irregolarità hanno consentito di riscuotere 757 milioni di euro.
  L'invio all'Agenzia delle entrate della comunicazione periodica delle liquidazioni IVA consente un'ulteriore azione finalizzata allo stimolo all'adempimento spontaneo: si tratta dell'invio delle lettere di compliance indirizzate agli operatori IVA per i quali non risulta pervenuta alcuna comunicazione di liquidazione periodica, sebbene risulti la presenza di dati relativi a fatture emesse, comunicati all'Agenzia delle entrate dai contribuenti stessi o dai loro clienti, soggetti passivi, relativamente al trimestre preso in considerazione. Anche in questo caso l'obiettivo di tale comunicazione Pag. 5 è quello di consentire la regolarizzazione spontanea di errori e omissioni, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472. Nel 2017 l'Agenzia delle entrate ha inviato 21.037 lettere di compliance relative al primo trimestre 2017 e 23.955 relative al secondo trimestre 2017, con riferimento proprio alla mancanza delle comunicazioni.
  In generale, pertanto, le predette comunicazioni rappresentano uno strumento determinante della strategia di prevenzione dell'evasione da riscossione. L'intento della proposta normativa in esame, in linea con le previsioni dello Statuto del contribuente, è quello di abolire l'adempimento descritto in concomitanza con l'avvio a regime della fatturazione elettronica, in considerazione del fatto che, attraverso il flusso delle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio, l'amministrazione tributaria ha a disposizione i dati attualmente acquisiti con le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte del contribuente.
  Occorre evidenziare che l'obiettivo di semplificazione della proposta è pienamente condivisibile, ma si ritiene di suggerire una modalità alternativa di riduzione degli adempimenti sulla base delle considerazioni di seguito esposte.
  Il flusso delle fatture elettroniche inviate tramite sistema di interscambio non consente di reperire tutte le informazioni concernenti gli importi a debito e a credito da considerare ai fini della liquidazione periodica dell'IVA oggetto della comunicazione che si vuole abrogare. Non tutte le fatture infatti transiteranno nel sistema di interscambio; si pensi, ad esempio, a quelle relative a operazioni con soggetti non residenti o non stabiliti. Né è possibile individuare, dai dati delle sole fatture, le informazioni concernenti il pagamento delle fatture nei casi di adozione dell'IVA per cassa, oltre che determinare il trattamento IVA di determinate spese ai fini della detrazione.
  Mancherebbero in questa fase anche i dati dei corrispettivi certificati attraverso gli scontrini e le ricevute fiscali, che saranno trasmessi all'Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2019 da parte dei soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 da parte di tutti.
  Ciò considerato, al fine di attuare l'obiettivo di semplificazione dell'adempimento relativo alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto, senza rinunciare ai positivi effetti sull'attività di recupero dell'evasione da riscossione, a partire dalle comunicazioni relative al terzo trimestre 2019 (terzo trimestre perché da luglio del 2019 entra in vigore il flusso automatizzato di trasmissione dei corrispettivi) si potrebbe prevedere di mettere a disposizione in via sperimentale, a beneficio di tutti i soggetti passivi IVA, oltre agli elementi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica IVA, una bozza di comunicazione periodica modificabile dal contribuente stesso. È un po’ la logica della dichiarazione precompilata.
  La proposta di liquidazione, predisposta inizialmente con il flusso informativo della fatturazione elettronica, dei dati delle operazioni transfrontaliere e con il flusso dei corrispettivi, potrebbe essere messa a disposizione degli operatori attraverso i servizi telematici dell'Agenzia prima dei termini di scadenza stabiliti. In tal modo, si metterebbe in condizione il contribuente, anche attraverso il suo intermediario, di integrare ovvero approvare la proposta di comunicazione formulata dall'Agenzia, attivando un confronto con l'amministrazione volto a evitare controlli successivi e ad aumentare la naturale propensione al corretto versamento dell'IVA.
  In sostanza, attraverso tale azione si otterrebbero rilevanti effetti di semplificazione dell'adempimento, in quanto l'operatore non sarebbe tenuto a predisporre e a trasmettere la comunicazione, bensì a controllare e a integrare quella precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia.
  Modifica dei termini per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute. L'articolo 2, comma 1, lettera a), della proposta di legge in esame prevede, a decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2018, che l'adempimento comunicativo dell'invio Pag. 6 trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, previsto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, abbia cadenza annuale.
  Il comma 1, lettera b), dello stesso articolo 2 della proposta in esame sopprime il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, il quale stabilisce che la comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre, quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.
  In sintesi, la disposizione ha lo scopo di limitare gli adempimenti comunicativi degli operatori IVA e prevede, a partire dall'anno 2018, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, con un unico adempimento in luogo degli adempimenti periodici su base trimestrale o semestrale su opzione.
  Al riguardo, occorre rilevare che, a seguito dell'introduzione dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica e della trasmissione mensile dei dati delle fatture transfrontaliere, l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto «spesometro») è stato abrogato.
  La norma proposta, pertanto, potrebbe trovare applicazione solo per le operazioni riferite al periodo di imposta 2018 e per le quali l'adempimento è ancora vigente. In sostanza, ove approvata, la disposizione in esame potrebbe consentire, a coloro che non hanno già effettuato entro settembre 2018 la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre, di effettuare un'unica comunicazione entro il mese di febbraio 2019.
  In proposito, non si ravvisano criticità, fatte salve eventuali modifiche sui termini di invio dei flussi informativi relativi alle fatture transfrontaliere, che sono quelle che rimangono.
  Per completezza, è opportuno evidenziare che l'insieme delle disposizioni introdotte con l'articolo 1, comma 909, della legge di bilancio 2018 e quelle dell'articolo 17 del decreto-legge n. 119 dello scorso 24 ottobre hanno definito un perimetro normativo che va nella direzione di digitalizzare le tre modalità di certificazione delle operazioni ai fini dell'IVA (fattura, ricevuta e scontrino) per fare in modo che tutte le informazioni fiscalmente rilevanti siano acquisite tempestivamente dall'Agenzia delle entrate.
  Rispetto ai processi comunicativi introdotti negli anni passati (elenchi clienti e fornitori negli anni 2006-2007, spesometro nel 2010, nuovo spesometro nel 2016) che prevedevano elaborazione, predisposizione e invio di specifiche comunicazioni periodiche estraendo dati dalla contabilità – con rischio di errori, duplicazioni e ritardi – i processi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi consentiranno agli operatori di superare i predetti adempimenti e coniugare la digitalizzazione della certificazione fiscale con l'invio dei dati all'Agenzia delle entrate.
  L'unico adempimento comunicativo che resta in vigore, di fatto, è quello della trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere, previsto dall'articolo 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015, che consente un'importante funzione in un'ottica di prevenzione del contrasto alle frodi e alle evasioni. Si pensi alle frodi intracomunitarie classiche, le cosiddette «frodi carosello». Tale adempimento, nell'attuale configurazione, limita la sua portata ai soli operatori che effettuano operazioni transfrontaliere per le quali non è prevista una bolletta doganale. Quindi, si tratta solo di prestazioni e servizi resi o ricevuti verso o da soggetti extracomunitari e di cessioni di prestazioni e acquisti intracomunitari.
  Tale adempimento, nell'attuale configurazione, consente inoltre di eliminare l'adempimento delle comunicazioni Intrastat, che è avvenuto per una parte, solo per gli acquisti di più limitata entità, fino a 50.000 euro. In realtà, è rimasta una comunicazione periodica con valenza puramente statistica, quando parliamo di acquisti o di prestazioni ricevute; è rimasta, invece, per le cessioni (ma il problema in questo caso è che questa possibilità di eliminazione Pag. 7delle comunicazioni Intrastat va coordinata anche con la normativa comunitaria).
  Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine della presentazione della dichiarazione telematica dei redditi. L'articolo 3, comma 1, della proposta normativa inserisce all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 il comma 3-bis, volto a inibire all'amministrazione fiscale la possibilità di chiedere, in sede di controllo formale, informazioni disponibili nell'archivio dell'Anagrafe tributaria, ovvero trasmesse da terzi soggetti in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.
  L'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, nella formulazione vigente, nel disciplinare il controllo formale delle dichiarazioni, prevede al comma 3 che il contribuente o il sostituto d'imposta possa essere invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti sui dati contenuti nella dichiarazione e a trasmettere la ricevuta di versamento ovvero altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.
  Occorre premettere che il decreto legislativo n. 175 del 2014, nell'introdurre la dichiarazione Modello 730 precompilata, ha profondamente innovato l'attività di controllo formale sulle deduzioni e detrazioni, prevedendo che, in caso di invio delle dichiarazioni attraverso un intermediario abilitato, il controllo formale venga effettuato sui documenti utilizzati dai CAF o dai professionisti per il rilascio del visto di conformità. In caso di accettazione della dichiarazione precompilata, accedendo direttamente alla procedura resa disponibile dall'Agenzia delle entrate, il controllo formale non viene effettuato, ferma restando la possibilità di verificare eventuali condizioni soggettive non conosciute che danno diritto a deduzioni o detrazioni.
  In sostanza, l'attività di controllo formale sugli oneri indicati nel Modello 730 è ormai rivolta principalmente verso i CAF e i professionisti, che appongono il visto di conformità e nei casi di modifica della dichiarazione precompilata presentata direttamente dai contribuenti.
  Dal 2018 inoltre è stata avviata, all'interno della procedura per la dichiarazione precompilata, una modalità di compilazione assistita per integrare gli oneri e le spese proposte dall'Agenzia delle entrate, che consente di indicare gli estremi, la tipologia e l'importo del documento mancante e di modificare in automatico la dichiarazione. Oltre a semplificare l'adempimento, la nuova funzione consente all'Agenzia di valutare quale documento eventualmente richiedere, evitando così di dover analizzare tutta la documentazione relativa alle deduzioni e le detrazioni da controllare in quanto modificate.
  L'attività di controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 36-ter, è già attualmente conformata al principio espresso dal comma 4 dell'articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo il quale al contribuente non possono essere richiesti documenti o informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria e di altra amministrazione pubblica. Non vengono richiesti ordinariamente documenti inerenti a dati già in possesso dall'amministrazione fiscale, che comprenderanno, dal 2019, quelli derivanti dalla messa a regime del sistema di fatturazione elettronica.
  La norma che si vorrebbe introdurre, per come è configurata, potrebbe impedire, però, eventuali richieste documentali utili per la verifica delle detrazioni d'imposta o della deducibilità di oneri, nei casi in cui i requisiti soggettivi non emergano dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria. Nei giorni scorsi abbiamo pensato, ad esempio, alla deduzione degli interessi passivi sui mutui per casi particolarissimi, quale l'acquisto di un immobile locato per spostarvi la propria residenza. Occorre compiere una serie di adempimenti: entro tre mesi bisogna fare l'intimazione di sfratto per fine del contratto, bisogna occupare l'abitazione entro un anno. Insomma, è una serie di situazioni complicate dove evidentemente una richiesta di informazioni diventa necessaria per capire se l'elemento Pag. 8indicato come deducibile è effettivamente deducibile.
