CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 aprile 2022
784.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
COMUNICATO
Pag. 178

  Martedì 26 aprile 2022. – Presidenza del presidente BARACHINI.

  La seduta comincia alle 20.35.

  (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

  Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022».
(Esame – Approvazione).

  Il PRESIDENTE illustra il testo dello schema di delibera relativo alla campagna per i referendum abrogativi indetti per il 12 giugno prossimo, di cui è stata trasmessa la bozza nei giorni scorsi, che è stato predisposto, come di consueto, considerate la prassi e l'esperienza applicativa pregresse e le precedenti deliberazioni.

  Su richiesta del senatore AIROLA (M5S), il PRESIDENTE specifica che la presenza Pag. 179del prescritto numero di Commissari è verificato, come di consueto, d'ufficio in occasione della votazione.

  Non essendovi osservazioni lo schema di delibera è posto in votazione.

  La Commissione approva all'unanimità la delibera recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022» (allegata al resoconto), autorizzando la Presidenza ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Sui lavori della Commissione.

  Il PRESIDENTE dà conto di una lettera del 14 aprile con la quale l'USIGRAI – che chiede anche di essere audita – ha espresso forti preoccupazioni per l'ordine del giorno con cui la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a non riscuotere più il canone attraverso la bolletta a partire dal 2023. Secondo il sindacato infatti questa operazione potrebbe mettere a rischio l'esistenza stessa del Servizio pubblico. Ricorda che la questione era stata già oggetto di una propria lettera al ministro Franco, inviata l'8 settembre 2021 a seguito di un documento della Commissione europea al riguardo: il Ministro aveva risposto per le vie brevi riportando che il tema non fosse all'ordine del giorno del Governo.
  Manifesta forte preoccupazione per il tema dei conti della Rai, che invita a una gestione oculata che valorizzi innanzitutto le risorse interne all'Azienda, tema di particolare attualità anche a fronte delle notizie di contratti molto onerosi che sarebbero stati stipulati con soggetti esterni.
  Sempre in materia di risorse, comunica che la sera di mercoledì 4 maggio alle ore 20 avrà luogo l'audizione dell'Amministratore delegato sulla possibile cessione delle quote di Rai Way S.p.a. e dell'utilizzo del ricavato dalla eventuale vendita, nonché sui contenuti del prossimo contratto di servizio.

Seguito dell'esame della proposta di risoluzione sulla presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI S.p.a.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Il PRESIDENTE ricorda che l'esame della proposta di delibera all'ordine del giorno era stato sospeso nella seduta del 6 aprile scorso. Comunica che sono pervenute informalmente una proposta di integrazione da parte del deputato Anzaldi e alcune riformulazioni molto più ampie da parte della senatrice Fedeli.
  Ritiene opportuno, prima di decidere se e come procedere al riguardo, acquisire gli orientamenti dei Gruppi, ricordando come nell'Ufficio di presidenza integrato del 29 marzo la proposta di adottare un atto di indirizzo sulla materia della presenza di commentatori ed opinionisti all'interno dei programmi della RAI avesse trovato una unanimità di consensi. Precisa che è suo intento formulare con tempismo ed equilibrio proposte che portino a una visione tale da innalzare l'immagine del servizio pubblico, dove non può esserci spazio, nei programmi di informazione, per un «mercato degli opinionisti».

  Il deputato Andrea ROMANO (PD) afferma che la risoluzione rappresenterebbe un passo importante per far uscire la RAI dall'appiattimento con le televisioni commerciali e occorrerebbe richiede una adozione tempestiva. Auspica che vi sia unanimità di orientamenti, tenuto conto della delicata congiuntura per il Paese rappresentata dalle guerre.
  Chiede che l'Amministratore delegato della RAI sia sentito in sede congiunta con il COPASIR sul tema di come le informazioni sul conflitto sono veicolate dal servizio pubblico.

  Il deputato CARELLI (CI) concorda sul fatto che la Commissione debba esprimersi sulla materia oggetto della risoluzione e si Pag. 180unisce altresì alla richiesta di audizione congiunta dell'Amministratore delegato.
  Esprime preoccupazione per l'ordine del giorno approvato dalla Camera in materia di riscossione del canone, poiché ritiene che vi saranno problemi di risorse per la RAI.

