CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 febbraio 2022
748.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 4

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia.
Testo unificato C. 1951 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il testo unificatoPag. 5 delle proposte di legge C. 1951 Bruno Bossio (PD) e altri, recante modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Giustizia.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, illustra il testo unificato in esame, rilevando come esso affronti il tema dell'accesso ai benefìci penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e attualmente ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefìci stessi, in assenza di collaborazione con la giustizia (si tratta dei cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, cosiddetta legge sull'ordinamento penitenziario).
  In estrema sintesi, il provvedimento, superando l'attuale preclusione, all'articolo 1:

   individua le condizioni per l'accesso ai suddetti benefìci, delineando un peculiare regime probatorio, fondato sull'allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere per il condannato sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi;

   introduce una nuova disciplina procedimentale per la concessione dei benefìci stessi che prevede, tra l'altro, l'acquisizione del parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e – quando si tratti di specifici gravi reati – altresì del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

   sposta dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza, organo collegiale, la competenza ad autorizzare il lavoro all'esterno e i permessi premio quando si tratti di detenuti condannati per specifici gravi reati (terrorismo, eversione dell'ordine democratico, associazione mafiosa).

  Diverse modifiche sono altresì apportate dall'articolo 2 alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, ampliando la durata della pena da scontare prima di poter accedere all'istituto, allungando i termini per ottenere l'estinzione della pena e la revocazione delle misure di sicurezza ed accompagnando la libertà vigilata con il divieto di frequentazione di determinati soggetti indiziati o condannati per specifici reati.
  Inoltre, il provvedimento, all'articolo 3, prevede la possibilità per la Guardia di finanza di compiere accertamenti sui detenuti ai quali si applica il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975.
  Ricorda quindi che sul tema è pendente un giudizio di legittimità costituzionale: con l'ordinanza n. 97 del 2021, infatti, la Corte costituzionale ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, demandando però al legislatore il compito di operare scelte di politica criminale tali da contemperare le esigenze di prevenzione generale e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena affermato dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
  La Corte ha conseguentemente rinviato al 10 maggio 2022 la nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, contestualmente indirizzando al legislatore un monito a provvedere.
  Al fine di comprendere il quadro normativo in cui si colloca l'intervento legislativo in esame, ricorda che l'articolo 4-bis è stato introdotto nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) dal decreto-legge n. 152 del 1991, e immediatamente modificato – dopo le stragi di Capaci e di via D'Amelio – dal decreto-legge n. 306 del 1992. La disposizione ha subìto nel tempo ricorrenti modifiche, ed è stata oggetto di Pag. 6numerose sentenze di illegittimità costituzionale.
  La peculiare ratio di tale disciplina è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. In particolare, il comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti che precludono al condannato l'accesso al lavoro all'esterno, ai permessi premio e alle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata.
  Per gli stessi delitti, inoltre, in base all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 152 del 1991, il condannato non può accedere all'istituto della liberazione condizionale. L'articolo 4-bis, comma 1, è una «disposizione speciale, di carattere restrittivo, in tema di concessione dei benefìci penitenziari a determinate categorie di detenuti o internati, che si presumono socialmente pericolosi unicamente in ragione del titolo di reato per il quale la detenzione o l'internamento sono stati disposti» (come affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 239 del 2014).
  In dettaglio, in base al comma 1 di tale articolo 4-bis, la preclusione all'accesso ai benefìci è superabile attraverso la collaborazione con la giustizia. In assenza di collaborazione con la giustizia vige infatti la presunzione assoluta di attualità dei collegamenti con la criminalità e, conseguentemente, l'immanenza della pericolosità sociale, senza che la magistratura di sorveglianza possa valutare il percorso rieducativo intrapreso dal condannato durante l'esecuzione della pena.
  Il comma 1-bis dell'articolo 4-bis, per gli stessi reati sopra elencati, prevede il superamento del divieto di ammissione ai benefìci – purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva – altresì nelle due ipotesi di cosiddetta collaborazione impossibile o irrilevante e cioè nei casi:

   di impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia determinata dalla limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero dall'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile;

   in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti sia stata applicata la circostanza attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno – articolo 62, numero 6, del codice penale – oppure quella della minima partecipazione al fatto – articolo 114 del codice penale – ovvero se il reato è più grave di quello voluto, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

  Con riguardo al procedimento per la concessione dei benefìci, i commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis prevedono che il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza:

   debbano acquisire dettagliate informazioni tramite il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato;

   decidano trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni: tale termine è prorogato di ulteriori 30 giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali, quando il suddetto comitato comunica al giudice di ritenere che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali.

  Inoltre, il comma 3-bis dell'articolo 4-bis prevede che i benefìci penitenziari non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismoPag. 7 o il Procuratore distrettuale comunichi, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso non si applicano le procedure ordinarie, di cui ai sopra descritti commi 2 e 3.
  Il comma 1-ter dell'articolo 4-bis contiene un elenco di delitti in relazione ai quali i benefìci e le misure alternative possono essere concessi, salvo siano acquisiti elementi che indichino la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In questi casi la preclusione dell'accesso ai benefìci non si fonda su di un automatismo, ma sul vaglio della magistratura. Per i delitti indicati dal comma 1-ter, infatti, ai fini della concessione dei benefìci penitenziari, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decidono acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi 30 giorni dalla richiesta delle informazioni, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 4-bis.
  Il comma 1-quater dell'articolo 4-bis riguarda i casi in cui i benefìci penitenziari possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. La disposizione si applica, ad esempio, ai condannati per reati sessuali in danno di minori.
  Passando quindi a illustrare più nel dettaglio il contenuto del testo unificato in esame, che si compone di 4 articoli, rileva come l'articolo 1 intervenga sull'ordinamento penitenziario, di cui alla legge n. 354 del 1975.
  In particolare, il comma 1, lettera a), novella l'articolo 4-bis della citata legge n. 354.
  In primo luogo, la lettera a), al n. 1, incide sul comma 1 dell'articolo 4-bis, il quale, come già detto, elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, e delle misure alternative alla detenzione, nonché alla liberazione condizionale, in forza del rinvio operato dall'articolo 2, del decreto-legge n. 152 del 1991. Tale condizione giuridica è superabile soltanto in presenza di collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'articolo 58-ter dell'ordinamento penitenziario.
  La novella precisa che il regime differenziato per l'accesso ai benefìci penitenziari per i condannati per i cosiddetti delitti ostativi, in caso di esecuzione di pene concorrenti, si applica anche quando i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti, ma sia stata accertata dal giudice della cognizione l'aggravante della connessione teleologica – di cui all'articolo 61, numero 2), del codice penale – tra i reati la cui pena è in esecuzione.
  La lettera a), n. 2), modifica invece il comma 1-bis dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che attualmente – per i cosiddetti reati ostativi – consente la concessione di benefìci e misure nelle ipotesi in cui sia accertata l'inesigibilità (a causa della limitata partecipazione del condannato al fatto criminoso) o l'impossibilità (per l'accertamento integrale dei fatti) della collaborazione: in questi casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, viene meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
  La novella riscrive integralmente il comma 1-bis, sostituendo le ipotesi della collaborazione impossibile o irrilevante con una più generale disciplina dell'accesso ai benefìci per i detenuti ed internati non collaboranti, volta a superare la presunzione legislativa assoluta che la commissione di determinati delitti dimostri l'appartenenza dell'autore alla criminalità organizzata, o il suo collegamento con la stessa e costituisca, quindi, un indice di pericolosità sociale incompatibile con l'ammissione ai benefìci penitenziari extramurari. In particolare, il superamento del divietoPag. 8 di ammissione ai benefìci in assenza di collaborazione potrà avvenire – anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile – in presenza delle concomitanti condizioni: dimostrazione da parte degli istanti di aver adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento; allegazione da parte degli istanti di elementi specifici che consentano di escludere:

   l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso;

   il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.

