CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2022
729.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 211

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 228/2021: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
C. 3431 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, per i profili di competenza, ai fini del parere da rendere alle Commissioni I e V che esaminano il provvedimento in sede referente, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
  Evidenzia preliminarmente che il provvedimento, che si compone di 25 articoli, presenta – come di consueto per i decreti-legge di proroga termini – un contenuto eterogeneo, per cui si limiterà a illustrare brevemente, come di seguito riportato, raggruppandole per materia, le misure di interesse comunitario.
  Per quanto attiene alla materia della sanità, segnala il comma 1 dell'articolo 4, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica, in considerazione dell'attuale carenza di medici di base e nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione. Ricorda in proposito che l'assegnazione degli incarichi ai medici ai sensi della deroga transitoria in esame, sotto il profilo della disciplina europea, costituisce una facoltà dello Stato membro (con riferimento agli iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale), ai sensi dell'articolo 29 della direttivaPag. 212 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.
  Per quanto riguarda la materia della sperimentazione sugli animali, segnala l'articolo 4, comma 6, il quale, mediante una modifica all'articolo 42 del decreto legislativo n. 26 del 2014, dispone l'ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2022 – termine da ultimo disposto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 183 del 2020) – al 30 giugno 2022, della sospensione dell'applicazione dei divieti di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti, sostanze d'abuso e possibilità di impiego di un animale procedure di sperimentazione successive alla prima solo in caso in cui queste siano classificate come «lievi» o «non risveglio», ovvero condotte in anestesia generale).
  Ricorda che le sollecitazioni alle proroghe della sospensione dei richiamati divieti derivano in special modo dalle segnalazioni degli enti scientifici contrari all'interruzione della ricerca in tali settori, sollecitazioni recentemente espresse anche presso la Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso sulle procedure di infrazione. Ricorda infatti in proposito che la Commissione europea ha aperto a carico dell'Italia una procedura d'infrazione, tuttora in corso, per il recepimento non corretto della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in base al rilievo per cui in sede di recepimento (con l'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26) sono stati introdotti divieti più rigorosi rispetto a quelli previsti dalla direttiva medesima.
  Ricorda, inoltre, che il medesimo decreto legislativo di recepimento della citata direttiva ha previsto un monitoraggio per valutare l'effettiva disponibilità dei metodi alternativi durante il periodo di sospensione del divieto e consentire alle attività interessate opportuni tempi di adeguamento all'esito del monitoraggio. La relazione introduttiva informa in proposito che il Centro di referenza per i metodi alternativi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna e il Consiglio Superiore di Sanità hanno evidenziato come, ad oggi, in questi campi di ricerca non siano riconosciuti metodi alternativi scientificamente validi all'utilizzo di animali.
  In materia di aiuti alle imprese segnala, in primo luogo, l'articolo 10 che, ai commi 2 e 3, proroga i termini per l'adozione del decreto ministeriale con cui dovranno essere definite le modalità di assegnazione delle risorse destinate alle imprese che operano nel settore ferroviario, a titolo di ristoro dei danni economici subiti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché i termini per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie. Ricorda in proposito che l'erogazione degli aiuti in questione è assoggettata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In proposito, la relazione introduttiva informa che, non essendosi ancora espressa la Commissione europea, non è stato possibile provvedere all'istruttoria per l'ammissione delle domande al contributo nei termini originariamente previsti, rendendosi quindi necessaria la proroga in oggetto.
  Sempre in materia di aiuti di Stato, segnala altresì l'articolo 20, il quale, a seguito della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Com. C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) disposta dalla Commissione europea con la sesta modifica al citato Quadro temporaneo, proroga i termini entro i quali – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal citato Quadro temporaneo.
  In particolare, l'articolo in esame proroga: a) dal 31 dicembre 2022 al 31 giugno 2023, il termine entro il quale le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili (anticipi, garanzie, prestiti o altro) Pag. 213possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni; b) di 6 mesi, al 30 giugno 2022, i regimi di aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d'interesse agevolati per i prestiti pubblici; c) di 6 mesi, al 30 giugno 2022, il termine entro il quale possono essere concessi gli aiuti sotto forma di sovvenzioni, per il pagamento dei salari dei dipendenti al fine di evitare i licenziamenti; d) di 6 mesi, al 30 giugno 2022 la concedibilità degli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, specificando, conseguentemente, che gli aiuti coprono i costi fissi non coperti nel periodo compreso tra 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022 (anziché 31 dicembre 2021) e che il calo di fatturato nel periodo considerato (di almeno il 30 per cento) deve sempre essere rapportato al corrispondente periodo del 2019. Infine, è prorogata all'annualità 2022 il termine di concessione degli aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali. Per tutte le fattispecie citate sono richiamati i limiti e le condizioni previste alle corrispondenti sezioni del citato Quadro temporaneo.
