CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 381

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
Testo unificato C. 105 e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Reiezione della proposta di parere).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO, relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di cittadinanza, stato civile ed anagrafe (articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione); la richiesta di parere alla nostra commissione appare giustificata dal coinvolgimento, in sede di attuazione del provvedimento, degli uffici comunali dell'anagrafe.
  Mi soffermo di seguito sul contenuto del testo unificato adottato come testo base dalla Commissione Affari costituzionali della Camera nella seduta del 9 marzo 2022.Pag. 382
  L'articolo 1, al comma 1, lettera a), introduce una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (cosiddetto ius culturae o ius scholae), mediante modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che attualmente detta la disciplina della materia. In particolare, l'articolo prevede che acquista la cittadinanza italiana il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, qualora abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Ai sensi della disposizione introdotta, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà, resa entro il compimento della maggiore età dell'interessato da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. L'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, ove i genitori non abbiano reso la dichiarazione di volontà
  L'articolo 1, al comma 1, lettera b), inserisce nella legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis.
  Il primo comma del nuovo articolo, con una disposizione generale di carattere interpretativo, specifica che il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Tale specificazione vale ai fini dell'intera legge n. 91 del 1992 per le disposizioni in cui venga in rilievo il requisito della minore età.
  Il secondo comma dello stesso articolo 23-bis dispone l'obbligo per gli ufficiali di anagrafe di comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e del nuovo comma 2-bis, introdotto dalla proposta in commento, indicando i relativi presupposti e le modalità di acquisto.
  L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  Tale disposizione riprende, estendendone la portata, quanto già previsto – per l'acquisto della cittadinanza per ius soli in base alla normativa vigente – dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, che viene conseguentemente abrogato dall'articolo 2, comma 1 della proposta di legge.
  L'articolo 2, al comma 1, come anticipato, dispone l'abrogazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, il quale stabilisce l'obbligo per gli ufficiali di stato civile di comunicare all'interessato, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, la possibilità di acquistare la cittadinanza esercitando il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età.
  Il comma 2 autorizza il coordinamento, riordino e accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
  A tal fine è previsto si provveda con regolamento governativo di esecuzione ex articolo 17, comma 1, legge 400/1988, adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è stabilito un termine di trenta giorni.Pag. 383
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) nel ricordare che il gruppo della Lega ha già espresso le proprie perplessità sul provvedimento anche nella Commissione di merito dichiara il voto contrario del proprio gruppo parlamentare.

  La Commissione respinge la proposta di parere del relatore.

  Emanuela CORDA, presidente constatato che è stata respinta la proposta di parere del relatore e che non vi sono altre proposte di parere da porre in votazione, prende atto che la Commissione, anche tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione, non esprimerà il parere sul progetto di legge in esame.

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.
C. 3614 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale diritto di asilo, immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b), e), q) ed s) della Costituzione), alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione). A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   l'articolo 13, comma 2, prevede l'intesa con la regione Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a Roma;

   l'articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziate per il trasporto pubblico locale;

   l'articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici;

   l'articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto;

   l'articolo 42, comma 2, prevede l'intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione del piano di interventi di ciascun comune;

   l'articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane.

