CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 luglio 2021
624.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 14 luglio 2021.

Audizione informale in videoconferenza di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2361, C. 3069 e C. 3081, recanti modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.50.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 14 luglio 2021.

Audizione informale in videoconferenza del Presidente della Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali e artigiane (Federcasse), nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00668, sulle iniziative a sostegno delle banche di credito cooperativo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.10.

Proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 94.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 13 luglio scorso.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione del parere sulla proposta di nomina della professoressa Chiara Mosca a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
  Ricorda che nella seduta di ieri si è svolta l'audizione della professoressa Mosca e, intervenendo a nome del relatore, formula una proposta di parere favorevole sulla sua nomina a componente della Consob.
  Da quindi conto delle sostituzioni.

  La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti... 32
   Votanti... 31
   Astenuti... 1
   Maggioranza... 17

   Hanno votato ... 29
   Hanno votato no... 2

  La Commissione approva.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alemanno, Angiola, Boccia, Buratti, Cavandoli, Centemero, Ciagà, Covolo, Currò, Fragomeli, Giacometto, Grimaldi, Gusmeroli, Lorenzoni, Martinciglio, Martino, Mazzetti (in sostituzione di Cattaneo), Migliorino, Alessandro Pagano, Pallini (in sostituzione di Ruocco), Pastorino, Porchietto, Ribolla, Sangregorio, Sani, Topo, Troiano, Ungaro, Villarosa, Zanichelli e Zennaro.

  Si è astenuto il deputato Osnato.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 14 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 15.25.

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DL 82/2021: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
C. 3161 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 luglio scorso.