  In tema di tutela dell'ambiente, segnala l'articolo 11, che ai commi 1 e 2 interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'articolo 219, comma 5, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), sospendendo ulteriormente (dopo una precedente sospensione già disposta dall'articolo 39 del decreto-legge n. 41/2021) l'applicazione di tali obblighi fino al 30 giugno 2022. Viene altresì previsto che i prodotti privi dei requisiti di etichettatura già posti in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte, demandando ad un decreto ministeriale la definizione di apposite linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi.
  Ricorda in proposito che la disposizione oggetto di sospensione prevede che tutti gli imballaggi debbano essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Ricorda altresì che la materia degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi è disciplinata da apposite direttive europee (direttiva 94/62/CE e successive modificazioni) che hanno altresì definito specifici obbiettivi di riciclaggio per gli imballaggi. Osserva pertanto che è importante che la reiterata sospensione dei termini di applicazione della normativa in questione, benché funzionale a definire con apposita normativa secondaria l'assetto applicativo delle disposizioni, non si prolunghi eccessivamente.
  In materia di energia, segnala l'articolo 11, comma 4, che proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il periodo di godimento dei benefici, rappresentati da condizioni più vantaggiose dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica (cd. meccanismo di import virtuale, istituito dall'articolo 32 della legge n. 99/2009) riconosciuti alle imprese energivore nazionali a fronte del loro impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessione con l'estero (cd. interconnector). Conseguentemente, la norma prevede che ARERA aggiorni le proprie delibere in cui è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.
  In materia di controllo dei settori strategici, segnala in primo luogo l'articolo 17, che estende al 31 dicembre 2022 il termine di applicabilità della disciplina emergenziale dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica, legata agli effetti sul comparto industriale della pandemia da COVID-19. Al riguardo ricorda che il decreto-legge n. 23 del 2020 ha inciso sulla disciplina dei poteri speciali del Governo nei settori di rilevanza strategica (golden power), sia con modifiche alla disciplina strutturale, sia con l'introduzione di una disciplina emergenziale, legata alla pandemia da COVID-19. I termini di tale disciplina emergenziale sono già stati oggetto di proroghe ad opera del decreto-legge n. 137 del 2020 e del decreto-legge n. 56 del 2021.Pag. 214
  Sempre nell'ambito degli interventi nei settori strategici, segnala inoltre l'articolo 21, che reca una serie di modifiche a disposizioni che riguardano la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati e acquisiti dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di prestiti obbligazionari, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di consentire l'utilizzo delle maggiori risorse a disposizione, destinando le stesse anche alla finalità di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dell'acciaio, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del programma Next Generation EU. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  In conclusione, si riserva di esprimere una proposta di parere che, fatti salvi eventuali rilievi che emergano dal dibattito in Commissione, preannuncia favorevole.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.
C. 3434 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Filippo SENSI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Osserva in primo luogo che si tratta dell'ultimo di una serie di provvedimenti emanati recentemente in rapida successione, al fine di contenere l'andamento crescente della curva pandemica. Nel richiamare il quadro normativo su cui interviene il provvedimento in esame, fa presente che all'inizio della stagione invernale, in vista dell'incremento dei contagi, con il decreto-legge n. 172 del 26 novembre 2021 erano state previste misure di contenimento, quali l'estensione dell'obbligo di vaccinazione ad alcune categorie del pubblico impiego, l'ampliamento del novero di attività per accedere alle quali sono richieste le certificazioni verdi, l'esigenza in alcuni casi del cd. green pass «rafforzato» (ovvero conseguente all'avvenuta vaccinazione o guarigione), riducendone da dodici a nove mesi la relativa validità.
  La rapida progressione della variante Omicron del virus, connotata da maggiore diffusività, ha richiesto tuttavia, ripetutamente, la revisione delle misure disposte, con il conseguente succedersi, in breve volgere di tempo, di tre ulteriori decreti-legge: il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021; il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021; il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 in esame.
  In particolare, il decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021 ha, tra l'altro, posticipato di tre mesi (al 31 marzo 2022) lo stato di emergenza nazionale, riducendo ulteriormente a sei mesi la validità delle certificazioni verdi da vaccinazione (equiparandola a quella dei certificati verdi generati da guarigione); ha reintrodotto anche per la zona bianca e per i luoghi all'aperto, nonché per i mezzi di trasporto, l'obbligo di mascherina, in alcuni casi FFP2; ha esteso l'obbligo di utilizzo della certificazione verde 'rafforzata', disciplinato i controlli degli ingressi nel territorio nazionale e previsto prezzi calmierati per i test antigenici rapidi.
  Il decreto-legge n. 229 del 30 dicembre 2021 ha esteso ulteriormente l'obbligo di utilizzo della certificazione verde 'rafforzata' per determinati servizi, attività e mezzi di trasporto, limitando inoltre la capienza di pubblico per le competizioni e gli eventi sportivi in zona bianca. Ha altresì disposto la disapplicazione della quarantena precauzionale per i possessori di green pass rafforzato che abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19, prevedendo un regime di autosorveglianza.Pag. 215
  In tale quadro normativo interviene infine il decreto-legge n. 1 del 7 gennaio 2022 in esame, che si compone di 6 articoli, il primo dei quali estende, con decorrenza dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, a coloro che abbiano più di cinquanta anni di età, fatte salve le esclusioni per motivi sanitari, l'obbligo di vaccinazione, finora disposto solo per alcuni settori lavorativi, prevedendo altresì una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per coloro che alla data del primo febbraio non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario, o completato lo stesso nel rispetto dei termini previsti dal Ministero della salute o non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinate primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
  Viene inoltre esteso l'ambito di applicazione dell'obbligo di accesso ai luoghi di lavoro con certificato verde COVID-19 «rafforzato» con riferimento ai soggetti di età superiore ai cinquanta anni (ferma restando la condizione della certificazione verde non rafforzata per i soggetti di età inferiore), in mancanza del quale i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati e non è loro dovuta la retribuzione né ogni altro compenso.
  L'articolo 2 estende tale obbligo al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori (salve, in tutti i casi, le esenzioni per specifiche ragioni cliniche).
  L'articolo 3 amplia il novero di attività e servizi per l'accesso ai quali la certificazione verde (non 'rafforzata') è richiesta quale requisito (pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, determinate attività commerciali, colloqui con i detenuti) disciplinando altresì l'accesso alle strutture in cui si esercitano le funzioni giudiziarie.
  L'articolo 4 reca specifiche disposizioni per la gestione dei casi di positività al virus nel sistema educativo, didattico e formativo, con previsioni differenziate a seconda del ciclo di istruzione e del numero di casi positivi.
  In particolare precisa che per quanto riguarda i servizi educativi e scolastici per l'infanzia si prevede la sospensione delle attività della sezione o del gruppo classe per la durata di almeno dieci giorni laddove emerga un caso confermato di positività al COVID-19.
  Per quanto concerne le scuole primarie si prevede un regime differenziato a seconda del numero dei casi confermati di positività al COVID-19: con un caso si prevede un regime di sorveglianza mediante l'effettuazione di test antigenico o molecolare; con almeno due casi, si prevede l'adozione della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.
  In relazione, infine, alle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e al sistema di istruzione e formazione professionale, con un caso confermato di positività al COVID-19 l'attività didattica prosegue in presenza osservando il regime di autosorveglianza con l'utilizzo delle mascherine di tipo FFP2; con due casi si applicano le regole di cui sopra per coloro in possesso del green pass rafforzato, con adozione, per tutti gli altri, dell'attività didattica a distanza per almeno dieci giorni. Con almeno tre casi si prevede, infine, di proseguire le attività nella forma della didattica digitale integrata a distanza per almeno dieci giorni.
  In base all'articolo 5, nell'ambito delle attività connesse al tracciamento dei contagi di COVID-19, si dispone, sino al 28 febbraio 2022, l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, presso le farmacie o presso le strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, alla popolazione scolastica frequentante la scuola secondaria di primo e secondo grado, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale. A tal fine è autorizzata una spesa di 92.505.000 euro.
  L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal giorno 8 gennaio 2022.
  In conclusione, ravvisando limitati profili di competenza per la Commissione e l'assenza di criticità sotto il profilo della compatibilità del provvedimento con la normativa europea, si riserva di presentare Pag. 216una proposta di parere che preannuncia favorevole, fatti salvi eventuali rilievi che emergano dal dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
C. 3200 Ascari.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge, composta di un unico articolo con un unico comma, che include il reato di matrimonio forzato, di cui all'articolo 558-bis del codice penale, nell'elenco dei reati che prevedono il rilascio alla vittima del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, disciplinato dall'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  Rileva preliminarmente che la proposta, di iniziativa parlamentare, intende colmare una lacuna nel nostro ordinamento giuridico rinvenibile nell'assenza di riferimenti al citato reato di matrimonio forzato nel testo unico dell'immigrazione, e, in particolare, nell'articolo 18-bis, introdotto proprio per contrastare la violenza contro le donne. Non è stato, infatti, ancora inserito tra le fattispecie che consentono il rilascio del permesso di soggiorno l'essere vittima del reato di matrimonio forzato, un fenomeno che riguarda soprattutto le giovani donne che occorre tutelare, dando loro la possibilità di emanciparsi dalla famiglia e dalla situazione in cui vertono.
  Al fine di comprendere il quadro normativo in cui si colloca l'intervento legislativo, ricorda che l'articolo 558-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 69 del 2019 (cosiddetto «Codice rosso») punisce con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.
  In ragione della possibile dimensione ultranazionale del fenomeno, il reato è punito anche quando è commesso all'estero da un cittadino italiano o da uno straniero residente in Italia ovvero in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia, e la pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto, con un ulteriore inasprimento se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. La condotta punibile consiste nel costringere «altri», senza alcun requisito di età, a sposarsi o a contrarre un'unione civile e la ratio della fattispecie penale è quella di tutelare il libero consenso delle parti all'unione, evitando pressioni fisiche o psicologiche.
  La norma adempie anche all'obbligo, sancito dall'articolo 37 della Convenzione di Istanbul, ratificata con la legge n. 77 del 2013, che richiede agli Stati firmatari di prevedere una sanzione penale per le condotte consistenti nel costringere un adulto o un minore a contrarre un matrimonio e nell'attirare un adulto o un minore nel territorio di uno Stato estero, diverso da quello in cui risiede, con lo scopo di costringerlo a contrarre un matrimonio.
  In tale contesto, ricorda altresì che l'articolo 18-bis del testo unico immigrazione – introdotto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013 – prevede il rilascio del permesso di soggiorno alle vittimePag. 217 di atti di violenza in ambito domestico. La finalità del permesso di soggiorno è consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza. La citata disposizione prevede dunque il rilascio di un permesso di soggiorno allo straniero in presenza dei determinati presupposti: devono infatti essere riscontrate violenze domestiche o abusi nei confronti di uno straniero nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti penali per uno dei seguenti reati: maltrattamenti contro familiari e conviventi, ai sensi dell'articolo 572 del codice penale; lesioni personali, semplici e aggravate, ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale; mutilazioni genitali femminili, ai sensi dell'articolo 583-bis del codice penale; sequestro di persona, ai sensi dell'articolo 605 del codice penale; violenza sessuale, ai sensi dell'articolo 609-bis del codice penale; atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale; per uno qualsiasi dei delitti per i quali il codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale.
  In presenza di questi presupposti si apre un procedimento che contempla la proposta o il parere favorevole dell'autorità giudiziaria procedente al questore di rilascio del permesso di soggiorno. A conclusione del procedimento il questore rilascia il permesso di soggiorno se ne ricorrono i presupposti. Tale permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica ha la durata di un anno e consente l'accesso ai servizi assistenziali ed allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro, o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età.
  Il permesso è revocato in caso di condotta dello straniero incompatibile con le finalità del rilascio, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. Segnala in particolare che l'inserimento della fattispecie del reato di matrimonio forzato di cui all'articolo 558-bis del codice penale tra quelle che consentono il rilascio del permesso di soggiorno alle vittime di particolari reati comporterà inoltre che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui al comma 1 del citato articolo 18-bis – tra cui rientrerà il reato di matrimonio di forzato –, commessi in ambito di violenza domestica, possano essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del testo unico dell'immigrazione. È evidente pertanto, a suo avviso, che la previsione, per chi è condannato per aver commesso il reato di matrimonio forzato, di poter incorrere anche nella revoca del permesso di soggiorno e nell'espulsione, possa avere una funzione deterrente nei confronti della commissione del citato reato.
  Da ultimo, rammenta che il comma 5 del citato articolo 18-bis precisa che le disposizioni sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica si applicano anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari. L'estensione dell'applicazione della disposizione ai cittadini comunitari è presumibilmente finalizzata a consentire a costoro, qualora siano vittime di violenza domestica, la permanenza nel territorio italiano anche in assenza dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 30 del 2007. Tale disposizione infatti consente il soggiorno dei cittadini comunitari per un periodo superiore ai tre mesi solamente se svolgono una attività lavorativa o sono in stato di disoccupazione involontaria.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 gennaio 2022.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.