CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 maggio 2021
591.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. – Interviene il vice ministro per le infrastrutture e i trasporti Alessandro Morelli.

  La seduta comincia alle 13.50.

5-05716 Pellicani: Estensione dei collegamenti ferroviari in alta velocità al triangolo Padova-Treviso-Venezia.

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

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  Nicola PELLICANI (PD), replicando, esprime soddisfazione per le notizie relative ai cospicui investimenti pianificati sulla linea di Vicenza e per l'implementazione della rete ad alta velocità in Veneto, nonché sull'ottimizzazione della tratta Padova-Bologna. Ribadisce però che l'area metropolitana Padova-Treviso-Venezia resta l'unica zona a forte sviluppo economico a non poter usufruire di collegamenti diretti in alta velocità con Milano e con Roma, e che non è stato possibile finanziare tali collegamenti neanche con il PNRR, giacché quest'ultimo limitava il proprio perimetro ad interventi immediatamente cantierabili. Sottolinea come sia necessario uno sforzo ulteriore da parte del Governo; rileva che mentre la linea con Milano si mostra in una situazione migliore, fortissime criticità permangono in quella con Roma, specialmente appunto nella tratta Padova-Bologna.

5-03935 Fogliani: Elettrificazione della tratta ferroviaria Casarsa della Delizia – Portogruaro.

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Ketty FOGLIANI (LEGA), replicando, plaude alla notizia che le emissioni inquinanti prodotte dalla linea in essere potranno essere eliminate grazie all'elettrificazione. Rileva come il Governo si mostri assai attento all'ambiente e che lo stanziamento di 15 milioni preventivato consentirà di anticipare la trasformazione al 2025.

5-05770 Gadda: Estensione ai pick up della possibilità di trainare rimorchi aventi larghezza superiore a quella della motrice.

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria Chiara GADDA (IV), replicando, manifesta stupore per la risposta del Governo, giacché non si tratta della prima interrogazione sul tema e i riscontri precedentemente offerti erano di altro tenore. Sottolinea come l'interrogazione in oggetto riguardi esclusivamente i pick up, di cui non esiste una versione autovettura: si tratta di una fattispecie a parte, non contemplata dall'attuale normativa. Rileva inoltre come la sua interrogazione servisse per valutare l'avanzamento dell'operato del Governo, specialmente per quanto riguarda i pick up utilizzati per finalità di protezione civile: mentre alcune regioni hanno infatti provveduto a normare la materia che li riguarda, non è stata introdotta invece ad oggi una vera e propria legislazione nazionale.
  Si dichiara dunque insoddisfatta della risposta, ricordando come fosse stato richiesto di inserire tale modifica nel codice della strada, senza esito, e come ugualmente non sia stato possibile contemplarla in altri strumenti legislativi. Preannuncia dunque la presentazione di una nuova interrogazione.

5-05744 Gemmato: Realizzazione di nuove opere sostitutive dei passaggi a livello e di sistemi di protezione automatica integrativa-passaggi a livello (PAI-PL).

  Il vice ministro Alessandro MORELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Carmela BUCALO (FDI), intervenendo in replica in qualità di cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta. Ribadisce l'importanza dell'uso di tali tecnologie per evitare tragedie come quella descritta nell'interrogazione, e che è importante investire e farlo subito; rileva che su questo sorveglieranno i parlamentari di Fratelli d'Italia, ma prima ancora i cittadini.

  La seduta termina alle 14.10.

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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 maggio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 19 maggio 2021. — Presidenza del vice presidente Paolo FICARA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

  La seduta comincia alle 15.30.

Libro Bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia (COM(2020)65 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Una strategia europea per i dati (COM(2020)66 final).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Plasmare il futuro digitale dell'Europa (COM(2020)67 final).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 20 maggio 2020.

  Paolo FICARA, presidente, ricorda che la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sul tema.
  Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione agli atti esame.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, illustra una proposta di documento finale con osservazioni, anche ponendola in relazione con il successivo punto all'ordine del giorno.

  La Commissione approva la proposta di documento finale con osservazioni della relatrice (vedi allegato 5).

