CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 107

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Martina NARDI, presidente, comunica che il deputato Guido Guidesi, del gruppo Lega – Salvini Premier, ha cessato di far parte della Commissione.

DL 183/2020: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.
C. 2845 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite I e V, il disegno di legge C. 2845, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (cosiddetto «decreto-legge proroga termini»).
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'approfondimento del complesso delle norme recate dal provvedimento che consta 23 articoli e un allegato, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame e illustra le disposizioni di specifico interesse della X Commissione, previste negli articoli 3, 7, 12, 14, e 15. Ritiene, peraltro, opportuno altresì segnalare, per i suoi importanti riflessi, quanto disposto nell'articolo 22, che reca misure applicabili a intermediari bancari, finanziari e assicurativi in relazione alla cd. Brexit, nonché quanto recato dall'articolo 19 che proroga una norma in materia Pag. 108di sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato, indicata all'allegato 1 n. 21, disposizione che, ricorda, la Commissione, riunita con la VI Commissione, ha esaminato in sede referente tra aprile e maggio del 2020 (la disposizione prorogata è contenuta nel cd. «decreto liquidità», decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40).
  Per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'articolo 3 del provvedimento, fa presente che, in particolare, l'articolo 3, comma 6, estende alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA introdotte dall'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020. Ricorda che quest'ultimo dispone il posticipo dei termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio) e consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È, inoltre, incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto. Segnala inoltre i commi 9-11 dell'articolo 3, in materia di lotteria dei corrispettivi, ove si prevede che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell'avvio e dell'operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro e non oltre il 1° febbraio 2021; evidenzia che nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall'emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, di effettuare le relative segnalazioni.
  Ritiene di particolare interesse per la Commissione risulta quanto recato nell'articolo 7, comma 1, circa il differimento del termine per la delimitazione dei distretti turistici. Con esso si mira a prorogare al 31 dicembre 2021 il termine previsto (attualmente al 31 dicembre 2020) per la delimitazione dei Distretti turistici ad opera delle Regioni, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e (MIBACT) con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi. Ricorda che il termine era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2020 dall'articolo 7, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8). Per memoria, rammenta che l'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, al comma 4, consente l'istituzione dei Distretti turistici, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate. Il medesimo comma dispone che i Distretti hanno l'obiettivo di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, Pag. 109 di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Segnala che secondo quanto risulta dal sito istituzionale del MIBACT, ad oggi sono stati istituiti 49 distretti turistici.
  Per quanto concerne l'articolo 12, sottolinea che in esso sono contenute numerose disposizioni di rilievo per le materie di interesse della Commissione, in particolare nei commi da 2 a 4 (proroga dei termini delle misure nel settore aereo), 6 (proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica), 8 (proroga integrazione standard ITU) e 9 (salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio). L'articolo 12, commi 2-4 è volto a prorogare alcune disposizioni riguardanti i benefici riconosciuti per il settore del trasporto aereo. In particolare il comma 2, modifica il termine di restituzione delle anticipazioni riconosciute alle imprese titolari di servizi di trasporto aereo ai sensi degli articoli 79, comma 2, e 198 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, cd. «decreto Rilancio» (rispettivamente, al comma 2, lettere a) e b) del provvedimento all'esame). È poi prorogata al 30 giugno 2021 la restituzione del finanziamento di 400 milioni di euro erogato, ai sensi del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, alla società Alitalia SAI (comma 3). Si estendono inoltre, nel limite di 16 milioni di euro, le misure di sostegno previste dell'articolo 198 del decreto-legge n. 34 del 2020 alla compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 (comma 4, primo periodo). Si riducono infine le risorse di cui è consentita per l'anno 2020 la conservazione in conto residui per l'utilizzo nell'esercizio successivo di cui all'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (comma 4, secondo periodo).
