CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 settembre 2021
661.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 285

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 22 settembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.
S. 2255 e abb., approvato dalla Camera.
(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, ricorda che la Commissione si è già espressa sul testo, l'11 novembre 2020, nel corso dell'iter del provvedimento alla Camera, deliberando un parere con due osservazioni. La prima osservazione era volta a prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'adozione del regolamento sul funzionamento del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, previsto dall'articolo 6, comma 2. La seconda osservazione chiedeva di fare riferimento, all'articolo 13, comma 1, in materia di Pag. 286promozione della ricerca nell'ambito della tematica delle malattie rare, oltre che alle regioni anche alle province autonome di Trento e di Bolzano. Entrambe le osservazioni sono state recepite.
  Segnala poi che il provvedimento appare riconducibile principalmente alla materia di competenza legislativa esclusiva statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e alla materia di competenza legislativa concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma); con riferimento agli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 assume rilievo anche la materia di esclusiva competenza statale sistema tributario dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e).
  Rileva inoltre che, a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, oltre a quella inserita all'articolo 6 in recepimento dell'osservazione nel parere già reso sul provvedimento, alcune ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare, l'articolo 8, comma 2, prevede che rappresentanti della Conferenza delle regioni partecipino all'istituendo Comitato nazionale per le malattie rare; l'articolo 9, comma 1, prevede che con accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni sia approvato ogni tre anni il Piano nazionale per le malattie rare.
  In dettaglio, l'articolo 1 enuncia la finalità del provvedimento identificandola nella tutela del diritto alla salute delle persone affette da malattie rare.
  L'articolo 2 e i commi 4 e 5 dell'articolo 4, concernono l'individuazione delle malattie rare e ultra rare, mentre il comma 4, dell'articolo 4, demanda a un decreto ministeriale l'aggiornamento delle prestazioni necessarie al trattamento delle stesse malattie.
  L'articolo 3 contiene la definizione di farmaco orfano.
  L'articolo 5 detta disposizioni per assicurare l'assistenza farmaceutica e l'immediata disponibilità dei farmaci orfani.
  L'articolo 6 prevede e disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, con una dotazione – a decorrere dal 2022 – di 1 milione di euro annui.
  L'articolo 7 definisce le funzioni del Centro nazionale per le malattie rare, con sede presso l'Istituto superiore di sanità (ISS).
  L'articolo 8 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, del Comitato nazionale per le malattie rare, con funzioni di indirizzo e coordinamento definendo le linee strategiche delle politiche nazionali e regionali in materia di malattie rare.
  L'articolo 9 prevede che periodicamente venga approvato – con Accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni, su iniziativa del Ministero della salute sentito il Comitato e il centro nazionale per le malattie rare – il Piano nazionale per le malattie rare che definisce gli obiettivi e gli interventi pertinenti in tale ambito. In sede di prima attuazione del provvedimento in esame il Piano è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Mediante l'Accordo sopracitato viene disciplinato anche il riordino della Rete nazionale delle malattie rare.
  L'articolo 10 prevede che le regioni assicurino, attraverso i Centri regionali e interregionali di coordinamento, il flusso informativo delle reti per le malattie rare al Centro nazionale per le malattie rare.
  L'articolo 11 stanzia, a decorrere dal 2022, ulteriori risorse, a valere su un incremento dei versamenti da parte delle aziende farmaceutiche, per la ricerca nel settore delle malattie rare e dei farmaci orfani e per lo sviluppo di questi ultimi (ad integrazione delle risorse previste dalla disciplina vigente a valere su analoghi versamenti).
  L'articolo 12, ai commi da 1 a 4 e al comma 7, concede, a decorrere dal 2022, un credito d'imposta per le spese sostenute per l'avvio e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici o alla produzione dei farmaci orfani. I commi 5 e 6 prevedono che le imprese farmaceutiche e biotecnologiche che intendono svolgere studi finalizzati alla scoperta, alla registrazione e Pag. 287alla produzione di farmaci orfani o di altri trattamenti altamente innovativi possano beneficiare degli interventi di sostegno alla ricerca oggetto dei bandi o avvisi emessi dal Ministero dell'università e della ricerca.
  L'articolo 13 dispone che il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome promuovano la tematica delle malattie rare nell'ambito della ricerca indipendente.
  L'articolo 14 concerne le attività di informazione e comunicazione sulle malattie rare, prevedendo anche una relazione annua alle Camere sull'attuazione della legge.
  L'articolo 15 contiene le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle varie disposizioni.