  Davide ZANICHELLI (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
Nuovo testo C. 2561 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, rammenta che la Commissione Finanze avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla Commissione XII Affari Sociali – del disegno di legge C. 2561, recante delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia.
  Il provvedimento è stato significativamente modificato nel corso dell'esame in sede referente, che ne ha arricchito i contenuti, inserendo numerosi ulteriori principi e criteri di delega.
  Il disegno di legge, ora composto di nove articoli, contiene deleghe al Governo per l'adozione, il riordino e il potenziamento di disposizioni volte a sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare la denatalità, per valorizzare la crescita armoniosa e inclusiva dei bambini e dei giovani, per sostenere l'indipendenza e l'autonomia finanziaria di questi ultimi nonché per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori e sostenere, in particolare, quello femminile (articolo 1).
  Segnala quindi che l'articolo 1, comma 2, reca i principi e criteri direttivi generali ai quali il Governo si dovrà attenere nell'esercizio delle deleghe attribuite dal provvedimento. I successivi articoli dal 3 al 6-bis delegano il Governo ad adottare decreti legislativi aventi i seguenti oggetti: riordino delle misure di sostegno all'educazione dei figli (articolo 3); disciplina dei congedi parentali, di paternità e di maternità (articolo 4); incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro (articolo 5); sostegno della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani (articolo 6); sostegno e promozione delle responsabilità familiari (articolo 6-bis).
  Per quanto riguarda le competenze della Commissione Finanze, evidenzia che, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, sia nell'ambito dei principi e criteri direttivi individuati ai fini dell'esercizio delle deleghe conferite dagli articoli 3, 5 e 6 è prevista l'adozione di misure di carattere fiscale finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
  Elenca quindi le misure fiscali che potranno essere previste dai decreti legislativi delegati.
  Si tratta innanzitutto di misure relative all'incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito e alla previsione di strumenti fiscali per favorire il rientro delle donne nel mercato del lavoro, in particolare dopo la maternità, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (articolo 1, comma 2, lettera b)), nonché di agevolazioni fiscali, esenzioni, deduzioni o detrazioni in relazione alle spese sostenute dalle famiglie per attività educative e di apprendimento, anche non Pag. 96formale, dei figli (articolo 1, comma 2, lettera c)).
  Ulteriori misure sono previste per l'attuazione della delega in materia di educazione dei figli. Si tratta della razionalizzazione dei benefici fiscali relativi ai figli a carico, introducendo nuove agevolazioni per le spese per la crescita, per il mantenimento e per l'educazione, anche non formale, per la formazione e per l'istruzione dei figli (articolo 3, comma 2, lettera a)); della previsione di benefici fiscali per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 3, comma 2, lettera e)); della previsione di specifici benefici fiscali aggiuntivi per le forme di welfare aziendale aventi ad oggetto misure di sostegno all'educazione e alla formazione dei figli nonché alla protezione della relativa salute, anche mediante appositi strumenti assicurativi (articolo 3, comma 2, lettera m)); della possibilità di corrispondere nella forma di agevolazioni fiscali tutti i benefici e le prestazioni indicati dal comma 2 dell'articolo 3 (articolo 3, comma 2, lettera n)).
  Sono quindi previste misure per l'attuazione della delega in materia di incentivazione del lavoro femminile, condivisione della cura e armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro: aumento della percentuale di detraibilità o deducibilità delle spese sostenute dal contribuente per addetti ai servizi domestici e all'assistenza di familiari, ovvero per l'acquisto di servizi di cura alla persona (articolo 5, comma 2, lettera a)), nonché previsione di specifiche agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale (articolo 5, comma 2, lettera l)).
  L'articolo 5 prevede inoltre il sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici (comma 2, lettera o)).
  Richiama quindi le misure per l'attuazione della delega in materia di sostegno della spesa delle famiglie per la formazione dei figli e il conseguimento dell'autonomia finanziaria dei giovani. Si tratta della previsione di detrazioni fiscali per l'acquisto di libri di testo universitari, anche su supporto digitale, per i figli maggiorenni a carico (articolo 6, comma 2, lettera a)); della previsione di detrazioni fiscali per le spese per la locazione di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti a corsi universitari, con particolare riferimento agli studenti fuori sede (articolo 6, comma 2, lettera b)). In proposito evidenzia che il successivo articolo 8, comma 1, lettera b), n. 3), include, tra le risorse da utilizzare a copertura del provvedimento, quelle rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione della detrazione delle spese per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR; della previsione di agevolazioni fiscali per la locazione dell'abitazione principale o per l'acquisto della prima casa in favore delle giovani coppie di età non superiore a 35 anni ovvero delle famiglie con un solo genitore di età non superiore a 35 anni (articolo 6, comma 2, lettera c)); della previsione di agevolazioni fiscali per il diritto alla vita indipendente e all'autonomia abitativa delle persone con disabilità (articolo 6, comma 2, lettera d)); della previsione di detrazioni fiscali per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza di corsi di studio universitari, di corsi di specializzazione o di altri percorsi formativi, anche volti all'inclusione lavorativa, dei figli con disabilità, incluse le spese necessarie per accompagnatori, assistenti personali o altri operatori (articolo 6, comma 2, lettera e)); della previsione di agevolazioni fiscali per la frequenza di corsi di formazione per le nuove professioni legate all'innovazione, alla digitalizzazione e all'autoimprenditoria in favore di giovani di età inferiore ai 18 anni (articolo 6, comma 2, lettera h)).
  In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), in tema di incentivazione del lavoro del secondo percettore di reddito, ritiene opportuno sottolineare che anche il Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato dalla Commissione Finanze Pag. 97lo scorso 30 giugno, propone di valutare l'introduzione di specifici incentivi, come l'introduzione di una tassazione agevolata per un periodo predefinito in caso di ingresso al lavoro del secondo percettore di reddito, il cui ammontare sia congruamente superiore alla detrazione per familiare a carico.
