CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 9

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 20 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.

Comunicazioni del Presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dà notizia della lettera del 13 ottobre 2021 del Presidente della Camera dei deputati, indirizzata a tutti i Presidenti degli organi parlamentari, avente ad oggetto l'ingresso alle sedi parlamentari, che sarà consentito esclusivamente a coloro che siano in possesso di valida certificazione verde Covid-19.

  La Giunta prende atto.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri.
Doc. IV, n. 10.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo il 13 ottobre scorso.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda pervenuta dalla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti dell'onorevole Cosimo Maria Ferri, assegnata dal Presidente della Camera alla Giunta il 2 agosto 2021. Ricorda che nella scorsa seduta del 13 ottobre ha dato lettura della lettera pervenuta dal prof. Filippo Donati, presidente del Collegio disciplinare incaricato del procedimento nei confronti dell'onorevole Ferri, con la quale è stato chiarito che l'oggetto della domanda di autorizzazione sono esclusivamente le captazioni informatiche delle conversazioni dell'onorevole Ferri. Restano invece escluse sia le captazioni informatiche in cui l'onorevole Ferri non compare tra gli interlocutori sia tutte le intercettazioni telefoniche, pur comprese nell'elenco inviato il 22 settembre scorso. Cede quindi la parola al relatore onorevole Pittalis per l'illustrazione del caso alla Giunta.

  Pietro PITTALIS (FI), relatore, precisa che, essendo stato circoscritto l'oggetto della domanda alle sole captazioni informatiche di conversazioni alle quali ha preso parte l'onorevole Ferri, le captazioni e intercettazioni diverse da quelle per le quali è richiesta l'autorizzazione all'utilizzazione, Pag. 10che sono state trasmesse «al solo fine di consentire alla Giunta di valutare sull'occasionalità o meno delle captazioni oggetto della domanda», saranno prese in considerazione, insieme con la restante, copiosa, documentazione trasmessa, solo in quanto strumentali alla deliberazione sull'autorizzazione relativa alle captazioni informatiche. Evidenzia che le captazioni informatiche di conversazioni dell'onorevole Ferri mediante il trojan inserito nel telefono del dottor Palamara si sono svolte in quattro date, il 9, 21, 28 e 29 maggio 2019, e che la captazione dell'incontro avvenuto nelle prime ore del 9 maggio all'Hotel Champagne di Roma appare di particolare importanza nella formulazione dei capi di incolpazione nei confronti dell'onorevole Ferri.
  Prima di svolgere l'illustrazione della domanda di autorizzazione, segnala che la modalità di determinazione dell'oggetto rimane comunque particolare, perché le conversazioni oggetto della richiesta autorizzatoria nel procedimento disciplinare contro l'onorevole Ferri sono state individuate dal CSM senza un ulteriore e definitivo elenco puntuale ma per relationem, con il rinvio al decreto del Gip di Perugia del 22 marzo 2019, cioè all'atto che ha autorizzato l'effettuazione delle captazioni informatiche in questione. Rileva che queste ultime sono comunque individuabili con sufficiente certezza all'interno dell'elenco trasmesso dal CSM il 22 settembre, nonostante l'imprecisione di una medesima captazione indicata tre volte, e che può perciò ritenersi bastante il chiarimento ricevuto dal CSM. Ribadisce comunque che la trasmissione delle registrazioni e dei verbali è un chiaro obbligo di legge e non solo un atto di cortesia istituzionale da parte del CSM.
