CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2021
606.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.
C. 2751 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 2751 e rilevato che:

   sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

    il disegno di legge, composto di 5 articoli per un totale di 12 commi e che risulta di contenuto omogeneo e conforme al titolo, è stato trasmesso per il parere al Comitato in forza della norma di delegificazione contenuta nell'articolo 4;

    il provvedimento rientra tra le misure legislative previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che ne indica la presentazione alle Camere entro il mese di dicembre 2021, senza invece prospettare la data di approvazione;

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al comma 3 dell'articolo 3 si valuti l'opportunità di precisare che i percorsi di laurea oggetto del provvedimento diventeranno abilitanti per gli studenti che si iscriveranno al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale abilitanti istituiti sulla base dei regolamenti didattici di ateneo come adeguati ai sensi del medesimo comma 3; al comma 1 dell'articolo 5 andrebbe valutata l'opportunità di prevedere una norma che disciplini – presumibilmente applicando la disciplina previgente – l'abilitazione alla professione per coloro che hanno acquisito la laurea con il vecchio ordinamento nelle more dell'adozione del decreto previsto dal secondo periodo del comma e chiamato a definire, per tali soggetti, le modalità di definizione del tirocinio pratico-valutativo integrativo; inoltre, Pag. 4 all'ultimo periodo del medesimo comma andrebbe inserito il riferimento alla laurea magistrale;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    con riferimento alla norma di delegificazione inserita all'articolo 4, si ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 richiede che la legge che autorizza la delegificazione indichi sia le norme generali regolatrici della materia sia le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari; al riguardo, anche se non espressamente indicate come tali, possono essere considerate come norme generali regolatrici della materia le previsioni, di cui al comma 2, in ordine allo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti e di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi nonché all'integrazione della commissione giudicatrice con professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali; si valuti però l'opportunità di integrare tali norme generali regolatrici della materia con ulteriori previsioni in particolare con riferimento alla definizione delle ulteriori lauree che potranno divenire abilitanti, alla procedura con cui i consigli degli ordini professionali formuleranno una richiesta sul punto e al regime transitorio per coloro che al momento della data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione abbiano già conseguito un titolo di studio non abilitante; va inoltre inserita l'indicazione delle disposizioni da abrogare;

    il provvedimento risulta corredato sia di analisi tecnico-normativa sia di analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 4;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:

   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

    valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, comma 3 e l'articolo 5, comma 1.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.40.