  Altra ipotesi è quando gli elementi di informazione in possesso dell'Agenzia delle entrate non sono conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Può succedere anche questo. Anche qui, il contraddittorio che si instaura è diretto a risolvere, anche in favore del contribuente, le situazioni in cui esistano queste difformità.
  In questi casi, infatti, si ritiene che sia opportuno attivare un confronto con il contribuente o con il CAF o il professionista, a seconda dei casi, per consentirgli di dimostrare la correttezza della dichiarazione.
  Il comma 2 della proposta normativa in esame sostituisce, nel comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 ottobre» con «31 dicembre», prevedendo in sostanza che il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, persone fisiche, società e associazioni ad esse equiparate, attualmente previsto al 31 ottobre, passi al 31 dicembre.
  Tale spostamento del termine, tenuto conto della validità delle dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, comporterebbe conseguenti ritardi nell'erogazione dei rimborsi o nella liquidazione e controllo delle dichiarazioni, compresa l'attività di quantificazione e ripartizione delle scelte del 2, del 5 e dell'8 per mille, e renderebbe difficile la verifica dei dati relativi alle dichiarazioni precompilate, che, come è noto, devono essere rese disponibili entro il 15 aprile di ogni anno.
  Semplificazioni in materia di versamento unitario. Io trascurerei questa parte, perché sostanzialmente abbiamo verificato che il pagamento con F24 di tutti i tributi che vengono elencati nella proposta, salvo piccole sfumature legate ad aspetti minoritari relativi a questioni catastali eccetera, in realtà sono già tutti inseriti in un decreto ministeriale del 2011. Sono presenti anche le norme attuative quasi per tutti. Mancano le tasse di concessione governativa, ad esempio, che proponiamo di aggiungere tra quelle da inserire nel Modello F24. Al riguardo, da parte nostra vi è un'amplissima apertura. Per noi stessi è un sistema che sicuramente sarebbe utile a introdurre una maggiore semplificazione.
  Semplificazioni in materia di modelli dichiarativi. Con riferimento a questo argomento, passerei alla parte più importante, che è quella che riguarda l'eliminazione del Modello 770. Penso sia questo il punto focale della proposta di semplificazione. Anche qui abbiamo fatto un'analisi volta a cercare di non introdurre ulteriori complicazioni e a cercare di venire incontro all'esigenza di semplificazione, però ci sono tecnicamente alcune questioni da sistemare.
  Pertanto, anche su tale questione abbiamo presentato una proposta alternativa, che può essere liberamente valutata, che è quella di eliminare il Modello 770 e di sostituirlo con l'indicazione nel Modello F24 del codice fiscale del percipiente. Questa è una soluzione che creerebbe qualche criticità. Quindi, abbiamo pensato a una forma di pagamento alternativa a questa, attraverso un canale dedicato dell'Agenzia delle entrate, che possa comunque perseguire la stessa finalità di semplificazione, eliminando il 770 per la tipologia di redditi più frequente, vale a dire lavoro dipendente, lavoro autonomo e amministratore di condominio.
  Eliminiamo il 770 e vediamo con questo sistema di pagamento telematico su un canale messo a disposizione dell'Agenzia delle entrate come ovviare al Modello F24, che non darebbe tutte le informazioni necessarie per controllare – come prevede adesso la norma – se tutte le ritenute operate sono state anche versate. Questo è un dato che dal Modello F24 non si ricaverebbe.
  Inoltre, nel Modello F24 c'è il rischio – almeno per alcune aziende, ad esempio quelle che hanno molti lavoratori dipendenti – di compilare un Modello F24 che diventerebbe di centinaia o migliaia di righe, il che creerebbe dei problemi operativi, contestualmente aumenterebbe la possibilità di errori e, non ultimo, genererebbe Pag. 9un aumento non indifferente dei costi che l'Agenzia delle entrate sostiene sugli F24, dal momento che gli intermediari che pagano (banche, poste, agenti della riscossione) vanno remunerati.
  Tutte queste circostanze ci spingono a pensare che sarebbe preferibile utilizzare la proposta alternativa che avanziamo.
  Riguardo all'eliminazione del Modello 770, si evidenzia che attualmente tale modello deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno precedente relative a versamenti e alle eventuali compensazioni effettuate, riepilogando altresì crediti e altri dati contributivi e assicurativi richiesti.
  Il modello deve essere utilizzato, altresì, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono nelle operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi da capitali erogati nell'anno precedente, operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati.
  Il contenuto del Modello 770, in sintesi, oltre ai dati delle ritenute dovute alle scadenze mensili da parte dei sostituti d'imposta, contiene una serie di quadri dichiarativi relativi ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria. L'inserimento del codice fiscale del contribuente che ha subìto la ritenuta nel Modello F24 non consentirebbe l'acquisizione di tutte le informazioni che sono riportate sul Modello 770.
  Sul piano degli adempimenti graverebbe sul sostituto d'imposta l'onere di predisporre mensilmente il Modello F24, compilando un rigo per ciascun percipiente, con un'elencazione che potrebbe arrivare a migliaia di posizioni (si pensi ai grandi datori di lavoro), mentre attualmente sul modello si riportano solo valori complessivi, distinti per categoria reddituale. Tale evenienza si tradurrebbe, tra l'altro, in una crescita consistente dei costi che gravano sul bilancio dell'Agenzia delle entrate. All'aumentare del numero di operazioni elementari di versamento aumenterebbe in modo significativo il rischio di errori di compilazione del Modello F24.
  L'indicazione del codice fiscale del percipiente sarebbe richiesta anche per le ritenute o per l'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 9 della proposta di legge in esame.
  Occorre, infine, considerare che i dati di cui è previsto l'inserimento nel Modello F24 (codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è versata la ritenuta) non consentirebbero di effettuare i controlli previsti attualmente dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, in quanto per ciascun mese mancherebbe il dato dell'importo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta da confrontare con i versamenti.
  Sarebbe pertanto necessario prevedere l'invio di un flusso aggiuntivo di dati collegati ai versamenti esposti nel Modello F24 o, in alternativa, prevedere l'implementazione dell'attuale certificazione unica che l'Agenzia riceve con l'indicazione delle ritenute operate distinte per ciascun mese, al fine di garantire anche il controllo sulla tempestività dei versamenti.
  In occasione dell'introduzione della dichiarazione precompilata, nell'ambito dei tavoli tecnici di confronto con i consulenti del lavoro, come azionisti e associazioni di categoria delle imprese, l'ipotesi descritta, cioè quella di integrare il certificato unico, era stata scartata in quanto avrebbe comportato onerosi adeguamenti procedurali senza conseguire - così era stato detto - reali semplificazioni.
  Si ritiene, pertanto, di poter suggerire, in luogo della totale abolizione del Modello 770 – che è stato recentemente semplificato grazie alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche – una riduzione degli adempimenti del sostituto d'imposta tramite la revisione delle attuali modalità di versamento e dichiarazione. Una semplificazione parziale, ma significativa, degli adempimenti del sostituto d'imposta si potrebbe realizzare eliminando dal Modello 770 - sarebbe più corretto usare questa Pag. 10espressione - le tipologie di reddito più ricorrenti, cioè quelle riguardanti il lavoro dipendente e autonomo e quelle sui pagamenti effettuati dall'amministrazione di condominio, sostituendole con il versamento mensile delle ritenute attraverso un apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, che preveda l'invio di un elenco contenente le informazioni salienti sul percipiente, nonché le ritenute operate e versate per ciascuna tipologia di reddito.
  L'elenco, anziché nel Modello F24, si farebbe in questo caso con modalità che noi riteniamo più pratiche. Il servizio produrrebbe un addebito sul conto indicato dal sostituto d'imposta per il pagamento delle ritenute e, in caso di esito positivo dell'addebito, metterebbe a disposizione del percipiente o dei sostituti d'imposta, tramite il cassetto fiscale, i dati delle ritenute versate, evitando di presentare i quadri riepilogativi dei versamenti presenti nel Modello 770.
  La modifica proposta necessita di un coordinamento normativo con l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, che prevede la dichiarazione dei sostituti d'imposta, e con l'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, che prevede il controllo della rispondenza dei versamenti delle imposte e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta con la dichiarazione del Modello 770.
  In considerazione del fatto che i versamenti e le dichiarazioni dei sostituti d'imposta coinvolgono un numero notevolissimo di operazioni elementari, attualmente gestite con consolidate procedure gestionali e informatiche, per consentire ai sostituti di adeguare le procedure, si ritiene che la procedura alternativa proposta possa essere introdotta a iniziare dall'anno 2020.
  Passerei adesso, invece, alle semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, che ci vedono favorevoli a quanto è stato proposto. L'intervento normativo sull'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, conferma il meccanismo attualmente vigente della trasmissione telematica della dichiarazione di intento all'Agenzia delle entrate da parte del soggetto cessionario e mantiene l'obbligo di indicazione degli estremi della dichiarazione di intento nelle fatture emesse dal cedente.
  Con la disposizione contenuta nella proposta di legge non sarebbe più previsto, invece, che la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione telematica, sia consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana. La semplificazione comprende, altresì, il venir meno delle seguenti prescrizioni normative: l'obbligo del cedente-prestatore di riepilogare in dichiarazione IVA i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute; l'obbligo, sia per il dichiarante che per il fornitore-prestatore, di annotare in apposito registro le dichiarazioni emesse e ricevute.
  Nel complesso, la modifica si pone un obiettivo di semplificazione ponendo meno obblighi di comunicazione e di rendicontazione agli operatori, creando un sistema il cui perno risiede nella comunicazione telematica effettuata all'amministrazione finanziaria. Con l'entrata a regime della fatturazione elettronica potranno essere realizzati interventi idonei a garantire la possibilità di effettuare i necessari riscontri automatici tra le informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento e i dati delle fatture elettroniche.
  L'Agenzia delle entrate sta già lavorando a un progetto specifico mirato a consentire una verifica dei requisiti per poter essere considerati esportatori abituali, valorizzando i dati che saranno disponibili attraverso la fatturazione elettronica.
  La proposta normativa prevede la modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 con il ripristino, di fatto, della situazione ante decreto legislativo n. 158 del 2015, che prevedeva una sanzione proporzionale dal 100 al 200 per cento dell'imposta in caso di cessione, senza previa verifica della trasmissione delle dichiarazioni d'intento. La modifica del decreto n. 158, con l'introduzione di una sanzione in misura fissa da 250 a 2.000 euro, era stata effettuata al fine di armonizzare la norma con le modifiche introdotte dal Pag. 11decreto legislativo n. 175 del 2014 in materia di semplificazione fiscale.
  Non essendovi più l'obbligo di preventiva consegna della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta telematica dal dichiarante al fornitore-prestatore, secondo la proposta del disegno di legge, si deve ritenere che il preventivo riscontro richiesto dalla norma sanzionatoria sia da intendersi unicamente quello telematico. Attualmente esiste già la possibilità di fruire di un servizio di riscontro telematico dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni d'intento.