  La nuova formulazione del comma 1-bis richiama un passaggio della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, che, in relazione ai permessi-premio, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che possano essere concessi tali permessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia «allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti». La Corte sottolinea, al riguardo la necessità che il «regime probatorio rafforzato», si estenda all'acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata «ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali».
  La riforma specifica, inoltre, che gli elementi che l'istante dovrà allegare per ottenere l'accesso ai benefìci dovranno essere diversi e ulteriori rispetto: alla regolare condotta carceraria; alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo; alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza. Il giudice di sorveglianza dovrà, al riguardo: tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile; accertare la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
  La lettera a), n. 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-bis per introdurvi una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefìci penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi.
  In particolare, il giudice di sorveglianza, prima di decidere sull'istanza, ha l'obbligo:

   di chiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i gravi delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

   di acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto dove l'istante è detenuto;

   di disporre nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

  Con riguardo alla tempistica, la riforma prevede che i pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni e gli esiti degli accertamenti siano resi entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili di ulteriori 30 giorni in ragione della complessità degli accertamenti e che decorso tale termine, il giudice debba decidere anche in assenza dei pareri e delle informazioni richiesti. La riforma prevede inoltre, nel caso in cui dall'istruttoria svolta emergano indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la Pag. 9criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, l'onere per il condannato di fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In relazione all'onere in capo al condannato di fornire elementi di prova, ricorda che la Corte, nella più volte citata sentenza n. 253 del 2019, ha sottolineato che se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica depongono in senso negativo «incombe sullo stesso detenuto non il solo onere di allegazione degli elementi a favore, ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno». Nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefìci il giudice dovrà indicare specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, avuto altresì riguardo ai pareri acquisiti.
  La lettera a), n. 4), apporta una modifica di carattere lessicale al comma 2-bis dell'articolo 4-bis, il quale specifica che, in relazione alla concessione dei benefìci penitenziari ai condannati per una serie di reati elencati al comma 1-ter del medesimo articolo (che non rientrano tra quelli cosiddetti ostativi) il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore.
  La novella sostituisce l'espressione «ai fini della concessione dei benefìci di cui al comma 1-ter» con quella «nei casi di cui al comma 1-ter».
  La lettera a), n. 5), inserisce, nell'articolo 4-bis, un nuovo comma 2-ter, volto a specificare che le funzioni di pubblico ministero per le udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefìci penitenziari ai condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale «possono essere svolte» dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.
  Rammenta al riguardo che l'articolo 678 del codice di procedura penale, il quale disciplina il procedimento di sorveglianza, specifica, al comma 3 che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.
  La lettera a), n. 6), è volta – in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefìci – ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 4-bis, concernente l'impossibilità di concedere benefìci penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il Procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
  La lettera b) e la lettera c) del comma 1 incidono, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno (di cui all'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario) e dei permessi premio (di cui all'articolo 30 dell'ordinamento penitenziario) per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza – in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza – l'autorizzazione ai predetti benefìci quando si tratti di condannati per delitti:

   commessi con finalità di terrorismo anche internazionale;

   di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;

   di associazione mafiosa cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose.

  Ai sensi della lettera c), n. 2, la competenza del tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, opererà solo in relazione ai provvedimenti assunti dal magistrato di sorveglianza.
  L'articolo 2, composto di un solo comma, interviene sul decreto-legge n. 152 del 1991 per modificarne l'articolo 2, in base al Pag. 10quale la disciplina restrittiva per l'accesso ai benefìci penitenziari, prevista all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, si applica anche al regime della liberazione condizionale.
  Rispetto al quadro normativo vigente, in primo luogo, la lettera a) del comma 1 interviene sul comma 1 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 152 del 1991, per ribadire che l'accesso alla liberazione condizionale è subordinato al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e che si applicano le norme procedurali per la concessione dei benefìci contenute in tale articolo. La modifica ha carattere di coordinamento: i presupposti e la procedura per l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale sono dunque quelli dettati dall'articolo 4-bis, come modificato dall'articolo 1 del testo unificato.
  La lettera b) apporta invece diverse modifiche alla disciplina vigente in materia di liberazione condizionale (di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991) per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis.
  Per i predetti soggetti:

   la richiesta della liberazione condizionale potrà essere presentata dopo che abbiano scontato 30 anni di pena, in luogo degli attuali 26 anni;

   occorrono 10 anni, in luogo degli attuali 5 anni, dalla data del provvedimento di liberazione condizionale per estinguere la pena dell'ergastolo e revocare le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice; al riguardo ricorda che l'articolo 177 del codice penale, secondo comma, prevede, con riguardo alla liberazione condizionale, che la pena si estingue e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo, decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, in caso di condannato all'ergastolo, sempre che non sia intervenuta alcuna causa di revoca;

   la libertà vigilata – sempre disposta per i condannati ammessi alla liberazione condizionale – è accompagnata al divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con: i soggetti condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3- quater, del codice di procedura penale; i soggetti sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia); i soggetti condannati per reati previsti dalle predette lettere.