  Il senatore AIROLA (M5S), dopo aver valutato il testo, ritiene sia importante soffermarsi sull'effetto che sarebbe percepito all'interno della RAI in caso di approvazione, tenuto anche conto del fatto che altri atti simili, nel passato, sono stati ampiamente aggirati. Nota come innanzitutto si tratti di una risoluzione pleonastica poiché il suo contenuto si ritrova già all'interno del contratto di servizio. Potrebbe tuttavia rilevarsi dannosa se utilizzata per orientare le scelte editoriali, rispetto alle quali si presta a fungere da indebita ingerenza, nei confronti di alcuni opinionisti a discapito di altri, anche facendo leva sul tema della gratuità. Chiede pertanto che la proposta di risoluzione venga ritirata.

  Il PRESIDENTE precisa come la proposta di risoluzione indichi semplicemente una preferenza per la gratuità e non un obbligo in tal senso. Si stupisce di come si lamenti spesso la carenza di incisività nelle prese di posizione della Commissione mentre, laddove si cerchi di essere incisivi, si viene poi accusati di indebita ingerenza, una circostanza peraltro che a proprio avviso non si riscontra nell'atto in esame. Osserva anche che il pagamento del canone implica una differenziazione del servizio pubblico rispetto ad altri operatori del mercato.

  Il deputato RUGGIERI (FI), associandosi alle parole del deputato Carelli, ritiene che la proposta di risoluzione lasci un sufficiente margine dal punto di vista editoriale.

  La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) evidenzia come debbano essere garantiti il pluralismo e la veridicità dell'informazione, mentre vada evitata quella spettacolarizzazione che fa scadere il servizio pubblico in un teatrino.
  Osserva come l'atto di indirizzo potrebbe risultare discriminatorio nei confronti delle trasmissioni prodotte direttamente dal servizio pubblico, che dovrebbero fare ricorso ad esperti non retribuiti, mentre altri programmi, come «Porta a Porta» e «Che tempo che fa», prodotti da società esterne potrebbero continuare con le consuete prassi, creando una forma di concorrenza sleale all'interno della stessa RAI.
  Si dissocia dalla proposta di audizione dell'Amministratore delegato in sede congiunta con il COPASIR, non ravvisandone ragioni.

  Il PRESIDENTE si sofferma sulla differenza fra trasmissioni di informazione e di intrattenimento, ascrivendo quelle citate dalla senatrice De Petris più alla seconda categoria. Ritiene tuttavia che quanto rilevato possa essere utilizzato come stimolo per la RAI per adottare un'interpretazione corretta del concetto di informazione nell'ambito delle riforme dai generi che si sta conducendo.

  Il deputato ANZALDI (IV) osserva come non sia intenzione del Governo ridurre o abolire il canone ma che, nel momento in cui è stato chiesto, in sede europea e interna, di modificare il metodo di riscossione, dovrà essere lo stesso Esecutivo ad assicurare alla RAI le cifre che le spettano. Non vede perciò nell'uscita del canone dalla bolletta elettrica motivi di preoccupazione, ricordando anzi le proprie contrarietà sull'introduzione del vigente metodo in quanto non venisse parallelamente garantita l'eliminazione degli sprechi.
  Dissente dal senatore Airola sul giudizio di inefficacia dell'azione della Commissione, citando come esempio la questione della apposizione di un tetto alle retribuzioni per i giornalisti e i dirigenti della RAI, tema sul quale nella scorsa legislatura si è svolto un lavoro approfondito che ha portato a risultati apprezzabili.
  Ritiene che sapere se un ospite sia pagato o meno sia un atto dovuto innanzituttoPag. 181 per ragioni di trasparenza, così come è stato un atto di trasparenza, per quanto sconvolgente, quello compiuto da Bianca Berlinguer nel momento in cui ha dichiarato che le trasmissioni di informazione sono costrette a servirsi di ospiti a motivo del rifiuto degli esponenti politici di contrapporsi in televisione. Sarebbe perciò importante che la RAI fosse la prima azienda a fare trasparenza al riguardo.
  Osserva come, in ogni caso, la partecipazione a una trasmissione del Servizio pubblico generi un notevole ritorno di immagine per gli ospiti, come del resto confermato dallo stesso professor Orsini, che ha accettato di recarvisi anche gratuitamente.
  In questo senso, la proposta contenuta nella risoluzione di prevedere una rotazione della presenza degli ospiti potrebbe essere una strada valida, peraltro applicabile anche alle trasmissioni di intrattenimento.

