CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 novembre 2021
697.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Giorgio LOVECCHIO. – Intervengono la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 9.20.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
C. 2561-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 novembre 2021.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, nel far presente di aver esaminato i rilievi contenuti nella nota della Ragioneria Generale dello Stato e di averne recepito i contenuti nella sua proposta di parere che si appresta a presentare alla Commissione, ritiene tuttavia necessario riformulare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), rispetto a quanto risulta dalla citata nota della Ragioneria, nel senso di prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio che sia di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, in modo da poterne modulare la durata in funzione delle eventuali disponibilità finanziarie che dovessero emergere in sede di attuazione delle deleghe, attribuendo così maggiore flessibilità applicativa al medesimo principio e criterio direttivo.

  La Ministra Elena BONETTI concorda con le osservazioni del relatore rispetto al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), purché tale durata, significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, sia prevista compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1.

Pag. 48

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, tenuto conto dell'indicazione della rappresentante del Governo, formula la seguente proposta:

  «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 2561-A Governo, recante Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 6;

   premesso che:

    il presente provvedimento reca deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, prevedendo principi e criteri direttivi finalizzati, in generale, all'adozione, al riordino e al potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie;

    infatti l'articolo 8, in primo luogo, prevede che all'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento si provveda nei limiti delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, nonché di quelle derivanti dalla modificazione o dall'abolizione di una serie di misure a sostegno della famiglia già finanziate a legislazione vigente;

    in secondo luogo, esso prevede che, qualora uno o più dei decreti legislativi attraverso cui le deleghe sono esercitate determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse, essi siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, in considerazione della complessità dell'intervento delegato, consente il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreto legislativo adottati nell'esercizio della delega;

   considerato che:

    l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e la gran parte delle misure da modificare o da sopprimere ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente provvedimento sono già oggetto, rispettivamente, di utilizzo e di graduale superamento o soppressione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 1° aprile 2021, n. 46, che ha delineato un meccanismo di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di delega in essa contenute, per altro non ancora esercitata, relative al riordino, alla semplificazione e al potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, analogo a quello previsto dal presente provvedimento;

    la modificazione o l'abolizione delle misure relative all'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 248, della legge n. 207 del 2015, indicate all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 2), non sono suscettibili di generare nuove risorse per la copertura delle disposizioni di delega, essendo il relativo finanziamento limitato agli anni 2018 e 2019;

    le risorse derivanti dalle misure concernenti l'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'assegno di natalità, di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1, commi 348 e 349, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il premio alla nascita, di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, Pag. 49e l'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e assegni previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, saranno integralmente utilizzate per effetto dell'attuazione della copertura finanziaria prevista all'articolo 3, comma 1, dalla legge n. 46 del 2021 e pertanto devono essere espunte dal novero delle risorse utilizzabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del presente provvedimento;

   preso atto dei contenuti della nota trasmessa dal Governo in data 17 novembre 2021, da cui si evince la necessità di:

    coordinare le disposizioni di copertura contenute nel presente provvedimento con quelle indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2021, al fine di escludere che si verifichi una sovrapposizione tra le stesse e di assicurare che l'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in oggetto possa aver luogo solo successivamente all'esercizio di quelle contenute nella citata legge n. 46, in modo che l'attuazione delle prime possa aver luogo alla luce di un quadro normativo e finanziario “stabilizzato”;

    prevedere, pertanto, che l'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento in oggetto debba avvenire nei limiti delle risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di quelle derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46, nonché delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle misure indicate esclusivamente nel presente provvedimento, vale a dire il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e la detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – posto che esse non necessitano di uno specifico raccordo con quanto previsto dal predetto articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2021 – ferma restando l'esigenza di sopprimere il riferimento alle misure relative all'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 248, della legge n. 207 del 2015, che, sebbene non indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 46 del 2021, non sono più suscettibili di generare nuove risorse utilizzabili a copertura;

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), concernente la razionalizzazione del sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, anche attraverso l'introduzione di nuove agevolazioni inerenti alle spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione dei figli;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), concernente la previsione di misure di sostegno alle famiglie mediante contributi destinati a coprire, anche per l'intero ammontare, il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, espungendo dal novero delle predette misure quelle da realizzare attraverso il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi;

