CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 giugno 2021
614.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 162

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale.
S. 2117.
(Parere alla 10a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), relatore, nel riassumere il contenuto del progetto di legge rileva come questo appaia in primo luogo riconducibile alla materia «artigianato» che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione è di residuale competenza regionale. Assume però anche rilievo la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, primo comma, lettera e) della Costituzione). Ricordo infatti che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha precisato che alla materia «tutela della concorrenza» è sotteso «l'intendimento del legislatore costituzionale del 2001 di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004). Merita richiamare anche l'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, in base al quale «la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato».
  Alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento correttamente prevede in più punti, come si vedrà nel prosieguo dell'illustrazione, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  L'articolo 1 demanda alle regioni l'adozione di provvedimenti per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana artistico-tradizionale, la quale ha per scopo prevalente «lo svolgimento di un'attività diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed Pag. 163estetico». Tale definizione integra quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 443 del 1985, che definisce in generale l'impresa artigiana. A tal fine lo Stato e le regioni promuovono intese e accordi in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 2, che novella l'articolo 52, comma 1-bis, del codice dei beni culturali e del paesaggio, inserito dal decreto-legge n. 91 del 2013 ma censurato poi dalla Corte costituzionale. La disposizione originaria affida ai comuni, sentito il sovrintendente, l'individuazione dei locali nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione. Il giudice delle leggi, con sentenza n. 140 del 2015, ha eccepito l'assenza dell'intesa tra Stato e Regioni. Pertanto l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge in esame riscrive la previsione, demandando ai comuni, sentito il soprintendente, il riconoscimento della qualifica di «bottega storica e artigiana» all'impresa, iscritta all'albo delle imprese artigiane, che esercita attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale in locali aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento. Ai fini del riconoscimento della qualifica, previa istituzione di apposito albo regionale, i comuni verificano il possesso di determinati requisiti, così come definiti e specificati in sede di Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: svolgimento della medesima attività a fronte di un congruo e ininterrotto periodo di anni o di un numero minimo di trasferimenti aziendali in grado di assicurare il passaggio generazionale e la continuità d'impresa; accesso dei locali su area pubblica o su area privata gravata da servitù di passaggio; presenza nei locali di elementi di arredo o di elementi strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa che conferiscano alla stessa particolare interesse culturale e valore economico aggiunto. In collaborazione con i comuni e gli enti locali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative per il settore dell'artigianato, prevedono, a favore di botteghe storiche e artigiane, la concessione di contributi atti a sostenere interventi di restauro o di valorizzazione degli arredi, nonché il riconoscimento di agevolazioni fiscali.
  Il comma 2 dell'articolo 2, per le finalità sopradescritte, istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e artigiane, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità per il funzionamento e la ripartizione del Fondo citato.
  L'articolo 3 prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione di immobili adibiti a laboratori per arti e mestieri, strumentali all'esercizio di impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, con un'aliquota del 10 per cento. Tale beneficio fiscale per le locazioni degli immobili a uso commerciale include anche gli immobili di cui alla categoria catastale C/3.
  L'articolo 4 affida alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il riconoscimento, tramite procedura semplificata di accreditamento, della qualifica di bottega-scuola alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, che ne facciano richiesta, a condizione che svolgano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale. In ogni caso, il titolare o un socio lavoratore della singola impresa deve disporre della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, istituiscono un apposito elenco di botteghe-scuola e verificano, Pag. 164in capo all'impresa, il possesso dei determinati requisiti.
  L'articolo 5 punta ad affiancare i maestri artigiani – quali insegnanti tecnico-pratici – al personale docente per lo svolgimento di attività di didattica laboratoriale nei licei artistici e negli istituti tecnici superiori dell'area industria e artigianato: in proposito, potrebbe essere necessario a suo giudizio valutare la correttezza del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, in quanto sembrerebbe più appropriato richiamare gli istituti professionali dell'indirizzo Industria e artigianato per il Made in Italy e non gli istituti tecnici superiori (che sono il livello terziario dell'istruzione). Le tipologie di attività di didattica laboratoriale sono individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 6, comma 1, riconosce, per i contratti di apprendistato professionalizzante, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale con un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante. Il comma 2 consente ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato artistico, la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.
  L'articolo 7 concerne i regimi fiscali applicabili all'atto di cessione di azienda, al fine di assicurare il regime agevolativo di neutralità fiscale, a condizione che la cessione sia finalizzata all'esercizio di un'attività d'impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale e che l'azienda non sia ceduta nei tre anni successivi alla data di trasferimento (comma 1). Il comma 2 consente ai soggetti dell'operazione di optare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio, per il regime in vigore per le altre fattispecie di cessione d'azienda ovvero per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP. Il comma 3 stabilisce che, se l'aumento del patrimonio netto eccede il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda, la differenza costituisce una riserva di utili.
  In base all'articolo 8, il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, attribuisce ai prodotti artigiani, in grado di esibire determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico, la denominazione di origine e qualità, tramite apposita procedura. La denominazione di origine e qualità e il simbolo a essa associato sono volti a designare un prodotto artigiano che, oltre alla concisa descrizione del processo di lavorazione seguito e all'indicazione dei materiali impiegati, rechi sulla propria etichetta il nome del luogo d'origine, cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità.
  Al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire meglio all'articolo 8, comma 1, in quale fase interverrà l'intesa; in particolare andrebbe valutato di prevedere l'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico che, al secondo periodo del comma 1, dovrà definire la procedura di attribuzione della denominazione di origine e qualità.
  Al successivo comma 3, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è richiesta ai fini dell'adozione dei decreti di aggiornamento dei disciplinari di produzione chiamati a certificare le caratteristiche essenziali dei prodotti artigiani che intendano conseguire la denominazione di origine e qualità.
  Quanto alla definizione di «hobbista», recata dall'articolo 9, essa individua il soggetto che, nell'ambito di manifestazioni o eventi fieristici, espone in maniera saltuaria e occasionale merci di modico valore per la vendita o il baratto. La disciplina dell'hobbista spetta alle Regioni, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base di determinati princìpi. Tra questi Pag. 165 vi è la definizione in ambito della stessa Conferenza Stato-regioni del prezzo che gli hobbisti possono attribuire all'oggetto che decidono di vendere.
  Al riguardo, rileva che, dal punto di vista della formulazione, andrebbe esplicitato con quale atto la Conferenza Stato-regioni potrà fissare tale prezzo; si potrebbe ipotizzare che l'individuazione del prezzo rientri all'interno dell'intesa prevista dall'articolo.
  Infine, l'articolo 10 reca la copertura finanziaria.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd'Az), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 30 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 8.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 79/2021: Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
S. 2267 Governo.
(Parere alla 11ª Commissione del Senato).