CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 22 giugno 2022. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sui lavori della Giunta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che in data 21 giugno 2022 è pervenuta dal Tribunale di Aosta una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nei confronti della deputata Sara Cunial, relativa al procedimento penale n. 524/2021 RGNR – n. 8/2022 RG DIB (Doc. IV-ter, n. 29).

Richiesta avanzata dal deputato Giorgio Mulè nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).
Richiesta avanzata da Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Salerno (atto di citazione della dott.ssa Marisa Manzini).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame delle richieste in titolo, rinviato da ultimo il 15 giugno 2022.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di due richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità, che scaturiscono entrambe dal procedimento civile n. 12225/19 RG, pendente presso il Tribunale civile di Salerno nei confronti di Giorgio Mulè, deputato in carica, e di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti (atto di citazione della dott.ssa Pag. 4Marisa Manzini). I documenti in titolo riguardano la medesima vicenda e perciò il loro esame è congiunto, fermo restando che le deliberazioni sono separate, trattandosi di due posizioni distinte. Ricorda inoltre che nella seduta del 19 maggio scorso la relatrice, deputata Lucia Annibali, ha illustrato la vicenda alla Giunta e che nella seduta del 15 giugno scorso ha formulato la sua proposta nel senso della insindacabilità. Chiede pertanto alla relatrice se desideri intervenire.

  Lucia ANNIBALI (IV), relatrice, conferma la propria proposta nel senso dell'insindacabilità, sia per l'on. Mulè sia per l'ex deputato Occhiuto.

  Ingrid BISA (LEGA) dichiara il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, che è basata su una ricostruzione esaustiva della vicenda. Osserva che una conferenza stampa svolta nella sala stampa della Camera dei deputati rappresenta di per sé un'attività intra moenia coperta da insindacabilità e che lo è a maggior ragione nel caso di specie, dal momento che oggetto della conferenza stampa era l'illustrazione di un atto tipico qual è l'interpellanza.

  Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario alla proposta della relatrice a nome del Gruppo di appartenenza, in coerenza con il quadro normativo di riferimento. Sottolinea che il deputato Mulè sottoscrisse l'interpellanza solo successivamente allo svolgimento della conferenza, che pertanto non può essere, nel suo caso, invocata ai fini dell'insindacabilità. Rileva che l'interpellanza non è sufficiente a giustificare una deliberazione nel senso dell'insindacabilità nemmeno per l'ex deputato Occhiuto, che è uno dei due sottoscrittori originari. A suo avviso, infatti, la sentenza della Corte costituzionale citata dalla relatrice nella precedente seduta è riferita a una fattispecie alla quale il caso in esame non può essere ricondotto. Infatti, la data di presentazione dell'interpellanza, eventualmente utile ai fini dell'insindacabilità, non è quella del deposito della bozza (12 maggio 2019), ma quella di pubblicazione ufficiale, vale a dire il 25 giugno 2019, che è successiva alla data di svolgimento della conferenza stampa. Invita infine a svolgere una riflessione sulla opportunità di considerare coperte da insindacabilità, in quanto rientranti nello svolgimento della funzione parlamentare, espressioni pronunciate dai deputati nei locali della Camera ma non durante i lavori parlamentari.

  Alfredo BAZOLI (PD) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, in quanto fondata su un impianto giuridico condivisibile.

  Catello VITIELLO (IV) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice.