  Riferisce che dall'ordinanza trasmessa il 2 agosto 2021 dalla Sezione disciplinare del CSM per richiedere l'autorizzazione all'utilizzo delle captazioni informatiche si evince che l'azione disciplinare nei confronti del magistrato Cosimo Maria Ferri, deputato in carica, è stata promossa dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con atto del 5 luglio 2019. La circostanza di fatto dalla quale muove l'azione disciplinare è costituita da un incontro del 9 maggio 2019 presso un albergo romano al quale presero parte, oltre all'onorevole Ferri, diversi componenti del CSM, il magistrato Palamara e il deputato Luca Lotti; oggetto dell'incontro era l'imminente nomina del Procuratore della Repubblica di Roma. Riferisce che, in relazione alla predetta circostanza, l'onorevole Ferri è incolpato di illecito disciplinare, con tre capi di incolpazione. Il primo capo riguarda all'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 109 del 2006 per avere tenuto, unitamente ai soggetti sopra indicati, tra i quali alcuni componenti del CSM, un comportamento gravemente scorretto nei confronti di altri magistrati componenti il Consiglio superiore della magistratura; l'onorevole Ferri, benché soggetto esterno alla funzione e all'attività del CSM ed espressione di altro potere dello Stato, avrebbe fornito un contributo consultivo, organizzativo e decisorio sulle future nomine direttive di vari uffici giudiziari, tra cui la nomina del Procuratore della Repubblica di Roma, di diretto e personale interesse di Palamara e Lotti, per il quale ultimo era già stata formulata una richiesta di rinvio a giudizio dinnanzi al Tribunale di Roma. Il secondo capo riguarda l'illecito disciplinare di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 109 del 2006, per avere tenuto un comportamento gravemente scorretto nei confronti dei magistrati che avevano presentato domanda per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma; l'onorevole Ferri, benché soggetto esterno alla funzione e all'attività del CSM ed espressione di altro potere dello Stato, avrebbe, insieme con i soggetti sopra citati, precostituito e concordato la strategia da seguire per pervenire dapprima alla proposta di nomina e poi alla nomina di uno dei concorrenti per la funzione di Procuratore della Repubblica di Roma, indipendentemente dai meriti dei candidati. Fa notare che l'ordinanza sottolinea che il dottor Palamara concorreva alla nomina a procuratore aggiunto presso Pag. 11il medesimo ufficio e che l'ordinanza medesima ricorda ancora una volta che l'onorevole Lotti era imputato in un processo nel quale il procuratore designando avrebbe dovuto sostenere l'accusa. Il terzo capo riguarda l'illecito disciplinare di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 109 del 2006, per avere posto in essere un uso strumentale della propria qualità e posizione, diretto, per le modalità di realizzazione, a condizionare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste, quali la proposta e la nomina di uffici direttivi di vari uffici giudiziari da parte del Consiglio superiore della magistratura.
  Ritiene quindi utile esporre la cronologia delle comunicazioni intercorse tra la Procura della Repubblica presso la Corte di appello di Perugia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che hanno portato quest'ultimo a conoscenza degli elementi che lo hanno indotto a promuovere, il 5 luglio 2019, l'azione disciplinare nei confronti del magistrato Cosimo Maria Ferri. La notizia circostanziata dei fatti è stata acquisita dal Procuratore generale della Corte di cassazione a seguito di una serie di note inviate dal Procuratore generale della Corte di appello di Perugia, la prima delle quali reca la data del 9 maggio 2019, lo stesso giorno dell'incontro all'Hotel Champagne. Con la prima nota, il Procuratore generale di Perugia – sulla base di una comunicazione inviatagli lo stesso giorno dal Procuratore ordinario di Perugia – informava il Procuratore generale presso la Corte di cassazione – ai sensi della circolare del CSM del 5 ottobre 1995 – di un procedimento penale che riguardava, nella qualità di persone indagate, i magistrati Musolino, Palamara e Longo. La seconda nota trasmessa da Perugia, il 30 maggio 2019, riguardava l'iscrizione tra gli indagati, sempre nel medesimo procedimento penale, dei magistrati Spina, Fava e Palamara. In entrambe le note si specificava che gli atti e le informazioni trasmessi erano coperti da segreto istruttorio. Fa notare che gli atti di indagine allegati alle predette note recavano, a loro volta, ulteriori allegati, che non sono stati trasmessi alla Camera. Riferisce poi che vi sono altre due note, del 