CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2020
495.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 dicembre 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI, indi del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 9.30.

DL 137/2020: Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2828 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e conclusione).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Martina NARDI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2828, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle Imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VI e X, svoltasi nella serata di ieri, i gruppi hanno unanimemente convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative e pertanto di non fissare il relativo termine e che si è altresì concordato di votare il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea entro le ore 14 di oggi.
  Invita quindi i relatori a svolgere la relazione sul provvedimento in titolo.

  Davide ZANICHELLI (M5S), relatore per la VI Commissione, avverte che le Commissioni riunite VI e X sono chiamate ad esaminare il disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto Ristori).
  Ricorda che il decreto-legge in esame reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall'aggravamento dall'emergenza sanitaria da COVID-19 – in particolare, Pag. 11 con riferimento alla cosiddetta seconda ondata – e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale.
  Rileva, al riguardo, che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stata disposta l'abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (cosiddetti Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge di cui si propone l'abrogazione.
  Avverte poi che in questa sede si limiterà a richiamare le parti di competenza della Commissione Finanze, rinviando all'illustrazione della relatrice per la X Commissione per gli aspetti di interesse della Commissione Attività produttive.
  Per quanto concerne innanzitutto le misure fiscali, segnala i seguenti interventi:

   la sospensione sino al 31 marzo 2021 delle procedure di sequestro o pignoramento per alcune tipologie di risorse e contributi erogati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 (articolo 4-quater);

   l'ampliamento del credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per le imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, con l'elevazione del relativo limite di spesa a 800.000 euro nei tre anni d'imposta (articolo 5, commi 4-bis e 4-ter);

   l'estensione del tax credit vacanze al periodo d'imposta 2021, che viene reso utilizzabile, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021 (articolo 5, commi 6 e 7);

   l'estensione, per alcuni specifici settori, del credito d'imposta previsto per i canoni di locazione e di affitto d'azienda anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente; tale beneficio è inoltre reso applicabile al settore del commercio al dettaglio e dei servizi alla persona nonché alle agenzie di viaggio e tour operator operanti nelle cosiddette zone rosse (articoli 8 e 8-bis);

   l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 in ragione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria, e cioè nei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell'organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall'allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e ai servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall'esenzione (articoli 9, 9-bis e 9-ter);

   l'esonero, per alcuni soggetti, dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati (COSAP e TOSAP, articolo 9-ter, commi 2-8);

   l'estensione a tutti i soggetti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale – ISA operanti in determinati settori economici, con domicilio fiscale o sede operativa in zona rossa, nonché esercenti l'attività di gestione di ristoranti in zona arancione, della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda Pag. 12 o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (articolo 9-quinquies);

   la proroga dal 31 ottobre al 10 dicembre 2020 del termine per l'invio all'Agenzia delle entrate del modello 770 (articolo 10);

   la detassazione di contributi e indennità di qualsiasi natura erogati a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi (articolo 10-bis);

   la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge (articolo 13-ter);

   la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all'IVA, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33 per cento del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Tale sospensione si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi e al fatturato, a tutte le attività economiche sospese a seguito del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per le attività dei servizi di ristorazione in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse. I versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 (articolo 13-quater);

   la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP a beneficio di alcuni soggetti contribuenti e del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP (articoli 13-quinquies e 13-sexies);

   l'estensione del differimento della scadenza dei versamenti tributari, contributivi e assistenziali dovuti nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa per i versamenti scaduti nelle annualità 2018 e 2019. Si consente inoltre di effettuare tali versamenti nel limite del 40 per cento dell'importo dovuto, ad eccezione di quelli riguardanti l'IVA (articolo 13-septiesdecies);

   la proroga al 1° marzo 2021 del termine per il pagamento delle rate relative ad alcuni istituti di pace fiscale, ovvero di definizioni agevolate e di saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 13-septies);

   numerose modifiche alla disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo, con particolare riguardo alla semplificazione delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021; per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a 100.000 (in luogo di 60.000 euro) e la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque. Sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cosiddetta zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVID-19), è intervenuta la decadenza dal beneficio; tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021 e, infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l'inefficacia delle precedenti Pag. 13rottamazioni delle cartelle (articolo 13-decies);

   la possibilità di svolgere con collegamento da remoto le udienze degli organi di giustizia tributaria fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, in presenza di limiti o divieti alla circolazione sul territorio ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica (articolo 27);

   la limitazione alle ipotesi di dolo della responsabilità erariale dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (articolo 31-octies).