  L'articolo 3, comma 1, lettera a), modifica l'articolo 25 della legge n. 646 del 1982, al fine di introdurre la possibilità per la Guardia di finanza di procedere ad indagini fiscali nei confronti dei condannati ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario.
  Per consentire alla Guardia di finanza di procedere alle predette verifiche, la lettera b) del comma 1 prevede che una copia del decreto del Ministro della giustizia, che applica il cosiddetto 41-bis, sia trasmessa al nucleo di polizia economico-finanziaria competente per le verifiche.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento sia prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento penale», di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, osserva come, nelle più recenti pronunce, la Corte costituzionale, nel ribadire il contrasto con il principio di uguaglianza delle presunzioni legislative assolute, laddove esse siano arbitrarie e irrazionali e non rispondenti ai dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula «id quod plerumque accidit» (sentenza n. 57 del 2013), abbia conseguentemente affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto per poter compiere una prognosi Pag. 11ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze n. 466 del 1999, n. 355 del 2006 e n. 189 del 2010).
  In particolare, nella sentenza n. 149 del 2018, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 58-quater dell'ordinamento penitenziario, che prevedeva che i condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona che abbiano cagionato la morte del sequestrato non possono essere ammessi ad alcun beneficio se non abbiano effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena.
  In tale sentenza la Corte ha ritenuto contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena quelle previsioni che, in ragione della particolare gravità di alcuni reati, con automatismo assoluto, impediscono alla magistratura di sorveglianza di procedere a qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti nel corso del suo percorso intra-muros dal detenuto rispetto ai quali non sussistono gli indizi di perdurante pericolosità sociale, privilegiando l'aspetto retributivo o di prevenzione generale della pena a detrimento della sua finalità di risocializzazione.
  Con particolare riguardo all'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario e alla preclusione assoluta di accesso al permesso premio (non degli altri benefìci penitenziari indicati dalla stessa norma) da parte dei condannati – a pena perpetua oppure a pena temporanea – per i reati cosiddetti ostativi, con la sentenza n. 253 del 2019 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale articolo «nella parte in cui non prevede che – ai detenuti per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste – possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia..., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti». La Corte ha, altresì, esteso in via consequenziale, la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario anche ai detenuti per tutti gli altri delitti elencati nella norma.
  Con la medesima sentenza la Corte ha sottolineato anche come la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti stessi), così come prevista dall'articolo 4-bis, sia assoluta: non può essere superata se non dalla collaborazione stessa ed è proprio questo carattere assoluto a risultare in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. La Corte afferma che non è la presunzione in sé ad essere illegittima, non essendo irragionevole presumere che il condannato che non collabora abbia legami con l'associazione di appartenenza, purché la presunzione sia relativa e possa essere vinta da prova contraria, così rimanendo nei limiti di una scelta costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione sociale e di risocializzazione della pena.
  Infine, nella recente ordinanza n. 97 del 2021 la Corte ha affrontato la questione del cosiddetto ergastolo ostativo, ossia della preclusione all'accesso al beneficio della liberazione condizionale per il condannato all'ergastolo per delitti di contesto mafioso, che non collabori utilmente con la giustizia.
  In tale frangente la Corte era chiamata a giudicare della legittimità della disciplina contenuta negli articoli 4-bis, comma 1, e 58-ter dell'ordinamento penitenziario, nonché dell'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 1991, per effetto del quale il regime restrittivo per l'accesso ai benefìci penitenziari si estende anche alla liberazione condizionale. In particolare, le norme portate all'esame della Consulta stabiliscono che i condannati all'ergastolo per reati di contesto mafioso, se non collaborano utilmente con la giustizia non possono essere ammessi al beneficio della cosiddetta liberazione condizionale, che consiste in un periodo di libertà vigilata, a conclusione del quale, solo in caso di comportamento corretto, consegue l'estinzione della pena e la definitiva restituzione alla libertà. Possono Pag. 12invece accedere a tale beneficio, dopo aver scontato almeno 26 anni di carcere, tutti gli altri condannati alla pena perpetua, compresi quelli per delitti connessi all'attività di associazioni mafiose, i quali abbiano collaborato utilmente con la giustizia.
  La Corte, dopo aver ricordato la propria giurisprudenza (sentenze n. 253 del 2019 e n. 306 del 1993) e l'importanza della collaborazione, che mantiene il proprio valore positivo, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione stessa «l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale», in contrasto con la funzione rieducativa della pena, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
  Allo stesso tempo la Corte ha posto l'accento sul carattere «apicale» della normativa sottoposta al suo giudizio nel quadro del contrasto alle organizzazioni criminali. L'equilibrio complessivo di tale normativa, secondo la Corte, verrebbe messo a rischio da un intervento meramente demolitorio, con grave pregiudizio per le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva a fronte del «pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa». Si tratta di scelte di politica criminale che appartengono, ad avviso della Corte, alla discrezionalità legislativa, in quanto destinate a fronteggiare la perdurante presunzione di pericolosità ma non costituzionalmente vincolate nei contenuti, e che eccedono perciò i poteri della Corte stessa.
  Nel ribadire che l'intervento di modifica di questi aspetti deve essere, in prima battuta, oggetto di una più complessiva, ponderata e coordinata valutazione legislativa, la Corte ha concluso che «esigenze di collaborazione istituzionale» impongono di disporre il rinvio del giudizio e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame, alla data del 10 maggio 2022, dando così al Parlamento «un congruo tempo per affrontare la materia».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Flora FRATE (IV) dopo aver preannunciato il suo orientamento favorevole sulla proposta di parere testé formulata, chiede alla relatrice se vi sia la possibilità di includervi una osservazione che faccia riferimento all'esigenza di valutare modifiche all'articolo 1 del testo unificato in esame, laddove si interviene sul comma 1-bis dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, sostituendo le ipotesi della collaborazione impossibile o irrilevante con una più generale disciplina dell'accesso ai benefìci per i detenuti ed internati non collaboranti.

  Fausto RACITI, presidente, facendo riferimento alle considerazioni testé svolte dalla deputata Frate, evidenzia come il Comitato sia chiamato a concentrarsi sugli aspetti di sua più stretta competenza, ritenendo che la sede più opportuna per affrontare questioni più attinenti al merito, come quelle testé richiamate, sia rappresentata dalla sede referente.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, in risposta alla deputata Frate, associandosi alle considerazioni svolte dal Presidente, ritiene opportuno che nella proposta di parere il Comitato si limiti ad affrontare questioni di sua più stretta competenza, rinviando ad altra sede per l'approfondimento delle questioni di merito.

  Il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

  La seduta comincia alle 14.25.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la Pag. 13trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Avverte inoltre che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare in videoconferenza all'odierna seduta di interrogazioni a risposta immediata.

5-07588 Alaimo e altri: Sulle procedure di reclutamento e sul potenziamento del personale degli enti locali in relazione al perseguimento degli obiettivi del PNRR.

  Roberta ALAIMO (M5S) illustra la sua interrogazione, rilevando come la realizzazione degli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sono considerate una priorità per il rilancio del sistema Paese da parte del PNRR. In relazione agli obiettivi fissati nel PNRR relativi all'assunzione di nuovi profili tecnici per il potenziamento del personale delle regioni e degli enti locali, dall'ultimo monitoraggio dell'attuazione del PNRR risulta che:

   con riferimento al bando per l'assunzione dei 2.800 tecnici per rafforzare le amministrazioni pubbliche del Sud, la procedura di selezione non ha consentito di coprire interamente i posti messi a concorso e ad oggi non risulta ancora pubblicato sul sito di Formez PA l'elenco dei vincitori con relativa amministrazione assegnata;

   il 15 ottobre 2021 è stato pubblicato un altro bando per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unità di personale destinato alle regioni del Sud ma questa seconda procedura di reclutamento è attualmente in corso considerato che non è stata ancora espletata la prova preselettiva scritta;

   il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati sul Portale del Reclutamento «inPA» gli avvisi per l'assunzione di circa 1.000 professionisti a supporto tecnico delle amministrazioni locali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure ma non si hanno aggiornamenti circa il conferimento definitivo degli incarichi;

   l'ormai cronica carenza di organico negli enti locali potrebbe compromettere la realizzazione degli obiettivi e dei progetti del PNRR.

  Questa situazione è presente in particolar modo nelle amministrazioni comunali e regionali dei Sud, dove gli enti si trovino in assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti «infungibili», indispensabili per l'attuazione non solo degli obiettivi previsti dal Recovery Fund ma anche per assolvere ai servizi pubblici essenziali verso i cittadini, secondo adeguati livelli quantitativi e qualitativi, la cui mancanza rischia di bloccare il corretto funzionamento della macchina amministrativa.
  In tale contesto la sua interrogazione chiede quale sia lo stato di avanzamento delle procedure di reclutamento relative all'assunzione di 2.022 unità di personale destinato alle regioni del Sud, di 1.000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse legate all'attuazione del PNRR, e di 802 candidati vincitori del concorso 2.800 tecnici, specificando quando questi ultimi siano stati assunti e presso quali amministrazioni regionali.