3 e del 4 giugno 2019, con le quali l'Autorità giudiziaria di Perugia ha trasmesso, su supporto informatico, ulteriore documentazione relativa sempre al medesimo procedimento penale. Gli allegati a tali note contengono atti di indagine nei quali compare l'onorevole Ferri – peraltro non menzionato nelle note medesime – comprese le trascrizioni di intercettazioni e captazioni di sue conversazioni. Precisa inoltre che la trascrizione della captazione dell'incontro all'Hotel Champagne del 9 maggio 2019 è allegata alla nota del 3 giugno 2019. Riferisce che il 6 giugno 2019 il Procuratore Generale della Corte di cassazione scrive al Procuratore generale di Perugia perché, tra l'altro, riferisca in ordine all'esistenza di atti di indagine contenenti elementi di possibile rilevanza disciplinare, anche con riferimento a magistrati non indagati e, in caso affermativo, ne trasmetta copia con la massima urgenza, fatto salvo il segreto investigativo; rileva che tale richiesta appare chiaramente contenere un riferimento all'onorevole Ferri, seppure implicito. La risposta del Procuratore generale di Perugia, del 7 giugno 2019, è l'ultima fonte di notizie citata dal Procuratore generale della Cassazione nell'atto di promozione dell'azione disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri e ha, come allegato, la nota del Procuratore della Repubblica di Perugia che comunica la possibilità di ostensione o contestazione in sede disciplinare degli atti di indagine, essendo state superate le esigenze di segreto istruttorio, e, circa le condotte disciplinarmente rilevanti di magistrati non indagati, richiama «gli atti già inoltrati anche in relazione a soggetti non destinatari di iscrizione». Fa notare che si tratta di un altro evidente riferimento all'onorevole Ferri, sempre non menzionato esplicitamente. Precisa che vi sono ulteriori note scambiate tra il Procuratore generale della Corte di cassazione e l'Autorità giudiziaria perugina, con trasmissione di ulteriore documentazione da parte di quest'ultima; tali note non sono menzionate nell'atto di promozione dell'azione disciplinare e in esse l'onorevole Ferri non è mai menzionato esplicitamente se non in una richiesta della Pag. 12Procura generale della Corte di cassazione al Procuratore della Repubblica di Perugia del 19 febbraio 2020, nella quale si legge che «per ciò che concerne le eventuali comunicazioni intercorse tra l'onorevole Cosimo Ferri e l'onorevole Luca Lotti, entrambi parlamentari, ed i magistrati sopra indicati, si prega di trasmettere quelle per le quali sia intervenuta eventualmente l'autorizzazione della Camera di appartenenza oppure la cui utilizzazione risulti legittima sul presupposto evidente della occasionalità delle stesse». Fa notare che non sono pervenute richieste di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni nei confronti dei due parlamentari citati da parte dell'Autorità giudiziaria e che, alla data del 19 febbraio 2020, la Procura generale della Corte di cassazione aveva certamente già ricevuto da Perugia le captazioni delle conversazioni dei due parlamentari e avviato, sin dal luglio del 2019, il procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri.
  Al fine di valutare la casualità delle captazioni informatiche delle conversazioni dell'onorevole Ferri, e in particolare della prima e più importante, quella del 9 maggio 2019, ritiene utile verificare quando il predetto deputato compare negli atti di indagine precedenti tale data. A tal proposito, ribadisce che l'ampia documentazione a disposizione della Giunta consta del fascicolo integrale del procedimento disciplinare nei confronti dell'onorevole Ferri che ha, quale allegato, il fascicolo disciplinare nei confronti del dottor Palamara; in quest'ultimo fascicolo sono confluiti documenti – tra i quali le captazioni oggetto della domanda di autorizzazione – provenienti dal fascicolo del procedimento penale instaurato a Perugia nei confronti del predetto magistrato. Precisa che tale ultimo procedimento origina dalla trasmissione per competenza territoriale a Perugia nei confronti di un magistrato in servizio a Roma di parti di fascicoli di procedimenti penali nei confronti di altri soggetti, relativi a due collegate indagini svolte dalle procure di Messina (a partire dal 2015) e di Roma (a partire dal 2016). Si tratta dei noti procedimenti nei confronti dell'avvocato Pietro Amara e, tra gli altri, del suo collega di studio Giuseppe Calafiore. Rileva che il procedimento disciplinare in cui si colloca la richiesta all'esame della Giunta origina dunque da un procedimento penale a Perugia che a sua volta scaturisce da due vasti procedimenti a Messina e a Roma.