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e), concernente la previsione di benefìci fiscali in favore delle famiglie per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;

Pag. 50

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), concernente la previsione per i genitori lavoratori della possibilità di usufruire dei congedi parentali, in modo da assicurare che tali benefici possano essere riconosciuti fino al compimento di un'età del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), al fine di precisare che la previsione di un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio debba essere di durata non inferiore a quella stabilita a legislazione vigente;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), prevedendo che sia favorito l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità, anziché prevedere l'aumento progressivo della stessa fino alla sua copertura totale da parte dello Stato, come attualmente stabilito dal testo;

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), che prevede un aumento della percentuale di detraibilità o la deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per dipendenti, assunti con contratto di lavoro subordinato, addetti ai servizi domestici, all'assistenza di familiari ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona;

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), che prevede un'indennità integrativa per le madri lavoratrici erogata dall'INPS, per il periodo in cui esse rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), nel senso di “prevedere” – anziché di “introdurre”, come attualmente previsto nel testo – incentivi per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro, al contempo assicurando il rispetto delle risorse a tal fine programmate;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), concernente la previsione di strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona, espungendo in particolare il riferimento alla introduzione di carnet di buoni orari e corredando la disposizione di una apposita clausola di invarianza finanziaria;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g), concernente la previsione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate, precisando che alla sua attuazione dovrà provvedersi nel limite delle risorse a tal fine programmate;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera i), al fine di prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, anziché prevedere un aumento della quota delle risorse del Fondo stesso da destinare alle predette finalità, come attualmente stabilito dal testo;

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l), che prevede specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale;

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), che prevede detrazioni fiscali per le spese documentate sostenute dalle famiglie ovvero misure di sostegno diretto per l'acquisto di libri di testo universitari per i figli maggiorenni a carico;

Pag. 51

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), che prevede agevolazioni fiscali e incentivi per l'attuazione del diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa per le persone con disabilità, senza limiti di età;

    sopprimere il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), concernente la previsione di detrazioni fiscali e altre misure di sostegno per le spese documentate sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, comprese le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), concernente la previsione di ulteriori interventi di rafforzamento delle misure volte a promuovere l'autonomia, anche abitativa, dei figli maggiorenni dalla famiglia d'origine, comprese quelle destinate ad agevolare l'affitto di abitazioni o l'acquisto della prima casa, espungendo il riferimento – quale parametro di cui tener conto – alla somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), concernente la previsione di forme di accesso gratuito a rappresentazioni teatrali e cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali ai nuclei familiari costituiti da genitori di età non superiore a trentacinque anni con figli a carico, precisando che alla sua attuazione dovrà provvedersi nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;

    modificare il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), volto a favorire la diffusione di centri e di servizi di supporto nelle diverse fasi della vita familiare e di sostegno alle scelte dei genitori, da un lato precisando che alla sua attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dall'altro eliminando dal testo il riferimento al carattere “capillare” della predetta diffusione;

   valutata, pertanto, la necessità di apportare al testo le modifiche dianzi illustrate, riformulando comunque il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), nel senso di prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, in modo da poterne modulare la durata in funzione delle eventuali disponibilità finanziarie che dovessero emergere in sede di attuazione delle deleghe, attribuendo così maggiore flessibilità applicativa al medesimo principio e criterio direttivo,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera a);

   All'articolo 2, comma 2, lettera c), sopprimere le parole: ovvero mediante il ricorso a personale direttamente incaricato dalla famiglia per l'erogazione di servizi quali asili familiari o servizi analoghi;

   All'articolo 2, comma 2, sopprimere la lettera e);

   All'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: fino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio con le seguenti: fino al compimento di un'età Pag. 52del figlio in ogni caso non superiore a quattordici anni;

   All'articolo 3, comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, di durata significativamente superiore rispetto a quella prevista a legislazione vigente, compatibilmente con le risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1;

   All'articolo 3, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) favorire l'aumento dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità;

   All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera a);

   All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera d);

   All'articolo 4, comma 2, lettera e), sostituire la parola: introdurre con le seguenti: prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini,;

   All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente: f) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, strumenti agevolati per la disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio riferite ad attività di supporto alle famiglie in ambito domestico e di cura e assistenza alla persona;