  Il PRESIDENTE osserva come la questione degli ospiti rappresenti un tema reputazionale sia per la persona ospitata, sia per la trasmissione, che si trova innalzata di livello nel momento in cui manda in onda esperti credibili: in presenza di un gettone, il commentatore tende naturalmente a essere meno indipendente e più fedele alla parte che è chiamato a recitare.

  Il deputato MOLLICONE (FDI) ritiene che sarebbe opportuna un'audizione dei rappresentanti degli USIGRAI sull'ordine del giorno approvato dalla Camera.
  Quanto alla proposta di risoluzione, si dichiara in linea di massima d'accordo con il Presidente, osservando tuttavia come il tema sia particolarmente delicato, anche perché vi sono trasmissioni che godono di una particolare situazione di privilegio e che si muovono e continueranno a muoversi in totale autonomia.
  La figura dell'opinionista, peraltro, era un tempo rappresentata da un tecnico, mentre ora vi sono soggetti che commentano su tutto e tendono a rispecchiare le posizioni del quadro politico italiano. Al contempo, continua a non comprendere con quale criterio invece siano invitati gli esponenti politici.
  Pur non condividendo il pensiero del professor Orsini, ritiene che la sua possibilità di esprimersi vada tutelata. Sul tema della retribuzione occorra perseguire la trasparenza, stante la poca chiarezza del contesto.
  In sintesi condivide l'analisi alla base della proposta di risoluzione ma paventa il rischio che la sintesi proposta possa influire negativamente sulla libertà di espressione, specialmente se si considera che si assiste a trasmissioni nelle quali sono presenti alcuni politici e alcuni opinionisti tutti schierati dalla stessa parte in spregio a ogni pluralismo: a suo avviso non affrontata dal testo.

  Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) ritiene la proposta di risoluzione opportuna poiché, sena ledere l'autonoma editoriale, esprime, come è corretto, un orientamento da parte della Commissione. Ritiene anzi che si tratti di un richiamo a un decoro della televisione, dove si assiste a un generale degrado, anche per quanto riguarda la tipologia di ospiti, e che quindi sia un'iniziativa buona in sé, anche a prescindere dal concreto seguito che vi sarà dato. Peraltro, pur trattandosi di un semplice invito, il suo solo annuncio ha già prodotto effetti positivi e l'apertura di un dibattito in materia.

  Il PRESIDENTE evidenzia come, mentre nutre un massimo rispetto per la libertà editoriale, sia molto meno indulgente verso una certa forma di pigrizia editoriale, che porta a far intervenire su ogni ambito sempre gli stessi personaggi, che poi diventano protagonisti di un fenomeno esecrabile di «mostrificazione televisiva».

  La deputata PAXIA (Misto) difende l'ordine del giorno, a propria firma, approvato dalla Camera sul canone e, dichiarandosi d'accordo con il deputato Anzaldi, osserva come si tratti dare seguito agli impegni che l'Italia ha preso con l'Europa nell'ambito del PNRR. A fronte dell'impegno parlamentare, dovrà essere il Governo a trovare le concrete soluzione per darvi corso.Pag. 182
  Quanto alla risoluzione, ricorda di avere difeso la posizione di Alessandro Orsini pur non condividendone le posizioni. Più che altro, è emersa una chiara mancanza di autonomia dei conduttori: Bianca Berlinguer ha dovuto infatti subire la risoluzione del contratto del proprio ospite senza alcun coinvolgimento. Non ritiene che la gratuità possa in sé garantire libertà e pluralismo.

  Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd'Az) nota come la sollecitazione giunta da USIGRAI abbia un fondamento laddove si solleva il tema delle risorse, sebbene poi, accanto a questo, vi sia il problema di coloro che, pur pagando il canone, continuano a non ricevere il segnale della RAI.
  D'altra parta, la questione affrontata dalla proposta di risoluzione è strettamente collegata alle risorse, perché ha ad oggetto la trasparenza nel loro utilizzo. Si tratta perciò di un invito assolutamente utile perché, può essere sufficiente migliorare introdurre un elemento di trasparenza per migliorare la gestione del prodotto televisivo, come del resto testimoniato del recente caso dell'attribuzione di una striscia a Marco Damilano.
  Ritiene in ogni caso corretto discutere di questi temi con l'Amministratore delegato.