  Ricorda che la Giunta non dispone dei fascicoli penali di Perugia, né di Messina né di Roma, né del resto la legge lo prevede. Rileva che ciò rende evidentemente più articolata l'individuazione del «bersaglio delle indagini», dentro un procedimento per così dire «statico» come quello disciplinare, che non prevede atti investigativi come quelli utilizzati nei procedimenti penali. Sottolinea che occorre uno scrutinio degli atti particolarmente rigoroso per capire se nel procedimento disciplinare sono stati trasfusi o meno tutti gli atti di indagine penale che hanno potuto ricomprendere la figura dell'onorevole Ferri, in particolare le intercettazioni di comunicazioni, per capire se queste siano state casuali o meno. Ricorda che le sentenze nn. 113 e 114 del 2000 della Corte costituzionale hanno chiarito che l'intercettazione è «indiretta», e quindi soggetta ad autorizzazione preveniva della Camera di appartenenza, e non «casuale», e quindi soggetta ad autorizzazione successiva, se il parlamentare è di fatto bersaglio dell'indagine, anche se la captazione è stata disposta su utenze o in luoghi nella disponibilità di terzi. La Corte precisa che «un'attività di captazione articolata e prolungata nel tempo (...) impone una stringente verifica dell'occasionalità delle intercettazioni, poiché, ove emergano indizi di reità a carico del parlamentare, mutando gli obiettivi investigativi dell'autorità giudiziaria in ragione dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati, le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare» e che va considerato il «complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la “casualità” dell'intercettazione (...) ad esempio, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; Pag. 13del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare». Osserva che, evidentemente, nel corso dell'indagine, vi può essere un punto a partire dal quale, in ragione degli elementi emersi, la captazione delle conversazioni di un parlamentare non può essere considerata casuale.
  Rileva che il nome dell'onorevole Ferri compare sin dalla richiesta del PM di sottoporre a intercettazioni il telefono del dottor Palamara e dal relativo decreto di autorizzazione del GIP, risalenti al 21 e 22 febbraio 2019. In entrambi i documenti si dà conto del fatto che l'avvocato Calafiore, uno degli indagati nei procedimenti originari di Roma e Messina, aveva dichiarato che Amara, anch'egli indagato, aveva al CSM, quali «riferimenti chiari», i magistrati Palamara e Ferri, che nei documenti è identificato come parlamentare ed ex componente del CSM e sottosegretario. In più si aggiunge che Amara si sarebbe servito di un intermediario per parlare con Palamara, mentre con Ferri lo avrebbe fatto direttamente.
  Evidenzia che nei documenti di indagine in questione (e cioè l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche) è dato molto rilievo al ruolo che il dottor Palamara svolgeva nell'associazionismo dei magistrati e alla sua attività in seno al CSM, con particolare riferimento ai suoi voti per l'assegnazione di incarichi direttivi, che si ipotizzano essere stati condizionati dai suoi rapporti con gli altri indagati e utilizzati come possibili mezzi di scambio di utilità. Osserva quindi che, sin da subito, in seno alle indagini si prefigura l'ipotesi che il dottor Palamara facesse uso del suo ruolo nel CSM per scambiare utilità con altri indagati e che egli, insieme con l'onorevole Ferri, fosse un «riferimento chiaro» al CSM di uno di tali indagati, sebbene l'onorevole Ferri non sia mai entrato tra gli indagati. Riferisce che identiche considerazioni sono svolte dal PM e dal GIP di Perugia nella richiesta, datata 15 marzo 2019, di procedere stavolta a captazioni informatiche nei confronti del dottor Palamara e nel relativo decreto di autorizzazione del 22 marzo 2019 (che è quello richiamato dalla Sezione disciplinare del CSM per delimitare l'oggetto della domanda di autorizzazione). Osserva che, alla data di autorizzazione delle captazioni informatiche, le intercettazioni telefoniche precedentemente autorizzate avevano già evidenziato contatti telefonici tra l'onorevole Ferri e il dottor Palamara, a partire dall'11 marzo 2019.
