CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 giugno 2021
607.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 166

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 16 giugno 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 giugno 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 9.15.

DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
C. 3146 Governo.
(Parere alle Commissioni I e VIII della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come questo abbia la finalità unitaria di introdurre misure di semplificazione per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e come appaia riconducibile a una pluralità di materie; sia di esclusiva competenza statale (quali tutela della concorrenza; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato; ordinamento civile; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (istruzione, ricerca scientifica e tecnologica; governo del territorio; articolo 117, terzo comma). L'articolo 1 riconduce inoltre il provvedimento, in quanto attuativo della disciplina europea in materia di PNRR alla competenza esclusiva dello Stato relativa ai rapporti con l'Unione europea (art. 117, secondo comma, lettera a) e attribuisce alle disposizioni del testo la qualificazione di «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lettera m). Pag. 167
  A fronte di questo intreccio di competenze, segnala preliminarmente che il provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è previsto per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 15, comma 2 (decreto del Ministro dell'economia sulle procedure contabili per la realizzazione del PNRR); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d) (aggiornamento dell'anagrafe nazionale della popolazione residente); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 38, comma 2, lettera c), capoverso comma 7 (sistema di gestione delle deleghe dell'identità digitale) e all'articolo 59, comma 1 (delibera CIPESS in materia di perequazione infrastrutturale); inoltre, l'intesa con il presidente della regione interessata è richiesta per i DPCM di nomina delle zone economiche speciali di cui all'articolo 57.
  È poi prevista la partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali ad alcuni degli organismi previsti dal provvedimento. In particolare, i presidenti delle regioni e il presidente della Conferenza delle regioni partecipano alla Cabina di regia istituita dall'articolo 2 quando sono affrontate materie di interesse regionale; rappresentanti di tutti gli enti territoriali siederanno nel tavolo permanente di consultazione previsto dall'articolo 3; l'articolo 13 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per superare il dissenso di un ente territoriali nelle procedure di realizzazione di un progetto rientrante nel PNRR; l'articolo 17 prevede una partecipazione di esperti regionali alla Commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale nei progetti relativi al PNRR e al Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), nel caso vi sia un interesse regionale; l'articolo 45 prevede che al Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici per realizzare gli interventi del piano indicati nell'allegato IV al decreto-legge, partecipino tre rappresentanti della Conferenza unificata.
  Con riferimento alle ulteriori disposizioni di interesse della Commissione, segnala che l'articolo 12 disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente del Consiglio in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR; al riguardo, posto che i poteri sostitutivi potranno essere esercitati anche nei confronti degli enti territoriali, rileva l'opportunità di valutare una maggiore specificazione, al comma 4, delle fattispecie di casi «in cui situazioni o eventi ostativi alla realizzazione dei progetti rientranti nel piano non risultino altrimenti superabili con celerità», fattispecie che giustificano l'esercizio dei poteri sostitutivi; al comma 5 andrebbero maggiormente specificati «i principi generali dell'ordinamento» e «i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea» di cui viene fatto salvo comunque il rispetto in caso di esercizio dei poteri sostitutivi; il comma 6 stabilisce poi che «di tutte le obbligazioni nei confronti di terzi rispondono, con le risorse del piano o con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti»; al riguardo, rileva l'opportunità di chiarire se si intende prevedere che i soggetti attuatori sostituiti rispondano delle obbligazioni contratte fino al momento dell'attivazione del potere sostitutivo o anche, con una sorta di singolare responsabilità oggettiva, successivamente.
  Di interesse per gli enti territoriali, risultano anche gli articoli da 17 a 21 in materia della già ricordata commissione tecnica per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nei progetti del PNRR e del PNIEC. In particolare, l'articolo 17 estende la Commissione tecnica già esistente per il PNIER al PNRR; viene inoltre introdotto un criterio di priorità da seguire nella valutazione dei progetti il quale prevede sia data precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro. L'articolo 18 qualifica gli interventi del PNRR e del PNIEC come interventi di pubblica utilità (il che facilita le procedure espropriative) indifferibili e urgenti (il che facilità il provvedimento di occupazione d'urgenza). L'articolo 19 introduce Pag. 168 termini certi e ridotti per lo svolgimento delle fasi procedurali della VIA e alla consultazione preventiva.
  Gli articoli 20 e 21 velocizzano l'emanazione dei provvedimenti di VIA di interesse statale.
  Gli articoli 23 e 24 accelerano le procedure per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale nell'ambito delle procedure di VIA regionale.
  Segnala che queste disposizioni saranno oggetto di particolare approfondimento da parte delle Commissioni riunite I Affari costituzionali e VIII Ambiente della Camera competenti in sede referente.
  L'articolo 36 reca misure di semplificazione in materia di economia montana e forestale, tra le altre cose esentando dall'autorizzazione idraulica e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana.
  L'articolo 58 interviene sul procedimento di attuazione della strategia nazionale per le aree interne, prevedendo che all'attuazione degli interventi si provveda mediante nuove modalità che saranno individuate da apposita delibera del CIPESS, anziché mediante lo strumento dell'accordo di programma-quadro.
  L'articolo 59, infine, novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale recata all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (legge sul federalismo fiscale) con l'intento di semplificarne le procedure. Nel complesso risulta confermato l'impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del Paese e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro.
  Con riferimento a tale articolo, ritiene che la Commissione potrebbe approfondire le modifiche introdotte e valutare l'inserimento di ulteriori riferimenti alla necessità di recuperare i divari per le aree interne e per le aree montane.
  Si riserva, quindi di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi che emergeranno nel corso dell'esame e dei contributi che proverranno dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI che saranno uditi dalle Commissioni competenti in sede referente proprio nella giornata odierna.

