CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 ottobre 2021
684.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 139

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 139/2021: Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.
S. 2409 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione –Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, ricordo anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  In particolare, l'articolo 1 modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Si stabilisce, in linea generale, che nelle zone gialle, fermi restando i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50% della capienza massima autorizzata – non vi sono più limiti al numero massimo di spettatori. Nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza Pag. 140 consentita è pari al 100% della capienza massima autorizzata. Al contempo si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportive, si applicano le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi. Infine, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
  Si prevede anche l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico negli eventi sportivi: in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento.
  Viene conseguentemente introdotto per l'accesso a discoteche, sale da ballo e locali assimilabili l'obbligo di certificato verde COVID-19.
  L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori. Nulla varia per le zone arancioni e rosse.
  L'articolo 3 – inserendo l'articolo 9-octies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 – reca un'integrazione della disciplina transitoria – valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021 – che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro (fatta salva l'esenzione per i soggetti per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19). La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze.
  L'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle direzioni generali, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15. È inoltre prevista una modifica della dotazione organica del Ministero della salute ad invarianza di spesa con un incremento di 2 posizioni dirigenziali di livello generale.
  L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum. La disposizione è finalizzata a consentire l'espletamento delle operazioni di verifica delle sottoscrizioni relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre (il termine ordinario del 30 settembre è stato così posticipato per il solo anno 2021 dai decreti-legge n. 52 e n. 132 del 2021).
  L'articolo 6, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza e della necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza delle prove dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato proroga anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31 (convertito dalla legge n. 50 del 2021) per lo svolgimento dell'esame di abilitazione relativo alla sessione 2020 (comma 1). È quindi demandata, dal comma 2, al decreto del Ministro della giustizia di indizione della sessione d'esame per il 2021 l'indicazione di tutto quel che concerne le prove d'esame.
  L'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti Pag. 141asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan.
  L'articolo 8 reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola; a tal fine, l'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia».
  L'articolo 9 reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali: in particolare, il trattamento dei dati da parte di una pubblica amministrazione è consentito ogni volta che esso sia necessario «per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri». La disciplina previgente autorizzava il trattamento, salvo il caso del consenso dell'interessato, esclusivamente se previsto da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
  Il comma 1, lettera e), attraverso una novella al codice della privacy, potenzia la competenza del Garante al fine di prevenire la diffusione di materiale foto o video sessualmente espliciti; la disposizione, più nel dettaglio, inserisce nel Codice della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il nuovo articolo 144-bis, rubricato «Revenge porn»; in particolare, al comma 1 dell'introdotto articolo 144-bis si prevede che chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 (Decisione del reclamo) e 144 (Segnalazioni).
  Il comma 3 riduce a trenta giorni il termine per il parere del Garante per la protezione dei dati personali su un novero di atti, in modo improrogabile; diversamente, il termine previsto per l'attività del Garante entro il Codice per la protezione dei dati personali sarebbe di quarantacinque giorni (cfr. l'articolo 154, comma 5 del Codice); si tratta di pareri del Garante che concernano «riforme, misure e progetti» afferenti a tre Piani, ovvero: il Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021; il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di cui al decreto-legge n. 59 del 2021); il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018).
  L'articolo 10 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) con riferimento all'articolo 9 evidenzia l'opportunità – già peraltro evidenziata dall'allora Ministra Azzolina e accolta con un ordine del giorno approvato al Senato – di prevedere, nell'ambito dell'istruzione, l'utilizzo di piattaforme di dati gestite direttamente dal Ministero. Attualmente i dati sono infatti gestiti con piattaforme che sono definite dagli stessi tecnici facilmente «bucabili». Chiede pertanto di Pag. 142inserire questa osservazione nel parere della Commissione.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore ritiene che entrare nel dettaglio riferito al tipo di piattaforma utilizzata per la conservazione dei dati non sia nella competenza della Commissione e riguardi invece le Commissioni di merito.

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) dichiara di non condividere le considerazioni del collega Federico e ritiene invece che si tratti di un argomento delicato che dovrebbe essere preso in considerazione dalla Commissione.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ribadisce la necessità di inserire le osservazioni da lei svolte nel parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 ottobre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.