CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 14 aprile 2021
567.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
Pag. 17

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 14 aprile 2021. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 18.

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale.
C. 1356 Pella.
(Seguito esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2071 e C. 2240 – Nomina di un Comitato ristretto).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2019.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto all'unanimità dagli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, è stata avanzata alla Presidenza della Camera la richiesta che le Commissioni I e V possano deliberare in comune, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento, sulla proposta di legge C. 2071 Silvestroni, recante «Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani», in quanto vertente su tematica connessa, ai fini dell'abbinamento alla proposta di legge C. 1356 Pella.
  La Presidenza della Camera ha accolto tale richiesta e ha dunque disposto la riassegnazione della proposta di legge C. 2071 Silvestroni, inizialmente assegnata alla sola I Commissione, alle Commissioni riunite I e V.
  Propone pertanto l'abbinamento della proposta di legge C. 2071 Silvestroni alla proposta di legge C. 1356 Pella.
  Sempre secondo quanto convenuto in seno agli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, propone altresì l'abbinamento alla proposta di legge C. 1356 della proposta di legge C. 2240 Ciaburro, recante Pag. 18«Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell'attività amministrativa e di finanza locale».
  Precisa che il testo base per il prosieguo dell'esame rimane la proposta di legge C. 1356, sulla quale, come è noto, è già spirato il termine per la presentazione degli emendamenti.

  Le Commissioni deliberano l'abbinamento delle proposte di legge C. 2071 e C. 2240 alla proposta di legge C. 1356.

  Giuseppe BRESCIA, presidente informa che sono pervenute circa 290 proposte emendative (vedi allegato).
  Ricorda che, con riferimento ai criteri di ammissibilità degli emendamenti riferiti a progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, il Regolamento, con una norma di carattere generale, all'articolo 89 prevede che sono dichiarati inammissibili gli emendamenti relativi «ad argomenti affatto estranei» all'oggetto della discussione. Come precisato nella circolare sull'istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, si tratta degli emendamenti che «non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame».
  Quanto al contenuto del provvedimento, che pure è ampio e articolato, rileva come esso abbia ad oggetto l'attività dei sindaci e degli amministratori locali, essendo volto ad intervenire sullo status e sulle funzioni degli amministratori locali, sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi e sull'attività amministrativa degli enti locali, sulla normativa relativa ai piccoli comuni, sulla disciplina in materia di limiti e razionalizzazione della spesa per gli enti locali e di finanza locale.
  La valutazione circa l'ammissibilità delle proposte emendative è stata svolta dalle Presidenze in coerenza con tale perimetro materiale, a garanzia dell'ordinato e coerente esame dei progetti di legge: da tale perimetro non possono che essere esclusi, dunque, ad esempio, interventi di carattere generale riferiti a tutte le pubbliche amministrazioni; interventi che fanno riferimento al comune esclusivamente come mero ambito territoriale di applicazione di discipline normative senza in alcun modo intervenire sui compiti e sulle procedure amministrative degli enti locali stessi; interventi che, pure coinvolgendo gli enti locali, non sono finalizzati a regolare o semplificare la relativa azione amministrativa, nonché le misure di mero sostegno economico.
  Sulla scorta di tali criteri, devono pertanto considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

   Colmellere 1.6, il quale modifica la disciplina circa l'accorpamento delle sezioni elettorali, stabilendo che i comuni ne devono prevedere l'ubicazione prioritaria in edifici pubblici non scolastici, al fine di salvaguardare la continuità didattica;

   Alaimo 7.019, il quale reca nome in materia di stabilizzazione del personale precario in servizio presso i comuni o gli enti di area vasta in dissesto o in riequilibrio finanziario nella Regione Siciliana, prevedendo che la regione possa porre a proprio carico gli oneri per la copertura di tali posti;

   Lucaselli 7.023, il quale modifica l'articolo 9 del decreto legislativo n. 42 del 2015, relativo alle misure di prima accoglienza degli immigrati, al fine di stabilire che l'accoglienza dello straniero nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell'interno è subordinata alla previa autorizzazione dell'ente locale ospitante;

   Fogliani 7.010, il quale interviene sulla disciplina relativa all'attribuzione degli incarichi e collaborazioni presso le pubbliche amministrazioni nel loro complesso, eliminando la previsione secondo cui esse sono consentite per una durata non superiore a un anno;

   Alaimo 7.011, il quale interviene sulla disciplina relativa al lavoro precario presso Pag. 19le pubbliche amministrazioni nel loro complesso, estendendo il termine temporale entro il quale le amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale;

   Ruffino 11.04, il quale, modificando l'articolo 10 del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che, le opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale comunque denominata, realizzate da pubbliche amministrazioni, da società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici, ovvero da investitori istituzionali, sono sempre consentite sugli edifici rientranti in alcune categorie funzionali (residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale; commerciale;), ai quali siano attribuite alcune classi acustiche (aree particolarmente protette; aree destinate ad uso prevalentemente residenziale; aree di tipo misto; aree di intensa attività umana) di cui alla Tabella A del DPCM recante la determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;

   Comaroli 11.014, limitatamente alla soppressione dell'articolo 78 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il quale ha istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, stabilendo inoltre che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida;

   Fogliani 14.01, il quale interviene sul decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stabilendo in via generale che il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto se il dipendente abbia avuto a suo carico due provvedimenti disciplinari;