  Segnala ancora che sul provvedimento sono pervenute le osservazioni della ConferenzaPag. 384 delle regioni e delle province autonome. Propone, come di consueto, che la Commissione solleciti le Commissioni competenti in sede referente, con una condizione da inserire nel parere, a tenere nella massima considerazione tali osservazioni.
  Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento
  L'articolo 1, al comma 1, dispone, tra le altre cose, che le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale siano rideterminate dall'ARERA entro il 30 giugno, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali-CSEA per l'anno 2022.
  L'articolo 2 incrementa alcuni crediti d'imposta concessi alle imprese del settore energetico con il decreto-legge n. 21 del 2022.
  L'articolo 3 concede alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta.
  L'articolo 4 prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas nel primo trimestre 2022 qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all'ultimo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.
  L'articolo 5 definisce i rigassificatori come «interventi di pubblica utilità indifferibili e urgenti» e definisce le regole per la realizzazione di nuovi impianti – compresi quelli galleggianti, e delle connesse infrastrutture, prevedendo una priorità per le valutazioni ambientali e le procedure autorizzative e disponendo la nomina – allo scopo – di un commissario straordinario del Governo.
  Al riguardo, come segnalato anche dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, invita ad approfondire un aspetto: la norma prevede infatti, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con «un procedimento unico» l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007. Sul punto andrebbe specificato se con il richiamo alla norma del 2007 si voglia fare salva anche l'intesa con la regione in materia prevista appunto da quella norma.
  L'articolo 6 introduce norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree idonee.
  L'articolo 7 reca norme in materia di semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili disciplinate dal decreto legislativo n. 387 del 2003.
  L'articolo 8 ammette la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
  L'articolo 9 interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto «decreto energia» relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. La norma in esame consente al Ministero della difesa e ai terzi concessionari di tali beni di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali.
  L'articolo 10 reca novelle alla disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) contenuta nella parte seconda del Codice dell'ambiente. In particolare le modifiche riguardano: il diritto di voto in capo al rappresentante del Ministero della cultura nella Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che viene eliminato; la precisazione dei soggetti tenuti ad avviare l'istruttoria di VIA e il relativo termine; il provvedimento di proroga della VIA; la soppressione dell'obbligo di VIA statale per alcune tipologie di elettrodotti.Pag. 385
  L'articolo 11 contiene una norma di semplificazione delle opere volte al miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti oppure a consentire l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili. Tali opere potranno essere realizzate mediante denuncia di inizio attività. L'effetto atteso è di ridurre le perdite di rete e assicurare un minore impatto ambientale degli impianti.
  L'articolo 12 interviene sulla disciplina relativa alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale, contenuta nell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14/2022 (legge n. 28/2022).
  L'articolo 13 dispone, con riferimento al territorio di Roma capitale, il trasferimento al Commissario straordinario per il Giubileo 2025 – per il periodo del suo mandato – delle competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente (adozione del piano rifiuti, regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti, approvazione dei progetti di nuovi impianti, ecc.).
  L'articolo 14 proroga tra le altre cose, di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell'applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento.
  L'articolo 15 contiene una misura finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.
  L'articolo 16 contiene misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese per far fronte alle difficoltà derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.
  L'articolo 17 modifica la disciplina relativa alle garanzie che SACE in via ordinaria è autorizzata a rilasciare a condizioni di mercato sui finanziamenti alle imprese italiane. Vengono pertanto ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno e vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato.
  L'articolo 18 istituisce per il 2022, nello stato di previsione del MISE, un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
  L'articolo 19 rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022.
  L'articolo 20 prevede che sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100 per cento, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'albo unico tenuto dalla Banca d'Italia, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.
  L'articolo 21 eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
  L'articolo 22 rimodula complessivamente l'aliquota del credito d'imposta Formazione 4 per le piccole e medie imprese.
  L'articolo 23 eleva al 40 per cento (per due anni) la misura massima del credito d'imposta riconosciuto alle sale cinematografiche per i costi di funzionamento delle sale stesse.Pag. 386
  L'articolo 24 rifinanzia di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni per l'anno 2023 e di 150 milioni per l'anno 2024 il Fondo IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo), per sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione dei progetti stessi. Il comma 2 dispone in ordine alla copertura dei relativi oneri finanziari.
  L'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del MISE un fondo per il potenziamento dell'attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
  L'articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare.
  L'articolo 27 consente ai concessionari autostradali di aggiornare, utilizzando il prezzario di riferimento più recente, il quadro economico del progetto esecutivo, in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del decreto-legge, in relazione al quale è previsto l'affidamento entro il 31 dicembre 2023, al fine di fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.