  Rileva che l'accostamento del nome dell'onorevole Ferri, già nei primi atti di autorizzazione alle intercettazioni e captazioni, a quello del dottor Palamara come «riferimento chiaro» al CSM di un co-indagato del Palamara stesso, porterebbe a ritenere che gli inquirenti avrebbero sin dall'inizio potuto prevedere la possibilità, indagando ulteriormente, di coinvolgere l'onorevole Ferri.
  Fa notare che il nome di Ferri ricorre anche nelle richieste di proroga dei decreti di intercettazione. Già nella richiesta di proroga delle intercettazioni telefoniche del 3 aprile 2019 sono riportate intercettazioni di conversazioni di Palamara, tra cui una del 12 marzo 2019, con Ferri, che – scrive il PM – testimonierebbero come «nell'ambito dei procedimenti relativi alle nomine e alle conseguenti assegnazioni di magistrati presso i diversi uffici giudiziari, [Palamara] fosse, effettivamente, in grado di gestire ed orientare sia voti espressi dai magistrati appartenenti all'associazione Unicost che di altre associazioni di magistrati». Il decreto con il quale, il 4 aprile 2019, il GIP autorizza la proroga, dedica un ampio spazio alla capacità di influenza e intervento di Palamara, definita «pervasiva», in quanto «in relazione alle nomine di uffici giudiziari (...) egli palesa di poter orientare, dall'esterno, i voti dei componenti dell'organo di autogoverno della magistratura» e pianifica «strategie utili per influire su procedure di nomina che sono attualmente in corso, corroborando in tal modo il contesto che, secondo l'ipotesi di accusa, aveva già fatto da sfondo alle condotte illecite per cui si procede». Pag. 14
  Fa notare come il passaggio nel quale il GIP afferma che l'attività svolta dal dottor Palamara in seno alle associazioni di magistrati, per influenzare dall'esterno le nomine del CSM, costituisce lo «sfondo delle condotte illecite» appaia particolarmente significativo, perché evidenzia la direzione delle indagini anche verso questa attività, nella quale l'onorevole Ferri poteva essere tra gli interlocutori del dottor Palamara. Ritiene che a questo punto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza costituzionale, ci si possa già chiedere se, alla data del decreto di proroga delle intercettazioni – all'inizio di aprile 2019 – una futura intercettazione o captazione di una conversazione tra l'onorevole Ferri e il dottor Palamara avrebbe potuto essere ancora considerata casuale, considerati: i rapporti intercorrenti tra il parlamentare Ferri e il terzo sottoposto a intercettazione Palamara, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine, alla quale avrebbero fatto da sfondo le attività volte a condizionare il CSM; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, che al 3 aprile 2019 erano già nove; l'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, che, sempre al 3 aprile 2019, era di meno di un mese. Rileva che la questione assume ancora più rilievo se si esamina la richiesta del PM di proroga delle intercettazioni telefoniche del 19 aprile 2019 e il relativo decreto di autorizzazione del GIP del 20 aprile. Anche in tali documenti, la capacità del dottor Palamara di influire sulle nomine del CSM, attraverso contatti anche con parlamentari, è una delle ragioni addotte a motivazione della proroga delle intercettazioni, che riscontrerebbero «l'impianto dell'accusa e i rapporti illeciti che fanno da sostrato ai reati per i quali si procede».