  L'articolo 16 specifica che le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 120/2021: Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
S. 2381 Governo.
(Parere alla 13a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), relatore, nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 disciplini un nuovo strumento di programmazione – statale – a fini di coordinamento, relativo alla previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Esso è volto sia all'aggiornamento tecnologico sia all'accrescimento della capacità operativa e consiste in un Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Tale Piano nazionale è predisposto sulla scorta di una specifica, articolata rilevazione condotta dal Dipartimento della protezione civile (comma 1), il quale può avvalersi di un Comitato tecnico (comma 2). Specifica previsione concerne la prima applicazione, onde adottare (entro il 10 ottobre 2021) un primo «Piano nazionale speditivo» (comma 4).
  L'articolo 2 stanzia 40 milioni di euro per l'acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi. Le risorse sono finalizzate all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione. Il comma 3 demanda al Dipartimento della protezione civile il monitoraggio delle attività, anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
  L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000, prevedendo a tale fine un potere sostitutivo in capo alle regioni. A tale fine, il comma 1 dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente – rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle regioni e ai Comuni interessati su supporto digitale – siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. Il comma 3 riconosce il potere sostitutivo delle regioni, laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni, di cui al citato articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, non siano approvati dai comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente Pag. 288 previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000). In tale eventualità, ossia quando i predetti elenchi siano adottati in via sostituiva dalle regioni, la disposizione in esame prevede la conseguente applicazione dei correlati obblighi di pubblicità. Si prevede, in particolare, che la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni, venga effettuata sul sito istituzionale della regione.
  L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, mediante misure di potenziamento dei piani regionali (comma 1) nonché stanziando fondi specifici nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne per il finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato (comma 2) e nei comuni localizzati nelle isole minori (comma 3). La norma dispone, inoltre, al comma 4, che nei Piani operativi nazionali attuativi dei fondi strutturali 2021-2027 si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai. In particolare, il comma 1 prevede che le revisioni annuali dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano trasmessi, entro trenta giorni dalla loro adozione, al Dipartimento della protezione civile per essere esaminati dal Comitato tecnico disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto-legge. Il Comitato può formulare raccomandazioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi. Le raccomandazioni possono riguardare gli interventi e le opere da approntare ai fini della prevenzione degli incendi boschivi; le convenzioni stipulate tra le regioni e le Province autonome ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'accordo-quadro del 4 maggio 2017, tra il Governo e le regioni, in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.
  Il comma 2 dispone che, nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse non impegnate autorizzate dall'articolo 1, comma 314, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), nell'importo di 20 milioni per l'anno 2021 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183), venga destinata al finanziamento di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge n. 353 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). La disposizione si applica tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale, elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.
  L'articolo 5 introduce una serie di modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, recante la legge-quadro in materia di incendi boschivi. In particolare, con il comma 1 si introduce la nuova definizione di incendio di interfaccia urbano-rurale, con cui si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali (lettera a)); si stabilisce che il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi individui, tra l'altro, le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, gli inadempimenti determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio e le operazioni di incendi di interfaccia urbano-rurale (lettera b)); si includono nelle attività di previsione del rischio di incendi boschivi anche le aree trattate con la tecnica del fuoco prescritto, inserendo tale tecnica tra gli interventi colturali previsti Pag. 289nell'ambito dell'attività di prevenzione degli incendi (lettera c)); si introduce nella lotta attiva contro gli incendi boschivi l'uso delle attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco, e compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto «in rapporto») ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco (lettera d)); viene introdotto, inoltre, il divieto per tre anni della raccolta dei prodotti del sottobosco nei soprassuoli percorsi dal fuoco (lettera e)); si prevede poi la facoltà per i Comuni di avvalersi di ISPRA, mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, per il censimento delle aree colpite da incendi (lettera e)); si prevede la confisca degli animali nel caso di trasgressione al divieto di pascolo nelle aree colpite da incendi (lettera e)). I commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 353/2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio previste all'articolo 2, comma 3, del presente decreto-legge.
  L'articolo 6 interviene sul delitto di incendio boschivo, previsto dall'articolo 423-bis del codice penale, per introdurre una circostanza aggravante – quando i fatti siano commessi da coloro che svolgono compiti di prevenzione incendi – e due circostanze attenuanti, per coloro che collaborano con le autorità e si impegnano a contenere le conseguenze dell'incendio. La disposizione prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di contrattare con pubblica amministrazione, dell'estinzione dell'eventuale rapporto di lavoro pubblico e dell'interdizione dall'assunzione di incarichi legati alla prevenzione incendi, oltre che la confisca obbligatoria, anche per equivalente, dei profitti del reato.