  Il deputato FORNARO (LEU) ritiene che l'audizione dell'Amministratore delegato della RAI rappresenti un'occasione particolarmente importante, poiché una presa di posizione della Commissione sugli opinionisti inevitabilmente impatta sulla politica editoriale dell'Azienda e riterrebbe perciò corretta che il ragionamento di sintesi avvenga solo dopo questo passaggio. Quanto al tema del canone, ritiene che si tratti di una questione della massima rilevanza e potenzialmente molto rischiosa per la RAI: non comprende peraltro le motivazioni alla base della posizione contraria dell'Unione europea sulla riscossione attraverso la bolletta elettrica, ciò che avviene non in maniera occulta ma nella massima trasparenza.

  IL PRESIDENTE riporta come l'Amministratore delegato avesse espresso interesse sulla posizione che la Commissione si apprestava ad assumere circa l'oggetto della risoluzione: alla luce di quanto emerso si riserva di effettuare le proprie valutazioni e di sottoporre eventualmente alla Commissione l'ipotesi di un testo condiviso dopo l'audizione di questi. Precisa che la proposta non si riferisce ad un caso specifico ma cerca di anticipare ed affrontare una tendenza chiaramente in atto.

  La senatrice FEDELI (PD), mentre sul tema del canone d'accordo con il deputato Fornaro, dissente sull'opportunità di audire l'Amministratore delegato prima di esprimersi sulla proposta di risoluzione, poiché la Commissione ha una propria autonomia che va tutelata: sarebbe perciò opportuno addivenire ad una scelta condivisa prima dell'audizione in programma per mercoledì prossimo.
  Ricorda come, all'interno del contratto di servizio, vi siano disposizioni che consentono di verificare le informazioni che sono fornite dal Servizio pubblico. Sul tema della guerra, tuttavia, attualmente nessuno sta svolgendo questa attività, pur a fronte dell'impegno assunto dai Governi in sede di Unione europea per il contrasto alla disinformazione condotta dalla Russia. Auspica che, a beneficio della qualità dell'informazione, si possa creare una convergenza unanime.

  Il PRESIDENTE nota di non aver rilevato unanimità sul testo in discussione o su una sua ipotetica riformulazione, poiché da parte del Movimento 5 stelle sembra esservi una contrarietà all'impianto stesso della proposta.

  Il senatore AIROLA (M5S) conferma la contrarietà all'impianto e, pur ricordando che a suo tempo aveva espresso un avviso contrario alla stessa inclusione dell'infotainment nel contratto di servizio, ribadisce che vi è il timore, dalla propria parte politica, che la risoluzione possa essere utilizzata per silenziare delle voci; anche l'equazione tra trasparenza e gratuità non è a suo avviso corretta, anzi reca il rischio di favorire la propaganda.Pag. 183
  In sintesi, ritine che sia sufficiente ricordare all'Amministratore delegato questi temi e gli obblighi contenuti nel contratto di servizio.

  Il deputato ANZALDI (IV) ribadisce che sarebbe pronto a votare il testo questa sera stessa: qualora non venisse approvato sarebbe favorito ulteriormente lo spreco di denaro pubblico.

  Il PRESIDENTE, osservando come una riflessione troppo prolungata porterebbe ad una inazione della Commissione, avverte che provvederà a esperire un ulteriore tentativo e, qualora questo dovesse rilevarsi infruttuoso, valuterà se ritirare la proposta.

  Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

  Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 462/2160 al n. 464/2180 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

  La seduta termina alle 21.50.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022 (Documento n. 17).
(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2022).

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

   viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione del 29 novembre 2021, depositate il 30 novembre seguente, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque referendum per l'abrogazione del Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con la seguente denominazione «Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»;

   di una parte dell'articolo 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, con la seguente denominazione «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'articolo 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», dell'articolo 192, comma 6 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'articolo 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'articolo 11, comma 2 e dell'articolo 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 con la seguente denominazione «Separazioni delle funzioni dei magistrati»; dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 con la seguente denominazione «Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte»; dell'articolo 25, comma 3 della Legge 24 marzo 1958, n. 195 con la seguente denominazione «Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura»;

   viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio – 8 marzo 2022, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum;

Pag. 184

   vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, assunta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 352 del 1970;

   visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

   visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni;

   vista, quanto alla potestà di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parità, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;

   visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonché l'11 marzo 2003;

   vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo;

   considerata l'opportunità che la concessionaria pubblica garantisca la più ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici;

   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni;

   considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

DISPONE

  nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito:

Articolo 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

  1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione.
  2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialità, indipendenza, parità di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza.
  3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.

