CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2021
610.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 22 giugno 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
Emendamenti C. 2751-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2751–A, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti».

  Lucia AZZOLINA (M5S), relatrice, fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.
Emendamenti C. 2763-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti alla proposta di legge Pag. 23C. 2763–A, recante «Disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia di COVID-19».
  Fa presente che gli emendamenti trasmessi non presentano profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
Testo unificato C. 181 e abb. -B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12ª Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 181 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dalla 12a Commissione permanente del Senato, recante disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.
  Ricorda preliminarmente che il testo unificato in esame è stato approvato in prima lettura dalla Camera il 30 luglio 2019 e quindi, il 27 maggio 2021, in sede deliberante, dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato, la quale ha apportato limitate modifiche.
  Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, l'esame ha ora ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti.
  Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 18 luglio 2019, espresse un parere favorevole sul provvedimento – sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.
  Osserva, su un piano generale, come il testo, composto da 9 articoli, sia diretto nel suo complesso a favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni in una serie di luoghi ed ambienti, prevedendo ed incentivando i corsi di formazione destinati agli operatori non sanitari nei diversi ambiti e disciplinando campagne di informazione e sensibilizzazione al riguardo.
  Per quanto riguarda il quadro normativo in materia ricorda che la legge n. 120 del 2001, recante norme in materia di «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero», al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza il personale sanitario non medico e il personale non sanitario – in possesso di formazione specifica in attività di rianimazione cardio-polmonare – all'impiego del defibrillatore semiautomatico in ambiente intra ed extraospedaliero. Sulla base dei criteri indicati da apposite linee guida definite dal Ministro della salute, le Regioni e le province autonome disciplinano il rilascio, da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, delle autorizzazioni per l'uso extraospedaliero di defibrillatori, da parte di personale specificamente formato, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente o, se non attivato, nell'ambito dell'azienda sanitaria di competenza. Viene poi stabilito che la formazione dei soggetti autorizzati all'impiego dei defibrillatori può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria di rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.
  Con l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, sono state approvate le «Linee Pag. 24guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extra ospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», e sono stati dettati una serie di criteri relativi soprattutto alla formazione del personale autorizzato.
  Successivamente, l'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), ha autorizzato la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.
  Il Ministero della Salute, con decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante «Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191 del 2009», ha promosso la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità dei defibrillatori semiautomatici esterni, e le modalità della formazione degli operatori addetti.
  La circolare del Ministero della salute del 16 maggio 2014 ha quindi fornito indirizzi in merito ai corsi di formazione finalizzati al rilascio di un attestato di autorizzazione all'impiego del DAE a personale non sanitario (cosiddetto laico), al fine di perseguire un modello unico, senza rigidità strutturali che possano comportare ostacoli al processo di diffusione della cultura e dell'utilizzo dei DAE.
  Per quanto concerne l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici per le società sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, rileva come esso sia stato stabilito dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge n. 158 del 2012, a seguito del quale è stato emanato il decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013, il quale, all'articolo 5, stabilisce che le società sportive (con eccezione di alcune società dilettantistiche con ridotto impegno cardiocircolatorio) devono dotarsi, con oneri a carico delle medesime società, dei defibrillatori in base alle specifiche linee guida previste all'Allegato E.
  Ricorda poi come il 30 luglio 2015, in sede di Conferenza Stato-Regioni sia stato adottato l'Accordo sul documento di indirizzo per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del Defibrillatore semiautomatico esterno (DAE).
  Passando a illustrare il contenuto del provvedimento in esame, per quanto concerne le modifiche apportate dal Senato, l'articolo 1, al comma 1, enuncia in primo luogo la finalità della legge, diretta a favorire, nel rispetto delle linee guida di cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011, la progressiva diffusione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni (DAE) in una serie di luoghi espressamente indicati (presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico; negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna; presso i gestori di pubblici servizi nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione).
  Il comma 2 rimette ad un DPCM, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei DAE nei luoghi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Viene previsto che il predetto programma abbia la durata di cinque anni e possa essere aggiornato, con le stesse modalità previste per la sua definizione, per tener conto del livello di utilizzazione e Pag. 25diffusione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di riferimento. La disposizione stabilisce che con il medesimo DPCM siano stabilite anche le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 ai contributi previsti dal comma 5.
  A seguito delle modifiche apportate al Senato, volte ad aggiornare le decorrenze delle coperture finanziarie, è stato previsto, al comma 5, che per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, che disciplinano il citato programma pluriennale, sono concessi contributi dello Stato nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (in luogo di 2020).
  Ai sensi del comma 6, anch'esso modificato al Senato, a copertura dei conseguenti oneri si provvede, a decorrere dall'anno 2021 (in luogo di 2020), mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (in precedenza era previsto «2019-2021»), nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 (in luogo di «2019»), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  L'articolo 2 disciplina l'installazione dei DAE nei luoghi pubblici, prevedendo che, sulla base del citato programma pluriennale e dei suoi successivi aggiornamenti, gli enti territoriali possano adottare provvedimenti normativi – il riferimento a «provvedimenti normativi» in luogo di quello a «regolamenti» è stato previsto al Senato in sede di coordinamento formale – al fine di disciplinare l'installazione, nel proprio territorio, di postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico adeguatamente segnalate.
  L'articolo 3 apporta alcune modifiche alla già richiamata legge n. 120 del 2001.