   All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: g) prevedere, nel limite di risorse programmate a tali fini, forme di agevolazioni, anche contributive, per le imprese per le sostituzioni di maternità, il rientro al lavoro delle donne e per le attività di formazione ad esse destinate;

   All'articolo 4, comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente: i) prevedere il rifinanziamento del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, destinata alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80;

   All'articolo 4, comma 2, sopprimere la lettera l);

   All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera a);

   All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera d);

   All'articolo 5, comma 2, sopprimere la lettera e);

   All'articolo 5, comma 2, lettera f), sopprimere le parole: , tenuto conto della somma da versare come anticipo per l'accesso ai mutui ipotecari;

   All'articolo 5, comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nei limiti delle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni competenti;

   All'articolo 6, comma 2, lettera b), sostituire le parole: una diffusione capillare con le seguenti: , nell'ambito delle risorse messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la diffusione;

   All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del medesimo comma con le seguenti: si provvede nei limiti:

    a) delle eventuali risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quali risultanti all'esito degli utilizzi disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 1° aprile 2021, n. 46;

    b) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del testo unico delle imposte di redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre Pag. 531986, n. 917, quali risultanti all'esito dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1), della legge 1° aprile 2021, n. 46;

    c) delle risorse derivanti dalla modificazione o dall'abolizione delle seguenti misure:

     1) detrazione delle spese documentabili per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

     2) buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia, di cui all'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

  La Ministra Elena BONETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) chiede che la seduta sia sospesa brevemente per consentire ai membri della Commissione di leggere con attenzione la proposta di parere del relatore.

  Stefano FASSINA (LEU), nel criticare il metodo seguito nell'elaborazione del parere, giudica arbitrari i rilievi della Ragioneria generale dello Stato che chiede la soppressione di alcune misure onerose, mentre, senza spiegarne le ragioni, non solleva alcuna eccezione su altre misure parimenti produttive di effetti finanziari. Nell'evidenziare che le informazioni fornite dal Governo alla Commissione non sono sufficienti per comprendere le richieste della Ragioneria, afferma che l'approvazione della proposta di parere del relatore, la quale recepisce tutti i rilievi sollevati dalla Ragioneria stessa, costituirebbe un grave precedente per l'attività della Commissione Bilancio poiché nell'espressione del parere ci si atterrebbe aprioristicamente alle indicazioni della medesima Ragioneria.
  Nel chiedere spiegazioni sul punto della nota della Ragioneria generale dello Stato, riguardante, in particolare, le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 8, aggiunge di non comprendere per quali ragioni la clausola di salvaguardia di cui al comma 2 del medesimo articolo non sia ritenuta sufficiente a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione anche con riferimento alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, accogliendo la richiesta dell'onorevole Lucaselli, sospende brevemente la seduta per consentire una lettura puntuale della proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle 9.35, riprende alle 9.40.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), nel dichiarare di ritenere il provvedimento non ancora maturo per l'esame in Assemblea, chiede che lo stesso non sia strumentalizzato dalle forze di maggioranza al solo scopo di dichiarare all'opinione pubblica di aver approvato misure a favore della famiglia.
  Nel sottolineare che la nota della Ragioneria generale dello Stato fa riferimento a due relazioni tecniche, una del Dipartimento delle finanze e l'altra dell'INPS, sulla base delle quali sono stati elaborati i rilievi contenuti nella medesima nota, evidenzia che tali relazioni tecniche non sono state trasmesse né alla Commissione Bilancio né alla Commissione Affari sociali. Ritiene pertanto che non sia possibile valutare le condizioni contenute nella proposta di parere senza avere conoscenza delle quantificazioni contenute in tali relazioni.
  Nel sottolineare che le numerose condizioni soppressive contenute nella proposta di parere svuotano nella sostanza il provvedimento, privandolo di contenuto concreto, chiede di rinviarne l'esame non ravvisando la necessità di approvarlo in fretta quanto piuttosto di approvarlo in un testo che rappresenti un aiuto reale per le famiglie. In particolare evidenzia che, in seguito all'approvazione della proposta di parere, Pag. 54sarebbero soppresse le misure più significative, concernenti le agevolazioni fiscali, i collaboratori familiari, i sostegni per la scuola dell'infanzia.
  Nel ritenere che la Commissione Bilancio non possa recepire in modo pedissequo e acritico i rilievi della Ragioneria, sottolinea la necessità che con il presente provvedimento siano riconosciuti sostegni effettivi alle famiglie. Richiama dunque alla necessità di seguire una procedura razionale per valutare in modo fondato gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, anche allo scopo di non svilire il ruolo proprio della Commissione Bilancio.
  Nel ribadire la richiesta al Governo di mettere a disposizione della Commissione le due relazioni tecniche richiamate nella nota della Ragioneria e di rinviare di conseguenza l'esame del provvedimento eventualmente anche nel corso della giornata odierna, invita i colleghi della maggioranza a non lasciarsi condizionare dall'ansia di annunciare agli organi di stampa e sui social l'approvazione di un provvedimento di facciata e privo di contenuto.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel condividere le considerazioni svolte dall'onorevole Lucaselli, aggiunge che la proposta di parere del relatore segna un altro passo nel senso del superamento della democrazia parlamentare a vantaggio del Governo, il quale, come anche l'onorevole Fassina ha affermato, facendo leva sui rilievi della Ragioneria, si ingerisce nelle decisioni politiche che individuano il contenuto dei provvedimenti.
  Nel ricordare che nei prossimi giorni la Commissione bilancio affronterà l'esame del decreto-legge per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fa presente che un'eventuale imposizione da parte della maggioranza che ignori le legittime richieste di approfondimento dell'opposizione non potrebbe non avere ripercussioni sull'atteggiamento che la stessa opposizione adotterà nell'ambito della discussione del medesimo decreto-legge.
  Nel sostenere che la maggioranza è consapevole della fondatezza delle obiezioni sollevate dall'opposizione all'approvazione del provvedimento, chiede di accogliere la richiesta di rinvio per una ragione di correttezza reciproca nella dialettica tra le forze politiche.

