CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 aprile 2021
568.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 42

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 15 aprile 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare.
C. 2972 Governo.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 42/2021, recante «Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare». Il provvedimento in esame è volto a rettificare, prima della sua entrata in vigore, il decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 27, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute. In assenza dell'intervento normativo posto in essere con il decreto-legge in esame, a partire dal 26 marzo si sarebbe verificata l'abrogazione delle contravvenzioni e dei principali illeciti amministrativi di cui alla legge n. 683 del 1962, in materia di sicurezza alimentare. Lo scopo del provvedimento, come si evince dal preambolo del decreto-legge, è quindi quello di «evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori».
  Passando alla descrizione del provvedimento, evidenzia che il primo dei tre articoli di cui esso si compone interviene sull'articolo 18, comma 1, del citato decreto legislativo n. 27 del 2021, modificando l'elenco delle abrogazioni ivi previsto e facendo salvo l'apparato sanzionatorio a corredo della disciplina sull'igiene delle sostanze alimentari e delle bevande contenuto nella legge n. 283 del 1962 e nel regolamento di esecuzione di tale legge (decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327).
  L'articolo 18, comma 1, lettera b), ha infatti disposto l'abrogazione dell'intera legge n. 283 del 1962, facendo salve solo alcune Pag. 43specifiche disposizioni. Risultavano quindi abrogate, con effetto a decorrere dal 26 marzo 2021, le sanzioni penali contravvenzionali e i principali illeciti amministrativi relativi all'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande. Con il provvedimento in esame, tramite l'integrazione dell'elenco delle norme sottratte all'abrogazione, è di fatto reintrodotta nell'ordinamento larga parte delle disposizioni sanzionatorie.
  Rammenta che l'articolo 18 del citato decreto legislativo è volto a dare attuazione all'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 117 del 2019, che, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, prevede l'«abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue». L'articolo 18 dispone un'abrogazione molto ampia di sanzioni, in merito alla quale la Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, ha sottolineato, nella Relazione del 17 marzo 2021, che appare configurabile un possibile eccesso di delega rispetto ai criteri di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a) e i), del decreto legislativo n. 117 del 2019. Tali disposizioni prevedono infatti soltanto la possibilità di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue e conferiscono al Governo soltanto il potere di ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dello stesso regolamento 2017/625 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive, proporzionate alla gravità delle violazioni medesime. Al riguardo la Cassazione sottolinea come la legge n. 283 del 1962 non si ponga affatto in posizione di incompatibilità con le norme (procedurali) del citato regolamento (UE) 2017/625 e pertanto osserva come non si rinvenga «alcuna situazione di oggettiva incertezza nella ricostruzione del coerente significato dei suesposti criteri e principi direttivi tali da giustificare, nella fase attuativa, qualche forma di discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega».
  Evidenzia peraltro che l'abrogazione della legge n. 283/1962 non era presente nello schema di decreto legislativo (AG 206) presentato alle Camere per l'espressione del parere parlamentare, sebbene una parziale depenalizzazione della materia della sicurezza alimentare – effettuata attraverso l'abrogazione della legge del 1962 e la contestuale previsione di sanzioni amministrative pecuniarie – fosse prevista nell'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 3 dicembre 2020.
  Ricorda inoltre che l'importante, ma risalente nel tempo, disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 283 del 1962 è oggetto del disegno di legge di iniziativa governativa in corso di esame presso la II Commissione (A.C. 2427), contenente «Nuove norme in materia di reati agroalimentari», volto ad incrementare le fattispecie penali di cui alla legge n. 283.
  In merito al dettaglio delle sanzioni ripristinate, esse riguardano sia fattispecie sanzionate penalmente che illeciti amministrativi (di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 12, 12-bis e 18 e agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283 del 1962). Le prime attengono alla disciplina generale, preventiva e repressiva, sull'igiene degli alimenti a tutela della salute pubblica, costituendo il primo livello di tutela penale lungo la filiera agroalimentare, rispetto ai più gravi delitti previsti nel codice penale di comune pericolo mediante frode (articoli 439 e seguenti del codice penale) applicabili quando gli eventi si sono già verificati.
  Nel dettaglio, l'articolo 5 della citata legge n. 283 del 1962 vieta l'impiego, la vendita o la somministrazione di sostanze alimentari e bevande che siano: private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali (comma 1, lettera a)); in cattivo stato di conservazione (comma 1, lettera b)); con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti Pag. 44 dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (comma 1, lettera c)); con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (comma 1, lettera g)). Alla violazione di tali precetti l'articolo 6 della medesima legge associa le sanzioni penali contravvenzionali dell'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 309 a euro 30.987.
  Sempre l'articolo 5 prevede inoltre più gravi fattispecie, cui l'articolo 6 associa sanzioni penali più elevate (l'arresto da tre mesi ad un anno o il pagamento dell'ammenda da euro 2.582 a euro 46.481, escludendo in caso di frode tossica o comunque danno per la salute l'applicazione dei benefici della sospensione condizionale e dell'estinzione della pena per decorso del tempo), tra cui la violazione del divieto di impiego, vendita o somministrazione di sostanze alimentari e bevande insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (art. 5, comma 1, lett. d)); oppure che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo (art. 5, comma 1, lett. h)).
  L'articolo 12 della citata legge n. 283 del 1962 vieta l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti.
  L'articolo 12-bis completa il quadro sanzionatorio accessorio attribuendo al giudice, in caso di particolare gravità e pericolo per la salute pubblica, ovvero di recidiva specifica, di disporre in sede di condanna la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
  L'articolo 18 specifica che le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
  Con riferimento agli illeciti amministrativi, di cui agli articoli 8, 9, 11, 13, 17 e 19 della legge n. 283, si tratta della reintroduzione di sanzioni a corredo di violazioni meno gravi rispetto a quelle sopra descritte, quali le infrazioni agli obblighi informativi nei confronti dei consumatori o ai divieti attinenti le sostanze e i materiali che possono essere detenute nei locali di lavorazione di alimenti e bevande.
  Rammenta, infine, che l'articolo 2 del decreto-legge in esame contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 reca la norma relativa all'entrata in vigore del decreto stesso.
  In conclusione, riservandosi di formulare una proposta di parere alla luce degli esiti del dibattito, anticipa fin d'ora il suo orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.