CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
C. 3113 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Valentina CORNELI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3113 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 12 articoli, per un totale di 53 commi, è incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 21 articoli, per un totale di 85 commi; esso appare riconducibile alla finalità unitaria di integrare la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, anche con riferimento al sostegno alla funzionalità delle pubbliche amministrazioni, in particolare in connessione con i concorsi pubblici e le procedure di assunzione; andrebbe però approfondita la riconducibilità a questa ratio unitaria del comma 3 dell'articolo 6, che prevede una modifica dei termini di impugnazione delle sentenze contabili; del comma 1-bis dell'articolo 10, che prevede, a regime, l'equipollenza della laurea in scienze delle religioni ai fini dell'accesso ai pubblici uffici; dell'articolo 10-bis in materia di trattamento di quiescenza e previdenza per i direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (IRCSS), dell'articolo 10-quater in materia di criteri per l'inclusione nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e dell'articolo 11-ter recante misure urgenti per la “baraccopoli” di Messina;

   per quanto riguarda il rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 si segnala che degli 85 commi solo 3 richiedono l'adozione Pag. 4 di provvedimenti attuativi: in particolare, si richiede l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica e di due decreti ministeriali;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare l'articolo 3 limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per la somministrazione dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operata nel corso della relativa campagna vaccinale; al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il termine temporale finale del periodo di limitazione della punibilità considerato che le disposizioni concernenti il piano strategico nazionale per la vaccinazione non prevedono termini finali; l'articolo 3-bis introduce un'ulteriore limitazione della responsabilità, a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose, per gli esercenti le professioni mediche per fatti avvenuti nel corso dell'emergenza; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare meglio i parametri in base ai quali, ai sensi del comma 2, il giudice è chiamato a valutare il grado di colpa; con riferimento all'articolo 4 in materia di obbligo di vaccinazione, il comma 1 prevede l'obbligo di vaccinazione “fino alla completa attuazione” del piano nazionale di vaccinazioni “e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”; al riguardo, come già rilevato, si segnala che la disciplina vigente non contempla una procedura di accertamento della completa attuazione del piano; il comma 4 prevede poi che le regioni segnalino all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti “che non risultano vaccinati”; al riguardo appare opportuno chiarire se tali elenchi debbano comprendere anche i casi in cui risulti comunque presentata la richiesta di vaccinazione ed i casi in cui, al momento, risulti effettuata solo la prima delle dosi di vaccino previste, nell'ambito dei prodotti vaccinali che richiedano un ciclo di somministrazioni; il comma 11-ter dell'articolo 10 estende alle autorità amministrative indipendenti la possibilità di svolgere le prove di concorso in modalità semplificata; al riguardo, si valuti l'opportunità di indicare le autorità coinvolte posto che non esiste una definizione legislativa di “autorità amministrativa indipendente” e l'elencazione di tali autorità è allo stato contenuta unicamente in un atto non legislativo vale a dire l'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   il comma 2 dell'articolo 1, nel disporre l'applicazione fino al 30 aprile 2021 alle zone gialle del regime previsto per le zone arancioni, prevede una clausola di revisione incompatibile con il vigente sistema delle fonti in quanto appare prefigurare, con una “delegificazione spuria”, che quanto disposto dalla medesima norma possa essere modificato da un atto non legislativo quale la deliberazione del Consiglio dei ministri; si deve pertanto registrare con soddisfazione che la disposizione abbia cessato i suoi effetti senza essere applicata e che, quando si è ritenuto di modificare il regime previsto dal provvedimento in esame, si sia proceduto all'adozione di un nuovo decreto-legge, il decreto-legge n. 52 del 2021;

   si segnala che alcune disposizioni prevedono una durata temporale legata alla durata dello stato d'emergenza per l'epidemia da COVID-19, una formulazione che il Comitato ritiene non coerente con il sistema delle fonti in quanto vincola la durata di regimi normativi speciali e derogatori alla normativa di rango primario ordinaria ad un termine che può essere oggetto di proroga con semplice deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018); si tratta in particolare dell'articolo 3-bis in materia di limitazione della responsabilità penale per gli operatori sanitari; dell'articolo 7-bis in materia di elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato; dell'articolo Pag. 5 10, commi 2, in materia di individuazione di sedi decentrate per lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici, e 3, in materia di utilizzo di strumenti informatici e digitali nei concorsi pubblici;

   l'articolo 11-ter prevede la nomina a commissario straordinario per la baraccopoli di Messina del prefetto di tale capoluogo; anche se la norma prevede che la nomina sia “ratificata” con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, si tratta pur sempre di un'impropria legificazione della procedura; si valuti inoltre l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del comma 7 che autorizza il commissario straordinario ad operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto della legislazione antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

   il provvedimento, nel testo originario, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si deve comunque ritenere che esso rientri nelle fattispecie di esclusione dell'AIR di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del DPCM n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a individuare termini temporali fissi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3-bis, all'articolo 7-bis, all'articolo 10, commi 2 e 3, evitando il “rinvio mobile” alla durata dello stato d'emergenza.

  Il Comitato osserva altresì:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 3, dell'articolo 3-bis, comma 2, e dell'articolo 4;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 11-ter;

  il Comitato raccomanda infine:

   eviti il Governo in futuro l'adozione di disposizioni di contenuto analogo a quello del comma 2 dell'articolo 1, che appare prefigurare, con una delegificazione spuria incompatibile con il vigente sistema delle fonti, che quanto disposto dalla medesima norma possa essere modificato da un atto non legislativo quale la deliberazione del Consiglio dei ministri».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 15.15.