CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 30 maggio 2022
804.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 150

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 30 maggio 2022. — Presidenza della vicepresidente Michela ROSTAN.

  La seduta comincia alle 17.30.

DL 41/2022: Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
C. 3591 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, segnala che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da esprimere alla I Commissione (Affari Costituzionali), il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto» (C. 3591).
  Osserva che il provvedimento si compone di nove articoli e reca disposizioni che si applicano a tutte le tornate elettorali che si svolgeranno nell'anno 2022, e dunque, a oggi: alla tornata di elezioni amministrative che si terrà il 12 giugno (primo turno) e il 26 giugno (eventuale turno di ballottaggio) prossimi; alle consultazioni referendarie che si terranno il 12 giugno prossimo; alle elezioni regionali siciliane che si terranno nel secondo semestre dell'anno in corso.
  L'articolo 1, composto di un unico comma, prevede che sia l'elettore, e non il presidente di seggio, a inserire personalmente la scheda nell'urna, al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio da COVID-19.
  L'articolo 2 individua la disciplina da applicare in caso di svolgimento contemporaneo dei referendum e del primo turno delle elezioni amministrative, in particolare in materia di orari di votazione, composizionePag. 151 e funzionamento degli uffici elettorali di sezione, entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici. Inoltre, esso prevede che al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun referendum e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative.
  Evidenzia che l'articolo 3, di maggiore interesse per la XII Commissione, dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera. In particolare, il comma 1 prevede che sono costituite sezioni ospedaliere abilitate allo scrutinio, analoghe a quelle ordinarie quanto a compiti e prerogative, in tutte le strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 con una capienza compresa tra 100 e 199 posti letto (le disposizioni finora vigenti si applicavano solo alle strutture con almeno 200 posti letto) e che ognuna di tali sezioni sia anche abilitata, tramite la costituzione di seggi speciali composti da tre membri, alla sola raccolta del voto domiciliare di coloro che ne faranno richiesta, sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, e dei ricoverati in reparti COVID-19 in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto. Agli scrutatori operanti in tali sezioni e seggi speciali sono impartite dall'autorità sanitaria istruzioni sulle procedure di sicurezza sanitaria necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
  Il comma 2 prevede che, in caso di accertata impossibilità di costituire le sezioni elettorali ospedaliere o i seggi speciali di cui al comma precedente, il sindaco, con il consenso degli interessati, possa nominare, quali componenti, il personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR) designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che si siano dichiarati interessati. In via residuale, ove ulteriormente necessario, il sindaco nomina suoi delegati.
  Il comma 3 prevede che presso ogni sezione elettorale ospedaliera possono essere istituiti dal comune, ove necessario, ulteriori seggi composti anch'essi da personale USCAR designato dalle ASL. Il comma 4, per il 2022, consente, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie, l'istituzione di seggi speciali abilitati alla sola raccolta del voto, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento ordinari, diversi dalle sezioni ospedaliere. Anche in questo caso si prevede che le competenti autorità sanitarie impartiscano istruzioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitaria.
  Il comma 5 disciplina il caso in cui sia accertata l'impossibilità alla costituzione di seggi speciali nel comune: in tale evenienza è prevista la possibilità di costituire un solo seggio speciale per due o più comuni, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati. Il comma 6 dispone che i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali debbano essere muniti delle «certificazioni verdi COVID-19» (cosiddetto green pass).
  I commi 7 e 8 autorizzano le spese necessarie alla retribuzione degli onorari dei componenti dei seggi speciali e delle sezioni elettorali ospedaliere e allo svolgimento dell'attività di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali istituite nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto che ospitano reparti COVID-19.
  L'articolo 4, anch'esso di interesse per la XII Commissione, reca disposizioni in materia di esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19. Più nel dettaglio, si precisa che tali elettori saranno comunque ammessi al voto, a patto che facciano pervenire presso il comune di residenza, con modalità (anche telematiche) individuate dal medesimo comune, tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione, la dichiarazione, accompagnata da certificato medico, di voler effettuare il voto presso il proprio domicilio. L'elettore è quindi ammesso al voto domiciliare ed assegnato dall'ufficialePag. 152 elettorale competente alla sezione elettorale ospedaliera, o al seggio speciale, territorialmente più prossimi a suo domicilio. La sezione elettorale ospedaliera assegnata ovvero il seggio speciale incaricati della raccolta del voto, è comunicata all'elettore entro il giorno antecedente la data di votazione.
  Il voto domiciliare è raccolto nelle ore della votazione e in modo da assicurare, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.
  Il comma 6 dell'articolo 4 assume una valenza autonoma rispetto agli altri commi del medesimo articolo, disponendo l'applicazione delle disposizioni di tutto il decreto-legge in commento anche alle elezioni regionali dell'anno 2022 «ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale».
  L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone inoltre che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, e destina, a copertura del relativo onere, parte delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia.
  L'articolo 6 introduce le seguenti disposizioni: riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022 (comma 1); riduce dal 50 per cento al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista (comma 2). Infine, rinvia dal 2022 al 2023 l'applicazione, in via sperimentale, di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, regionali, amministrative ed europee e per i referendum, e dispone contestualmente un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico (comma 3).
  L'articolo 7 reca disposizioni in materia di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare peraltro, per la gran parte, alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge (quindi dopo il 5 maggio 2022), e dunque non alle consultazioni relative ai referendum abrogativi del 12 giugno 2022.
  Gli articoli 8 e 9 recano, infine, norme riguardanti rispettivamente la copertura finanziaria degli oneri determinati dalle previsioni del decreto-legge e l'entrata in vigore di quest'ultimo.

  Michela ROSTAN, presidente, non essendoci richieste di intervento, invita il relatore a illustrare la proposta di parere che ha predisposto.

  Vito DE FILIPPO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.40 alle 17.50.