CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2022
757.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, alla seduta odierna di atti del Governo e alla seduta in sede consultiva in cui non sono previste votazioni, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI.
Atto n. 360.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame da parte della Commissione scadrà il 9 aprile prossimo. Comunica altresì che sono pervenuti i rilievi della V Commissione Bilancio.

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  Luca Rodolfo PAOLINI (LEGA), relatore, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/884 che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI (Atto del Governo 360).
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione del contenuto della direttiva (UE) 2019/884, il cui termine per il recepimento è fissato al 28 giugno prossimo, nonché per una più dettagliata analisi del contenuto dello schema di decreto in esame, rammenta che la citata direttiva (UE) 2019/884 introduce modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI per consentire uno scambio efficace di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).
  Ricorda inoltre che con i decreti legislativi n. 74 e n. 75 del 2016 il legislatore italiano ha dato attuazione alle Decisioni quadro n. 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 e n. 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, la prima relativa «all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario» e la seconda «che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)».
  Con riferimento allo schema in esame, fa presente che lo stesso è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021). La direttiva 2019/884/UE è dunque inserita al n. 19 dell'allegato A della citata legge di delegazione europea. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, l'articolo 1 della legge n. 53 del 2021 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 40 giorni per esprimersi: le Commissioni dovranno dunque esprimere il proprio parere entro il 9 aprile 2022. La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi (e dunque la delega dovrà essere esercitata entro il 28 maggio 2022). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, rileva che lo stesso si compone di 6 articoli. In particolare, l'articolo 1 individua l'oggetto del provvedimento nell'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della citata direttiva (UE) 2019/884. La direttiva in recepimento mira a consentire uno scambio efficace di informazioni tramite il sistema ECRIS, in considerazione di specifiche criticità riscontrate riguardo allo scambio di informazioni relative a cittadini di Paesi terzi, nonché allo scambio di informazioni relative a soggetti la cui cittadinanza non è nota, apolidi. In particolare, come segnala il considerando n. 5 della medesima direttiva, richiamato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto, «per ottenere un quadro completo del trascorsoPag. 19 criminale di un cittadino di Paese terzo è necessario chiedere tali informazioni a tutti gli Stati membri», imponendo allo Stato richiedente un onere amministrativo sproporzionato. A tale riguardo, rammento che il regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 ha stabilito un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi denominato ECRIS-TCN (Third Country National). Il regolamento disciplina altresì le condizioni alle quali le autorità nazionali, Eurojust, Europol e la Procura europea (EPPO) possono accedere a ECRIS-TCN per ottenere informazioni sulle condanne pronunciate attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali ECRIS; i termini in base ai quali ECRIS-TCN contribuisce a facilitare e assistere la corretta identificazione delle persone registrate in ECRIS-TCN. In proposito, segnalo che è in corso d'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento il disegno di legge di delegazione europea 2021 (A.S. n. 2481) che, all'articolo 14, reca princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del citato regolamento (UE) 2019/816. Evidenzia, inoltre, che la proposta di regolamento COM(2021)96 reca una modifica al citato regolamento n. 816 volta a consentire alle autorità designate, nel contesto degli accertamenti preliminari all'ingresso alle frontiere esterne dell'UE, di accedere alla banca dati ECRIS-TCN e di interrogarla per le registrazioni relative a persone che sono state condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi, e stabilisce le condizioni e le garanzie a tale riguardo.