  Passerei, adesso, all'articolo 11, riguardante l'introduzione dell'obbligo dell'invito al contraddittorio endoprocedimentale. Anche questa mi pare sia una parte importante.
  L'articolo 11 della proposta normativa introduce un obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione di qualunque avviso di accertamento, fuori dei casi di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di cui agli articoli 41-bis del decreto del 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. L'obbligo del contraddittorio è previsto, a pena di nullità dell'atto impositivo, mediante notifica di un preventivo invito al contribuente finalizzato ad avviare un contraddittorio endoprocedimentale.
  Il comma 2 della proposta normativa specifica che nell'invito, sia nella forma di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta dall'ufficio, devono essere comunque indicati: i periodi di imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico; gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili; il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte e per la comparizione presso la sede dell'ufficio, al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.
  Il successivo comma 3 dispone che il contribuente può partecipare al procedimento instaurato secondo i termini e le modalità indicate nell'invito e ha facoltà di esibire e allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
  Il comma 4 prevede che le notizie e i dati non addotti e, se puntualmente richiesti nell'invito, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo, a seguito dell'invito, non possano essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e di contenzioso. Viene fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti e non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
  Il comma 5 stabilisce che, decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio depositando documenti o memorie scritte, l'ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
  Il comma 6 prevede che, decorso il termine di cui al comma precedente, l'invito contenente le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti, nonché i motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento fino al sessantesimo giorno dalla data di notifica dell'invito.
  Il comma 7 disciplina le regole procedurali nel caso di avvio della fase del contraddittorio. In particolare, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente, nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio. Il procedimento termina, in ogni caso, decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga.
  Durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi i termini di decadenza per Pag. 12entrambe le parti. Se l'ufficio ritiene di disattendere in tutto o in parte le ragioni esposte dal contribuente deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento. È precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione.
  La disposizione generalizza la fase del contraddittorio tra il contribuente e l'ufficio in relazione ai diversi procedimenti di accertamento relativi all'imposta diretta, all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta regionale sulle attività produttive - questo si deduce dal fatto che nella proposta si parla di accertamenti esecutivi, che sono quelli tipici dei tributi che adesso ho citato -, da attuare in via preventiva rispetto alla formazione dell'atto impositivo, escludendo dall'ambito applicativo gli avvisi di accertamento di cui ai citati articoli 41-bis e 54, quinto comma.
  La disposizione descrive, inoltre, gli elementi che possono essere presenti nell'invito essenzialmente nei periodi di imposta interessati, gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili, le regole e gli adempimenti con i quali le parti devono condurre il contraddittorio. Essa prevede inoltre che, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'invito, se il contribuente non partecipa al procedimento richiamato, l'invito stesso si trasforma in un avviso di accertamento esecutivo, se in esso l'ufficio ha indicato le maggiori imposte, le sanzioni, gli interessi e i motivi che lo hanno indotto ad avviare il procedimento.
  L'Agenzia delle entrate ritiene necessario assicurare adeguati momenti di contraddittorio con il contribuente. In questa sede desidero evidenziare che da tempo l'attività operativa degli uffici è stata indirizzata nella direzione auspicata dalla proposta normativa, anche nei casi non espressamente previsti dalle attuali disposizioni di legge, ciò nella consapevolezza che il controllo finalizzato alla definizione della pretesa tributaria debba garantire l'effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.
  In quest'ottica, pertanto, il contraddittorio assume nodale e strategica centralità per la compliance e, come tale, viene considerato un momento significativamente importante del procedimento e non un mero adempimento formale. Un'attività di controllo sistematicamente incentrata sul contraddittorio preventivo nel contribuente scongiura, oltretutto, l'eventualità che siano effettuati recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto.
  Tuttavia, al fine di fornire un contributo costruttivo alla proposta in oggetto, si segnalano al seguito alcune variazioni volte a garantire profili di coerenza sistematica rispetto alle finalità della proposta in esame. In primo luogo, potrebbe rendersi opportuno coordinare la proposta con le forme di contraddittorio endoprocedimentale attualmente vigenti, quali quelle attivate mediante inviti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; inviti a comparire nell'ambito dei procedimenti di accertamento con adesione, di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997; richieste di chiarimenti nell'ambito del procedimento di accertamento finalizzate alla contestazione dell'abuso del diritto, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto n. 212 del 27 luglio 2000; inviti a comparire nell'ambito del procedimento di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'avvio del procedimento di accertamento con adesione.
  Si tratta di casi in cui è già obbligatorio il contraddittorio preventivo.
  Le previsioni secondo le quali è sempre necessario l'invito, sia nella forma dell'avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria, dovrebbero tenere esplicitamente presenti le ipotesi in cui sussiste un fondato pericolo per la riscossione, ovvero i casi in cui emergano esigenze straordinarie di celerità a ridosso dei termini di decadenza dell'attività di accertamento in presenza di motivate ragioni alla base della pretesa tributaria.
  Al fine di contemperare le esigenze di tutela nei confronti del contribuente e dell'erario, Pag. 13 potrebbe essere valutata una disciplina analoga a quella attualmente prevista dalla disposizione di cui all'articolo 10-bis, comma 7, dello Statuto del contribuente, del seguente tenore letterale: «Tra la data di recepimento delle osservazioni e richieste, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per la presentazione di tali osservazioni e richieste, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo, intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni». Quando siamo troppo a ridosso della scadenza dei termini di accertamento - questa norma già esiste ed è ripresa esattamente nel contraddittorio che riguarda l'abuso del diritto - si prevede questo prolungamento del termine fino a sessanta giorni.
  La disposizione, in conclusione, intende porre fine al dibattito in dottrina e giurisprudenza sull'esistenza di un obbligo generalizzato del contraddittorio endoprocedimentale, se lo stesso possa desumersi dal complesso delle discipline relative ai singoli tributi o se, viceversa, il rispetto del contraddittorio debba rimanere rigorosamente circoscritto alle esclusive ipotesi normativamente previste.
  Modifiche al regime della scissione dei pagamenti. L'articolo 17 della proposta interviene sul regime della scissione dei pagamenti a fini IVA (split payment) per consentire ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni secondo tale specifica modalità di usufruire di un plafond IVA analogo a quello già previsto per legge per gli esportatori abituali, per l'acquisto di beni e servizi, a specifiche condizioni ed entro i limiti stabiliti dalla legge, previa opzione in tal senso.
  A tal fine, sono introdotti dalla proposta i commi da 2-bis a 2-quater dell'articolo 17-ter del DPR n. 633 del 1972, che disciplina lo split payment. Tale meccanismo opera, in estrema sintesi, per le operazioni svolte nei confronti di pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi ed implica la scissione dei pagamenti ai fini IVA per le operazioni in cui le amministrazioni pubbliche non sono soggetti debitori di imposta. In tali casi, le pubbliche amministrazioni in sede di pagamento devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata dai loro fornitori in luogo di corrisponderla al fornitore contestualmente al pagamento del corrispettivo.
  In particolare, la proposta mira a far sì che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti degli operatori tenuti all'applicazione del regime dello split payment siano effettuate senza pagamento dell'imposta, purché questi ultimi presentino una dichiarazione scritta sotto la loro responsabilità nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni assoggettate a split payment effettuate nel corso dell'anno solare precedente. Un plafond analogo, quindi, a quello che adesso vige per gli esportatori abituali.
  I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, in base alla proposta normativa, devono darne comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio, ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni fatte con le modalità di split payment nell'anno solare precedente.
  La volontà di avvalersi delle disposizioni in commento ha efficacia fino a revoca espressa, da comunicare con le stesse modalità dell'adesione. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento di ciascun mese l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all'ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. Pag. 14
  I soggetti che iniziano l'attività o che non hanno comunque effettuato operazioni soggette al regime previsto dall'articolo 17-ter dell'anno solare precedente possono avvalersi, per la durata di un triennio, della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione all'ufficio, assumendo come ammontare di riferimento di ciascun mese l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. Il successivo comma 2-ter reca le condizioni per l'accesso al plafond. Mi limiterò alla prima condizione: l'ammontare dei corrispettivi di cessioni e prestazioni assoggettate al regime di split payment registrate nell'anno precedente deve essere superiore al 10 per cento del volume d'affari (è un criterio analogo a quello che vale per le esportazioni).
  Infine, il comma 2-quater dispone l'applicazione delle norme introdotte agli acquisti di beni e servizi effettuati dal 1° gennaio 2019, con riferimento alle operazioni ricadenti nell'ambito applicativo dello split payment effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Si demandano a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le relative norme di attuazione.
  Il regime speciale della scissione dei pagamenti che deroga alle previsioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune dell'IVA è stato autorizzato, su proposta della Commissione europea, dal Consiglio dell'Unione, da ultimo con decisione di esecuzione 2017/784 del 25 aprile 2017, con la quale il Consiglio ha accolto la richiesta di proroga avanzata dall'Italia con una lettera del 16 febbraio 2017. Qualsiasi modifica del regime autorizzato fino al 2020 deve, quindi, essere valutata alla luce dei contenuti di detta autorizzazione, eventualmente autorizzata a sua volta.
  La disciplina del plafond trova fondamento negli articoli 164 e 165 della direttiva 2006/112/CE nell'ambito della disciplina domestica. L'articolo 8, comma 1, lettera c), in conformità alla disciplina comunitaria, regolamenta il meccanismo del plafond consentendo agli esportatori abituali di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nel limite dell'ammontare delle operazioni non imponibili IVA registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti.
  L'introduzione di un siffatto meccanismo nell'ambito della disciplina dello split payment, al di fuori delle ipotesi contemplate negli articoli 164 e 165 della direttiva 2006/112/CE, necessita pertanto di apposita autorizzazione da parte dei competenti organi unionali.

