CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 437

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
C. 3625 Governo, approvato dal Senato e abb.
(Parere alle Commissioni VII e XI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «organizzazione delle attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo. Con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 1, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g)), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni. Per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel Pag. 438settore dello spettacolo di cui all'articolo 2 assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza merita però richiamare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato». Con riferimento infine alle norme previdenziali di cui all'articolo 4 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o)).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, richiamo:

   le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, in virtù del comune rinvio al procedimento d'adozione già previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 175 del 2017, dovranno essere esercitate acquisendo, sullo schema di decreto, l'intesa in Conferenza unificata;

   la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4;

    la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ex articolo 5;

   la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6;

   la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo.

  Invita a valutare l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 9 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo istituito dal medesimo articolo. In particolare, alla luce della prevalenza, tra i compiti del Tavolo di aspetti riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali quelli relativi alla disciplina dei contratti di lavoro e previdenziale e al riconoscimento professionale; richiamo al riguardo il comma 2 dell'articolo 9), a cui si affianca più in generale un coinvolgimento della competenza concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata. Invita anche a valutare l'opportunità di integrare, al comma 4 del medesimo articolo, la composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali.
  Ricorda, infine, che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 21 dicembre 2021, esprimendo in quella occasione un parere favorevole con una condizione volta a richiedere di valutare con la massima attenzione le proposte di modifica e integrazione del testo contenute nel parere della Conferenza Stato-regioni.
  Illustra quindi il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 1, comma 1, della legge n. 175 del 2017 («Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia»), dirette a integrare i princìpi della disciplina in materia di spettacolo. Si attribuiscono alla Repubblica ulteriori funzioni in materia di spettacolo.
  L'articolo 2 conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni normative in materia di spettacolo. Si tratta di una delega analoga a quella di cui all'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, non esercitata entro i termini ivi previsti (12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge), della quale la disposizione richiama i princìpi e criteri direttivi,Pag. 439 il procedimento, nonché le condizioni per l'adozione dei decreti legislativi e delle eventuali disposizioni correttive e integrative. Il comma 2 introduce specifici ulteriori princìpi e criteri direttivi con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, in materia di requisiti del sovrintendente e del direttore artistico, da verificare in sede di attribuzione dei relativi incarichi. Il comma 3 integra le disposizioni relative all'esercizio della delega in materia di spettacolo di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, con la previsione che i decreti legislativi (di cui al medesimo articolo 1, comma 1) introducano disposizioni per il riconoscimento dei Live Club quali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, nonché disposizioni per il sostegno di tali attività. La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda nello specifico i seguenti ambiti: 1) il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310; 2) la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche. Quanto alle norme procedurali per l'esercizio della delega, il comma 1 in esame opera un rinvio ai contenuti dell'articolo 2, commi 5, 6 e 7 della legge n. 175 del 2017. Ai sensi del richiamato comma 5, il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e di concerto con i Ministri interessati, previa acquisizione dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata e previo parere del Consiglio di Stato
  Il comma 4 reca una delega al Governo per la definizione di nuove norme in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo. La delega deve essere esercitata entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  Il comma 5 reca una delega al Governo per la definizione di norme in materia di equo compenso dei lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti degli spettacoli dal vivo di cui al successivo articolo 4.
  Il comma 6 reca una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale. Tale delega concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.
  L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della cultura, il registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo. La disposizione (al comma 1), dispone che tale registro sia articolato in sezioni secondo le categorie professionali ivi previste.
  L'articolo 4 introduce il riconoscimento e la disciplina della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.
  L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero della cultura, l'Osservatorio dello spettacolo, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, già istitutivo di un Osservatorio dello spettacolo nell'ambito dell'Ufficio studi e programmazione dell'allora Ministero del turismo e dello spettacolo.
  L'articolo 6 istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo di cui all'articolo 5 e gli osservatori regionali dello spettacolo di cui all'articolo 7. Il comma 1 specifica che l'istituzione del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo è finalizzata ad assicurare omogeneità ed efficacia all'azione conoscitiva del settore dello spettacoloPag. 440 dal vivo e di supporto pubblico alle relative attività.
  L'articolo 7 disciplina il concorso delle Regioni all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175 del 2017, come modificato dall'articolo 1 del provvedimento in esame. Tali princìpi sono qualificati come princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  L'articolo 8 prevede che l'INPS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
  L'articolo 9 istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo. Il comma 1 specifica che lo scopo dell'istituzione del Tavolo è quello di favorire il dialogo fra gli operatori, nell'ottica di individuare e risolvere le criticità del settore, anche in riferimento alle condizioni discontinue di lavoro e alle iniziative di sostegno connesse agli effetti economici della pandemia da Covid-19. Il comma 2 individua le seguenti particolari funzioni-obiettivo del Tavolo: i) l'elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro (lettera a)); ii) il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, anche al fine di elaborare proposte normative che tengano conto delle peculiarità delle 21 prestazioni (lettera b)); iii) il monitoraggio e l'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni connesse al settore dello spettacolo (lettera c)). Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione: i) della composizione del Tavolo. Il comma 4 reca la disciplina della composizione del Tavolo, prevedendo che esso sia presieduto dal Ministro della cultura o da un suo delegato e sia costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, nominati dai rispettivi Ministri, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  L'articolo 10 eleva da 100 euro a 120 euro il limite massimo di importo giornaliero per la contribuzione e la base di calcolo relative ai trattamenti di malattia e di maternità o di paternità (ivi compresi quelli per congedo parentale) dei lavoratori dello spettacolo, dipendenti o autonomi, a tempo determinato (iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo); l'incremento in esame decorre dal 1° luglio 2022.
  L'articolo 11 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano di promuovere l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.
  L'articolo 12 integra i criteri di riparto del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) di cui all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, al fine di promuovere l'equilibrio di genere (comma 1) e l'impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani (comma 2).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
C. 3580 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al senatore Tosato di assumerne le funzioni.

