CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2021
603.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 276

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 giugno 2021. — Presidenza della vicepresidente Susanna CENNI.

  La seduta comincia alle 13.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Susanna CENNI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
C. 3132 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice, la XIII Commissione agricoltura è chiamata ad esprimere il parere di competenza, alla V Commissione Bilancio, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali».
  Per quanto concerne gli ambiti di interesse per il settore agricolo, segnala in particolare le seguenti disposizioni.
  L'articolo 1, ai commi 1-4, riconosce e disciplina un «ulteriore» contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame), alle seguenti condizioni: a) presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto Pag. 277 per i titolari di partita IVA introdotto dall'articolo 1 del decreto sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021 – legge n. 69 del 2021); b) non hanno indebitamente percepito o non hanno restituito tale contributo.
  I commi da 5 a 15, riconoscono un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3, a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 5 e 6).
  I commi 7 e 8 specificano le condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. I commi 9 e 10 indicano le modalità di calcolo distinguendo tra i soggetti che hanno, ovvero non hanno, beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021. Il comma 11 stabilisce il limite del contributo spettante, mentre il comma 12 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 13 disciplina le procedure da seguire per l'erogazione del contributo, mentre il comma 15 rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e da 13 a 17 con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di monitoraggio e controllo.
  I commi da 16 a 27 disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti (commi 16 e 17). Il comma 18 specifica talune condizioni, in termini di limiti di reddito agrario, ricavi o compensi, per accedere al contributo. Il comma 19 prevede che il contributo possa essere erogato a condizione che si verifichi un peggioramento del risultato economico di esercizio, nella misura che verrà definita con decreto ministeriale. I commi 20 e 21, rispettivamente, indicano le modalità di calcolo e il limite del contributo spettante (pari a 150.000 euro per tutti i soggetti beneficiari), mentre il comma 22 chiarisce che il contributo non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta sui redditi, non rileva ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi e altri oneri deducibili e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP. Il comma 23 disciplina le procedure da seguire per la richiesta del contributo, mentre il comma 24 chiarisce che l'istanza può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
  Il comma 30 dispone che le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 41 del 2021, eccedenti l'importo di 3.150 milioni di cui al comma 25, sono destinate all'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto.
  L'articolo 9 differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma chiarisce a tale proposito che, in ragione della circostanza che il differimento della conclusione del periodo di sospensione dei versamenti previsto dalle norme in esame è stato disposto quando già il termine era decorso, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore (26 maggio 2021) del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi. Il comma 3 dell'articolo in esame differisce al 1° gennaio 2022 l'efficacia delle disposizioni istitutive della cosiddetta Pag. 278 plastic tax ovvero dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego. Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie applicabili nei confronti dei soggetti che non abbiano provveduto a dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati rurali presenti nei terreni ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017.
  Il comma 6 dell'articolo 13 assegna all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 80 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato a ISMEA, di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
  Al riguardo rammenta che le disposizioni straordinarie e transitorie previste per il Fondo di garanzia PMI dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, si applicano, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, in quanto compatibili, anche alle garanzie ISMEA in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per tali finalità ad ISMEA sono stati assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono state versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. Successivamente, il decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 31, comma 3) ha assegnato all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per il 2020. Si rammenta, infine, che il decreto-legge n. 104 del 2020 ha stanziato una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, a 165 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni per il 2025, per le attività di garanzia sul credito agrario (articolo 64, comma 1).
  Il comma 7 del medesimo articolo 13 interviene sulle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell'all'articolo 13, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 (legge n. 225 del 2016). Tale comma, attraverso una novella alla norma citata, rimuove il limite di 15.000 euro e mantiene il richiamo ai limiti previsti dai regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore, cosiddetto «de minimis» (Reg. UE nn. 1407/2013, 1408/2013, nonché Reg. UE n. 717/2014,)
  L'articolo 68 reca una serie di misure in materia agricola e per il settore della pesca:

   innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (commi 1 e 2); estende ai settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo centrale di garanzia delle PMI con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti per operazioni di investimento immobiliare a determinate condizioni (comma 3); istituisce nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021 (commi 4-8); estende alle donne – a prescindere dall'età – l'applicabilità delle misure agevolative per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (concessione di mutui agevolati e di un contributo a fondo perduto) (comma 9); prevede che gli addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica (commi 10-12); interviene sul sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (commi 13 e 14); modifica la disciplina relativa al Fondo agrumicolo, per consentire che le risorse del fondo possano essere erogate a condizioni diverse da quelle previste dalla normativa europea de minimis, qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole il cui potenziale produttivo è stato danneggiato da calamità naturali, Pag. 279 avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).
   L'articolo 69, commi da 1 a 5, riconosce, nel limite di spesa di 448 milioni di euro per il 2021, un'indennità una tantum pari a 800 euro in favore degli operai agricoli a tempo determinato, i quali, nel 2020, abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo e che non siano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
   L'indennità in esame: non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi); è incompatibile con l'intervenuta riscossione, alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del presente decreto-legge) del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, all'articolo 12 del decreto-legge n. 41 del 2021 e all'articolo 36 del decreto legge in esame; non è cumulabile con l'indennità una tantum, pari a 2.400 euro, riconosciuta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 2021 in favore di alcune categorie di lavoratori e con le relative proroghe poste dal decreto in esame mentre è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità.
   L'indennità in oggetto è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per il 2021 e la relativa domanda è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 (tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 4). Alla copertura degli oneri – pari a 448 milioni di euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge in esame (comma 5).
   L'articolo 69, commi 6 e 7, riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca.
   Più in dettaglio la disposizione in commento riconosce un'indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari (di cui alla legge n. 250 del 1958), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995). L'indennità – che, come riportato nella Relazione tecnica al provvedimento, si stima potrà riguardare un numero medio di circa 4.000 soggetti – è erogata dall'INPS, previa domanda e nel limite di spesa 3,8 milioni di euro per il 2021 e non concorre alla formazione del reddito fiscale imponibile (ai fini delle imposte sui redditi). L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 6). Ai relativi oneri – pari a 3,8 milioni di euro per il 2021 – si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge in esame (comma 7).
   L'articolo 70 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021.
   L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero (commi 1 e 2). Resta ferma l'aliquota di Pag. 280computo delle prestazioni pensionistiche (comma 3). Tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea C. (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni 255 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
   Il beneficio è autorizzato nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine, l'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui sopra e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e sospende i provvedimenti concessori qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica (comma 4) Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 del decreto-legge in esame (comma 5).
   L'articolo 71 prevede la possibilità per le imprese agricole che abbiano subito danni per le eccezionali gelate e brinate verificatesi ad aprile 2021 di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, che viene rifinanziato – a tal fine – di 105 milioni di euro per il 2021.
   Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo in commento prevede che le imprese agricole che abbiano subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
   Il comma 2 prevede che le regioni, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1 del suddetto decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui sopra entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   Il comma 3 dispone che per gli interventi descritti nell'articolo in commento, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, sia incrementata di 105 milioni di euro per l'anno 2021.
   Il comma 4, infine, prevede che alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 (cosiddetto Agosto), convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 2020, relativa all'istituzione del Fondo per la filiera della ristorazione.

  Susanna CENNI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 giugno 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative Italiane – Coordinamento pesca (AGCI Agrital Pesca, FedAgri Pesca-Federcoopesca e Legacoop agroalimentare-Dipartimento Pesca), Associazione nazionale piccoli imprenditori della pesca (ANAPI Pesca), UECOOP, Federpesca, Impresa Pesca – Coldiretti e UNCI agroalimentare – Dipartimento pesca Associazione mediterranea acquacoltori (AMA) e Associazione piscicoltori italiani (API), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2049 Spena, C. 2930 Cenni e C. 2992 Ciaburro, recanti disposizioni per la promozione dell'imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.