  Mauro DEL BARBA (IV) rileva preliminarmente come, pur non essendo la Commissione bilancio chiamata a pronunciarsi sui profili strettamente di merito dei provvedimenti ad essa sottoposti, la presenza della Ministra Bonetti testimonia tuttavia la profonda attenzione che le diverse forze politiche trasversalmente prestano al disegno di legge di delega ora in discussione. Per quanto attiene invece alle specifiche competenze della Commissione medesima, ritiene che essa abbia svolto un esame particolarmente approfondito e scrupoloso delle implicazioni finanziarie delle singole disposizioni recate dal presente provvedimento, che ha quindi trovato concreta esplicitazione nella proposta di parere dianzi formulata dal relatore, a suo avviso bene articolata e ponderata. Tutto ciò considerato, ritiene che, anche alla luce del dibattito sinora svoltosi, sussistano pienamente le condizioni affinché la Commissione bilancio proceda all'espressione del parere sul testo in esame.

  Ylenja LUCASELLI (FDI) ribadisce con forza la necessità di acquisire le valutazioni tecniche effettuate dal Dipartimento delle finanze e dall'INPS, sulla cui base sono state evidentemente elaborate le osservazioni contenute nella successiva nota tecnica depositata dal sottosegretario per l'economia e le finanze nella seduta di ieri, pressoché integralmente recepite nella proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene pertanto indispensabile che la predetta documentazione sia posta a conoscenza della Commissione bilancio, dal momento che, in assenza di puntuali quantificazioni dei possibili oneri ascrivibili alle singole disposizioni, non è naturalmente possibile riscontrare l'impatto finanziario delle norme di cui la proposta di parere del relatore richiede la soppressione o la modifica, ciò tanto più in presenza di un provvedimento che dovrebbe viceversa essere orientato nella direzione di un reale sostegno alle famiglie italiane, precisando Pag. 55come la sua contestazione attenga al metodo sottostante le scelte operate e non già al merito delle stesse.