  Carlo SARRO (FI) esprime apprezzamento per la proposta della relatrice e per le sue puntuali valutazioni, volte alla tutela sul piano strettamente giuridico della funzione parlamentare. Dichiara pertanto il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice. Ribadisce quanto già in precedenza osservato circa la gravità del comportamento dell'autorità giudiziaria procedente che, nel caso di specie, non ha applicato le disposizioni della legge n. 140 del 2003 che impongono al giudice di sospendere automaticamente il procedimento e di trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, ove egli non ritenga di accogliere l'eccezione di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. A riguardo, considerando che già in passato sono accaduti simili episodi, rinnova l'invito alla Presidenza a valutare l'assunzione di iniziative formali in sede istituzionale per censurare tali modalità di procedere da parte di taluni magistrati. Con riferimento alle osservazioni formulate dall'on. Giuliano sull'attività svolta nei locali della Camera ma al di fuori dei lavori parlamentari, fa notare che esiste una protezione costituzionalmente garantita degli uffici dei parlamentari, ai quali non è consentito l'accesso da parte dell'autorità giudiziaria senza autorizzazionePag. 5 della Camera competente. Ritiene che, a maggior ragione, la protezione costituzionale dell'insindacabilità si debba estendere a opinioni espresse nel corso dell'attività svolta, nel caso specifico, nei locali della Camera. Tale attività, infatti, non solo era strettamente attinente alla funzione parlamentare, riguardando la denuncia – che non spetta alla Giunta giudicare se e quanto fondata – di una situazione ritenuta anomala, ma era anche connessa a un atto tipico, qual è l'interpellanza urgente.

  Gianfranco DI SARNO (IPF) dichiara il voto favorevole del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice, basata su di una esaustiva ricostruzione della vicenda, che ha evidenziato come quella posta in essere dai presentatori dell'istanza rappresenti una attività parlamentare tipica, perché la conferenza stampa faceva seguito alla presentazione dell'interpellanza, atto tipico dell'attività parlamentare, e ne divulgava i contenuti.

  Manuela GAGLIARDI (CI) dichiara il voto favorevole a nome del Gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile, con riferimento alla posizione del deputato Giorgio Mulè, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice e pertanto delibera nel senso che ai fatti oggetto del procedimento riguardante l'on. Mulè si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dà inoltre mandato all'on. Annibali di predisporre la relazione conclusiva per l'Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti oggetto della richiesta sia applicabile, con riferimento alla posizione di Roberto Occhiuto, deputato all'epoca dei fatti, la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

  La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice e pertanto delibera nel senso che ai fatti oggetto del procedimento riguardante l'on. Occhiuto si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. Dà inoltre mandato all'on. Annibali di predisporre la relazione conclusiva per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 26).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Giorgia Meloni, pendente presso il tribunale ordinario di Roma – ufficio Gip (procedimento n. 36808/21 RGPM – n. 30569/2021 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 26). Fa presente che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 10 novembre 2021, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Catello Vitiello.