  PRESIDENTE. Grazie direttore. Do ora la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

  ALVISE MANIERO. Ringrazio il direttore per le osservazioni e per la spiegazione molto approfondita. Vorrei approfittare per fare addirittura un passo oltre.
  In riferimento al commento agli articoli 3 e, soprattutto, 16, coglievo l'attenzione dell'Agenzia alle necessità quasi contrapposte di garantire, da un lato, la completezza e l'ordine dell'accessibilità di tutta la mole di dati conferita e contenuta nell'enorme anagrafe tributaria e, dall'altro lato, la necessità gestionale-operativa - come ho detto, quasi contrapposta - connaturata alle esigenze dei compiti attribuiti all'Agenzia, ossia quella di garantire ovviamente un'operatività rapida e snella e porre eventualmente un limite (come lo stesso legislatore con questo dispositivo pone) all'archiviazione dei dati e anche ad alcune accessibilità degli stessi.
  Ebbene, in quest'ottica - mi rendo conto di fare un passo oltre - l'Agenzia come valuterebbe la richiesta, che viene spesso avanzata da altri enti, per esempio la Guardia di finanza, di poter avere un accesso diretto ai dati dell'Anagrafe tributaria in possesso di Agenzia delle entrate? Sarebbe un valore aggiunto nella tutela di questi diritti che vengono giustamente valorizzati nella relazione?

