CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2021
567.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente Stefano CECCANTI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.
C. 3002 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione I).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Maura TOMASI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 3002 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 5 articoli suddivisi in 7 commi, dopo la lettura presso il Senato si compone di 9 articoli suddivisi in 18 commi; esso appare riconducibile alla ratio unitaria di differire al turno autunnale alcune scadenze elettorali previste per la primavera (elezioni suppletive di Camera e Senato, elezioni regionali, elezioni amministrative); andrebbe approfondita la riconducibilità a questa ratio unitaria dell'articolo 3-quater che consente alle università e alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica lo svolgimento del rinnovo degli organi collegiali e monocratici con modalità, anche telematiche, idonee ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

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  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 1-bis consente la designazione dei rappresentanti della lista presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata; al riguardo, si valuti l'opportunità di precisare se si faccia riferimento unicamente all'atto di designazione presso gli uffici elettorali di sezione ovvero anche ai rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale; al comma 1-ter dell'articolo 2 andrebbe precisato se, come appare desumersi dal contesto, l'esclusione degli elettori iscritti all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali valga per il solo 2021;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 3-quater, comma 1, prevede che l'introduzione di modalità speciali, anche telematiche, derogatorie della normativa vigente per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica valga per le procedure elettorali “in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021”; al riguardo, richiamata la costante censura del Comitato ad ogni forma di rinvio mobile alla durata dello stato d'emergenza, prorogabile con deliberazione del Consiglio dei ministri, per la definizione della durata di regimi legislativi speciali, si rileva che nel caso in esame la disposizione sembra riferirsi unicamente all'ultima proroga dello stato d'emergenza e quindi dovrebbe essere limitata alle procedure elettorali da svolgersi entro il 30 aprile 2021; si valuti l'opportunità, comunque di sostituire il riferimento allo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021 con le parole: “entro il 30 aprile 2021”;

   il provvedimento, nel testo originario, risulta sprovvisto dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1-bis e dell'articolo 2, comma 1-ter;

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sostituire, all'articolo 3-quater, comma 1, le parole: “durante lo stato d'emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021” con le seguenti: “entro il 30 aprile 2021”».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo.
C. 982-A e abb.
(Parere alla Commissione XIII).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Devis DORI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti del Pag. 5provvedimento di interesse del Comitato formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 982-A adottato come testo base e rilevato che:

    sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

     andrebbe approfondita la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 5 novella l'articolo 2, comma 2, alinea, del codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), al fine di includere nell'ambito della disposizione – che attiene al riconoscimento di diritti e forme di tutela – oltre ai consumatori ed agli utenti anche le “microimprese”; si segnala che la disposizione non risulta quindi limitata alle microimprese del settore agricolo, in maniera che appare incoerente con le finalità del provvedimento; ciò premesso andrebbe specificato a quali delle diverse tipologie di “microimprese” previste dall'ordinamento si faccia riferimento (si richiamano in proposito il decreto legislativo n. 185 del 2000; il decreto legislativo n. 84 del 2009 e il decreto legislativo n. 102 del 2014); l'articolo 7 è volto ad escludere l'applicazione dell'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), alle imprese agricole di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, in materia di IVA; si segnala che tuttavia il comma 6 del citato articolo 34 fa riferimento alla nozione di produttori agricoli e non a quella di imprese agricole; nell'ambito della delega in materia di rinnovamento sostenibile delle macchine agricole, i principi e criteri direttivi di delega di cui al comma 1, lettere a) e c) andrebbero più dettagliatamente circoscritti, in modo da distinguere chiaramente tra principi e oggetto di delega; con riferimento al principio di cui alla lettera d), esso, nella misura in cui fa riferimento all'individuazione delle modalità di incentivo per il rinnovamento delle macchine agricole da adottare “anche” in base all'età del parco macchine e ad “eventuali” percorsi di rottamazione “e/o” riconversione graduale della macchine, sembra lasciare aperte diverse opzioni al legislatore delegato in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 2007, che ha infatti censurato l'inserimento di principi e criteri direttivi che lascino al libero apprezzamento del legislatore delegato la scelta tra le diverse opzioni; si segnala inoltre che la circolare per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 prescrive di evitare l'impiego dell'espressione “e/o” (paragrafo 4, lettera f);

    sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

     l'articolo 4 dispone l'estensione di una specifica regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, in contrasto con la previsione del paragrafo 3, lettera e) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge;

     l'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento di delegificazione in materia di lombricoltura; al riguardo, si rileva che, rispetto al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'articolo non riporta l'indicazione delle norme legislative da abrogare a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di delegificazione; si segnala peraltro che, dalla ricognizione effettuata, non risultano vigenti disposizioni di rango primario relative alla lombricoltura; potrebbe quindi essere approfondita l'effettiva necessità di ricorrere ad una delegificazione;

     il comma 2 dell'articolo 12 prevede l'adozione di decreti di natura non regolamentare in materia di semplificazioni nella tenuta dei registri di carico e scarico merci; al riguardo si ricorda che la Pag. 6Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha definito tali provvedimenti “atti dall'indefinibile natura giuridica”;

     il comma 2 dell'articolo 14 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. “tecnica dello scorrimento”); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta “una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa”; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); si segnala inoltre che, nella procedura del “doppio parere parlamentare” le Commissioni parlamentari competenti sono comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; le medesime considerazioni valgono con riferimento alla procedura di delega di cui al comma 2 dell'articolo 22 (delega per la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli);

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti condizioni:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad una riformulazione dei principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), c) e d);

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a:

     modificare l'articolo 4 alla luce del citato paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;

     sopprimere, all'articolo 12, comma 2, le parole: “di natura non regolamentare”;

     sostituire, all'articolo 14, comma 2, il quinto periodo con il seguente: “I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione”;

     sostituire, all'articolo 22, comma 2, il quinto periodo con il seguente: “I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione”;

  Il Comitato osserva altresì:

   sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5 e dell'articolo 7,

   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

    valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

     approfondire l'articolo 8;

     aggiungere all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il Pag. 7sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,” e sopprimere il terzo periodo;

     aggiungere all'articolo 22, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “trasmessi alle Camere” le seguenti: “, entro il sessantesimo giorno antecedente il termine di scadenza della delega,” e sopprimere il terzo periodo.».

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.55.