  Evidenzia che l'articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 74, con il quale è stata data attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009 del Consiglio europeo, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, fornendo gli strumenti normativi per una piena attuazione in Italia del sistema ECRIS, sistema informativo del casellario europeo, che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e garantisce l'effettività dello scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri secondo modelli standard condivisi. In particolare, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 in esame novella l'articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2016, al fine di adeguare la definizione dell'oggetto del decreto all'intervenuta sostituzione da parte della direttiva (UE) 2019/884 della decisione 2009/316/GAI, il cui riferimento viene pertanto soppresso. La lettera b) del comma 1 introduce nel citato decreto legislativo n. 74 del 2016 il nuovo articolo 1-bis, che riproduce – con lievi adattamenti – l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 del 2016, contestualmente abrogato dall'articolo 4 dello schema in esame, dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario. Tale trasposizione della previsione nel decreto legislativo n. 74 riproduce specularmente quello attuato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva. La successiva lettera c) modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2016, contenente le definizioni, introducendo, al numero 1), le lettere d-bis) e d-ter), recanti, rispettivamente, le definizioni di «impronte digitali» e di «immagine del volto». Si tratta di definizioni corrispondenti alle lettere f) e g) dell'articolo 2 della decisione quadro, come modificate dalla direttiva n. 884 in recepimento. Il numero 2) della lettera c) inoltre inserisce il comma 1-bis al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 74, che prevede che la disciplina in oggetto si applichi anche agli apolidi e ai soggetti la cui cittadinanza è ignota. È data in tal modo attuazione alla previsione della direttiva n. 884 che ricomprende nella disciplina ivi prevista tali categorie di soggetti. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 in esame modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2016, concernente le condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro. In particolare, il numero 1) della lettera d) sostituisce il comma 1 del citato articolo 4 per precisare la competenza, posta in capo Pag. 20all'Ufficio centrale del Casellario presso il Ministero della giustizia, delle comunicazioni, da effettuare senza indugio alle autorità degli Stati membri, di qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale. Il numero 2) introduce nel medesimo articolo 4 il comma 2-bis con il quale si prevede che nella trasmissione l'Ufficio centrale comunichi che le informazioni non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 in esame sostituisce l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 74, concernente la richiesta di informazioni sulle condanne. In attuazione dell'articolo 1, numero 4, della direttiva n. 884, viene specificatamente disciplinato un procedimento di richiesta di informazioni per i cittadini di Paesi terzi (nonché per gli apolidi e le persone di cittadinanza ignota) distinto dal procedimento previsto per i cittadini di Stati membri. Assume a tale riguardo rilievo la modifica del comma 4, il quale stabilisce che l'Ufficio centrale, in caso di richiesta di informazioni a relative a cittadino di Paese terzo, rivolga la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. Tale disposizione è direttamente correlata all'operatività del sistema ECRIS-TCN, il quale consente di individuare gli Stati membri in possesso delle informazioni di interesse, rendendo quindi possibile l'invio di una richiesta mirata a taluni Stati e non a tutti gli Stati membri in maniera generalizzata. Si specifica, inoltre, che l'Ufficio centrale includa le informazioni e i dati acquisiti (tramite le richieste relative a cittadini sia di Stati membri sia di Paesi terzi) nel certificato da fornire all'interessato. Ulteriori modifiche all'articolo 6 mirano a rendere il testo più aderente alle disposizioni dell'Unione europea, tra l'altro confermando le competenze poste in capo all'Ufficio centrale del casellario. La lettera f) sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo, concernente la «Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne» (è così modificata la rubrica dell'articolo, rubricato «Informazioni sulle condanne» nel testo vigente). La riscrittura dell'articolo mantiene per lo più invariata, con alcune correzioni di coordinamento e di carattere formale, la disciplina contenuta nel comma 1 dell'articolo 7, relativa alla risposta a richiesta riguardante un cittadino italiano, ai fini di un procedimento penale. In tale caso l'Ufficio centrale invia, come nel testo vigente, le informazioni relative alle condanne: pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione (ai sensi dell'articolo 4 sulle condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro) e che abbia conservato (ai sensi dell'articolo 5 sulle condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano); la novella integra la disposizione con i riferimenti interni; pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 74 (secondo una specificazione introdotta con la novella in esame) e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.
  Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 7 novellato dalla lettera f) precisa che, quando la medesima richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni indicate alle lettere c) e d), nonché le informazioni di cui alla lettera a) del comma 1, queste ultime, alle condizioni e nei limiti previsti all'articolo 28 del testo unico del casellario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002. Il comma prevede inoltre che le informazioni indicate alla lettera b) siano trasmesse salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016, come modificato dalla lettera f), prevede le disposizioni in oggetto si applichino anche quando la richiesta di informazioni relativa Pag. 21ad un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. In tali casi, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo ai fini che sottendono alla richiesta, nell'ambito di procedimento penale o per motivo diverso. Il nuovo comma 4, come modificato dalla lettera f), dispone che quando la richiesta di informazioni sulle condanne, presentata ai sensi dell'articolo 6 riguarda un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215. Il successivo comma 5 prevede che quando la richiesta di informazioni sulle condanne riguarda un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate dalle lettere a) e d) del comma 1. Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri. Si applica comunque quanto previsto dal nuovo comma 2.
  Rammenta che l'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni utilizzando il modulo di cui all'allegato B annesso a decreto legislativo n. 74 del 2016, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale (comma 6 dell'articolo 7, come novellato).
  Precisa che i commi 7 e 8 dell'articolo 7, come modificato dalla lettera f), disciplinano i termini temporali di risposta, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, numero 6), della citata direttiva n. 884, per quanto concerne la richiesta formulata dall'interessato. Tali commi riprendono, con alcune integrazioni, quanto stabilito, sulla medesima materia, dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 74, abrogato dall'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto. In particolare, si stabilisce che l'Ufficio centrale provveda: immediatamente, e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta di informazioni proviene da altra autorità centrale di Stato membro; qualora siano necessarie informazioni complementari, l'Ufficio centrale si rivolge immediatamente all'autorità richiedente e il termine decorre dalla data di ricevimento di tali informazioni; entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, quando la richiesta provenga dall'interessato (nuovo comma 8).
  Rileva che l'articolo 3 reca una serie di modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002). In particolare, la lettera a) del comma 1 integra le definizioni recate dall'articolo 2 del citato testo unico del casellario con le nozioni di «impronte digitali» e di «immagine del volto», in analogia con la modifica all'elenco delle definizioni di cui al decreto legislativo n. 74 del 2016. La lettera b) modifica l'articolo 4 del citato testo unico, inerente ai dati inseriti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale, prevedendo: al numero 1), che tra i dati debba essere indicata anche la cittadinanza della persona cui si riferisce il provvedimento e che il codice identificativo sulla base delle impronte digitali sia indicato anche per la persona la cui cittadinanza non è nota e per l'apolide (oltre che per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, come previsto dal testo vigente); al numero 2), che l'estratto del casellario specifichi quando la persona interessata sia apolide o non sia nota la sua cittadinanza (nuovo comma 1-bis dell'articolo 4). Tali modifiche, proposte in coerenza con le novelle al decreto legislativo n. 74 del 2016, attuano quanto previsto direttiva n. 884, all'articolo 1, numero 3), che ha sostituito l'articolo. 4, paragrafo 1, della decisione quadro n. 315. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 in esame inserisce il numero Pag. 222-bis alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5-ter del citato testo unico, inerente ai dati presenti nei provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale europeo. Tra le informazioni supplementari che devono essere trasmesse – se sono nella disponibilità dell'autorità centrale dello Stato di condanna – la novella inserisce l'immagine del volto della persona condannata. La successiva lettera d) modifica il comma 5-bis dell'articolo 19 del citato testo unico, che concerne i compiti dell'Ufficio centrale in relazione al casellario europeo. Con tali modifiche si specifica che i compiti di trasmissione ivi previsti riguardano anche i cittadini la cui cittadinanza non sia nota (oltre ai cittadini degli Stati membri, di Stati terzi e agli apolidi, già menzionati nel testo vigente). In particolare, secondo la novella in esame: rivolge all'autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (articolo 19, comma 5-bis, lettera c)); riceve dall'autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi (lettera d)); risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi (lettera e)).
