CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 maggio 2022
793.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 160

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 maggio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 24/2022: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
S. 2604 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alle Commissioni 1a e 12a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo nella seduta Pag. 161del 21 aprile 2022 un parere favorevole con un'osservazione.
  L'osservazione – che non è stata recepita – era volta a richiedere alla Commissione di merito di approfondire la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 10-bis; tale disposizione prevede che il Ministro della salute con propria ordinanza «di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome» aggiorni linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali; al riguardo, il parere rilevava che risultava opportuno specificare meglio i casi per i quali sarà richiesta l'intesa, facendo ad esempio riferimento agli aspetti di competenza degli enti territoriali; in secondo luogo, si sottolineava l'opportunità che le ordinanze venissero adottate previa intesa in sede di Conferenza unificata anziché d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome; come già segnalato dalla Commissione questioni regionali in precedenti occasioni, infatti, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, pur richiamata anche in altre leggi, costituisce un organo di coordinamento degli esecutivi regionali privo di apposita disciplina legislativa.
  Propone, pertanto, di ribadire l'osservazione nel parere che la Commissione è chiamata a rendere. Nel corso dell'esame alla Camera sono state inserite poi ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

   l'articolo 9-bis richiama, oltre alle disposizioni di legge, gli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni che prevedano l'addestramento pratico nell'ambito delle attività formative in materia di sicurezza del lavoro ai fini dell'esclusione di tali attività da quelle per le quali l'articolo consente lo svolgimento in videoconferenza nelle more dell'adozione di apposite determinazioni sempre in sede di Conferenza Stato-regioni;

   l'articolo 10-bis richiama l'accordo stabilito in sede di Conferenza Stato-regioni il 17 dicembre 2020 nell'includere nell'elenco delle prestazioni di telemedicina le prestazioni relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione, alla produzione, distribuzione e assegnazione del sangue e degli emocomponenti e alla diagnosi e cura in medicina trasfusionale;

   l'articolo 14-bis, ai commi 1 e 3 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti attuativi relativi alla modifica dei settori di intervento e alla ripartizione dell'incremento di risorse del fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico.