  RAFFAELE TRANO. Ringrazio il direttore e tutti i componenti dell'Agenzia presenti. Pag. 15
  Colgo con sorpresa e con piacevole stupore che finalmente sembra che vi sia un'apertura da parte dell'Agenzia anche a proposte alternative, in quanto con questo progetto di legge vogliamo semplificare quello di cui si sente parlare ormai da tanti anni, e mi riferisco al concetto di compliance o di «fisco amico». Mi fa piacere sentire che ci sono proposte alternative per l'abolizione del Modello 770 o per l'accoglimento del Modello F24 con un modello unitario. Insomma, mi sembra un grande passo in avanti, almeno per noi operatori del settore, perché per la prima volta non ci sono altri adempimenti e balzelli.
  Ad ogni modo, non posso non rilevare una nota critica per quanto sta avvenendo in queste ore per la compilazione delle deleghe massive per l'accesso alla fatturazione elettronica. Ieri ho contattato la SOGEI e mi hanno spiegato che verrà impiegato un software per la compilazione delle deleghe massive e la procedura di controllo, autentificazione e invio. Ma gli intermediari sono già i tenutari delle scritture contabili, quindi hanno già in mano una delega, come avviene anche per il cassetto fiscale. Cerchiamo, quindi, di andare nella direzione della velocità, di non creare ulteriori complicazioni quando, invece, si hanno già tutti gli strumenti.
  Lo stesso dicasi per l'apposito servizio telematico che è stato proposto nell'abolizione del Modello 770: da tecnico, vi dico che oggi è molto semplice, in quanto si opera il prelievo dei dati di tutti i versamenti fatti per i dipendenti, e automaticamente si genera il Modello 770.
  Troviamo, quindi, attraverso un confronto, delle reali semplificazioni, anche perché è questo che ci chiede il Paese, e mi sembra che sia questa l'occasione giusta per farlo.