  Catello VITIELLO (IV), relatore, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale originato dalla denuncia-querela di Fabrizio Pignalberi nei confronti della deputata Giorgia Meloni. All'on. Meloni è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, di cui all'art. 595, terzo comma, del codice penale. Riferisce che dalla denuncia-querela, che è agli atti della Giunta, si evince che il querelante lamenta il carattere diffamatorio del seguente testo, pubblicato sul profilo Twitter dell'on. Meloni: «Fabrizio Pignalberi non ha più nulla a che Pag. 6fare con FdI da alcuni anni. Ciononostante non avremmo potuto immaginare che fosse un truffatore. Siamo pronti a costituirci parte civile nel processo contro di lui perché siamo parte lesa». Riferisce inoltre che il testo fu pubblicato il 2 giugno 2021, alle ore 00.36, dopo che la sera del 1° giugno 2021 la trasmissione televisiva «Le Iene» aveva mandato in onda un servizio sul Pignalberi, tuttora visibile in internet. Fa presente che, secondo quanto mostrato nel servizio televisivo, il Pignalberi avrebbe conseguito una laurea in giurisprudenza non riconosciuta in Italia e aperto uno studio legale. In tal modo egli avrebbe quindi truffato o altrimenti danneggiato diverse persone che erano state intervistate – così come il Pignalberi stesso – dal giornalista autore del servizio. Riferisce che nel servizio si faceva anche ampio riferimento all'attività politica di Pignalberi, descritto come fondatore del movimento Più Italia che avrebbe stipulato un patto federativo con Fratelli d'Italia, di cui avrebbe peraltro sostanzialmente copiato lo statuto. Nel servizio si riferiva inoltre della passata candidatura (nel 2017) del Pignalberi al comune di Frosinone nella lista di Fratelli d'Italia ed erano mostrate anche alcune fotografie che lo ritraevano insieme all'on. Meloni. Il servizio si concludeva con un appello diretto all'on. Meloni a «fare qualcosa» dal momento che «siete stati voi i primi a dare credibilità a quest'uomo». Riferisce che, nella denuncia, il querelante precisa di non avere «mai riportato nessuna condanna» e scrive che, in data 15 giugno 2021, uno degli intervistati nel servizio giornalistico «presso il Tribunale di Frosinone veniva ascoltato dal giudice (...) nel procedimento n. 5132/13 nell'ambito del quale lo stesso riferiva la verità sui fatti facendo cadere nei miei confronti tutte le accuse che da anni postava sui social finendo addirittura alle Iene». Ad avviso del querelante, egli continuerebbe «a subire dei danni in termini lavorativi, politici, oltre che personali, sulla base di una 'sentenza' di condanna emessa dalla Sig.ra Meloni ma del tutto inesistente, alla luce anche dell'escussione della presunta persona offesa (...), il quale conferma la vera versione dei fatti, da sempre sostenuta dal sottoscritto». Fa presente che, dagli atti a disposizione della Giunta, risulta che il Comando provinciale di Roma dell'Arma dei carabinieri accertato la reale riconducibilità del profilo Twitter all'on. Meloni, non escludendo, però, che tale account possa essere utilizzato anche da addetti allo staff dell'on. Giorgia Meloni. Rileva, infine, che nell'ordinanza del 25 ottobre 2021, il GIP ha «ritenuto che, allo stato e alla luce degli elementi presenti nel fascicolo del PM, non sia applicabile l'art. 68 Cost.» e ha disposto la trasmissione di copia degli atti alla Camera ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 e la sospensione del procedimento. Si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessata avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni, personalmente o tramite l'invio di note scritte, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, e dopo il dibattito che ne seguirà.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per il seguito dell'esame della domanda in titolo.

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Bergamo nell'ambito di un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (doc. IV-ter, n. 28).
(Esame e rinvio).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca l'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento penale nei confronti della deputata Alessia Morani, pendente presso il tribunale di Bergamo – ufficio Gip-Gup (procedimento n. 8186/17 RGNR – n. 5717/18 RG GIP) (Doc. IV-ter, n. 28). Precisa che si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria il 27 aprile Pag. 72022, sulla quale ha affidato l'incarico di relatore al deputato Carlo Sarro.

