CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2021
697.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020.
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

  Sergio BATTELLI, presidente, comunica che, sul disegno di legge in esame, sono stati presentati 11 emendamenti (vedi allegato) che si riserva di trasmettere alle Commissioni di merito per l'espressione del parere di rispettiva competenza.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 12.35.

DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
C. 3354 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

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  Filippo SENSI (PD), relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento dà attuazione a una pluralità di interventi necessari all'implementazione del PNRR, sia dal lato degli investimenti che da quello delle riforme, in vista dell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi del PNRR stesso, al cui rispetto è condizionato l'ottenimento dei fondi europei del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and resilience facility – RRF). Si tratta pertanto di un provvedimento di grande rilevanza.
  Il provvedimento si compone di 52 articoli divisi in 5 Titoli e, complessivamente, 16 Capi. I primi due titoli – su cui si soffermerà brevemente nella sua relazione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una dettagliata analisi del provvedimento – sono espressamente dedicati a realizzare gli obiettivi del Piano o ad accelerare le iniziative già intraprese e riguardano, pertanto, una pluralità di settori e ambiti di intervento.
  Segnala inoltre preliminarmente che gli interventi previsti nei primi due titoli del provvedimento in esame sono finanziati, in tutto o in parte, a valere sui fondi del PNRR e sulla relativa anticipazione iscritta nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, in alcuni casi, a valere sulle risorse del Fondo nazionale complementare (FNC), istituito dal decreto-legge n. 59/2021 per finanziare interventi complementari al PNRR.
  Nell'ambito del Titolo I, il primo Capo mira a incentivare l'investimento innovativo e green nel settore ricettivo-turistico.
  Premette che i benefici previsti dalle diverse disposizioni del Capo in esame sono concessi nel rispetto della normativa unionale di volta in volta richiamata, tra cui, in particolare: il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; la normativa in materia di Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, (2020/C 91 I/01), come integrata dalle successive comunicazioni e decisioni della Commissione; infine la normativa in materia di obbligo di «non arrecare danno significativo all'ambiente» (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del regolamento UE n. 2020/852.
  Venendo al dettaglio delle misure, fa presente che l'articolo 1 attribuisce alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.
  L'articolo 2 istituisce nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese una «Sezione Speciale Turismo», con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 58 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la concessione di garanzie alle imprese potenzialmente beneficiarie del credito di imposta di cui all'articolo 1, nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendano avviare un'attività nel settore turistico.
  L'articolo 3, comma 1, prevede, in alternativa agli incentivi disposti dall'articolo 1, contributi diretti e finanziamenti agevolati a fronte di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
  L'articolo 4 attribuisce, fino al 31 dicembre 2024, ad agenzie di viaggi e tour operator un credito di imposta nella misura del 50 per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro nel limite di spesa complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025. Pag. 96
  Il Capo II, in materia di infrastrutture ferroviarie ed edilizia giudiziaria, si compone dei due seguenti articoli.
  L'articolo 5 semplifica e riduce i tempi delle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari. Si tratta di una delle riforme previste dal PNRR da realizzare entro la fine del 2021.
  L'articolo 6, comma 1, introduce, nel testo del decreto-legge n. 77/2021, un nuovo articolo 48-bis finalizzato ad accelerare i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all'edilizia giudiziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR, dal Piano nazionale complementare (PNC) e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE.
  Il Capo III, che si compone del solo articolo 7, si pone l'obiettivo di agevolare la realizzazione dell'infrastruttura cloud Polo Strategico Nazionale (PSN), finalizzata ad offrire soluzioni di sicurezza per i dati delle pubbliche amministrazioni. Al fine di rispettare un target inserito nella Missione 1 del PNRR, che prevede che entro il 31 dicembre 2021 venga messo a gara il progetto relativo, la norma prevede che la Presidenza del Consiglio si avvalga della società Difesa Servizi S.p.A. quale centrale di committenza per l'espletamento della gara.
  Il Capo IV, relativo alle procedure di spesa, comprende gli articoli da 8 a 10.
  L'articolo 8 autorizza la costituzione di un «Fondo dei Fondi» denominato «Fondo Ripresa Resilienza Italia» la cui gestione è affidata alla Banca Europea per gli Investimenti, con una dote di 772 milioni di euro a valere sulle risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
  L'articolo 9, al comma 1, proroga di un anno, al 31 dicembre 2026 il termine di attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC), relativi al ciclo di programmazione comunitaria 2014/2020, prevedendo, altresì, la possibilità di utilizzo delle risorse dei medesimi POC per il supporto tecnico e operativo all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  Segnala al riguardo l'opportunità che, in sede di monitoraggio dell'attuazione del PNRR, il Governo dia conto con separata evidenza delle risorse dei POC utilizzate a supporto degli interventi del PNRR, ricordandone l'originaria destinazione.
  I commi 6-7 e 12-13 dell'articolo 9, recanti norme di natura contabile, prevedono la possibilità di disporre, per i progetti PNRR finanziati da contributi a fondo perduto, anticipazioni di cassa in favore dei soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, per i quali le anticipazioni in questione costituiscono trasferimenti di risorse.