  Paolo FICARA, presidente, avverte che il documento approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

Proposta di Regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (COM(2020) 842 final).
(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), relatrice, chiarisce preliminarmente che l'atto in discussione è un tentativo di regolamentazione ex ante rispetto al ruolo svolto dalle grandi piattaforme digitali in regime di elevata concentrazione. Tale regolamentazione non appare semplicissima, in virtù della novità e complessità della materia, non esente da motivi di contrasto, e occorrerà dunque svolgere delle audizioni per approfondirla. Chiede dunque alla presidenza e alla Commissione di calendarizzarle, tenendo però presente la necessità di concludere l'esame nel giro di un mese.
  Osserva poi, più nel dettaglio, che la Commissione avvia in data odierna l'esame della cosiddetta proposta di legge sui mercati digitali (Digital markets act – DMA), un articolato regime giuridico volto a garantire la contendibilità e condizioni concorrenziali eque nel mercato unico digitale, in un contesto caratterizzato da concentrazioni sistemiche del potere economico in capo a poche, grandi piattaforme digitali globali. Pag. 299
  L'iniziativa all'esame, che è stata presentata insieme alla legge sui servizi digitali di cui viene avviato l'esame nella seduta odierna, rientra nella strategia digitale della Commissione europea.

  La Commissione europea ha inteso infatti regolare le situazioni in cui alcune grandi piattaforme online si affermano come elementi strutturali fondamentali dell'economia digitale, fungendo da intermediari per la maggior parte delle transazioni tra consumatori e imprese. Il termine gatekeeper con il quale vengono denominate deriverebbe proprio dal potere che hanno progressivamente acquisito di controllare il punto di accesso a determinati mercati.
  Nello specifico i gatekeeper sarebbero soggetti che hanno un impatto significativo sul mercato interno, uno o più importanti punti di accesso dei clienti e detengono, attualmente o in un futuro prossimo, una posizione consolidata e duratura nelle loro operazioni. Tale qualità necessita di una disciplina specifica per neutralizzare una serie di criticità che sono registrate nell'ambiente digitale: la debole contendibilità dei mercati delle piattaforme e la debole concorrenza su tali mercati; il verificarsi di pratiche commerciali sleali nei confronti degli utenti commerciali; l'emergere di quadri di regolamentazione e di vigilanza frammentati per quanto riguarda gli operatori commerciali attivi in tali mercati.
  Si tratta dunque di sanare in primo luogo distorsioni del mercato digitale, che è risultato privo di sistemi di autocorrezione. Secondo quanto evidenziato nella proposta di regolamento, affrontare questi problemi è di estrema importanza in considerazione delle dimensioni dell'economia digitale (stimate tra il 4,5 per cento e il 15,5 per cento del PIL mondiale nel 2019, con una tendenza in crescita) e della rilevanza del ruolo delle piattaforme online nei mercati digitali, con le relative implicazioni sociali ed economiche.
  Lo strumento della proposta di regolamento indica la volontà della Commissione di disciplinare in modo omogeneo e con norme direttamente applicabili questo settore in ragione della sua delicatezza e complessità.
  Rinviando per un'illustrazione dettagliata della proposta di regolamento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che il nuovo regime delinea il perimetro di applicazione soggettiva stabilendo una serie di criteri qualitativi per individuare le piattaforme online di grandi dimensioni, che esercitano una funzione di controllo dell'accesso, vale a dire di «gatekeeper». Si tratta, in linea di massima, di piattaforme detentrici di una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività (attuale o anche prevedibile nel prossimo futuro), con un impatto significativo sul mercato interno, e che rivestono il ruolo di intermediazione tra un'ampia base di utenti finali e un gran numero di imprese. Il potere di designare tali soggetti regolati è concentrato nelle mani della Commissione europea, la quale ritiene i requisiti soddisfatti ove siano raggiunti determinati parametri quantitativi soglia.
