CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 gennaio 2022
727.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Lunedì 17 gennaio 2022. — Presidenza del presidente Alessio BUTTI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali (C. 3442 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alla Commissione XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Stefano CECCANTI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3442 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli, per un totale di 15 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 19 commi; sulla base del preambolo esso appare riconducibile a due distinte finalità: l'adozione di ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19, da un lato; la proroga della disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica dei prodotti metallici, dall'altro lato;

   con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle disposizioni dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei quindici commi del provvedimento, quattro richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; è prevista in particolare l'adozione di un DPCM, un decreto ministeriale e due atti di altra natura;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta novellata ovvero modificata implicitamente dai decreti-legge n. 221, n. 228 e n. 229 del 2021 e n. 1 del 2022, tutti ancora in corso di conversione (rispettivamente AS. 2488 AC 3431 AS 2489 AC 3434); in particolare, l'articolo 2 è stato modificato esplicitamente dall'articolo 2 del decreto-legge n. 1 Pag. 4del 2022, l'articolo 3, comma 1, è stato modificato esplicitamente dall'articolo 3 del decreto-legge n. 221 del 2021; l'articolo 5, comma 1 – che introduce il comma 2-bis nell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 – è stato novellato esplicitamente dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 229 del 2021; l'articolo 6, comma 1, è stato modificato implicitamente dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 221 del 2021 e novellato esplicitamente dall'articolo 1, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 229 del 2021; l'articolo 9, a seguito di una modifica introdotta al Senato, interviene su una materia (l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici) oggetto di ulteriore intervento da parte dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 228 del 2021; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha raccomandato di al Governo “di evitare in futuro la modifica esplicita [...] di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari” (si veda ad esempio il parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019); si tratta di una raccomandazione che il Comitato non può che ribadire;

   ciò premesso, ragioni di coerenza sistematica e il principio di successione delle leggi nel tempo, inducono a ritenere che, anche successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le modifiche operate al testo originario dello stesso dai successivi decreti-legge rimarranno valide, nella misura in cui per le disposizioni sopra richiamate non sono intervenute modifiche parlamentari; un dubbio si potrebbe quindi porre per il solo articolo 9, in quanto la data del 31 dicembre 2021 individuata dal testo originario come termine fino al quale, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del decreto-legislativo n. 101 del 2020, come modificato dall'articolo 9, troverà applicazione la disciplina in materia di sorveglianza radiometrica dei prodotti metallici anteriore a quella del decreto legislativo, è stata sostituita, nel corso dell'esame parlamentare, con quella del 31 marzo 2022; tale nuovo termine risulterà vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione e quindi successivamente alla data di entrata in vigore, lo scorso 31 dicembre, dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 228 del 2021 (“DL proroga termini”) che ha previsto, con modifica implicita, che il termine di cui al citato articolo 72, comma 4, sia prorogato di ulteriori sessanta giorni; potrebbe pertanto porsi il dubbio se questa proroga di sessanta giorni si applichi alla data del 31 dicembre 2021, per poi essere superata dalla nuova scadenza del 31 marzo 2022, o a quella del 31 marzo 2022;

   il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 1;

  il Comitato raccomanda infine:

   abbia cura il Governo di evitare in futuro la modifica esplicita di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, o altre forme di “intreccio” tra più decreti-legge non ancora convertiti, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegniPag. 5 di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.35.