CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2022
840.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 28 luglio 2022. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIARRIZZO.

  La seduta comincia alle 12.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea GIARRIZZO, presidente, avverte che l'esame del disegno di legge di delegazione europea si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento, in base al quale le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Ricorda, inoltre, che in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di rinunciare al termine per la presentazione di proposte emendative presso la X Commissione.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, avverte che la X Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di sua competenza, il disegno di legge di delegazione europea per il 2021, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012, nel testo approvato in prima lettura alla Camera e modificato dal Senato che consta, a seguito delle predette modifiche, di 21 articoli, recanti disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 14 direttive europee inserite nell'Allegato A. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 4 direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 22 regolamenti europei e il recepimento di una raccomandazione. Rammento che sul testo originale la X Commissione ha approvato una relazione favorevole il 13 ottobre dello scorso anno.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione Pag. 28europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega, richiamati alle lettere da a) a i) del citato comma 1. In particolare, il disegno di legge in esame introduce principi e criteri direttivi specifici di delega riferiti ai seguenti atti di interesse per la Commissione: Direttive (UE) 2019/2121 – trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (articolo 3) – e (UE) 2019/2161 – modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (articolo 4) nonché Regolamento (UE) 2020/1503 – relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese (articolo 5).
  Tra le principali modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnala: 1) l'introduzione di due nuovi articoli: l'articolo 15, che delega il Governo ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo n. 784 del 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, e l'articolo 21, recante princìpi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano; 2) la soppressione dell'ex articolo 20 del testo approvato in prima lettura dalla Camera – relativo all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche – disposta in virtù del recepimento della medesima direttiva in altro provvedimento normativo nelle more intervenuto; la medesima direttiva è stata conseguentemente espunta anche dall'Allegato A del disegno di legge; 3) l'inserimento nel citato Allegato A di ulteriori cinque direttive, ovvero: la summenzionata direttiva n. 2184 del 2020 sulla qualità delle acque destinate al consumo umano; la direttiva n. 1187 del 2021 sulla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); la direttiva n. 1883 del 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati; la direttiva n. 2118 del 2021 sul controllo dell'obbligo di assicurazione per responsabilità civile degli autoveicoli e, infine, la direttiva n. 2261 del 2021 sulle informazioni chiave che devono essere fornite alle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Il Senato ha apportato inoltre limitate modifiche al testo degli articoli 4, 5 (articoli che interessano profili di competenza della Commissione), 6, 10, 11, 17, 18 e 19.
  Rammenta, come peraltro già anticipato, che l'Allegato A del disegno di legge indica 14 direttive europee oggetto di recepimento. Tra di esse segnala che le direttive oggetto di delegazione di principale interesse della Commissione sono le seguenti: direttiva (UE) 2019/2121 (che riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), per la quale l'articolo 3 del disegno di legge prevede specifici princìpi e criteri direttivi e il cui termine di attuazione scadrà il 31 gennaio 2023; direttiva (UE) 2019/2161 (attinente alla protezione dei consumatori) per la quale l'articolo 4 del disegno di legge prevede specifici princìpi e criteri direttivi e il cui termine di attuazione è scaduto il 28 novembre 2021; direttiva (UE) 2020/1504 e delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503 (relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese) con i specifici princìpi e criteri direttivi dettati nell'articolo 5 del disegno di legge; direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e il cui termine di attuazione scadrà il 25 dicembre 2022.
  Per memoria, segnala altresì che, secondo quanto riportato dalla banca dati EUR-Infra del Dipartimento per le politiche europee, alla data del 5 luglio 2022 le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontavano a 91, di cui 59 per violazione del diritto dell'Unione e 32 per mancato recepimento di direttive.