  Carlo SARRO (FI), relatore, riferisce che il documento in titolo riguarda un procedimento penale originato dalla denuncia-querela di Giacomo Lodovici, consigliere comunale di minoranza del comune di Lallio (BG), nei confronti della deputata Alessia Morani. All'on. Morani è contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, con l'aggravante dell'attribuzione di un fatto determinato; l'intero fascicolo del procedimento è agli atti della Giunta. Fa presente che la denuncia-querela è stata presentata il 30 giugno 2017 dal consigliere Lodovici, che si è anche costituito parte civile, per dichiarazioni rese dalla deputata nel corso della trasmissione televisiva Matrix andata in onda l'11 aprile 2017. I fatti risalgono quindi alla XVII legislatura, nella quale – come nell'attuale – l'on. Morani era deputata. Sottolinea che nella trasmissione televisiva si discuteva di Agenzia delle entrate, di cartelle esattoriali e di burocrazia e, tra i casi esposti, vi era quello della sanzione amministrativa di oltre mille euro che era stata comminata all'Associazione genitori A.Ge. di Lallio, la cui presidente era presente in studio. L'associazione era stata sanzionata a seguito di un esposto presentato dal consigliere Lodovici sulla verifica della regolarità delle procedure amministrative seguite nell'organizzazione, da parte della citata associazione, di una camminata non competitiva per bambini. A seguito dell'esposto era emerso che l'associazione aveva omesso di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la distribuzione gratuita di merende nel punto di ristoro organizzato lungo il percorso della camminata, in violazione di quanto disposto dalla legge regionale lombarda. Osserva che nella denuncia-querela si segnala, nel merito, che l'associazione ha prestato acquiescenza rispetto alla sanzione, formulando istanza di pagamento rateale della sanzione, salvo poi – attraverso esternazioni pubbliche della presidente – riferire la vicenda alla stampa, che se ne è occupata in termini che il querelante ritiene semplicistici e paradossali. Nella trasmissione televisiva dell'11 aprile 2017, dopo che la presidente dell'associazione aveva raccontato la vicenda, commentata anche dal conduttore Porro, l'on. Morani è intervenuta sostenendo che non si trattava di un problema di burocrazia perché, essendo stato presentato l'esposto, il pubblico ufficiale aveva l'obbligo di procedere, altrimenti avrebbe commesso un reato. Evidenzia che secondo l'on. Morani il problema era stato dunque originato dalla presentazione di un esposto immotivato e rappresenta che, nel suo intervento, il presentatore dell'esposto, non esplicitamente nominato, è stato qualificato più volte come «cretino». Riferisce che il consigliere Lodovici, benché non espressamente nominato dalla deputata, ha sporto la denuncia-querela in quanto, essendo il fatto a suo giudizio assurto agli «onori» della cronaca, quantomeno locale, egli risultava pienamente identificabile e oggetto di denigrazione «pesantemente ed in modo del tutto gratuito ed ingiustificato». Riferisce che il pubblico ministero ha ritenuto le affermazioni della deputata non coperte da insindacabilità ai sensi dell'art. 68 Cost. ma ha comunque chiesto l'archiviazione per tenuità del fatto e che tale richiesta non è stata accolta dal GIP, il quale ha disposto l'obbligo per il PM di formulare l'imputazione a carico dell'indagata. Segnala che il procedimento ha anche determinato una pronuncia della quinta sezione penale della Corte di cassazione del 10 novembre 2021, per dissidi procedurali tra PM e GIP che non rilevano in sede di Giunta. Rappresenta che, nell'udienza preliminare del 3 marzo 2022, la difesa dell'on. Morani ha eccepito l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'imputata e che, l'11 marzo 2022, ha depositato una memoria difensiva scritta. Nella memoria è evidenziato che, nel contesto di una trasmissione nella quale «con particolare riguardo alla società di Riscossione Sicilia S.p.A.» si discuteva degli eccessi della burocrazia, l'argomento della multa all'associazione dei genitori di Lallio era stato introdotto dal conduttore «in stretta connessione con l'agenzia di riscossione siciliana» e che la deputata aveva «semplicemente precisato che non si trattava – come invece affermato dal conduttore Pag. 8– di un problema di burocrazia ma della sconsiderata decisione di chiunque (e non del sig. Lodovici che non ha mai nominato) determini l'avvio di un procedimento amministrativo (...) al di fuori di qualsivoglia ragionevolezza». Pertanto la critica, «riferita generalmente all'iniziativa e non alla persona del Lodovici (mai nominato né conosciuto)» sarebbe coperta da insindacabilità in quanto l'art. 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 «espressamente ne prevede l'applicabilità ad ogni attività (...) di critica (...) espletata anche fuori del Parlamento». Fa presente che, nell'udienza del 17 marzo 2022, il PM ha rilevato che «le dichiarazioni rese dall'imputata contestate nel capo di imputazione non sono minimamente riconducibili ad alcuna attività parlamentare sia pure atipica» e che, il 31 marzo 2022 il GIP, ritenendo che le dichiarazioni esulino «sia dalla attività parlamentare propria sia da quella divulgativa connessa», non ha accolto l'eccezione di insindacabilità sollevata dalla difesa e ha sospeso il procedimento disponendo la trasmissione di copia degli atti alla Camera dei deputati. In conclusione, si riserva di avanzare una proposta dopo che l'interessata avrà fornito i chiarimenti ritenuti opportuni, personalmente o tramite l'invio di note scritte, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento, e dopo il dibattito che ne seguirà.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che provvederà, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, a invitare l'interessata a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni, personalmente in audizione innanzi alla Giunta o tramite l'invio di note difensive. Si riserva pertanto di convocare la Giunta in una prossima seduta per il seguito dell'esame della domanda in titolo.

  La seduta termina alle 14.30.