  Per quanto riguarda le misure finanziarie, segnala:

   le modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa istituito dalla legge di stabilità 2014, volte a espandere nuovamente il novero dei destinatari delle agevolazioni del Fondo stesso (articolo 4-bis);

   l'attribuzione di un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobile adibito ad abitazione principale, che riduce il canone di locazione (articolo 9-quater);

   la proroga al 30 giugno 2021 dell'obbligo di notifica dell'acquisto di partecipazioni e dei relativi poteri esercitabili dal Governo (imposizione di impegni e condizioni e opposizione all'acquisto) sia con riferimento agli attivi strategici, sia con riferimento alle operazioni di acquisto di partecipazioni (cosiddetta golden power, articolo 10-ter);

   la proroga di 24 mesi (al 9 aprile 2022) del termine per avvalersi dei benefici previsti del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, anche se in ammortamento da meno di un anno (articolo 13-octies);

   la possibilità per i gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti (articolo 31-novies).

  Francesca BONOMO (PD), relatrice per la X Commissione, ad integrazione di quanto esposto dal relatore per la VI Commissione, illustra brevemente le altre disposizioni del testo all'esame e ricorda che per quanto riguarda le imprese e l'economia in particolare, oltre alle misure di natura fiscale che sono state già rammentate, è stato istituito un contributo a fondo perduto per tutte le attività colpite dalle ultime restrizioni, che ha previsto un ristoro automatico direttamente sul conto corrente e con importi importanti. L'erogazione e la misura di tali contributi è differenziata secondo le tipologie di attività svolta o le zone del territorio nazionale. In questo senso sono state adottate le seguenti misure: viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, avevano la partita IVA attiva e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000 (articolo 1 e Allegato 1); viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone rosse) (articolo 1-bis e Allegato 2); viene riconosciuto un contributo ulteriore a fondo perduto a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 e svolgano come attività prevalente una di quelle riferite Pag. 14 ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4, essenzialmente agenti, intermediari e procacciatori di affari (articolo 1-ter e Allegato 4).
  Segnala, quindi, che sempre in quest'ottica il decreto istituisce poi due nuovi fondi. Si tratta, in primo luogo, del Fondo finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui benefici sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato; a valere sulle risorse del fondo può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi (articolo 1-quater). L'altro è il fondo finalizzato alla riduzione, nell'anno 2021, della spesa sostenuta, con riferimento alle voci della bolletta elettrica identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», dalle utenze connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici le quali, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto legge. Il predetto fondo ha una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 8-ter).
  Evidenzia poi che per favorire l'internazionalizzazione delle imprese sono state disposte le seguenti misure: rifinanziamento del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri (cd. «Fondo Legge n. 394/1981»). Il fondo è rifinanziato una prima volta per 150 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 1) e una seconda volta per 400 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6); rifinanziamento del Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto «Fondo 394/1981». Il fondo è rifinanziato una prima volta per 200 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 6, comma 2) e una seconda volta per 100 milioni di euro sempre per l'anno 2020 (articolo 6-bis, comma 6); è stato stabilito che i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9); è stato stabilito che non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali anche i contributi erogati dalla sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l'internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani (articolo 6-bis, comma 9); estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della Sezione del Fondo Legge n. 394/1981 destinata al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani. Tra i soggetti beneficiari della Sezione, vengono incluse anche le imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e possono essere concessi ai beneficiari anche contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili (articolo 6, comma 3).
  Con riferimento al turismo, segnala le seguenti misure: incremento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 della dotazione del fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori turistici, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 (articolo 5, comma 2); con diversa disposizione, viene ulteriormente incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del medesimo fondo (articolo 6-bis, comma 2); i contributi ricevuti a valere sull'appena citato Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator nonché le guide e gli accompagnatori Pag. 15 turistici non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e beneficiano di altre esenzioni ai fini fiscali (articolo 6-bis, comma 9); estensione della disciplina del tax credit vacanze comprendendo il periodo d'imposta 2021, e il beneficio può essere utilizzato, per una sola volta, fino al 30 giugno 2021. Sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020 (articolo 5, comma 6): istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) di un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per le perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte (articolo 6-bis, commi 11-13); viene rifinanziato il Fondo per la filiera della ristorazione, per 250 milioni di euro per il 2020 e 200 milioni di euro per il 2021 (articolo 31-decies).