  Emanuela CORDA, presidente: nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, nel riassumere il contenuto del provvedimento, rileva come questo abbia la finalità unitaria di fornire misure di sostegno nell'ambito dell'emergenza pandemica e appaia riconducibile a una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale (tutela della concorrenza, sistema tributario, armonizzazione dei bilanci pubblici; determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; norme generali dell'istruzione; previdenza, profilassi internazionale e tutela dei beni culturali; articolo 117, secondo comma, lettere e), m), n), o), q) ed s) della Costituzione), sia di competenza legislativa concorrente (tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, tutela della salute, governo del territorio, coordinamento della finanza pubblica, valorizzazione dei beni culturali; articolo 117, terzo comma) sia infine di residuale competenza regionale (trasporto pubblico locale, agricoltura; articolo 117, quarto comma).
  A fronte di questo intreccio di competenze, segnala preliminarmente che il provvedimento Pag. 169 già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è prevista per l'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 29 (riorganizzazione rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale), all'articolo 48 (approvazione del piano nazionale della scuola dei mestieri), all'articolo 58 (definizione calendario anno scolastico 2021/2022); la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città è invece prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 6 (ripartizione fondo ristoro agevolazioni TARI), all'articolo 52 (riparto risorse tra i comuni per incremento fondo anticipazione di liquidità), all'articolo 53 (risorse ai comuni per solidarietà alimentare e pagamento utenze domestiche), all'articolo 55 (incremento contributo per mancato incasso imposta di soggiorno); la previa intesa in sede di Conferenza unificata è infine prevista per i provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7 (misure urgenti a sostegno del settore turistico), all'articolo 51 (riparto risorse per il trasporto pubblico locale), all'articolo 63 (riparto risorse per il contrasto alla povertà educativa), all'articolo 64 (riparto risorse per il contrasto del disagio giovanile), all'articolo 65 (ristoro ai comuni minori incassi canone occupazione suolo pubblico per artisti circensi); è infine prevista, all'articolo 76, l'intesa con il Presidente della Regione siciliana ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto nell'ambito del subentro di Agenzia delle entrate riscossione a Riscossione Sicilia Spa.
  Al riguardo, rileva, dal punto di vista formale, l'opportunità di sostituire, agli articoli 7, 29, 52, 58, 64 e 65 l'espressione «d'intesa con la» con quella, corretta: «previa intesa in sede di».
  Si sofferma quindi sulle ulteriori disposizioni di interesse della Commissione,
  L'articolo 2, comma 2, prevede un decreto del Ministro dello sviluppo economico per il riparto delle risorse destinate alle attività economiche rimaste chiuse a causa dei provvedimenti di contenimento dell'epidemia; al riguardo rileva l'opportunità di considerare quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (che appare prevalente) sia quella residuale regionale in materia di commercio.
  L'articolo 3 incrementa le risorse per il sostegno ai comuni a vocazione montana.
  L'articolo 9 proroga ulteriormente al 30 giugno la sospensione delle attività degli agenti della riscossione.
  L'articolo 10, ai commi 4 e 7, prevede DPCM per il riparto di risorse di rimborso per le spese sanitarie sostenute (comma 4) e di ristoro (comma 7) alle associazioni sportive; anche in questo caso, rileva l'opportunità di considerare, con riferimento al comma 4 l'inserimento del parere in sede di Conferenza unificata, dal momento che risulta coinvolta sia la competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale sia quella concorrente in materia di ordinamento sportivo. Con riferimento al comma 7 andrebbe invece valutata l'intesa in sede di Conferenza unificata, alla luce del coinvolgimento della sola competenza concorrente in materia di ordinamento sportivo.
  L'articolo 21, comma 3, attribuisce alle giunte degli enti locali la competenza a richiedere anticipazioni alla Cassa depositi e prestiti; al riguardo, invita ad approfondire la disposizione in quanto ricorda che province e città metropolitane non hanno più, a seguito della legge n. 56 del 2014, le giunte tra i loro organi.
  L'articolo 33 autorizza gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo a psicologi.
  L'articolo 35 modifica per il 2021 i criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario.
  L'articolo 51 incrementa di 450 milioni per il 2021 le risorse per il trasporto pubblico locale
  Come già si è accennato, l'articolo 52 crea un fondo per la riduzione del disavanzo eventualmente registrato dagli enti locali in relazione alla disciplina di utilizzo Pag. 170del fondo anticipazioni di liquidità, oggetto da ultimo della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale.
  L'articolo 57 interviene nelle modalità di ripartizione tra le regioni a statuto speciale e le province autonome delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni per il 2021, pari a 260 milioni di euro, stabilendo per ciascuna autonomia la quota di riduzione del contributo di finanza pubblica.
  L'articolo 58, ai commi 4 e 5, prevede il riparto con decreti del Ministro dell'istruzione, di risorse da destinare alle scuole statali (comma 4) e alle scuole primarie e secondarie paritarie (comma 5) per l'acquisto di beni e servizi per la realizzazione di misure di contenimento del rischio epidemiologico.
  Al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione dei due decreti; in particolare, potrebbe essere valutata, la previsione del parere in sede di Conferenza unificata dal momento che l'intervento appare riconducibile, da un lato, alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale (che appare prevalente) e, dall'altro lato, alla competenza concorrente in materia di istruzione.
  L'articolo 61 prevede un decreto del Ministro dell'università per il riparto delle risorse dell'istituendo fondo italiano per la scienza.
  Al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ai fini dell'adozione del decreto; in particolare, potrebbe essere valutata la previsione della previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ricerca scientifica e tecnologica).
  L'articolo 68 prevede, al comma 7, l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di riparto del Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero. Il decreto sarà adottato «previa comunicazione» alla Conferenza Stato-regioni.
  Al riguardo, segnala l'opportunità di prevedere una più forte forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quale ad esempio, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del carattere residuale regionale della competenza legislativa coinvolta (agricoltura).
  Ricorda, infine, che sul provvedimento è pervenuta la posizione espressa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Conferenza, tra le altre cose, richiede di integrare il testo con misure per il finanziamento degli interventi per la qualità dell'aria, per la sostenibilità dei bilanci regionali; per l'attivazione di tavoli per la ristrutturazione del debito; per il riconoscimento delle spese sanitarie rendicontate per l'emergenza e per la riconversione delle strutture sanitarie e di assistenza alle patologie no-COVID-19. È altresì pervenuta la posizione dell'ANCI che, tra le altre cose, richiede di integrare le risorse stanziate dall'articolo 52 a seguito della sentenza n. 80 del 2021 della Corte costituzionale sul fondo di anticipazioni liquidità; l'ANCI invita anche, sul punto ad affrontare in modo organico temi quali la debolezza della riscossione locale e l'inefficace disciplina dei ripiani degli enti in crisi finanziaria.

