CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2021
509.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 9.35.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
Emendamenti C. 2835-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato prosegue l'esame degli emendamenti.

  Fausto RACITI, presidente, avverte che il Comitato permanente per i pareri è chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 2 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

  Anna MACINA (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto propone di esprimere su di essi nulla osta.

  Il Comitato approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 9.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 20 gennaio 2021. — Presidenza del Vicepresidente Fausto RACITI.

  La seduta comincia alle 13.30.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime.
C. 2786 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Fausto RACITI, presidente e relatore, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2786, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020.
  Segnala preliminarmente come l'Accordo di cui si propone la ratifica si inserisca nel quadro di una serie di accordi conclusi dal nostro Paese intesi a definire, con appositi accordi bilaterali, la delimitazione delle rispettive piattaforme continentali (accordi con la Jugoslavia, la Tunisia, la Spagna e l'Albania; modus vivendo instaurato con Malta). Per quanto riguarda in particolare le relazioni con la Repubblica ellenica, è in vigore l'Accordo firmato ad Atene il 24 maggio 1977 (ratificato ai sensi della legge n. 290 del 1980), con il quale i due Stati hanno delimitato la piattaforma continentale nel mare Ionio, mentre nessuno dei due Stati ha finora proclamato aree di giurisdizione funzionale (zona di pesca riservata, zona di protezione ecologica o zona economica esclusiva) sulla colonna d'acqua nel mare Ionio.
  Ricorda altresì che, a seguito della proclamazione di zone economiche di protezione della pesca da parte di Algeria, Spagna, Croazia e Libia, e dopo la proclamazione di una zona di protezione ecologica da parte francese, con la legge n. 61 del 2006 il nostro Paese ha autorizzato l'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale e fino ai limiti risultanti da appositi accordi con gli Stati il cui territorio fronteggia quello italiano o è ad esso adiacente. La normativa prevede in particolare che l'Italia vi eserciti la propria giurisdizione in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio archeologico e storico.
  Per quanto concerne le attività di pesca, invece, una successiva modifica della legge n. 61 del 2006 rinvia a quanto previsto dal Regolamento UE n. 1380 del 2013. In esecuzione della predetta legge n. 61 è stato quindi emanato, con il DPR n. 209 del 2011, il regolamento recante istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.
  Segnala, inoltre, come nella legislatura in corso sia stata approvata dalla Camera la proposta di legge C. 2313 Di Stasio, recante istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.
  In tale contesto ricorda che nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, resa esecutiva in Italia dalla legge n. 689 del 1994, appaiono strettamente correlate le nozioni di «zona economica esclusiva» e di «piattaforma continentale».
  La zona economica esclusiva può estendersi non oltre le 200 miglia dalle linee di base da cui è misurata l'ampiezza del mare territoriale (188 miglia dal mare territoriale). A differenza della piattaforma continentale, per poter divenire effettiva, la zona economica esclusiva deve essere oggetto di una proclamazione ufficiale da parte dello Stato costiero, notificata alla comunità internazionale. Il regime di delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste adiacenti od opposte, analogamente a quello previsto per la piattaforma continentale, deve farsi per accordo in modo da raggiungere un'equa soluzione. Nella zona economica esclusiva tutte le attività concernenti l'utilizzazione delle risorse naturali rientrano nelle competenze dello Stato costiero, mentre gli Stati terzi hanno diritto di esercitare tutte le attività relative alle comunicazioni internazionali (navigazione, sorvolo, posa in opera di cavi o condotte sottomarini). Ormai da diversi anni è venuto meno il convincimento, Pag. 34 già condiviso da molti Stati mediterranei, che l'istituto della zona economica esclusiva sia tipico degli spazi oceanici e poco adatto al Mare Mediterraneo, bacino di limitate dimensioni e di intenso transito mercantile e militare. Diversi Stati rivieraschi hanno infatti proceduto alla proclamazione di tale zona, mentre sono sempre più numerose – anche da parte dell'Italia – le intese stipulate per definire i limiti delle rispettive porzioni di piattaforma continentale.
  Per quel che concerne il contenuto dell'Accordo, che si compone di un preambolo e di cinque articoli, nel preambolo le Parti, in spirito di buon vicinato e cooperazione, si dichiarano consapevoli di dover definire le rispettive zone marittime nel rispetto del diritto internazionale, in particolare della citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, e riaffermano altresì la validità del richiamato Accordo bilaterale del 1977 sulla delimitazione delle rispettive piattaforme continentali, che i due Paesi desiderano applicare in caso di delimitazione di altre zone marittime cui essi hanno diritto in base alle leggi e consuetudini internazionali.
  Il contenuto globale dell'Accordo completa quindi sotto ogni aspetto la tematica attinente alla delimitazione delle zone marine tra l'Italia e la Grecia e potrà altresì valere quale utile riferimento nella negoziazione di futuri accordi di delimitazione degli spazi marini tra l'Italia e altri Paesi vicini.
  La norma più rilevante dell'Accordo è l'articolo 1, che definisce la frontiera marittima sulla colonna d'acqua tra l'Italia e la Grecia, non solo rinviando alla linea di delimitazione tracciata per la piattaforma continentale dal citato Accordo del 1977, ma specificandone, al comma 2, anche le coordinate secondo il metodo WGS-84, quello attualmente utilizzato nella cartografia, stabilendo dunque la linea di confine delle zone marittime su cui l'Italia e la Grecia hanno diritto ad esercitare diritti sovrani o giurisdizione in base al diritto internazionale.
  Il comma 3 reca la disciplina provvisoria di tale delimitazione, stabilendo che essa sarà prolungata in entrambe le direzioni sino ai punti di congiunzione delle zone marittime dei rispettivi Stati confinanti, al momento in cui saranno conclusi i relativi accordi. Rileva che la soluzione adottata in merito al confine marino tra i due Stati – vale a dire l'estensione del confine già concordato per la piattaforma continentale alla delimitazione della colonna d'acqua sovrastante – è in linea con la prassi internazionale prevalente.
  L'articolo 2 prevede l'obbligo per ciascuna delle Parti, qualora assumano l'iniziativa di proclamare una zona di giurisdizione funzionale nei limiti della linea di confine prevista nell'Accordo, di informare l'altra Parte nel più breve tempo possibile.
  In base all'articolo 3 si salvaguardano dagli effetti dell'Accordo in esame le attività di pesca condotte conformemente alle vigenti norme dell'Unione europea; nonché le disposizioni dell'articolo 58 della richiamata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 per quanto concerne i diritti, le libertà e i doveri degli altri Stati nella zona economica esclusiva di una delle Parti.
  L'articolo 4 contiene l'impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame attraverso i canali diplomatici prevedendo, inoltre, che qualora tale controversia non si risolva nel termine di quattro mesi, la controversia medesima dovrà essere deferita, di comune accordo tra le Parti, alla Corte internazionale di giustizia dell'ONU, o ad ogni altro organismo internazionale scelto per mutuo consenso.
  L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore dell'Accordo, fissandola alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione. Pag. 35
  Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 20 gennaio 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.