CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2021
585.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 236

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 maggio 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.
Nuovo testo C. 1825 Cunial e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Sergio BATTELLI, presidente, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnata in altro concomitante impegno istituzionale, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione, il nuovo testo unificato, quale risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, della proposta di legge recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina» (C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).
  In via preliminare ricorda che il provvedimento in esame nasce con l'obiettivo di tutelare e valorizzare l'agricoltura contadina, che è un tipo di agricoltura legata ancora al lavoro dell'uomo e all'uso di tecniche tradizionali di lavorazione, con una produzione di beni limitata. Lo svolgimento di tali attività risulta particolarmente utile, ai fini della difesa del territorio, nelle aree marginali e interne del Paese. Nel corso dell'esame in sede referente sono state unificate in un unico testo diverse proposte di legge e la tematica è stata approfondita ponendo l'accento sull'esigenza di sostenere l'agricoltura contadina per promuovere l'agroecologia e per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree interne montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria.
  Sottolinea che, in questo quadro, l'obiettivo, indicato nella proposta di legge, di promuovere l'agroecologia e la gestione sostenibile con particolare attenzione all'agricoltura biologica, assume particolare rilievo anche alla luce del Green Deal europeo, che costituisce ormai l'orizzonte entro cui si riannodano le diverse politiche europee al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
  Sottolinea altresì che in questo contesto si colloca la trasformazione significativa della politica agricola comune sottesa alla strategia della Commissione europea «Dal Pag. 237produttore al consumatore» (From Farm 2 Fork) e, più in generale, lo sforzo verso la definizione di una politica agricola europea volta a rendere ancora più ecologico il settore agricolo, a ridurne l'impatto ambientale negativo e garantire la sicurezza alimentare nell'UE.
  In particolare, per quanto concerne la materia in oggetto, ricorda che il Comitato europeo delle regioni ha presentato una serie di misure per promuovere l'agroecologia nell'Unione europea, sulla base del fatto che essa è in grado di ridurre l'impronta di carbonio dell'agricoltura, promuovere il recupero della biodiversità, ripristinare la fertilità del suolo, evitare l'inquinamento atmosferico e idrico e, al contempo, aumentare la resilienza economica e sociale delle aziende agricole.
  Passando ora ad illustrare il testo in esame, che si compone di 12 articoli, ricorda che l'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, tra cui, come accennato, quelle di promozione dell'agroecologia e dell'agricoltura biologica, di valorizzazione delle attività agricola, forestale e pastorale-zootecnica, di contrasto allo spopolamento delle aree rurali, di sostegno all'uso collettivo delle terre, di promozione del trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, della manutenzione idrogeologica e dei paesaggi, di promozione della biodiversità e della qualità delle produzioni agricole, di sostegno all'occupazione nel settore agricolo, di agevolazione all'accesso alla proprietà agricola in condizioni eque e trasparenti, di promozione di nuove forme di governance locali e di promozione della formazione nei mestieri agricoli.
  L'articolo 2 fornisce a tali fini la definizione della azienda agricola contadina, produttrice di limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali in ambito locale. Viene specificato che l'azienda agricola contadina non utilizza lavorazioni in serie prevalentemente automatizzate, privilegiando forme di economia solidale e partecipata.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, forestali e alimentari senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, del Registro dell'Agricoltura Contadina, mentre l'articolo 4 demanda alle Regioni, nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la disciplina della produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, in un'ottica di semplificazione di tali attività. Nell'ambito di tale articolo 4 viene, tra l'altro, previsto che le Regioni definiscano i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché fissino modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e di verifica del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti.
  Con riferimento ai citati regolamenti comunitari, evidenzia, per quanto di competenza, come essi effettivamente contemplino la possibilità di concedere deroghe ai requisiti generali in materia di igiene richiesti dagli stessi regolamenti, purché non sia compromessa la sicurezza alimentare. In particolare, si prevede la facoltà per i singoli Paesi di adattare le norme europee a specifiche condizioni locali, ad esempio per le piccole imprese che forniscono direttamente i consumatori locali. La procedura per avvalersi di tale facoltà, con i relativi limiti, obblighi di notifica alla Commissione europea e facoltà di formulare osservazioni da parte della Commissione stessa, è peraltro disciplinata da specifiche disposizioni dei medesimi regolamenti, in particolare, dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004), il cui disposto potrebbe essere pertanto opportuno richiamare all'articolo 4 del provvedimento in esame.
  L'articolo 5 prevede che nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano Strategico Nazionale applicativo della politica agricola comune possa essere individuata una Pag. 238misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina da far valere nei Paini di sviluppo regionali, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne. La definizione dell'ammontare di tale misura e il relativo piano di riparto saranno concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il comma 2 dell'articolo specifica che le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potranno essere superiori al 60 per cento delle risorse disponibili.
  L'articolo 6 prevede che le Regioni, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti, possano assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno 5 annate agrarie ai richiedenti, per progetti attinenti allo svolgimento dell'attività agricola, con preferenza, nel caso di più richieste per il medesimo terreno, per le aziende iscritte al Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni o a quelle a conduzione femminile.
  L'articolo 6-bis prevede che i Comuni effettuino, con cadenza almeno biennale, una ricognizione del catasto dei terreni volta a individuare i titolari di diritti reali sui terreni silenti, con possibilità, nelle more, di attuare, direttamente o mediante autorizzazione ai proprietari vicinali, una gestione conservativa dei beni, con la possibilità di utilizzo degli stessi terreni per attività quali il pascolo, la pulizia dei rovi e la raccolta dei frutti spontanei.
  L'articolo 7 prevede che i Comuni possano promuovere attività volte a favorire l'accorpamento dei terreni gestibili in modo omogeneo, mentre l'articolo 8 istituisce la Giornata nazionale dedicata alla cultura e alle tradizioni dell'agricoltura contadina, ricadente l'11 novembre e l'articolo 9 prevede l'Istituzione della Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine, con un apposito spazio informativo sui siti istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali (ora «Ministero della cultura»), del Ministero del turismo e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Gli articoli 10 e 10-bis contengono, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e la clausola di salvaguardia della compatibilità con gli statuti dei territori ad autonomia speciale.
  In conclusione, avvertendo che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea e che la Commissione deve pertanto concluderne l'esame entro la giornata di domani, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce degli esiti del dibattito in Commissione.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.