  MASSIMO UNGARO. Grazie, direttore, per la relazione sul provvedimento.
  Desidero porle due domande molto precise. La prima riguarda i dati delle fatture transfrontaliere.
  Lei prima diceva che, dopo la digitalizzazione, gli unici adempimenti comunicativi richiesti saranno le fatture e i dati relativi alle fatture transfrontaliere. Ebbene, mi chiedo se, dal punto di vista operativo, è possibile digitalizzarle o se è un cambiamento impossibile da attuare data la natura internazionale dell'adempimento.
  La seconda domanda riguarda l'articolo 24 del provvedimento, che prevede alcune modifiche al regime agevolativo per i lavoratori «impatriati» (cosiddetta «legge controesodo») che è in vigore dal 2010 per gli italiani all'estero o i cittadini stranieri che rientrano in Italia. Ebbene, mi chiedo se l'Agenzia ha prodotto un'analisi di impatto di questa legge, visto che è già in vigore da vari anni.

  MATTEO COLANINNO. Buonasera, direttore. Grazie della sua presenza.
  Ho una sola domanda da porre. Nel momento in cui viene abolita la comunicazione trimestrale ai fini IVA con l'introduzione della fatturazione elettronica, dato che parliamo di un'imposta soggetta a un'evasione molto spinta, nella moltitudine di dati che vi arrivano attraverso la fatturazione elettronica, come è possibile riconciliare le partite a credito e a debito con l'IVA, se le comunicazioni trimestrali vengono sorpassate dall'invio della fatturazione elettronica?

  PRESIDENTE. Non essendovi ulteriori richieste di intervento, mi permetto io di aggiungere una domanda.
  A proposito di modello F24, il decreto ministeriale da lei citato rinvia a un provvedimento attuativo proprio del direttore dell'Agenzia, dunque le chiedo cortesemente di indicarci questo provvedimento.
  Cedo, quindi, la parola al direttore Maggiore per la replica.