  Tra i parametri si ricordano, tra l'altro, il fatturato dell'impresa o la sua capitalizzazione media, e i dati relativi a utenti commerciali e finali che si servono della piattaforma di intermediazione. La Commissione, sulla base di un'istruttoria più articolata, può individuare i soggetti regolati anche nel caso in cui le citate soglie quantitative non siano raggiunte.
  In ogni caso, è consentito ai soggetti interessati di presentare argomenti contrari a tale designazione, con l'effetto di avviare in tal caso un'indagine ad hoc da parte della Commissione europea.
  Al riguardo, va segnalato sin da subito che sarà necessario svolgere un approfondimento sul potere della Commissione europea di designare tali soggetti (ai quali verrebbero pertanto imposti una serie di limiti nelle loro attività nel settore digitali) anche in assenza del raggiungimento di soglie economiche prestabilite, e in definitiva sul potenziale margine di discrezionalità che la Commissione europea acquisirebbe in via esclusiva per definire l'ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime. La sfera di tale potere discrezionale sembrerebbe peraltro ancora più rimarcabile nella parte in cui il regolamento consente alla Commissione di designare gatekeeper Pag. 300 imprese che è prevedibile che acquisiscano una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel prossimo futuro, sebbene non siano meglio precisati i criteri (anche solo di carattere temporale) per una siffatta analisi prognostica.
  Il regolamento assegna alle piattaforme designate come gatekeeper una serie di obblighi e divieti. Tra i più significativi, si ricordano: l'obbligo di consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma; l'obbligo di fornire alle imprese che fanno pubblicità sulla piattaforma gli strumenti e le informazioni necessarie per consentire a inserzionisti e a editori verifiche indipendenti dei messaggi pubblicitari ospitati dalla piattaforma; l'obbligo di permettere agli utenti commerciali di promuovere la loro offerta e concludere contratti con clienti al di fuori della piattaforma; la predisposizione di propri servizi interoperabili per i terzi in situazioni specifiche.
  L'insieme dei divieti imposti ai gatekeeper include, tra l'altro, il divieto di riservare ai propri servizi e prodotti un trattamento favorevole in termini di classificazione rispetto a servizi o prodotti analoghi offerti da terzi sulla loro piattaforma; il divieto di impedire ai consumatori di mettersi in contatto con le imprese al di fuori della piattaforma; il divieto di impedire agli utenti di disinstallare software o applicazioni preinstallati se lo desiderano; il divieto di impedire la portabilità.
  Alla Commissione europea è conferita una serie di poteri che impattano su doveri e divieti a carico dei gatekeeper codificati nel regolamento. Si tratta delle facoltà di: specificazione di alcuni obblighi; sospensione degli obblighi, in determinati casi di rischio per la redditività del soggetto regolato; esenzione per motivi di interesse pubblico. Infine la Commissione può, tramite atto delegato, aggiornare gli obblighi/divieti imposti al gatekeeper, nel caso in cui individui la necessità di stabilire nuovi obblighi riguardanti pratiche sleali o che limitano la contendibilità dei servizi di piattaforma di base.
  Di particolare rilievo l'obbligo a carico dei gatekeeper di informare la Commissione europea in merito a progetti di concentrazioni che coinvolgano un altro fornitore di servizi di piattaforma di base o di qualsiasi altro servizio nel settore digitale. Al riguardo, potrebbe essere opportuno un approfondimento sulla portata di tale disposizione e sui profili di coordinamento con la normativa generale europea in materia di concentrazioni.
  Il regolamento conferisce inoltre alla Commissione europea numerosi vari poteri di enforcement del regolamento.
  Anzitutto poteri di indagine rispettivamente volti a prevedere: la designazione del gatekeeper in determinati casi; l'intervento della Commissione in caso di inosservanza sistematica degli obblighi stabiliti nel regolamento; l'individuazione di nuovi servizi di piattaforma di base (in sostanza, per ampliare il campo di applicazione del regolamento) o di nuove pratiche potenzialmente sleali o ritenute in grado di limitare i mercati di tali piattaforme. Il regolamento assegna alla Commissione altresì poteri investigativi per monitorare il rispetto del regolamento, tra i quali i poteri di audizioni e di ispezione in loco e di accesso a banche dati e ad algoritmi. Infine tra i poteri di attuazione il regolamento conferisce alla Commissione europea, tra l'altro, l'adozione di misure cautelari e l'accertamento delle violazioni cui si ricollega un articolato regime sanzionatorio.