  Osserva che viene inoltre inserito l'ulteriore compito di risposta alle richieste formulate da un cittadino di Paese terzo, da soggetto la cui cittadinanza non sia nota, da apolide, con le modalità e i limiti stabili dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016. Analogamente, la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 in esame introduce la menzione di cittadino di Paese terzo, di soggetto la cui cittadinanza risulti ignota, di apolide, all'interno della disciplina concernente le richieste di certificato del casellario giudiziale europeo da parte dell'interessato (disciplina contenuta nell'articolo 25-ter del testo unico). La lettera f) inserisce le medesime menzioni nell'articolo 28-bis del testo unico, concernente la richiesta di certificato del casellario giudiziale europeo da parte di una pubblica amministrazione. Anche in tali casi, l'Ufficio centrale provvede con i limiti e le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 74 del 2016. La lettera g), introduce il comma 1-ter all'articolo 42 del testo unico del casellario, concernente le regole tecniche del sistema, con il quale si demanda ad uno o più decreti del Ministero della giustizia l'aggiornamento delle regole tecnico-operative sottese agli scambi tra i casellari giudiziali europei, ove ciò si rendesse necessario a seguito di modifiche alla disciplina dell'Unione europea sul casellario giudiziale o a seguito dell'emanazione di atti di esecuzione della Commissione europea. Il comma 1-ter stabilisce che tali decreti siano emanati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Quest'ultimo stabilisce che i decreti sono emanati nell'ambito della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, del testo unico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale – AgID e il Garante per la protezione dei dati personali. La successiva lettera h), modifica il comma 1 dell'articolo 43 del testo unico del casellario, introduce la menzione dei soggetti la cui cittadinanza non è nota e degli apolidi all'interno della disciplina, ivi contenuta, del codice identificativo sulla base delle impronte digitali. In proposito rammento che il citato articolo 43 prevede, nei casi previsti dal medesimo testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali, esistente presso il Ministero dell'interno, ed in conformità alle relative disposizioni attuative, per consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea. Con la novella in esame si prevede tale possibilità anche per i cittadini la cui cittadinanza non è nota e per gli apolidi.
  Segnala che l'articolo 4 dello schema in esame reca abrogazioni e disposizioni transitorie.Pag. 23 In particolare, il comma 1 abroga l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2016 sui termini di risposta. Il comma 2 abroga il decreto legislativo n. 75 del 2016 che reca l'attuazione della decisione 2009/316/GAI. Il comma 3 prevede, in via transitoria, che le disposizioni dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 75, sulle modalità di trasmissione delle informazioni, continuino ad applicarsi fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dall'articolo 42, comma 1-ter, del testo unico sul casellario, inserito dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del presente schema di decreto.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 6 fissa l'entrata in vigore del presente provvedimento al 28 giugno 2022. Rammento in proposito che ai sensi dell'articolo 4 della direttiva n. 884, da tale data trova applicazione l'articolo 2 della direttiva medesima, recante le modifiche alla decisione quadro 2009/315/GAI.
  Ciò premesso, evidenzia che finalmente la direttiva oggetto del provvedimento obbliga il nostro Stato ad intervenire sul sistema della raccolta informazioni dei casellari giudiziari. Rammenta infatti di aver già evidenziato a inizio legislatura che in Italia non esiste un sistema centralizzato di immediato accesso ai carichi pendenti e alle misure di prevenzione e che non è facile reperire informazioni sugli apolidi. Ritiene pertanto che il provvedimento in esame sia particolarmente rilevante e che persegua obiettivi assolutamente condivisibili.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 17/2022: Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
C. 3495 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2022.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione prosegue oggi, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VIII e X, l'esame del disegno di legge C. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Ricorda che nella seduta precedente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliano, ha illustrato il provvedimento e che – secondo quanto convenuto – nella seduta odierna si procederà alla discussione generale.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, fa presente che sta effettuando degli approfondimenti sulle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia contenute nel decreto-legge in esame. Si dichiara quindi disponibile a valutare le sollecitazioni che i colleghi vorranno esporre in questa sede o che le vorranno eventualmente far pervenire. In proposito, invita i gruppi a trasmetterle le proprie osservazioni entro la mattina di lunedì 14 marzo prossimo, al fine di poterle prendere in considerazione per la redazione della proposta di parere.