  ANTONINO MAGGIORE, Direttore dell'Agenzia delle entrate. In primo luogo, per quanto riguarda l'accesso alle banche dati dell'Agenzia delle entrate da parte della Guardia di finanza, essendo io un ufficiale della Guardia di finanza, come ho avuto modo di dire la volta scorsa – anche se ovviamente in aspettativa – posso dire che l'accesso in realtà già esiste. Non è un Pag. 16accesso su certi aspetti così completo come quello dell'Agenzia, però è molto ampio.
  Ci sono, comunque, richieste del Corpo che riguardano l'accesso ai dati bancari, e mi riferisco a quel provvedimento del 2011 che deve servire per selezionare le posizioni da controllare, che vengono trasmesse agli intermediari bancari e finanziari e riguardano i saldi di fine anno, le movimentazioni e la sintesi delle movimentazioni. Sul punto, anche la Corte dei conti ha sollevato qualche obiezione, ribadendo che questo sistema era poco utilizzato. In realtà, adesso lo stiamo utilizzando e stiamo incrociando questi dati con le dichiarazioni per valutare l'eventuale presenza di sfasamenti. La Guardia di finanza l'ha chiesto più volte. Comunque, siamo in contatto e siamo ben disposti a fornire questo ampliamento a tale riguardo.
  Esistono altre banche dati, ad esempio lo scambio dei dati CRS (Common reporting standard), che arriveranno spontaneamente dagli Stati esteri, relative a una serie di dati utilissimi per l'accertamento. Lì c'è qualche problematica sulla gestione dei dati, dovrebbe essere un organismo unico a gestirli. Tuttavia, con la Guardia di finanza c'è ampia apertura per fare in modo che anche loro possano accedere a queste informazioni.
  Lo ripeto, con la Guardia di finanza stiamo sviluppando, anche adesso, progetti operativi legati sempre all'utilizzo di incroci di dati – adesso non voglio svelare quali, ma ce ne sono vari – e c'è un interscambio continuo tramite contatti con il Comando generale, ma anche con i reparti speciali, che sono quelli che all'interno del Corpo si dedicano alle analisi progettuali e, quindi, all'utilizzazione degli incroci dei dati.
  Vi è, dunque, molta vicinanza e in prospettiva cercheremo di rendere sempre più forte questo interscambio e questa analisi comune dei dati a fini progettuali. Ci sono già attività in corso, ci sono anche attività investigative di amplissima portata – di cui allo stato non si può parlare – che ci vedono lavorare allo stesso tavolo con la magistratura e con la Guardia di finanza, noi naturalmente per la parte di analisi del dato che abbiamo estrapolato e che in prospettiva dovrebbe generare grossi risultati in tema di contrasto alle frodi fiscali.
  Vengo alla seconda domanda: proposta alternativa al Modello F24.
  Dovendo conciliare l'esigenza di semplificazione con l'esigenza di controllo, dal momento che la norma attualmente vigente prevede che si faccia questo controllo tra il versamento delle ritenute e quelle che il datore di lavoro ha operato, l'unico sistema per poter effettuare questo controllo è avere i dati. Con la proposta così com'era stata configurata, questo controllo non sarebbe stato agevole o addirittura possibile, quindi abbiamo pensato di introdurre quel sistema alternativo, che in definitiva è un sistema di pagamenti. Anziché essere un Modello F24, è un sistema alternativo al Modello F24, su un canale telematico dell'Agenzia, che però genererebbe lo stesso risultato, ovverosia alla fine si può procedere al pagamento facendo questa implementazione.
  Peraltro, mentre compilare il Modello F24 per elencazioni lunghissime diventa un problema, con questo sistema si potrebbero importare i dati dai gestionali delle aziende e trasferirli in questo sistema, agevolando moltissimo l'elencazione dei dati e consentendo di effettuare contestualmente anche il pagamento, che si può eseguire in tutte le banche convenzionate (praticamente tutte). Pertanto, visto che il discorso del Modello 770 impatta molto sul lavoro dipendente e sul lavoro autonomo, eliminando tutti gli adempimenti collegati al 770, questo modello resta una cosa assolutamente residuale. Certo, si può lavorare anche su quello per cercare ulteriori semplificazioni.
  Con riferimento alle deleghe, anche se questo non è argomento strettamente collegato alla semplificazione, avendo io firmato l'altro giorno il provvedimento, rispondo volentieri alla domanda che mi è stata posta. Essendo a conoscenza di questi appesantimenti procedurali, io stesso e il capo divisione, nello stilare questo provvedimento, abbiamo cercato di andare incontro all'esigenza dei contribuenti. Vi faccio un esempio. Nella prima stesura era previsto che la possibilità di accedere ai dati Pag. 17del sistema di interscambio sui file liberi fosse solo per l'anno successivo a quello di alimentazione del sistema. Poi, se ci si vuole avvalere dell'archivio e del servizio che l'Agenzia mette a disposizione, si può tranquillamente accedere all'archivio, anche se la procedura di estrazione del dato è un po’ più complicata. Quindi, ci siamo chiesti: è possibile archiviare anche un anno successivo? Abbiamo posto il quesito a SOGEI, la quale ci ha rassicurato che è possibile, quindi abbiamo aggiunto un anno.
  Per quanto riguarda il discorso delle deleghe, abbiamo inserito una serie di adempimenti, che forse apportano qualche complicazione, ma sono purtroppo derivati anche da osservazioni formulate dal Garante della privacy quando venne introdotta la dichiarazione precompilata. Allora abbiamo tenuto presenti queste valutazioni anche nel predisporre questo sistema di deleghe. Quindi, tutte le cose che sono presenti anche in quella procedura massiva telematica in cui chiediamo un elemento di riscontro sul volume d'affari del contribuente mirano semplicemente a evitare usi distorti di questa procedura. Spesso ci è stato chiesto perché bisogna introdurre questo dato se è già presente, e la risposta è che questo elemento permette di avere un riscontro ulteriore sul fatto che sia proprio quel contribuente e non un altro. Dunque, l'abbiamo fatto solo in quest'ottica. Purtroppo spesso la semplificazione deve tener conto anche di questo tipo di fattori e questo fattore è quello che ci ha spinti a non operare un'apertura maggiore, che volentieri avremmo introdotto, perché così facendo avremmo evitato anche le critiche.
  Sui lavoratori «impatriati» e analisi di impatto, mi riservo di fornire un dato perché, in realtà, nell'analisi che abbiamo compiuto ci siamo limitati a recepire l'indicazione, che secondo noi va bene. Adesso vediamo quale può essere l'impatto. Al riguardo, ci riserviamo di fornire una risposta scritta, andando a verificare gli effetti.
  Con riguardo ai non residenti e ai dati delle fatture transfrontaliere, nulla impedisce che una persona emetta la fatturazione elettronica anche nei confronti del non residente. Non è impedito. È chiaro che poi bisogna spedirgliela, essendo un non residente. Però se lo si fa si evita di fare l'elenco dei clienti e dei fornitori. È un adempimento che è rimasto, è residuale, dal momento che è la legge che stabilisce che i non residenti siano esclusi. Possono essere solo i soggetti residenti o stabiliti in Italia, mentre gli altri sono esclusi, quindi rimane questo obbligo di comunicazione dei dati delle fatture, perché è l'unico sistema per poter avere anche questi dati in funzione di un controllo antifrode.
  Come sapete, le frodi IVA sono molto diffuse nelle operazioni intracomunitarie. È un sistema, quello attuale dell'IVA intracomunitaria, in cui, siccome le operazioni che avvengono con l'estero, comprese quelle intracomunitarie, sono detassate, sono non imponibili, sia le cessioni che le prestazioni si tassano nel luogo di consumo o di destinazione, basta interporre un soggetto fittizio nei passaggi interni - dico un soggetto per semplificare, ma normalmente è una rete di soggetti, che non è così facile scoprire - per poi arrivare a nazionalizzare l'operazione con una fattura italiana senza versare l'IVA. Quindi, chi riceve la fattura la detrae senza in realtà averla pagata o fa solo figurare i pagamenti, ma con sistemi e processi fraudolenti il pagamento viene restituito direttamente o sull'estero, anche se alla fine tale pagamento è assolutamente virtuale.
  La possibilità, pertanto, di avere a disposizione i dati anche delle fatture nei rapporti con l'estero è un valore aggiunto, che, abbinato ai dati delle fatturazioni elettroniche, facendo un'analisi e un incrocio dei dati, confidiamo possa essere utile per un'incisiva lotta alle frodi IVA nelle operazioni con l'estero, quindi nelle operazioni intracomunitarie.
  Nell'ambito della proposta di semplificazione si proponeva di spostare lo spesometro e di portarlo ad una volta all'anno. Adesso il problema non si porrà più, in quanto ci sarà solo per le operazioni transfrontaliere. Eventualmente qui si può ragionare se spostare il termine. Attualmente nella legge è mensile, ma potrebbe diventare trimestrale o semestrale. Comunque, non credo che questo possa avere un impatto Pag. 18 così importante. Certo, più i flussi sono ravvicinati e più l'analisi è efficace, però questo si può conciliare anche con un'esigenza di semplificazione per i contribuenti.
  Con riferimento alla comunicazione trimestrale, nella nostra proposta alternativa suggeriamo di non abolirla, ma di mantenerla. Almeno, nelle situazioni più semplici la liquidazione può farla anche l'Agenzia, tanto è vero che noi diciamo di fare una proposta di liquidazione, come la precompilata, sulla base dei dati delle fatture elettroniche. Questa si dovrebbe avvicinare, grosso modo: per i contribuenti più piccoli sicuramente è coincidente al 100 per cento, per gli altri è un po’ più difficile perché ci sono degli elementi che dalle fatture elettroniche non si possono rilevare. Se il soggetto è in regime di cassa, cioè registra le fatture e poi però l'impatto dell'IVA è solo quando ha fatto il pagamento, questo dato non è disponibile, come non è disponibile il dato di quelle operazioni che possono avere un diverso trattamento IVA a seconda del tipo di spesa; quindi su quello non è che possiamo fare noi un'analisi preventiva, ma dobbiamo vedere di che tipo di spesa si tratta.
  Ci sono delle variabili che ci impediscono di fare un calcolo esatto, però possiamo fare un calcolo approssimativo, quindi mandare una nostra proposta precompilata di liquidazione, sulla quale il contribuente può fare le modifiche eventualmente necessarie e quindi, implementata la procedura, si crea anche un confronto virtuoso tra l'Agenzia e il contribuente, diretto a un tempestivo versamento dell'IVA.
  Come avete visto, non ho messo a caso quei dati nella relazione che è stata consegnata. Sono dati che indicano per il 2018 un miliardo e mezzo come dato dei versamenti indotti dalle lettere di compliance e poi, per chi non si è adeguato, dagli avvisi di irregolarità. La lettera di compliance è un sistema per non sanzionare: la mandiamo, aspettiamo due mesi, lasciamo tutto il tempo perché ci sia una regolarizzazione spontanea; se c'è, non interveniamo; se non c'è, mandiamo l'avviso di irregolarità e quindi sanzioniamo (se il pagamento avviene entro 30 giorni, al 10 per cento, quindi una sanzione minima).
  Anche quello è un sistema per finanziarsi, versando in ritardo l'IVA, però il rigore della legge prevede che la si debba versare tempestivamente. L'impatto non è da poco, è un miliardo e mezzo di versamenti indotti. Poco fa stavamo ragionando con il capo divisione, il dottor Savini, e si diceva: forse li avrebbero versati lo stesso, anche se non li avessimo stimolati. Non lo so; in parte sì e in parte no. Noi riteniamo che questa attività di stimolo comporti un effetto virtuoso.
  L'impatto è molto forte: un miliardo e mezzo di versamenti in un anno ci fa pensare che molti l'IVA non la versano, almeno non tempestivamente. Ecco, quindi, che l'eliminazione completa della comunicazione periodica dell'IVA potrebbe creare dei problemi, nel senso che il controllo si può fare lo stesso, ma con le fatture elettroniche si può fare in maniera più approssimativa e si può fare in maniera puntuale solo quando vengono presentate le dichiarazioni. A questo aggiungiamo – e c'è anche nel decreto della semplificazione – il discorso delle compensazioni, dove si propone anche una sanzione ulteriore o a non considerare effettuato il pagamento nel caso in cui ci sia una compensazione. C'è questo fenomeno che è molto preoccupante: mancati versamenti, indebite compensazioni, e questa IVA non arriva mai nelle casse dello Stato. Ecco perché c'è la preoccupazione di mantenere questo presidio.
  Non vuole essere un alibi, ma certamente organismi internazionali come l'OCSE, il Fondo monetario – che sicuramente non sono influenzati da nessuna valutazione esterna, cioè fanno una valutazione tecnica – nel valutare il nostro sistema fiscale, in particolare il gap IVA che è piuttosto rilevante (35-40 miliardi all'anno, a seconda degli anni) hanno rilevato proprio questo aspetto: perché in Italia non esiste la dichiarazione periodica trimestrale, come esiste in tutti gli altri Stati dell'Unione europea? Si potrebbe replicare che gli altri Stati non hanno la fatturazione elettronica. È vero, però poi abbiamo detto che la fatturazione elettronica consente Pag. 19molte cose, ma non consente un calcolo preciso e puntuale. Noi conciliamo questo con una liquidazione precompilata periodica. Riteniamo in questo momento di avere messo insieme le due esigenze, della semplificazione da un lato e della verifica e del controllo dall'altro.