  Si sofferma quindi sulle ulteriori modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera.
  All'articolo 1 è stato specificato che le ordinanze di protezione civile chiamate a disciplinare fino al 31 dicembre 2022 il contenimento dell'epidemia da COVID-19 dovranno essere adottate nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità.
  All'articolo 2, è stato inserito il comma 8-bis che prevede la somministrazione presso le farmacie, con oneri a carico degli assistiti, da parte di farmacisti opportunamente formati sia di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti maggiorenni.
  È stato inserito l'articolo 2-bis che prevede un incremento della dotazione organica della Lega italiana per la lotta contro i tumori e un'autorizzazione, per il medesimo ente pubblico, allo svolgimento di procedure concorsuali di reclutamento di personale.
  All'articolo 3, comma 1, capoverso 10-bis, alinea, è stato specificato che le ordinanze del Ministro della salute di aggiornamento delle linee guida e dei protocolli di sicurezza per lo svolgimento delle attività economiche e sociali dovranno essere adottati nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità.
  All'articolo 5 le disposizioni sono state integrate in modo da introdurre una nuova disciplina per il contenimento del COVID-19. In particolare, è stato posticipato al 15 giugno 2022 l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 per l'accesso a molti Pag. 162mezzi di trasporto. L'obbligo di indossare dispositivi di tipo FFP2 è stato inoltre fatto cessare al 30 aprile 2022 per gli spettacoli e le manifestazioni che si svolgono all'aperto e prorogato invece fino al 15 giugno per i medesimi eventi che si svolgono al chiuso. L'obbligo è stato esteso al 15 giugno 2022 anche per le strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali.
  A questo proposito segnala che nella Provincia autonoma di Bolzano è in atto un'interlocuzione con Ministero dell'Istruzione e gli esperti del Ministero della salute, al fine di prevedere che nelle scuole di ogni ordine e grado le alunne e gli alunni possano indossare la mascherina chirurgica esclusivamente nel periodo in cui sono seduti al banco (e non fa continuare l'obbligo nelle aree comuni/in tutti gli altri casi) contemplando un monitoraggio della situazione epidemiologica attraverso lo screening della popolazione scolastica mediante i test antigenici rapidi nasali.
  All'articolo 7, comma 2, è stata inserita la lettera b-bis) che prevede che il direttore sanitario delle strutture ospedaliere, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice può adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico.
  È stato introdotto il nuovo articolo 7-bis che reca una specificazione sulla durata della validità del certificato verde COVID-19, con riferimento ai casi in cui sia stato assunto un prodotto vaccinale monodose contro il COVID-19 e successivamente si sia contratta la medesima malattia e si sia guariti; la modifica è intesa ad esplicitare l'equiparazione, ai fini in oggetto, di tali casi a quelli di infezione e guarigione successive al completamento di un ciclo vaccinale primario di un prodotto articolato in più dosi.
  I commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 10 prorogano dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di malattia ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i cosiddetti «lavoratori fragili». Il comma 1-ter reca inoltre l'incremento, per il 2022, dell'autorizzazione di spesa per le sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche.
  Il comma 2-bis dell'articolo 10, introdotto alla Camera, proroga al 31 agosto 2022, le disposizioni concernenti la possibilità, per i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.
  Sono stati anche inseriti i commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 10 i quali prorogano dal 31 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale sanitario e socio-sanitario collocati in quiescenza.
  Il successivo comma 5-quater proroga al 31 dicembre 2023 il regime di deroga già previsto dalla normativa vigente sul riconoscimento di talune qualifiche conseguite all'estero in relazione a professioni sanitarie e agli operatori sociosanitari.
  Il successivo comma 5-quinquies proroga al 30 giugno 2022 le disposizioni che, in presenza di particolari condizioni, prevedono per i genitori lavoratori con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali, nel settore privato, il diritto allo svolgimento del lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, nel settore pubblico, la priorità per l'accesso al lavoro agile.
  Il comma 3-bis dell'articolo 12 proroga al 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale ed iscritti a un corso di formazione specialistica per medici di medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi relativi al settore. Il successivo comma 3-ter abbassa da 10 a 5 anni l'anzianità richiesta per lo svolgimento della funzione di tutori nell'ambito della formazione in medicina generale.
  Il comma 3-quater dell'articolo 12 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'applicabilità della disciplina transitoria che consente agli enti e alle aziende Pag. 163del Servizio sanitario nazionale, nonché alle strutture private accreditate, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.
  L'articolo 14-ter reca, infine, la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali.
  Le modifiche introdotte alla Camera non appaiono presentare profili problematici per quello che attiene le competenze della Commissione.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) concorda con l'apertura nel provvedimento al riconoscimento in Italia dei titoli conseguiti all'estero; chiede che venga però anche eliminato il test di ingresso alla facoltà di medicina. Ritiene che questo potrebbe portare un beneficio alla sanità italiana.
  Per quanto riguarda poi la richiesta di smart working per i genitori ritiene che indicare i bisogni educativi speciali sia un'indicazione troppo generica e crede che sia necessario fare invece riferimento al sostegno o al disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, ADHD) DHD.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, rileva come la valutazione dei bisogni educativi speciali sia rimessa alle opportune intese tra datore di lavoro e lavoratore Con riferimento al test di ingresso alla facoltà di medicina ritiene che questo non ricada nell'ambito di competenza della Commissione.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che il compito della Commissione per le questioni regionali sia invece quello di segnalare questioni che poi possono essere affrontate dalle Commissioni di merito.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), relatrice, sottolinea che l'eliminazione del testo di ingresso alla facoltà di medicina non riguarda nemmeno l'ambito di intervento dello stesso decreto.