  L'articolo 28 istituisce la figura dei «patti territoriali dell'alta formazione delle imprese». Si tratta di accordi stipulati dalle Università con altri soggetti privati e pubblici per promuovere e migliorare l'offerta formativa universitaria, con specifico riguardo alla formazione delle figure professionali necessarie allo sviluppo delle potenzialità produttive e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro
  L'articolo 29 prevede che le disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.
  L'articolo 30 stabilisce il potere del MISE di adottare ogni atto o provvedimento necessario, in sostituzione dell'amministrazione proponente, previa assegnazione di un termine per provvedere non superiore a trenta giorni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro; in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni.
  Gli articoli 31 e 32 riconoscono una somma di 200 euro, a titolo di indennità una tantum, da erogare a lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie di soggetti.
  L'articolo 33 istituisce un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, ai fini della concessione, per il medesimo 2022, con un successivo decreto ministeriale, di un'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi, ivi compresi i professionisti iscritti a regimi previdenziali obbligatori gestiti da enti di diritto privato.
  L'articolo 34 dispone che Anpal Servizi S.p.A. ricontrattualizzi per due mesi, decorrenti dal 1° giugno 2022 e prorogabili per un periodo massimo di tre mesi, il personale che presta assistenza tecnica presso le regioni per il funzionamento del reddito di cittadinanza con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data (cosiddetti navigator).
  L'articolo 35 autorizza l'erogazione di un buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi TPL, regionale e interregionale nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
  L'articolo 36 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022 il fondo per consentire l'erogazione, fino al 30 giugno 2022, dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale destinati a studenti.Pag. 387
  L'articolo 37 prevede un finanziamento di 100 milioni di euro per il 2022 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
  L'articolo 38 prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche per realizzare il progetto «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale». Il progetto, realizzato da Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni anche nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno «sportello unico» di prossimità situato nel territorio del comune.
  L'articolo 39 dispone che le risorse stanziate sul Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono portate ad incremento, nell'ambito del medesimo bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, l. bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020.
  Al riguardo, invita ad approfondire la disposizione. Ricorda infatti che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo. La norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l'intesa a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo che non appare coerente con la medesima sentenza, l'intesa non è prevista.
  L'articolo 40 dispone una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.
  L'articolo 41 istituisce un fondo di 80 milioni di euro di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'Imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).
  L'articolo 42 istituisce un Fondo con una dotazione complessiva di 665 milioni di euro per gli anni 2023-2026 volto a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con più di 600.000 abitanti: si tratta dei comuni di Roma (278 milioni), Milano (139 milioni), Napoli (94 milioni), Torino (87 milioni) e Palermo (67 milioni).
  L'articolo 43 istituisce, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato a favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che si trovano in stato di dissesto finanziario.
  L'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022.
  L'articolo 45 è inteso a semplificare e accelerare, nel rispetto della normativa europea, il dispiegamento delle misure di intervento all'estero del Servizio nazionale di protezione civile, novellando una previsione del Codice di settore.
  L'articolo 46 prevede che, per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle scuole italiane.
  L'articolo 47, commi 1-13, in attuazione della Raccomandazione (UE) del Consiglio del 19 aprile 2022 (2022/C166/01), consente Pag. 388ai rifugiati di guerra provenienti dall'Ucraina di ottenere il cambio delle banconote denominate in hryvnìa («banconote ucraine») con banconote denominate in euro – a determinate condizioni – presso le filiali territoriali della Banca d'Italia e quelle delle banche aventi sede e succursali in Italia che intendono partecipare allo schema nazionale di cambio.
  L'articolo 48 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 attuativi dei Fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti a richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi Ucraina.
  L'articolo 49 provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all'acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA.
  L'articolo 50 modifica la disciplina antiriciclaggio identificando come unica Autorità di vigilanza europea competente in materia l'autorità bancaria europea (ABE).
  L'articolo 51 reca disposizioni in materia di rinnovo di incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, nonché di autorizzazione di ulteriori incarichi presso il medesimo Ministero, provvedendo alla quantificazione dei relativi limiti di spesa.
  L'articolo 52 incrementa di 925 milioni di euro, per l'anno 2022, le risorse volte a sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato.
  L'articolo 53 autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.
  L'articolo 54 differisce al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione delle nuove linee guida per la disciplina sui trasporti eccezionali, nonché alla stessa data del 31 luglio la disciplina transitoria per le autorizzazioni al trasporto eccezionale di massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli a otto assi.
  L'articolo 55 aumenta dal 10 al 25 per cento l'imposta sugli extraprofitti nel settore energetico introdotta con il decreto-legge n. 21 del 2022 e ne estende il periodo di applicazione di un mese, fino al 30 aprile 2021.
  L'articolo 56 dispone, al comma 1, l'incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, della programmazione 2021-2027, di 1.500 milioni di euro per il 2025, in termini di competenza.
  L'articolo 57 reca disposizioni transitorie
  L'articolo 58 reca la copertura finanziaria del provvedimento.
  L'articolo 59 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.
C. 544 e abb.-B.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Navarra di assumerne le funzioni.

