CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2022
799.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 104

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 maggio 2022. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

  La seduta comincia alle 8.30.

Delega al Governo in materia di contratti pubblici.
Nuovo testo C. 3514 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva preliminarmente come il provvedimento sia riconducibile in via prevalente alla materia «tutela della concorrenza» di esclusiva competenza legislativa statale (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione); assume altresì rilievo, per taluni profili, la materia «governo del territorio» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni (articolo 117, terzo comma).
  Nel quadro di questo concorso di competenze, il provvedimento opportunamente prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso il parere, in sede di Conferenza unificata, sugli schemi di decreto legislativo attuativi (articolo 1, comma 4, secondo periodo).
  In proposito, ricorda infatti che a fronte di questo concorso di competenze, la giurisprudenza costituzionale richiede in generale l'adozione di procedure di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la giurisprudenza costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 7 del 2016) appare orientata a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un intervento che rappresenti un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti Pag. 105e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale o la presenza di un numero limitato e chiaramente definibile di competenze sia statali sia concorrenti o residuali) alla previsione del parere.
  Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, nel corso dell'esame al Senato, esprimendo, nella seduta del 18 novembre 2021, un parere favorevole con una condizione. La condizione consisteva nella consueta raccomandazione a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute dai rappresentanti del sistema delle autonomie territoriali, nel caso specifico, da ANCI e ANPCI.
  Segnala che ANCI e UPI hanno trasmesso le loro osservazioni anche con riferimento al testo all'esame della Camera. Ritiene quindi che la condizione possa essere ribadita nel parere che la Commissione è chiamata a rendere, al fine di sollecitare un ulteriore approfondimento delle osservazioni dei soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.
  Al tempo stesso rileva che alcune delle osservazioni da ultimo trasmesse sono state recepite: segnala in particolare l'accoglimento della proposta di introdurre nei bandi di gara la clausola di revisione dei prezzi (articolo 1, comma 2, lettera f)).
  Ricorda comunque che l'ANCI, tra le altre cose, segnala l'esigenza di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti differenziato per valore degli affidamenti e per classi demografiche in modo adeguato e proporzionale alle relative strutture organizzative, richiede una semplificazione delle procedure «sottosoglia», sostiene la già richiamata introduzione dell'obbligo di inserire nei bandi di gara la clausola di revisione dei prezzi, propone l'estensione della disciplina del partenariato pubblico-privato, l'estensione dell'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica e il rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali.
  Rileva come l'UPI, invece, sottolinei l'esigenza di costruire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture amministrative e tecniche capaci di gestire insieme la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti e degli investimenti pubblici a servizio degli enti locali del loro territorio che non siano qualificati come possono esserlo i Comuni capoluogo o i Comuni strutturati come centrali di committenza.
  Espone quindi più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.
  L'articolo 1 reca, al comma 1, la norma di delega al Governo in materia di contratti pubblici.
  Il comma 2 reca i seguenti principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.
  La lettera a) richiede la garanzia del perseguimento di obiettivi di coerenza e stretta aderenza alle direttive europee attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ferma rimanendo l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, e tenendo conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, è stato precisato che nell'attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali (ossia i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese.
  La lettera a-bis), introdotta nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, richiede di procedere alla revisione delle competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltantiPag. 106 (lettera a-bis, introdotta in sede referente);
  La lettera b) prevede la ridefinizione della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, come precisato nel corso dell'esame al Senato) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. In base alle modifiche approvate dal Senato in prima lettura, dovranno essere individuate delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti.
  La lettera c) promuove la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, e la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità; nel corso dell'esame in sede referente è stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l'aggregazione di impresa.
  La lettera d) richiede la semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità, di non discriminazione, di proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti.
  La lettera e) promuove la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che la semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale.
  La lettera f) introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta; nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti riguardante il costo da rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.
  La lettera g) prevede l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; le clausole sociali dovranno prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; la previsione dell'obbligo in oggetto è frutto di una modifica apportata in sede referente, con cui è stata soppressa la previsione (contenuta invece nel testo approvato dal Senato) secondo cui si rimetteva al legislatore delegato la scelta se configurare come obbligo ovvero solo come facoltà l'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara; sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata, inoltre, introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
  La lettera h) richiede di promuovere, nel rispetto del diritto europeo vigente, l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di prodotti originari di Paesi terzi che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione, tale criterio di delega è stato integrato al fine di richiedere anche la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al Pag. 107fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.
  La lettera h-bis), introdotta dalla VIII Commissione, prevede il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
  La lettera i) richiede la riduzione dei tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti, mediante interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara; nel corso dell'esame in sede referente presso la VIII Commissione è stata introdotta una modifica volta a precisare che la stipula dei contratti avviene anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura.
  La lettera l) prevede la razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione al fine di rendere chiare e certe le regole di partecipazione, individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale
  La lettera m) semplifica la normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del dibattito pubblico.
  La lettera n) introduce l'obbligo di sottoscrizione di apposite polizze assicurative di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione a personale interno alle amministrazioni stesse.
  La lettera o) richiede la semplificazione delle procedure concernenti l'approvazione dei progetti di opere pubbliche; nel corso dell'esame in sede referente tale criterio di delega è stato modificato al fine di chiarire che la ridefinizione dei livelli di progettazione, quale strumento di semplificazione, deve necessariamente (e non eventualmente, come previsto dal testo approvato dal Senato) condurre a una riduzione di tali livelli.
  La lettera p) richiede la definizione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità dei contratti nel settore della ricerca, della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nell'ambito dei servizi di ricerca e sviluppo da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  La lettera q) richiede di rivisitare il sistema di qualificazione degli operatori.
  La lettera r) prevede di individuare i casi nei quali si può ricorrere a meccanismi valutativi delle offerte mediante automatismi o al solo criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'offerta, con possibilità di esclusione, per i contratti che non abbiano carattere transfontaliero, delle offerte anomale determinate su base di meccanismi e metodi matematici.
  La lettera s) prevede la ridefinizione della disciplina delle varianti in corso d'opera.
  La lettera t) richiede di modificare la disciplina relativa ai servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa; con una modifica apportata in sede referente, è stato previsto che nei suddetti bandi di gara sia obbligatoria la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
  La lettera u) prevede l'individuazione di modalità incentivanti per il ricorso alle cosiddette procedure flessibili quali il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione.
  La lettera v) richiede di indicare meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di partenariato pubblico-privato.
  La lettera z) prevede l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di contratti segretati o che giustifichino l'adozione di particolari misure di riservatezza.Pag. 108
  La lettera aa) richiede di procedere alla revisione del sistema delle garanzie fideiussorie per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici.
  Le lettere bb) e cc) prescrivono di procedere all'indicazione dei contratti pubblici esclusi dall'ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
  La lettera dd) introduce il divieto di proroga dei contratti di concessione ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento in house.
  La lettera ee) prevede la razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei servizi di interesse economico generale.
  Le lettere ff) ed hh) prescrivono di individuare meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti da parte dell'aggiudicatario, nonché di meccanismi di rafforzamento dei metodi di risoluzione delle controversie che siano alternativi al rimedio giurisdizionale.
  La lettera gg) richiede la semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del corrispettivo contrattuale, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese.
  Il comma 3 dell'articolo 1 prevede la contestuale ed esplicita abrogazione di tutte le disposizioni oggetto di riordino e, comunque, di quelle incompatibili con le disposizioni contenute nei decreti legislativi che dovranno essere adottati.
  Il comma 4 disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi prevedendo che essi dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.
  I decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta del parere. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.
  Qualora il Governo, nell'attuazione della delega intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al R.D. n. 1054 del 1924, chiedendo al Consiglio di Stato di redigere lo schema normativo, è previsto che il Consiglio di Stato si avvalga, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.
  Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, sempre nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi contenuti nel comma 2 seguendo la procedura delineata dal comma 4.
  Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale i decreti legislativi dovranno essere adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 2 reca, infine, una clausola di salvaguardia a norma della quale le regioni Pag. 109a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
Nuovo testo C. 3475 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide GARIGLIO, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Sara Foscolo di assumerne le funzioni.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sia corretto sostituire il relatore designato, il collega Pella, del gruppo di Forza Italia, con una collega appartenente a un altro gruppo.