  La Sottosegretaria Caterina BINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Roberta ALAIMO (M5S), replicando, nel ringraziare la rappresentante del Governo per la risposta, osserva come il rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico sia una priorità per il rilancio del sistema, rilevando come gli enti si trovino in una condizione di assoluta carenza di organico di figure professionali, cosiddetti «infungibili», indispensabili per l'attuazione del PNRR.Pag. 14
  Ritenendo dunque assolutamente necessario risolvere tale problematica, richiama alcuni dati statistici forniti dall'ANCI, dai quali emerge come, in alcune regioni del sud, tra le quali richiama la Sicilia, ma in generale in tutto il Paese, vi sia carenza di personale tecnico. Evidenzia come le procedure di selezione previste non siano sufficienti a garantire tale fabbisogno di personale degli enti, auspicando possa avviarsi una collaborazione di tutti i Ministeri competenti al fine di garantire al più presto, oltre all'assunzione del personale richiesto, la revisione degli stessi criteri di selezione, a fronte dell'esigenza dell'impiego di personale giovane, competente e motivato. Segnala infatti come i criteri selettivi attualmente vigenti non facilitino la partecipazione ai bandi di gara e l'integrale copertura dei posti messi a concorso, come dimostra la bassa percentuale dei vincitori e l'elevato numero di rinunce tra di essi.
  Richiamando dati forniti da Formez PA, fa quindi notare che la stessa possibilità, prevista dai bandi per i vincitori del concorso, di scegliere la propria destinazione, ha finito per danneggiare gli enti più piccoli delle aree interne, tenuto conto che la scelta dei vincitori è in grande prevalenza ricaduta sulle grandi città e sulle aree più estese.

5-07589 Prisco e Montaruli: Sul rinnovo del rapporti di lavoro a tempo determinato del personale degli uffici comunali preposti alla gestione dei procedimenti connessi al «Superbonus 110 per cento».

  Emanuele PRISCO (FDI) illustra la sua interrogazione, osservando come, a seguito degli interventi legati all'erogazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici e per assicurare una risposta efficace e tempestiva in ordine alla gestione dei procedimenti connessi, sia stata consentita ai comuni l'assunzione di personale a tempo determinato e parziale, per la durata massima di un anno non rinnovabile, da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti.
  Se da un lato, i termini per l'accesso ai citati incentivi fiscali sono stati prorogati al 2023 con l'ultima legge di bilancio, non altrettanto è stato previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato per il potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle istanze legate al «Superbonus 110 per cento», con la conseguenza, prevedibile, che allo scadere dei contratti in essere le unità operative dei comuni che si occupano della gestione delle pratiche dell'agevolazione fiscale si troveranno in grave difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi.
  Un ulteriore rischio, correlato al primo, è la possibilità che i comuni possano essere chiamati in causa per il mancato accesso ai benefìci fiscali, con pretese risarcitorie non determinabili ex ante ma, data la natura delle attività, presumibilmente ingenti.
  È di tutta evidenza la necessità di preservare gli effetti dei contratti di lavoro, a tempo parziale e determinato, già in essere, con salvaguardia delle professionalità acquisite e prosecuzione dell'attività amministrativa senza soluzione di continuità, in sintonia con la proroga dei benefìci fiscali erogati dal Governo.
  In tale contesto la sua interrogazione chiede quindi se il Governo non ritenga opportuno, per quanto di competenza, adottare iniziative volte a consentire ai comuni di rinnovare i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per tutta la durata degli incentivi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

  La Sottosegretaria Caterina BINI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Emanuele PRISCO (FDI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, dal momento che in essa ci si limita a richiamare generiche possibilità assunzionali, peraltro previste necessariamente di recente, considerate le evidenti carenze di organico accumulatesi nel tempo.
  Si augura, dunque, che l'incontro con i rappresentanti degli enti locali preannunciatoPag. 15 dalla Sottosegretaria nella risposta possa riportare l'Esecutivo alla realtà dei fatti, nella quale emergono evidenti criticità nella gestione delle pratiche fiscali da parte delle amministrazioni competenti. Fa notare infatti che, a fronte degli ultimi interventi legislativi del Governo legati all'erogazione del cosiddetto Superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici, sono emerse numerose difficoltà per l'espletamento delle istruttorie tecnico-amministrative e di conseguenza per il rilascio dei titoli abilitativi, rilevando come, in assenza di un rinnovo dei contratto di lavoro del personale necessario, si rischi di lasciare sole le amministrazioni, pregiudicando il lavoro dei professionisti coinvolti e delle imprese stesse.
  Sottolinea quindi come sia a rischio la stessa attuazione delle misure introdotte in tale materia, alle quali ritiene che lo stesso Presidente del Consiglio Draghi non abbia attribuito grande valenza, avendole prorogate, probabilmente, solo per preservare gli equilibri interni della sua maggioranza.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 24 febbraio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

  Giovedì 24 febbraio 2022. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.45.

Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021.
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Esame, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte anzitutto che, come specificato anche nelle convocazioni, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in sede di Relazioni al Parlamento in videoconferenza, in quanto nella seduta odierna non sono previste votazioni sul provvedimento.
  Osserva quindi come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 124 del regolamento, la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all'anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1), presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e trasmessa alla Presidenza della Camera il 24 dicembre 2021.
  Ricorda che l'esame della Relazione si svolge ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento, che prevede la nomina di un relatore e la possibilità di votare una risoluzione ai sensi dell'articolo 117 dello stesso Regolamento.
  In tale quadro procedurale, come concordato nella riunione di ieri dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione svolgerà un breve ciclo di audizioni, da definire nel dettaglio, nel cui ambito si procederà, a seguito dei contatti già intercorsi, all'audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, in congiunta con la XI Commissione Lavoro e la XII Commissione Affari sociali. Tale audizione dovrebbe aver luogo nella settimana dal 7 all'11 marzo.
  Ricorda inoltre che, come stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svolta ieri, il termine per segnalare gli ulteriori soggetti che si propone di ascoltare è scaduto alle ore 12 di oggi.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice, rileva preliminarmente come la disciplina della governance del PNRR – in particolare l'articolo 1, comma 1045, della legge n. 178 del 2020, e il decreto-legge n. 77 del 2021, preveda che la Cabina di regia, organo di Pag. 16indirizzo che coordina e dà impulso all'attuazione degli interventi del PNRR, trasmetta alla Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del Piano, la quale dà conto dell'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e dei risultati raggiunti e indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. Si prevede che la relazione contenga anche una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento.
  La Cabina di regia trasmette, inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione e per l'integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