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  Il senatore Paolo TOSATO (L-SP-PSd'Az), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile, sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  A fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento già prevedeva, nel testo iniziale una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata, di due rappresentanti della regione Umbria e di due rappresentanti del comune di Assisi tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco.
  Su quel testo, la Commissione ha espresso, nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 9 marzo 2022, un parere favorevole con due osservazioni, volte a richiedere la previsione del parere in sede di Conferenza unificata:

   all'articolo 2, comma 3, con riferimento all'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni;

   all'articolo 3, comma 5, con riferimento all'adozione del DPCM con il quale possono essere nominati ulteriori componenti del Comitato nazionale.

  Ricorda che le osservazioni sono state recepite. Al Senato il testo inoltre è stato integrato, all'articolo 3, comma 2, prevedendo la partecipazione come componente di diritto del Comitato anche del sindaco di Assisi.
  Illustra dunque brevemente il contenuto del provvedimento.
  Ai sensi dell'articolo 1, recante le finalità del disegno di legge, la Repubblica celebra la figura di San Francesco d'Assisi nella ricorrenza dell'ottavo centenario della morte, che cade nell'anno 2026. Tale attività si colloca nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, nonché di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, che la Costituzione attribuisce alla Repubblica.
  L'articolo 2 prevede, al comma 1, l'istituzione, per le richiamate finalità, del Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ad esso è assegnato un contributo complessivo di 4.510.000 euro per il periodo compreso fra il 2022 e il 2028. Il comma 3 demanda l'individuazione dei criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del richiamato contributo – da effettuare nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse al programma culturale (di cui all'articolo 4, comma 2) – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale decreto è adottato su proposta del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281). Il comma 4 stabilisce, infine, che al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.
  L'articolo 3 reca disposizioni su composizione e funzionamento del Comitato nazionale. Ai sensi del comma 1, il Comitato nazionale è formato da venti componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai sensi del comma 2, il presidente del Comitato nazionale è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Quanto agli altri componenti, oltre al sindaco del Comune di Assisi, che ne fa parte di diritto, essi sono designati: due dal Ministro della cultura; due dal Ministro del turismo; tre dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca d'intesa tra loro; uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; due dalla Conferenza unificata; Pag. 442due dalla Regione Umbria; due dal Comune di Assisi; uno dal vescovo della diocesi di Assisi-Nocera Umbra – Gualdo Tadino; due dalla Conferenza dei ministri generali del primo ordine francescano e del terzo ordine regolare e uno dalla Società internazionale di studi francescani associazione di promozione sociale, con sede in Assisi. È peraltro prevista la possibilità di un'integrazione dei componenti del Comitato nazionale, fino ad un massimo di ulteriori tre componenti. In proposito, il comma 5 stabilisce che tale facoltà può essere attivata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del turismo, previo parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 4 dispone in materia di durata e compiti del Comitato nazionale. In particolare, il comma 1 stabilisce che esso opera a decorrere dalla data di adozione del DPCM di nomina dei componenti e di funzionamento del medesimo Comitato (di cui all'articolo 3, comma 1) e che resta in carica sino alla data del 30 aprile 2028. Va peraltro rilevato, anche alla luce della distribuzione temporale delle richiamate autorizzazioni di spesa (v. articolo 2, comma 2), che le attività principali si concentreranno nel 2026 e, sia pure in minor misura, negli anni immediatamente precedenti. La data di cessazione del Comitato, che cade a distanza di circa un anno e mezzo dalla data di effettiva ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi (fine di ottobre 2026), pare finalizzata non solo a favorire il completamento delle iniziative celebrative, ma anche a consentire al medesimo Comitato di disporre di un tempo maggiore per portare a termine le attività di rendicontazione. Il comma 2 affida al Comitato il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di San Francesco d'Assisi. Nello specifico, ai sensi del comma 2, il Comitato è chiamato a: elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del Santo, anche con riferimento ai settori della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale; predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge, inclusi eventuali contributi, lasciti, donazioni e liberalità; elaborare programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione, da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati, dotati di comprovata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica; predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo culturale nel territorio, nonché di