  Davide GARIGLIO, presidente, segnala che la scelta del relatore chiamato a sostituire il relatore designato in caso di impossibilità di quest'ultimo è scelta autonoma della presidenza della Commissione.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva preliminarmente come il provvedimento, il quale, in attuazione del PNRR attribuisce al Governo una delega per la riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, appaia riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2).
  Ciò premesso espone più nel dettaglio il contenuto del provvedimento, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla XII Commissione Affari sociali.
  Il provvedimento in esame disciplina la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi in materia di riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito: IRCSS) sulla base di alcuni principi e criteri direttivi definiti dalle lettere da a) a q).
  Finalità della delega è quella di assicurare il rafforzamento della qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale – interdisciplinare – anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute.
  I princìpi e criteri direttivi di delega sono i seguenti:

   prevedere e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle Regioni e delle Province autonome, le modalità e le condizioni per potenziare il ruolo degli IRCCS, quali istituti di ricerca e cura a rilevanza nazionale. Tali Istituti di ricerca devono, in particolare, promuovere in via prioritaria l'eccellenza della ricerca preclinica, clinica, traslazionale, clinico organizzativa, nonché l'innovazione e il trasferimento tecnologico, da integrare con i compiti di cura e assistenza, nell'ambito di aree tematiche internazionalmente riconosciute sulla base della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major Diagnostic Category – MDC). Le predette categorie sono integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegatePag. 110 alle diagnostiche principali – MDC o per le quali sussistano appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di età (lettera a);