  Il deputato Pietro NAVARRA (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento, che contiene la prima disciplina legislativa degli Istituti tecnici superiori, Pag. 389appaia riconducibile ad una pluralità di materie differenti, fra cui principalmente la materia relativa all'istruzione e alla formazione professionale, di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); assumono anche rilievo le norme generali sull'istruzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione) e la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
  Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione, nel corso dell'iter al Senato; in particolare, la Commissione ha espresso, nella seduta del 2 marzo 2022, un parere favorevole con una condizione. La condizione era volta ad inserire nella consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (articolo 15) l'inserimento di un riferimento, come da prassi, alle regioni a statuto speciale nel loro complesso e non alle sole province autonome.
  La condizione non potrà essere però ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere perché l'articolo 15 non è stato modificato dal Senato e quindi esso non è oggetto di nuova deliberazione da parte della Camera.
  A fronte dell'intreccio di competenze legislative coinvolte il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 14, comma 6, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista:

   all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS Academy); inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area;

   all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un'area tecnologica; inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione;

   all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni «ITS Academy»;

   all'articolo 5, comma 1, lettera b) sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF;

   all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi;

   all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli ITS Academy, nonché i presupposti e le modalità di revoca;

   all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy; in aggiunta, alla lettera d) ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza;

   all'articolo 10, comma 2, lettera f), si prevede l'intesa con regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del ComitatoPag. 390 nazionale ITS Academy, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi;

   all'articolo 10, comma 3, ai fini dell'adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all'articolo 10, per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS Academy, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali;

   all'articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo;

   all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy;

   all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale;

   all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione;

   all'articolo 13, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi;

   all'articolo 14, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria.