  Le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera e del Senato, monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani. Possono quindi formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
  In attuazione della disciplina appena descritta il 24 dicembre 2021 il Governo ha presentato al Parlamento la prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano (Doc. CCLXIII, n. 1), annunciando il raggiungimento dei 51 traguardi e obiettivi con scadenza al 31 dicembre 2021, funzionali al pagamento della prima rata di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione europea. La Relazione è stata trasmessa a tutte le Commissioni parlamentari.
  Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Affari costituzionali rilevano principalmente gli obiettivi di crescita digitale, di modernizzazione della pubblica amministrazione e di rafforzamento della capacità amministrativa del settore pubblico, che sono considerati da parte del PNRR prioritari per il rilancio del sistema Paese. Per la realizzazione di tali obiettivi il PNRR prevede due aree di intervento nell'ambito della Componente 1 della Missione 1.
  La prima area, di competenza del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, è costituita dalla Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, sull'interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica.
  La seconda area, di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione, è dedicata in modo particolare alle misure per l'innovazione della pubblica amministrazione, e riguarda principalmente la valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti. La digitalizzazione dei procedimenti caratterizza al contempo molti delle politiche e degli interventi di riforma del PNRR e costituisce uno degli assi strategici attorno al quale si sviluppa l'intero Piano.
  A sua volta, la semplificazione normativa rappresenta un obiettivo che accompagna l'intera attuazione del PNRR, così come la strategia per la parità di genere è tra le priorità trasversali del Piano.
  Completano il quadro degli interventi del PNRR di interesse della I Commissione alcuni investimenti di competenza del Ministero dell'interno (rinnovo del parco veicoli dei Vigili del fuoco e, in parte, i progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale) e il potenziamento del Servizio civile universale (di competenza del Ministro per le politiche giovanili).Pag. 17
  I traguardi che la Relazione del Governo comprende tra quelli conseguiti entro il termine previsto del 31 dicembre 2021, per i profili maggiormente connessi agli ambiti di competenza della I Commissione, sono i seguenti:

   l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021;

   la semplificazione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, di cui all'articolo 53 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

   la semplificazione del contesto normativo per facilitare gli interventi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, quali la migrazione al cloud e la interoperabilità tra le amministrazioni, di cui agli articoli 39 e 41 del predetto decreto;

   l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR e l'assunzione del pool di 1.000 esperti da impiegare a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 80 del 2021, nonché il completamento delle relative procedure di assunzione;

   l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, di cui al decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 152 del 2021.

  Per quanto concerne la governance del PNRR, ricorda che la riforma della pubblica amministrazione (Riforma 1.9) prevede diversi obiettivi, tra cui l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR entro il secondo trimestre del 2021, la quale è stata definita, con un'articolazione a più livelli, dal già citato decreto-legge n. 77 del 2021.
  La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  È stata inoltre istituita la Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Tra i suoi compiti figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. La Cabina di regia, affiancata dalla segreteria tecnica, suo organo di supporto, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri.
  L'azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai Comitati interministeriali per la transizione digitale e per la transizione ecologica disciplinati dal decreto-legge n. 22 del 2021, i quali svolgono, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato.
  Presso la Presidenza del Consiglio, inoltre, è istituita l'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano.
  È istituito, altresì, il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, con compiti consultivi, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali nonché di Roma capitale e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano inoltre rappresentanti Pag. 18delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
  Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR.
  Presso la Ragioneria generale dello Stato è inoltre istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR, mentre la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR.
  Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori:

   le Amministrazioni centrali;

   le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo ed individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale che rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR.

  Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle regioni e degli enti locali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua i soggetti ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari, oppure di provvedere all'esecuzione ai progetti.
  Per quanto riguarda la Digitalizzazione della pubblica amministrazione, essa costituisce la prima delle due aree di intervento della Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», compresa nella Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo» del PNRR, e rappresenta, al contempo, uno dei temi trasversali del Piano.
  Per la digitalizzazione della pubblica amministrazione si prevedono 7 investimenti e 3 riforme, recanti risorse pari complessivamente a 6,146 miliardi di euro.
  Titolare degli interventi è il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che è titolare di due ulteriori interventi: «Banda ultra larga e 5G» e «Tecnologie satellitari ed economia spaziale», entrambi afferenti alla Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo», nell'ambito della medesima Missione 1.
  Venendo all'attuazione dei sette investimenti finanziati nell'ambito della Componente 1, ricorda che l'Investimento 1.1, Infrastrutture digitali ha l'obiettivo di garantire che i sistemi, le serie di dati e le applicazioni della pubblica amministrazione siano ospitati in strutture digitali affidabili secondo il principio del Cloud First. A tal fine si prevede la realizzazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), infrastruttura cloud nazionale pubblico-privata. Le Amministrazioni possono scegliere di migrare verso il PSN o verso un cloud commerciale disponibile sul mercato.Pag. 19
  Le basi del principio Cloud First sono state fissate dalla Strategia Cloud Italia, pubblicata il 7 settembre 2021. Il percorso di attuazione dell'investimento è iniziato con l'affidamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 52 del 2021, alla società Difesa Servizi, del compito di espletare le procedure di gara per la realizzazione del Polo strategico nazionale. Con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale del 27 dicembre 2021 è stato approvato il progetto di fattibilità per la realizzazione e la gestione del PSN presentato dal soggetto promotore. Il progetto selezionato è stato pubblicato e messo a gara attraverso l'apposito bando, pubblicato il 28 gennaio 2022, curato dalla Difesa Servizi. La scadenza per la presentazione delle offerte è il 16 marzo 2022. Secondo la Relazione l'assegnazione della gara si concluderà entro il 2022.
  Quanto all'Investimento 1.2, Abilitazione e facilitazione al cloud per le PA locali, che ha l'obiettivo di garantire la migrazione dei dati e delle applicazioni delle pubbliche amministrazioni locali verso un'infrastruttura cloud sicura, consentendo a ciascuna amministrazione di scegliere liberamente all'interno di una serie di ambienti cloud pubblici certificati.
  Al riguardo la Relazione precisa che entro la prima metà del 2022 saranno pubblicati gli avvisi che consentiranno alle amministrazioni locali di accedere ai finanziamenti.
  L'Investimento 1.3, Dati ed interoperabilità, ha l'obiettivo di garantire la piena interoperabilità e la condivisione di informazione tra le pubbliche amministrazioni secondo il principio dell'once only («una volta per tutte»), evitando al cittadino di dover fornire più volte la stessa informazione a diverse amministrazioni.
  Tale Investimento è articolato in due sub-investimenti.
  Il primo consiste nello sviluppo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), istituita dall'articolo 50-ter del Codice dell'amministrazione digitale, infrastruttura tecnologica che consentirà alle amministrazioni di rendere disponibili le proprie informazioni attraverso interfacce digitali consultabili da tutte le amministrazioni centrali e locali.
  Il secondo sub-investimento riguarda lo Sportello digitale unico, previsto dal regolamento (UE) 2018/1724, che consentirà l'armonizzazione tra gli Stati membri e la digitalizzazione di procedure e servizi.
  In merito all'attuazione dell'Investimento, la Relazione, segnala che l'Agenzia per l'Italia digitale – con la determinazione 15 dicembre 2021, n. 627 – ha adottato le Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati. La Relazione, inoltre, prevede entro la fine del 2021 l'avvio della sperimentazione della Piattaforma PDND, attraverso il coinvolgimento di amministrazioni pilota, e dà atto della disponibilità delle infrastrutture per le prime funzionalità.
  L'Investimento 1.4, Servizi digitali e cittadinanza digitale, ha l'obiettivo di sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali per i cittadini, garantirne la diffusione generalizzata nell'amministrazione centrale e locale e migliorare l'esperienza degli utilizzatori. Le principali misure riguardano l'accessibilità, i pagamenti tramite PagoPA, l'applicazione IO, il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la Carta d'identità elettronica (CIE), l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), la Piattaforma notifiche digitali.
  Per quanto riguarda l'attuazione, la Relazione segnala che relativamente al sub-investimento «miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali» è in corso di sottoscrizione l'accordo di collaborazione fra il Dipartimento per la transizione digitale e l'Agenzia per l'Italia digitale e che relativamente al sub-investimento «piattaforme e applicativi» e «piattaforma notifiche» è in corso di sottoscrizione la convenzione con PagoPA.
  Per quanto riguarda il sub-investimento «Anagrafi», la Relazione dà atto dell'attivazione dal novembre 2021 del servizio del portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) attraverso il quale è possibile scaricare 14 tipologie diverse di certificati digitali in modo autonomo e gratuito,Pag. 20 per sé o per un componente della propria famiglia, accedendo con la propria identità digitale e dunque senza necessità di recarsi fisicamente allo sportello.
  Inoltre, relativamente al sub-investimento «Mobility as a service for Italy», in ordine al quale tredici comuni capoluogo di città metropolitane hanno presentato progetti per nuove soluzioni di mobilità, la Relazione precisa che il bando per la selezione dei tre progetti pilota si concluderà entro il primo semestre 2022
  L'Investimento 1.5, Cybersecurity è volto alla creazione ed al rafforzamento delle infrastrutture legate alla protezione cibernetica del Paese, a partire dall'attuazione della disciplina prevista dal Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
  La relativa attuazione ha preso avvio con il decreto-legge n. 82 del 2021, con il quale si è proceduto alla definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e all'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN). Successivamente, il 9 dicembre 2021 sono stati adottati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i regolamenti di organizzazione dell'Agenzia, del personale e di contabilità.
  La Relazione segnala che è stato sottoscritto l'accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia quale soggetto attuatore per l'intero investimento.
  L'Investimento 1.6, Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali, articolato in 7 sub-investimenti, ha l'obiettivo di ridisegnare e digitalizzare un insieme di processi, attività e servizi prioritari nelle grandi amministrazioni centrali, per migliorare l'efficienza di tali amministrazioni e semplificare le procedure. Le amministrazioni coinvolte sono: Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero della difesa, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Consiglio di Stato e Guardia di finanza.
  In merito la Relazione segnala che sono stati sottoscritti gli accordi con il Ministero dell'interno (15 dicembre 2021), con l'INPS (9 dicembre 2021), con l'INAIL (10 dicembre 2021) con il Ministero della giustizia (14 dicembre 2021) e con il Consiglio di Stato (15 dicembre 2021) e sono in corso di finalizzazione gli altri.
  L'Investimento 1.7, Competenze digitali di base, mira a migliorare le competenze digitali dei cittadini, anche al fine di superare il digital divide.
  Tra le iniziative previste la richiama il potenziamento del Servizio Civile Digitale, avviato in via sperimentale nel 2021, che prevede il reclutamento di giovani per aiutare gli utenti ad acquisire competenze digitali di base.
  La Relazione precisa che è stato sottoscritto l'accordo con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale ed emanato il primo avviso. Relativamente al sub-investimento «Reti di facilitazione digitale» la Relazione segnala che è in corso di definizione il modello operativo da condividere con le Regioni nel corso del primo trimestre 2022.
  Per quanto riguarda la semplificazione normativa, rileva come nel quadro del PNRR esso costituisca un intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese, trasversale rispetto a tutte e sei le missioni del Piano. Nel presupposto che il numero eccessivo di leggi e la loro scarsa chiarezza costituiscono un ostacolo per la vita dei cittadini e un freno per le iniziative economiche, il PNRR si pone l'obiettivo di superare i limiti finora incontrati nell'azione di semplificazione e razionalizzazione della legislazione, tramite un potenziamento delle strutture amministrative a ciò deputate e contestuali mirati interventi contestuali di miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione.
  Le risorse per la semplificazione normativa, pur non esattamente quantificate, fanno parte della componente 1 della Missione 1. Per realizzare misure di semplificazione normativa il Piano prevede in primo luogo:

   il rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa, tramite il reclutamento delle professionalità necessarie;

   l'adozione di provvedimenti attuativi della riforma della pubblica amministrazione;

Pag. 21

   la costituzione, nell'ambito del DAGL, di un'apposita unità per la semplificazione normativa.

  In attuazione di questo obiettivo del Piano, come indicato dalla Relazione, è intervenuto il decreto-legge n. 77 del 2021, il quale, all'articolo 5, nel definire la struttura di governance del PNRR, ha previsto, tra gli altri, l'istituzione – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione. Tra le funzioni affidate all'Unità rientrano:

   l'individuazione degli ostacoli all'attuazione del PNRR derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative proponendo possibili rimedi, sulla base delle segnalazioni dalla Cabina di regia;

   l'elaborazione di proposte per superare le disfunzioni derivanti dalla normativa vigente e dalle relative misure attuative, utilizzando anche le verifiche d'impatto della regolamentazione;

   l'elaborazione di un programma di azioni prioritarie ai fini della razionalizzazione e revisione normativa;

   la promozione e il potenziamento delle iniziative di sperimentazione normativa, anche tramite relazioni istituzionali con analoghe strutture istituite in Paesi stranieri, europei ed extraeuropei, tenendo in adeguata considerazione le migliori pratiche di razionalizzazione e sperimentazione normativa a livello internazionale;

   la ricezione e la valutazione delle ipotesi e proposte di razionalizzazione e sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

  Il medesimo decreto-legge n. 77 ha stabilito inoltre, all'articolo 5, comma 5, disposizioni sul funzionamento dell'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione pubblica – chiamato ad operare in raccordo con la suddetta Unità per la regolazione per:

   promuovere e coordinare attività di rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione di procedure complesse rilevanti ai fini del PNRR, nonché interventi di semplificazione e della predisposizione del catalogo dei procedimenti standardizzati previsti nel PNRR;

   promuovere interventi normativi e tecnologici di semplificazione, anche attraverso un'agenda per la semplificazione condivisa gli enti territoriali;

   pianificare e verificare su base annuale gli interventi di semplificazione.

  Il decreto-legge n. 152 del 2021, all'articolo 38, ha inoltre dettato alcune disposizioni per il potenziamento dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, contestualmente ridenominata Unità per la semplificazione.
  La semplificazione amministrativa rientra nel secondo asse di intervento della componente 1 della Missione 1, dedicato alle misure di modernizzazione della pubblica amministrazione (M1C1.2).
  Gli investimenti e le azioni programmati dal Piano in tale ambito hanno la finalità di eliminare i vincoli burocratici, rendere più efficiente ed efficace l'azione della Pubblica Amministrazione, con l'effetto di ridurre tempi e costi per le imprese e i cittadini. Nel Piano si constata che, nonostante le politiche di semplificazione normativa e amministrativa ripetutamente sperimentate in Italia nell'ultimo decennio, questi sforzi, tuttavia, non hanno prodotto effetti incisivi in termini di rimozione di vincoli e oneri, aumento della produttività del settore pubblico e facilità di accesso di cittadini e imprese a beni e servizi pubblici. Le cause di questa inefficienza sono da ricercare nel fatto che le azioni sono state condotte principalmente a livello normativo, con pochi e insufficienti interventi organizzativi, soprattutto a livello locale, Pag. 22nonché con investimenti molto limitati nel personale, nelle procedure e nelle tecnologie.
  Per questo il Piano intende accompagnare le azioni di riforma legislativa ad un forte intervento a sostegno della capacità amministrativa, soprattutto attraverso adeguate azioni di supporto tecnico a livello locale, per reingegnerizzare i procedimenti in vista della loro digitalizzazione e assistere le amministrazioni locali nella transizione dal vecchio al nuovo regime.
  Le azioni previste implicano innanzitutto misure normative di riordino di processi e procedure, rispetto ai quali l'investimento finanziario previsto ha ad oggetto le risorse strumentali da impiegare a supporto tecnico per la piena implementazione delle riforme.
  In particolare, alla semplificazione amministrativa il Piano dedica un investimento e un'azione di riforma, recanti risorse complessivamente pari a 734,2 milioni di euro.
  In base alle attese del PNRR l'investimento e l'azione di riforma perseguono i seguenti obiettivi specifici:

   ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per la ripresa;

   liberalizzare, semplificare (anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari), reingegnerizzare e uniformare le procedure, quali elementi indispensabili per la digitalizzazione e la riduzione di oneri e tempi per cittadini e imprese;

   digitalizzare le procedure amministrative per edilizia e attività produttive, per migliorare l'accesso per cittadini e imprese e l'operatività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAP e SUE) attraverso una gestione efficace ed efficiente del back-office, anche attraverso appositi interventi migliorativi della capacità tecnica e gestionale della PA;

   monitorare gli interventi per la misurazione della riduzione di oneri e tempi e loro comunicazione, al fine di assicurarne la rapida implementazione a tutti i livelli amministrativi, e contemporaneamente la corretta informazione ai cittadini.

