CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 dicembre 2021
721.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 311

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 11.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato, e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, ricorda anzitutto che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame al Senato, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 2 dicembre 2021, un parere con condizioni ed osservazioni.
  In particolare le condizioni richiedevano:

   la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 43, comma 11 (ora comma 169 dell'articolo 1, definizione dei LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza) e all'articolo 47, comma 2 (ora comma 177, fondo per l'offerta turistica per i soggetti disabili);

   la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento all'articolo 93, comma 1 (ora comma 274, adozione degli standard per l'assistenza territoriale); all'articolo 131, comma 1 (ora comma 392, fondo per la strategia di mobilità sostenibile) e all'articolo 160, comma 1 (ora comma 515, fondo mutualistico nazionale contro i rischi nel settore agricolo);
   Le osservazioni richiedevano invece:

   la previsione del parere in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 42, comma 1, (ora comma 158, centro nazionale del servizio civile nazionale con sede a L'Aquila); all'articolo 116, comma 4 (ora comma 356 contributo per le attività Pag. 312economiche nei piccoli borghi e nelle aree interne); all'articolo 120, comma 1 (ora comma 369, riparto del Fondo unico nazionale per il turismo) e all'articolo 156, comma 3 (ora comma 501 riparto delle risorse per i centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti);

   la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-città con riferimento all'articolo 140, comma 1 (ora comma 407, riparto risorse per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano);

   la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anziché del parere con riferimento all'articolo 95, comma 1 (ora comma 280, aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e diurno).
   Le condizioni e le osservazioni non sono state recepite.
   Tra le norme inserite al Senato di interesse della Commissione segnalo invece che:

   i commi da 5 a 7 dell'articolo 1, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di IRPEF previste dalla presente legge di bilancio, differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale;

   i commi 486 e 487 dell'articolo 1 prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile; le risorse del fondo saranno ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare potrebbe essere valutata l'opportunità di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente (a tale competenza la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha infatti ricondotto le misure di sostegno dell'apparato produttivo), e delle competenze concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

   i commi da 567 a 580 dell'articolo 1 prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa; l'incremento progressivo della spesa per investimenti. Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. Il riparto delle risorse avviene con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

   i commi da 678 a 680 dell'articolo 1 istituiscono un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la Pag. 313realizzazione di progetti di coabitazione delle persone anziane, con funzione di contrasto alla solitudine domestica; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

   il comma 681 dell'articolo 1 autorizzano il rifinanziamento di 8 milioni di euro per il 2022 del Fondo rifugi pubblici per cani randagi esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per i soli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche;

   il comma 700 dell'articolo 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse; in particolare si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente e della competenza residuale regionale in materia di artigianato;

   il comma 701 rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l'importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere, per le medesime ragioni esposte con riferimento al comma 700, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

   il comma 702 dell'articolo 1 comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano; alla definizione dei criteri di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; anche in questo caso, per le ragioni esposte con riferimento al comma 700, invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere della regione interessata ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

   i commi 706 e 707 dell'articolo 1 prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti (esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente); per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, che sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

   il comma 708 dell'articolo 1 prevede l'esenzione del pedaggio autostradale per i Pag. 314veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta;

   il comma 745 dell'articolo 1 stabilisce l'assegnazione di risorse in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria, per un importo pari a 18.148.556 euro, in attuazione di quanto disposto dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019;

   il comma 752 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti – rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; i criteri di riparto delle risorse sono affidati a un decreto del Ministro della salute; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo; ciò alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, alla quale appare riconducibile il trattamento economico dei medici (articolo 117, secondo comma, lettera g) e della competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

   il comma 754 dell'articolo 1 elimina i compiti attributi all'Age.Na.S (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in relazione alla valutazione HTA (Health technology assessment) sui diversi tipi di screening neonatale da effettuare;

   il comma 755 istituisce il «Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario», con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022; in base al comma 756 il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro della salute; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

   il comma 757 dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro della salute; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

   il comma 765 dell'articolo 1 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente; si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa suddetto; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appare prevalente, della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di servizi sociali (articolo 117, quarto comma);

   il comma 767 dell'articolo 1 posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale Pag. 315i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

   il comma 770 dell'articolo 1 istituisce un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dedicata alla continuità didattica dell'istruzione nelle piccole isole, con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022; le risorse sono destinate ad attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell'istruzione; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g); a tale competenza la Corte costituzionale ha infatti ricondotto, con la sentenza n. 76 del 2013 la disciplina del personale scolastico) e di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma);

   il comma 824 dell'articolo 1 istituisce un «fondo pratiche sostenibili» per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero con una dotazione di 1 milione di euro per il 2022; il comma 825 affida a un decreto del Ministro del turismo i criteri per il riparto del fondo; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera q), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma);

   il comma 826 istituisce un fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, nell'ambito della transizione ecologica nella ristorazione, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022; alla definizione dei criteri di riparto delle risorse si provvede, ai sensi del comma 827, con decreto del Ministro delle politiche agricole; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   i commi 831-834 dell'articolo 1 riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

   i commi 842 e 843 dell'articolo 1 concedono un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali; ai sensi del comma 843, con decreto del Ministero delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono Pag. 316stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;

   il successivo comma 857 istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali al fine di sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riparto delle risorse, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   i successivi commi 865, 866 e 867 – introdotti dal Senato – istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche; al riparto del fondo, ai sensi del comma 866, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

   il successivo comma 868 istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale per il sostegno della gastronomia italiana; al riguardo propone di valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   il successivo comma 870 istituisce un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura; in base al comma 871 si provvede al riparto delle risorse con decreto del Ministro delle politiche agricole; al riguardo invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   il successivo comma 890 istituisce un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche nell'ambito dell'«economia sociale»; al riparto si provvede, ai sensi del comma 892, con decreto del Ministro dell'economia; al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce della competenza residuale regionale in materia di politiche sociali;

   il successivo comma 977 prevede che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica. Le finalità del programma sono, tra le altre, l'individuazione e l'aggregazione di università ed istituti di ricerca Pag. 317pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e il sostegno alla nascita di spin-off ad alto contenuto di conoscenza;

   il comma 983 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia vietati ai sensi del comma 980; si prevede che il decreto sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»; al riguardo, invita a valutare l'opportunità dal punto di vista formale, di prevedere piuttosto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

   i successivi commi da 992 a 994 prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui iter non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme in materia del testo unico enti locali (TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000);
   Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (vedi allegato).
   Coglie l'occasione per chiedere alla Presidenza di segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di considerare con maggiore attenzione le osservazioni e le condizioni formulate dalla Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 28 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.