  Espone, quindi, brevemente il contenuto dei soli articoli di interesse della Commissione che hanno subito modifiche al Senato, che, ribadisce, sono il 4 e il 5, nonché delle direttive di cui all'Allegato A che sono Pag. 29parimenti di interesse per la Commissione, e rinvia per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Fa, innanzitutto, presente che l'articolo 4 contiene i princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori. Ricorda che la direttiva in oggetto, cd. «Direttiva Omnibus», fa parte del pacchetto di misure in materia di tutela del consumatore lanciato nell'anno 2018 e noto come New Deal for consumers per rimediare alle lacune e alle incongruenze dell'acquis, emerse in esito al processo di valutazione della normativa consumeristica completato nel 2017. Tra le altre tre direttive che ne fanno parte ricorda la direttiva 2019/771/UE, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni tra consumatore e venditore, il cui recepimento, rammenta, è oggetto dello schema di decreto legislativo di cui all'atto del Governo n. 270 su cui la X Commissione ha espresso parere favorevole, con un'osservazione, il 22 settembre u.s.. Segnala inoltre che del predetto pacchetto legislativo fa parte anche la direttiva 2020/1828/UE (la quale, ribadisce, è parimenti oggetto di delega legislativa al Governo del disegno di legge in esame), che contiene disposizioni di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulle azioni rappresentative – sia di tipo inibitorio che di tipo risarcitorio – a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che richiamerà, brevemente, più oltre.
  Quanto al contenuto della direttiva 2019/2161/UE, rammenta, innanzi tutto, che essa modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio (concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori) e le direttive 98/6/CE (relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori), 2005/29/CE (relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno) e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (che ha rafforzato il quadro dei diritti dei consumatori definendo le norme in materia di informazioni che devono essere ad essi fornite e disciplinando il diritto di recesso). La direttiva considera necessario creare un quadro sanzionatorio effettivo, proporzionato, dissuasivo e uniforme in tutti gli Stati membri per scoraggiare le infrazioni intra unionali alla disciplina a tutela dei consumatori. Norme sanzionatorie devono essere anche introdotte dagli Stati membri nella disciplina a tutela dei consumatori dalle clausole abusive nei contratti. Quanto ai rimedi individuali che possono essere esperiti dal consumatore avverso pratiche commerciali sleali, la direttiva dispone che i consumatori lesi da tali pratiche devono avere accesso a rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, se pertinente, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Quanto ai mercati online, la Direttiva considera necessario affrontare alcune lacune dell'acquis in materia di tutela dei consumatori (marketplace), includendo, all'articolo 3, tra le pratiche commerciali sleali/ingannevoli vietate di cui all'Allegato I della direttiva 2005/29/CE quelle in cui un professionista, in risposta a una ricerca online del consumatore, gli fornisca informazioni sotto forma di risultati di ricerca senza rivelare l'esistenza di pubblicità a pagamento o di un pagamento destinato specificamente a ottenere una classificazione migliore dei prodotti all'interno dei risultati della ricerca. Inoltre, la direttiva allinea le definizioni contenute nella direttiva 2011/83/CE a quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/770 (recepita con il decreto legislativo n. 173 del 4 novembre 2021), sui contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. Vengono anche introdotti specifici obblighi di informazione supplementari per i contratti conclusi su mercati online considerato che i consumatori che si avvalgono di tali mercati, talvolta non capiscono chiaramente chi sono le loro controparti contrattuali e quali sono le conseguenze sui loro diritti e obblighi. Vengono poi implementate le informazioni concernenti il diritto di recesso Pag. 30del consumatore. In particolare, quanto ai requisiti formali dei contratti a distanza mediante mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, si specifica che il modello del modulo di recesso deve essere fornito dal professionista in un modo appropriato prima della conclusione del contratto. La direttiva considera anche che i consumatori, al momento di effettuare le loro decisioni di acquisto, si affidano sempre più spesso alle recensioni e raccomandazioni di altri consumatori. Per tutelare il consumatore da recensioni false o ingannevoli, la direttiva inserisce tra le pratiche commerciali sleali/ingannevoli, e dunque vietate, quelle che si concretano nel: rivendere ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti acquistabili pro capite; indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori senza che vi sia la certezza sulla loro effettiva provenienza; inviare, o incaricare un'altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti. La direttiva, inoltre, apporta modifiche alla direttiva 2005/29/CE, inserendo un esplicito riferimento alle attività di marketing che promuovano un bene come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre il bene ha una composizione significativamente diversa. Vengono poi affrontate alcune pratiche commerciali o di vendita particolarmente aggressive o ingannevoli, quali quelle nel contesto di visite presso l'abitazione del consumatore o in occasione di escursioni, che spesso sono rivolte a persone anziane o altre categorie di consumatori vulnerabili.