  Sottolinea che disposizioni complementari ma di rilievo per la vita delle aziende possono essere ricondotte nel capitolo dei rapporti di lavoro. Innanzi tutto ricorda che è prorogata la cassa integrazione fino al 31 gennaio 2021 (articolo 12). Quindi fa presente che in materia di sgravi contributivi si prevede: un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di quattro settimane, fruibile entro il 31 gennaio 2021 per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale previsti dal decreto (articolo 12, commi 14-17); la proroga per il 2021 dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove (articolo 15-bis, commi 12 e 13); uno sgravio contributivo totale a favore dei datori di lavoro delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per le mensilità relative a novembre 2020 (articolo 16) e di dicembre 2020 (articolo 16-bis).
  Viene, inoltre, riconosciuta l'erogazione di talune indennità in favore di diverse categorie di lavoratori. In particolare, viene prevista l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro: ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione operanti nei medesimi settori, che hanno cessato involontariamente l'attività lavorativa tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articoli 15, commi 1 e 2, e 15-bis, comma 1); ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (articoli 15, commi 1 e 3, e 15-bis, commi 1 e 3); ai lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso di requisiti sufficienti a dimostrare la non occasionalità della loro prestazione lavorativa, che deve essere almeno di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate (articoli 15, commi 1 e 5, e 15-bis, commi 1 e 5); ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla Gestione separata al 29 ottobre 2020 (articolo 15, c. 3) o al 30 novembre 2020 (articolo 15-bis, comma 3); ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, o almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo arco temporale da cui deriva un reddito non superiore ai 35.00 (articoli 15, commi 1 e 6, e 15-bis, commi 1 e 6); ai lavoratori intermittenti che hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 (articoli 15, commi 1 e 3, e 15-bis, commi 1 e 3); agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita iva attiva e iscritti alla Gestione separata al 30 novembre 2020 (articoli 15, commi 1 e 3, e 15-bis, commi 1 e 3). Pag. 16
  Segnala, inoltre, che un'indennità pari a 800 euro per ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2020 (articoli 17 e 17-bis) è prevista a favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso CONI, CIP, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, erogata dalla società Sport e salute S.p.A.
  Evidenzia che la disciplina sugli aiuti di Stato è stata completata con alcune specifiche disposizioni. In primo luogo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Tale misura è motivata dall'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'attuale emergenza da Covid-19, e tenuto conto dell'esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi (articolo 31-octies).
  Inoltre, viene inserita la clausola che prevede che alcuni benefici rispettino la disciplina sugli aiuti di Stato, integrata dal regime temporaneo seguito alla pandemia (articolo 13-duodecies). In particolare la disposizione fa riferimento alle seguenti agevolazioni: contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (articolo 1); contributo a fondo perduto per gli operatori economici con partita IVA interessati dalle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (articolo 1-bis); credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 (articolo 8-bis); cancellazione della seconda rata IMU per gli operatori economici interessati dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, i quali esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 (articolo 9-bis).
  Da ultimo, ritiene opportuno segnalare un'ulteriore disposizione di rilevo per le attività della X Commissione, quella relativa all'articolo 17-ter che prevede l'applicazione della disciplina in materia di equo compenso, recata dalla legge professionale forense, nei confronti dei professionisti incaricati di prestazioni finalizzate all'accesso ai benefici fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus). In particolare, l'articolo in esame obbliga i soggetti destinatari della cessione dell'agevolazione fiscale, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, ad applicare la normativa sull'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti nei rapporti con i clienti diversi dai consumatori.
  Conclude ricordando che il provvedimento in esame contiene molte altre disposizioni in materia di salute, solidarietà alimentare, sostegno alle famiglie, didattica a distanza, trasporto pubblico locale, sicurezza, forze dell'ordine, giustizia, infrastrutture e trasporti, ambiente e territorio e così via, per l'approfondimento delle quali, in considerazione ristretti tempi disponibili per l'esame, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Marco RIZZONE (MISTO) esprime forti critiche in merito all'estrema ristrettezza dei tempi previsti per l'esame di un provvedimento così rilevante. Ricorda infatti che ai deputati, cui è stato reso disponibile il dossier di documentazione solo nella tarda serata di ieri, non solo non sarà consentito di presentare proposte emendative ma viene, di fatto, impedito di svolgere un sufficiente esame del testo e sviluppare un serio dibattito. Tale situazione è inoltre aggravata dalla preannunciata richiesta di fiducia da parte del Governo. Ritiene quindi che i deputati non siano stati messi nelle condizioni di poter svolgere correttamente il loro ruolo, in violazione delle norme del Pag. 17Regolamento della Camera e della Costituzione. Stigmatizza, infine, quella che a suo avviso sostanzia una violazione delle prerogative dei parlamentari.