  Rileva, in proposito, come il decreto del Ministero dell'economia del 6 agosto 2021, di ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari e di individuazione di traguardi e obiettivi semestrali, abbia assegnato la titolarità di tutti i progetti considerati in questa area alla Presidenza del Consiglio – Ministro per la pubblica amministrazione. Con il DPCM 4 ottobre 2021 è stata istituita e disciplinata l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del PNRR, relativamente agli interventi a titolarità del Dipartimento della funzione pubblica.
  Gli interventi di semplificazione amministrativa sono finanziati con l'investimento 2.2, Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance (M1C1-I 2.2) per complessivi 734,2 milioni di euro.
  L'investimento si articola in cinque sub-investimenti:

   assistenza tecnica a livello centrale e locale (M1C1-I 2.2.1, 53, 54): l'intervento consiste nella creazione di una task force di circa 1.000 professionisti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni territoriali nella realizzazione delle riforme di semplificazione dei procedimenti e nella gestione delle nuove procedure. Il finanziamento per questa azione di capacity building è di 368,4 milioni di euro. L'assistenza tecnica sarà dedicata ai seguenti compiti:

    supporto alle amministrazioni nella gestione delle procedure complesse;

    supporto al recupero dell'arretrato;

    assistenza tecnica ai soggetti proponenti per la presentazione dei progetti;

    supporto alle attività di misurazione dei tempi effettivi di conclusione delle procedure.

  Tale intervento deve essere realizzato entro il quarto trimestre 2021. In merito Pag. 23all'attuazione, la Relazione segnala che il decreto-legge n. 80 del 2021, all'articolo 9, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge n. 152 del 2021, ha previsto il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, in un numero minimo pari a 1.000 unità, per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. La disposizione ha demandato ad un DPCM il riparto delle risorse per i relativi reclutamenti, nel limite di 320,3 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia.
  In attuazione di tali disposizioni, il DPCM 12 novembre 2021 ha stabilito il riparto di 320,3 milioni di euro in favore di Regioni e Province autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione delle procedure complesse, in favore di regioni, province, città metropolitane, comuni e loro unioni. Il decreto individua altresì i criteri e le modalità di funzionamento dell'assistenza (TA), definendo l'oggetto dell'intervento, il percorso da seguire per l'attivazione della TA, le relative modalità di gestione e le modalità di verifica dei risultati. Il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati sul Portale del Reclutamento «inPA» gli avvisi per il conferimento degli incarichi, secondo i fabbisogni professionali previamente definiti e distribuiti a livello regionale. Secondo gli avvisi le regioni conferiscono gli incarichi entro dicembre 2021 sulla base delle procedure disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, relativo alle modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR;

   semplificazione e standardizzazione delle procedure (M1C1-I 2.2.2, 60, 61, 63): l'obiettivo dell'intervento è la realizzazione di uno screening dei procedimenti amministrativi, identificandone i regimi di esercizio e introducendo conseguenti meccanismi di semplificazione, mediante eliminazione delle autorizzazioni non giustificate da motivi imperativi di interesse generale, estensione dei meccanismi di silenzio-assenso ove possibile o adozione degli strumenti della SCIA o della mera comunicazione. L'allegato al PNRR specifica che l'intervento è già previsto nell'ambito dell'Agenda di semplificazione 2020-2023 e le risorse finanziarie per la sua attuazione sono state stanziate nell'ambito del programma PON Governance per gli anni 2021-2023.

  I fondi aggiuntivi del PNRR permetteranno la prosecuzione del progetto dal 2024 fino al 2026, ad un costo complessivo di 4 milioni di euro; secondo la Relazione la definizione delle modalità attuative dell'intervento è in corso, nell'ambito dell'Agenda per la Semplificazione, con la definizione dei cronoprogrammi e la pianificazione delle attività organizzative conseguenti. In particolare, è stata avviata la mappatura dei procedimenti e delle attività e dei relativi regimi vigenti e la consultazione degli stakeholder, prima delle 4 fasi previste per l'attuazione della misura (mappatura, individuazione del catalogo dei nuovi regimi, reingegnerizzazione e semplificazione delle procedure, modulistica standardizzata);

   digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) (M1C1-I 2.2.3): la finalità dell'intervento è quella di una completa digitalizzazione delle procedure per le attività di impresa ed edilizie, per migliorare l'operatività degli Sportelli unici, come SUAP e SUE; l'attività comprende la definizione di standard tecnici comuni di interoperabilità, in collaborazione con il Ministero per l'innovazione digitale, per dare piena attuazione al principio «once-only».

  Il costo complessivo della digitalizzazione delle procedure di SUAP/SUE e della loro effettiva attuazione presso le amministrazioni locali è stimato in 324,4 milioni di euro. Nella Relazione si riferisce al riguardo che sono state individuate le azioni da adottare: analisi della situazione esistente, anche informatica; definizione di standard tecnici di interoperabilità; individuazioniPag. 24 di eventuali modifiche normative; definizione dei fabbisogni, in termini di standard tecnici e di percorso; interventi di adeguamento agli standard, anche con coordinamento e affiancamento operativo alle amministrazioni.
  È in corso la definizione della governance, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e Agid, in prospettiva della definizione degli standard tecnici per gli sportelli unici digitali.
  È altresì in corso il coinvolgimento nell'impostazione dell'intervento dei soggetti potenzialmente coinvolti, in particolare il Ministero dello sviluppo economico/Unioncamere, le Regioni, l'ANCI, l'UPI, a cui vanno aggiunti gli enti terzi (Vigili del Fuoco, Sovrintendenze ai beni culturali, ASL, ARPA, ecc.);

   monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione (M1C1-I 2.2.4), per il quale l'investimento previsto è di 21 milioni di euro; al riguardo, secondo quanto emerge dalla Relazione è in corso di istruttoria, in modo condiviso con Regioni, UPI e ANCI, un documento di linee guida contenente modalità e criteri condivise per la misurazione dei tempi da parte delle amministrazioni pubbliche. Si prevede inoltre la stipula di una convenzione con l'ISTAT per il supporto metodologico e scientifico alle attività di rilevazione, mentre la concreta realizzazione delle attività di rilevazione dovrà essere affidata a società esterne.