  Sottolinea come questa misura abbia un valore non solo in relazione al tema della genitorialità ma anche in sé stesso come motore dello sviluppo economico, stante il basso livello dell'occupazione femminile in Italia (48,6 per cento al dicembre 2020), nonostante le donne siano la maggioranza nel Paese (51,3 per cento della popolazione) e abbiano in media livelli più alti di istruzione rispetto agli uomini (le diplomate sono il 63 per cento contro il 59,7 per cento dei diplomati; le laureate sono il 22,1 per cento contro il 16,5 per cento dei laureati).
  Con riferimento alle numerose detrazioni e deduzioni – le cosiddette spese fiscali relative al consumo di particolari beni o servizi – previste dai principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe conferite dal provvedimento, ricorda che nel citato Documento conclusivo la Commissione ha ritenuto indispensabile che il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, preannunciato dal Governo, contenga le necessarie premesse per una azione volta ad una razionalizzazione del sistema. La Commissione ha inoltre individuato, come modalità per il raggiungimento di tale obiettivo, l'eliminazione delle spese fiscali il cui beneficio pro capite medio sia inferiore a una soglia appositamente determinata e il passaggio, completo o parziale, del complesso delle agevolazioni sul lato delle uscite pubbliche, istituendo un meccanismo volontario di erogazione diretta del beneficio a fronte del pagamento con strumenti tracciabili.
  L'articolo 7 disciplina il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi, per i quali si prevede l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul quale si interviene.
  L'articolo 8 individua le risorse finanziarie con le quali si provvede all'attuazione delle deleghe di cui agli articoli da 3 a 6. Si tratta innanzitutto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge n. 160 del 2019 – legge di bilancio per il 2020, che ha istituito il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, con una dotazione originaria pari a 1.044 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Si prevede inoltre l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla modificazione o dall'abrogazione dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, dell'assegno di natalità, del premio alla natalità, del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e altri servizi per l'infanzia e del Fondo di sostegno alla natalità, nonché dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari.
  Con riferimento alla materia fiscale, segnala che il comma 1, lettera b), dell'articolo 8, prevede l'utilizzo delle risorse rivenienti dalla modificazione o dall'abolizione, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, delle detrazioni fiscali per minori a carico, previste dall'articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, e della detrazione del 19 per cento delle spese per i contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede, prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del TUIR.
  Segnala altresì che il comma 2 dell'articolo 8 prevede che qualora uno o più decreti legislativi determino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazioni al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, essi siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti misure finanziarie.
  Ritiene opportuno sottolineare che le risorse finanziarie indicate dall'articolo 8 del provvedimento sono in gran parte coincidenti Pag. 98 con quelle destinate all'attuazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, ai sensi dell'articolo 3 della legge di delega n. 46 del 2021.
  L'articolo 8-bis reca infine la clausola di salvaguardia relativa all'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Segnala infine che nel testo originario del disegno di legge in esame, l'articolo 2 prevedeva una delega al Governo per l'istituzione dell'assegno universale e per il riordino e la semplificazione delle misure di sostegno economico per i figli a carico.
  Tale articolo è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, in quanto la materia è stata nel frattempo disciplinata dalla legge 1° aprile 2021, n. 46, recante Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, che sarà progressivamente riconosciuto a tutti i nuclei familiari con figli a carico.
  Inoltre, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi previsti dalla citata legge n. 46 del 2021, che dovranno essere emanati entro il 21 aprile 2022, è stato emanato il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che riconosce, per il secondo semestre del corrente anno 2021, un assegno temporaneo per i figli minori ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988 e che hanno un reddito ISEE non superiore a 50 mila euro. Il provvedimento (C. 3201) è già stato approvato, con modificazioni, dal Senato, è attualmente all'esame della Camera ed è assegnato anche alla nostra Commissione, ai fini del parere da rendere alla XII Commissione Affari sociali.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), che illustra.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON segnala, con riferimento al provvedimento in esame, che il Dipartimento delle finanze ha formulato alcune osservazioni (vedi allegato 2).
  In particolare, fa presente preliminarmente che la genericità delle disposizioni e la natura programmatica delle stesse non consentono di fornire specifiche osservazioni tecniche. Tuttavia, segnala che, con riferimento alle disposizioni che riconoscono ai beneficiari contributi o erogazioni di una somma di denaro (articolo 3, comma 2, lettere c) e f); articolo 5, comma 2, lettera b); articolo 6, comma 2, lettera a)), sarebbe opportuno precisare che tali contributi ed erogazioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Ciò al fine di fugare qualsivoglia dubbio interpretativo in ordine alla qualificazione reddituale delle predette somme e al loro conseguente eventuale assoggettamento a tassazione.
  Segnala, infine, che all'articolo 3, comma 2, lettera e) e all'articolo 6, comma 2, lettera b) e lettera e) appare improprio l'uso del termine prevedere (anziché potenziare), in quanto il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi già disciplina specifiche detrazioni per le spese di frequenza alle scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado (articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR), e per le spese per la frequenza di corsi di studi universitari (articolo 15, comma 1, lettera e) del TUIR), nonché per i canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti fuori sede (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del TUIR).

  Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, chiede una breve sospensione della seduta per valutare le osservazioni formulate dal Governo al fine di recepirne il contenuto nella propria proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.45.

  Claudia PORCHIETTO (FI) osserva che alcune espressioni contenute nella proposta di legge potrebbero trovare una migliore formulazione. In particolare, all'articolo 5, nell'ambito delle misure volte a incentivare il lavoro femminile, la previsione di un sostegno alla formazione finanziaria Pag. 99 per l'imprenditoria femminile sembra assumere che le imprenditrici abbiano fabbisogni formativi maggiori dei colleghi uomini, in quanto non in grado di gestire la finanza all'interno delle aziende. Riterrebbe opportuno integrare la proposta di parere della relatrice al fine di prevedere una formulazione della norma più rispettosa della dignità delle donne imprenditrici.

  Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, accogliendo l'osservazione della deputata Porchietto, propone di specificare che il sostegno alla formazione finanziaria vada riferito alle necessità formative delle giovani imprenditrici. Propone inoltre di recepire nel parere i rilievi formulati dal Governo, tenendone conto in parte nelle premesse e in parte nelle osservazioni.

  Massimo UNGARO (IV), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che due cose verranno ricordate, a suo avviso, tra gli interventi adottati in questa legislatura: il bonus del 110 per cento e l'assegno unico per i figli a carico, previsto anche dal provvedimento in esame, sebbene poi assorbito dalle disposizioni nel frattempo approvate. L'assegno unico, in particolare, costituisce a suo avviso un'arma fondamentale, una sorta di «bazooka», per combattere l'inverno demografico, in quanto costituisce il primo intervento a carattere universale adottato al fine di dare un sostegno effettivo e tangibile alle famiglie.
  Esprime quindi il sostegno convinto del suo gruppo al parere formulato dalla relatrice sul provvedimento in esame, osservando che, trattandosi di un disegno di legge delega, non risulta a suo avviso condivisibile l'appunto, formulato dal Governo, di eccessiva genericità delle disposizioni in esso contenute.
  Ricorda inoltre, come particolarmente significativi, gli interventi finalizzati a favorire l'emancipazione giovanile, tra cui in particolare quelli volti a favorire affitti calmierati per gli studenti e mutui agevolati per i giovani.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, chiede alla relatrice di modificare l'ultimo paragrafo delle premesse del parere, laddove si richiamano i contenuti del Documento conclusivo dell'indagine sulla riforma fiscale approvato dalla Commissione. Propone di eliminare il riferimento all'esigenza di riordino del sistema delle spese fiscali, limitandosi al riferimento all'esigenza di razionalizzazione delle medesime spese, garantendo in tal modo una maggiore conformità al testo del Documento approvato.

  Massimo UNGARO (IV), pur non opponendosi alla proposta di modifica del parere proposta dall'onorevole Gusmeroli, ricorda che proprio la mancanza di incisività degli interventi proposti sul sistema delle spese fiscali è stata ritenuta un punto debole ed è stata oggetto delle principali critiche mosse dalla stampa al Documento conclusivo approvato dalla Commissione.

  Vita MARTINCIGLIO (M5S), nel condividere quanto osservato dal deputato Ungaro, intende ricordare ai colleghi come il suo gruppo, nel corso dell'indagine conoscitiva, si sia particolarmente impegnato ed abbia dato un contributo fattivo proprio sul tema del riordino delle spese fiscali. Dichiara comunque di accettare, per spirito conciliativo, la riformulazione proposta dal Vicepresidente Gusmeroli.

  Galeazzo BIGNAMI (FDI), in risposta al deputato Ungaro, osserva che il provvedimento in esame non rappresenta affatto, a suo avviso, un'arma potente per combattere il calo demografico, bensì un palliativo, essendo insufficienti le risorse finanziarie destinate al sostegno delle famiglie, con il rischio di operare una mera rimodulazione degli istituti anziché un loro potenziamento. Stigmatizza, in particolare, l'esclusione dai benefici dei figli al di sopra dei 21 anni anche in presenza di situazioni che potrebbero invece rendere necessario un sostegno più duraturo. Intende in ogni caso sottolineare il sostegno dato dal suo gruppo ad ogni intervento a favore della famiglia, anche ove, Pag. 100come in questo caso, non lo valuti sufficientemente efficace.

  Graziella Leyla CIAGÀ (PD), relatrice, alla luce del dibatto svoltosi, formula una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 623 del 13 luglio 2021, a pagina 30, prima colonna, decima riga, sostituire le parole: «cinque anni e possono essere confermati una sola volta.» con le seguenti: «sette anni e non possono essere riconfermati.».