   Tiramani 14.08, il quale, con previsione di carattere generale, stabilisce che resta ferma, per i vincitori e gli idonei delle graduatorie dei concorsi banditi da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agenzie, enti pubblici non economici e enti di ricerca, l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni;

   Comaroli 14.011, il quale prevede che le amministrazioni statali, gli enti di previdenza, le agenzie fiscali, le altre amministrazioni pubbliche e le autorità indipendenti sono esenti dall'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara per i contratti di lavoro, servizi e forniture; inoltre la proposta emendativa innalza a 10.000 euro il limite di valore oltre il quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

   Ciaburro 15.03, il quale, con norma di carattere generale, amplia la percentuale di posti che le amministrazioni pubbliche possono coprire utilizzando le graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale;

   Mandelli 17.02, il quale stabilisce che, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, le regioni e le province autonome sono tenute a distribuire i medicinali ordinariamente distribuiti mediante erogazione diretta da parte delle aziende Pag. 20sanitarie ai pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale ovvero forniti dalla struttura pubblica, esclusivamente mediante la stipula di accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private;

   Alaimo 19.01, il quale, intervenendo sul decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, integra gli obiettivi generali che identificano le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, prevedendo di dare in tale ambito priorità agli obbiettivi legati alla mobilità dolce e all'ecosostenibilità ambientale;

   Fogliani 19.02, il quale istituisce presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio un fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per sostenere i comuni nelle spese per l'accoglienza residenziale dei minori nelle comunità di tipo familiare e negli istituti di assistenza;

   Racchella 21.01, il quale interviene sulla disciplina dell'espropriazione immobiliare, integrando i casi nei quali l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione, inserendovi l'ipotesi che il debitore abbia agito per conto della pubblica amministrazione;

   Vanessa Cattoi 23.3, il quale abroga il comma 2 dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici, relativo alla valutazione di congruità economica che le stazioni appaltanti devono effettuare ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza;

   Parolo 25.02, il quale esenta dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili i fabbricati ubicati in località Santa Caterina Valfurva, a monte dell'interruzione della strada provinciale n. 29 causata dalla frana del monte Ruinon;

   Tiramani 35.3, il quale modifica l'articolo 36 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativo ai contratti sotto soglia, escludendo dal rispetto del principio di rotazione gli affidamenti di lavori, servizi o forniture;

   Covolo 14.010, il quale, modificando direttamente il regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226, relativo ai criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, oltre ad essere inammissibile per estraneità di materia, deve ritenersi altresì inammissibile ai sensi del punto 5.2 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997, in quanto modifica in modo del tutto frammentario e parziale disposizioni contenute in atti normativi non aventi forza di legge.

  Avverte che il termine per la presentazione di ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati è fissato alle ore 13 di lunedì 19 aprile prossimo.
  Propone quindi, al fine di rendere più snello l'esame delle proposte emendative, di costituire un Comitato ristretto, cui affidare l'istruttoria sulle proposte emendative, al fine di selezionare quelle da esaminare in sede plenaria previa segnalazione da parte dei gruppi interessati.
  Il Comitato ristretto sarà costituito da un deputato per gruppo per ciascuna delle due Commissioni, oltre che dai relatori, dai Presidenti delle due Commissioni e dai rappresentanti del Governo.
  Ricorda al riguardo che le decisioni del Comitato hanno luogo con voto ponderato in rapporto alla consistenza in Commissione dei gruppi.

  Le Commissioni deliberano di costituire un Comitato ristretto per il seguito dell'esame delle proposte di legge.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le presidenze si riservano di designare i componenti del Comitato ristretto sulla base delle indicazioni dei gruppi. Pag. 21
  Avverte altresì che il Comitato si riunirà la prossima settimana, all'esito degli eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità di proposte emendative pronunciati nella seduta odierna.

  Roberto PELLA (FI), dopo aver ringraziato il Presidente Brescia e gli uffici per il lavoro svolto, e per la tempestività con cui è stata convocata la seduta odierna, chiede se sia possibile costituire il Comitato ristretto prevedendo la partecipazione di un solo deputato per gruppo in rappresentanza di entrambe le Commissioni, allo scopo di accelerare ulteriormente i lavori sul provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la composizione del Comitato proposta dalle presidenze risponda alla necessità di assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi di ciascuna Commissione e precisa, nel contempo, che i gruppi possono comunque decidere di partecipare alle riunioni del Comitato anche in termini più ridotti, ove lo ritengano, considerato che le decisioni del Comitato stesso saranno assunte ricorrendo al meccanismo del voto ponderato.

  Paolo TRANCASSINI (FDI), nel condividere la necessità di agevolare l'iter del provvedimento, ricorda che, durante i lavori della Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio, ai fini di una compiuta istruttoria delle proposte emendative, la Commissione si è avvalsa anche di procedure informali per addivenire a posizioni il più possibile condivise dai gruppi.
  Quindi, sulla base di tale esperienza, concorda con le considerazioni del deputato Pella, e chiede pertanto che anche sul provvedimento in esame siano seguite procedure il più possibile informali, al fine di giungere a decisioni condivise in tempi rapidi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come la nomina del Comitato ristretto risponda proprio alle esigenze di flessibilità e informalità richiamate, da ultimo, dal deputato Trancassini e ribadisce come i gruppi possano partecipare concretamente al Comitato in un formato anche più ridotto di quello indicato.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.15.