Articolo 2.
(Tipologia della programmazione RAI durante la campagna referendaria)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la programmazione radiotelevisivaPag. 185 della RAI in riferimento alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 ha luogo esclusivamente tramite:

   a) la comunicazione politica effettuata mediante forme di confronti previsti all'articolo 5 della presente delibera, nonché eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI.
   Queste devono svolgersi nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, tra i soggetti aventi diritto ai sensi del successivo articolo 3;

   b) messaggi politici autogestiti relativi alle materie proprie del referendum, ai sensi dell'articolo 6 della presente delibera;

   c) l'informazione, assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità previste dall'articolo 7 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i programmi di approfondimento e ogni altro programma di contenuto informativo. Questi ultimi, qualora si riferiscano specificamente alle materie proprie del referendum, devono essere ricondotti alla responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

   d) le ulteriori trasmissioni di comunicazione politica, eventualmente disposte dalla RAI, diverse dai confronti, si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo, in quanto applicabili.

  2. In tutte le altre trasmissioni, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 8 della presente delibera, non possono aver luogo riferimenti specifici ai quesiti referendari, non è ammessa, a nessun titolo, la presenza di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica e referendaria ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

Articolo 3.
(Soggetti legittimati alle trasmissioni)

  1. Alle trasmissioni che trattano materie proprie del referendum possono prendere parte:

   a) i delegati dei Consigli regionali presentatori dei quesiti referendari, che devono essere rappresentati in ciascuna delle trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi ai quesiti;

   b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

   c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

   d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle modalità e alle condizioni di cui al presente provvedimento;

   e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di cui alle lettere precedenti. Tali organismi devono avere un Pag. 186interesse obiettivo e specifico sui temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresì contenere una esplicita indicazione di voto. La loro partecipazione alle trasmissioni è soggetta alle condizioni e ai limiti di cui al presente provvedimento.

  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) chiedono alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di partecipare alle trasmissioni, indicando se il loro rappresentante sosterrà la posizione favorevole o quella contraria sui quesiti referendari, ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto.
  3. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono essersi costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non festivi successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi chiedono alla Commissione di partecipare alle trasmissioni, indicando se si dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario.
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera e), il loro interesse obiettivo e specifico ai temi oggetto della richiesta referendaria, nonché la sussistenza delle altre condizioni indicate dal presente articolo sono valutati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2, della presente delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene per posta elettronica certificata.

Articolo 4.
(Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalità di votazione)

  1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresì sulla data e sugli orari della consultazione nonché sulle modalità di votazione, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni.
  2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalità di cui al successivo articolo 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.

Articolo 5.
(Confronti referendari)

  1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o più cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte:

   a) i delegati dei Consigli regionali presentatori di ciascun quesito referendario di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), al fine di illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole;

   b) le forze politiche referendarie di cui all'articolo 3 comma 1, lettera b), c) e d) in modo da garantire la parità di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non può aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario;

   c) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi Pag. 187in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito.

  2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi.
  3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non può farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso.
  4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto fino ad un massimo di quattro persone.
  5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari. I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarità che la specificità del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facoltà degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni è fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purché effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto è di 30 minuti. Le ulteriori modalità di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo articolo 10.
  7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI è invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), garantendo un più efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparità in relazione all'imminenza della consultazione. Ove ciò non sia possibile, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilità di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui è avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

Articolo 6.
(Messaggi autogestiti)

  1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti viene trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali.Pag. 188
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3 del presente provvedimento.
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti, nonché la loro collocazione nel palinsesto televisivo e radiofonico nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui al successivo articolo 10.
  4. I soggetti politici di cui all'articolo 3 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta alla concessionaria. In tale richiesta essi:

   a) dichiarano quale indicazione di voto intendono sostenere, in rapporto ai quesiti referendari;

   b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

   c) specificano se e in quale misura intendono avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli comunicati dalla RAI alla Commissione e in questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti musicali e di immagine;

   d) se rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), dichiarano che la Commissione ha valutato positivamente la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico a ciascun quesito referendario e indicano una casella di posta elettronica certificata per ogni comunicazione si rendesse necessaria.

