CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 giugno 2021
606.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 giugno 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, per il gruppo CI, il deputato Guido Germano Pettarin ha cessato di far parte della Commissione.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco MAGGIONI (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla V Commissione bilancio, il disegno di legge di conversione del DL 73/2021 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C. 3132 Governo).
  Il provvedimento in esame contiene ulteriori misure connesse all'emergenza COVID-19 a sostegno delle imprese, del lavoro, dei giovani, della salute e dei servizi territoriali. Sono riproposti ed estesi molti degli interventi già adottati in provvedimenti emergenziali precedenti, definendo in alcuni casi le condizioni per favorire il progressivo superamento delle misure di emergenza, e sono altresì introdotti alcuni interventi innovativi.
  Il decreto – che utilizza parte dello scostamento del disavanzo richiesto con la Relazione al Parlamento del 15 aprile 2021 – determina un significativo incremento dell'indebitamento netto nel 2021 – pari a 39,1 miliardi, ovvero a 2,3 punti percentuali di PIL, impatto che si riduce sensibilmente negli anni successivi (circa 900 milioni nel 2022 e a circa 70 milioni nel 2023) – destinato principalmente a finanziare gli interventi di sostegno alle imprese (Titoli I e II, per un impatto complessivo di 27,3 miliardi nel 2021).
  Il testo si compone di 78 articoli (oltre un allegato e cinque tabelle), suddivisi in nove titoli così articolati: I) sostegno alle imprese, all'economia e abbattimento dei costi fissi (articoli da 1 a 10); II) misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese (articoli da 12 a 25); III) misure per la tutela della salute (articoli da 26 a 35); IV) disposizioni in materia di lavoro e politiche Pag. 96 sociali (articoli da 36 a 50); V) enti territoriali (articoli da 51 a 57); VI) giovani, scuola e ricerca (articoli da 58 a 64); VII) cultura (articoli da 65 a 67); VIII) agricoltura e trasporti (articoli da 68 a 73); IX) disposizioni finali e finanziarie (articoli da 74 a 78).
  Sottolinea che le disposizioni di maggiore interesse per la Commissione sono quelle che, richiamando il Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021, prevedono: a) interventi di sostegno alla redditività delle imprese, tramite sussidi generali o settoriali o a copertura di specifici costi; b) interventi di sostegno alla liquidità, tramite la concessione di garanzie pubbliche al credito o incentivi alla patrimonializzazione; c) interventi di sostegno all'occupazione mediante interventi di decontribuzione. L'efficacia di alcune misure è, inoltre, subordinata all'ottenimento di una specifica autorizzazione della Commissione europea.
  Ai predetti interventi, più avanti descritti in maggior dettaglio, si applicano quindi i nuovi tetti di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del Temporary Framework per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06).
  A tale ultimo riguardo, ricorda che la Commissione europea, nel disporre, alla luce del protrarsi e dell'evoluzione della emergenza epidemiologica, la proroga della vigenza del Quadro temporaneo, ne ha ampliato significativamente il campo di applicazione, sia aumentando i massimali di aiuto, sia consentendo la conversione di alcuni strumenti rimborsabili in sovvenzioni dirette fino alla fine del 2022, nei termini di seguito richiamati.
  In particolare, per quanto riguarda gli aiuti di importo limitato, i massimali precedenti per impresa sono stati più che raddoppiati tenendo conto della disponibilità degli aiuti «de minimis». I nuovi massimali sono ora di 225.000 euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza il limite era di 100.000), 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (in precedenza 120.000) e 1,8 milioni di euro per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800.000). In linea con la normativa previgente, tali aiuti possono essere combinati con aiuti «de minimis» fino a 200.000 euro per impresa, che si riducono a 30.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 25 000 euro per quelle operanti nel settore agricolo, ciò nell'arco di tre esercizi finanziari e a condizione che siano rispettati i requisiti delle relative norme «de minimis».
  Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 per cento nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può inoltre contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dai ricavi, per un importo complessivo fino a 10 milioni di euro per impresa, a fronte del precedente limite di 3 milioni di euro. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti, o il 90 per cento se si tratta di micro o piccole imprese.
  Infine, sottolinea come importante novità il fatto che gli Stati membri avranno la possibilità di convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi nell'ambito del Quadro temporaneo (le garanzie, i prestiti o gli anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a condizione che siano rispettate le condizioni del medesimo Temporary Framework. In linea di principio, tale conversione non può superare i nuovi massimali previsti per gli aiuti di importo limitato sopra richiamati e l'obiettivo rimane quello di incentivare gli Stati membri a scegliere, in primo luogo, strumenti rimborsabili come forma di aiuto.
  Ciò premesso, rammenta, più nel dettaglio, che il rispetto del citato Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato è richiamato in primo luogo con riferimento ai diversi tipi di contributo a fondo perduto previsti dall'articolo 1, tra cui in particolare: a) quello previsto ai commi da 1 a 4, Pag. 97con uno stanziamento di 8 miliardi di euro a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto in base all'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021); b) quello di cui ai commi da 5 a 15, con uno stanziamento di 3,4 miliardi di euro per un contributo di importo non superiore a 150.000 euro, alternativo al precedente, a favore dei titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario che abbiano registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato una riduzione par ad almeno il 30 per cento dell'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti; c) quello previsto ai commi da 16 a 27, con uno stanziamento di 4 miliardi per un contributo analogo al precedente ma destinato a soggetti che, in luogo della riduzione di fatturato, abbiano registrato una riduzione del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con successivo decreto ministeriale. L'efficacia di tale ultimo contributo è subordinata alla relativa autorizzazione della Commissione europea.