  Andrea GIARRIZZO (M5S) rammenta al deputato Rizzone che – in ossequio alle norme regolamentari – nella riunione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VI e X svoltasi ieri, i gruppi hanno unanimemente convenuto di non fissare un termine per la presentazione di proposte emendative nonché di votare il conferimento del mandato ai relatori a riferire in Assemblea entro le ore 14 di oggi. Ricorda che alla seduta era presente, collegata da remoto, anche la deputata Rachele Silvestri, membro della X Commissione e rappresentante del gruppo Misto, che ha condiviso le decisioni assunte sull'organizzazione dei lavori.

  Fabio BERARDINI (MISTO) replica al deputato Giarrizzo invitandolo ad evitare di impartire lezioni di diritto costituzionale ai membri delle Commissioni. Fa presente che è ben disposto a mantenere la discussione in termini pacati ma sottolinea che non può accettare che ci si rivolga con toni provocatori ad altri deputati.

  Raffaele TRANO (M5S) esprime perplessità sulle lezioni di diritto parlamentare e costituzionale impartite dal collega Giarrizzo, rammentando che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite è stato convocato nella serata di ieri, con scarsissimo preavviso, rendendo di fatto impossibile la presenza della rappresentanza del gruppo Misto in Commissione Finanze.
  Per quanto riguarda poi la valutazione del contenuto del provvedimento segnala che la documentazione degli Uffici è stata resa disponibile solo nella tarda serata di ieri e pertanto dichiara di non aver ancora piena contezza della portata normativa del testo in esame.

  Guido GUIDESI (LEGA) rivendica con fermezza l'adesione del suo gruppo all'organizzazione dei lavori decisa dall'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite VI e X in quanto funzionale all'obiettivo di concludere l'iter del provvedimento, che reca misure a vantaggio di molti cittadini e operatori economici italiani, evitando quindi che decadano gli effetti delle norme ivi contenute.
  Non può esimersi tuttavia dallo stigmatizzare la pessima gestione del provvedimento da parte del Governo.
  Sottolinea che le forze politiche di opposizione, in considerazione dell'urgenza e necessità delle misure in discussione, non hanno esercitato le proprie prerogative costituzionali, anche rinunciando alla possibilità di avanzare proposte migliorative del testo del provvedimento, che avrebbero consentito di estendere la platea dei beneficiari degli interventi di sostegno. Invita quindi le presidenze a segnalare al Presidente della Camera e al Governo tale inaccettabile modalità di lavoro, anche al fine di evitare che situazioni simili possano ripetersi.

  Luigi MARATTIN, presidente della VI Commissione, condivide quanto rilevato dall'onorevole Rizzone in merito alla disfunzionalità e distorsione del monocameralismo alternato, che si è di fatto instaurato nel sistema costituzionale italiano. In proposito ricorda come da molti anni i disegni di legge di conversione dei decreti-legge vengano emendati solamente da uno dei due rami del Parlamento e in particolare come, nella presente legislatura – nella quale tutti i partiti politici, tranne Forza Italia e Fratelli d'Italia, hanno governato – sia accaduto solo una volta che un decreto-legge potesse essere modificato sia dal Senato che dalla Camera. Invita pertanto tutti coloro che vogliono superare l'attuale sistema ad adoperarsi per modificare la Costituzione.

  Martina NARDI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e, non essendovi obiezioni, sospende la seduta. I lavori riprenderanno non appena trasmessi i pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva.

  La seduta, sospesa alle 9.40, riprende alle 13.55.

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  Luigi MARATTIN, presidente, avverte, preliminarmente, che la Commissione parlamentare per le questioni regionali e le Commissioni VIII, XI e XIII hanno comunicato che non esprimeranno parere. Comunica, altresì, che sono pervenuti, oltre al parere favorevole con condizioni, osservazioni e raccomandazioni del Comitato per la legislazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, IX, XII e XIV nonché i pareri favorevoli, con osservazioni, delle Commissioni I e VII. La V Commissione esprimerà il parere direttamente all'Assemblea.