  È prevista altresì la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni, che si prevede di completare entro la prima metà del 2022;

   amministrazione pubblica orientata ai risultati (M1C1-I 2.2.5, 59): l'intervento prevede l'introduzione di nuove iniziative di benchmarking nelle amministrazioni e di specifici incentivi alle performance collegati ai risultati ottenuti, anche attraverso una riforma tesa a rafforzare il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). A questo scopo è altresì prevista una riforma degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

  Il costo dell'introduzione di queste misure è stimato in 16,4 milioni di euro. A tal fine l'allegato alla decisione UE prevede l'attuazione di indicatori comuni di performance orientati ai risultati e la definizione di una serie di indicatori chiave di performance per orientare i cambiamenti organizzativi delle amministrazioni.
  In base alla Relazione si tratta di progetti relativi ai nuovi strumenti di programmazione e gestione delle risorse umane, dalla pianificazione strategica dei fabbisogni all'outcome-based performance, che accompagneranno la riforma del pubblico impiego e dei percorsi di crescita. È in corso di definizione il decreto ministeriale di approvazione dello schema tipo del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO), cui si affianca l'individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai diversi documenti di programmazione delle Amministrazioni che saranno assorbiti dal PIAO (ai sensi dell'articolo 6, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 80 del 2021).
  Accanto all'Investimento rileva inoltre la riforma 2.2, Buona Amministrazione e semplificazione (M1C1-R 2.2, 52, 57): al riguardo, in base al Piano è necessario eliminare i vincoli burocratici e rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa, riducendo tempi e costi per cittadini e imprese.
  In particolare, l'obiettivo degli interventi sottesi alla riforma è adottare misure volte a ridurre i tempi per la gestione delle procedure, con particolare riferimento a quelle che prevedono l'intervento di una pluralità di soggetti, quale presupposto essenziale per accelerare gli interventi cruciali nei settori chiave per cittadini e imprese, liberalizzare e semplificare, anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari, reingegnerizzare e uniformare le procedure.
  In primo luogo, l'azione di riforma deve semplificare e accelerare le procedure direttamente collegate all'attuazione del PNRR. In base all'allegato alla decisione UE, dette misure devono comprendere l'eliminazionePag. 25 delle strozzature critiche riguardanti, in particolare:

   la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale;

   l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti;

   le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto Superbonus) e la rigenerazione urbana.

  Azioni specifiche devono altresì essere dedicate alla semplificazione delle procedure nell'ambito della conferenza di servizi.
  In ordine alla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR, la normativa primaria è stata attuata con il decreto-legge n. 77 del 2021, che ha introdotto:

   a) modifiche alla legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, finalizzate a rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi, per accelerare anche le procedure del PNRR (agli articoli da 61 a 63);

   b) semplificazione della disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (agli articoli da 17 a 29);

   c) semplificazioni delle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili (agli articoli 32 e seguenti) e della disciplina per fruire del cosiddetto Superbonus (all'articolo 33);

   d) semplificazioni in materia di opere pubbliche, la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono indicate nel PNRR o incluse nel Fondo complementare (agli articoli 44 e seguenti).

  Successivamente, il decreto-legge n. 152 del 2021 ha proseguito l'adozione di misure di semplificazione necessarie per una efficace attuazione del PNRR, con particolare riferimento:

   alle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari (all'articolo 5);

   agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria (all'articolo 6);

   alla presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES (all'articolo 11);

   ai requisiti di eleggibilità per l'accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio (all'articolo 12);

   alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari (all'articolo 15);

   all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica (all'articolo 30);

   alla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni (all'articolo 27);

   al procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale (all'articolo 40).

  Da ultimo, segnala come il disegno di legge recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, all'esame del Senato (A.S. 2469), all'articolo 23 deleghi il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione, mediante eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari.
  All'interno del PNRR la Parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale (unitamente a Giovani e Mezzogiorno).Pag. 26
  Per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, che la pandemia ha contribuito ad evidenziare, il Governo ha annunciato nel PNRR l'adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 entro il primo semestre 2021, coerente con la Strategia per la parità di genere 2020-2025 adottata dalla Commissione europea a marzo 2020. La Strategia si propone di raggiungere entro il 2026 l'incremento di cinque punti nella classifica dell'Indice sull'uguaglianza di genere elaborato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), che attualmente vede l'Italia al 14° posto nella classifica dei Paesi UE-27.
  All'impegno ha fatto seguito la presentazione in Consiglio dei ministri – il 5 agosto 2021 – di una Strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026, redatta dal Ministero delle pari opportunità. La Strategia, partendo da alcuni dati di analisi, si concentra sulle seguenti cinque priorità strategiche: lavoro, reddito, competenze, tempo, potere.
  Il documento, per ciascuna delle priorità, definisce gli interventi da adottare (incluse le misure di natura trasversale), nonché i relativi indicatori (volti a misurare i principali aspetti del fenomeno della disparità di genere) e target (l'obiettivo specifico e misurabile da raggiungere). Gli indicatori e target sono funzionali a guidare l'azione di governo e monitorare l'efficacia degli interventi poste in essere.
  Le misure previste dalla Strategia saranno attuate dalle Amministrazioni centrali, dalle Regioni e dagli Enti locali, sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della natura dell'intervento. Saranno altresì stabilmente coinvolte la Conferenza delle Regioni, l'Unione delle Province e dei Comuni.
  Per rafforzare la governance della Strategia 2021-2026, la legge di bilancio 2022, all'articolo 1, commi da 139 a 148, ha previsto l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con i seguenti obiettivi:

   individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere;

   colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;

   raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;

   affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico;

   conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.

  Per l'elaborazione e l'adozione del Piano, è prevista l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere.
  Rammenta che, concretamente, le misure previste dal Piano in favore della parità di genere, contenute in tutte e sei le missioni, sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso: interventi diretti di sostegno all'occupazione e all'imprenditorialità femminile; interventi indiretti o abilitanti, rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il PNRR ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell'occupazione femminile.
  Altri interventi finanziati o programmati con il PNRR si prefiggono l'obiettivo diretto o indiretto di ridurre le asimmetrie che ostacolano la parità di genere sin dall'età scolastica, sia di potenziare il welfare per garantire l'effettivo equilibrio tra vita professionale e vita privata.
  Infine, il Piano prevede, nell'ambito delle attività di monitoraggio, una particolare attenzione alla valutazione degli effetti di riforme e investimenti in termini di promozione delle pari opportunità di genere, così come di quelle generazionali. Sotto questo profilo, nella Relazione, il Governo evidenzia che «nell'attuale fase di attuazione del Piano non è ancora possibile sviluppare analisi dell'impatto del PNRR Pag. 27sulle donne e sui giovani», in quanto si tratta di «obiettivi trasversali influenzati da svariate linee di intervento, per la maggior parte ancora non iniziate».
  Nella Relazione si rileva inoltre che, con decreto del Capo del Dipartimento per le pari opportunità, è stato istituito lo scorso ottobre un tavolo tecnico, con la partecipazione del Dipartimento per le pari opportunità e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Consigliera di parità.
  Nella Relazione, inoltre, il Governo afferma di aver emanato le linee guida previste nella specifica disciplina volta a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in relazione alle procedure afferenti alla stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.
  Il Governo, inoltre, ha introdotto disposizioni dirette all'inserimento di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni e di donne.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina 14.50.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante Nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 Boldrini, C. 717 Polverini e C. 920 Orfini.

Misure per la prevenzione dei fenomeni eversivi di radicalizzazione violenta, inclusi i fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista.
Testo unificato C. 243 Fiano e C. 3357 Perego di Cremnago.

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali.
C. 3387 Baldelli.