  Segnala anche che l'articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, all'articolo 11, che rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di approfondire la disposizione e le modifiche introdotte al Senato.
  Espone quindi il contenuto del provvedimento, soffermandosi sulle modifiche introdotte al Senato.
  L'articolo 1 dispone l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e ne disciplina i requisiti di accesso. Costituiscono parte integrante del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy). Il comma 2 consente l'accesso ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy, sulla base della programmazione regionale, ai giovani e agli adulti che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti: un diploma di scuola secondaria di secondo grado; ovvero un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
  L'articolo 2 definisce la missione degli ITS Academy. È stata inserita al Senato l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica. Al comma 2, che indica come prioritaria la formazione professionalizzante di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, è venuto meno il carattere transitorio (di durata quinquennale) dei fabbisogni formativi nonché il loro collegamento alla «realizzazione dei piani di intervento previsti dal PNRR».
  L'articolo 3 reca disposizioni in materia di identità degli ITS Academy. Al comma 1 è stato aggiunto un secondo periodo dal Senato ai sensi del quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica,Pag. 391 tra quelle individuate con il suddetto decreto, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area. Eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Il comma 5, ampiamente modificato in Senato, introduce il principio secondo il quale ai singoli ITS Academy è consentito fare riferimento a più di un'area tecnologica, purché nella medesima regione non operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle medesime aree nonché previa acquisizione dell'intesa con la Regione interessata. Il medesimo comma, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, contempla la possibilità di deroga a tale principio. Nello specifico, dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione siano definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la Regione interessata, è possibile autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, anche qualora nella medesima Regione operino altri ITS Academy che fanno riferimento a quelle stesse aree.
  L'articolo 4 reca disposizioni relative al regime giuridico degli ITS Academy. Il comma 2, come modificato al Senato, indica il seguente standard organizzativo minimo dei soggetti fondatori delle fondazioni ITS: almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia presso la quale ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy; una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella in cui ha sede la fondazione; una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS Academy in relazione alle aree tecnologiche; un'università o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), o un ente pubblico di ricerca operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy. Il comma 3 disciplina lo statuto delle fondazioni ITS Academy. A seguito di un'integrazione apportata in Senato, si prevede che siano stabilite nello Statuto anche le modalità di verifica dei requisiti di partecipazione, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Il comma 5 reca disposizioni in ordine al patrimonio delle fondazioni ITS Academy al cui incremento, in base ad una modifica introdotta al Senato, possono contribuire anche donazioni, lasciti, legati e altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche. Il comma 6, inserito dal Senato, introduce un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS
  L'articolo 5 definisce gli standard minimi dei percorsi formativi. Per quanto riguarda i percorsi formativi di quinto livello, in forza delle modifiche introdotte al Senato, sono ora previste almeno 1.800 ore di formazione (mentre nel testo licenziato alla Camera si prevedevano almeno 1800/2000 ore). Quanto ai percorsi formativi di sesto livello, la disposizione introdotta al Senato consente di attivare i nuovi percorsi esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con DPCM, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni.
  Il comma 5 dispone che nei percorsi formativi degli ITS Academy prestino la loro attività docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS Academy, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile (che disciplina il contratto d'opera). Al riguardo si specifica che i Pag. 392docenti sono reclutati almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS Academy, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, maturata per almeno 3 anni anziché per cinque, come nel testo approvato in prima lettura.