  L'articolo 12, comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021. In particolare, evidenziando quanto emerge dalla relazione illustrativa di accompagnamento, la proroga è volta ad aiutare le imprese di autoriparazioni e di revisioni dei veicoli che, a causa del limitarsi degli spostamenti dovuto alle misure restrittive per fronteggiare la pandemia, hanno visto importanti riduzioni del proprio fatturato.
  L'articolo 12, comma 8 prevede la proroga al 1° gennaio 2021 dei termini di integrazione degli standard di codifica dell'International Telecomunication Union (ITU) precisando che per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi distribuiti o venduti in Italia, sarà necessaria la presenza esclusivamente di tutte le codifiche approvate nell'ambito ITU indicate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con proprio regolamento. La disposizione, mantenendo inalterato l'obiettivo di favorire l'innovazione tecnologica dei prodotti, tende quindi a ricondurre l'identificazione delle nuove codifiche e i relativi tempi di implementazione ad una modalità che tenga conto della reale evoluzione delle piattaforme e della necessità di non mettere a rischio gli ingenti investimenti del settore, affidando questo compito all'Autorità di settore, in coerenza con l'analogo mandato già affidato alla stessa Autorità relativamente all'indicazione delle codifiche obsolete.
  L'articolo 12, comma 9 (interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell'aerospazio), fissa al 31 luglio 2021 il termine entro il quale le quote dei finanziamenti, concessi alle imprese dell'aerospazio ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nell'esercizio 2021, devono essere erogate alle aziende stesse per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019. Conseguentemente, le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio, in favore delle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data del 19 maggio 2020, e comunque entro il 30 settembre 2021 (in luogo dell'attuale termine del 30 settembre 2020). A tal fine il comma 9 novella il Pag. 110comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77): ricorda che il predetto articolo 52 dispone la sospensione dei versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia relativi ai finanziamenti a favore delle imprese dell'aerospazio, sia in ambito civile che della difesa nazionale, concessi ai sensi della legge n. 808 del 1985, con scadenza nel 2020; si prevede, tra l'altro, che i versamenti sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.
  Segnala altresì l'articolo 14, comma 1 (riguardante la convenzione INVITALIA per Piano Made in Italy), che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. «decreto cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La norma consente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale-(MAECI) e all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – INVITALIA, per gli interventi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese nell'attuale crisi pandemica e per gli interventi inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Segnala che la relazione illustrativa afferma che l'intervento di proroga è necessario a snellire i procedimenti di spesa degli stanziamenti afferenti al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.
  Osserva che di parziale interesse della Commissione, in particolare per i suoi riflessi in materia di tutela dei consumatori, risulta altresì quanto recato dal comma 6 dell'articolo 15 che interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021. Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.
  Infine, coerentemente con quanto preannunciato in apertura, segnala quanto disposto dagli articoli 19, per la parte riguardante l'allegato 1 n. 21, e 22. L'articolo 19 del decreto-legge in esame proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le disposizioni legislative di cui all'allegato 1 – n. 21 del medesimo decreto-legge, riferite all'articolo 4 del decreto-legge n. 23 del 2020, che disciplina la sottoscrizione di contratti e comunicazioni in modo semplificato. L'articolo 4 del decreto n. 23 del 2020 stabilisce una disciplina applicabile (originariamente fino al 31 luglio 2020) alla conclusione dei contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari (disciplinati dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo unico bancario – TUB), dei contratti di credito (125-bis del TUB), dei contratti relativi a servizi di pagamento (126-quinquies del TUB) e dei contratti relativi al servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta (126-quinquiesdecies del TUB), ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Con riferimento ai tali contratti, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, l'articolo in esame stabilisce che, gli stessi si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso Pag. 111 mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.
  In ultimo, evidenzia che l'articolo 22 introduce specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna.
  Conclude ricordando che il disegno di legge di conversione consta di un unico articolo contenente, al comma 1, la clausola di conversione e, al comma 2, l'entrata in vigore stabilita nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 gennaio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.