  In particolare, se la Commissione europea constata che il gatekeeper, intenzionalmente o per negligenza, non rispetta taluni obblighi del regolamento (tra cui quelli di cui agli articoli 5 e 6) può irrogare a tale soggetto ammende il cui importo non supera il 10 per cento del fatturato totale di quest'ultimo nel corso del precedente esercizio finanziario; per gli obblighi ritenuti di minor importanza (che in linea di massima attengono ai doveri di collaborazione con la Commissione nell'ambito dei procedimenti istruttori citati), l'importo dell'eventuale ammenda non supera l'1 per cento di tale fatturato.
  Nel determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità, della durata, Pag. 301della frequenza e, per quanto attiene alle ammende irrogate in caso di mancata collaborazione in sede di indagine, del ritardo causato ai procedimenti.
  Il regolamento prevede un regime specifico di solidarietà ove un'ammenda sia irrogata nei confronti di un'associazione di imprese.
  In ogni caso la Commissione non esige il pagamento dalle imprese che dimostrino che non hanno attuato la decisione dell'associazione che ha commesso un'infrazione e che o non erano al corrente della sua esistenza o si sono attivamente dissociate da essa anteriormente all'avvio delle indagini da parte della Commissione. Inoltre la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa in relazione al pagamento dell'ammenda non supera il 10 per cento del suo fatturato totale realizzato durante l'esercizio finanziario precedente.
  Inoltre la Commissione può, mediante decisione, irrogare alle imprese, compresi ove applicabile i gatekeeper, penalità di mora il cui importo non superi il 5 per cento del fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio finanziario precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, per far rispettare misure e ordini da essa adottati.
  Si tratta in particolare: del rispetto dei rimedi comportamentali o strutturali in caso di inosservanza sistematica del regolamento; dell'obbligo di trasmissione di informazioni esatte e complete entro il termine imposto dalla Commissione europea; dell'obbligo di garantire l'accesso alle banche dati e agli algoritmi delle imprese, di sottoporsi ad accertamenti in loco; dell'obbligo di conformarsi a misure cautelari; dell'obbligo di rispettare gli impegni resi giuridicamente vincolanti mediante decisione della Commissione; dell'obbligo di conformarsi a una decisione di inosservanza.
  Nel corso dell'esame sarà utile approfondire alcuni aspetti del regolamento che già in sede di negoziato sembrano oggetto di discussione. Il primo elemento è rappresentato dall'ampiezza dei poteri rimessi alla discrezionalità della Commissione, cui spetterebbe l'esecuzione esclusiva del regolamento. Tra di essi i poteri di designazione dei gatekeeper da parte della Commissione all'esito di indagini di mercato e sulla base di indici qualitativi dalla portata non del tutto definita. In secondo luogo, occorrerà acquisire chiarimenti in merito alla discrezionalità della Commissione di individuare obblighi analoghi a quelli già codificati, anche al fine di valutare tale disposizione alla luce del perimetro di competenze stabilito dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che consente alla Commissione l'adozione di atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati «elementi non essenziali dell'atto legislativo».
  Sarebbe inoltre opportuno approfondire il ruolo delle autorità competenti degli Stati membri nell'attuazione del regolamento, a fronte di una attribuzione quasi esclusiva dei poteri di enforcement in capo alla Commissione.
  Segnala infine che la Commissione politiche dell'Unione europea del Senato ha formulato un orientamento favorevole in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta di regolamento.
  In conclusione, in considerazione della rilevanza dell'atto al nostro esame, si riserva di presentare una proposta di documento conclusivo in esito al dibattito in Commissione, anche tenendo conto dell'evoluzione dell'iter di esame presso le istituzioni europee.

  Federica ZANELLA si unisce alla richiesta di svolgere audizioni per approfondire la materia.

  Paolo FICARA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.