  Il deputato Roberto PELLA (FI) concorda con la collega Rossini sul fatto che la materia non riguarda il decreto, rileva però l'importanza del tema. Rileva come sia oggi concreto il rischio di non avere medici nei comuni e dunque sarebbe opportuno rintracciare uno strumento per segnalare presso gli organi competenti questo problema.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come il tema della scarsità di medici sul territorio, da risolvere attraverso un più stretto raccordo tra formazione e accesso alla professione, potrebbe essere un aspetto da segnalare nel parere della Commissione.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che si debba fare esplicito riferimento sia alla formazione scolastica sia alla formazione universitaria.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) formula quindi, alla luce degli elementi emersi nell'esame, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico.
S. 2118.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione); assume rilievo anche la competenza residuale regionale in Pag. 164materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma, della Costituzione).
  In proposito ricorda però che la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alla competenza concorrente «professioni» riconosce che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale; in particolare la sentenza n. 98 del 2013 della Corte ha affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato».
  L'articolo 1 del provvedimento definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enologo.
  L'articolo 2 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale dell'enologo, il quale può svolgere l'attività: di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole per la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati; di direzione e amministrazione, nonché di consulenza in aziende vitivinicole, con particolare riferimento alla scelta varietale, all'impianto ed agli aspetti fitosanitari dei vigneti, di valutazione dei danni e di stima delle scorte; di direzione ed espletamento di funzioni di carattere vitivinicolo in enti, associazioni e consorzi. L'enologo può, altresì, effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati; collaborare nella progettazione delle aziende vitivinicole nella scelta della tecnologia relativa agli impianti e agli stabilimenti vitivinicoli; provvedere all'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e di immagine; effettuare la stima delle colture viticole e loro prodotti e infine svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).
  L'articolo 3 definisce l'ambito di riconoscimento del titolo professionale di enotecnico.
  L'articolo 4 definisce nel dettaglio l'oggetto dell'attività professionale di enotecnico. L'enotecnico può svolgere l'attività di coordinamento e conduzione, nonché la consulenza per attività inerenti la coltivazione della vite, la trasformazione dell'uva, l'affinamento, la conservazione, l'imbottigliamento e la commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. Inoltre, l'enotecnico può effettuare controlli analitici, tramite analisi microbiologiche, enochimiche ed organolettiche dei vini e della valutazione dei conseguenti risultati e la stima delle colture viticole e loro prodotti. Infine, può svolgere attività di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e di parte (CTP), nonché di predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP).
  L'articolo 5 istituisce, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a tutela della professione, il registro nazionale dei tecnici del settore vitivinicolo, in linea con quanto previsto per altre professioni senza costi per il professionista e per il bilancio pubblico. Al registro possono iscriversi gli enologi e gli enotecnici in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea e dei titoli professionali di enologo e di enotecnico. Il registro è ripartito in due sezioni. La prima sezione reca l'elenco degli enologi, mentre la seconda sezione reca l'elenco degli enotecnici. L'iscrizione al registro abilita i soggetti in possesso del titolo di enologo o di enotecnico allo svolgimento dell'attività professionale di enologo o di enotecnico.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole previsto dal comma 5 dell'articolo e chiamato a definire le modalità di iscrizione al registro. In particolare, risultando comunque prevalenti, a fronte del coinvolgimento della competenza residuale regionale in materia di agricoltura,Pag. 165 gli aspetti di rilievo statale della competenza concorrente «professioni» (cioè la definizione delle figure professionali che possono ottenere l'iscrizione nel registro nazionale e il suo funzionamento), si potrebbe valutare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 6 disciplina la formazione continua per gli iscritti al registro. L'iscrizione al registro è vincolata, oltre che al possesso del titolo di studio, anche al mantenimento della formazione professionale continua, certificata attraverso la frequenza di corsi e attività di aggiornamento periodici organizzati dalle associazioni professionali riconosciute e inserite nell'elenco delle associazioni professionali, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013. Il comma 5 prevede che le regioni possano disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di corsi ed eventi di formazione professionale continua nel settore vitivinicolo.
  L'articolo 7 dispone, al fine di chiarire e formalizzare l'esercizio della professione, l'attivazione di uno specifico codice ATECO per le attività professionali di enologo e di enotecnico.
  L'articolo 8 abroga la legge n. 129 del 1991.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia.
S. 716.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede alla deputata Sara Foscolo di assumerne le funzioni.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA) relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento appaia riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) sia alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede all'articolo 4, comma 1, lettera g), quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini della promozione da parte della Commissione nazionale per l'epilessia istituita dall'articolo di centri regionali di riferimento sulla malattia.
  Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1, perfezionando il riconoscimento dei casi di guarigione da epilessia, previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede a fronte della certificazione specialistica e dell'accertamento medico-legale, con la rimozione delle limitazioni conseguenti al precedente e superato stato patologico, l'obbligo di dichiarare la superata condizione patologica e la possibilità che possa essere oggetto di discriminazione.
  L'articolo 2 riguarda i diritti delle persone affette da forme di epilessia farmaco-resistenti e prevede misure a loro tutela, tra le quali il riconoscimento di diversi gradi di invalidità.
  L'articolo 3 riconosce e tutela quanti abbiano conseguito il controllo delle crisi epilettiche con adeguata e tollerata terapia.
  L'articolo 4, come già rilevato, prevede l'istituzione della Commissione nazionale permanente per l'epilessia, incaricata di predisporre e di proporre azioni per migliorare le terapie e l'inclusione delle persone con epilessia e delle loro famiglie e composta, oltre che da esperti indicati dal Ministero della salute, da quattro membri indicati dalle associazioni delle persone con epilessia, da due specialisti indicati dalle Pag. 166società scientifiche di riferimento per l'epilessia, da due professionisti operanti nei centri di riferimento regionali per l'epilessia e da due rappresentanti indicati dalle associazioni industriali impegnate nel relativo settore terapeutico.
  L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo n. 59 del 2011, definendo condizioni e tempi per il rilascio e per il rinnovo dell'idoneità alla guida per le persone affette da epilessia in trattamento e senza crisi, nonché delle persone con forme di epilessia che non compromettono la guida.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 maggio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.