  PRESIDENTE. Il collega Baratto intende aggiungere una considerazione rapidissima.

  RAFFAELE BARATTO. Grazie mille, presidente. Colgo l'occasione della sua presenza, ringraziandola, per chiederle un parere su quanto abbiamo ascoltato dal comandante della Guardia di finanza circa la semplificazione di una norma non prevista nel testo. Parlo cioè della cosiddetta «presenza ispettiva minima» che obbliga Guardia di finanza e amministrazione a controlli sistematici e spesso generalizzati. La Guardia di finanza ne suggeriva la soppressione. Vorrei avere un suo parere.

  ANTONINO MAGGIORE, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Fino a qualche mese fa ero Comandante regionale della Guardia di finanza del Veneto. Nelle proposte che feci al Comando generale c'era anche questa.
  Per le aziende di seconda fascia di volume d'affari, cioè tra 5 e 100 milioni di euro, c'è un obbligo di presidio di almeno il 10 per cento delle imprese presenti sul territorio, che necessariamente devono essere controllate per provincia (su base regionale noi lo facciamo anche per provincia). Ecco, questo crea qualche complicazione, perché, essendo adesso un presidio obbligatorio per legge, non era possibile disattenderlo, mentre alle volte magari si sarebbero potute sfruttare altre informazioni che avevamo.
  Tuttavia, poiché erano attività ispettive obbligatorie, dovevamo mantenere quel presidio, magari con verifiche più snelle, controlli e ispezioni più rapidi, però il numero diventava importante perché la legge attualmente prevede che si controlli una fascia di almeno il 10 per cento dei contribuenti collocati in quella specifica categoria. Noi distinguevano nelle ispezioni come fa l'Agenzia delle entrate: prima fascia, fino a 5 milioni di euro; seconda fascia, da 5 a 100 milioni di euro; grandi contribuenti, sopra 100 milioni di euro. Sono assolutamente d'accordo su questo.

  PRESIDENTE. Non ci sono altri interventi. L'unica domanda che le rivolgo è se abbiate i dati relativi al gettito sulle liquidazioni periodiche IVA.

  ANTONINO MAGGIORE, Direttore dell'Agenzia delle entrate. Sì, ce li abbiamo. Abbiamo indicato qualcosa nella relazione, però possiamo fornire anche dei dati più puntuali, magari possiamo mettere in relazione anche quelli antecedenti all'introduzione dell'obbligo della comunicazione e quelli successivi.
  Lascio la parola al dottor Savini, che può rispondere meglio di me.

  PAOLO SAVINI, Capo divisione servizi dell'Agenzia delle entrate. Possiamo dare un andamento dell'anno d'imposta complessivo. Tuttavia, siccome la dichiarazione IVA 2017 è arrivata ad aprile 2018, possiamo fare un ragionamento complessivo sull'anno d'imposta, per capire se, alla fine, a parità di volumi, abbiamo riscosso di più o di meno, mettendo insieme le liquidazioni periodiche con quella annuale.

  PRESIDENTE. Va benissimo, grazie.
  Autorizzo la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna della documentazione consegnata dal direttore Maggiore (vedi allegato) e dichiaro conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.20.

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