  Stefano FASSINA (LEU), nel manifestare anch'egli profonde perplessità circa il metodo seguito per giungere alle scelte contenute nella proposta di parere del relatore, lamenta anzitutto l'assenza nella seduta di oggi di un membro del Governo in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dal momento che le obiezioni riguardano essenzialmente i profili finanziari del provvedimento. Fermo restando infatti che compito istituzionale e indefettibile della Ragioneria generale dello Stato sia quello di vagliare rigorosamente le norme di volta in volta adottate dal legislatore al fine di valutarne l'effettiva portata finanziaria e il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ritiene tanto più indispensabile che vengano sempre chiariti ed esplicitati, con altrettanto rigore, gli elementi ed i criteri sottostanti le valutazioni medesime, onde evitare che le determinazioni al riguardo assunte possano apparire improntate ad arbitrarietà e discrezionalità. A conferma di tale rischio, segnala infatti come non risultino in alcun modo evidenziate le motivazioni sottese alla nota tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze depositata dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, con la quale viene richiesta, ad esempio, la soppressione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, concernente la razionalizzazione del sistema dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, e non anche quella delle lettere b) o h) del medesimo comma 2, che pure contengono disposizioni di delega probabilmente di non minore impatto sulla finanza pubblica, ciò tanto più in considerazione di quanto previsto dall'articolo 8 del provvedimento, che sembrerebbe recare, anche attraverso il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, un'adeguata clausola di salvaguardia finanziaria per l'attuazione complessiva delle deleghe conferite dal presente disegno di legge. A tale ultimo proposito, andrebbe a suo avviso acquisita dal Governo una preliminare quantificazione circa l'ammontare delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi dello stesso articolo 8. Rammenta come, proprio al fine di dirimere le questioni sinteticamente richiamate, la Commissione bilancio nella seduta dello scorso 10 novembre ha richiesto al Governo la predisposizione di una apposita relazione tecnica sul testo in esame. Tenuto conto di ciò ed avendo invece il Governo depositato nella seduta di ieri una semplice nota tecnica, contenente una serie di rilievi – peraltro non suffragati da dati finanziari – poi recepiti nella proposta di parere in precedenza formulata dal relatore, ritiene che non sussistano in alcun modo le condizioni – fino a quando non sia appunto stata acquisita la documentazione richiesta – affinché la Commissione bilancio possa procedere oltre nei suoi lavori, diversamente venendosi a determinare un precedente parlamentare a suo giudizio inaccettabile e assai pericoloso, che finirebbe inevitabilmente con lo svilire la funzione istituzionale del Parlamento in generale e, nello specifico, di codesta Commissione.

  Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime anch'egli totale dissenso rispetto anche solo all'ipotesi che la Commissione possa procedere nell'immediato all'espressione del parere di propria competenza in assenza della documentazione tecnica in precedenza richiesta dalla collega Lucaselli.

  Giorgio LOVECCHIO, presidente, preso atto della discussione in corso e tenuto conto dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta, che potrebbe eventualmente riprendere, previa richiesta di una sospensione dei lavori dell'Aula, al termine dell'esame da parte di quest'ultima del provvedimento C. 2361-A, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

  La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 11.55.

  Il Sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione un documento contenente le stime degli effetti finanziari derivanti da alcuni principi e Pag. 56criteri direttivi del provvedimento in esame che risultano quantificabili (vedi allegato). In proposito specifica che non si tratta di una vera e propria relazione tecnica poiché non è stato possibile procedere a una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti da talune disposizioni del provvedimento, che potrà essere effettuata solo in occasione dell'emanazione dei relativi decreti legislativi. Si sofferma, in particolare, sugli effetti finanziari derivanti dall'articolo 3, comma 3, lettera a), del provvedimento, in materia di estensione del congedo di paternità fino a 90 giorni, segnalando che da tale disposizione derivano oneri compresi tra 1,1 e 1,3 miliardi di euro annui fino al 2031. In merito all'articolo 3, comma 3, lettera b), in materia di progressivo aumento del congedo di maternità fino alla totale copertura da parte dello Stato, rileva che da tale disposizione deriverebbe un maggior onere compreso tra 358 e 423 milioni di euro annui fino al 2031. Quanto, poi, agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in termini di gettito, evidenzia che da tutte le disposizioni derivano minori entrate per il bilancio dello Stato, tranne che dalla norma recante abrogazione della detrazione per i figli a carico. In proposito, tuttavia, evidenzia che gran parte degli effetti positivi derivanti da tale disposizione è stata già utilizzata a copertura degli oneri correlati all'introduzione dell'assegno unico. Specifica, pertanto, che gli effetti positivi, al netto delle risorse che sono state destinate alla copertura dell'attuazione delle deleghe di cui alla legge n. 56 del 2021 in materia di assegno unico, ammontano circa a un miliardo di euro annui, che risultano del tutto insufficienti a sostenere l'impatto finanziario degli oneri derivanti dai principi e criteri direttivi di cui la Ragioneria ha chiesto la soppressione.

