CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2022
813.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 113

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 14 giugno 2022. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che è entrata a far parte della Commissione l'onorevole Romanò, alla quale dà il benvenuto.

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica.
Nuovo testo C. 1854 cost. Barelli, C. 2938 cost. Morassut, C. 2961 cost. Ceccanti e C. 3118 cost. Meloni.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Filippo GALLINELLA, presidente, avverte che la Commissione avvierà l'esame sul nuovo testo non emendato e che quello emendato dovrebbe essere, verosimilmente, trasmesso entro la giornata di domani, mercoledì 15 giugno.
  Chiede quindi alla relatrice, onorevole Incerti, di illustrare il provvedimento.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, riferisce che il nuovo testo della proposta di legge costituzionale in esame, adottato dalla Commissione I come testo base, interviene con la finalità di conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale, al fine di valorizzarne il ruolo nel quadro delle disposizioni costituzionali.
  In particolare, il provvedimento, che si compone di due articoli, reca una nuova disciplina costituzionale della Città di Roma, capitale della Repubblica.
  L'articolo 1, al comma 1, nel modificare il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, prevede che:

   Roma Capitale disponga di poteri legislativi definiti nelle materie di cui all'articoloPag. 114 117, terzo e quarto comma, esclusa la tutela della salute e le altre materie stabilite d'intesa con la Regione Lazio e lo Stato, secondo legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.
   A tale riguardo rammenta che, per quanto riguarda la potestà legislativa, l'articolo 117 Cost. dispone che lo Stato e le regioni esercitano le rispettive competenze nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (articolo 117, primo comma, Cost.). Il riparto della potestà legislativa tra Stato e regioni si basa sulla elencazione delle materie recata dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione e su una clausola residuale in favore delle regioni. Sono infatti enumerate le materie oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, Cost.) e quelle oggetto di potestà legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), riservando alla potestà legislativa regionale tutte le altre non comprese nei due precedenti elenchi (articolo 117, quarto comma, Cost.). Nello specifico, tra le materie oggetto di competenza legislativa concorrente (articolo 117, terzo comma, Cost.), figurano il commercio con l'estero, l'alimentazione, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia, le casse rurali, nonché gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;

   Roma Capitale possa conferire con legge le proprie funzioni amministrative a municipi;

   la legge dello Stato, sentiti gli enti interessati, stabilisca forme di coordinamento tra la Regione Lazio e Roma Capitale.

  Osserva, altresì, che il comma 2 dell'articolo 1 reca una disposizione di carattere transitorio e finale che non modifica direttamente la Carta fondamentale, ma mantiene il rango di fonte costituzionale, prevedendo che, in sede di prima attuazione, alla Città di Roma si applicano le leggi della regione Lazio vigenti prima della data di entrata in vigore della legge costituzionale.
  Segnala, quindi, che l'articolo 2, al comma 1, dispone che la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Al comma 2, si dispone che il trasferimento dei poteri legislativi di cui al terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 1, decorre dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.