  Per quanto riguarda i criteri specifici di delega dettati nell'articolo 4, comma 1 (parzialmente modificato alla lettera e)) in commento, segnala che essi prevedono: a) l'adeguamento del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005) alla direttiva; b) il coordinamento delle disposizioni inerenti l'indicazione dei prezzi con quelle inerenti le vendite straordinarie, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (vendite di liquidazione, di fine stagione o promozionali); c-e) la revisione e l'adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo nelle materie oggetto della direttiva, nonché l'esercizio dei poteri sanzionatori da parte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), e la previsione che sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista (nello Stato membro o negli Stati membri interessati) il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE dalle autorità competenti degli Stati membri, nel caso di infrazioni diffuse o aventi dimensione unionale alla disciplina a tutela i consumatori – lettera e); f) la definizione di modalità per l'indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti sul mercato da meno di trenta giorni e per beni che possono deteriorarsi o scadono rapidamente, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo nonché stabilire il prolungamento a trenta giorni del termine di recesso per i contratti nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e la disapplicazione, nei medesimi casi, delle esclusioni del diritto di recesso. Il termine per il recepimento è il 28 novembre 2021. Gli Stati membri applicano le disposizioni a decorrere dal 28 maggio 2022 (articoli 7 e 9 della direttiva). Quanto alla citata lettera e) del comma 1 dell'articolo 4, segnala che al Senato è stato soppresso l'inciso che richiamava anche le infrazioni derivanti dalla violazione delle seguenti norme contenute nel Codice del Consumo: articoli da 18 a 27-quater, sulle pratiche commerciali scorrette ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori, nonché tra professionisti e microimprese; articoli da 33 a 38, sulle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari; articoli da 45 a 67, sui contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici.Pag. 31
  Evidenzia, come ha anche ricordato in precedenza, che il disegno di legge include tra le direttive in recepimento anche la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga, a partire dal 25 giugno 2023, la direttiva 2009/22/CE, indicata nell'Allegato A e per la quale non vengono disposti specifici criteri di delega rinviando a quelli generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Ricorda che la predetta direttiva mira a contribuire al funzionamento del mercato interno e al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori consentendo a enti legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di proporre azioni rappresentative per provvedimenti inibitori e provvedimenti risarcitori nei confronti di professionisti che violano le disposizioni del diritto dell'Unione (in settori quali i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, la salute, le telecomunicazioni e la protezione dei dati). Poiché sia i procedimenti giudiziari sia i procedimenti amministrativi potrebbero tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se un'azione rappresentativa possa essere esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o tramite entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o del settore economico in questione. Gli Stati membri designano gli enti che saranno autorizzati a proporre azioni rappresentative per conto dei consumatori (enti legittimati) e garantiscano che gli enti legittimati abbiano il diritto di chiedere almeno i seguenti provvedimenti: a) provvedimenti inibitori; b) provvedimenti risarcitori. I provvedimenti inibitori sono provvedimenti provvisori o definitivi tesi a far cessare o a vietare una pratica, che leda o possa ledere gli interessi collettivi dei consumatori. Un provvedimento risarcitorio impone al professionista di offrire rimedi quali un indennizzo, la riparazione, la sostituzione, una riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, a seconda di quanto opportuno e previsto dal diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri devono garantire che: i consumatori che hanno espresso esplicitamente o tacitamente la propria volontà di essere rappresentati dall'ente legittimato in un'azione rappresentativa non possano essere rappresentati in un'altra azione rappresentativa o intentare un'azione individuale con la stessa causa e nei confronti dello stesso professionista; i consumatori non ricevano indennizzi più di una volta per la stessa causa; un provvedimento risarcitorio dia il diritto ai consumatori di beneficiare dei rimedi previsti senza che sia necessario intentare un'azione distinta; vengano stabilite norme sui limiti di tempo entro cui i singoli consumatori possono beneficiare di tali provvedimenti. L'ente legittimato e il professionista possono proporre congiuntamente una transazione concernente il risarcimento; l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa, dopo aver consultato l'ente legittimato e il professionista, possono invitare le parti a raggiungere una transazione entro un limite di tempo ragionevole; le transazioni approvate dall'organo giurisdizionale o dall'autorità amministrativa sono vincolanti per l'ente legittimato, il professionista e i singoli consumatori interessati (gli Stati membri possono stabilire norme che concedano ai consumatori interessati di accettare o rifiutare la transazione). La parte soccombente è tenuta a pagare le spese del procedimento. Gli Stati membri devono infine stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili al mancato rispetto o al rifiuto di rispettare un provvedimento inibitorio, un obbligo di informazione o di esibizione delle prove; e devono garantire l'attuazione di tali norme. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il termine per il recepimento della direttiva è posto al 25 dicembre 2022.