  I commi da 8 a 11 istituiscono presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, autorizzando il reclutamento, mediante nuovi concorsi o scorrimento delle graduatorie, di 40 unità di personale e la possibilità di avvalersi di società a prevalente partecipazione pubblica, nonché di un contingente di 10 esperti e di convenzioni con Università, Enti e Istituti di ricerca, entro il limite di spesa di 600.000 euro.
  L'articolo 10 istituisce nello stato di previsione della spesa del MIPAAF il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del medesimo Ministero, con una dotazione pari a euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
  Quanto al Capo V – Zone economiche speciali, esso si compone del solo articolo 11 che introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES. La relazione introduttiva evidenzia che la disposizione è funzionale al rafforzamento dei Commissari ZES.
  Il Capo VI, recante disposizioni in materia di Università e ricerca, si compone degli articoli dal 12 al 15. L'articolo 12, in attuazione della linea di intervento del PNRR volta ad accrescere l'importo delle borse di studio e ad ampliarne la platea dei beneficiari, semplifica i criteri di determinazione dei requisiti di eleggibilità alle borse di studio e di determinazione dei relativi importi. Pag. 97
  L'articolo 13 prevede la possibilità di stipulare, attraverso il canale CONSIP, convenzioni finalizzate all'acquisizione di servizi di assistenza tecnica a supporto dell'avvio delle azioni di competenza del Ministero dell'università e della ricerca finalizzate all'attuazione del PNRR.
  L'articolo 14, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR in tema di riforma delle classi di laurea, prevede che una parte dei crediti formativi universitari (CFU) possa essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD), prevedendo altresì la razionalizzazione e l'aggiornamento dei medesimi SSD.
  L'articolo 15 al fine di rendere disponibili tempestivamente le strutture residenziali agli studenti e rispettare il relativo obiettivo, previsto dal PNRR, semplifica le procedure per la realizzazione, agevolando altresì il monitoraggio dei risultati conseguiti.
  Nell'ambito del Titolo II, contenente ulteriori misure urgenti finalizzate all'accelerazione delle iniziative del PNRR, il Capo I, in materia di ambiente, si compone di quattro articoli.
  L'articolo 16 si prefigge di dare attuazione a una serie di interventi previsti nel PNRR in materia di uso sostenibile delle risorse idriche.
  L'articolo 17 prevede l'adozione, da parte del Ministro della transizione ecologica, di un Piano d'azione per la riqualificazione dei siti inquinati orfani, attuativo delle previsioni del (PNRR), al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano.
  L'articolo 18 prevede una serie di modifiche alla disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) finalizzate alla riduzione dei tempi procedimentali. La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo in esame si inscrive nell'ambito delle riforme volte a promuovere un «contesto abilitante» per l'attuazione del PNRR, fermo restando il rispetto della direttiva 2011/42/CE in materia di VAS.
  L'articolo 19 reca modifiche all'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 in materia di obblighi dei produttori relativamente alla gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici.
  Nell'ambito del Capo II, l'articolo 20 provvede a coordinare l'utilizzo delle risorse già assegnate ai comuni sulla base della legislazione vigente e confluite nel PNRR rispetto agli obiettivi del Piano stesso in materia di materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio.
  L'articolo 21 dispone l'assegnazione di risorse alle città metropolitane, in base al relativo indice di vulnerabilità sociale e territoriale, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, cui si aggiungono, per gli anni dal 2021 al 2024, le risorse del Piano nazionale complementare già a tal fine destinate, per un importo pari a 210 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge n. 59 del 2021. È inoltre prevista la costituzione nell'ambito del «Fondo Ripresa Resilienza Italia», di cui all'art. 8 sopra descritto, di una sezione con dotazione di 272 milioni di euro per l'attuazione della corrispondente linea progettuale del PNRR («Piani Integrati, BEI»). L'articolo 22 disciplina l'assegnazione delle risorse, pari a 800 milioni di euro, per l'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
  L'articolo 23, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, consente l'assegnazione delle risorse del FSC del ciclo di programmazione 2021-2027 anche al completamento degli interventi in corso. Osserva in proposito che, per quanto attiene alle risorse del FSC utilizzate per finanziare interventi inclusi nel PNRR, appare opportuno che sia data separata evidenza, nell'ambito del monitoraggio, della quota utilizzata per il finanziamento di «interventi in corso» e di quella destinata a nuovi interventi.
  Il Capo III, in materia di scuole innovative, progetti di rilevante interesse nazionale e mobilità dei docenti universitari, comprende gli articoli da 24 a 26. Pag. 98
  L'articolo 24, fine di attuare l'obiettivo di sostituzione edilizia di 195 scuole, cui il PNRR destina 800 milioni di euro, indice un concorso di progettazione in due gradi, secondo le procedure del Codice degli appalti per gli interventi di particolare complessità.