  L'articolo 7 reca misure ulteriori urgenti in materia di protezione civile. I commi 1 e 2 recano la ridefinizione delle modalità di svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), prevedendo accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale tra l'INGV e il Dipartimento della protezione civile e recando la copertura degli oneri previsti. Il comma 3 proroga di circa due anni (dal 31 dicembre 2021 al 31 ottobre 2023) il termine di durata dei contratti a tempo determinato e delle altre forme di lavoro flessibile previste per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti in materia di contrasto al dissesto idrogeologico.
  L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 9 dispone l'entrata in vigore.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, il provvedimento appare riconducibile sia alla materia di esclusiva competenza statale «tutela dell'ambiente» (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alla materia di competenza concorrente «protezione civile» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
  A fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede che rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni designati dalla Conferenza Unificata partecipino al comitato tecnico istituito dalla norma; il successivo comma 3 prevede poi l'intesa in sede di Conferenza unificata per l'adozione del DPCM di approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; il ruolo dei comuni e, in via sostitutiva, delle regioni, è inoltre richiamato all'articolo 3 con riferimento all'aggiornamento del catasto del soprassuoli percorsi dal fuoco; l'articolo 4 prevede infine il potenziamento dei piani regionali di prevenzione antincendio.
  Il provvedimento non appare quindi presentare profili problematici per ciò che Pag. 290attiene all'ambito di competenza della Commissione.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene auspicabile l'inserimento nel provvedimento di clausole che vincolino l'utilizzo dei fondi ai fini previsti con misure di controllo e rendicontazione analitiche, analogamente a quanto si sta prevedendo per gli investimenti del PNRR.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az) relatore accoglie con favore il suggerimento della collega Emanuela Rossini. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.
C. 3091, approvato dalla 7a Commissione del Senato.
(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, nell'illustrare il contenuto della proposta di legge (presentata al Senato a prima firma del senatore Nencini), che si compone di 5 articoli, rileva come l'articolo 1, al comma 1 preveda che la Repubblica riconosca il 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, al fine, fra l'altro, di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, nonché di riconoscere il ruolo sociale dello spettacolo e il suo contributo all'arricchimento dell'identità culturale della società italiana.
  La relazione illustrativa di cui era corredata la proposta di legge presentata al Senato evidenziava che si è scelta la data del 24 ottobre in quanto è la medesima di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, che, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, aveva nuovamente disposto, dal 26 ottobre 2020, la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.
  Il comma 2 prevede, inoltre, che la Giornata nazionale dello spettacolo non è una ricorrenza festiva, disponendosi, infatti, che essa non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
  La Giornata nazionale dello spettacolo si aggiunge alla Giornata mondiale del teatro, che si celebra il 27 marzo di ogni anno e che è stata riconosciuta a livello nazionale con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2009.
  L'articolo 2, comma 1, dispone che, in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo, lo Stato e gli enti territoriali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.
  In particolare, le attività indicate possono essere promosse in strutture sanitarie e case di cura, istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado.
  Per queste ultime, il comma 2 dispone che ciò avvenga anche in attuazione dei princìpi di cui al decreto legislativo n. 60 del 2017, il quale ha stabilito che le istituzioni scolastiche prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, in ambito – fra gli altri – artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico. In tale contesto la progettualità delle istituzioni scolastiche si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, o con specifiche iniziative extrascolastiche, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, di enti locali e di altri soggetti pubblici Pag. 291 e privati, inclusi i soggetti del Terzo settore. In particolare, con riferimento ai percorsi curricolari, essa si realizza nell'ambito delle componenti dello stesso curriculum denominate «temi della creatività», che riguardano le aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, a decorrere dal 2021, del Premio nazionale per lo spettacolo, il quale consiste in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale dello spettacolo.
  I requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio, nonché le modalità per la sua attribuzione, devono essere definiti con decreto del Ministro della cultura, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere della Conferenza unificata.
  Dal momento che la norma riguarda un ambito di legislazione concorrente tra Stato e regioni, rileva l'opportunità di prevedere l'intesa, in luogo del parere, in sede di Conferenza unificata, circa il predetto decreto ministeriale.
  Ricorda infatti che la Corte costituzionale ha fatto presente che nelle materie di legislazione concorrente occorre adottare discipline che prefigurino un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, «ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (si veda, a titolo di esempio, la sentenza n. 7 del 2016).