  Mario PERANTONI, presidente, nel far presente che verosimilmente la Commissione esprimerà il parere sul provvedimento in esame nella seduta di martedì prossimo, nella quale si dovrebbe esaminare anche la risoluzione sulla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativa all'anno Pag. 242021, invita i colleghi interessati a far pervenire prontamente le proprie osservazioni alla relatrice. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che la Commissione sarà chiamata a esprimere il prescritto parere già nella seduta odierna.

  Alfredo BAZOLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame è composto da 13 articoli e disciplina l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, come definita dalla Comunicazione della Commissione europea COM (2005) 313, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista. Il provvedimento inoltre ha la finalità di favorire la deradicalizzazione, nell'ambito delle garanzie fondamentali in materia di libertà religiosa e nel rispetto dei princìpi e dei valori dell'ordinamento costituzionale italiano, nonché il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Le finalità perseguite dal provvedimento non pregiudicano od ostacolano le misure e le azioni di contrasto e repressione di ogni forma di criminalità violenta, né l'adozione o l'esecuzione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio nazionale nei casi previsti dalla normativa vigente.
  Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Giustizia, evidenzia che l'articolo 2 istituisce presso il Ministero dell'interno il Centro nazionale sulla radicalizzazione (CRAD) al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi e i programmi previsti dal provvedimento. La composizione ed il funzionamento del Centro saranno disciplinati con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prevedendo tra gli altri anche la presenza di rappresentati del Ministero della giustizia (comma 1). Nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito è stato introdotto il comma 1-bis che chiarisce che in ogni caso non possono essere nominati componenti del CRAD soggetti che: sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice; sono sottoposti o comunque sono stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. Il comma 2 prevede che il CRAD predisponga annualmente il Piano strategico nazionale di prevenzione dei processi di radicalizzazione e di adesione all'estremismo violento e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, il quale definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare per le finalità del provvedimento. Il comma 3 dispone che il Centro, con il Piano strategico nazionale, promuova la condivisione dei princìpi di laicità dello Stato e di libertà religiosa e di tutti gli altri princìpi fondamentali della Costituzione, il dialogo interreligioso e interculturale, nonché il contrasto di ogni forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, di genere e di orientamento sessuale e di pratiche che colpiscono l'integrità fisica, la dignità e i diritti delle persone e che segnali all'Autorità giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le predette pratiche dei quali abbia avuto Pag. 25notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.
  Evidenzia che l'articolo 3 istituisce, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione, i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione (CCR), con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale. Evidenzio che, nel corso dell'esame da parte della Commissione Affari Costituzionali sono stato introdotti due commi che investono profili di interesse della Commissione Giustizia. In particolare, il comma 2-bis prevede che non possano essere nominati componenti del CCR soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni: essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, o essere sottoposti a procedimento penale per i reati riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata, per il delitto di cui all'articolo 604-bis del codice penale o comunque per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del medesimo codice; essere sottoposti o comunque essere stati destinatari di misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. Rileva che il comma 4-bis, inoltre, prevede un obbligo di segnalazione da parte del CCR all'Autorità Giudiziaria o agli organi di polizia territorialmente competenti i casi di discriminazione o le pratiche di cui all'articolo 2, comma 3, primo periodo, dei quali abbia avuto notizia a causa o nell'esercizio dei propri compiti.