  La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), rileva come rispetto all'attuazione degli articoli 63-64, che stanziano risorse per il contrasto della povertà educativa, sia necessario impegnarsi per rafforzare il coordinamento tra le autonomie locali, proponendo un tavolo comune per l'attuazione di questi due articoli, perché il fenomeno del disagio giovanile deve essere affrontato anche mettendo a confronto le migliori prassi che ci sono nel Paese. Nel ricordare che le tematiche sottese alla povertà educativa sono il bullismo, la dispersione scolastica e il disorientamento dei giovani spesso lasciati soli nell'affrontare il loro progetto di vita – problematiche che si sono molto aggravate anche a causa della pandemia specie per i giovani tra i 18 e i 25 anni che devono essere accompagnati nella formazione – sollecita l'istituzione di un tavolo di confronto al fine di poter svolgere un lavoro unitario. Ricorda, infine, che la povertà assoluta nel 2020 ha riguardato oltre 1,3 milioni di minori con una percentuale Pag. 171 del 13,5 per cento, a fronte del 9,4 per cento degli individui in generale a livello nazionale. Lo rileva l'Istat sottolineando che per i bambini e i ragazzi il tasso di povertà assoluta è cresciuto di oltre due punti rispetto al 2019 (11,4 per cento). Per la povertà assoluta individuale la crescita complessiva è stata minore (da 7,7 per cento al 9,4 per cento). Il tasso di povertà assoluta familiare nel 2020 è cresciuto al 7,7 per cento dal 6,4 per cento del 2019. Rispetto al 2019 le condizioni dei minori peggiorano a livello nazionale (da 11,4 per cento a 13,5 per cento).

  Emanuela CORDA, presidente: nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.