  L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Per quanto concerne il riparto delle competenze legislative costituzionalmente definite, pur non potendosi riscontrare un esplicito riferimento costituzionale, si rileva come l'istituzione di una nuova ricorrenza nazionale della Repubblica, che richiede, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale, appaia riconducibile nell'ambito della materia «ordinamento civile», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Le previsioni recate dagli articoli 2 e 3 sono, invece, riconducibili alla materia «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Al riguardo, ricorda che, con sentenza n. 255 del 2004, la Corte costituzionale ha chiarito che in tale ambito rientrano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura e, dunque, anche le attività di sostegno degli spettacoli.
  Ricorda peraltro che l'articolo 9 della Costituzione dispone che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura. Nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ripercorrendo quanto già evidenziato dalla giurisprudenza precedente alla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione – la Corte ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni».

  La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) rileva come la motivazione addotta per l'istituzione di questa Giornata – essendo stato il gruppo di Fratelli d'Italia sempre contrario alla sospensione degli spettacoli – sia, a suo avviso, piuttosto flebile.

  La senatrice Danila DE LUCIA (M5S), relatrice, si dichiara in disaccordo con la senatrice Drago e chiarisce che la data del 24 ottobre è stata dovuta al fatto che il 24 ottobre 2020 fu adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disponeva la nuova sospensione degli spettacoli. Tale scelta oltre che commemorativa è, a suo avviso, di buon auspicio. Ricorda, ancora una volta, l'importanza del ruolo sociale e aggregativo dello spettacolo in tutte le sue forme.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

Pag. 292

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021.
C. 3208 Governo.
(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il disegno di legge di delegazione europea sia volto a garantire l'adeguamento del diritto interno a quello dell'Unione europea attraverso il conferimento di deleghe legislative al Governo per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dei regolamenti UE.
  Segnala preliminarmente che sul provvedimento, la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole lo scorso 4 agosto facendo però propria la richiesta delle regioni di inserire all'articolo 13 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada) la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Il provvedimento interviene in una pluralità di materie; in particolare assumono rilievo le materie di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea; sistema tributario; mercati finanziari; ordinamento penale, (articolo 117, secondo comma, lettere a), e) ed l) nonché le materie di competenza concorrente tutela della salute, alimentazione, professioni (articolo 117, terzo comma) e la materia di competenza residuale regionale agricoltura
  In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per il recepimento delle direttive e per dare attuazione agli altri atti dell'Unione Europea di cui agli articoli da 2 a 13 e all'allegato A.
  L'articolo 2 delega il Governo ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  L'articolo 3 stabilisce gli specifici princìpi e criteri direttivi di delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea.
  L'articolo 4 contiene gli specifici princìpi e criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2019/2161/UE sulla migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.
  L'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503, che disciplinano i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese.
  L'articolo 6 delega il Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE.
  L'articolo 7 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e al regolamento (UE) 2017/625, limitatamente – quest'ultimo – ai controlli ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici. È prevista, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 8 contiene i princìpi e i criteri per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). Pag. 293
  L'articolo 9 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.
  L'articolo 10 reca una disciplina di delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati. Per l'adozione dei decreti legislativi è prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 11 dispone circa i criteri e i princìpi di delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2019/6 in materia di medicinali veterinari.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi. In particolare, alla luce del carattere concorrente delle competenze coinvolte (tutela della salute ed alimentazione), potrebbe essere prevista la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE.
  L'articolo 13 reca la delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone; tra i princìpi e criteri direttivi merita richiamare: la semplificazione degli adempimenti amministrativa connessi all'attività di trasporto su strada; la ridefinizione del sistema sanzionatorio; il potenziamento della collaborazione informatica tra i soggetti coinvolti.
  Come già accennato, con riferimento a tale disposizione, le regioni hanno richiesto l'inserimento della previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi. Si può ritenere che la richiesta derivi dalla valutazione dell'impatto che l'adeguamento ai regolamenti dell'Unione europea potrebbe avere sul settore del trasporto pubblico locale, materia riconosciuta come di residuale competenza regionale dalla sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale. Sul punto, propone, come di consueto, di invitare la Commissione di merito ad approfondire il contenuto del parere della Conferenza Stato-regioni.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) propone di inserire nel parere una forte raccomandazione volta a rafforzare le analisi dell'impatto di regolamentazione nel recepimento del diritto dell'Unione europea. Questo per assicurare che la normativa di recepimento nazionale sia orientata ad una riduzione, e non ad aumento, degli oneri amministrativi. In questa attività è indispensabile coinvolgere gli enti territoriali, che bene possono conoscere le ricadute sul territorio della normativa nazionale di recepimento. Si riferisce in particolare alle piccole imprese e all'agricoltura.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az) relatore, accoglie la proposta della collega Emanuela Rossini e formula una proposta di parere con tre condizioni (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 settembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.