  L'articolo 6, modificato in Senato, reca disciplina la verifica e la valutazione finali nonché la certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti. Le modifiche apportate riguardano la composizione delle commissioni d'esame che sono integrate anche con rappresentanti ed esperti delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica.
  L'articolo 7, modificato in Senato, definisce gli standard minimi per l'accreditamento degli ITS Academy. Il comma 1 dispone che siano stabiliti a livello nazionale i requisiti e gli standard minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS Academy quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento. La determinazione dei requisiti e standard minimi nonché dei presupposti e delle modalità per la revoca dell'accreditamento sono demandati a un decreto del Ministro dell'istruzione, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data della trasmissione dello schema.
  L'articolo 8 introduce disposizioni di raccordo tra gli ITS Academy e il sistema dell'università e della ricerca nonché le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  L'articolo 9 introduce misure nazionali di sistema per l'orientamento. Il comma 2, introdotto dal Senato, prevede che il Ministero dell'istruzione promuova, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di «Reti di coordinamento di settore e territoriali» per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS Academy di Regioni diverse.
  L'articolo 10 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS Academy e ne disciplina la composizione e le funzioni. Il comma 1 specifica che il Comitato nazionale ITS Academy concerne l'istruzione tecnologica superiore e ha compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS. L'attività del Comitato è finalizzata a raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro. Il comma 4 disciplina la composizione del Comitato per la parte riferita ai rappresentanti del Governo, prevedendo che i dodici membri siano indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 prevede che ai lavori del Comitato prendano parte, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle Regioni.
  L'articolo 11, modificato dal Senato, disciplina il sistema di finanziamento istituendo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore con una dotazione pari a 48.355.436 euro a decorrere dall'anno 2022. Ai sensi del comma 4, introdotto in Senato, è prevista la riserva di Pag. 393una quota del Fondo, non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo, per le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie e per l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione. Una ulteriore quota, non inferiore al 3 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo, è riservata alle borse di studio per stage aziendali e tirocini formativi. Il comma 5 dispone che le risorse del Fondo vengano utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari. Ad un distinto decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo.
  L'articolo 12, modificato in Senato, prevede, al comma 1, l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'Anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS.
  L'articolo 13, modificato in Senato, dispone in materia di monitoraggio e valutazione, stabilendo che il sistema nazionale già previsto dall'articolo 14 del DPCM 25 gennaio 2008 sia realizzato dal Ministero dell'istruzione, che provvede all'attuazione di esso in conformità a quanto previsto dal progetto di legge in esame. A tal fine, il comma 1, primo periodo, fa rinvio a un decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 6.
  L'articolo 14 reca disposizioni in materia di accreditamento temporaneo delle fondazioni ITS applicabili per i primi 12 mesi della fase transitoria, rinviando a un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina complessiva della fase medesima, di durata triennale.
  L'articolo 15 dispone che le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della legge nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
  L'articolo 16 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico.
S. 2009, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa residuale regionale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
  Ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 23 settembre 2020, un parere favorevole con due osservazioni.
  La prima richiedeva di valutare, all'articolo 4, comma 5, la previsione dell'intesa, anziché del parere, della Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche.
  La seconda osservazione richiedeva di valutare l'espunzione dal testo dell'articolo 10 che conteneva disposizione per il settore distributivo florovivaistico sostanzialmente equivalenti a quelle dell'articolo 3, comma 1.
  Le due osservazioni sono state recepite.
  Ricorda poi che il provvedimento prevede molteplici forme di coinvolgimento Pag. 394del sistema delle autonomie territoriali; in particolare:

   il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'«intesa forte» in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; si ricorda che il citato articolo 8 comma 6 prevede una tipologia di intesa a cui non possono essere applicate le procedure previste in via generale per le intese dai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (obbligo di raggiungere l'intesa entro trenta giorni; dopo la decorrenza del termine il Consiglio dei ministri può procedere, comma 3; in caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri può procedere anche prima, comma 4);

   il comma 5 dell'articolo 4 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche;

   il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico;

   il comma 1 dell'articolo 10 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici;

   il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggio.

  È poi previsto, all'articolo 6, comma 4, che tra i componenti del tavolo tecnico del settore florovivaistico figurino anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.
  Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 reca le definizioni del provvedimento.
  L'articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad aziende e a giovani diplomati nonché l'istituzione di premi, chiamando il Dicastero agricolo a bandire concorsi di idee per la realizzazione di prodotti tecnologici relativi alla produzione florovivaistica ecosostenibile, oltre che ad istituire premi per la realizzazione di pareti vegetali urbane volte a realizzare interventi eco-sostenibili o di miglioramento estetico dei luoghi, nonché a creare aree d'ombra con finalità di contenimento della spesa energetica.
  L'articolo 3 prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico. In particolare, si prevede che all'interno del Piano Nazionale vengano individuati i siti regionali destinati ad ospitare le piattaforme logistiche per il settore florovivaistico distinte per aree nord, centro, sud, isole maggiori e zone svantaggiate (comma 1). Alle Regioni è data facoltà di prevedere norme semplificate per il mutamento della destinazione d'uso di manufatti aventi natura di chioschi su strada al fine della loro trasformazione in rivendite di fiori e di piante (comma 2).
  L'articolo 4 definisce l'attività agricola florovivaistica. Il comma 1 specifica che essa è esercitata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile – incluso l'agricoltore agricolo professionale – con qualsiasi tecnica e con l'eventuale utilizzo di strutture fisse o mobili. L'attività consiste, ai sensi del comma 2, nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua commercializzazione, ove quest'ultima risulti connessa alle precedenti. Il comma 5 stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza Stato regioni sono stabiliti: gli aspetti tecnici relativi all'insediamento delle strutture di protezione; le figure professionali principali che operano nell'ambito della produzione, della manutenzione e della commercializzazionePag. 395 della medesima struttura di protezione.
  L'articolo 5 disciplina i distretti florovivaistici. Il comma 1 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino tali distretti in ambiti territoriali, zone vocate o storicamente dedicate, al fine di beneficiare di premialità in funzione della programmazione dello sviluppo rurale.
  L'articolo 6 istituisce il Tavolo tecnico del settore florovivaistico, con compiti di coordinamento delle attività di filiera, di promozione e sviluppo dell'internazionalizzazione del settore, di monitoraggio dei dati economici, con particolare riguardo all'evoluzione del vivaismo ornamentale, di studio delle varietà storiche, di attività consultiva, di promozione di progetti innovativi e di elaborazione di progetti specifici, nonché di indicazioni guida omogenee, da declinare in ambito locale, relative alla gestione del verde pubblico.
  L'articolo 7 muta la denominazione dell'ufficio dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione, attualmente disciplinato dal decreto ministeriale n. 2481 del 7 marzo 2018. La nuova denominazione è PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera del florovivaismo.
  L'articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di indirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della Green economy. Si prevede che l'organo venga istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e che sia composto da rappresentanti dei medesimi Ministeri.
  L'articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico (comma 1). Il Piano individua le misure per il settore, anche al fine del recepimento da parte delle regioni nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR) (comma 2).
  L'articolo 10 prevede che le Regioni istituiscano, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo dei prodotti florovivaistici.
  L'articolo 11 è dedicato alla comunicazione e alla promozione. Al comma 1, si prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponga un «Piano di comunicazione e promozione» che comprenda tutte le azioni di valorizzazione del settore.
  L'articolo 12 disciplina l'utilizzo di risorse da parte dei comuni per investimenti nelle aree verdi urbane. I comuni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate, disponibili per spese di investimento nei propri bilanci, allo scopo di sostenere spese della medesima natura volte a favorire lo sviluppo del verde urbano e a migliorare le aree verdi urbane esistenti.
  L'articolo 13 disciplina i centri per il giardinaggio, i quali – ai sensi del comma 1 – assumono la qualifica di aziende agricole qualora rispettino i requisiti dell'articolo 2135 del codice civile. Operano nel settore del giardinaggio e del florovivaismo; sono luoghi aperti al pubblico, dotati di punti vendita impegnati in attività di vendita al dettaglio e sono forniti di serre e di vivai.
  L'articolo 14 disciplina l'attività di manutentore del verde.
  L'articolo 15 prevede che le amministrazioni, nell'ambito di accordi quadro della durata massima di sette anni, possano stipulare contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche che si occupino della coltivazione, della preparazione della pianta, della fornitura, della sistemazione del sito di impianto, della messa a dimora della pianta e della sua cura fino al momento dell'attecchimento.
  L'articolo 16 concerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano. I Comuni possano adottare misure volte a favorire la partecipazione volontaria di associazioni di cittadini alla cura del verde urbano o rurale, su loro specifica istanza. A tal fine, con propri atti, i Comuni provvedonoPag. 396 a semplificare le disposizioni che consentono l'accesso a tali attività, individuandone forme di regolamentazione e limiti.
  L'articolo 17 prevede che il Dicastero agricolo incentivi la costituzione di organizzazioni di produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale.
  Ai sensi dell'articolo 18, il Dicastero agricolo è chiamato a coordinarsi con le regioni per individuare criteri di premialità e misure dedicate alle aziende florovivaistiche nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e dei Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti.
  L'articolo 19 contiene la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province Autonome.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 giugno 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.