  La Commissione, quindi, approva la proposta di parere del relatore.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, facendosi interprete dell'opinione di tutti i commissari, invita il Vicepresidente Lovecchio a farsi tramite con il Presidente Melilli affinché inviti formalmente il Governo e, in particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, a fornire celermente gli elementi tecnici per valutare gli impatti finanziari dei provvedimenti all'esame della Commissione Bilancio, soprattutto nel caso in cui quest'ultima abbia deliberato la richiesta di relazione tecnica.

  Ylenja LUCASELLI (FDI), associandosi alla richiesta dell'onorevole Ubaldo Pagano, auspica che si stabilisca la prassi per cui il Governo fornisca in ogni caso celermente gli elementi tecnici richiesti per fare in modo che la Commissione Bilancio sia posta nelle condizioni di valutare approfonditamente i provvedimenti sottoposti al suo parere.

  Il Sottosegretario Federico FRENI, a nome del Governo, esprime la volontà di instaurare uno spirito di fattiva collaborazione con la Commissione e si impegna a farsi interprete della richiesta dell'onorevole Ubaldo Pagano. Tuttavia, invita i componenti della Commissione Bilancio a considerare il particolare carico di lavoro a cui sono sottoposti gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, soprattutto in questo periodo in cui sono adottati dal Governo numerosi e importanti provvedimenti.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti. In merito alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   Sapia 3.180, che è volta a prevedere che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi dalla nascita del figlio, previsto come principio di delega dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3, sia aumentato progressivamente da novanta a centoventi giorni, con ciò ponendosi in contrasto con una delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 dalla Commissione;

   Costanzo 3.181, che è volta a prevedere, tra i criteri di delega di cui al comma Pag. 573 dell'articolo 3, la copertura totale da parte dello Stato dell'indennità obbligatoria per il congedo di maternità, anziché l'aumento progressivo della stessa fino alla copertura totale, con ciò ponendosi in contrasto con una delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 dalla Commissione;

   Cirielli 3.200, che è volta a inserire, tra i principi di delega, un'indennità giornaliera pari al 100 per cento delle retribuzioni per sei mesi e pari al 70 per cento per ulteriori sei mesi, anziché l'aumento progressivo dell'indennità obbligatoria fino alla sua copertura totale da parte dello Stato, come prevede il testo, con ciò ponendosi in contrasto con una delle condizioni poste ai sensi dell'articolo 81 dalla Commissione;

   Meloni 6.03, che prevede, attraverso puntuali modifiche al TUIR, un insieme di detrazioni ai fini del calcolo dell'IRPEF legate a spese connesse al parto e a corsi di istruzione per figli, senza tuttavia prevedere la quantificazione degli oneri che ne derivano né la corrispondente copertura finanziaria;

   Meloni 2.01, che è volta ad introdurre, tramite una nuova delega al Governo, il sistema del quoziente familiare per il trattamento tributario del reddito della famiglia, prevedendo che, comunque, i contribuenti abbiano la facoltà di optare, per ogni dichiarazione dei redditi, per il trattamento fiscale a base individuale, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;

   Cirielli 3.250, 3.251 e 3.252, che, nell'estendere il congedo parentale, per le sole lavoratrici madri, fino a dodici mesi, con corresponsione di un'indennità giornaliera fino al 70 per cento della retribuzione, e il congedo di maternità fino a quindici mesi, con indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione, prevedono che si provveda alla copertura dei corrispondenti oneri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. La proposta emendativa appare priva di idonea copertura finanziaria, giacché il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 non può essere utilizzato per la copertura di singole disposizioni ma è applicabile soltanto qualora la complessità della materia trattata non consenta, all'atto del conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, di procedere alla determinazione degli effetti finanziari, positivi e negativi, derivanti dai decreti legislativi considerati nella loro interezza;

   Bellucci 8.2, che è volta a sopprimere il comma 2 dell'articolo 8, concernente il rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega dai quali derivino nuovi o maggiori oneri non coperti mediante le risorse finanziarie di cui al comma 1 del medesimo articolo 8. In base alla legge di contabilità, tali decreti possono essere emanati soltanto successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  In merito alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

