CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 giugno 2021
608.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

  La seduta comincia alle 12.55.

DL 77/21: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea FRAILIS (PD), relatore, intervenendo da remoto, riferisce che la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77 del 2020 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
  Il decreto-legge in esame si compone di 67 articoli ed è suddiviso in 2 parti: la Parte I, a sua volta suddivisa in 2 titoli, è relativa alla Governance per il PNRR, mentre la Parte II, suddivisa in 7 titoli (nel caso del Titolo I esso è a sua volta ripartito in capi), reca disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.
  Illustra quindi le limitate disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della XIII Commissione Agricoltura.
  In particolare evidenzia che l'articolo 31 contiene disposizioni varie, volte a incentivare lo sviluppo di produzioni energetiche alternative al carbone. In particolare le disposizioni di cui ai commi 5,6 e 7 sono volte ad incrementare l'efficienza energetica delle aree agricole italiane sostenendo investimenti per la realizzazione di impianti Pag. 62 agrovoltaici che consentano le coltivazioni dei terreni sottostanti le installazioni.
  Il comma 5 opera sotto forma di novella al comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2012, introducendovi un nuovo comma 1-quater. Al riguardo ricorda che il citato articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 ha sancito – per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole – il divieto di fruizione degli incentivi statali riconosciuti alle fonti energetiche rinnovabili (ivi inclusa quella fotovoltaica) di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011.
  Successivamente sono state introdotte alcune attenuazioni al divieto di installazione di impianti fotovoltaici a terra, con l'articolo 56, comma 8-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 (cosiddetto «Semplificazioni») disponendo che il citato divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate siti di interesse nazionale, e su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale.
  Evidenzia pertanto che il nuovo comma 1-quater del citato articolo 65, introducendo un ulteriore eccezione, prevede che il descritto divieto di fruizione degli incentivi statali non si applichi agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.
  Il comma 6 del medesimo articolo 31 è legato alle modifiche introdotte con i commi 2 e 4 e con l'articolo 17. Data l'istituzione della Commissione VIA «PNRR-PNIEC» per la semplificazione dei procedimenti di valutazione ambientale di progetti la cui realizzazione si ponga alla base dell'attuazione del PNRR e del raggiungimento degli obiettivi del PNIEC, il comma 6 modifica espressamente l'Allegato 2, alla Parte seconda, del decreto legislativo n. 152 del 2006, includendo tra gli interventi di competenza statale anche gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.
  Il comma 7, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione e di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, innalza da 20 kW a 50 kW di potenza la soglia di cui alla Tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 («Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità»). La Tabella in questione elenca gli impianti di fonte rinnovabile non sottoposti ad autorizzazione ai quali – in ragione della limitata potenza installata – si applica la disciplina della denuncia di inizio attività.
  L'articolo 36, al comma 1, esenta dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana. Il comma 2 esenta dall'autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica, da attuare nei boschi e nelle foreste aventi le caratteristiche previste dalla normativa in materia di beni culturali e del paesaggio. Infine il comma 3 assoggetta al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, anche se interessano aree vincolate ai sensi della vigente normativa concernente gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico e nel rispetto di quanto previsto dal piano forestale di indirizzo territoriale e dai piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, Pag. 63ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

  Susanna CENNI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 17 giugno 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Accademia dei Georgofili, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), nell'ambito dell'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 1650 Incerti e abb., recante «Norme per favorire lo sviluppo e la valorizzazione della castanicoltura sostenibile, il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione dell'abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva castanicola».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 14.