  L'articolo 25, al fine di dare attuazione agli obiettivi previsti dal PNRR in materia di aggiudicazione di progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), nonché di assunzione di nuovi ricercatori a tempo determinato, consente di destinare le risorse relative al finanziamento nel 2021 del nuovo programma PRIN allo scorrimento delle graduatorie del bando PRIN 2020.
  L'articolo 26 reca disposizioni in materia di chiamata diretta nelle università e di mobilità dei professori universitari e dei ricercatori, in attuazione di una specifica linea di intervento del PNRR volta a sostenere la mobilità reciproca di figure di alto profilo (es. ricercatori e manager) tra università e aziende, la semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca e la riforma del percorso professionale dei ricercatori.
  Il Capo IV in materia di servizi digitali comprende gli articoli da 27 a 30.
  L'articolo 27 contiene misure di semplificazione in materia di utilizzo del domicilio digitale e pagamenti digitali, in materia di funzionalità dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
  L'articolo 28 ha ad oggetto la costituzione di un servizio, dedicato alle imprese, di collegamento telematico con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) gestita dalle Camere di commercio.
  L'articolo 29 istituisce il «Fondo per la Repubblica Digitale» alimentato dalle fondazioni bancarie, cui è riconosciuto un credito d'imposta di importo variabile tra il 65 e il 75 per cento dei versamenti effettuati, e destinato a sostenere progetti volti ad accrescere le competenze digitali.
  L'articolo 30 semplifica e centralizza presso il MIMS i compiti in materia di convenzioni relative all'attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica.
  Il Capo V, che contiene disposizioni in materia di personale e organizzazione delle amministrazioni pubbliche, nonché di servizio civile, si compone di dieci articoli, dal 31 al 40.
  L'articolo 31 dispone che i professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non siano tenuti alla cancellazione dai rispettivi albi professionali e regimi previdenziali. Inoltre, a parità di oneri finanziari, la norma configura come limite minimo, invece che massimo, il numero di 1000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – e non anche gli enti locali come finora previsto – possono attivare. La relazione illustrativa evidenzia che tale modifica consentirà alle amministrazioni di disporre della flessibilità necessaria a individuare le unità necessarie all'attuazione dei piani.
  L'articolo 32 amplia la compagine associativa di Formez PA al fine di estenderne l'operatività in materia di procedure idoneative e concorsuali per l'attuazione del PNRR.
  L'articolo 33 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il «Nucleo PNRR Stato-Regioni».
  L'articolo 34 assegna temporaneamente al Ministero della transizione ecologica (MITE) un contingente di personale al fine di fornire supporto per l'attuazione del PNRR.
  L'articolo 35 reca una serie di norme riguardanti il settore della giustizia, miranti al rafforzamento del sistema giudiziario tramite il rafforzamento del personale e l'istituzione di una struttura dipartimentale per l'innovazione tecnologica e il monitoraggio dei servizi.
  L'articolo 36 detta alcune disposizioni per il potenziamento della dotazione organica dell'Unità per la semplificazione, già incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurarne la continuità operativa e anche in vista dell'attuazione degli obiettivi del PNRR.
  L'articolo 37, al fine di assicurare la coerenza dei meccanismi di perequazione Pag. 99infrastrutturale con gli obiettivi del PNRR in materia di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) nei servizi educativi per l'infanzia, integra da 11 a 12 membri la Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
  L'articolo 38, in attesa della riorganizzazione dell'AIFA, diretta all'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, proroga al 28 febbraio 2022 la permanenza in carica dei componenti del CTS (Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), già scaduti il 4 novembre 2021.
  Gli articoli 39 e 40 dettano rispettivamente disposizioni circa l'incarico di Inviato speciale per il cambiamento climatico, nonché la semplificazione del procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale.
  Per quanto riguarda le misure degli altri titoli del provvedimento in esame, non direttamente connessi con l'attuazione del PNRR, segnala come di particolare interesse per la Commissione l'articolo 45, che estende la possibilità di compensazione, per le aziende del settore agricolo, dei debiti contributivi con i pagamenti di aiuti nazionali ed europei erogati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. La relazione illustrativa evidenzia che la disposizione consente di accelerare l'erogazione degli aiuti connessi alla pandemia da COVID-19 – che, in sede di pagamento del saldo, devono essere sottoposti alla richiesta del DURC – nonché l'erogazione dei futuri pagamenti che potranno derivare dall'attuazione dei progetti del PNRR.
  In conclusione, nell'esprimere il suo apprezzamento sul testo in esame, si riserva di formulare la proposta di parere in esito al dibattito in Commissione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento in esame, di dimensione e ampiezza di contenuti comparabili con quelle di una legge di bilancio, osserva che sarebbe utile, a suo avviso, evidenziare, per i profili di competenza della Commissione, quali siano le riforme previste nel PNRR cui il provvedimento mira a dare attuazione al fine di raggiungere i target concordati con l'Unione europea e quali siano gli interventi di prevenzione disposti al fine di assicurare che il processo di implementazione del Piano avvenga in un contesto immune da infiltrazioni mafiose.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.45.