  Più in particolare, modificando il comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 120, si inseriscono i defibrillatori automatici – accanto a quelli semi-automatici – nella previsione diretta a consentirne l'uso al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Inoltre, con l'inserimento di un periodo aggiuntivo nel medesimo comma 1, si dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati.
  Viene poi espressamente sancita, ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, la non punibilità delle azioni connesse all'uso del defibrillatore, nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco.
  In tale ambito l'unica modifica apportata dal Senato riguarda il titolo della medesima legge n. 120 del 2001, riformulato in «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici», sopprimendo le parole «in ambiente extraospedaliero» (peraltro modificando anche il titolo del provvedimento in esame).
  L'articolo 4, al comma 1, apporta alcune modifiche al comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, in tema di dotazione ed utilizzo dei DAE da parte delle società sportive dilettantistiche e professionistiche, il quale ora dispone che, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
  In particolare, viene specificato che l'obbligo relativo alla dotazione ed all'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e automatici (il riferimento ai defibrillatori automatici è aggiunto dal comma in esame) e di eventuali Pag. 26altri dispositivi salvavita, sussiste nelle competizioni e durante gli allenamenti.
  Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la modifica del già citato decreto ministeriale 24 aprile 2013, per adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1.
  Il comma 3, inserito dal Senato, prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
  Ai sensi dell'articolo 5 – la cui rubrica è stata modificata al Senato («Introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e all'uso del DAE)» – si prevede l'introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
  L'articolo 6, al comma 1, disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.
  Inoltre, ai sensi del comma 2, nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell'apparecchio e dell'adeguata informazione all'utenza sullo stesso. Sulla base dei dati forniti dall'acquirente, la Centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza parti deteriorabili.
  Viene poi previsto, al comma 3, che i DAE siano collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina; il monitoraggio deve consentire di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.
  Con riferimento alle attività di cui all'articolo 6, viene poi stabilita, al comma 4, una clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione è stato oggetto di una modifica al Senato, con la quale è stato stabilito, inserendo un periodo aggiuntivo, che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dell'articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 7, al comma 1, demanda ad un accordo da adottarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle modalità operative per la realizzazione e l'adozione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118» per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE più vicini al luogo in cui si sia verificata l'emergenza. I soccorritori, reclutabili attraverso l'applicazione del presente comma, sono individuati tra quelli registrati su base volontaria negli archivi informatici della Centrale operativa del 118 territorialmente competente.
  In base al comma 2, come modificato dal Senato, anche in tal caso al fine di aggiornare le decorrenze delle coperture finanziarie, agli oneri derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni, pari a 250.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 (il testo inizialmente prevedeva «dal 2020 al 2022»), si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (in luogo di «2019-2021»), nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero di economia e finanze per l'anno 2021 (il testo inizialmente prevedeva «2019»), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  Il comma 3, oggetto di limitate modifiche apportate al Senato in sede di coordinamento formale del testo, prevede poi che, Pag. 27a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge, le suddette centrali operative sono tenute a fornire durante le chiamate di emergenza, secondo un protocollo predisposto dal Ministero della salute, le istruzioni da seguire, in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso, per le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e per l'uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l'emergenza.
  L'articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione.
  In particolare, il comma 1 demanda al Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione – denominazione quest'ultima aggiornata al Senato alle intervenute modifiche in materia di organizzazione ministeriale, a seguito dell'entra in vigore del decreto – legge n. 1 del 2020 – il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull'uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.
  Spetta inoltre al Ministero della salute, ai sensi del comma 2, il compito di promuovere, nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione sociale, la diffusione della conoscenza degli elementi di primo soccorso e delle tecniche salvavita, nonché sull'utilizzo dei DAE in caso di intervento su soggetti colpiti da arresto cardiaco. Tale attività di informazione e comunicazione costituisce messaggio di utilità sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 150 del 2000 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
  In base al comma 4, modificato dal Senato – anche in tal caso al fine di aggiornare le decorrenze delle coperture finanziarie – ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 (in luogo di 2020). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 (in precedenza «2019-2021»), nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021 (in precedenza «2019»), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  L'articolo 9, non oggetto di modifiche da parte del Senato, prevede che nei territori in cui vi siano minoranze linguistiche riconosciute (ai sensi della legge n. 482 del 1999) le disposizioni del provvedimento si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, in quanto disciplina la dotazione e l'impiego di defibrillatori in alcuni contesti espressamente indicati, al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi per una serie di patologie, sia riconducibile alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Con riferimento all'articolo 3, il quale richiama la causa di non punibilità di cui all'articolo 54 del codice penale in relazione all'utilizzo dei DAE, rileva inoltre la materia «ordinamento civile e penale», oggetto di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
  Quanto all'articolo 5, che prevede iniziative di formazione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, richiamata la materia «norme generali sull'istruzione» attribuita alla competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione.
  Per quanto concerne la competenza concorrente in materia di tutela della salute ricorda che, sulla base della giurisprudenza costituzionale (richiama ad esempio la sentenza n. 251 del 2016), si pone l'esigenza di prevedere adeguate forme di coinvolgimento Pag. 28 del sistema delle autonomie territoriali. Al riguardo, segnala che il provvedimento prevede, all'articolo 1, comma 2, che il DPCM chiamato a definire il programma pluriennale di installazione dei defibrillatori (DAE) sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; inoltre, l'articolo 7 prevede un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di un'applicazione mobile integrata con i servizi delle centrali operative del sistema di emergenza 118 per la rapida geolocalizzazione dei soccorritori e dei DAE.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.