   Bellucci 1.38, che è volta a comprendere tra le spese sostenute dalle famiglie, per le quali la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 prevede agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni dalla base imponibile o detrazioni dall'imposta sul reddito, anche le spese sostenute attraverso l'acquisto di prodotti o servizi culturali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Lucaselli 1.48, che è volta ad introdurre tra i criteri e principi generali di delega una riforma fiscale che preveda una Pag. 58no tax area famiglia e scaglioni differenziati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Meloni 2.165, che è volta a prevedere, all'interno della delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, un insieme di obblighi per le regioni e gli enti locali in relazione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (disponibilità di un numero di posti che soddisfi pienamente le esigenze della popolazione; numero adeguato di servizi con orario prolungato; numero adeguato di servizi nei mesi di luglio e agosto; promozione nidi familiari). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Meloni 2.164, che è volta ad introdurre, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per il riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli, la gratuità dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia indipendentemente dal reddito del nucleo familiare. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Costanzo 2.170, che è volta a modificare il criterio direttivo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, prevedendo che i contributi destinati a coprire il costo delle rette relative alla frequenza dei servizi educativi per l'infanzia siano pari all'intero ammontare, anziché «anche per l'intero ammontare», e che i servizi di supporto presso le abitazioni delle famiglie con figli di età inferiore a sei anni siano soltanto di supporto individuale, anziché «anche individuale». Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Sapia 2.171, che è volta ad estendere le misure di sostegno e i contributi vincolati alle famiglie per le spese sostenute per i figli con disabilità, con patologie fisiche o psichiche invalidanti, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali, fino al completamento del percorso di studio universitario, post-universitario, e di qualsiasi percorso formativo tecnico e professionale, anziché fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, come previsto dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Costanzo 2.172, che è volta ad estendere alla frequenza di corsi di teatro le misure di sostegno alle famiglie per le spese sostenute per i figli, previste dal principio di delega di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito Pag. 59 alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Sapia 2.173, che è volta ad estendere le misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto di beni e servizi informatici destinati ai figli a carico, previste dal principio di delega di cui alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 2, anche ai figli che frequentano l'università e i master postuniversitari. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Bellucci 2.166, che è volta ad estendere il principio di delega concernente le misure di sostegno alle famiglie per le spese relative all'acquisto dei libri di testo con la previsione della copertura integrale del costo per i figli successivi al terzo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Bellucci 3.138, che è volta ad introdurre, tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità, la previsione di un periodo di congedo dal lavoro in caso di malattia grave o di necessità di assistenza a causa di disabilità o di gravi condizioni di salute diverse dalla malattia grave. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Meloni 3.152, che è volta ad introdurre, tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità, la previsione della copertura del congedo parentale di 180 giorni entro il sesto anno di vita del figlio fino all'ottanta per cento. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Varchi 3.145, identici Bellucci 3.140 e Costanzo 3.170, Sapia 3.171, Costanzo 3.172, Sapia 3.173 e Costanzo 3.174, che sono volte ad aumentare da cinque ore annue a, nell'ordine, venti, quindici, dodici, dieci, otto e sette ore annue la durata del permesso retribuito per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli, previsto tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Costanzo 3.175, Sapia 3.176, Costanzo 3.500 e Sapia 3.177, che sono volte ad estendere da due nell'ordine, a sei, cinque, quattro e tre mesi il periodo minimo di Pag. 60congedo parentale non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio, previsto quale principio di delega dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Bellucci 3.143, che è volta a prevedere che il congedo parentale non cedibile all'altro genitore, la cui istituzione è prevista tra i criteri di delega, sia retribuito con un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Sapia 3.178 e Costanzo 3.179, che sono volte a prevedere che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore, previsto come principio di delega dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3, sia fruibile, rispettivamente, nei primi nove o nei primi sei mesi, anziché «nei primi mesi dalla nascita del figlio», come disposto nel testo in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Meloni 3.150, che è volta ad istituire, con riferimento alla disciplina del congedo di paternità, un periodo di congedo facoltativo di durata non inferiore a sessanta giorni da fruire entro ventiquattro mesi dalla nascita dalla nascita del figlio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Varchi 3.147, che è volta ad introdurre, tra i criteri di delega per la disciplina dei congedi parentali e di paternità, la previsione di un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per tutta la durata del congedo di maternità nonché forme adeguate di sostegno al reddito per le donne lavoratrici autonome e libere professioniste. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Meloni 3.151, che è volta a inserire tra i criteri di delega l'estensione del periodo di congedo di maternità post partum fino a 180 giorni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Meloni 4.144, 4.142 e 4.143, che sono volte ad inserire come criterio per l'esercizio della delega per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro la previsione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che istituiscono asili nido, che facilitano l'accesso al part-time e che assumono Pag. 61neo-mamme o giovani. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Meloni 4.145, che è volta ad estendere il criterio della previsione di forme di decontribuzione per le imprese per le sostituzioni di maternità anche alle sostituzioni di paternità. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Sapia 4.170, 4.171 e 4.172, che sono volte a prevedere che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia destinata all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività rispettivamente per i primi tre quattro e cinque anni, anziché soltanto per i primi due anni, come previsto dalla lettera h) del comma 2 dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Bellucci 4.135, che è volta a prevedere che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sia destinata anche al potenziamento di attività formative dedicate all'imprenditoria femminile con particolare attenzione ai temi dell'Information and Communications Technology (ICT), della finanza e dell'accesso al credito, oltre che all'avvio delle nuove imprese femminili e al sostegno della loro attività per i primi due anni, come disposto dal testo in esame. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Ciaburro 4.138 e Bellucci 4.133, che sono volte ad inserire come criterio per l'esercizio della delega, per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro, la previsione dell'anticipazione di un anno del pensionamento per le madri-lavoratrici rispettivamente per ogni figlio a carico e a partire dal terzo figlio a carico. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Bellucci 4.02, che, nel prevede l'erogazione di un bonus di 10.000 euro per ogni minore straniero, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sul Fondo per le adozioni internazionali istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere derivante dalla proposta emendativa e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;

