CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 dicembre 2020
501.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XII)
COMUNICATO
Pag. 3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 dicembre 2020.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Martina NARDI.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 172/2020: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
C. 2835 Governo.
(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Vito DE FILIPPO (IV), relatore per la XII Commissione, avverte che le Commissioni X e XII avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020 (A.C. 2835), finalizzato a rafforzare le misure per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in occasione delle festività natalizie e di inizio del nuovo anno, per l'acuirsi dei rischi di rapidissima evoluzione dei contagi connessi a fenomeni di assembramenti nel periodo festivo.
  Osserva che viene così integrato il quadro delle misure già previste dal decreto-legge n. 158 del 2020 (A.C. 2812), di cui la XII Commissione ha avviato l'esame il 16 dicembre scorso, e si prevede la concessione di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività prevalente nei settori dei servizi di ristorazione.
  Illustrando il provvedimento che si compone di tre articoli, compresa la disposizione sull'entrata in vigore, e di un allegato, segnala che la sua relazione si soffermerà sull'articolo 1.
  L'articolo 1, al comma 1, reca disposizioni in materia di spostamenti, disponendo che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2020 – vale a dire il divieto di spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, fatti salvi gli Pag. 4spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o da motivi di salute, oltre ad essere in ogni caso consentito il rientro alla propria residenza, al proprio domicilio o alla propria abitazione – nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applicano le misure previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cosiddette aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) si applicano invece le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (cosiddette aree arancioni). Vengono tuttavia consentiti gli spostamenti dai «piccoli comuni», vale a dire con popolazione non superiore ai cinquemila abitanti, fino ad una distanza di massimo 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. In deroga ai predetti divieti, è disposto inoltre che, durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è consentito lo spostamento verso un'abitazione privata che si trovi nella medesima regione, una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, nel limite di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  Fa quindi presente che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano ferme, per quanto non previsto nel decreto in esame, le misure adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020. Ricorda che, allo stato attuale, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio 3 dicembre 2020 sono in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.
  Evidenzia che viene altresì disposto, al comma 3 dell'articolo 1, che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del citato decreto-legge n. 158 del 2020, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto-legge n. 19 del 2020. Fa presente che, con riferimento al decreto-legge n. 158, il Comitato per la legislazione, nel parere espresso il 9 dicembre 2020, aveva rilevato la mancata previsione delle sanzioni che vengono, invece, esplicitate nel decreto in oggetto.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto decreto-legge n. 19 del 2020, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, non applicandosi le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione è aumentata fino a un terzo. Inoltre, nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni.

  Andrea GIARRIZZO (M5S), relatore per la X Commissione, ad integrazione di quanto esposto dal relatore per la XII Commissione, illustra brevemente le altre disposizioni del testo all'esame relative agli articoli 2 e 3.
  L'articolo 2, al comma 1, introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento. L'allegato si riferisce specificamente al settore delle attività di ristorazione. La finalità è sostenere gli operatori Pag. 5dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge in esame per contenere la diffusione dell'epidemia «Covid-19». Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Essendo richiesta una partita attiva, questa non deve essere stata chiusa al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge.
  In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto «Rilancio», convertito in legge n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro: al fine di rendere quanto più rapida possibile la corresponsione del contributo, la norma stabilisce che esso venga accreditato direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti beneficiari. Ricorda, al proposito, che l'articolo 25 del decreto «Rilancio» dispone il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La misura del contributo è ottenuta applicando percentuali variabili in relazione al fatturato e il contributo spetta in ogni caso per un valore minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
  Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi del predetto articolo 25 del decreto «Rilancio», mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000.
  Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Ricorda, brevemente, che ai sensi del citato comma 7, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, base imponibile dell'IRAP ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997. I predetti commi 8, 9 e 10 indicano le modalità per ottenere il contributo a fondo perduto. Ai sensi del comma 11, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. Il comma 12 disciplina l'attività di controllo dei dati, recupero dei contributi non spettanti e relativa sanzione. Il comma 13 stabilisce che, qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria: in questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza. Il comma 14, infine, dispone che, nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).
  Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo all'esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche che stabilisce, infatti, che tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'Unione europea e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato.
  Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri, pari a 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, ai quali Pag. 6si provvede a valere sul Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2020, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge. n. 154 del 2020.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Martina NARDI (PD), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative riferite al provvedimento in esame è fissato al prossimo giovedì 7 gennaio 2021 alle ore 12. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.