valorizzazione e promozione turistica dei luoghi e dei cammini francescani, nonché di promozione commerciale in ambito culturale connessi alla celebrazione. Il comma 3 stabilisce che nell'ambito dei richiamati programmi volti a promuovere attività culturali connesse alla celebrazione da realizzare attraverso il coinvolgimento di enti pubblici o privati siano ricomprese: a) la pubblicazione dell'edizione delle fonti sulla vita e sull'opera di San Francesco d'Assisi e sulle origini dell'Ordine francescano fino al XIV secolo, a cura della Società internazionale di studi francescani, che vi provvede in coordinamento con l'Edizione nazionale delle fonti francescane; b) la pubblicazione del catalogo dei codici medievali del Fondo antico comunale e la catalogazione del Fondo antico dei libri a stampa della Biblioteca comunale conservati presso il Sacro Convento in Assisi, a cura della Società internazionale di studi francescani, in collaborazione con il medesimo Sacro Convento. I piani e i programmi sono sottoposti all'approvazione del Ministero della cultura e del Ministero del turismo.
  Ai sensi dell'articolo 5, recante disposizioni finanziarie, agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 3 200, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
S. 2633 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Roberto PELLA (FI), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento, il quale, in attuazione del PNRR, attribuisce al Governo una delega per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appaia riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2).
  Ricordo che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 19 maggio 2022, un parere favorevole.
  Più nello specifico, il provvedimento in esame, di un solo articolo e collegato alla manovra di finanza pubblica, reca e disciplina la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS) sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da a) a q).
  Finalità delle delega è quella di assicurare il rafforzamento della qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale – interdisciplinare – anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute.
  I princìpi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

   prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC; lettera a);

   revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), (lettera b));

   prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza per ciascuna delle aree tematiche di cui alla precedente lettera a), fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria. (lettera c));

   disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN (lettera d));

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   prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera e)); al riguardo segnala l'opportunità di approfondire, come rilevato anche nel parere reso sul provvedimento lo scorso 11 maggio dalla Conferenza Stato-regioni, se l'eventuale quota vincolata verrà introdotta a valere sul fabbisogno standard a livello nazionale oppure regionale;

   regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera f));

   disciplinare la costituzione, la governance, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla precedente lettera a), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise, aperte alla collaborazione verso altri enti del SSN, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonché di partner scientifici ed industriali, nazionali ed internazionali e sulla base di una programmazione quadriennale (lettera g)); al riguardo segnala l'opportunità di approfondire, come rilevato anche nel parere reso sul provvedimento lo scorso 11 maggio dalla Conferenza Stato-regioni, se tra i partner scientifici siano comprese le università;

   promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza (lettera h));

   prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato, anche mediante l'acquisizione di documenti e di informazioni e il monitoraggio costante volto ad accertare il mantenimento degli standard e dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 288 del 2003, in relazione ai già illustrati requisiti richiesti per il riconoscimento scientifico (lettera i));

   disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione, da espletare nell'esclusivo interesse dell'istituto di appartenenza, nonché il trattamento economico dei direttori scientifici in modo che sia equiparato a quello del direttore generale (lettera l));

   individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, in relazione alla specificità dei medesimi istituti (lettera m));

   procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina Pag. 445del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, articolo 1, della legge n. 205 del 2017); promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università (lettera n));

   assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini (lettera o));

   prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCSS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (lettera p));

   disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della presente legge; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale (lettera q)).

  I decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (articolo 1, commi 2, 3 e 4).
  Viene infine sancita la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 5).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 29 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.