   Meloni 5.137, che è volta a prevedere tra i criteri per l'esercizio della delega per sostenere la spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani la previsione di agevolazioni alle famiglie nell'ambito dei servizi di trasporto locale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in Pag. 62merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Lucaselli 5.134 e Bellucci 5.133, che sono volte ad estendere la previsione, tra i criteri di delega, delle agevolazioni fiscali per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore di giovani coppie e di genitori singoli con età non superiore a quaranta e quarantadue anni, anziché a trentacinque anni. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Giannone 6.100, che è volta ad introdurre, tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo per sostenere e promuovere le responsabilità familiari, la previsione di progetti di sostegno a percorsi di affido e di adozione; di incentivi ad attività formative e di supporto alla responsabilità genitoriale in caso di procedimenti in sede giudiziaria riguardanti il matrimonio e di progetti rivolti alle famiglie con bisogni formativi e problemi evolutivi legati al ciclo di vita di bambini e adolescenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria, di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, che sovrintende all'esercizio delle deleghe previste dal presente provvedimento, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al successivo secondo periodo;

   Varchi 6.02, che prevede l'istituzione della Giornata della vita nascente nonché l'organizzazione in tale giornata di manifestazioni pubbliche, cerimonie e incontri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità da parte delle amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Segnala, infine che, le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamata dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, con riferimento all'articolo aggiuntivo Varchi 6.02 rileva che la clausola di invarianza finanziaria in esso contenuta non è idonea ad evitare che da esso derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Ubaldo PAGANO (PD), relatore, propone, pertanto, di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.38, 1.48, 2.164, 2.165, 2.166, 2.170, 2.171, 2.172, 2.173, 3.138, 3.140, 3.143, 3.145, 3.147, 3.150, 3.151, 3.152, 3.170, 3.171, 3.172, 3.173, 3.174, 3.175, 3.176, 3.177, 3.178, 3.179, 3.180, 3.181, 3.200, 3.250, 3.251, 3.252, 3.500, 4.133, 4.135, 4.138, 4.142, 4.143, 4.144, 4.145, 4.170, 4.171, 4.172, 5.133, 5.134, 5.137, 6.100, 8.2 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 4.02, 6.02 e 6.03, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 trasmesso dall'Assemblea.

  Il Sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.10.