  Ricorda che l'articolo 4 istituisce il Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi quelli di matrice jihaista, tra i cui compiti, disciplinati dall'articolo 5, figurano anche lo svolgimento di audizioni, tra gli altri, di componenti della magistratura e di direttori degli istituti penitenziari. Il Comitato presenta alle Camere una relazione annuale in cui riferisce sull'attività svolta e formula proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza (articolo 6). L'articolo 7 è dedicato alle attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue straniere, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e dei garanti territoriali, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, degli operatori dei servizi sociali e socio-sanitari e del personale dei corpi di polizia locale mentre l'articolo 8 prevede interventi preventivi in ambito scolastico e l'articolo 9 progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate.
  Rileva che l'articolo 10 prevede attività di comunicazione e informazione per favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché per contrastare la radicalizzazione e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
  Fa presente che riveste profili di precipuo interesse per la Commissione Giustizia l'articolo 11 che demanda a un decreto del Ministro della giustizia – da emanare con cadenza annuale entro il 1° dicembre di ogni anno, e per il primo anno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il CRAD e il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, previo parere espresso da parte delle competenti Commissioni parlamentari, – l'adozione di un piano nazionale per garantire ai soggetti italiani o stranieri detenuti un trattamento penitenziario che tenda, oltre che al loro recupero, anche alla loro deradicalizzazione, in coerenza con il Piano strategico nazionale. Il successivo comma 2 stabilisce che entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro della giustizia presenti alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del piano di al comma 1. Il comma 3, inoltre, dispone che con il medesimo decreto del Ministro della giustizia, ai fini del reinserimento sociale dei soggetti interessati e della predisposizione di strumenti più efficaci di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento, sono individuati i criteri per l'ammissione negli istituti penitenziari dei soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in possesso di specifiche conoscenze delle culture e delle Pag. 26pratiche religiose, nonché dei fenomeni di proselitismo, radicalizzazione e potenziale deriva terroristica, attestate da istituti o enti di formazione riconosciuti dal Ministero dell'istruzione. In proposito rammenta che il citato articolo 17, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario subordina l'accesso al carcere al carcere di coloro che hanno «concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti» all'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, che darà anche apposite direttive, e al parere favorevole del direttore dell'istituto. Il comma 3 in esame prevede inoltre che, tra i criteri per consentire l'accesso e la frequenza agli istituti penitenziari, deve essere previsto che i citati soggetti di cui all'articolo 17, secondo comma dell'ordinamento penitenziario, non devono essere stati sottoposti a misura di prevenzione, non devono essere sottoposti a procedimento penale e non devono aver riportato condanna, in Italia o all'estero, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità inferiore per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'ammissione negli istituti penitenziari dei medesimi soggetti deve essere motivata anche con la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, delle modalità e dei tempi della loro partecipazione all'azione rieducativa.
  Evidenzia che l'articolo 11-bis, al comma 1, introduce nell'ordinamento il nuovo delitto di «detenzione di materiale con finalità di terrorismo», prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni per chiunque, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di: congegni bellici micidiali; armi da fuoco o altre armi sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose; ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. La fattispecie penale di detenzione di materiale con finalità di terrorismo non si applica se la condotta integra gli estremi dei più gravi delitti di: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, che l'articolo 270-bis del codice penale punisce con la reclusione da 7 a 15 anni (per i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i dirigenti o i finanziatori dell'associazione) o con la reclusione da 5 a 10 anni (per i meri partecipanti all'associazione); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, che l'articolo 270-quinquies del codice penale punisce con la reclusione da 5 a 10 anni. Dalla formulazione dell'articolo 11-bis, la finalità di terrorismo appare riferita esclusivamente alle tecniche o ai metodi per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio. La rubrica del nuovo delitto, invece, presuppone la finalità di terrorismo per poter punire la detenzione del materiale informativo. Peraltro, l'articolo 270-quinquies del codice penale, che presenta una formulazione analoga, è stato interpretato dalla giurisprudenza nel senso di richiedere, ai fini della punibilità, uno specifico accertamento delle finalità di terrorismo sulla base delle emergenze del caso concreto. Ritiene pertanto che andrebbe chiarito che la detenzione del materiale debba essere finalizzata al terrorismo. A tale proposito ricorda che l'articolo 270-sexies del codice penale qualifica le condotte con finalità di terrorismo come le «condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia».