  Leonardo TARANTINO (LEGA) ricorda che il gruppo Lega, nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza ha aderito alla proposta di esaminare in tempi molto rapidi il presente provvedimento, rinunciando alla presentazione di proposte emendative, in considerazione della preminente importanza di vedere convertiti in legge i quattro decreti-legge cosiddetti Ristori, volti al sostegno del sistema economico italiano, colpito dalla crisi pandemica.
  Al riguardo sottolinea in particolare le misure introdotte dal decreto-legge n. 157 del 2020, che ha consentito interventi in misura pari a 8 miliardi di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto per il corrente anno, per effetto di uno scostamento di bilancio di pari importo, approvato anche grazie al voto favorevole del gruppo Lega. Con le risorse rivenienti dallo scostamento è stato infatti possibile posticipare i termini per il versamento dell'IRPEF e dell'IVA e il termine per il pagamento delle rate 2020 della Rottamazione-ter, oltre ad ampliare la platea dei beneficiari dei contributi a fondo perduto per le attività commerciali.
  Sottolinea comunque che sarebbe opportuno effettuare interventi ancor più incisivi e meno frammentari in ragione della profondità della crisi economica italiana, aggravata dalla seconda ondata del contagio, che il Governo ha dimostrato di non essere assolutamente preparato a fronteggiare.
  Conclude preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sul provvedimento, anche in considerazione dei tempi e modi della sua approvazione.

  Salvatore CAIATA (FdI) esprime delusione per il contenuto del provvedimento, che auspicava di maggiore portata, nonché per il metodo seguito nell'affrontarne l'esame. Osserva che troppo spesso la maggioranza di Governo vanta le grandi risorse stanziate a favore delle categorie danneggiate dalla pandemia, mentre tali categorie, oltre ad essere danneggiate dal Covid, subiscono gli effetti di misure incomplete, precarie e insufficienti, prive di una visione strategica complessiva. Osserva inoltre che il testo risulta complesso, di difficile interpretazione per i professionisti che dovranno aiutare i beneficiari delle misure, sulla cui efficacia ha motivo di dubitare.
  Fa quindi presente che il suo gruppo politico non ha inteso ostacolare l'iter del provvedimento, al solo fine di offrire un minimo sostegno agli italiani in difficoltà. Ribadisce quindi che, per senso di responsabilità nei confronti dei cittadini, il suo gruppo, pur esprimendo un voto contrario, non ostacolerà l'adozione del provvedimento, che giudica in ogni caso frammentario. Ritiene che il decreto-legge in esame sia l'ennesima espressione della politica last minute dell'attuale Governo, come anche dimostrato dall'assenza di una linea chiara e coerente sulle festività natalizie, con grave danno per i cittadini e per l'economia del Paese.

  Diego BINELLI (LEGA) in qualità di rappresentante del gruppo Lega presso la X Commissione esprime il rammarico che al provvedimento siano stati riservati pochi minuti di approfondimento e di discussione. Sottolinea che il suo gruppo, anche rinunciando a presentare emendamenti al testo, ha tenuto un atteggiamento costruttivo per aiutare tutte quelle attività e filiere produttive italiane che sono state duramente colpite dalla crisi pandemica. Ritiene inoltre assai criticabile che il Governo intenda porre la questione di fiducia, cosa che probabilmente farà anche la prossima settimana sul disegno di legge di Bilancio, dimostrando ancora una volta la propria debolezza. Pag. 19
  Ricorda che la Lega si è impegnata al Senato per migliorare il testo del provvedimento, presentando diverse proposte emendative, delle quali tuttavia solo tre sono state accolte, sebbene in più occasioni il Governo abbia auspicato maggiore collaborazione da parte delle opposizioni. Sarebbero necessari a suo avviso ben altri interventi, considerando che mentre in Italia si ristorano gli operatori economici per circa il 40 per cento dei danni subiti, tale percentuale in un Paese come la Germania arriva sino al 75 per cento.
  Per tali motivi conferma il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento in titolo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Zanichelli per la VI Commissione e onorevole Bonomo per la X Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Luigi MARATTIN, presidente, avverte che le presidenze, d'intesa, si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 14.10.