  5. Gli spazi disponibili in ciascun contenitore sono comunque ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari ai quesiti referendari. L'individuazione dei relativi messaggi è effettuata, ove necessario, con criteri che assicurino l'alternanza tra i soggetti che li hanno richiesti. L'eventuale assenza di richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte di chi ne ha diritto, non pregiudicano la facoltà dei sostenitori dell'altra indicazione di voto di ottenere la trasmissione dei messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo contenitore, ma non determinano un accrescimento dei tempi o degli spazi ad essi spettanti.
  6. Ai messaggi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 8. Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente provvedimento si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 7.
(Informazione)

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo o di approfondimento si conformano con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento fra i diversi soggetti politici.
  2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, curano, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 1. Essi assicurano la massima informazione possibile sui temi oggetto dei referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza, ed evitando pertanto che l'informazione sul referendum sia relegata in trasmissioni che risultano avere bassi indici di ascolto. Essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggioPag. 189 per determinate forze politiche e per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e e). A tal fine, qualora il format del programma preveda la presenza di ospiti, prestano anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dai presenti, garantendo, nel corso dei dibattiti di chiara rilevanza politica, il contraddittorio in condizioni di effettiva parità di trattamento, osservando in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per i favorevoli o i contrari a ciascun quesito referendario. Qualora il format del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di rete o di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra le posizioni favorevoli e contrarie a ciascun quesito referendario. A decorrere dall'entrata in vigore della presente delibera, nel caso in cui le puntate del format risultino in numero dispari, il direttore di rete o di testata garantisce la presenza nell'ultima puntata di esponenti politici che esprimono le due posizioni contrapposte in relazione ai quesiti referendari. I direttori responsabili sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. In particolare, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che, nei notiziari propriamente detti, sia osservata la previsione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.
  3. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti le consultazioni referendarie, la RAI assicura, anche nelle trasmissioni dei canali non generalisti e nella programmazione destinata all'estero, una rilevante presenza degli argomenti oggetto DEI referendum nei programmi di approfondimento, a cominciare da quelli di maggior ascolto, curando una adeguata informazione e garantendo comunque, ferma restando l'autonomia editoriale e la salvaguardia della tipologia del format specifico, che nei programmi imperniati sull'esposizione di valutazioni e opinioni sia assicurato l'equilibrio e il contraddittorio fra i soggetti favorevoli o contrari alla consultazione. I responsabili dei suddetti programmi avranno particolare cura di assicurare la chiarezza e la comprensibilità dei temi in discussione, anche limitando il numero dei partecipanti al dibattito.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e di valutazioni politiche, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari.
  5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 8.
(Programmi dell'Accesso)

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale fino al 12 giugno 2022.

Articolo 9.
(Trasmissioni per persone con disabilità)

  1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui al precedente articolo 3, recanti l'illustrazione delle argomentazioni favorevoli o Pag. 190contrarie a ciascun quesito referendario e le principali iniziative assunte nel corso della campagna referendaria.
  2. I messaggi autogestiti di cui al precedente articolo 6 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10.
(Comunicazioni e consultazione
della Commissione)

  1. Il calendario dei confronti e le loro modalità di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento.
  3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terrà conto della necessità di favorire la più agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale dell'elezioni amministrative assieme ai cinque referendum sulla giustizia.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalità la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.

Articolo 11.
(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato della RAI)

  1. Il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla Commissione.
  2. Qualora dai dati del monitoraggio di cui al precedente articolo 10, comma 4, emergessero squilibri fra i soggetti favorevoli e contrari a ciascun quesito referendario, il Consiglio di amministrazione e l'Amministratore delegato della RAI, nel rispetto dell'autonomia editoriale, prescrivono alle testate interessate misure di riequilibrio a favore dei soggetti danneggiati.

Articolo 12.
(Entrata in vigore)

  1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.