  Fa notare altresì che, rispetto alla precedente proroga, nella richiesta del PM si riferisce che era stato accertato «un rapporto di stretta frequentazione tra Palamara Luca ed il magistrato, già rappresentante dell'associazione Magistratura indipendente, nonché deputato, Ferri Cosimo Maria» e si dà conto di un incontro tra i due del 12 marzo 2019, già riferito in una precedente nota del GICO della Guardia di Finanza, non in possesso della Giunta, «finalizzato, verosimilmente, a concordare una condotta cui si sarebbero dovuti attenere gli appartenenti alle associazioni UNICOST e Magistratura indipendente, nell'ambito di procedimenti riguardanti nomine ed assegnazioni di magistrati presso diversi uffici giudiziari». Evidenzia che secondo il PM «le attività di ascolto consentivano di rilevare come tra il Palamara e il Ferri intercorresse un rapporto non limitato alla mera appartenenza ad associazioni di magistrati, bensì ad altri contesti connotati quanto meno da elementi di opacità in relazione ai partecipanti agli incontri, per lo meno in relazione a quello svoltosi il 10.4.2019».
  Precisa che nella richiesta di proroga sono riportati estratti di otto conversazioni telefoniche tra Palamara e Ferri, svoltesi in un arco temporale che va dal 28 marzo al 2 aprile 2019 e che, tra gli allegati alla richiesta, vi sono due note del GICO di Roma: una dell'11 aprile 2019, nella quale si riferisce di un incontro conviviale del giorno precedente al quale avevano partecipato diversi magistrati, tra i quali il dottor Palamara, un notaio che veniva definito come aventi rapporti con uno dei co-indagati di Palamara, e l'onorevole Ferri, che era stato anche fotografato; e l'altra del 18 aprile 2019, i cui contenuti sono stati pressoché letteralmente trasfusi nella richiesta del PM del 19 aprile 2019.
  Osserva che anche la richiesta di ulteriore proroga delle intercettazioni del 15 maggio 2019, basata su una nota del GICO di Roma del 13 maggio, si dilunga sul rapporto tra Ferri e Palamara, sottolineando che «non fosse da ricondursi esclusivamente ad aspetti e/o tematiche attinenti alla magistratura, piuttosto da estendersi anche ad altri contesti non meglio specificati». Riferisce che nel documento si dà inoltre conto dell'esistenza di rapporti tra Palamara, Ferri e Claudio Lotito, che sarebbero stati «legati da un vincolo di natura non meglio definita» e si incontravano, spesso in orari notturni, per «trattare argomentazioni di cui, nel corso delle conversazioni telefoniche, non facevano minimamente Pag. 15 cenno». Evidenzia che, nel documento in esame, un intero paragrafo, intitolato «gli ulteriori elementi acquisiti sulla figura di Ferri Cosimo Maria», è dedicato ai rapporti intercorrenti tra Palamara e Ferri, descritti anche sulla base di intercettazioni di conversazioni tra di loro e di Palamara con la moglie e il figlio.
  Osserva che di particolare rilievo appare la seguente frase, conclusiva, del predetto paragrafo: «è in corso di identificazione la persona indicata come Luca che dovrebbe incontrarsi a casa di Palamara con Ferri, certo rileva qui la stranezza di un incontro di tale rilevanza da indurre Palamara a chiedere ai familiari di uscire di casa o comunque di NON uscire dalle stanza (ai figli); anomalia che non assurge con evidenza ad elemento indiziario, di certo segna un percorso investigativo da approfondire». Precisa che i documenti relativi a questa proroga delle intercettazioni sono successivi alla captazione del 9 maggio 2019, ma hanno senz'altro rilievo per le valutazioni concernenti le captazioni del 21, 28 e 29 maggio.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, avverte che, considerata la concomitante ripresa dei lavori dell'Assemblea, è necessario sospendere l'illustrazione del documento in titolo. Propone pertanto di proseguire l'illustrazione del relatore in una prossima seduta della Giunta.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 9.45.