  Passando all'articolo 5, ricorda che esso reca i principi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplina i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i fornitoriPag. 32 di servizi di crowdfunding. Segnala che nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica è stato eliminato dall'articolo 5 il riferimento all'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 che ha modificato la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari («MiFID») al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503. La direttiva è stata infatti attuata dall'articolo 27, comma 1, della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020). L'articolo 5 del disegno di legge di delegazione europea 2021, al comma 1, indica quindi gli specifici criteri e principi direttivi che, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, il Governo è chiamato a osservare nella definizione degli atti legislativi delegati. Ribadisce quindi che nel corso dell'esame al Senato è stata disposta, al comma 1, l'abrogazione della lettera a) del testo approvato in prima lettura alla Camera che delegava il Governo a coordinare le esenzioni previste dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo Unico Finanziario – TUF) e più precisamente, quelle contenute nella parte II del TUF, dedicata alla disciplina degli intermediari, con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di crowdfunding, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento europeo. Segnala al riguardo che l'articolo 27 della legge europea 2020-2021 ha inserito il riferimento ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503, nell'articolo 4-terdecies del TUF che elenca i soggetti ai quali non si applica la disciplina degli intermediari contenuta nella Parte II del Testo unico medesimo, dando in tal modo attuazione alla citata direttiva a decorrere dal 10 novembre 2021. In conseguenza della soppressione, le lettere del comma 1 sono state rinominate e, ove, necessario, sono state apportate modifiche di coordinamento formale.
  Quindi, quanto ai criteri specifici di delega, segnala che la lettera a) del testo in esame delega il Governo a prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9 del regolamento UE al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2020/1503.
  La lettera b) autorizza il Governo a prevedere l'attribuzione in capo al fornitore di servizi di crowdfunding – ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 del Regolamento europeo – della responsabilità delle informazioni fornite nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del Regolamento europeo.
  La lettera c) delega il Governo ad individuare la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna secondo le relative funzioni, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento al fine di evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.
  La lettera d) delega il Governo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 2, del Regolamento europeo sul crowdfunding, a individuare la Consob quale punto di contatto unico con l'ESMA.
  La lettera e) autorizza a prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera d) nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (9 novembre 2020), risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento.Pag. 33
  La lettera f) autorizza il Governo a prevedere che la Consob e la Banca d'Italia, coerentemente con i poteri di cui esse dispongono sulla base della legislazione vigente, dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità con quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente.
  La lettera g) autorizza il Governo ad attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste con quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal TUF per le violazione della disciplina in tema di gestione di portali.
  Il comma 2 dell'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (vedi allegato).

  Gianluca BENAMATI (PD) esprime parole di apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione da lei formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione della relatrice (vedi allegato). Delibera altresì di nominare la deputata Andreuzza quale relatrice presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 12.35.