  A tale ultimo proposito, segnala che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha evidenziato come il citato Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato preveda che le aziende beneficiarie di contributi a fondo perduto a ristoro dei costi sostenuti debbano aver registrato, non solo una flessione degli utili, ma una perdita d'esercizio. Osserva peraltro che la definizione dei requisiti per beneficiare del contributo, inclusa l'entità della riduzione del risultato economico d'esercizio, è demandata a un provvedimento secondario la cui efficacia, soggetta a un'autorizzazione preventiva della Commissione europea, potrà avere luogo solo in caso di una piena rispondenza della misura alle condizioni previste nel Quadro temporaneo.
  Sempre in materia di incentivi a fondo perduto, richiama, inoltre, il comma 30 del medesimo articolo 1, ai sensi del quale le eventuali risorse non utilizzate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, saranno destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di reddito agrario e dei soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro milioni di euro nel 2019. Ricorda in proposito che, nell'audizione resa presso la Commissione bilancio in relazione al provvedimento in esame, Il Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, ha dichiarato che i risparmi che saranno conseguiti in relazione alle diverse misure di ristoro sin qui varate dal Governo, come risultanti all'esito del monitoraggio, e che potrebbero ammontare anche ad alcuni miliardi di euro, saranno comunque finalizzati a finanziare nuove forme di sostegno in favore delle varie categorie produttive e sociali danneggiate dalla pandemia, anche sulla base di specifiche modifiche da apportare eventualmente al testo in sede di conversione, volte sia a prevedere un ampliamento dell'ambito applicativo di talune delle misure già esistenti, sia ad individuarne di nuove.
  Sottolinea, in proposito, che anche i contributi a fondo perduto che potranno essere disposti a valere sulle risorse non utilizzate, ai sensi del comma 30 o ai sensi delle modifiche che potranno essere apportate in sede di conversione al provvedimento in esame, dovranno comunque rispettare il citato Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato. Tale necessario rispetto, benché non espressamente richiamato nel comma in esame, può comunque ritenersi implicitamente desumibile dal contesto in cui la disposizione si colloca: si tratta infatti dell'utilizzo di risorse eccedenti quelle necessarie a finanziare i ristori già disposti, per i quali tale richiamo è espressamente previsto; inoltre i soggetti beneficiari dei nuovi contributi dovranno comunque possedere i requisiti previsti per l'ottenimento di quelli già in essere. A fini di maggiore chiarezza potrebbe comunque risultare opportuno rendere esplicito anche nel comma in esame il richiamo al necessario rispetto del Temporary Framework. Pag. 98
  Segnala in ogni caso che il rispetto del medesimo Quadro temporaneo è altresì richiamato con riferimento ad ulteriori interventi di sostegno disposti dal provvedimento. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi: il contributo in favore delle attività che hanno subito un periodo di chiusura di almeno 4 mesi (articolo 2); l'estensione del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (articolo 4); le misure che prevedono garanzie pubbliche al credito sportivo (articolo 10); l'estensione delle misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (articolo 13), che prevede in particolare per l'estensione delle garanzie non standardizzate concesse da SACE, specifiche procedure di previa notifica e autorizzazione della Commissione europea); la misura che definisce i limiti per l'operatività della società «Patrimonio destinato» (articolo 17); gli interventi di decontribuzione in favore dei datori di lavoro che assumono con il contratto di rioccupazione (articolo 41), nonché dei datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (articolo 43); alcune misure di sostegno al settore agricolo, tra cui: l'estensione ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura della possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare; le erogazioni a valere sul Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero e le sovvenzioni a compensazione degli interessi sulle anticipazioni agli agricoltori sui contributi della Politica agricola comune (articolo 68); l'esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (articolo 70).
  Sempre per il settore agricolo, al fine di ampliare l'efficacia di interventi di sostegno già disposti in precedenza, è inoltre rimosso il vincolo del rispetto agli aiuti «de minimis», di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013, per le risorse del Fondo agrumicolo destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie (articolo 68, comma 15)
  In materia di salute, con riferimento al credito d'imposta a sostegno in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci previsti dall'articolo 31, è inoltre richiamato il rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
  Sempre in materia di salute, appare infine di interesse per la Commissione l'articolo 34, comma 4, che autorizza la spesa di euro 5.800.000, di cui euro 2.500.000, per l'anno 2021, ed euro 3.300.000, per l'anno 2022, per l'attuazione della Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.
  In conclusione, osserva che il provvedimento, pur nella sua estensione e complessità, appare, per quanto di competenza, coerente con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e nel merito apprezzabile per la sua significativa portata. Si riserva quindi di presentare, in esito al dibattito in Commissione, una proposta di parere che preannuncia fin d'ora favorevole.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.