  Osserva che dal confronto tra la formulazione dell'articolo 270-quinquies del codicePag. 27 penale e dell'articolo 11-bis, si evince che il nuovo delitto, che non viene inserito nel codice penale, anticipa la repressione penale degli atti di addestramento al terrorismo, punendo una condotta preliminare: la detenzione di materiale informativo sulla produzione di armi o sostanze e sui metodi per compiere atti terroristici. In considerazione dello stretto legame tra la nuova fattispecie e la disciplina già contenuta nel codice penale, andrebbe valutata l'opportunità di inserire il nuovo delitto nel codice penale, eventualmente integrando lo stesso articolo 270-quinquies e coordinando la formulazione delle due fattispecie quanto all'oggetto delle istruzioni e del materiale detenuto.
  Sottolinea che il comma 2 dell'articolo 11-bis prevede una clausola di non punibilità per coloro che si procurano o detengono il materiale contenente le istruzioni previsto al comma 1 per finalità di lavoro, di studio o comunque estranee al compimento di condotte penalmente illecite. Tale clausola appare ultronea se si ritiene che per l'applicazione dell'articolo 11-bis è necessario provare la finalità di terrorismo, non essendo punibile la mera detenzione del materiale.
  Ciò premesso, ritiene che la norma di cui all'articolo 11-bis andrebbe meglio specificata, in quanto nella formulazione attuale non risulta chiaro se la fattispecie preveda o meno il dolo specifico. Ritenendo che la Commissione di merito dovrebbe meglio specificare che tutte le condotte previste dal nuovo reato di cui al citato articolo 11-bis devono avere finalità di terrorismo, e prevedere la soppressione dell'esimente particolare di cui al comma 2 del medesimo articolo 11-bis, propone quindi di esprimere sul provvedimento parere favorevole con condizioni (vedi allegato).

  Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO, nell'apprezzare la proposta di parere formulata dal relatore, evidenzia come la moltiplicazione delle fattispecie sia un fenomeno che non fa bene al diritto penale e che crea incertezze. Ritiene quindi che una reductio ad unum sia opportuna e che un chiarimento sulle condotte, che devono essere finalizzate specificamente al terrorismo, sia una condizione assolutamente condivisibile.

  Ciro MASCHIO (FDI) preannuncia il voto di astensione del gruppo di Fratelli di Italia sulla proposta di parere del relatore. Evidenzia infatti che, a seguito delle richieste del suo gruppo, nel provvedimento in esame è stato recepito parzialmente un suggerimento del Copasir che auspicava la previsione di un nuovo reato di pericolo. Sottolinea che tale previsione però si è limitata soltanto alla detenzione di materiale e non anche ad altre condotte come il procacciamento e la detenzione di materiale idoneo a istigare il compimento di delitti con finalità di terrorismo. Ritiene invece che sarebbe stato opportuno, come già avviene per il reato di razzismo, prevedere un reato di pericolo anche nel contesto del provvedimento in esame. Pur comprendendo quindi le ragioni ipergarantiste che hanno portato a delimitare la circostanza del reato di pericolo soltanto ad alcune limitate fattispecie, fa presente che il suo gruppo non considera la disposizione sufficiente, non includendo una ampia fascia di comportamenti che possono rivestire una particolare pericolosità.

  Mario PERANTONI, presidente, evidenzia come l'astensione del gruppo di Fratelli di Italia sia in relazione al testo approvato in Commissione affari costituzionali e non alla proposta di parere.

  Roberto TURRI (LEGA) condivide la proposta di parere presentata dal relatore e fa presente che in Commissione Affari costituzionali anche il suo gruppo aveva suggerito che si precisasse meglio la finalità di terrorismo. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.