   revisionare i criteri per il riconoscimento del carattere scientifico, per la revoca nonché per la conferma, su base quadriennale, differenziando e valorizzando gli IRCSS monotematici (per singola materia) e IRCCS politematici (per più aree biomediche integrate), (lettera b);

   prevedere, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, anche criteri di valutazione riferiti in via prioritaria alla localizzazione territoriale dell'istituto, all'area tematica oggetto di riconoscimento e al bacino minimo di utenza, fermo restando il rispetto della programmazione sanitaria regionale, anche per gli aspetti di natura finanziaria (lettera c);

   disciplinare le modalità di accesso da parte di pazienti extraregionali alle prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN (lettera d);

   prevedere, ai fini dei nuovi riconoscimenti degli IRCCS proposti dalla Regioni, che in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, d'intesa con le Regioni e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'erogazione di risorse coerenti con i tali fabbisogni (lettera e);

   regolamentare, per gli IRCSS aventi sedi in più Regioni, le modalità di coordinamento a livello interregionale della programmazione sanitaria delle sedi secondarie, dotate di capacità operative di alto livello (specifica aggiunta in sede referente), anche mediante sistemi di accreditamento e di convenzionamento uniformi, nel rispetto della natura giuridica riconosciuta alla sede principale (lettera f);

   disciplinare la costituzione, la governance, le modalità di finanziamento e la valutazione delle reti degli IRCCS secondo le aree tematiche di cui alla precedente lettera a), anche multidisciplinari, nell'osservanza dei principi di flessibilità organizzativa e gestionale, semplificazione operativa, condivisione delle conoscenze e sviluppo di infrastrutture e piattaforme tecnologiche condivise (lettera g);

   promuovere, nel rispetto dell'autonomia regionale, il coordinamento tra direzione generale e direzione scientifica degli IRCSS, anche attraverso il coinvolgimento concreto del direttore scientifico nella direzione strategica e l'assegnazione di obiettivi condivisi, al fine di assicurare il raccordo tra l'attività di ricerca e quella di assistenza, in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria regionale e nazionale, per una più efficace azione nell'ambito delle aree tematiche di riconoscimento (lettera h);

   prevedere, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure idonee a garantire lo svolgimento delle (ordinarie) attività di vigilanza da parte del Ministero della salute sugli IRCCS sia di diritto pubblico, sia di diritto privato (lettera i);

   disciplinare il regime di incompatibilità dei direttori scientifici degli IRCCS pubblici al fine di rendere compatibile l'esercizio del predetto incarico con lo svolgimento di attività di ricerca pre-clinica, traslazionale, clinica e di formazione (lettera l);

   individuare i requisiti di comprovata professionalità e competenza anche manageriale dei componenti degli organismi di governo degli IRCCS di diritto pubblico ed esclusivamente degli organi scientifici degli IRCCS di diritto privato, tenuto conto dell'assenza di conflitti di interesse (lettera m);

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   procedere, in relazione agli IRCCS pubblici e agli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), alla revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria prevista dalla legge di bilancio 2018 (commi da 422 a 434, articolo 1 della legge n. 205 del 2017), al fine della valorizzazione delle competenze e dei titoli acquisiti, anche al fine dell'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale;

   promuovere la mobilità del personale della ricerca sanitaria tra gli IRCCS pubblici, gli enti pubblici di ricerca e le Università; riconoscere le figure professionali rese necessarie dal progresso tecnologico in relazione allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità (lettera n);

   assicurare che l'attività di ricerca degli IRCCS sia svolta nel rispetto dei criteri internazionali di trasparenza e di integrità della ricerca, anche mediante la promozione di sistemi di valutazione d'impatto della ricerca sulla salute dei cittadini (lettera o);

   prevedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale, anche mediante l'introduzione di un regime speciale e di semplificazione che tenga conto della natura giuridica degli IRCSS e delle finalità che gli stessi perseguono, misure idonee a garantire la tutela della proprietà intellettuale degli IRCCS, anche con riguardo al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca (lettera p);

   disporre il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di IRCCS anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti attuativi della presente legge; sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge n. 187 del 1995, che sancisce l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede per regolare i rapporti tra l'ospedale pediatrico Bambino Gesù ed il Servizio sanitario nazionale (lettera q).

  I decreti legislativi di attuazione sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni. Entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con le procedure di cui ai commi 2 e 3, il Governo può comunque adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi (articolo 1, commi 2, 3 e 4).
  Viene infine sancita la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 1, comma 5).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI