CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 10 dicembre 2021
711.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 10 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.05.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 dicembre 2021.

  Mario PERANTONI, presidente, rammenta che nella seduta di ieri la relatrice, onorevole Sarti, ha illustrato il provvedimento.

  Giulia SARTI (M5S), relatrice, nel far presente di non aver ricevuto segnalazioni sul provvedimento da parte dei colleghi, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato). In particolare, fa presente che l'osservazione si riferisce all'articolo 49 del decreto-legge in esame che, in materia di interdittive antimafia, introduce l'articolo 94-bis del Codice antimafia, relativo alle misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale. Evidenzia che tale nuovo articolo prevede delle nuove facoltà in capo ai prefetti. Sottolineando come la disciplina di cui al nuovo articolo 94-bis sia molto simile a quella di cui all'articolo 34-bis del Codice antimafia in materia di controllo giudiziario, precisa che con l'osservazione proposta si chiede all'Esecutivo di valutare l'opportunità di uniformare le due discipline, ferma restando la natura differente dei due provvedimenti. Sottolinea Pag. 7 infatti che l'istituto del controllo giudiziario, che è in capo ai tribunali di prevenzione, è stato introdotto nel 2017 e si applica nei casi di infiltrazione mafiosa di natura occasionale all'interno delle aziende mentre il nuovo istituto della prevenzione collaborativa, che si applica parimenti in caso di infiltrazione mafiosa di natura occasionale all'interno delle aziende, è in capo alle sole prefetture.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 13.10.

SEDE REFERENTE

  Venerdì 10 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.

  La seduta comincia alle 13.10.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PERANTONI, presidente, avverte che, poiché nella seduta odierna in sede referente non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente.
C. 685 Zanotelli e C. 3345 Ascari.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Manfredi POTENTI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame delle proposte di legge Zanotelli C. 685 e Ascari C. 3345, recanti «Modifica all'articolo 58 del codice civile, in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente».
  Sottolinea che, come si evince dalla relazione illustrativa alle proposte di legge in esame, il numero delle persone scomparse è in costante aumento, costituendo quindi un fenomeno che desta allarme sociale. Secondo i dati diramati dal Ministero dell'interno e dal Commissario straordinario del Governo competente, nel periodo 1° agosto 2020-31 luglio 2021 le persone scomparse denunciate sono state 17.156, e di queste ben 10.505 sono minori. Sebbene la maggior parte di queste venga ritrovata dopo pochi giorni, numerose famiglie hanno vissuto e vivono l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto del quale non si hanno più notizie.
  Le proposte di legge in esame sono volte pertanto a rendere più breve il periodo di tempo necessario affinché i soggetti legittimati, a seguito della scomparsa di una persona, possano rivolgersi al tribunale per ottenerne la dichiarazione di morte presunta.
  A tale proposito rammenta che l'ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti l'ipotesi di scomparsa di una persona, ovvero l'assenza e la morte presunta, finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell'autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. Entrambi gli istituti prevedono l'accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l'assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. La dichiarazione d'assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso Pag. 8richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l'assenza.
  Per quanto concerne la dichiarazione di morte presunta, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una più dettagliata disamina della sua disciplina, ricorda che, secondo quanto previsto dall'articolo 58 del codice civile, il pubblico ministero o gli eredi testamentari o legittimi, legatari e donatari, ovvero chiunque risulti obbligato nei confronti dello scomparso, sono legittimati a presentare un'istanza, sotto forma di ricorso, al tribunale del luogo in cui la persona scomparsa aveva l'ultimo domicilio o l'ultima residenza, per ottenere una sentenza che ne dichiari la morte presunta nel giorno a cui risale l'ultima notizia che la riguarda. La sentenza non può essere pronunciata prima di sei mesi dalla presentazione dell'istanza. La sentenza, inoltre, non può essere pronunciata se non sono ancora trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dello scomparso.
  La dichiarazione di morte presunta è un esempio di fictio iuris in quanto, dal punto di vista giuridico, si assume che la persona della quale mancano notizie da dieci anni sia deceduta, ancorché non vi siano prove in tal senso. In tal modo è possibile tutelare le posizioni giuridiche di coloro che sarebbero altrimenti pregiudicati da una situazione di incertezza perdurante nel tempo. A seguito della pronuncia della sentenza da parte del tribunale competente, si producono infatti una serie di effetti giuridici: coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni della persona assente, in seguito alla dichiarazione di assenza, possono disporne (articolo 63 del codice civile) ovvero, se non vi è stata dichiarazione di assenza e quindi immissione in possesso temporaneo, gli aventi diritto o il loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti (articolo 64); se esistevano soggetti obbligati nei confronti dello scomparso sono definitivamente liberati (articolo 63); il coniuge dello scomparso, dopo la dichiarazione di morte presunta, può contrarre un nuovo matrimonio (articolo 65).
  Trattandosi di una finzione giuridica, tuttavia, è sempre possibile che la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta faccia ritorno oppure che se ne provi l'esistenza in vita. In tali casi, la persona scomparsa recupera i suoi beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, se tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito; può inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte a causa della sua morte. Infine, il matrimonio contratto dal coniuge è nullo, fatti salvi gli effetti civili. Viceversa, può accadere che venga accertata la morte della persona scomparsa e di conseguenza tutti i diritti acquisiti divengono in questo caso definitivi e non più soggetti a revoca.
  Nel passare ad esaminare l'identico contenuto delle proposte di legge, che si compongono di un solo articolo che modifica l'articolo 58 del codice civile, fa presente che le stesse riducono il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima. In particolare, le proposte si limitano ad abbreviare tale termine a cinque anni, non apportando ulteriori modifiche al procedimento previsto dall'articolo 58 del codice civile.

  Stefania ASCARI (M5S), nel richiamarsi alla relazione del collega Potenti, fa presente di essersi fatta promotrice di una proposta di legge sul delicato tema delle persone scomparse. Evidenzia a tale proposito come la richiesta di ridurre da dieci a cinque anni il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima, sia stata avanzata da tempo dai familiari delle persone scomparse. Aggiunge che in tale direzione si muovono anche i ripetuti appelli dell'associazione Penelope, nata nel 2002 proprio al fine di dare sostegno alle tante persone che sperimentano l'incubo della scomparsa di un familiare o di un amico. Da ultimo sottolinea Pag. 9 l'importanza di procedere con tempestività all'esame delle proposte di legge in oggetto.

  Mario PERANTONI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Venerdì 10 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.